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Penale, Causalità (prima parte), Sbobinature di Diritto Penale

Penale, Causalità (prima parte) (Scuola Greco-Pittella, Corso per la preparazione al concorso da Commissario di Polizia 2021)

Tipologia: Sbobinature

2020/2021

Caricato il 21/10/2021

marcostrillos
marcostrillos 🇮🇹

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Penale, Causalità (Prima parte)
Lezione del 18 aprile 2021
Dobbiamo ora studiare il rapporto di causalità. L’ultima volta avevamo affrontato il principio di
offensività e in particolare avevamo dedicato molta attenzione anche al 131 bis. Oggi invece
dobbiamo occuparci della causalità attiva, quindi dei reati commissivi. Lo faremo anche quando
inizieremo a studiare l’elemento soggettivo. Dunque accantoneremo volutamente i reati omissivi,
che invece studieremo dopo quelli commissivi, giacché molte problematiche dei reati omissivi non
si possono comprendere bene se a monte non abbiamo terminato lo studio del reato commissivo.
Sapete che i reati commissivi di solito li suddividiamo in due grandi categorie: da un lato i reati di
evento e dall’altro i reati di mera condotta. La differenza è che nei reati di mera condotta il
soggetto viene punito perché ha tenuto quella condotta e non hanno rilevanza, sotto forma di
elemento essenziale di reato, le conseguenze che quella condotta ha prodotto. Pensate alla
calunnia o al falso in atto pubblico: lì il soggetto viene punito perché ha posto in essere quella
condotta, le conseguenze prodotte non assumono rilevanza come elemento essenziale. Invece nei
reati di evento il soggetto viene punito in quanto ha causato un determinato evento, una
determinata modificazione nella realtà esterna.
Banalmente, nell’omicidio diamo rilevanza a quella modificazione della realtà esterna causata
dalla condotta che chiamiamo evento morte. Nella truffa diamo rilevanza a una serie di
modificazioni della realtà esterna causate dalla condotta di artifizio o di raggiri. Sapete che si
configura truffa quando, con artifizio o raggiri, il soggetto conduce in errore un altro soggetto, il
quale pone in essere un atto di disposizione patrimoniale che cagiona danno e profitto. Dunque
nella truffa abbiamo l’induzione in errore, il compimento dell’atto di disposizione patrimoniale, il
danno e il profitto. È dunque evidente che questi reati li consideriamo reati di evento e nella truffa
ne abbiamo addirittura 4, di eventi.
Dunque a livello di teoria generale del reato siamo soliti distinguere i reati di mera condotta dai
reati di evento. La differenza è che nei reati di evento il soggetto viene punito in quanto ha posto
in essere una condotta che ha modificato la realtà esterna, e questa modificazione che chiamiamo
evento rappresenta un elemento essenziale del reato. Invece nei reati di mera condotta il soggetto
viene punito per la semplice condotta che ha tenuto e le modificazioni della realtà esterna non
assumono rilevanza sotto forma di elemento essenziale. Tu vieni punito per quella condotta che
hai tenuto, a prescindere dalle conseguenze che quella condotta ha prodotto.
Questo non vuol dire che quella condotta non abbia prodotto delle conseguenze o che le
conseguenze non assumono alcuna rilevanza giuridica, ma non sono un elemento essenziale del
reato. Ad es. nella calunnia, nel falso in atto pubblico o in altri reati di mera condotta non è che la
condotta non produce conseguenze giuridicamente rilevanti, ma non sono elemento essenziale del
reato. Vieni punito nell’an a prescindere dalle conseguenze, che però potranno assumere una
diversa rilevanza. Invece nei reati di evento vieni punito in quanto la tua condotta ha prodotto
quella tale modificazione della realtà che chiamiamo evento.
A tale proposito dobbiamo aggiungere che nel diritto penale italiano, quando ci riferiamo
all’evento, talvolta ci riferiamo a quello naturalistico, che è la modificazione della realtà esterna
causata dalla condotta e che rileva sotto forma di elemento essenziale nei reati di evento. Però
talvolta ci riferiamo anche al cosiddetto evento giuridico, che è l’offesa all’interesse protetto dalla
norma incriminatrice. Ad es. nel furto è l’offesa al patrimonio. Nei reati contro la fede pubblica è
l’offesa a quel particolare interesse protetto.
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Penale, Causalità (Prima parte)

Lezione del 18 aprile 2021

Dobbiamo ora studiare il rapporto di causalità. L’ultima volta avevamo affrontato il principio di offensività e in particolare avevamo dedicato molta attenzione anche al 131 bis. Oggi invece dobbiamo occuparci della causalità attiva, quindi dei reati commissivi. Lo faremo anche quando inizieremo a studiare l’elemento soggettivo. Dunque accantoneremo volutamente i reati omissivi, che invece studieremo dopo quelli commissivi, giacché molte problematiche dei reati omissivi non si possono comprendere bene se a monte non abbiamo terminato lo studio del reato commissivo. Sapete che i reati commissivi di solito li suddividiamo in due grandi categorie: da un lato i reati di evento e dall’altro i reati di mera condotta. La differenza è che nei reati di mera condotta il soggetto viene punito perché ha tenuto quella condotta e non hanno rilevanza, sotto forma di elemento essenziale di reato, le conseguenze che quella condotta ha prodotto. Pensate alla calunnia o al falso in atto pubblico: lì il soggetto viene punito perché ha posto in essere quella condotta, le conseguenze prodotte non assumono rilevanza come elemento essenziale. Invece nei reati di evento il soggetto viene punito in quanto ha causato un determinato evento, una determinata modificazione nella realtà esterna. Banalmente, nell’omicidio diamo rilevanza a quella modificazione della realtà esterna causata dalla condotta che chiamiamo evento morte. Nella truffa diamo rilevanza a una serie di modificazioni della realtà esterna causate dalla condotta di artifizio o di raggiri. Sapete che si configura truffa quando, con artifizio o raggiri, il soggetto conduce in errore un altro soggetto, il quale pone in essere un atto di disposizione patrimoniale che cagiona danno e profitto. Dunque nella truffa abbiamo l’induzione in errore, il compimento dell’atto di disposizione patrimoniale, il danno e il profitto. È dunque evidente che questi reati li consideriamo reati di evento e nella truffa ne abbiamo addirittura 4, di eventi. Dunque a livello di teoria generale del reato siamo soliti distinguere i reati di mera condotta dai reati di evento. La differenza è che nei reati di evento il soggetto viene punito in quanto ha posto in essere una condotta che ha modificato la realtà esterna, e questa modificazione che chiamiamo evento rappresenta un elemento essenziale del reato. Invece nei reati di mera condotta il soggetto viene punito per la semplice condotta che ha tenuto e le modificazioni della realtà esterna non assumono rilevanza sotto forma di elemento essenziale. Tu vieni punito per quella condotta che hai tenuto, a prescindere dalle conseguenze che quella condotta ha prodotto. Questo non vuol dire che quella condotta non abbia prodotto delle conseguenze o che le conseguenze non assumono alcuna rilevanza giuridica, ma non sono un elemento essenziale del reato. Ad es. nella calunnia, nel falso in atto pubblico o in altri reati di mera condotta non è che la condotta non produce conseguenze giuridicamente rilevanti, ma non sono elemento essenziale del reato. Vieni punito nell’an a prescindere dalle conseguenze, che però potranno assumere una diversa rilevanza. Invece nei reati di evento vieni punito in quanto la tua condotta ha prodotto quella tale modificazione della realtà che chiamiamo evento. A tale proposito dobbiamo aggiungere che nel diritto penale italiano, quando ci riferiamo all’evento, talvolta ci riferiamo a quello naturalistico, che è la modificazione della realtà esterna causata dalla condotta e che rileva sotto forma di elemento essenziale nei reati di evento. Però talvolta ci riferiamo anche al cosiddetto evento giuridico, che è l’offesa all’interesse protetto dalla norma incriminatrice. Ad es. nel furto è l’offesa al patrimonio. Nei reati contro la fede pubblica è l’offesa a quel particolare interesse protetto.

È evidente che in un ordinamento ispirato al principio di offensività, il quale è accolto anche a livello costituzionale, tutti i reati possiedono un evento giuridico, anche quelli di mera condotta. Mentre non tutti i reati possiedono l’evento naturalistico. Quindi innanzitutto rispolveriamo la distinzione fra evento naturalistico ed evento giuridico e diciamo che quest’ultimo è sempre presente, soprattutto alla luce del principio di offensività. L’evento naturalistico non sempre è presente perché talvolta il legislatore utilizza lo schema del reato di evento, talvolta utilizza quello del reato di mera condotta. Nel primo caso avremo a che fare con l’evento naturalistico, giacché sarà elemento essenziale del reato. Nel secondo caso invece non avremo a che fare con l’evento naturalistico. Fatta questa premessa, tuffiamoci nello studio del rapporto di causalità. Il nostro codice, a differenza di altri, dedica quantomeno due norme di carattere generale al rapporto di causalità. Altri ordinamenti hanno lasciato all’interprete il compito di individuare le regole che governano la causalità giuridica, invece il nostro legislatore del ’30 ha deciso di introdurre nel codice due norme di carattere generale, che sono gli artt. 40 e 41 c.p. Cominciamo col dire che il rapporto di causalità entra sempre in gioco quando abbiamo a che vedere con dei reati di evento, perché occorrerà sempre accertare il rapporto di causalità fra la condotta e l’evento. Banalmente, quando abbiamo a che fare con il reato di omicidio, avremo sempre la necessità di accertare l’esistenza di un nesso di causalità fra la condotta e l’evento, sempre dovremo chiederci se c’è causalità tra la condotta dell’uomo e l’evento morte. Ma al di fuori dei reati commissivi di evento, il nesso di causalità entra in gioco? Questa domanda ce la faremo a fine lezione. Partiamo con l’ipotesi in assoluto più frequente e rilevante, cioè l’accertamento della causalità nei reati di evento. Se una cosa è certa oramai, ed è pacifica in dottrina e giurisprudenza, è che il nostro ordinamento ha di base accolto la teoria condizionalistica. Vuol dire che, posto che da un punto di vista naturalistico un evento viene causato da moltissimi fattori, alcuni che consistono nelle condotte dell’uomo altri che invece sono naturali, posto che un evento dipende spesso dalla somma di moltissimi fattori, ovviamente non siamo scienziati ma giuristi, quindi a noi interessano non tutti i fattori ma principalmente ci interesse studiare la condotta dell’uomo, e se questa condotta può essere penalmente sanzionata. Questa è la premessa metodologica. Posto questo, il nostro ordinamento ha accolto la teoria condizionalistica, quella tesi in forza della quale la condotta è causa di un certo evento se è conditio sine qua non di quell’evento. Vuol dire che quando il giudice ha di fronte a sé questo evento, ad es. l’evento morte, è chiamato a condurre un giudizio controfattuale, è chiamato a porre in essere un’operazione che va contro i fatti che si sono verificati. Questo processo si chiama processo di eliminazione mentale, cioè il giudice deve eliminare mentalmente la condotta di quell’uomo e deve chiedersi: quell’evento si sarebbe ugualmente verificato senza la condotta di quell’uomo? Se la risposta è sì, vuol dire che quella condotta non è conditio sine qua non, non ha causato quell’evento. Se invece il giudice giunge a dire che senza questa condotta l’evento non si sarebbe verificato, allora vuol dire che quella condotta è conditio sine qua non di quell’evento. Facciamo un es.: se Tizio somministra una dose di veleno a Caio e Caio poi muore, per capire se la condotta di Tizio ha causato o meno la morte di Caio il giudice deve effettuare questo processo di eliminazione mentale, questo giudizio controfattuale, cioè deve eliminare mentalmente la condotta di Tizio e chiedersi: senza questa condotta di Tizio, Caio sarebbe ugualmente morto in quel modo? La risposta talvolta sarà sì, talvolta sarà no. Voi starete dicendo: certo, no? Caio ha bevuto quel bicchiere di veleno e dopo un po’ è morto perché il veleno ha fatto effetto. Chiaramente in questo scenario ci sarà causalità, poiché senza la condotta di Tizio ovviamente Caio non si sarebbe sentito male e non sarebbe morto. Quindi senza

Su alcuni libri questi li trovate esaminati come casi della causalità ipotetica, cioè cosa sarebbe successo se non ci fosse stata quella condotta e magari fosse intervenuta una condotta diversa. Qui si può aggiungere che non rileva il decorso causale che ci sarebbe stato e non c’è stato, quello ipotetico, ma rileva il decorso causale effettivo. Vedremo che proprio quello che vi ho appena detto ci consentirà di affrontare dei casi molto più frequenti e molto meno di scuola, e in apparenza molto più complicati. Mi riferisco ai casi di malattie che derivano dall’esposizione a determinate sostanze tossiche, esposizione che spesso si verifica sui luoghi di lavoro. Spesso abbiamo il lavoratore che ha lavorato tanti anni in una certa impresa ed è stato a contatto con certe sostanze tossiche, e a causa di questa prolungata esposizione ha contratto certe malattie incurabili e poi questo povero lavoratore è morto. Sono casi problematici perché spesso e volentieri, siccome il rapporto di esposizione è durato molti anni, vi sono stati degli avvicendamenti in ordine alla gestione di quell’impresa. Banalmente, per 20 anni l’impresa è stata gestita da Tizio e per i successivi 20 è stata gestita da Caio. Il povero Mevio ha lavorato 40 anni, esponendosi sempre a questa sostanza tossica e poi è morto. Dunque bisogna capire se la condotta di Caio è causale rispetto alla verificazione dell’evento. Sicuramente quella di Tizio è causale, se si accerta che quella malattia è dipesa dall’esposizione a quella sostanza. Il problema invece che si pone è se anche il successivo garante, chiamato a governare quel rischio in un secondo momento, debba rispondere penalmente, cioè se anche Caio debba rispondere di omicidio. Questi problemi, ovviamente, si risolvono a monte capendo se la malattia in esame è dose dipendente o dose indipendente. Vuol dire che ci sono delle malattie che una volta contratte si sviluppano e lo sviluppo della malattia non dipende più dalla successiva esposizione. Ma abbiamo anche a che fare con delle malattie in relazione alle quali la successiva esposizione influenza il processo patologico in atto e lo aggrava. Bisogna distinguere, perché se abbiamo a che vedere con una malattia dose indipendente è evidente che la condotta di Caio non è causale rispetto all’evento morte, giacché anche se la condotta non fosse stata tenuta, comunque l’evento si sarebbe verificato allo stesso modo. Se invece entra in gioco una malattia dose dipendente, a seconda del concetto di evento cambiano le cose in ordine alla responsabilità penale di Caio. Se poniamo infatti l’accento sull’evento morte astratto quando conduciamo il giudizio controfattuale, è evidente che la condotta del successivo garante non è causale, perché il giudice dirà: è vero che Caio ha continuato a esporre il povero Mevio a quella sostanza tossica, ma anche se non lo avesse fatto comunque Mevio sarebbe morto perché l’aveva già presa quella malattia, che sicuramente lo avrebbe portato alla morte. Se invece poniamo l’accento sull’evento hic et nunc, cioè se diciamo che non è vero che qui il giudice deve porre l’accento sull’evento morte in astratto, ma deve al contrario porre l’accento sulla morte in concreto, quindi su come è avvenuta quella morte, sulle circostanze spaziali e temporali, possiamo affermare la responsabilità penale del secondo datore di lavoro. Infatti il giudice dirà: è vero che il lavoratore, anche senza questa tua condotta sarebbe ugualmente morto, ma sarebbe morto più avanti, dopo qualche anno e diversamente. Invece tu, Caio, tramite la tua condotta hai accelerato quel processo patologico in atto. Quindi capite quanto è importante dire che, quando il giudice compie il giudizio controfattuale, pone al centro della sua valutazione non l’evento morte in astratto ma l’evento hic et nunc, quello concreto. Se dicessimo il contrario, coerentemente dovremmo dire che nell’es. del condannato a morte il soggetto non ha posto in essere una condotta causale, perché comunque il condannato sarebbe morto un’ora dopo. Nell’es. del malato terminale dovremmo dire che il medico che ha deciso di anticipare la sua morte non ha posto in essere una condotta causale, giacché comunque quel soggetto sarebbe morto di lì a poco. Idem dovremmo dire nel caso della malattia dose

dipendente in ordine alla responsabilità penale del secondo datore di lavoro, giacché la morte del lavoratore si sarebbe ugualmente verificata. È vero che quella condotta lo ha fatto morire “prima”, ma comunque sarebbe morto ugualmente. È chiaro, però, che queste tre conclusioni sono assolutamente errate nonché contrarie ai più elementari principi di giustizia sostanziale. Quindi è pacifico che, quando il giudice conduce il giudizio controfattuale, deve porre al centro l’evento concreto e non certo l’evento astratto. Tra l’altro, quello che vi ho appena detto ci consente anche di risolvere dei casi ancor più complessi, quelli di cosiddetta causalità cumulativa o addizionale, cioè quei casi in cui ci sono due condotte poste in essere da due soggetti diversi che sono entrambe idonee a causare l’evento morte e che, sommandosi, lo causano. L’es. è questo: Tizio viene avvelenato sia da Caio che da Sempronio, i quali agiscono in completa autonomia, non in concorso. Entrambe le dosi sono idonee a uccidere. Tizio beve entrambi i veleni e ovviamente muore. C’è causalità fra la condotta di Caio e l’evento morte di Tizio? Idem, c’è causalità fra la condotta di Sempronio e l’evento morte di Tizio? Se qui il giudice ragionasse alla luce dell’evento morte in astratto, dovrebbe dire paradossalmente che non c’è causalità né per Caio né per Sempronio. Infatti se il giudice avesse di mira l’evento morte in astratto, dovrebbe dire che anche se Caio non avesse somministrato questa dose comunque Tizio sarebbe morto, poiché si è bevuto la dose di Sempronio che era idonea ad ucciderlo. Quindi Caio non risponde penalmente. La stessa cosa però dovrebbe dirla per Sempronio, infatti senza la condotta di Sempronio Tizio sarebbe ugualmente morto perché ha bevuto la dose di Caio. Dunque anche Sempronio non può essere punito per omicidio doloso perché la sua condotta non è causale. Tutto questo non è ragionevole, ovviamente. Infatti il vizio ancora una volta si annida nella premessa. Il giudice in questi casi non pone al centro della sua valutazione l’evento morte in astratto, bensì la morte hic et nunc, dunque le due condotte sono entrambe causali perché un conto è morire per effetto di un’unica dose di veleno, un conto è morire per effetto di due dosi di veleno che si sommano e danno luogo a un processo letale diverso. Quindi, per tirare le fila di questo discorso, abbiamo risolto un secondo problema: una volta detto che il nostro ordinamento certamente accoglie la teoria condizionalistica, ci siamo chiesti a quale evento si deve riferire il giudice nel fare quella valutazione. Cioè, nel fare il giudizio controfattuale, il giudice a quale evento si deve riferire? Qui le strade percorribili sono due: o diciamo che deve riferirsi all’evento naturalistico astratto, ma questa affermazione è insostenibile, oppure diciamo che deve riferirsi all’evento concreto, cioè a quello che si è realmente verificato e alle determinate caratteristiche di quell’evento, in particolare su quelle modali, spaziali e temporali. Quindi, in relazione a quei casi problematici che abbiamo visto, è evidente che nell’es. del condannato a morte ci sarà causalità, nell’es. del medico ci sarà causalità, nell’es. del datore di lavoro, quando la malattia è dose dipendente, ci sarà causalità e nell’es. delle due dosi di veleno ci sarà causalità. Ci sarà causalità perché il giudice, nel condurre il giudizio controfattuale, porrà l’accento sull’evento morte in concreto. Un ulteriore problema, che però è irrisolvibile, è questo: quali sono i connotati dell’evento concreto che il giudice deve considerare? Qui non è semplice capirlo, ma certamente il giudice deve considerare le circostanze di tempo, quelle di luogo e anche quelle che attengono all’iter causale. Su tutte le altre vi è, ovviamente, un ampio margine di incertezza. Oltretutto quello che ho appena detto non vale solo per il reato di omicidio, ma per qualunque reato di evento, quindi anche per il disastro ambientale ecc.

l’evento morte non si verifica, giacché se non ci fosse stata quella mezza dose Tizio avrebbe bevuto solo l’altra, che però è inidonea ad uccidere. Idem per Sempronio. Dunque qui non c’è nemmeno bisogno di ricorrere all’evento hic et nunc perché è evidente che c’è causalità, a differenza dell’es. delle due dosi idonee a uccidere singolarmente. Però questo es. ci deve far riflettere sul fatto che non è necessario, nel nostro ordinamento, che la condotta sia ex ante idonea a causare l’evento, perché nell’es. di prima la condotta di Caio che somministra la mezza dose di veleno non è ex ante idonea a uccidere. Cioè quella condotta non è di per sé in grado di portare all’evento morte. Questo ci induce a riflettere sul significato della causalità. Nel nostro ordinamento, dato che abbiamo accolto il principio dell’equivalenza delle cause e dato che abbiamo accolto la teoria condizionalistica, che vede come suo corollario logico il principio di equivalenza causale, è evidente che dobbiamo dire che la condotta è causale anche quando non è stata la causa esclusiva o prevalente di un determinato evento, e anche quando quella condotta non è ex ante idonea a causare l’evento, ma risulta ex post essere stata in grado di causarlo. Vi ho fatto un es. semplice, ma non cambierebbe nulla se al posto di mezza dose ci fosse stata una dose inferiore, ad es. 1/10 di dose da un lato e 9/10 di dose dall’altro. Anche 1/10 è stata conditio sine qua non. Se non avessi somministrato quel decimo di dose, Tizio sarebbe ancora vivo. Questo dimostra che non è nemmeno richiesta l’astratta idoneità ex ante della condotta a causare l’evento, perché il giudizio controfattuale si effettua ex post ed in concreto. Ripeto per punti quello che abbiamo detto: abbiamo rispolverato la distinzione fra evento naturalistico ed evento giuridico, poi abbiamo rispolverato la distinzione fra reati di evento e reati di mera condotta. In particolare, abbiamo detto che il nesso di causalità entra sempre in gioco quando abbiamo a che fare con reati di evento, cioè ci sarà sempre bisogno di verificare se quella condotta ha effettivamente causato quella modificazione della realtà esterna che chiamiamo evento naturalistico. Dopodiché abbiamo detto che il nostro codice, agli artt. 40 e 41, detta delle regole sul rapporto di causalità, a differenza di altri codici che invece hanno deciso di non dettare delle regole per lasciare più libero l’interprete. Invece il nostro legislatore ha deciso di introdurre determinate regole cogenti per l’interprete in ordine al nesso di causalità, quantomeno nel diritto penale. In particolare abbiamo detto che il nostro ordinamento ha certamente accolto di base la teoria condizionalistica, e quindi consideriamo causa di un determinato evento la condotta che rappresenta la conditio sine qua non di quell’evento. Per verificare questo bisogna condurre un processo di eliminazione mentale, bisogna porre in essere un giudizio controfattuale e questo lo fa ex post e in concreto il giudice. Questo giudizio consiste nel rimuovere idealmente la condotta dell’imputato e nel chiedersi cosa sarebbe accaduto se non ci fosse stata quella condotta. Se la risposta è che l’evento si sarebbe ugualmente verificato, vuol dire che quella condotta non è causale. Se invece la risposta è che l’evento non si sarebbe verificato senza quella condotta, vuol dire che quella condotta è conditio sine qua non di quell’evento e quindi vi è nesso di causalità. Secondo punto che abbiamo esaminato: a quale evento occorre fare riferimento? Qui abbiamo detto che non ci si deve riferire all’evento naturalistico astratto, ma all’evento concreto, quello hic et nunc che si caratterizza per determinati connotati spaziali, temporali e modali. Questo ci ha consentito di risolvere tutta una serie di casi problematici che alcuni manuali citano come casi di causalità ipotetica o addizionale. In particolare, abbiamo fatto quattro esempi che ci fanno capire come non può che essere questa la soluzione corretta, cioè quella di porre al centro del giudizio l’evento hic et nunc.

Abbiamo fatto l’es. del condannato a morte, l’es. del paziente destinato a morire a breve secondo gli insegnamenti della scienza medica, l’es. più complicato del caso dell’esposizione a sostanze tossiche nel caso di malattie dose dipendenti ad opera di un garante successivo al primo, e da ultimo il caso della somministrazione di due dosi di veleno entrambe idonee ad uccidere. Questi 4 casi si risolvono agevolmente dicendo che, siccome l’evento che il giudice deve considerare nel condurre questo giudizio controfattuale è l’evento concreto e non già l’evento astratto, è evidente che in tutti e 4 i casi ci sarà causalità. Se invece ponessimo l’accento sull’evento astratto la causalità non ci sarebbe, giacché il giudice giungerebbe sempre a dire che l’evento morte comunque si sarebbe verificato. Da ultimo abbiamo esaminato il principio di equivalenza causale. In particolare abbiamo esaminato l’annosa problematica del concorso di cause, nello specifico ci siamo interrogati sulla presenza di più fattori, cioè cosa accade se in sede di accertamento il giudice si rende conto che l’evento è stato causato per effetto dell’interazione fra più fattori, non solo la condotta umana, e questi altri fattori causali possono essere tanto naturali (pensate a una patologia pregressa o a una malformazione) quanto umani. Per es. ci sono due medici che sbagliano entrambi a curare quel paziente uno dopo l’altro. Oppure una persona viene presa a calci prima da Tizio e dopo due ore anche da Caio e a causa di queste lesioni muore. Abbiamo detto che il principio generale del nostro ordinamento è quello dell’equivalenza delle cause in forza del quale il concorso di cause non esclude la causalità. Questo principio si desume sia all’art. 41, comma 1 e 3, sia dalla stessa teoria condizionalistica, che vede come suo corollario logico il principio di equivalenza delle cause. È evidente che negli es. che vi ho fatto il secondo medico non potrà dire che sì ha sbagliato lui, ma ha sbagliato prima di lui anche il suo collega. Il giudice dirà ma chi se ne frega, la tua condotta è conditio sine qua non rispetto a quell’evento. Nel riflettere su questo, siamo arrivati a dire che nel nostro ordinamento non è richiesto né che la condotta sia la causa esclusiva di quell’evento, cosa ovvia, né che la condotta sia la causa prevalente di quell’evento, e non è nemmeno richiesto che quella condotta sia idonea ex ante a causare quell’evento. A dimostrazione di questo abbiamo citato l’es. della dose di veleno inidonea a uccidere, perché se pretendessimo l’astratta idoneità ex ante di quella condotta a causare quell’evento, dovremmo dire che chi ha somministrato una dose di veleno ex ante inidonea a causare l’evento non può rispondere penalmente perché non c’è causalità. Invece è pacifico il contrario, cioè che se somministro una dose inidonea a uccidere, che poi si somma con qualcos’altro e causa in concreto la morte, è pacifico che la mia condotta è conditio sine qua non. Mi prenderanno e mi porteranno in galera perché c’è nesso di causalità fra la mia condotta e l’evento morte. E questo vale sia se la dose è pari a ½ sia se è pari a 1/10, come nell’es. estremo che abbiamo fatto.