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Penale, Causalità (seconda parte) (Scuola Greco-Pittella, Corso per la preparazione al concorso da Commissario di Polizia 2021)
Tipologia: Sbobinature
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Adesso dobbiamo scendere in profondità ed esaminare alcune problematiche molto complesse che riguardano il nesso di causalità. Il primo problema è quello che su molti testi viene presentato come il problema dei correttivi alla causalità. S’intende il fatto che, secondo molti, il nesso di causalità per come lo abbiamo concepito richiede un qualche correttivo, cioè la teoria condizionalistica è una tesi che deve essere corretta perché, accogliendola in pieno, c’è il rischio di giungere a delle conseguenze del tutto inique e contrarie ai valori più elementari di giustizia sostanziale. In particolare, il principale problema che questa tesi pone è quello del cosiddetto regresso all’infinito. S’intende il fatto che accogliendo rigorosamente la teoria condizionalistica, c’è il rischio di dare rilevanza penale a delle condotte assai risalenti nel tempo, condotte che non solo sono state poste in essere tantissimo tempo prima rispetto alla verificazione dell’evento, ma sono anche del tutto prive di significato penale. Si fanno una serie di esempi. Tizio uccide Caio con una pistola. Certamente Tizio pone in essere una condotta che è conditio sine qua non dell’evento, però in realtà anche Sempronio, che gli ha venduto l’arma, ha posto in essere una condotta che è conditio sine qua non dell’evento, poiché se non gliel’avesse venduta Tizio non avrebbe ucciso in quel modo Caio, magari lo avrebbe ucciso in un altro modo, con un’altra pistola. Ma a noi non deve interessare il decorso causale ipotetico, quindi a rigore dovremmo dire che anche la condotta di Sempronio costituisce conditio sine qua non di quell’evento. Ma si potrebbe dire non solo la condotta di Sempronio che gli ha venduto l’arma, ma anche la condotta di Mevio che ha venduto l’arma a Sempronio ed è titolare dell’impresa che produce queste pistole. E così all’infinito. Capite bene che un simile modo di ragionare ci porta all’assurdo di dire che, in realtà, anche la madre di Tizio ha posto in essere una condotta causale rispetto all’omicidio commesso dal figlio, perché se non avesse messo al mondo Tizio, Tizio non avrebbe ucciso la povera vittima. Capite qual è il rischio di accogliere rigidamente la teoria condizionalistica, cioè quello di dare rilevanza causale a delle condotte non solo risalenti, ma soprattutto prive di ogni disvalore penale. Sul “risalenti” ci sarebbe da ridire, perché se oggi in un lago butto delle sostanze nocive e poi l’evento disastro si verifica fra 30 anni, è giusto che io venga punito. Quindi non discutiamo tanto di condotta risalente nel tempo. La cosa che invece non ci fa stare tranquilli è che queste condotte non sono soltanto risalenti nel tempo, ma anche del tutto prive di significato penale. Che rilevanza può assumere la condotta di chi produce lo strumento che poi verrà utilizzato per commettere il reato… pensate alla circolazione degli autoveicoli e all’operaio che realizza in fabbrica l’autovettura che poi viene utilizzata dalla persona che poi investe qualcuno: anche lui teoricamente ha posto in essere una condotta che è conditio sine qua non. E si potrebbe addirittura risalire al titolare di quello stabilimento, all’imprenditore che ha prodotto queste macchine e così via. Quindi da sempre, non solo in Italia ma in tutto il mondo, gli ordinamenti che accolgono la teoria condizionalistica si pongono il problema di come mettere un freno a questo regresso all’infinito, come fare per evitare che questa teoria dia rilevanza a queste condotte molto risalenti nel tempo e prive di significato penale. Come si può arginare questa deriva? Ecco che in dottrina e in giurisprudenza è sorto questo dibattito. C’è bisogno di trovare un correttivo? Se sì, quale? Volendo limitare lo studio al solo nostro ordinamento, sicuramente in Italia al centro del dibattito vi è sempre stata e vi è ancora una norma, l’art. 41, comma 2 c.p., che ci dice che “le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”.
Quando si discute di correttivi alla causalità, inevitabilmente si parte sempre da questa norma. Il primo interrogativo da porsi è: a cosa si riferisce il 41, comma 2, a quali ipotesi e scenari? Nel corso degli anni sono state sostenute due grandi tesi. Da un lato vi è la tesi che dice che il 41, comma 2 va interpretato alla lettera e quindi occorre dire che esso si riferisce alle cosiddette serie causali autonome, cioè quei casi in cui la causa sopravvenuta è da sola in grado di causare l’evento. Quindi se interviene una causa che da sola ha causato quell’evento, è evidente che la precedente condotta umana non è causale rispetto all’evento, e il soggetto che ha tenuto in precedenza quella condotta non può rispondere perché non vi è causalità. Gli esempi di serie causali autonome che possiamo fare sono due. Il primo lo facciamo immaginando una causa umana, il secondo immaginando una causa naturale. Io somministro a Tizio questo veleno che è in grado di ucciderlo fra 12 ore e me ne vado. Dopo qualche minuto entra in casa Caio che uccide con una pistola Tizio. Il secondo esempio è che esco da casa dopo aver somministrato questo veleno e Caio va in giardino e viene colpito da un fulmine che lo uccide. Qui entra in gioco una serie causale autonoma ma il fattore sopravvenuto è naturalistico, non umano come nel primo. I due esempi hanno in comune il fatto che il fattore sopravvenuto è in grado da solo di causare l’evento ed è stato in grado da solo di causare l’evento. Dunque, secondo la tesi che invoca l’esigenza di interpretare letteralmente il 41, comma 2, ci si riferisce soltanto alle serie causali autonome. Il primo argomento invocato a sostegno di questa tesi è quello letterale, ovviamente. Il secondo, un po’ più difficile da comprendere adesso, è che non c’è bisogno di sforzarsi troppo per trovare un correttivo. Infatti nel nostro ordinamento, siccome è accolto il principio di colpevolezza che è un principio costituzionale, e siccome è bandita la responsabilità oggettiva e quindi non si può punire in assenza di dolo o di colpa, in realtà è sufficiente dire questo per evitare di punire queste condotte assai risalenti e prive di disvalore, come ad es. chi ha prodotto l’arma o l’autovettura o la madre che ha messo al mondo l’assassino. Non c’è bisogno di limitare la causalità o di introdurre un correttivo a essa giacché oramai, grazie al principio di colpevolezza, siamo in grado di dire che questi soggetti non sono puniti pur avendo posto in essere un contributo causalmente rilevante da un punto di vista materiale e oggettivo. Dunque l’esigenza che aveva spinto la dottrina e la giurisprudenza nel passato a trovare un correttivo alla causalità oggi è del tutto venuta meno. Aveva un senso solo tanti anni fa, quando era ammessa la responsabilità oggettiva, cioè quando un soggetto poteva essere punito anche in assenza di colpa, sulla base del mero legame causale fra la sua condotta e l’evento. Oggi, invece, il correttivo di fatto ce l’abbiamo già ed è la colpevolezza. Poi c’è un terzo argomento, cioè che se accogliamo le altre tesi, quelle che invece individuano un correttivo alla causalità come la tesi della causalità adeguata, la tesi della causalità umana o la tesi dell’imputazione obiettiva dell’evento, di fatto andiamo a mescolare l’elemento oggettivo con l’elemento soggettivo. Infatti vedremo che tutte e tre queste tesi in realtà danno luogo a un margine di ambiguità, giacché in sede di causalità inseriscono delle valutazioni e dei giudizi che invece sono tipici della colpa, quindi anticipano in punto di elemento oggettivo qualcosa che già rileverebbe in punto di elemento soggettivo. Anche da un punto di vista teorico le tesi avverse non sono ricevibili, poiché inquinano il concetto di causalità, che invece dev’essere immune da ogni forma di condizionamento che deriva dalla valutazione circa la colpevolezza dell’individuo. Cioè, un conto è la causalità che attiene alla fattispecie oggettiva del reato, un conto è la colpevolezza del soggetto autore di quella condotta. Queste due valutazioni devono essere slegate in sede di causalità. Questa tesi è minoritaria in giurisprudenza, benché sia stata sostenuta in dottrina da un’autorevole corrente di pensiero che fa capo a Marinucci, a Dolcini, a Gatta. Infatti, secondo la
oggettivo, ma perché difetta l’elemento soggettivo del reato. Ma anche questo non è giusto, poiché un conto è essere assolti perché manca l’elemento oggettivo e quindi il fatto non sussiste, un conto è essere assolti perché manca l’elemento soggettivo e quindi il fatto non costituisce reato. Le conseguenze extra-penali di queste assoluzioni sono differenti. È certamente meglio essere assolti perché il fatto non sussiste, rispetto a essere assolti perché il fatto non costituisce reato. Dunque, in ordine al 41, comma 2, in dottrina e in giurisprudenza assistiamo a questo scontro titanico fra due visioni opposte della causalità. Da un lato abbiamo chi dice che il 41, comma 2 va interpretato alla lettera e si riferisce alle sole serie causali autonome, tutto ciò che non lo è non è 41, comma 2. Questa tesi ha dalla propria parte una serie di argomenti: quello letterale, il fatto che oggi, grazie al principio di colpevolezza, comunque non punisci quei soggetti e infine il fatto che aderire alle altre tesi comporta una grande confusione da un punto di vista dogmatico, giacché spesso si assiste a una sovrapposizione fra giudizi e valutazioni oggettivi e giudizi e valutazioni tipicamente soggettivi. Dall’altro lato abbiamo la tesi prevalente, quella che dice che non è giusto e corretto interpretare alla lettera il 41, comma 2, poiché esso si riferisce non solo alle serie causali autonome ma anche a degli altri casi. I quattro argomenti a sostegno sono: il fatto che sarebbe norma inutile se riferita solo alle serie causali autonome; il fatto che sarebbe una norma anche errata e parziale, visto che si riferisce soltanto ai fattori sopravvenuti, ma logicamente quella regola non può non riferirsi anche ai fattori antecedenti e concomitanti; il fatto che la volontà del legislatore del ’30 non era quella di scrivere una norma inutile, bensì di riferirsi a quei casi in cui la condotta è sì conditio sine qua non dell’evento, ma interviene un fattore sopravvenuto del tutto anomalo, tale da indurre il legislatore a ritenere non equo e opportuno punire il soggetto che ha posto in essere quella condotta, e quindi indurlo a ritenere interrotto giuridicamente il legame causale fra quella condotta e l’evento; il quarto e ultimo argomento è che è vero che si arriva a non punire determinati soggetti tramite la colpevolezza, però un conto è essere assolti perché difetta l’elemento soggettivo, un conto è essere assolti perché difetta l’elemento oggettivo. Queste tesi prevalenti in giurisprudenza, quelle che dicono che il 41, comma 2 non può essere interpretato alla lettera, al loro interno si ramificano. Vuol dire che gli autori, così come le sentenze, non sono del tutto concordi nell’individuare un criterio che ci consenta di dire quali fattori sopravvenuti sono in grado di rompere il nesso di causalità, e quali invece non sono in grado di farlo. A tal proposito sono state sostenute svariate tesi. In particolare tre sono le più diffuse e conosciute e prendono il nome di teoria della causalità umana, teoria della causalità adeguata e teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento. Partiamo dalla causalità adeguata. Secondo questa tesi la condotta, oltre a essere conditio sine qua non dell’evento dev’essere anche adeguata a causare quell’evento, quindi questo legame di adeguatezza viene meno tutte le volte in cui entrano in gioco dei fattori imprevedibili e anormali, sia naturali sia umani. Poi è stata sostenuta la tesi della causalità umana, quella che dice che la condotta, oltre a essere conditio sine qua non dell’evento, dev’essere tale da causare un evento secondo un iter causale dominabile e imputabile all’uomo. All’uomo può essere imputato solo ciò che l’uomo può dominare. Quindi, se nell’iter causale entrano in gioco dei fattori eccezionali, rarissimi, assolutamente imprevedibili, allora non possiamo addebitare all’uomo quell’evento. Fra le due tesi, per la verità, autorevole dottrina sostiene che non c’è grossa differenza. L’unica consistente differenza è che la teoria della causalità umana è un po’ più severa rispetto a quella
della causalità adeguata. Mentre la teoria della causalità adeguata, per interrompere il nesso di causalità si “accontenta” dell’imprevedibilità del fattore, invece quella della causalità umana richiede un quid pluris, cioè il fattore deve essere assolutamente imprevedibile, eccezionale, rarissimo. Fino a qualche anno fa, in Italia, prevaleva tendenzialmente la tesi della causalità umana, cioè il correttivo. Dunque nel famoso esempio del ferimento e dell’incendio in ospedale si diceva che è vero che hai posto in essere una condotta che è conditio sine qua non dell’evento, però è altrettanto evidente che è intervenuto un fattore causale assolutamente imprevedibile, e quindi ex 41, comma 2 non c’è causalità fra la tua condotta e l’evento da un punto di vista giuridico. L’ordinamento ritiene di dover spezzare il legame causale e non ti punisce per quell’evento, che però da un punto di vista logico-naturalistico hai causato, giacché la tua condotta è conditio sine qua non dell’evento. Questo accadeva fino a qualche anno fa, ma negli ultimi anni ha avuto sempre più successo una terza impostazione, diretta sempre a introdurre un correttivo. Questa terza tesi prende il nome dell’imputazione obiettiva dell’evento e afferma che non bisogna ragionare in termini di probabilità, di rarità, di eccezionalità del fattore sopravvenuto. Secondo questa teoria, bisogna invece confrontare il rischio di quella condotta che l’imputato ha creato con il rischio che si è concretizzato nell’evento lesivo: se vi è omogeneità la causalità non è interrotta, se invece vi è eterogeneità la causalità si interrompe. Vuol dire che se l’evento concretizza il rischio creato dalla condotta di quell’imputato, allora la causalità non è interrotta e quell’evento si può addebitare causalmente e oggettivamente al soggetto che ha tenuto quella condotta. Se invece il soggetto ha tenuto una condotta che ha creato un certo rischio, ma poi si verifica un evento lesivo che concretizza un rischio diverso, giacché nell’iter causale è intervenuto un altro fattore che ha inserito un fattore di rischio diverso ed eterogeneo rispetto a quello introdotto dalla condotta di quell’imputato, allora in questi casi la causalità deve dirsi interrotta. Quindi questa terza ricostruzione pone l’accento non tanto sulla rarità statistica del fattore sopravvenuto, ma su un dato qualitativo, cioè il confronto tra il rischio che ha creato la condotta dell’agente e il rischio che si è concretizzato nell’evento lesivo. Se vi è omogeneità, allora l’evento si può addebitare oggettivamente a quel soggetto. Se invece vi è eterogeneità, in quanto l’evento concretizza un rischio diverso che è stato “introdotto” nella catena causale da un altro fattore, allora il nesso di causalità va ritenuto interrotto, poiché ciascuno risponde solo degli eventi che concretizzano quel rischio che il soggetto stesso è chiamato a governare. Questa terza tesi negli ultimi anni ha avuto sempre più successo, sia in dottrina sia in giurisprudenza. Se esaminiamo le pronunce degli ultimi 7 anni su questa problematica dei fattori sopravvenuti, notiamo che da un lato vi è una parte della giurisprudenza che continua a ragionare alla vecchia maniera e ad applicare la vecchia tesi della causalità umana (e più raramente della causalità adeguata), dall’altro lato abbiamo un consistente filone che utilizza la teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento. In particolare, addirittura le Sezioni Unite del 2014 sul caso Thyssenkrupp per larghi tratti applicano la teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento. Dunque oggi, nel 2021, assistiamo di fatto quasi a uno scontro abbastanza silente fra due orientamenti. Spesso e volentieri le due ricostruzioni arrivano più o meno allo stesso risultato, però ci sono dei casi in cui qualcosa sembra cambiare. Per es., uno dei casi più noti è quello dell’errore medico: io ferisco Tizio investendolo e Tizio viene portato in ospedale. Viene operato e il medico sbaglia e Tizio muore. Posto che il medico ovviamente risponde di omicidio colposo, io rispondo di omicidio colposo? C’è causalità fra la mia condotta e l’evento morte?
Inoltre, queste tre impostazioni hanno in comune il fatto che cercano di porre un freno a questo regresso all’infinito, di evitare che queste condotte assumano rilevanza penale. Riuscite ora a comprendere come mai i fautori di quella tesi minoritaria, quella che dice che non c’è bisogno del correttivo e che il 41, comma 2 va interpretato alla lettera criticano questa impostazione? La criticano perché in Italia arriviamo a non punire questi soggetti già con il principio di colpevolezza. Quando studieremo il dolo, ma soprattutto la colpa, vedremo che a questi risultati si arriva già col principio di colpevolezza e questi soggetti, grazie ad esso, non li puniamo. Invece queste tesi dicono che non li puniamo, ma perché manca la causalità. Questi orientamenti di fatto anticipano in sede di causalità dei giudizi sulla prevedibilità, sull’area di rischio che il soggetto è chiamato a governare, che sono invece dei giudizi che noi italiani tipicamente siamo in grado già di fare in punto di colpevolezza. Ecco qual è l’altra critica pungente che quella tesi minoritaria muove alla tesi prevalente in giurisprudenza. Prima di chiudere dobbiamo fare due precisazioni. La prima è: nel dire che taluni fattori eccezionali, anomali, eccentrici sono in grado di interrompere il nesso di causalità, ci riferiamo soltanto ai fattori sopravvenuti oppure anche a quelli antecedenti e concomitanti? Posto che non ci stiamo riferendo alle serie causali autonome, che sempre interrompono la causalità, e che il 41, comma 2 viene applicato anche a dei casi in cui entra in gioco un fattore eccezionale sopravvenuto rispetto alla condotta umana, questo stesso principio lo possiamo applicare anche quando il fattore è antecedente o concomitante? Pensate a una malformazione pregressa o a una malattia pregressa della vittima, che sono fattori antecedenti o concomitanti. Nel corso degli anni sono state sostenute tre grandi tesi. Da un lato c’è chi dice che occorre estendere in analogia l’art. 41, comma 2, cioè questa norma va applicata non solo quando il fattore è eccezionale e sopravvenuto, ma anche quando è antecedente o concomitante. Questa analogia non pone problemi perché è in bonam partem. Infatti, applicando in analogia non puniamo questo soggetto e dunque non è in malam, che tra l’altro è vietata. Questa tesi che predica l’estensione analogica del 41, comma 2 anche ai fattori antecedenti e concomitanti è del tutto minoritaria e non ricevibile, poiché è vero che sarebbe analogia in bonam, ma è evidente che qui non è possibile estendere in analogia il comma 2. È evidente perché il legislatore del ‘30 univocamente ha voluto scientemente riferirsi soltanto ai fattori sopravvenuti. Basterebbe leggere il codice penale: il comma 1 e il comma 3 fanno entrambi riferimento non solo ai fattori sopravvenuti ma anche a quelli antecedenti e concomitanti, ma il comma 2 fa riferimento soltanto a quelli sopravvenuti e non è certo un caso. Questa è una lacuna intenzionale, come qualcuno ha detto. Proprio sulla base di questa critica è stata sostenuta una seconda tesi, la quale dice che anche i fattori antecedenti e concomitanti anormali spezzano la causalità, ma arriva a dirlo applicando direttamente il 45, che si riferisce alla forza maggiore e al caso fortuito. Quindi si dice che grazie all’art. 45, che sancisce la non punibilità in caso di forza maggiore e di caso fortuito, si riesce a non dare rilevanza a quelle condotte poste in essere in presenza di fattori antecedenti e concomitanti anormali. Dunque, per i fattori anormali abbiamo da un lato il 41, comma 2 se si tratta di fattori sopravvenuti, dall’altro il 45 se si tratta di fattori antecedenti e concomitanti. In entrambi i casi arriviamo a dire che la causalità s’interrompe. Anche questa tesi è minoritaria, innanzitutto perché ignora la volontà del legislatore del ’30. Abbiamo detto che il comma 2 scientemente si riferisce soltanto ai fattori sopravvenuti. Inoltre questa tesi non è nemmeno in linea con la collocazione topografica di queste norme, cioè appare del tutto incoerente dire che il legislatore dedica dapprima due norme alla causalità (40 e 41), poi dedica due artt. all’elemento soggettivo (42 e 43) e poi nel 45 torna indietro? Dice una cosa che
ben avrebbe potuto dire nell’art. 41? Da un punto di vista sistematico questa ricostruzione non è credibile, quella che dice che il 45 serve a dare rilevanza ai fattori eccentrici antecedenti e concomitanti. Allora arriviamo alla terza tesi, quella prevalente, che dice che il 41, comma 2 non si può applicare ai fattori antecedenti e concomitanti. Se essi entrano in gioco, anche se sono eccentrici o anormali o rarissimi comunque la causalità non è interrotta. Se quindi poni in essere una condotta che causa la morte, e questa morte è stata causata per effetto di un fattore antecedente o concomitante del tutto eccezionale come una gravissima malformazione ossea, comunque fra l’evento morte e la tua condotta c’è causalità. Poi è chiaro che magari non verrai punito perché difetterà la colpevolezza, ma la causalità comunque ricorre. Gli argomenti a sostegno di questa tesi sono innanzitutto normativi, e in parte li abbiamo già citati. Inoltre vi è un argomento di buon senso, e cioè: se il fattore è antecedente o concomitante, chi ci assicura che il soggetto non ne era realmente a conoscenza o non poteva esserne a conoscenza con l’ordinaria diligenza? Se giungiamo a dire in questi casi che la causalità s’interrompe, coerentemente dovremmo dire che il soggetto non risponde di omicidio anche se sapeva o poteva sapere di quella malformazione, il che è assurdo. Il soggetto non risponderebbe né di omicidio doloso né colposo. Quindi la tesi oggi prevalente è quella che dice che, se il fattore è antecedente o è concomitante e la tua condotta è conditio sine qua non, comunque la causalità c’è, anche se quel fattore è rarissimo ed eccezionale. Dunque il correttivo va sì ricercato e affermato, ma va ricercato solamente per i fattori sopravvenuti, tra l’altro coerentemente con quanto prevede il codice, che si riferisce soltanto ai fattori sopravvenuti. Ultimo problema che abbiamo affrontato: posto che le tesi prevalenti sono quelle che dicono che occorre porre un freno alla causalità, posto che dicono che occorre arginare la teoria condizionalistica e quindi occorre dare rilevanza a certi decorsi causali anomali, a certi fattori eccentrici ed eccezionali, posto che oggi si contendono il campo due grandi impostazioni, cioè la tesi tradizionale della causalità umana e la tesi più moderna dell’imputazione obiettiva dell’evento, quali fattori anomali, eccezionali, eccentrici interrompono il nesso di causalità, solo quelli sopravvenuti o anche quelli antecedenti o concomitanti? La risposta è solo quelli sopravvenuti. Se ci imbattiamo in un fattore antecedente o concomitante anormale, anomalo o eccezionale, tale però da non interrompere la causalità da un punto di vista logico-naturalistico, comunque la causalità non si spezza, comunque il soggetto ha causato l’evento. Il soggetto magari non verrà punito, ma per ragioni legate all’elemento soggettivo del reato, magari per difetto di dolo e di colpa, ma non per difetto di causalità.