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Penale, Concorso di persone, Sbobinature di Diritto Penale

Penale, Concorso di persone (Scuola Greco-Pittella, Corso per la preparazione al concorso da Commissario di Polizia 2021)

Tipologia: Sbobinature

2020/2021

Caricato il 21/10/2021

marcostrillos
marcostrillos 🇮🇹

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Penale, Concorso di persone
Lezione del 5 giugno 2021
Ora dobbiamo soffermarci su un altro argomento centrale nello studio della Parte generale, cioè il
concorso di persone nel reato. Secondo la tradizionale dottrina si tratta di una forma di
manifestazione del reato al pari del delitto tentato e del reato circostanziato, e si caratterizza per il
fatto che quel reato viene realizzato da più persone.
Per comprendere meglio i termini del problema dobbiamo fare un passo indietro. Di regola, infatti,
il nostro legislatore configura i reati e li costruisce in forma monosoggettiva. Pensate al furto, alla
rapina, all’omicidio, alle lesioni.
Ci sono però dei casi in cui il nostro legislatore decide di punire un fatto plurisoggettivo. Esistono
infatti i cosiddetti reati plurisoggettivi. Questi reati siamo soliti distinguerli in due grandi categorie:
da un lato abbiamo i reati plurisoggettivi propri, dove tutti i concorrenti e necessari vengono
puniti. Pensate a una rissa o a un’associazione per delinquere. Da un altro lato abbiamo una strana
categoria, che tra l’altro non tutti ammettono, che è quella dei reati plurisoggettivi impropri, dove
abbiamo a che fare con un reato plurisoggettivo in cui però viene punito solo un soggetto. Esiste
quindi un concorrente necessario che viene punito e un altro che invece non viene punito.
Il classico es. è la rivelazione di segreto d’ufficio (art. 326), oppure quello della bancarotta
preferenziale (art. 216, comma 3 della legge fallimentare). Ovviamente quest’ultimo reato è stato
poi riprodotto nel nuovo Codice della crisi d’impresa, che ha preso il posto della vecchia legge
fallimentare.
Quando studiamo il concorso di persone nel reato sicuramente dobbiamo partire dall’ipotesi più
semplice, quindi dai reati monosoggettivi come l’omicidio, il furto, la rapina, le lesioni. È possibile
che più soggetti commettano questo reato, che di regola il legislatore contempla solo in forma
monosoggettiva? La risposta è sì, il nostro ordinamento da rilevanza alla commissione da parte di
più soggetti di un reato che normalmente viene commesso da un unico soggetto. Proprio a tal
proposito entrano in gioco le norme che il nostro codice dedica al concorso di persone di reato,
che come sapete partono con l’art. 110 e terminano con l’art. 119.
L’art. 110 ci dice che, quando più persone concorrono nel medesimo reato, “ciascuna di esse
soggiace alla pena per questo stabilita, salvo le disposizioni degli artt. seguenti”. Dunque il 110 è la
norma che ci consente sicuramente di punire tutti i concorrenti, e di punirli allo stesso modo. Il
nostro codice del ’30 accoglie un modello unitario, non un modello differenziato. Nel nostro
ordinamento il concorso di persone nel reato è un concorso dove tutti i concorrenti sono posti
sullo stesso piano, non esiste il concorrente di serie A e il concorrente di serie B. Tutti soggiacciono
alla stessa pena, sia chi entra in banca, sia chi fa il palo, sia chi a casa ha pianificato tutto.
Il nostro codice ha accolto un modello unitario e non già un modello differenziato, che invece era
accolto o è accolto in altri ordinamenti. Il nostro codice non tipizza, non descrive il ruolo dei singoli
protagonisti, ma punisce tutti allo stesso modo.
In realtà questo non è vero al 100%, nel senso che il nostro codice accoglie sì un modello unitario
ma lo tempera, nel senso che da rilevanza ai fini della pena al ruolo che ciascun concorrente ha
rivestito. Dunque è vero che tutti, formalmente, sono soggetti allo stesso trattamento, però la
legge ai fini del quantum (cioè ai fini delle aggravanti o delle attenuanti) tiene conto del ruolo di
ciascuno.
Ad es., se leggete l’art. 112 noterete che la legge aggrava la pena per certi soggetti che hanno
avuto un ruolo maggiore nella commissione di quel reato. Il 114, al contrario, attenua la pena per
certi soggetti che hanno avuto un ruolo minore. Dunque il nostro legislatore ha accolto un modello
tale da non distinguere a seconda del contributo fornito, però talvolta da rilevanza al ruolo
rivestito da ciascun concorrente ma solo ai fini del quantum, non ai fini dell’an. Tutti rispondono
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Penale, Concorso di persone

Lezione del 5 giugno 2021

Ora dobbiamo soffermarci su un altro argomento centrale nello studio della Parte generale, cioè il concorso di persone nel reato. Secondo la tradizionale dottrina si tratta di una forma di manifestazione del reato al pari del delitto tentato e del reato circostanziato, e si caratterizza per il fatto che quel reato viene realizzato da più persone. Per comprendere meglio i termini del problema dobbiamo fare un passo indietro. Di regola, infatti, il nostro legislatore configura i reati e li costruisce in forma monosoggettiva. Pensate al furto, alla rapina, all’omicidio, alle lesioni. Ci sono però dei casi in cui il nostro legislatore decide di punire un fatto plurisoggettivo. Esistono infatti i cosiddetti reati plurisoggettivi. Questi reati siamo soliti distinguerli in due grandi categorie: da un lato abbiamo i reati plurisoggettivi propri, dove tutti i concorrenti e necessari vengono puniti. Pensate a una rissa o a un’associazione per delinquere. Da un altro lato abbiamo una strana categoria, che tra l’altro non tutti ammettono, che è quella dei reati plurisoggettivi impropri, dove abbiamo a che fare con un reato plurisoggettivo in cui però viene punito solo un soggetto. Esiste quindi un concorrente necessario che viene punito e un altro che invece non viene punito. Il classico es. è la rivelazione di segreto d’ufficio (art. 326), oppure quello della bancarotta preferenziale (art. 216, comma 3 della legge fallimentare). Ovviamente quest’ultimo reato è stato poi riprodotto nel nuovo Codice della crisi d’impresa, che ha preso il posto della vecchia legge fallimentare. Quando studiamo il concorso di persone nel reato sicuramente dobbiamo partire dall’ipotesi più semplice, quindi dai reati monosoggettivi come l’omicidio, il furto, la rapina, le lesioni. È possibile che più soggetti commettano questo reato, che di regola il legislatore contempla solo in forma monosoggettiva? La risposta è sì, il nostro ordinamento da rilevanza alla commissione da parte di più soggetti di un reato che normalmente viene commesso da un unico soggetto. Proprio a tal proposito entrano in gioco le norme che il nostro codice dedica al concorso di persone di reato, che come sapete partono con l’art. 110 e terminano con l’art. 119. L’art. 110 ci dice che, quando più persone concorrono nel medesimo reato, “ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salvo le disposizioni degli artt. seguenti”. Dunque il 110 è la norma che ci consente sicuramente di punire tutti i concorrenti, e di punirli allo stesso modo. Il nostro codice del ’30 accoglie un modello unitario, non un modello differenziato. Nel nostro ordinamento il concorso di persone nel reato è un concorso dove tutti i concorrenti sono posti sullo stesso piano, non esiste il concorrente di serie A e il concorrente di serie B. Tutti soggiacciono alla stessa pena, sia chi entra in banca, sia chi fa il palo, sia chi a casa ha pianificato tutto. Il nostro codice ha accolto un modello unitario e non già un modello differenziato, che invece era accolto o è accolto in altri ordinamenti. Il nostro codice non tipizza, non descrive il ruolo dei singoli protagonisti, ma punisce tutti allo stesso modo. In realtà questo non è vero al 100%, nel senso che il nostro codice accoglie sì un modello unitario ma lo tempera, nel senso che da rilevanza ai fini della pena al ruolo che ciascun concorrente ha rivestito. Dunque è vero che tutti, formalmente, sono soggetti allo stesso trattamento, però la legge ai fini del quantum (cioè ai fini delle aggravanti o delle attenuanti) tiene conto del ruolo di ciascuno. Ad es., se leggete l’art. 112 noterete che la legge aggrava la pena per certi soggetti che hanno avuto un ruolo maggiore nella commissione di quel reato. Il 114, al contrario, attenua la pena per certi soggetti che hanno avuto un ruolo minore. Dunque il nostro legislatore ha accolto un modello tale da non distinguere a seconda del contributo fornito, però talvolta da rilevanza al ruolo rivestito da ciascun concorrente ma solo ai fini del quantum, non ai fini dell’an. Tutti rispondono

quindi dello stesso reato e, solo se ricorrono delle circostanze attenuanti o aggravanti tipizzate dal legislatore, allora rileverà il ruolo che ciascuno ha rivestito. Si è soliti dire che le norme sul concorso di persone nel reato (art. 110 e seguenti) esplicano una duplice funzione. Da un lato una funzione incriminatrice e, da un altro lato, una funzione di disciplina. Funzione incriminatrice vuol dire che, grazie a queste norme, possiamo punire dei soggetti che altrimenti non potrebbero essere puniti. Banalmente, grazie all’art. 110 possiamo punire chi fa il palo in una rapina. Cioè, chi sta fuori dalla banca non è che pone in essere atti di violenza o di minaccia, ma si limita ad aspettare il concorrente ed eventualmente ad avvertirlo dell’arrivo della Polizia. Se non esistesse l’art. 110, questo soggetto non potrebbe essere punito a titolo di rapina, poiché il nostro ordinamento conosce il principio di legalità, quindi se stai fuori dalla banca e non poni in essere atti di violenza e di minaccia per sottrarre le cose mobili altrui a chi le detiene per trarne profitto, non puoi certo essere punito per rapina. Dunque, grazie proprio all’art. 110, la legge punisce queste condotte che altrimenti non verrebbero punite. Questa funzione incriminatrice dell’art. 110 ci ricorda altre norme simili, che ci consentono di punire dei comportamenti che altrimenti non verrebbero puniti. Si tratta del 56, la norma sul tentativo e del 40, comma 2, la norma che equipara il non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di evitare al cagionare quell’evento. Anche il 110 da rilevanza a comportamenti che altrimenti non potrebbero essere puniti. È possibile fare ciò perché, secondo la migliore ricostruzione, l’art. 110 si va a innestare sulla norma di Parte speciale e va quindi a creare una nuova fattispecie che chiamiamo “concorso in”. Dunque, quando il 110 incontra il 628 (norma sulla rapina), dall’innesto nasce una nuova fattispecie che si chiama “concorso in rapina”. Grazie a questa nuova fattispecie ombra rispetto alla rapina, possiamo punire anche questi soggetti che tengono condotte atipiche, cioè condotte che sarebbero atipiche rispetto alla norma che prevede il reato in forma monosoggettiva. Chi fa il palo certamente non tiene una condotta tipica alla stregua dell’art. 628, invece grazie a questa nuova fattispecie concorsuale riusciamo a punire anche questo soggetto. Tuttavia, le norme sul concorso non hanno esclusivamente questa finalità perché, come oramai è pacificamente ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, esse esplicano anche una funzione di disciplina. Vuol dire che se quel reato è stato commesso in concorso, oltre alla disciplina di quel reato in forma monosoggettiva si applica anche una disciplina ad hoc, che è quella del concorso. In particolare, si applicheranno anche le aggravanti e le attenuanti che in generale la legge ha previsto per il concorso. Funzione di disciplina vuol dire, quindi, che se un reato è stato commesso in concorso non soltanto si applica a quel reato la disciplina monosoggettiva, cioè quella prevista dalla legge per quel reato (ad es. per la rapina), ma si applica anche la disciplina che in generale la legge ha previsto per il concorso di persone nel reato. Dunque non solo, per es., si potranno applicare le aggravanti della rapina (art. 628), ma si potranno applicare anche le aggravanti dell’art. 112. È vero che siamo affascinati maggiormente dalla funzione incriminatrice, che è oggettivamente quella più interessante e problematica, ma non sempre il 110 ha questa funzione. Infatti ci sono dei casi in cui si configura il concorso di persone nel reato pur in presenza di comportamenti già tipici. Vuol dire che, in alcuni casi, c’è concorso di persone nel reato ma in realtà, anche se non esistesse l’art. 110, tutti quei concorrenti verrebbero comunque puniti. In questi casi, quindi, dire che c’è concorso di persone nel reato serve per la funzione di disciplina. Facciamo un es.: se io e Domenico andiamo in banca e tutti e due facciamo materialmente la rapina, ed entrambi usiamo la pistola per minacciare i cassieri, non c’è bisogno dell’art. 110 per punirci entrambi. Ciascuno di noi ha posto in essere una condotta tipica alla stregua dell’art. 628. Eppure, qui, ci sarà un concorso in rapina. Qui il 110 non avrà una funzione incriminatrice, poiché

necessariamente accedere a un altrui fatto tipico. Questa teoria, quindi, ci dice che è sì possibile punire delle condotte atipiche, ma solo se esse accedono a un’altrui condotta tipica. Della teoria dell’accessorietà ne esistono 4 versioni. Esiste infatti la teoria dell’accessorietà minima, quella che dice che la condotta atipica deve accedere a un’altrui condotta tipica. Poi esiste la teoria dell’accessorietà nella versione limitata, che dice che la condotta atipica deve accedere a un’altrui condotta non solo tipica, ma anche antigiuridica. Rileva quindi la presenza di eventuali cause di giustificazione. Poi esiste la teoria dell’accessorietà estrema, quella che dice che la condotta atipica deve accedere a un’altrui condotta non solo tipica e antigiuridica, ma anche colpevole. Se quindi manca la colpevolezza non è possibile punire non solo quel soggetto, ma anche chi ha posto in essere la condotta atipica. E poi esiste la cosiddetta iperaccessorietà che si ha quando la condotta atipica, per essere punita, deve accedere a un’altrui condotta non solo tipica, antigiuridica e colpevole, ma anche punibile. La domanda è: in Italia quale di queste teorie è accolta? Sicuramente non è accolta né la iperaccessorietà, né l’accessorietà estrema né l’accessorietà limitata. Dunque in Italia la condotta atipica non deve per forza accedere a un’altrui condotta tipica, antigiuridica, colpevole e punibile. Invece il dibattito è: in Italia è stata accolta la teoria dell’accessorietà minima? Minima vuol dire che la condotta atipica deve quantomeno accedere a un’altrui condotta tipica. Facciamo un es.: faccio il palo, la mia condotta è atipica, ma deve accedere quantomeno a un’altrui condotta tipica, cioè chi entra in banca deve porre in essere quantomeno gli elementi oggettivi del reato di rapina. Invece le altre versioni dicono non solo tipica ma anche antigiuridica, colpevole e punibile. Secondo una parte della dottrina, in Italia abbiamo accolto la teoria dell’accessorietà minima, cioè il contributo atipico deve pur sempre accedere a un contributo tipico. Vuol dire che ci deve essere almeno un concorrente che pone in essere tutto quanto il fatto tipico. Banalmente, in una rapina ci deve essere almeno uno che la fa da solo la rapina, materialmente la commette. Poi, anche se c’è una causa di giustificazione o una causa di non punibilità o se lui non è in dolo non fa niente, quantomeno uno deve aver posto in essere la condotta tipica. Tuttavia esiste un’altra tesi, quella prevalente, che invece dice che l’Italia non ha proprio accolto la teoria dell’accessorietà, nemmeno nella sua versione più blanda, cioè nemmeno nella sua versione minima. Non è vero che in Italia il concorso di persone presuppone che la condotta atipica acceda a un’altrui condotta tipica. Non è vero innanzitutto perché non è previsto da nessuna parte. E poi perché, se fosse vero, non si riuscirebbe a punire l’esecuzione frazionata. Facciamo l’es. della rapina per capire cos’è l’esecuzione frazionata: io e Domenico entriamo in banca e ci dividiamo i ruoli. Lui minaccia con una pistola le persone e io, senza minacciare nessuno, prendo il malloppo. Poi usciamo e ce lo dividiamo. Se qui operasse la teoria dell’accessorietà, sia pure minima, nessuno dei due verrebbe punito per rapina o per concorso in rapina, perché Domenico ha minacciato sì, ma non si è impossessato dei beni. Io ho sì sottratto e mi sono sì impossessato dei beni, ma non ho minacciato nessuno. Dunque qui non ci sarebbe una condotta tipica di rapina, poiché tutti e due abbiamo posto in essere dei contributi atipici. Capite bene che in un caso del genere non si può non punire per concorso in rapina… Quindi, proprio valorizzando l’assurdo cui porterebbe la teoria dell’accessorietà minima, la dottrina e la giurisprudenza prevalente dicono invece che in Italia non è accolta questa teoria ma un’altra ricostruzione, ancora più estrema, che è quella della fattispecie plurisoggettiva eventuale. Vuol dire che, proprio coerentemente con quanto abbiamo detto prima a proposito del 110, che si innesta sulla norma di Parte speciale (sul 628, per capirci, la rapina) e, innestandosi, nasce una nuova fattispecie che si chiama concorso di persone in rapina, ossia il combinato disposto 110-628,

non ha più senso parlare di condotta tipica o atipica, perché oramai le condotte dei concorrenti vanno declinate alla luce di questa nuova fattispecie, che è quella di concorso in rapina. Ciò che conta, quindi, è che la somma faccia l’intero. Vuol dire che se gli elementi del reato sono A, B e C non è necessario che un concorrente li abbia posti in essere da solo, per punire Vincenzo che fa il palo non è necessario che Domenico, da solo, abbia posto in essere gli elementi della rapina. Ciò che conta è che la somma faccia l’intero, cioè che tutti gli elementi di quel reato risultino presenti grazie all’apporto dei singoli concorrenti. Cioè, non importa se l’elemento A lo apporta Vincenzo, l’elemento B lo apporta Domenico e l’elemento C lo apporta Pasquale, ciò che conta è che la somma faccia l’intero, conta che per effetto della condotta di tutti i concorrenti risultino presenti tutti gli elementi del reato. Dunque abbiamo detto che il secondo elemento è che devono sussistere tutti gli elementi del reato, volendo anche in forma tentata il delitto, poiché si può concorrere in un tentativo. Domanda: che modello ha accolto l’Italia? Esistono di fatto 5 modelli: iperaccessorietà, accessorietà estrema, accessorietà limitata, accessorietà minima e fattispecie plurisoggettiva eventuale. Sicuramente non sono stati accolti gli ultimi 3. Il dibattito, invece, è fra l’accessorietà minima e la fattispecie plurisoggettiva eventuale. Una parte della dottrina, quella più garantista, è schierata verso l’accessorietà minima, poiché dice che già è tanto che diamo rilevanza a un contributo atipico, se poi addirittura prescindiamo da un altrui contributo tipico praticamente questo concorso di persone nel reato rischia di punire anche il saluto per strada. Rischia, in effetti, di esserci un’esplosione da un punto di vista dell’area del penalmente rilevante. Tuttavia, la tesi prevalente è quella che dice che in Italia non è accolta la tesi dell’accessorietà, nemmeno nella sua versione minima, ed è invece accolta la tesi della fattispecie plurisoggettiva eventuale. Questo, tra l’altro, ci consente agevolmente di punire l’esecuzione frazionata, perché nell’es. che vi ho fatto prima non ha rilevanza il fatto che né Vincenzo né Domenico abbiano posto in essere da soli gli elementi della rapina, poiché ciò che conta è che la somma faccia l’intero e lì questo accade. Infatti uno sottrae e si impossessa, l’altro invece minaccia. Passiamo al terzo elemento della fattispecie, che è il contributo che ciascuno dei concorrenti deve dare alla commissione del reato, ossia la condotta, per capirci. A tale proposito siamo soliti distinguere, quantomeno limitando la nostra attenzione al concorso commissivo nel reato commissivo, due tipologie di contributo: il contributo materiale e il contributo morale, quindi il cosiddetto concorso materiale e il cosiddetto concorso morale. Si configura il concorso morale quando un soggetto ha fatto sorgere il proposito criminoso o ha rafforzato l’altrui proposito criminoso e, per effetto di questa condotta, quel soggetto poi ha commesso il reato. Ad es. ho fatto sorgere in Domenico il proposito criminoso e l’ho convinto a fare una rapina. Domenico, poi, ha fatto quella rapina. In questo caso rispondiamo di concorso in rapina. In particolare, il mio contributo è un contributo morale e rispondo di concorso “morale” in rapina. Alcuni, a proposito della creazione del proposito criminoso, parlano di determinazione o di determinatore, mentre quando si rafforza l’altrui proposito criminoso qualcuno parla di istigazione o di istigatore. La migliore dottrina, in realtà, sconsiglia di utilizzare questa dicotomia perché ci sono delle norme penali che parlano di istigazione, ma esse si applicano non solo in caso di rafforzamento dell’altrui proposito, ma a maggior ragione anche in caso di creazione del proposito criminoso. Dunque questa sottile distinzione fra il creare il proposito criminoso e il rafforzarlo forse possiamo anche risparmiarcela.

Secondo questa tesi, la mia condotta non è punibile perché il mio contributo non è una conditio sine qua non del reato. Anche se non avessi posto in essere questa condotta, comunque quel soggetto avrebbe commesso quel furto a casa di Domenico. Questa è una tesi estrema perché troppo restrittiva, non consente di punire certi contributi che invece meriterebbero una punizione. Dall’altro lato è stata sostenuta una tesi estrema ma in senso contrario, ossia la teoria della prognosi postuma. Questa tesi dice che in realtà, per stabilire se il contributo è penalmente rilevante, bisogna verificare se quella condotta è idonea ex ante a realizzare quel reato, cioè se ha aumentato il rischio della realizzazione del reato. Non conta ciò che è accaduto dopo. Si tratta di una tesi estrema, perché non solo consente di punire in quell’es. che vi ho fatto prima, ma anche in casi estremi. Ad es. do le chiavi di casa di Domenico a questo ladro, il quale si presenta lì e trova la porta aperta, quindi non usa proprio le chiavi che gli ho dato. In effetti, se devo valutare ex ante l’idoneità di questo contributo, cioè se devo retroagire al momento della condotta e non devo guardare a ciò che è accaduto dopo, nel momento in cui ho dato le chiavi ex ante esse erano idonee ad agevolare la commissione del reato. Con la mia condotta certamente è aumentato il rischio di realizzazione di quel reato. Entrambe le tesi estreme fortunatamente non sono state accolte dalla più recente giurisprudenza, che invece ha accolto una tesi mediana, ossia quella della causalità agevolatrice. Questa teoria dice che, da un lato non è necessario che il contributo abbia rappresentato la conditio sine qua non del reato, non è necessario che quel contributo sia stato decisivo, infungibile, insostituibile, però da un altro lato non si può valutare la rilevanza del contributo sulla base di un’idoneità ex ante, ma bisogna verificare se il contributo ha agevolato l’esecuzione del reato, e questo giudizio va fatto ex post e in concreto. Bisognerà, quindi, valutare volta per volta se quella condotta ha concretamente agevolato l’esecuzione del reato, rendendola più semplice. Dunque, se io ho dato le chiavi al ladro che comunque sarebbe entrato ma con maggiore difficoltà e questo ladro le ha utilizzate, allora c’è causalità agevolatrice. Se invece gli ho dato le chiavi e lui ha trovato la porta aperta non c’è causalità agevolatrice, poiché non ho nemmeno reso più semplice l’esecuzione del reato. Nel caso del contributo inutile o del complice inutile non c’è, quindi, causalità agevolatrice. A peggio nel caso del contributo dannoso o del complice maldestro: se addirittura do una chiave, ma quella chiave è sbagliata e il ladro non riesce ad aprire, è evidente che non solo non ho agevolato ma ho anche reso più complessa l’esecuzione del reato, quindi anche in questo caso non c’è causalità agevolatrice. Tra l’altro, questa tesi accolta dalla giurisprudenza prevalente è anche coerente con il principio in forza del quale non è ammesso il tentativo di concorso, come si desume anche dal principio cogitationis poenam nemo patitur. Rimane da chiarire un’ultima cosa: se un contributo materiale non risulta causale poiché difetta la causalità agevolatrice, possiamo “convertirlo” in un contributo morale? Cioè, possiamo qualificarlo in termini di contributo morale? Facciamo questo es.: ho dato le chiavi di casa di Domenico a Tizio, il quale si reca lì per rubare ma trova la porta aperta. Abbiamo detto che non c’è causalità agevolatrice e quindi non potrò essere punito per concorso materiale. Ma possiamo “convertire” il mio contributo in un contributo morale, ossia “riqualificarlo”? Possiamo dire che dare quelle chiavi in realtà ha anche creato o rafforzato il proposito criminoso di Tizio? Dunque possiamo dire che i contributi materiali che non sono idonei, poiché difetta la causalità agevolatrice, possono però assumere rilevanza sotto forma di contributi morali?

Questo tema è stato approfondito soprattutto a proposito del concorso esterno in mafia da parte dei politici che facevano certe promesse ai mafiosi e poi non le rispettavano. Prescindendo, però, dal caso specifico, la soluzione è che è possibile farlo, ma con cautela. Cioè, non possiamo automaticamente dire che il contributo materiale inidoneo rileva sotto forma di contributo morale idoneo. Possiamo considerare la stessa condotta sia come contributo materiale sia come morale, però se lo consideriamo come morale dobbiamo comunque accertare la causalità psicologica. Non possiamo sic et simpliciter dire che non è idoneo materialmente, però lo è moralmente. Dobbiamo verificare se in concreto quella condotta ha comunque fatto sorgere o ha rafforzato il proposito criminoso. Se sì, allora puniremo comunque a titolo di concorso, sia pure morale, altrimenti non lo puniremo. Dunque giuridicamente si può fare, ma non bisogna cadere in facili automatismi o semplificazioni processuali e di prova. È necessario invece ragionare comunque in termini di concorso morale e verificare se c’è la causalità psichica che sta alla base del concorso morale. Per concludere l’esame del terzo elemento ci restano da chiarire due cose: la mera presenza sul luogo di commissione del reato può rilevare come contributo penalmente rilevante? Se, ad es., sto facendo una passeggiata con una persona e questa persona commette un reato mentre stiamo passeggiando, ad es. minaccia qualcuno o commette un’estorsione, anche tentata, o spaccia o acquista per spacciare, la mera presenza sul luogo di commissione del reato è rilevante penalmente? La risposta è no, la semplice presenza non può assumere rilevanza penale. Certamente la semplice presenza non è rilevante, né sotto forma di concorso morale né sotto forma di concorso materiale. Se, però, la presenza ha tutte le caratteristiche del concorso morale, quindi ha rafforzato il proposito criminoso e io, che sono presente, so bene che la mia presenza ha un’efficacia psichica sulla volontà dell’altro soggetto, se ricorrono questi elementi allora potrò essere punito a titolo di concorso morale. Se invece non ricorrono gli elementi in esame, no. Dunque se la mia presenza oggettivamente rafforza il suo proposito criminoso e io sono anche in dolo, quindi ne sono consapevole sì ma di regola no, di regola la mera presenza no, però se in concreto ricorrono gli elementi del concorso vuoi morale (come normalmente accade), vuoi materiale, allora sì. Un altro tema importante simile è quello della connivenza. Se un soggetto sa che un altro sta per commettere un reato o lo sta commettendo e non fa niente, questo atteggiamento è penalmente rilevante? Per es. so che il mio coinquilino spaccia, a casa ha delle piantine e produce erba per venderla. Magari so che in questo momento sta proprio vendendo una certa dose di marijuana a qualcuno. Questa connivenza assume rilevanza penale? La risposta è no. La semplice consapevolezza che qualcun altro sta commettendo un reato, o sta per commetterlo, non assume rilevanza penale, a meno che questo comportamento non si sia tradotto in altro. Ad es., se so che il mio coinquilino produce questa erba, la vende e spaccia ma io non faccio nient’altro, certamente non posso essere punito. Se invece ogni tanto gli do una mano, anche senza avere necessariamente un tornaconto personale, ma solo per rendermi utile, e quindi lo aiuto a innaffiare le piante o ricevo i clienti e tengo l’agenda, se pongo dunque in essere dei comportamenti tali da rilevare sotto forma di contributo morale o materiale, certo che questi comportamenti rilevano. Dunque la semplice consapevolezza no, ma se fai qualcos’altro sì. Ovviamente questo discorso, sia sulla presenza sul luogo di commissione del reato sia sulla consapevolezza che altri stanno commettendo un reato, vale a condizione che non vi sia un obbligo giuridico di impedire il reato. Questo, poi, lo vedremo studiando il reato omissivo e

Quando gli ho dato le chiavi mica mi sono rappresentato che la mia condotta avrebbe contribuito alla commissione di una rapina. Se invece so che Tizio userà la mia macchina per fare una rapina e poi lui la fa, ovviamente rispondo di concorso in rapina perché sono in dolo. Ovviamente mi devo rappresentare gli elementi essenziali del reato, non è che mi devo rappresentare i dettagli di fatto, come l’ora della rapina, quanto denaro verrà preso, che strumenti verranno utilizzati per eseguirla. Infatti, come sempre accade quando parliamo del dolo nei reati monosoggettivi, mi devo rappresentare gli elementi essenziali del reato, non quelle caratteristiche fattuali dell’episodio criminoso. Chiudiamo dicendo che, ex art. 110, il soggetto per essere punito dev’essere in dolo. Vuol dire, banalmente, che per essere punito il soggetto non solo deve essere consapevole di agire con altri, non solo deve volere la condotta che ha posto in essere, ma deve anche rappresentarsi che quella sua condotta contribuirà alla commissione di quel reato, quindi per essere in dolo ti devi rappresentare gli elementi essenziali di quel reato. Se non ti rappresenti anche solo un elemento essenziale di quel reato, non sei in dolo. Se io non mi rappresento l’altruità del bene, non sono in dolo di concorso in furto. Vedremo che gli artt. 116 e 117 apportano una deroga a questo principio, poiché consentono di punire anche chi non è in dolo, cioè anche chi non si è rappresentato tutti gli elementi essenziali del reato in cui concorre.