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Appunti di diritto penale due , professor Eusebi
Tipologia: Dispense
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Il nostro codice penale è del 1930 ed è stato l’unico a non essere stato riformato nella
seconda metà del 900 è un codice vecchio che prevede una parte generale che vale
per tutti i reati è una parte speciale che però non comprende tutti i reati vigenti nel
nostro ordinamento giuridico, abbiamo materie estremamente importanti che non
stanno nel cod. pen. Ma sono regolamentati dalle singole leggi che si sono succedute
nel tempo. Quindi non può essere considerato come la raccolta di tutti i
provvedimenti più importati.
Per Avere una Coscienza del fenomeno criminale è necessaria una coscienza della
realtà e dei contesti in cui devono essere inseriti questi reati e quindi la realtà in cui si
consumano, ad esempio noi distinguiamo il reato di furto da quello di omicidio perché la realtà che conosciamo c'è lo permette.
Un omicidio commesso di impulso è diverso da un omicidio di mafia diretto ad intimidire anche se la fattispecie concreta che si realizza è la medesima: la
morte.
Il furto di un pacchetto di biscotti al supermercato è una cosa diversa dal furto di una
chiavetta informatica di un laboratorio di ricerca in cui è contenuta la formula di un
nuovo prodotto.
La disabitudine del nostro sistema a considerare le realtà di partenza in cui si
manifestano certi comportamenti ha portato a valutare le diverse realtà con
conseguente diversità delle misure di prevenzioni da adottare nel concreto, ad
esempio la strategia di prevenzione per un omicidio commesso nell'ambito di
relazioni personali è sicuramente differente da quello commesso nel ambito di un
attività mafiosa e invece il nostro ordinamento giuridico nella parte speciale del c.p. ci
parla semplicemente di omicidio prevedendo la medesima strategia di risposta al
reato.
In un sistema ottimale noi prima dovremmo studiare i fenomeni attraverso la
criminologia è solo dopo dovremmo disegnare delle strategie per evitare quel
fenomeno.
Dovremmo avere una perfetta conoscenza della Politica criminale che non si può
ridurre solo alla conoscenza del diritto penale ma dovremmo attivare strumenti che
contrastino i fattori che aumentano la criminalità, per esempio se io non voglio che ci
sia la criminalità mafiosa bisognerà che mi occupi anche dei
c.d. paradisi fiscali.
Quando un comportamento può essere qualificato come reato? Come si è mosso il
diritto penale nel corso del tempo per individuare i comportamenti qualificabili come
reato?
Si tratta di fare delle scelte di criminalizzazione.
Alcuni reati oggi risultano "borderline" altre forme di criminalità invece risultano meno influenzate da circostanze complesse, i reati soprattutto quelli attinenti all'ambito dei grandi traffici economici sono state oggetto di studi più approfonditi.
Dobbiamo chiederci come il nostro ordinamento affronti l’evento che comporti la causazione di un reato non voluto ci sono azioni che integrano direttamente una fattispecie colposa, altre invece che sono intrinsecamente lecite ma che possono comportare una fattispecie di reato e quindi ad esempio nel reato preterintezionale tizio vuole percuotere caio, ma ne provoca la morte. L’evento morte è un evento non voluto e ai sensi dell’art 589 integra la fattispecie di omicidio colposo il quale recita:” chiunque cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”se accostiamo questo articolo con quello dell’omicidio doloso ai sensi dell’ art 575 che recita:” chiunque cagioni la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21”, appare chiaro che l’unica differenza tra le due disposizioni èl’elemento della colpa.
Qualsiasi condotta umana ha dietro di sè la decisione di perseguire un certo fine, tutte le volte che noi teniamo una condotta la teniamo in quanto nella nostra mente si è instaurata una prospettiva diretta a un certo fine. Ogni azione ha una prospettiva mentale che le da causa, quindi ogni condotta èconseguenza di una prospettiva mentale.
Nella mente di una persona si instaura la prospettiva di uccidere, in visione di questa prospettiva il soggetto sceglie di tenere una determinata condotta, se tramite quest’ultima si riesce a ottenere il risultato voluto il soggetto ha realizzato la prospettiva mentale.
Questo schema è quello del reato doloso quindi intenzionale per tanto la volontà del soggetto si concretizza nel fatto realmente realizzato.
Il giudice nel valutare il fatto ovviamente deve assumere tutte le informazioni necessarie per arrivare a conoscere le cause che hanno portato effettivamente alla morte, che vuol dire comprendere quale era la prospettiva mentale voluta.
Il giudice si muove a ritroso dall’evento e ricostruisce il fatto di reato oltre ogni ragionevole dubbio.
Può accadere una condizione in cui nella mente di tizio si forma una certa prospettiva di arrivare a casa presto per vedere la finale della partita per fare questo tiene una guida al di sopra dei limiti di velocità consentita causando un evento E che deriva da una condotta C non considerabile come penalmente rilevante in quanto adottata per la realizzazione di uno scopo diverso da quello effettivamente ottenuto. Questo è lo schema della colpa.
Nell’omicidio doloso si assume una condotta che ha alte probabilità di causare l’evento voluto a differenza che nell’omicidio colposo.
Sara disposto a scegliere una condotta che ha alta probabilità di uccidere? Di regola
no, Soprattutto quando la colpa è cosciente. Di regola se la colpa è cosciente per
raggiungere un dato obiettivo non terrò una condotta che ha un' alta idoneità a
cagionare l' evento, Semmai questo può non essere vero nella colpa incosciente
proprio perchè non mi rendo conto che sto cagionando un evento non voluto, la
condotta è incosciente allora perchè il soggetto è effettivamente incosciente di corre
un rischio molto grave. Lo schema dell' omicidio doloso e colposo rappresentano
situazioni strutturalmente molto diversi.
La conseguenza è che è una vera e propria aporia del reato colposo, se è vero che di
regola il più delle volte la condotta ha una scarsa probabilità di cagionare l’evento
allora nell’omicidio colposo, la punibilità a parità di condotta e a parità di violazione di
una regola che crea il rischio dipende ampiamente dal caso.
Quante persone per il loro obiettivo X scelgono di violare il limite di velocita? 100.
In quanti casi si verificherà l’evento? Finisco per punire il soggetto più sfortunato.
Dinnanzi allo schema del reato colposo quale sarebbe un modo razionale di evitare gli
eventi non voluti? Davvero dobbiamo intervenire in quel 1 su 100 a titolo esemplare?
Sarebbe più corretto, piuttosto che intervenire con una pena esemplare, essere molto
più attenti a intervenire già quando si viola la regola, questo esigerebbe delle pene
diverse da quelle detentive.
Nel colposo, essendo una situazione diversa da quella del doloso, potremo aspettarci
una strategia diversa da parte del legislatore. In quanto si tratta di situazioni diverse
richiedono modalità diverse di intervento del sistema penale. Oggi questo in parte si
cerca di realizzarlo grazie a legislazioni più complete ma contemporaneamente si
cerca di mantenere l’ottica tradizionale incentrata sull’enfasi della pena.
Art 589 c.p. “Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è
della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di
una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni
quindici. »
La constatazione che deve essere fatta consiste nel fatto che potrebbero esserci
anche altre violazioni per quali non ci sono aggravanti. Allora le aggravanti previste
sono razionali? Per eusebi c' è nell' omicidio
colposo dipende dal puro caso che tu sia punito a parità di colpevolezza e di
causalità si tratta in realtà di responsabilità oggettiva mascherata.
Nel reato doloso, essendo la condotta stata scelta, la regola è la realizzazione dell'
evento. Anche nel doloso incide il caso, mentre nel colposo il realizzarsi dell’evento
voluto è l’eccezione.
Nel doloso incide il caso perchè a parità di condotta dolosa potremmo avere l'
omicidio tentato per il quale la pena è diminuita da 1\3 a 2\3. quindi anche nel doloso
c' è l' incidenza del caso. Nel colposo l' eccezione è il verificarsi dell' evento, nel
doloso l' eccezione è il non verificarsi dell' evento perchè tu avevi pianificato il
realizzarsi dell' evento. Nel doloso il caso incide tra una pena maggiore e una minore
e il fallimento del piano rappresenta l’eccezione, mentre nel colposo il caso incide tra
una pena e una non pena.
La realtà del doloso e quella del colposo sono molto diverse per tanto sarebbe
corretto che lo fossero anche le strategie riportate nel nostro codice penale.
I processi sulla causalità sono quasi sempre processi in cui è in gioco la colpa e non il dolo
intenzionale. Perchè? Il giudice parte dal fondo, se poniamo che è chiaro che c' è
stato dolo allora è chiaro che una persona che statisticamente ha ritenuto molto
improbabile che lui muoia stasera per conto suo allora decido di sparare o mettere il
veleno.
Essendoci stato dolo, una persona che era consapevole che era improbabile che ci
fossero altri fattori lì per provocare la morte e lui gli spara e colui al quale ha sparato
muore davvero. Sarà probabile che ci sia stata un' altra causa che ha cagionato la
morte? Assai poco. (doloso)
Nel caso del colposo ,ipotizziamo invece che una persona è morta, e non c' è stato
nessuno che è intervenuto nella realtà allo scopo di uccidere, c' è stata di fatto una
condotta può essere causa della morte, non essendoci stata una pianificazione resta
molto discutibile che abbiano interagito altri fattori, è per questo che il processo in cui
si discute di causalità sono processi che hanno presso che sempre a che fare con il
reato colposo e se è provato che c’è stato il dolo vuol dire che qualcuno ha
appositamente scelto di eseguire una condotta per modificare la realtà nell’ambito
della quale era molto improbabile che l’evento si verificasse mentre nell’ipotesi della
colpa l’evento si è verificato ma non c’è stata la pianificazione di nessuno affichè
l’evento si verificasse.
Si conosce l’evento ma non le cause.
Causa può essere stato un certo comportamento ma anche un' altra causa. Questo
secondo schema non è solo lo schema del reato colposo ma è anche lo schema del
dolo eventuale e di per sé anche del dolo diretto. Anche nel dolo eventuale la condotta
non era stata prescelta per realizzare l' evento che pertanto si situa nello stesso
schema della responsabilità colposa.
possiamo non domandarci e che cosa fare per evitare che accadano? Perchè l' opinione pubblica vede più facilmente il problema della violazione del principio di colpevolezza nel caso di un omicidio commesso DOLOSAMENTE dall' incapace di intendere e di volere. Mi spiego. Es: poniamo che Tizio che ha un amico che è tifoso di una squadra avversaria con il quale spesso discute animatamente di sport, trovandosi ubriaco, e vedendo il suo amico con quel dolo naturalistico che può avere anche l' ubriaco, decide di ucciderlo MA senza capire quello che sta facendo, senza capire il significato
dell' uccidere. Tanto che appena ritorna sobrio dice "Ma che cosa ho fatto?!". Era ubriaco, ha deciso di uccidere l' avversario, magari addirittura amico, tifoso dell' altra squadra, ritorna sobrio e si stupisce di che cosa ha fatto. Qui il prof crede che il cittadino comune pur con l' estremo raccapriccio per quello che è successo tutto sommato riesce a digerire il fatto che non lo posso considerare come uno che a sangue freddo lo ha deciso di uccidere. È uno che purtroppo ha ucciso non capendo quello che faceva. Più delicato invece è l' atteggiamento dell' opinione pubblica paradossalmente rispetto al COLPOSO non rispetto al doloso. Perchè? Perchè l' opinione pubblica che cosa ti dice? Tizio si è messo alla guida da ubriaco e poniamo che quando ancora non era ubriaco sapeva benissimo che poi avrebbe guidato e nonostante questo ha bevuto in maniera smoderata o ha scelto di assumere stupefacenti. Ora se questo passa con il rosso e passando con il rosso provoca la morte di due persone l' opinione pubblica che dice? Io lo rimprovero di più del padre di famiglia che non avendo bevuto fa un errore di distrazione passa con il rosso e provoca anche lui la morte di due persone. Cioè l' opinione pubblica ti dice: io intendo stigmatizzare di più rispetto al chiunque di noi che fa un errore e provoca la morte di due persone quello che quell' errore lo ha fatto perchè ha deciso di bere pur sapendo che poi si sarebbe messo alla guida. Paradossalmente l' opinione pubblica può più facilmente comprendere che quello che da ubriaco volontariamente ha ucciso va considerato alla luce della realtà, cioè lui in realtà non voleva uccidere MA dinnanzi al colposo l' opinione pubblica ti dice "tra due persone che passano con il rosso e provocano il morto io stigmatizzo di più NON la persona normale nel senso di sobrio che fa un errore MA quello che quell' errore lo ha fatto perchè aveva deciso precedentemente di bere". MA anche in questo caso la soluzione razionale non è quella che viene fuori dall' art. 589 cioè io ti punisco di più facendo finta che tu eri perfettamente lucido perchè il mettere insieme la disciplina degli art. 85 e ss con la disciplina del 589 che cosa vuol dire? Vuol dire che se tu provochi il morto TI PUNISCO DI PIU' SE HAI VIOLATO LE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE ed eri sotto l' effetto di stupefacenti o al terzo livello dell' ebrezza, ti punisco di più SENZA ANDARE A GUARDARE SE TU IN QUEL MOMENTO CAPIVI O NON CAPIVI quello che stavi facendo. NON è questa una buona soluzione. La buona soluzione è se mai intervenire prima. È se mai intervenire con severità nel caso che una persona si permetta di bere o assumere stupefacenti sapendo poi di doversi o volersi porre alla guida. E qui forse davvero si potrebbe essere un pochino severi per es prevedendo dei percorsi obbligatori, con sanzione nel caso di indisponibilità, di carattere terapeutico- riabilitativo e perdita della patente finchè il corso non è ultimato. Mentre noi siamo un pochino qualche volta ipocriti: cioè se capita il fattaccio allora lo devi punire molto senza andare a guardare se era o meno capace di intendere e di volere però quando invece discutiamo vogilamo prevedere pur senza arrivare alla tutela preventiva delle conseguenze forti sulla patente, sull' obbligo di rieducazione nel caso in cui una persona si permetta di progettare una guida assumendo sostanze stupefacenti che poi abbiamo varie difficoltà, difficoltà che abbiamo nel porre regole rigide che ci sono in altri paesi. Quindi questo primo step della lezione era per farvi vedere che appunto che queste aggravanti enfatizzano già di per sè un po' quell' (^) aporia del reato colposo, colpisco il soggetto più sfortunato tra tanti che hanno violato la norma, non è un galantuomo perchè la norma l' ha violata, MA l' ha violata come l' hanno violata tanti altri. E abbiamo visto come il problema è reso ancor più grave nel caso di reati di violazione di norme sulla circolazione stradale, avendo superato il livello C di ebrezza previsto dal CdS, o essendo sotto gli effetti di sostanze di stupefacenti, che qui la problematica si raccorda a quella delle finzioni di imputabilità per cui, sulla base di quanto appreso in Penale I, perchè qui abbiamo quelle norme sulla finzione di imputablità che precludono al giudice di notare che nel caso concreto se, nel momento in cui ha posto la condotta, la persona era capace di intendere e di volere naturalemente con una problematica enorme di compatibilità con il principio di colpevolezza. Forse il tema delle finzioni di imputabilità è l' unico grande tema di compatiblità con la colpevolezza che resiste nella prassi anche alla sentenza 364/ che aveva accolto il principio nel nostro sistema. Il fatto è, qui facciamo solo un cenno, che il giudice ha uno strumento delicatissimo per andare anche oltre quei livelli di aggravante. Abbiamo visto che nel caso di causazione, nel caso in cui venga causato un evento non voluto, il giudice se c' è un morto e se c' è un ferito può arrivare
dolo eventuale consente di applicare la pena dell' omicidio volontario anche quando l' evento non era voluto e questo è ovviamente particolarmente possibile se la definzione del dolo eventuale è quella tradizionale e generica ossia quella per cui c' è dolo eventuale quando il soggetto ha accettato il rischio. E che cosa vuol dire aver accettato il rischio? È una formula assolutamente vuota. Sul punto torneremo ma già ci siamo resi conto che l' art. 589, la norma sull' omicidio colposo, consente già di arrivare a conseguenze sanzionatorie estremamente pesanti ma il giudice ha un mezzo per andare addirittura oltre e in anni recenti di questo strumento è stato fatto uso per es il caso Lucidi a roma; il caso Spaccatorelli in cui è stato attribuito il dolo eventuale; come era stato attribuito il dolo eventuale nella sentenza di pirmo grado relativa ai tragici eventi della Tissen di Torino. Una volta capito il problema su qesto tema dovremo tornare. Lascio a voi leggere insieme all' art. 589 anche l' art. 590 "Lesioni personali colpose" dove si ripropone in sostanza la medesima problematica seppur con livelli sanzionatori ovviamente inferiori. Ora lasciamo stare l' art. 589, vi chiedo di leggere in parallelo un' altra norma ossia il 590 quando studierete, e adesso ci immergiamo nel problema teorico di fondo cioè torniamo a quello che è l' accertamento del reato colposo.
Accertamento del reato colposo In Penale I si parla di causalità e siccome abbiamo detto che il giudice è un gambero nel senso che va all' indietro, ripercorriamo un po' l' iter che fa il giudice. Dunque il giudice parte dal fondo, il giudice ha il morto, non parte dall' inizio ma parte dalla fine. La prima cosa che si deve chiedere è "Come ha fatto quel morto a diventare morto? Lo è diventato per fatti suoi" allora al giudice questo non importa. "O per caso c' è una condotta umana che lo ha aiutato a diventare morto, che ne ha cagionato la morte?" e questo è il caso che importa al giudice che si occupa di condotte umane. Dunque il giudice parte sempre da un' IPOTESI. Ipotizza, poniamo che la condotta C sia stata la causa della morte E. Parte da un' ipotesi. Che cosa vuol dire ipotizzare che C sia stata la causa di E? Vuol dire che C è condicio sine qua non di E, che senza C E non si sarebbe verificato. Questa è la definizione di causa che il diritto penale mutua dalle scienze di base. Ma non basta mutuare questa definzione. Come fa il giudice ad affermare, a poter sostenere che senza C E non si sarebbe verificato? Sulla base di regolarità già note, sulla base cioè di LEGGI SCIENTIFICHE. Leggi scientifiche che sono regolarità già note tra la condotta e l' evento o meglio tra aspetti ripetibili della condotta e aspetti ripetibili dell' evento. Il giudice può dire che C è causa di E, cioè che senza C E non si sarebbe verificato, se conosce una legge, una regolarità già nota, la quale dice che dato C si verifica E. È il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche. Il problema qual è? La sentenza Franzese dice che le cose vanno bene, le cose non producono gravi problemi, almeno in linea di massima, se abbiamo a disposizione una legge scientifica UNIVERSALE. Una legge scientifica universale è una legge del tipo "tutte le volte che ... allora ... ". Se E si è verificato e C si è verificato, se si è verificata la morte e si è verificata poche ore prima della morte una grande mangiata di funghi velenosi e c' è una legge che dice che tutte le volte che mangio una certa quantità di quella specie di funghi si blocca il fegato e quant' altro, bè allora sei sicuro che quella è la causa. Ma il problema è, fate molta attenzione spesso agli esami viene detto che non ci potrà mai esseer una legge assoluta perchè potremmo sempre fare solo un numero limitato di misurazioni. Ma questo non vuol dire che non esistono leggi universali. La legge universale è la legge che NON è MAI stata smentita. Quindi dire che non ci possono essere leggi assolute perchè non può che esserci un numero finito di misurazioni (la stessa legge di gravità non ha conosciuto un numero infinito di misurazioni) non vuol dire che non ci sono leggi universali ossia leggi che non hanno mai avuto una smentita. Il problema è quando si usano leggi STATISTICHE. Se la legge statistica ipotizza che E è stato cagionato da C e c' è in effetti una legge che C ha detto, o meglio collega aspetti ripetibili di C ad aspetti ripetibili di E, MA è una legge statistica, cioè una legge del tipo "Quando c' è C, E si verifica in una certa percentuale di casi, non sempre". Allora poniamo E si è verificato, C si è verificato MA C NON cagiona sempre E. Io in questo caso posso essere sicuro che E sia stato davvero cagionato da C? NO, perchè C non cagiona sempre E, la legge che lega C ad E è una legge statistica. Poniamo che un bambino prenda il morbillo alla scuola materna, e la madre sa che c' è una legge statistica in base alla quale se stai per tre
ore in una stanza in cui c' è un bambino con il morbillo hai il 50% di probabilità di prenderlo. Allora poniamo si è verificato il morbillo, il bambino è stato per tre ore nella stanza con il bambino che aveva il morbillo ma stare tre ore con il bambino con il morbillo poniamo provoca il morbillo nel 50% di casi. Io posso essere sicuro che il bambino avrebbe preso il morbillo da quell' altro bambino? No potrebbe anche averlo preso fuori dall' asilo, non c' è una legge universale. Stella insegnava che sarebbe meglio usare solo leggi universali. Poi dice bisogna usare leggi universali o QUASI universali. In quel quasi ci può star dentro molto. E allora avevamo imparato che quando la legge è statistica dunque E
questo disturbo alle orecchie basta che Eusebi parli? NO. Ci sono tanti altri fattori necessari oltre al fatto che il prof parli perchè si produca il danno alle orecchie degli studenti. In effetti se in questa aula non ci fosse l' aria a voglia a prlare, non si sentirebbe nulla perchè le onde sonore prodotte parlando non raggiungono le orecchie. Questo ci fa capire che C è condicio sine qua non di E, il colpo di pistola è condicio sine qua non di E ma è condicio sine qua non in un insieme di CONCAUSE, cioè di fattori che devono essere compresenti affinchè il risultato si produca. Non stiamo più parlando del problema di prima ossia quello della pluralità delle cause cioè quando non c' è una legge universale. Quel problema lo abbiamo già risolto, abbiamo stabilito che C è stata causa di E. MA adesso abbiamo scoperto un altro problema ossia che dire che C è causa di E NON vuol dire che C ha cagionato DA SOLO E, ma lo ha
cagionato insieme alla necessaria compresenza di altri fattori. Fattori che possono essere fisico-naturalistici come nell' esempio dell' aria che diffonde le onde sonore. Il colpo di pistola è condicio sine qua non della morte di una persona? Sì. Ma da solo? No perchè il colpo di pistola ha bisogno sia di condizioni fisiche- naturalistiche ma oltre ad esse ci possono essere altre concause, altre condicio sine qua non che consistono esse pure in comportamenti umani. Pensiamo al colpo di fucile è condicio sine qua non certamente ma di per sè è condicio sine qua non hic et nunc anche il comportamento di chi ha prestato l' arma a chi ha sparato, o di chi ha venduto l' arma, o di chi ha progettato l' arma. Sono tutte condicio sine qua non --> se quell' arma non fosse stata costruita non ci sarebbe stato il morto. Quindi una condicio sine qua non è tale, una condizione necessaria è tale insieme a condizioni fisico-naturalistiche ma tra le altre condizioni ncessarie ci possono essere non solo altre condizioni fisico-naturalistiche ma anche altre condotte umane. Chi ha fabbricato l' arma, chi l' ha venduta... fino al paradosso della donna che ha procreato l' omicida. Se la madre non lo avesse messo al mondo la vittima non sarebbe morta. Ma ovviamente al giudice non interessano i presupposti fisico-naturalistici che se mai entreranno nella definzione della legge scientifica. Al giudice interessano le condotte umane. Allora ecco il punto: tutte le condotte che in un certo senso siano condicio sine qua non sono penalemente rilevanti? Tutte le condotte che in sè sono c ondicio sine qua non sono penalmente rilevanti? No. Nessuno si sognerebbe di andare ad arrestare la madre perchè ha messo al mondo l' assassino. Nessuno si sognerebbe di andare ad arrestare quello che ha venduto l' arma se, a patto che, l' abbia venduta in modo regolare. Mentre risponderebbe a titolo di concorso chi dovesse aver dato l' arma ben sapendo che sarebbe stata utilizzata per uccidere. Allora traiamo una regola: tra le condotte che sono in sè causali, quali sono penalmente rilevanti? Innanzitutto solo quelle che sono condotte ILLECITE. La condotta di mettere al mondo un figlio, pur essendo idonea a generare un assassino, è una condotta illecita? No. La condotta di colui che ha venduto regolarmente l' arma al di là dei problemi morali che comunque pone la vendita, ma dal punto di vista della legge se uno vende armi in maniera regolare fa una condotta illecita? No. Facciamo un passo avanti. Tra le condotte che in sè risultano condicio sine qua non le uniche che rilevano per il diritto penale sono le condotte illecite. Non basta però. Perchè poniamo che io vado in automobile, guido, rispetto tutte le regole per una guida corretta, una persona si butta improvvisamente davanti alle ruote. Io freno, faccio tutto giusto, non stavo violando il limite di velocità ma non riesco ad evitare però una regola in effetti l' avevo violata. Infatti stavo viaggiando senza tenere allacciata la cintura di sicurezza. Rileva questo ai fini dell' omicidio colposo? Eppure ho tenuto una condotta illecita. Allora non basta che io abbia tenuto una condotta illecita. Che cosa occorre perchè la condotta sia penalmente rilevante? Non solo che sia illecita. Occorre che sia stata violata una REGOLA FINALIZZATA AD EVITARE L' EVENTO. La condotta penalmente rilevante è la condotta che viola una regola giuridicamente significativa finalizzata ad evitare l' evento. Allora non tutte le condotte causali sono di interesse per il diritto penale --> la condotta che rileva rispetto alla causazione di un evento è sempre e soltanto la condotta illecita ma non basta illecita, la condotta che viola una regola finalizzata ad evitare l' evento. Quell' automobilista ha violato una regola? Sì. Ma ha violato una regola, quella della cintura, che era finalizzata ad evitare di travolgere le persone? No, perchè la cintura era finalizzata a proteggere se mai il gudiatore, non aveva nessuna incidenza sulla protezione di un eventuale pedone. Se abbiamo seguito abbiamo compreso in che cosa consiste l' IMPUTAZIONE OGGETTIVA. Cioè su qual è la caratteristica oggettiva minima della condotta penalmente rilevante. È penalmente rilevante SOLO la condotta che viola una regola finalizzata ad evitare l' evento. È questo l' elemento che deve sempre sussitere --> la violazione di una regola finalizzata ad evitare l' evento. Deve sussistere sia, come può apparire più evidente, nel reato colposo ma anche nel reato doloso. Es: poniamo che il solito nipote cattivissimo dello zio ricco si comporti così --> lo zio va da lui e gli dice di voler fare un weekend a Parigi e di voler andare in treno. Il nipote volendo vedere lo zio morto per acquisirne l' eredità gli dice di prendere l' aereo. Gli dice di prendere l' aereo perchè se l' aereo cade lo zio muore il nipote prende l' eredità. Lo convince a prendere l' aereo. L' aereo cade davvero e lo zio muore.
Non ha scelto una condotta illecita e in particolare non ha scelto una condotta che viola una regola finalizzata ad evitare l' evento. Quindi la condotta penalmente rilevante è una condotta illecita ma non basta dire illecita --> è una condotta illecita che viola una regola finalizzata ad evitare l' evento. Naturalmente questo assume rilievo soprattutto nel reato colposo perchè nel reato doloso è ben raro un caso come quello dello zio. Cioè come un caso in cui una persona per raggiungere un evento costituente reato sceglie una condotta che di per sè è lecita e che non viola nessuna regola finalizzata ad evitarlo. Questo nel reato doloso, seppure deve sempre sussistere, pone un problema quasi di scuola. Invece il problema è tipico del reato colposo. Nel reato colposo noi dobbiamo sempre verificare che ci sia stata la violazione di una regola finalizzata ad evitare l' evento. Quindi che ci sia stata una condotta illecita finalizzata che costituisca la violazione di una regola finalizzata ad evitare l' evento. Quindi occorrono due requisiti: una condotta finalizzata ad evitare l' evento e una condotta comunque illecita. Detto in modo diverso e con una formula più sofisticata --> occorre che la condotta provochi un RISCHIO NON CONSENTITO. Provocare un rischio vuol dire appunto violare una regola finalizzata ad evitare l' evento. Ma questo rischio deve essere anche un rischio non consentito. Non basta per l' appunto violare una regola finalizzata ad evitare l' evento MA violare una regola che doveva essere osservata. Una regola finalizzata ad evitare l' evento deve essere una regola si aveva il DOVERE DI OSSERVARE perchè ci sono dei rischi consentiti. Andare in automobile è una condotta rischiosa. Dal punto di vista naturalistico potrei dire che ha violato una regola finalizzata ad evitare l' evento. Perchè se io dicessi che la regola è quella di evitare qualsiasi rischio non dovremmo avere le automobili ma se io rispetto determinati standard comportamentali (velocità, luci..) quel rischio è consentito. Quindi questa formulazione riprende in maniera più precisa quello che dicevamo prima ossia che la condotta penalmente rilevante è la condotta illecita che viola una regola finalizzata ad evitare l' evento. Detto in maniera più chiara è una condotta che crea un rischio di produzione dell' evento. Viaggiare con la cintura slacciata creava un rischio per il pedone? No. La condotta penalmente rilevante è quella che crea un rischio di causazione dell' evento MA un rischio non consentito. Quindi abbiamo fatto un passo avanti, di maggiore chiarezza, rispetto a quanto detto prima circa la condotta penalmente rilevante ossia quella condotta che viola una regola finalizzata ad evitare l' evento ed illecita cioè la condotta che crea un rischio di produzione dell' evento che è un rischio non consentito perchè ci sono anche dei rischi consentiti. Dal punto di vista del giudizio del rimprovero di colpa non basta neanche questa formula qui. Questa formula è ancora troppo oggettiva: la condotta penalmente rievante è quella che viola una regola finalizzata ad evitare l' evento, illecita, cioè che crea un rischio non consentito. Però per rimproverare una persona a titolo di colpa io dovrò andare un pochino più a fondo. La formula dice creare un rischio. Che cosa vuol dire creare un rischio? Che la condotta era IDONEA A CAGIONARE L' EVENTO. Creare un rischio significa che la condotta era idonea a cagionare l' evento. Ma non basta che sia oggettivamente idonea a cagionare l' evento. Occorre non solo che sia stato provocato un rischio ma che l' evento fosse PREVEDIBILE cioè che il soggetto si potesse rendere conto che la sua condotta era rischiosa. Quindi non basta creare un rischio, cioè mettere in gioco una condotta che in sè è idoena a cagionare l' evento, una condotta che in sè è rischiosa. Occorre che il soggetto sia in grado di percepire che quella condotta era rischiosa cioè occorre che l' evento fosse prevedibile. Occorre che l' evento fosse prevedibile. Saltiamo un passaggio, abbiamo fatto prima un rimprovero generale --> deve essere violata una regola finalizzata ad evitare l' evento e la condotta deve essere illecita. Come lo abbiamo giustificato? La condotta è una condotta che crea un rischio non consentito. Dal punto di vista oggettivo la condotta che crea un rischio è quella oggettivamente idonea. Ma non basta che la condotta sia oggettivamente idonea. Anche perchè se bastasse che la condotta sia oggettivamente idonea noi, tutte le volte che si cagiona l' evento, dovremmo dire la condotta era idonea. Cioè se bastasse l' idoneità oggettiva, tutte le volte che la condotta obiettivamente ha cagionato l' evento, noi dovremmo concludere che è una condotta idonea. Occorre non solo che la condotta sia una condotta rischiosa, cioè idonea a cagionare l' evento MA occorre che quella sua rischiosità fosse prevedibile dal soggetto agente. Rischio in sè vuol dire
condotta idonea ma non basta, occorre che quel rischio potesse essere percepito cioè che l' evento fosse prevedibile. Ma abbiamo detto rischio non consentito. Ci possono essere molti casi in cui l' evento è prevedibile ma la condotta è consentita. Pensiamo al medico, al chirurgo. Il chirurgo sempre può prevedere che ci sia una certa probabilità di un evento avverso. I foglietti illustrativi dei farmaci avvertono che c' è un' elevata probabilità. Un medico è ben consapevole, tanto più quando non prendiamo un normale farmaco per il mal di testa ma quando si fa un' impegnativa operazione di cardiochirurigia o di neurochirurgia il medico sempre può prevedere che ci possa essere un evento lesivo, un evento morte ma non basta che lo possa prevedere
molto ambiguo? Perchè di per sè non è sbagliato. Cioè se dobbiamo domandarci se l' evento era prevedibile e se la condotta poteva/doveva essere evitata dal punto di vista di che cosa? Rispondendo alla luce di ciò che era noto nella comunità scientifica di pertinenza di quell' attività al momento della condotta e delle prassi comportamentali adottate, sebbene non formalizzate in regole scritte, da quella comunità al momento della condotta. Ma invece di utilizzare questa lunga frase non si fa più presto a dire dal punto di vista dell' agente modello? Abbiamo detto che il giudice deve valutare la prevedibilità e l' evitabilità alla luce, ponendosi dal punto di vista di ciò che era noto nella comunità scientifica di riferimento, della comunità professionale di riferimento al momento della condotta, nella stessa situazione in cui si è trovato ad operare quel medico, quell' ingegnere e alla luce dei criteri
comportamentali che in quella realtà professionale erano riconosciuti come validi. Poi mi si dice perchè non possiamo dire alla luce dell' agente modello? Il problema è che però l' agente modello troppo spesso è diventato nelle sentenze Superman quello cioè che sa sempre prevedere tutto, sa sempre fare tutto. Ponetevi dal punto di vista di un medico, in certi frangenti poniamo il medico deve decidere in mezzo minuto sulla base di quello che sa mentre poi a posteriori quella decisione che deve essere fatta in mezzo minuto la possiamo vagliare alla luce di tutta la letteratura, di tutte le enciclopedie, di tutte le nozioni, magari anche alla luce di quello che si è saputo dopo e magari il giudice gira il medico in superman che avrebbe sempre saputo prevedere ed evitare tutto. Allora noi dobbiamo sempre dire che il giudizio di prevedibilià e di evitabilità va fatto utilizzando delle espressioni più lunghe. Se con agente modello volessimo dire quello che il professore ha messo in luce portebbe andar bene ma quell' aggettivo modello ha finito troppo spesso per significare colui che sa sempre tutto. Allora il giudizio va fatto alla luce delle nozioni che erano note al momento della condotta nella comunità scientifica o professionale alla luce delle prassi comportamentali ritenute valide in quell' attività professionale e scientifica al momento della condotta e ponendosi nei panni del soggetto agente quindi ponendosi per esempio nei panni di un medico che poniamo ha ricevuto il malato d' urgenza e che quindi di quel malato non ha potuto fare un' anamnesi completa, che ha dovuto prendere le decisioni senza avere un grandissimo tempo per riflettere. Sta qui tutta la delicatezza della valutazione giudiziale. Quindi abbiamo capito c' è colpa, siamo partiti dall' omicidio colposo, quando è stata violata una regola finalizzata ad evitare l' evento e la condotta è illecita cioè quando è stato creato un rischio non consentito. Ma non basta che sia stato creato un rischio e cioè che la condotta fosse oggetivamente idonea, occorre che fosse possibile percepire che quella condotta era rischiosa e che quindi occorre che l' evento fosse prevedibile e che la condotta dovesse e potesse essere evitata. Per valutare la prevedibilità e l' evitabilità da che punto di vista mi dovrò porre? Dal punto di vista dell' agente modello ossia dal punto di vista di ciò che era noto al momento della condotta nella comunità scientifica e professionale, dei requisiti comportamentali che venivano ritenuti validi all' epoca della condotta nella comunità scientifica e professionale e mettendosi nella stessa condizione in cui si è venuto a torvare il soggetto agente concreto. L' espressione agente modello è servita troppo spesso a dimenticare che questo giudizio di evitabilità e prevedibilità vada fatto con questa cura e non facendo riferimento ad un agente superman che per definzione sa sempre prevedere e sa sempre evitare tutto.