






































































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
RIASSUNTO PENALE PARTE GENERALE
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
1 / 78
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!







































































1
Il Diritto penale ➔ Costituisce oggetto di studio della Scienza giuridica penale che ha per scopo la conoscenza delle norme e dei principi che lo costituiscono. La nascita del diritto penale moderno è dovuta al pensiero illuministico nel quale ➔ si affermò l’idea che è reato solo le condotte umane lesive di un diritto soggettivo protetto e non anche intenzioni, atteggiamenti interiori o comportamenti contrastanti con la legge divina (peccati). In particolare: CESARE BECCARIA ➔ mise in risalto la funzione di prevenzione generale e speciale della pena che può essere svolta solo se adeguata alla gravità del fatto commesso e applicata da un giudice imparziale soggetto solo alla legge. LA SCUOLA CLASSICA (fine ‘700) ➔ mise in rilievo che doveva essere considerato reato ciò che fosse considerato solo la volontaria e consapevole violazione della norma penale. Alla scuola classica si ispirò il Codice Zanardelli del 1889. LA SCUOLA POSITIVA ➔ mise in rilievo la funzione della pena : La sanzione adeguata è quindi quella che mira non a punire, ma a prevenire e che sia adeguata al grado di pericolosità del soggetto (misure di sicurezza). Nasce nel XX secolo la c.d. Terza scuola, che tentò di superare la contrapposizione tra i principi della scuola Classica e quelli della Scuola Positiva, anche se il superamento effettivo si ebbe con il sorgere dell’Indirizzo tecnico-giuridico di cui fu artefice Arturo Rocco, ispiratore del codice oggi vigente. Il codice Rocco del 1930, seguendo una via intermedia tra Scuola Classica e quella Positiva :
Nozione ➔ Il diritto penale è quel ramo del diritto pubblico che disciplina i fatti illeciti per la cui commissione la legge prevede la applicazione di sanzioni penali Il diritto penale comprende lo studio dei seguenti settori: a) Analisi del reato nelle sue componenti:
2 a. (Teoria tripartizione): fatto, antigiuridicità e colpevolezza b. (Teoria bipartizione): elemento soggetto ed oggettivo b) Sanzioni collegate al reato c) Punibilità in concreto dell’agente. Funzione del diritto penale ➔ Le sanzioni penali sono più afflittive di quelle previste dagli altri rami del diritto ed hanno una duplice funzione preventiva :
Ex art. 1 c.p., “ Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato, né con pene che non siano da esse stabilite ”. Ex art. 25 Cost ., “ Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ”. Il principio di legalità comporta quindi che costituiscono reato solo ed esclusivamente i fatti espressamente previsti dalla legge come tali e non anche quei fatti che non sono previsti come reato dalla legge penale. Il principio di legalità si articola in quattro (4) sotto principi che ne costituiscono corollari: (1) La riserva di legge (2) La tassatività (o sufficiente determinatezza della fattispecie) (3) Il divieto di analogia (4) L’irretroattività della legge penale 3.1. LA RISERVA DI LEGGE Il p. di riserva di legge ➔ sta a significare che solo la legge (o altro atto normativo equiparato), può determinare e stabilire i reati e le pene. Problema : la riserva di legge va intesa come assoluta o relativa? ** cioè, solo la legge può disciplinare la materia con esclusione dell’intervento di
4 In forza di tale divieto , il giudice non può estendere analogicamente le norme che sanciscono l’applicazione di pene e non può irrogare pene al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore. Problema: Il divieto di analogia, riguarda le sole norme incriminatrici o investe anche quelle norme che prevedono un’esclusione della colpevolezza? In dottrina (Fiandaca-Musco) a sostegno dell’ammissibilità dell’analogia in bonam partem , si è affermato che le norme sulle scriminanti non sarebbero norme penali perché tendono ad armonizzare l’ordinamento penale con gli altri rami del diritto. Tuttavia le norme c.d. eccezionali , seppur favorevoli al reo, non sono applicabili analogicamente. 3.4. PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ. Secondo il principio di irretroattività ➔ la legge non può applicarsi a fatti o rapporti sorti, prima che essa entrasse in vigore. L’art. 11 delle preleggi, infatti, disciplina il fenomeno dell’entrata in vigore di una nuova norma stabilendo che ➔ la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
5 La disciplina fondamentale è posta dall’art. 2 c.p. che trova applicazione quando il legislatore non detta una specifica disciplina transitoria diretta a regolare i problemi di diritto intertemporale. Di seguito le ipotesi previste dal predetto art. 2: Nuova Incriminazione: si ha nuova incriminazione quando una nuova legge crea una figura di reato prima inesistente o quando estende la portata di una norma incriminatrice a fatti prima non rientranti nella stessa o amplia il novero dei possibili soggetti attivi del reato.
7 Non è consentito applicare retroattivamente una disciplina processuale che peggiori la posizione dell’imputato. Art. 2, V Comma : Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. Legge eccezionale : ➢ L’art. 14 delle preleggi definisce eccezionali, le disposizioni che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi Legge temporanea : ➢ È quella rispetto alla quale è lo stesso legislatore a determinare preventivamente il termine finale di durata. A queste leggi non si applicherà il principio del favor rei. ❖ Si applicherà esclusivamente il principio tempus regis actum , al fine di evitare una sostanziale elusione della normativa straordinaria, ove questa possa essere travolta da norma successiva più favorevole. I commi 2 e 3 dell’art. 2 del c.p. si applicano anche nel caso di successione di leggi penali finanziarie, così come modificato dal d.lgs. 507/99. Decreti legge non convertiti (Marinucci - Dolcini) : Art. 2, ultimo comma ➔ la successione di leggi si applica anche nei casi di decadenza, e di mancata ratifica di un decreto legge nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. PROBLEMA ➔Il codice Rocco, si adeguava all’ordinamento costituzionale dell’epoca Il quale stabiliva che gli effetti del decreto non convertito cessavano con efficacia ex nunc Il legislatore costituente del 1948 , ha introdotto l’opposto principio della cessazione ex tunc degli effetti del decreto non convertito (art. 77 Cost). SOLUZIONE ➔ E', dunque, intervenuta la Corte Cost ., con sentenza n. 51 del 1985 , che ha dichiarato l 'incostituzionalità del comma 5 dell'art. 2 (ora comma 6) per violazione del terzo comma dell'art. 77 Cost. E', d'altronde, evidente che risulterebbe, per altro verso, contrario a Costituzione , sotto il profilo della violazione dell'art. 25 , in ipotesi di decreto legge contenente disposizione più favorevole al reo, sottoporre alla disciplina penale più aspra derogata o abrogata dal decreto legge non convertito fatti commessi durante la vigenza del decreto legge medesimo.
decreto sia favorevole o sfavorevole e che il fatto sia compiuto sotto la vigenza del decreto o della legge precedente:
8 a) Se il decreto è favorevole ed il fatto è compiuto sotto la sua temporanea vigenza , continua ad applicarsi il decreto anche se caducato ( c.d. fatti concomitanti ) b) Se invece il fatto è commesso sotto la vigenza della legge anteriore essa continua ad applicarsi anche se temporaneamente interviene il decreto favorevole poi caducato c) Se il fatto è compiuto sotto la vigenza della legge favorevole e poi interviene il decreto sfavorevole comunque esso non sarebbe applicato anche se venisse convertito d) Se invece il fatto è commesso sotto la vigenza del decreto sfavorevole che decade si applicherà la legge favorevole che gli succede. Leggi dichiarate incostituzionali. Analoghe conclusioni possono essere estese alla dichiarazione d'incostituzionalità di leggi penali. In tale ipotesi, stante l'efficacia ex tunc della dichiarazione d'incostituzionalità e la conseguente rimozione dal mondo giuridico della norma dichiarata incostituzionale, è evidente che, ove la legge contenga disposizioni sfavorevoli al reo, esse non potranno più trovare applicazione e, ove sulla scorta di esse, vi sia stata una condanna, ne cesserà l'esecuzione e gli effetti penali. Diverso è il discorso ove la legge dichiarata incostituzionale contenga previsione di favore per il reo in quanto, in tal caso, essa troverà applicazione con riferimento a fatti posti in essere durante la sua provvisoria vigenza. Tempus commissi delicti (Marinucci-Dolcini). Tempo del commesso reato : in assenza di una presa di posizione legislativa, la dottrina ha prospettato tre criteri :
10 Fatto tipico : il fatto tipico è , il complesso degli elementi che delineano il volto di uno specifico reato (nell’omicidio , il fatto è l’aver cagionato la morte ad un uomo). Nullum crimen sine lege .. Compito del fatto tipico è quello di ritagliare e circoscrivere specifiche forme di aggressione ai beni penalmente tutelati. ➢ Il giudice sarà tenuto a verificare se l’offesa è stata realizzata proprio con quelle particolari modalità legislativamente tipizzate. o in CASO CONTRARIO , in omaggio ai principi di legalità , tassatività e frammentarietà , il fatto (pur sostanzialmente offensivo) deve ritenersi privo di rilevanza penale. Inoltre il fatto tipico deve essere idoneo a rispettare le esigenze poste dal principio di materialità ovvero che il reato si manifesti in un contegno esteriore accertabile nella realtà. Antigiuridicità : Si fonda sul principio di non contraddizione dell’ordinamento, nel senso che l’esistenza di una causa di giustificazione , basta a renderlo lecito in tutto l’ordinamento giuridico. All’interno della concezione tripartita del reato , la categoria dell’antigiuridicità ha carattere oggettivo : ➢ cioè costituisce una qualità oggettiva del fatto tipico o …es. le circostanze che escludono la punibilità operano anche se non conosciute dall’agente. Per spiegare sul piano dogmatico l’operatività delle cause di giustificazione , taluni autori fanno ricorso agli “ elementi negativi del fatto ”, cioè a degli elementi che devono mancare perché l’illecito penale si configuri. ❖ Es. “è vietato cagionare la morte di un uomo , a meno che l’aggressione non sia giustificata dalla necessità di difendersi”. La funzione della categoria del fatto è quella di selezionare le forme di offesa meritevoli di sanzione penale , ragion per cui la categoria stessa assume una connotazione prettamente penalistica. Le scriminanti servono ad integrare il diritto penale. Le cause di giustificazione , non sono subordinate al principio di riserva di legge. ❖ è quindi possibile estensione analogica. Colpevolezza : Riassume le condizione psicologiche che consentono l’imputazione personale del fatto di reato all’autore.
11 La legge penale garantisce la libertà di scelta individuale nella misura in cui rifiuta la responsabilità oggettiva , e subordina la punibilità in presenza di coefficienti soggettivi ➔ dolo e colpa. Spiegazione liberal garantistica è stata avallata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 364/88, relativamente all’efficacia dell’errore in qualità di scusante, nella quale sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producono conseguenze penalmente vietate. Poca fortuna ha avuto la teoria quadripartita del reato :
13 Con riferimento al soggetto attivo del reato si pone il problema della eventuale responsabilità dei fatti commessi da animali. In tal senso: a) Nel caso di animali selvatici o randagi non sorge alcuna responsabilità in capo a soggetti determinati b) Nel caso di animali di fatto custoditi da un soggetto, risponde sempre il soggetto che li custodisce o li controlla: A titolo di dolo se li ha aizzati o indotti volontariamente a commettere il fatto A titolo di colpa per la violazione del dovere di diligenza nel controllo se tale induzione o aizzamento è mancato. Il soggetto passivo del reato ➔ è il titolare del bene protetto dalla singola fattispecie incriminatrice di parte speciale. Soggetto passivo può essere anche lo Stato ovvero una persona giuridica e va distinto dal “danneggiato. Il danneggiato infatti, è colui che ha subito un danno civilmente risarcibile, anche senza essere titolare del bene giuridico protetto ❖ ( es. nell’omicidio il soggetto passivo è la vittima, ma i danneggiati sono i parenti della vittima) Sotto un profilo pratico, l’individuazione del soggetto passivo è rilevante, in quanto a lui spetta il diritto di querela.
L’art. 25.2 comma della Costituzione, parla di “ fatto commesso ”. Tale espressione porta ad escludere qualsiasi concezione del fatto di reato basata su atteggiamenti meramente psichici. La Costituzione dunque => fonda il nostro diritto penale sul principio di materialità , secondo il quale può essere reato solo il comportamento umano che materialmente si estrinseca nel mondo esteriore. Il fatto di reato ➔ è costituito da un insieme di componenti che danno luogo al c.d. elemento oggettivo del reato e dal c.d. elemento soggettivo. Dell’elemento oggettivo del reato fanno parte necessariamente la condotta e ove richiesto, l’evento ed il rapporto di causalità tra la condotta e l’evento. Può consistere tanto in un’ azione quanto in una omissione. CONDOTTA ➔ indica il comportamento umano che costituisce reato. La C. per essere rilevante, deve essere conforme a quella descritta dalla norma incriminatrice di parte speciale, deve essere cioè tipica. La dottrina penalistica ha elaborato varie teorie sul termine “condotta”, di seguito le più rilevanti:
14
16 E’ possibile distinguere i reati, in relazione all’evento :
- >Reati di pura condotta – reati di evento: a) Secondo la concezione naturalistica, sono quei reati nei quali manca l’evento , essendo sufficiente per la loro realizzazione il compimento di una determinata condotta (esempio evasione); b) Secondo la concezione giuridica, quei reati nei quali vi è solo l’evento giuridico e non anche un evento inteso in senso naturalistico. - >Sono reati di evento (cd. reati materiali): a) Secondo la concezione naturalistica, quei reati per la cui configurazione è richiesto , oltre all’azione o all’omissione, il verificarsi di un evento ; b) Secondo la concezione giuridica, quei reati che presentano, oltre all’evento giuridico che non può mai mancare, anche un evento materiale (o naturalistico). **- >Reati omissivi propri ed impropri
Reati di danno e reati di pericolo:** La differenza va fatta a seconda che l’evento sia di danno o di pericolo. ➢ Il reato di pericolo deve essere tenuto distinto dal cd. reato di esecuzione anticipata (reato di attentato), di cui basta il compimento di quel minimum richiesto dalla norma per aversi un delitto perfetto mentre potrebbe al massimo configurarsi un tentativo. - >Reati istantanei e reati permanenti ❖ Sono istantanei quei reati in cui l’evento si produce in un solo istante (es.: la morte nell’omicidio). ❖ Sono reati permanenti quelli in cui l’evento, e con esso la consumazione, perdura per un certo lasso di tempo (es.: sequestro di persona a scopo di estorsione).
L’azione punibile deve essere accompagnata dal requisito della coscienza e volontà. Legislatore ha tipicizzato delle situazioni, dove per certo manca un giudizio di colpevolezza:
17 NESSO CAUSALE : L’Accertamento di un nesso causale è finalizzato ad emettere un giudizio di responsabilità: la causalità quindi funge da criterio di imputazione del fatto del soggetto. Perché il nesso causale tra condotta ed evento, prova che il fatto lesivo è opera dell’agente, per cui sussistendo gli altri presupposti di natura psicologica , quest’ultimo può essere chiamato a rispondere penalmente. Si dibatte circa la scelta della teoria più idonea. ART. 40 e 41 c.p. si prestano a letture diverse perché non riescono a indicare un modello ben definito e univoco di causalità. Il nesso di causalità sussiste ➔ quando è possibile attribuire un determinato evento ad una determinata condotta ( Fiore ). Ex art.. 40 c.p. ➔ nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
conseguenza della sua azione od omissione. Ex art. 27 Cost. ➔ il quale nel sancire che <<la responsabilità penale è personale>> ha negato l’ammissibilità di una responsabilità per fatto altrui, consentendo di configurare solo una responsabilità per fatto proprio, che postula in primo luogo il nesso di causalità fra condotta ed evento.
considerazioni o ancora della condicio sine qua non ): la causa dell’evento è l’insieme delle condizioni necessarie e sufficienti a produrlo. Come tali ciascuna delle condizioni è condicio sine qua non dell’evento ed esse tutte ai fini della produzione dell’evento si equivalgono. affinchè, dunque, la condotta umana possa essere considerata causa dell’evento, basta che costituisca una delle condizioni antecedenti che concorrono al realizzarsi dell’evento stesso. *****IMP***** Per accertare l’esistenza del nesso causale ➔ bisogna fare ricorso al PROCEDIMENTO DI ELIMINAZIONE MENTALE : se, eliminando mentalmente la condotta presa in considerazione, l’evento rimane , tale condotta non è causa dello stesso ; se , viceversa, eliminando mentalmente la condotta , viene meno anche l’evento, questo è causato da quella. Limiti teoria condizionalistica :
19 Il limite principale della teoria condizionalistica consiste nella sua incapacità di spiegare il perchè del verificarsi di un determinato evento in tutti quei casi in cui non si sappia, a priori, se la condotta posta in essere appartenga o meno al novero della condizioni idonee a produrlo. Due sono i possibili modelli alternativi di ricostruzione del rapporto di causalità: 1 - Secondo un PRIMO METODO DEFINITO INDIVIDUALIZZANTE , il giudice nell’accertare il rapporto di causalità si limita ad individuare connessioni tra eventi ben determinati e circoscritti, senza preoccuparsi di rinvenire leggi universali in cui sussumere il rapporto tra singoli accadimenti. Ne discende che, sul piano dell’accertamento giudiziale, il metodo individualizzante esimerebbe il giudice dal ricercare le leggi causali idonee, sotto un profilo rigorosamente scientifico, a spiegare il perché ed il come l’evento sia conseguenza della condotta criminosa. Il metodo in questione quindi si affida all’<
2013. N. 29889).
20 S econdo la causalità scientifica , l’azione è causa dell’evento , quando secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico, l’evento è conseguenza certa o altamente probabile dell’azione, in quanto senza di essa l’evento non si sarebbe, con certezza o con alto grado di probabilità, verificato (Mantovani).
Secondo tale teoria: ➔ e’ necessario ricondurre all’autore dell’illecito non solo l’azione realizzata ma anche il danno che l’azione ha prodotto.
Le concause. Il codice penale contiene la disciplina del nesso di causalità negli artt. 40 e 41. L’art. 41.1 c.p. dispone che ➔ il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, che se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non escludono il rapporto di causalità fra l’azione e l’omissione e l’evento. Tale norma sembra accogliere la teoria della condicio sine qua non. L’art. 41 c.p. al terzo comma chiarisce che il concorso di fatti illeciti altrui soggiace alle regole causali generali. Tuttavia pone dei problemi il comma secondo dell’art. 41, il quale dispone: Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce di per sé reato, si applica la pena per questo stabilita >. Secondo Mantovani, il nesso di causalità è escluso quando l’evento è dovuto al sopravvenire di un fattore eccezionale. Per fattore eccezionale secondo l’Autore deve intendersi quel fattore causale che ha reso possibile il verificarsi dell’evento, il quale secondo la migliore scienza ed esperienza non è conseguenza neppure probabile di quel tipo di condotta. REATI OMISSIVI : Come già detto, sono caratterizzati dall’omissione delle azioni imposte da quei comandi per proteggere i beni giuridici NESSO TRA OMISSIONE ED EVENTO : esso consiste nel suo mancato impedimento. Nei reati omissivi il rapporto di causalità tra omissione ed evento sussiste quando l’azione doverosa che è stata omessa, se FOSSE STATA COMPIUTA, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento, nel senso che aggiungendola mentalmente, l’evento non si sarebbe verificato. ACCERTAMENTO : Duplice indagine :