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Diritto penale riassunto in maniera sintetica ma esaustiva.
Tipologia: Dispense
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Va dall’art.1 a 240 bis e vi troviamo le regole generali per applicare le norme di parte speciale (insieme dei reati) al caso concreto. Es. il reato di furto è doloso e quindi per affermarne la sussistenza dobbiamo provarne il dolo. Se avessimo solo la norma di parte speciale non avremmo la definizione di dolo, quindi non sapremmo come accertarlo. Occorre una norma di parte speciale che definisca il dolo, ossia l’art.43 c.1, che indica la necessità degli elementi di rappresentazione e volizione del fatto di reato. Se mancasse la parte generale non potremmo applicare quella speciale, anche se probabilmente questa è nata prima. Non tutti i reati sono contenuti nella parte speciale, alcuni sono contenuti nelle leggi complementari al codice (es. legge fallimentare, diritto penale tributario, fattispecie relative alla tutela dell’ambiente, diritto penale finanziario). Non è detto che alcune fattispecie di parte speciale possano stabilire regole diverse rispetto alla parte generale (es. circostanze: elementi eventuali che aggravano o attenuano la gravità del fatto, se sono entrambe presenti si bilanciano tra loro. Per alcuni vi possono essere regole diverse per cui non si bilanciano e quindi la loro applicazione è obbligatoria). Il nostro codice penale risale al 1930, segue il codice Zanardelli (liberale), prende il nome da Rocco e viene emanato in periodo fascista. Esso mantiene ancora l’impostazione autoritaria della sua epoca e presenta asprezze sanzionatorie difficilmente conciliabili con il nostro sistema. Come fare a conciliarlo? Ci sono state diverse riforme, ma alcuni aspetti del codice rimangono incompatibili con il nostro ordinamento. Vi sono stati tentativi di riforma solo della parte generale, solo della parte speciale e più raramente di entrambe perché alcuni istituti erano obsoleti. Essi sono naufragati e quindi il nostro codice penale è ancora quello degli anni ‘30. La modernità ha portato il nostro mondo a modificarsi e ciò ha comportato problemi nell’ambito del diritto penale. Ad esempio, riguardo la causalità, per cui il rapporto di causazione tra soggetto ed evento va accertato secondo l’art.40 cp. Se riflettiamo sul diritto penale tradizionale l’accertamento è semplice. Più complesso diventa nel contesto della modernità (es. caso amianto: il mesotelioma ha latenza di molti anni, bisogna capire quando il soggetto si è iniziato ad ammalare per capire chi è il responsabile. In questo caso si verifica anche il problema delle esposizioni successive: sono irrilevanti o hanno un effetto acceleratore? Altro problema delle malattie cancerogene è che esse sono multifattoriali e quindi può essere difficile stabilirne la causa). Quindi l’art.40 sconta alcune problematicità dovute all’evoluzione della società. Un altro esempio può essere quello del delitto di epidemia e del Coronavirus: non si può escludere mentalmente che vi siano state altre esposizioni. Altro esempio riguarda la presenza del dolo nelle attività di borsa dove gli acquisti e le vendite avvengono in pochi secondi con programmi informatici. Si può parlare di dolo se l’attività è compiuta da una macchina. LA CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE Il reato è composto da elementi costitutivi che sono l’elemento oggettivo (fatto materiale) e soggettivo (imputazione soggettiva al soggetto agente a titolo di colpa o di dolo) impostazione bipartita. Poi vi è l’impostazione tripartita: 1. tipicità, ossia il fatto tipico descritto dalla norma incriminatrice, 2. antigiuridicità, la contrarietà del fatto all’intero ordinamento giuridico (es. potrebbe esserci una scriminante), 3. colpevolezza, l’insieme degli elementi che permettono il rimprovero dell’agente. La teoria quadripartita introduce l’elemento della punibilità, ossia non dovrebbero esserci cause che escludano la punibilità per motivi di opportunità (es. collaboratori di giustizia). I sostenitori della teoria tripartita la criticano perché queste cause non incidono sul giudizio di disvalore della condotta e quindi sono esterne alla struttura del reato perché non intaccano l’offesa al bene giuridico.
RECIDIVA (art.99 c.p. ss) Si parla di recidiva quando il soggetto dopo aver commesso un reato ne va a commettere un altro. Ciò determinerà un aggravamento di pena poiché si tratta di una circostanza aggravante. L’offesa al bene giuridico recata dal recidivo è la stessa che può recare chi non ha mai compiuto un fatto di reato, a cambiare è la pericolosità del soggetto. È una concezione che si discosta profondamente da quella della scuola liberale che si basa sulla punibilità del fatto materiale e proviene dalla scuola storica del diritto penale che ha messo in luce la necessità di interessarsi alla pericolosità dell’individuo (da qui le misure di sicurezza che servono per neutralizzarne la pericolosità) e che in ragione di essa si possa punire di più rispetto a chi commette lo stesso fatto ma non ha compiuto altri reati. Da qui l’incriminazione maggiore del recidivo. Quest’impostazione è molto problematica perché il nostro diritto penale è del fatto: si punisce perché si è commesso un fatto offensivo ad un bene giuridico (art.25 c.2 Cost, principio di legalità). Se manca l’offesa viene meno la legittimazione dell’ordinamento a punire perché il diritto penale ha come funzione la prevenzione delle offese ai beni giuridici. Non si punisce mai solo per ciò che il soggetto ha pensato (art.115 l’istigazione non accolta è irrilevante). Se così è non posso punire chi è più pericoloso perché la ratio della punizione starebbe in una valutazione della pericolosità del soggetto. È un istituto che riflette una logica simile a quella della scuola positiva e si pone in frizione con l’impostazione giuridica del diritto penale liberale. La recidiva è una circostanza aggravante. Le circostanze sono elementi accidentali del reato, ossia elementi eventuali che non sempre ricorrono. Se ricorrono porteranno ad un aggravamento o ad una diminuzione della pena e del disvalore complessivo del fatto di reato. Sono elementi che il legislatore ha ritenuto meritevoli di mutare in un aumento o diminuzione della pena e del disvalore complessivo del fatto di reato (es. l’omicidio ha disvalore perché lede il bene giuridico della vita, il disvalore aumenta se il marito uccide la moglie per via del rapporto di coniugio). Ci sono circostanze comuni che si applicano a tutti i reati e circostanze speciali che si applicano solo a certi tipi di reato. Le circostanze ad effetto comune comportano un aumento o diminuzione della pena fino a ⅓, mentre quelle ad effetto speciale comportano un aumento o diminuzione della pena superiore a ⅓. Il concorso di circostanze si ha quando più circostanze ricorrono nel caso concreto e possono essere o tutte aggravanti o tutte attenuanti (concorso omogeneo) il primo aumento viene compiuto sulla pena base, il secondo sulla pena risultante dal primo aumento e si accumulano entro determinati limiti. Vi può essere concorso tra circostanze ad effetto comune e ad effetto speciale si applica prima quella ad effetto speciale e si fa il primo aumento alla pena base, poi il calcolo della circostanza ad effetto comune viene fatto sulla base del primo aumento. Se ricorrono due circostanze ad effetto speciale il giudice applicherà solo quella che comporta l’aumento di pena maggiore. Potrebbe esservi un concorso eterogeneo (sia aggravanti sia attenuanti): l’art.69 pone in questo caso un giudizio di bilanciamento in cui il giudice deve stabilire quale prevale (si applica solo quella) o se equivalgono (non si applicano). Sussiste quando un soggetto commette un delitto non colposo dopo un altro non colposo. Quindi si applica solo per i delitti dolosi. La scelta del legislatore del 2005 è giustificabile perché la applica solo ai reati più gravi, però presenta alcuni problemi: anche nei reati colposi c’è pericolosità e non sempre le contravvenzioni sono reati meno gravi. La recidiva semplice è una circostanza ad effetto comune perché comporta un aumento di pena di ⅓. Tuttavia, non basta aver commesso un delitto non colposo, ma bisogna aver ricevuto una condanna definitiva. É obbligatoria o facoltativa? Il dubbio nasce laddove si ponesse troppa attenzione al dato letterale sull’aumento di 1⁄3 (suggerimento erroneo). Questo tipo di recidiva facoltativa: il giudice non è obbligato a determinare l’aumento della pena solo ricorrendo al dato di condanna precedente per delitto non colposo perché potrebbe tenere in conto altri elementi (come la
risalenza nel tempo) del fatto concreto. Il giudice dovrà illustrare le ragioni che portano ad escludere la recidiva. Bisogna distinguere tra recidiva contestata, che deve essere già individuata nel capo di imputazione da parte del PM, ritenuta quando il giudice la ritiene sussistente e applicata quando spiega i suoi effetti di aggravamento della risposta sanzionatoria. La recidiva aggravata (art.99 c.2): non si tratta solo della commissione di un altro delitto non colposo, ma ci sono altri fattori: commesso nei 5 anni successivi alla sentenza di condanna (recidiva infraquinquennale), delitto della stessa indole (recidiva specifica) che può consistere in un reato della stessa specie o che offende un bene giuridico affine o identico), delitto commesso durante il periodo di esecuzione della pena o quando il soggetto si è sottratto ad essa. È monolesiva se ricorre solo una di queste ipotesi e l'aumento della pena è fino alla metà (recidiva ad effetto speciale). Se ricorrono almeno 2 ipotesi è detta pluriaggravata e l’aumento della pena è della metà. È sempre facoltativa. La recidiva reiterata o recidiva del recidivo: se il recidivo semplice commette un ulteriore delitto non colposo sarà un recidivo reiterato semplice con aumento della pena della metà. Se siamo davanti a recidiva reiterata aggravata l'aumento della pena sarà di ⅔. È ad effetto speciale e facoltativa. Essa rileva all’interno dell’ordinamento perché ad es. all’art.64 c.4 cp è stato posto un divieto, ossia per la recidiva reiterata non si applica totalmente il giudizio di bilanciamento perché essa non può soccombere rispetto alle attenuanti. Quindi al massimo esse possono equivalerla e neutralizzarla. Se il giudice riterrà di non applicarla prevarranno le attenuanti. Questo rigore sanzionatorio portava ad esiti poco giustificabili (es. vedere spaccio sul libro: art.73 c.5 TU stupefacenti). Sul punto è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale sulla proporzione della sanzione alla gravità del fatto. L’art. 69 c.4 é stato dichiarato incostituzionale nel caso dell’art. 73 c.5 T.U. stupefacenti per cui oggi in questo caso si possono far prevalere le attenuanti. Anche in relazione all’art.609 bis che prevede una riduzione fino a 2⁄3 della pena: se vi fosse stata recidiva reiterata si sarebbe applicato la pena del c.1. Anche in questo caso la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale. Stessa cosa anche per quanto riguarda l’attenuante dell’appropriazione indebita. Per tutte le attenuanti non soggette a giudizio di costituzionalità il divieto di prevalenza vale. Nel reato continuato (art.81 cp), ossia una serie di reati della stessa specie o di specie diversa avvinti dal medesimo disegno criminoso, la pena è determinata dal cumulo giuridico. Se è recidivo reiterato l’aumento della pena dovrà essere di minimo ⅓. Si distingue tra concorso formale (medesima azione/omissione) e materiale (diverse azioni/omissioni): al primo corrisponde un cumulo giuridico, mentre al secondo un cumulo materiale (mera sommatoria delle pene). Il reato continuato è un caso di concorso materiale, ma c’è lo stesso disegno criminoso che unisce tutti i reati e viene punito con il cumulo giuridico. La recidiva reiterata ha effetti anche per la prescrizione perché per calcolarne il termine non si tiene conto delle circostanze di reato salvo che siano ad effetto speciale. La recidiva aggravata e reiterata verranno quindi conteggiate. Quando si interrompe la prescrizione il termine viene aumentato di ¼ ma se ricorre la recidiva aggravata è di ½ e se c’è la recidiva reiterata è di ⅔. Vi sono anche effetti procedurali: per determinare la competenza del giudice non si considerano le aggravanti salvo che abbiano effetti speciali. La recidiva incide anche nella determinazione della pena e per applicare le misure cautelari. Se si tratta di uno dei delitti dell’art.407 cpp (es.mafia, terrorismo), la recidiva era prevista come obbligatoria. La Corte Costituzionale nel 2015 ha stabilito che sia illegittima l’obbligatorietà di tale recidiva, che ora è solo più facoltativa. ABITUALITA’, PROFESSIONALITA’, DELINQUENZA PER TENDENZA Il primo caso è quello di chi, già stato condannato per due volte per un delitto non colposo, viene condannato per un terzo delitto non colposo con reclusione non inferiore a 5 anni, commette un delitto della stessa indole entro 10 anni. La valutazione è rimessa al giudice. L’art.104 disciplina l’abitualità nella contravvenzione. Conta la stessa indole e il tempo in cui sono commessi. La professionalità si ha quando si vive sui proventi del reato. L’art. 108: il
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO (artt.110-119 cp) Buona parte dei reati della parte speciale sono realizzati in forma monosoggettiva, ossia un solo soggetto è sufficiente per realizzare la condotta. Il legislatore può costruire fattispecie per cui non basta una sola persona, ma ne sono necessarie almeno due (es. corruzione propria ed impropria in cui sono puniti sia il pubblico ufficiale sia il corruttore). I reati che contengono la necessità di almeno due soggetti sono reati a concorso necessario. I reati associativi sono quelli con cui si punisce ‘ per aver costituito un sodalizio contrario alla legge: non basta la pluralità di persone, ma occorre una strutturazione dell’organizzazione criminale. L’art.110 cp prevede il reato a concorso eventuale, ossia un reato che può essere realizzato in forma monosoggettiva che viene compiuto da una pluralità di soggetti (si può verificare in forma concorsuale, ma non è detto). Il concorso di persone è una forma di manifestazione del reato, ossia una modalità realizzativa. L’art.110 cp ha funzione incriminatrice e sanzionatoria. Incriminatrice perché è indispensabile per ritenere punibili alcuni fatti che non potrebbero essere punibili, ossia condotte atipiche che non corrispondono alla descrizione della condotta incriminata contenuta nella fattispecie: ad es. chi fa da palo in una rapina non compie la condotta prevista per quel reato, ma è strumentale ad esso e punito tramite il combinato disposto degli artt.640 e 110 cp. Sanzionatoria perché stabilisce una disciplina specifica per il concorso di persone, estendendo la pena a tutti i concorrenti e stabilendo una sanzione per il concorso (artt.111 e 112). La ratio della punibilità sussiste nel momento in cui la condotta atipica accede ad un’illiceità (teoria dell’accessione). Una parte della dottrina sostiene che quando un reato è compiuto da più soggetti si crea una fattispecie plurisoggettiva eventuale che tiene anche conto delle condotte atipiche. Il legislatore equipara tutti i concorrenti, indipendentemente dal loro ruolo e dal contributo dato. Questa è una scelta di grande rigore sanzionatorio da cui emerge una forte impostazione autoritaria. Nel codice Zanardelli si distingueva tra i vari autori del fatto con pene diverse a seconda dell’offesa che avevano arrecato al bene giuridico. Il legislatore del 30 decide per l’equiparazione per una ragione sistematica. L’art.40 c.1 prevede un’equiparazione delle cause di un certo evento e quindi ciò vale anche per la realizzazione plurisoggettiva. Il giudice applicherà a tutti i concorrenti la pena prevista per la fattispecie monosoggettiva, ma poi la modulerà entro la cornice edittale. Questa equiparazione non è totale, ma la cornice edittale è la stessa. È un’equiparazione di facciata perché le pene possono differire: quella differenza che nel codice Zanardelli era formale torna qui in modo sostanziale. L’art. permette di diminuire la pena per i contributi di minore rilevanza. Per ritenere esistente il concorso di persone occorrono alcuni presupposti:
concorso in tentativo perché altrimenti lo avrebbe escluso. Si può realizzare in concorso sia un tentativo sia un reato consumato. Il tentativo riguarda solo i delitti.
rapina (non furto con strappo in cui si esercita violenza solo sulle cose), mentre Caio risponde per concorso ai sensi dell’art.116 e se provo che ha accettato il rischio ai sensi dell’art.110 per via del dolo eventuale. Es. Art.588 cp è un reato aggravato dall’evento, ossia reati che prevedono l’eventualità di un evento che determina la sussistenza di un’aggravante. La morte determina un’aggravante che ai sensi dell’art. 59 c.2 deve essere per lo meno prevedibile. Se uno dei corissanti volesse la morte risponderebbe per rissa ed omicidio doloso. Questo vale per tutti i reati aggravati dall’evento. Il 116 rileva in quest’ambito: se nella rissa vi è un morto, il soggetto che uccide risponde per rissa aggravata ed omicidio doloso, mentre gli altri corissanti rispondo per rissa aggravata ed omicidio doloso se sapevano che aveva il coltello, se hanno accettato il rischio si applica il 110. Se nella rissa Tizio sferra un pugno e Caio cade e muore, Tizio risponderà per rissa aggravata ed omicidio preterintenzionale, i corissanti rispondono per rissa aggravata e concorso in omicidio preterintenzionale. Mutamento del titolo di reato (art.117 cp) Se per l’integrazione di una fattispecie è necessaria una qualifica soggettiva (reato proprio), il concorrente privo di questa qualifica anche qualora non abbia conosciuto la qualifica dell’intraneus risponde del medesimo reato proprio (es. il pubblico ufficiale compie peculato, qualora il fatto sia compiuto da un cittadino si parla di appropriazione indebita). Es. se il pubblico ufficiale e Caio portano via un quadro dal comune rispondono entrambi per peculato, mentre se Caio avesse commesso il reato da solo avrebbe risposto per furto. È una responsabilità oggettiva non totale poiché è limitata alla qualifica soggettiva: la norma dice che è irrilevante qualsiasi conoscenza oggettiva del concorrente. Muta così il titolo di reato e tendenzialmente i reati propri sono più gravi. Ciò è parzialmente contrario al principio di personalità della responsabilità penale (la Corte Costituzionale ha affermato che solo la responsabilità oggettiva totale è completamente in contrasto con tale principio). Non è stata temperata dalla Corte Cost perché non ci deve essere sulla qualifica dei soggetti prevedibilità, non si richiede che sia conoscibile. Se l’extraneus conoscesse la qualifica di pubblico ufficiale dell’intraneus risponderebbe di reato proprio ai sensi dell’art.110 cp. Fiandaca e Musco sostengono che per applicare l’art.117 sia necessario che la condotta materiale sia tenuta dal soggetto munito di qualifica soggettiva. È un tentativo di limitare un’ipotesi di responsabilità oggettiva che non trova un appiglio normativo. Il contributo dell’extraneus deve avvenire quando la condotta è in essere (es. se il pubblico ufficiale chiede a Caio di vendere il quadro, Caio non risponde di peculato perché l’azione è terminata) -> questo vale in generale per ogni concorso. Cooperazione colposa (art.113 cp) Nei lavori preparatori del codice si discusse sulla possibilità di un concorso colposo e in linea di massima la risposta fu sì, ma non a titolo di 110 cp che è un’ipotesi solo dolosa. È stato allora introdotto l’art.113 che stabilisce che quando più soggetti commettono lo stesso reato colposo soggiacciono alla stessa pena. Le condotte devono essere tra loro coordinate e i soggetti devono sapere di cooperare tra loro (non devono conoscere l’illeicitá del loro comportamento sennò vi sarebbe dolo) perché altrimenti queste condotte sarebbero tra loro completamente indipendenti. Es. capo equipe medica ed anestesista: l’operazione porta a lesione del paziente dovuta ad errore dell’anestesista non controllato dal capo equipe-> sono due condotte correlate ed i soggetti sanno di cooperare tra loro e risponderanno di lesioni colpose ai sensi dell’art.133 cp).
Occorre capire chi è la persona offesa, ossia il soggetto titolare del bene giuridico offeso dalla condotta (es. nel furto l’interesse tutelato è il patrimonio, l’offeso è il soggetto che ha il legittimo possesso della cosa mobile). Ci sono soggetto affini all’offeso come il danneggiato da reato, colui che subisce un danno patrimoniale dal reato che va risarcito (art.185 cp). Non sempre offeso e danneggiato coincidono come nell’omicidio dove l’offeso è il morto mentre il danneggiato è la famiglia. Il responsabile civile è colui che in forza di una norma di diritto civile è tenuto al risarcimento del danno in solido con l’imputato (es.datore di lavoro per il reato del lavoratore nell’ambito di un determinato rapporto di lavoro). La vittima è colui che subisce un reato e comprende sia offeso sia danneggiato ed è un termine proprio della criminologia(vittimologia) e per molto tempo non è stato proprio del diritto penale sostanziale e procedurale. Solo di recente la legislazione penale lo ha fatto proprio perché ci sono stati interventi legislativi europei (direttiva vittime del 2012) che hanno fatto proprio questo concetto. La querela è menzionata all’art.120 cp come diritto specifico da parte della persona offesa. I reati possono essere procedibili o d’ufficio o a querela. Nel primo caso basta l’azione del PM senza che sia necessario l’impulso della persona offesa. È più grave è per questo è sufficiente la volontà dell’ufficio del PM poiché c’è un interesse dell’ordinamento alla repressione del reato che va al di là della volontà dell’offeso). Non è detto che la procedibilitá a querela non sia prevista anche per reati gravi come la violenza sessuale perché qui deve prevalere la volontà dell’offeso, essendo il bene giuridico estremamente personale con ripercussioni anche reputazionali (per non subire la vittimizzazione secondaria). Una volta sporta la querela per violenza sessuale non può più essere rimessa anche per impedire l’accordo negoziale con l’autore del reato. Discorso analogo vale per gli atti persecutori: la scelta di perseguire il fatto è attribuita all’offeso. La querela è rimettibile solo processualmente: l’accordo tra autore ed offeso può essere assunto solo davanti al giudice e non in sede extragiudiziale. La querela è una condizione di procedibilità: laddove prevista è necessaria per perseguire il reato. È l’atto procedimentale con cui l’offeso chiede che si avvii un procedimento penale verso l’autore chiedendone la punizione ai sensi della legge penale. È un atto proprio della persona offesa, se esposta da altri è una denuncia ma non può valere come condizione di procedibilità. Se l’offeso è interdetto o minore di 14 anni esercitano il diritto di querela il tutore o il genitore. Dopo i 14 anni il minore lo esercita personalmente, ma se non vuole verrà esercitato lo stesso dal genitore. Se il reato ha offeso più persone la querela sporta da uno rende il reato procedibile. Se si querela uno degli autori, essa si estende a tutti i concorrenti. Requisiti formali: generalità di chi la sporge, esposizione dei fatti e darne una qualificazione giuridica, identificare l’autore del reato e chiederne la punizione ai sensi della legge penale, data, firma dell’offeso (se la querela individua il difensore la firma deve essere da lui autentificata). Requisiti temporali: deve essere sporta entro tre mesi dal fatto di reati, per alcuni il tempo è più lungo (es. violenza sessuale e stalking 6 mesi per permettere all’offeso di ponderare la decisione). In alcuni casi il termine di tre mesi si fa decorrere necessariamente da quando l’offeso è venuto a conoscenza del fatto di reato perché ad es. nella truffa nel momento in cui si commettono artifizi e raggiri il soggetto non è a conoscenza che tale fatto sia un’offesa. La rinuncia alla querela: dopo che il reato è commesso, ma prima che sia sporta querela il soggetto titolare del diritto di querela può rinunciare a sporgerla anche con fatti incompatibili all’esercizio del diritto di querela (rinuncia tacita). La rinuncia non è ritrattabile e si estende a tutti i concorrenti nel reato. La remissione della querela: fatta dopo che la querela è sporta con atto formale dell’offeso o di un suo procuratore speciale. Deve essere accettata dall’autore del reato, che potrebbe avere interesse a farsi assolvere. Se fatta solo verso un autore del reato vale solo nei suoi confronti e non si estende agli altri concorrenti. Sia remissione sia rinuncia rendono improcedibile il reato. Nei reati complessi se per qualcuno si procede d’ufficio e per qualcuno a querela si procede d’ufficio per tutti. Se il titolare del diritto di querela muore il diritto si estingue, ma se è già stato esercitato il reato resta procedibile.
dal boss mafioso o che faccia approvare un provvedimento che facilita l’infiltrazione mafiosa in un tessuto economico). Come si può dire che un soggetto ha concorso esternamente all’associazione? Non si può dire che qualsiasi aiuto sia rilevante per l’associazione perché dobbiamo scremare le condotte (es. non è rilevante il fatto che Tizio accompagni il boss a compiere una determinata attività). Questa condotta del terzo deve essere una condotta che presta aiuto all’associazione e non al singolo (potrebbe rispondere a titolo di favoreggiamento se la condotta corrisponde all’art.378 cp). Il contributo deve essere consapevole, ma questo non basta perché altrimenti la risposta sanzionatoria sarebbe estrema. La giurisprudenza si è chiesta cosa serve oltre il contributo materiale. Occorre capire che rilevanza debba avere tale contributo. Sono intervenute sentenze delle Sezioni Unite nel 1994, 2005 (sent. Carnevale) e 2002 (sent. Mannino). Esse hanno stabilito che solo un contributo di speciale rilevanza, che abbia contribuito a mantenere in vita l’associazione o che abbia consentito di raggiungere gli scopi, rientra nella disciplina dell’art.416 cp. Basta questo contributo? No, il giudice è chiamato ad una valutazione condizionalistica: deve eliminare mentalmente la condotta del concorrente e vedere se l’associazione verrebbe meno o non riuscirebbe a perseguire le sue finalità. Questo ragionamento ricorda quello in tema di causalità: è stato fatto dalle S.U. perchè la sentenza Mannino è stata redatta dal giudice Canzio, lo stesso estensore della sentenza Franzese. Serve un contributo causale accertato con ragionamento condizionalistico. Ci deve anche essere un elemento soggettivo non solo come rappresentazione e volizione di dare un contributo all’associazione per delinquere ma rappresentazione e volizione che questo contributo sia essenziale. È possibile un concorso di persone nel reato associativo alle condizioni sopra indicate. Nel reato associativo c’è un problema per l’apicale ossia ci si chiede se egli risponderà di tutti i reati commessi dai sottoposti oppure no. Se dovesse rispondere per qualsiasi tipo di reato risponderebbe solo per la posizione che ricopre. L’apicale può rispondere di tutti i reati solo se si prova che verso questi ha avuto dolo. Non esiste una norma appositamente per il concorso esterno ma si applica il combinato disposto degli artt.110 e 416. Per i primi che venivano condannati si creava un problema dal punto di vista del principio di legalità: gli artt.110 e 416 erano già in vigore al momento della commissione dei fatti, ma ciò che non era esistente era l’interpretazione in combinato disposto delle norme frutto dell'elaborazione giurisprudenziale. Da un punto di vista formale il principio di legalità era rispettato. Sul punto si è pronunciata la Corte EDU che seguendo un’impostazione anglosassone ha detto che nel principio di legalità rientra anche il concetto di prevedibilità dell’interpretazione: anche l’esito ermeneutico della norma deve essere prevedibile.
La quantificazione della pena è un potere discrezionale del giudice (art.132 cp), duplicemente vincolato. Il primo vincolo riguarda la cornice edittale, ossia il minimo ed il massimo della pena previsti dalla legge: ciò è fondamentale alla luce del principio di legalità (art.25 c.1 Cost e art.1 cp) che ha come oggetto non solo la legge ma anche la pena. La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale una cornice edittale da 2 a 20 anni perché sproporzionata, talmente ampia da essere irrilevante. Si può sforare da questi vincoli edittali? Si, solo in applicazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti. Quando la legge non lo stabilisce, il minimo della pena è di 15 giorni ed il massimo di 24 anni. Il secondo vincolo sta nell’obbligo di motivazione. L’art.132 cp pone un obbligo gravoso per il giudice, ossia motivare anche la pena. Il terzo vincolo sono gli indici che il giudice deve utilizzare, ossia quelli all’art.133 cp. É una norma non applicata in modo del tutto corretto dalla giurisprudenza che solitamente si limita solo a richiamare la norma, cosa che non soddisfa l’obbligo di motivazione in modo sufficiente, C’è una gerarchia tra i diversi fattori. Dal punto di vista sistematico il primo comma fa riferimento al fatto, mentre il secondo comma fa riferimento alla persona del colpevole (soggettivi). 1 comma: a. natura e specie dei mezzi utilizzati (es. se uso un arma micidiale è ovvio che il fatto sarà caratterizzato da maggiore gravità), oggetto, tempo e luogo del reato; b.la gravità del danno o del percicolo: non si parla di danno pecuniario , ma la gravità dell’offesa al bene giuridico. Il giudice deve capire l'intensità dell’offesa: più è grave l’offesa al bene giuridico, maggiore è la risposta sanzionatoria, così come maggiore è il pericolo e più probabile una lesione al bene giuridico. Se ad es. arreco una lesione vado a vedere dove l’ho colpito e con che intensità è stata offesa l’integrità fisica. Per quanto riguarda il pericolo se l’associazione per delinquere è formata da 100 persone, almeno due in ogni regione, è più probabile che vi sia una lesione del bene giuridico; c.intensità del dolo o gravità della colpa: si fa riferimento all’elemento soggettivo. Intensità del dolo significa quanto pieno sia il dolo. Vi sono tre forte di dolo da una minore a maggiore intensità. Si parte dal dolo eventuale: è il caso in cui il soggetto si è rappresentato il fatto di reato ma ha solo accettato il rischio che si potesse verificare. Per lungo tempo si è discusso su quando vi fosse tale dolo. Secondo una prima impostazione esso interveniva quando il soggetto si rappresentava la possibilità che l’evento si verifichi. Questa impostazione è stata corretta, sostenendo che occorra una rappresentazione della probabilità che si verifichi l’evento. In entrambe le ipotesi veniva meno l’elemento della volizione. La giurisprudenza ha aderito alla teoria dell’accettazione del rischio, in cui vi è anche l’elemento volitivo. Nella sentenza Nucera si è adottata la formula di Frank per dire quando c’è l’accettazione del rischio. Essa c’è quando si prova che il soggetto avrebbe agito ugualmente anche nella certezza della verificazione dell’evento: es. Tizio, collezionista di un determinato pittore, ne acquista il quadro a 1000 €, un prezzo così basso da fargli immaginare che sia oggetto di ricettazione: in questo caso si può dire che Tizio avrebbe agito ugualmente anche se certo del verificarsi dell’evento. La sentenza Thyssenkrupp: la Thyssen aveva uno stabilimento a Torino dove si era sviluppato un incendio che aveva causato la morte di alcuni lavoratori. Il titolare è colpevole di ommicidio doloso o colposo? Di certo non si tratta né di dolo diretto né di dolo intenzionale. La sentenza ha elaborato indici sintomatici della presenza di dolo eventuale: accettazione del rischio, eventuali precedenti condotte illecite, qualità della violazione delle regole cautelari, reiterazione delle violazioni in quel contesto. Non devono ricorrere tutti. Da questa sentenza la giurisprudenza si è adeguata. Il dolo eventuale è lo stato di minore intensità del dolo perché la volontà non è piena (al di sotto di esso vi è la colpa). COLPA: 1.violazione della regola cautelare, evitabile, si verifica l’elemento prevedibile, no volizione e no previsione; 2.colpa cosciente: più grave, no volizione e si previsione. Art.43 c.3 cp chiarisce che nel caso della colpa non c’è mai volizione. DOLO: Art.43 c.1 cp: ci sono sempre rappresentazione e volizione 1.eventuale: accettazione del rischio;
Esistono due tipi: cause di estinzione del reato e cause di estinzione della pena che sono sopravvenute rispetto alla commissione del reato o inflizione ed esecuzione della pena che li fanno venir meno. Le cause di giustificazione ed esclusione della colpevolezza sono concomitanti alla condotta. Inoltre nelle cause di giustificazione ed esclusione della colpevolezza é escluso un elemento costitutivo del reato che impedisce di considerare integrato il reato (es. con la legittima difesa viene meno l’antigiuridicità), ossia il reato non sussiste. Se c’è una causa di estinzione del reato il reato è integrato in tutti i suoi requisiti formali poi interverrà una causa di estinzione prevista dalla legge. La causa di non punibilità può essere di vari tipi: se come nell’art.649 cp è concomitante alla commissione del reato, ma se pensiamo alla punibilità come conseguenza necessaria del fatto é sì concomitante alla commissione del reato non va ad escludere la sussistenza del reato ma ad escludere la risposta sanzionatoria. La causa di estinzione del reato è successiva alla commissione del fatto, non esclude ma fa cessare la sussistenza del reato. Ci sono cause di non punibilità che sono successive al reato: il reato continua ad esistere, ma non è punibile. Le cause di giustificazione sono concomitanti alla condotta, escludono l’antigiuridicitá (il reato non si realizza). Le cause di esclusione della colpevolezza sono concomitanti ed escludono la colpevolezza (reato non integrato). Le cause di non punibilità possono essere concomitanti o no e non escludono il reato ma solo la pena (se adottiamo la teoria quadripartita viene meno il reato). Le cause di estinzione del reato sono successive al reato e lo estinguono. Le prime tre vanno fatte valere nel processo, le ultime dopo. Le cause di esclusione della pena sono successive alla condanna definitiva. La prima causa di estinzione del reato è la morte del reo (art.150 cp) che esclude la responsabilità dello stesso che non si trasmette iure hereditatis in quanto la responsabilità penale è personale. Non si esclude il risarcimento del danno. Vi è poi l’amnistia (art.151 cp)che deve essere adottata con legge del Parlamento come stabilito dalla Costituzione. Estingue i reati commessi fino al giorno precedente. Nella storia repubblicana sono state adottate moltissime leggi di amnistia per decongestionare il carico dei tribunali, se impropria (causa di estinzione della pena) per svuotare le carceri. Non è mai generale ma per i reati specificati dalla legge (se c’è concorso di reati si applica la pena per gli altri). Il legislatore costituzionale ha previsto un quorum diverso: non più la maggioranza non qualificata, ma quella dei ⅔così alta da non essere praticamente mai raggiunta (da questa modifica mai nessuna legge di amnistia è più stata emanata). La remissione della querela (art.152 cp) è irretrattabile, deve essere accettata dal querelato (mentre a rinuncia è un atto unilaterale) personalmente o tramite un procuratore speciale. Può essere fatta davanti al giudice o al di fuori del processo (tranne per lo stalking). Non è sottoposta a termini e condizioni e vale solo per i reati procedibili a querela. Vi sono casi in cui non si può rimettere la querela per evitare la monetizzazione (es. per la violenza sessuale, altrimenti vi sarebbe un mercimonio del corpo). La violenza sessuale non è procedibile d’ufficio erchè si vuole lasciare alla persona offesa la decisione di portare alla luce o meno questi fatti (per motivi psicologici e ereputazionali). Si parla di campo oscuro per indicare i fatto che a fronte di reati portati a conoscenza dell’autorità giudiziaria ve ne sono molti che essa non conoscerà ai erchè non si denunciano (es. violenza sessuale, estorsione). Se rendessi tali reati procedibili d'ufficio il campo oscuro si ridurrebbe. Per l’incapace la remissione è fatta dal tutore legale. Se la querela è sporta da più persone per l’estinzione del reato è necessaria la remissione di tutte. La remissione vale per tutti coloro che hanno commesso il reato e il diritto di remissione si estingue con la morte dell'offeso. La prescrizione (art.157 ss): il tea è il trascorrere del tempo che è spesso visto come un vulnus del nostro ordinamento. Esiste il principio del temporis caedere per cui decorso un certo periodo di tempo non c’è più l’interesse della collettività a punire un determinato fatto. Non è giusto che la pretesa punitiva dello Stato debba mantenersi inalterata negli anni perché il vulnus creato non c’è più. più grave è il reato più la pretesa punitiva si mantiene inalterata infatti i reati puniti con l’ergastolo non si prescrivono. Il lasso di tempo è quindi parametrato secondo la gravità del reato. Occorre capire perché i reati si prescrivono: la maggior parte dei reati si prescrive
nella fase delle indagini preliminari per il problema del carico di lavoro delle procure. C’è un tema di risorse da dedicare al sistema giuridico e il fatto che non tutto debba essere penale e che molto possa essere gestito da altri rami dell'ordinamento. Il legislatore ha deciso di intervenire ripetutamente sull’argomento: il sistema fino a 2005 divideva i reati a seconda della gravità (sistema a scaglioni), nel 2005 la legge ex Cirielli ha previsto un sistema fisso, ossia il reato si prescrive con un termine corrispondente alla pena massima prevista per esso, nel 2017 la riforma Orlando è intervenuta sulla sospensione della prescrizione, sullo stesso tema vi è stata la riforma Bonafede e nel 2021 la riforma Cartabia. Le riforme del 2017 e 2019 sono state bollate come inefficaci anche se in realtà non si ha avuto il tempo necessario per vederne gli effetti nella prassi. L’art.157 cp prevede che se ad es. abbiamo un reato punito con la pena massima di 10 anni questo è anche il termine per la prescrizione. Se la pena massima è inferiore a 6 anni per i delitti e a 4 per le contravvenzioni il termine di prescrizione è comunque i 6 anni per delitti e 4 per le contravvenzioni. I medesimi termini si applicano se è prevista la sola pena pecuniaria. Come si calcola la pena? Non si tiene conto né delle attenuanti né delle aggravanti, salvo che prevedano una pena di specie diversa o siano ad effetto speciale (solo per le aggravanti). Se il reato è tentato considero la pena massima per il reato tentato è non per quello commesso. Non si applica il bilanciamento delle circostanze. Ci sono poi ipotesi speciali: i termini dell’art.157 sono raddoppiati in caso di omicidi stradale, omicidio colposo in violazione di norma anti infortunistiche, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni. Da quando si fa partire il termine? Per i reati consumati il termine parte dal momento in cui si verificano tutti i suoi elementi costitutivi, se è tentato dall’ultimo degli atti compiuti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto. Per il reato permanente (protrazione nel tempo della situazione di antigiuridicità senza soluzione di continuità) il termine decorre dalla cessazione della permanenza, per il reato continuato (un soggetto con più azioni od omissioni commette più reati che sono avvinti dallo stesso disegno criminoso) il termine parte dalla cessazione della continuazione. Quando c’è una condizione obiettiva di punibilità il termine parte da quando essa si verifica. Se il reato è procedibile querela il termine parte dal momento di consumazione del reato. Per i reati commessi da minori parte dal compimento del 18 anno di età. Sospensione ed interruzione della prescrizione rispondono in tutti i rami dell’ordinamento alla stessa logica. Con sospensione s intende che si verifica una causa che determina l’arresto del decorso del termine di prescrizione che però decorre da quando non vi è più la causa che determina la sospensione (l’art.159 prevede l'assenza del difensore per legittimo impedimento, il termine decorre da quando l'impedimento cessa). Ad es. la richiesta di autorizzazione a procedere, deferimento della questione ad altro giudizio, impedimenti delle parti, rogatorie (richieste di assunzione di prove) all’estero. Il legislatore è intervenuto per 2 volte. La riforma Orlando ha stabilito che ci fossero due nuove cause di sospensione cioè dalla sentenza di 1 grado a quella di 2 grado di 1 anno e 6 mesi e dalla sentenza di 2 grado a quella di 3 grado per 1 anno e 6 mesi. Si davano due periodi di sospensione se superati questi termini riparte la prescrizione. Nel 2019 la riforma Bonafede ha stabilito un nuovo termine di sospensione dalla pronuncia della sentenza di 1 grado a quella definitiva. Aveva come obiettivo quello di fare in modo che i reati non si prescrivessero ma era eccessivamente determinata perché potenzialmente chi era accusato di un reato di difficile accertamento rimaneva in balia della giustizia per lungo tempo, in particolare chi veniva assolto in 1 grado. Le due riforme non consideravano il fatto che per la maggior parte dei reati la prescrizione interviene prima del 1 grado. L’interruzione della prescrizione (art.160 cp): la causa interruttiva fa ricominciare immediatamente il termine di prescrizione per intero e dall’inizio aumentato di ¼. Che l’interruzione avvenga dopo un anno o dopo tre è irrilevante perché comunque non si può superare il termine con l’aumento di ¼. La norma pone un catalogo tassativo degli atti che interrompono la prescrizione: ordinanza che applica misure cautelari, interrogatorio davanti al PM, fermo e arresto, decreto di condanna… (fatti giuridici che intervengono durante la fase delle indagini. L’aumento di ¼ può essere maggiore per alcuni reati, di ½ per corruzione propria, in atti giudiziari, recidivi aggravati e ⅔per recidivi reiterati, del doppio per delinquente abituale o per tendenza. La riforma Cartabia ha previsto una disciplina molto diversa. La riforma Bonafede aveva abrogato quella Orlando. La riforma Cartabia ha previsto un istituto molto simile a quella Orlando perché il giudizio di 2 grado deve svolgersi in 2 anni e
L’art.170 cp stabilisce che qualora il reato sia presupposto di un altro se esso viene estinto non viene meno anche l’altro reato, così anche per il reato complesso. CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA Il presupposto è che sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, ossia quella verso la quale non si può più proporre alcuna impugnazione. La prima causa è la morte del reo. Poi vi è l’estinzione per prescrizione (art.172) per cui a differenza della prescrizione del reato il legislatore non è intervenuto, mantenendo intatta la disciplina del 1930. La pena si estingue per prescrizione in un termine doppio rispetto a quello della pena inflitta, non superiore a 30 anni e non inferiore a 10. La multa si estingue in 10 anni. Non vi può essere prescrizione se il soggetto è recidivo o se prima della scadenza del termine commette un reato della stessa indole. Ammenda ed arresto si estinguono in 5 anni, il termine è raddoppiato se il soggetto è recidivo. l’art.174 cp disciplina l’indulto e la grazia. La grazia viene concessa dal Presidente della Repubblica, è una prerogativa che ha origine nel mondo monarchico ed è un potere da lui esercitato in modo esclusivo (la Corte Costituzionale ha dichiarato che la firma del Guardasigilli non ha valore di veto) e discrezionale. La grazia estingue la pena. L’indulto è un provvedimento che può commutare parzialmente o totalmente la pena. L’ultimo indulto è stato nel 2006 riguardo una parte della pena. Può comportare l’esclusione di alcuni specifici reati sulla base della loro gravità. L’art.175 cp prevede la non menzione nel certificato del casellario giudiziale in cui sono indicati tutti i provvedimenti di condanna e applicazione della pena su richiesta delle parti inflitti al soggetto. Si fa riferimento alle condanne definitive e non ai procedimenti pendenti, inseriti nei carichi pendenti. Il certificato può essere chiesto dalla PA e contiene tutte le iscrizioni o dal privato e quindi non sono iscritti tutti i provvedimenti per cui vi è stato il beneficio di non menzione. Riguarda i reati con pena in concreto inferiore ai 2 anni. (Non è una causa di estinzione della pena). L’art.176 cp prevede la liberazione condizionale che è una causa di estinzione della pena: chi durante l’esecuzione della pena ha dimostrato una buona condotta tale da fare apparire come sicuro il suo ravvedimento può essere ammesso alla libertà condizionale se ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli e il rimanente della pena non superi i 5 anni. Per l’ergastolo occorre aver scontato almeno 26 anni, mentre per il recidivo almeno 4 anni di pena e non meno di ¾ della pena inflittagli. Se nel periodo di libertà il soggetto non compie altri reati si vedrà estinguere la pena residua, dovendo comunque adempiere alle obbligazioni civili da reato. Il "sicuro ravvedimento" mischia piani diversi, ossia quello giuridico e morale. Per ravvedimento si può intendere il pentimento del soggetto, ma la dottrina sostiene che non si possa attribuire rilievo morale a questo concetto che sarebbe del tutto irrilevante per il diritto penale. Per Spricigo è la raggiunta conformità ai principi dell'ordinamento giuridico, per cui il pentimento non è necessario. Per il prof il piano della conformità ai principi e quello del pentimento non possono essere completamente separati: se il soggetto ha interiorizzato i principi dell’ordinamento giuridico se non si è pentito per lo meno si è dissociato dal reato commesso. Può essere revocata per chi commette altro reato della stessa indole o non si attiene alle prescrizioni. L’art.178 riguarda la riabilitazione che estingue le pene accessorie e ogni effetto della condanna. Le pene si dividono in principali e accessorie, ossia eventualmente inflitte (interdizione legale, interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o arte…). Ad es. per il ritiro del porto d’armi per guida in stato d'ebbrezza devono essere decorsi almeno 3 anni dall’esecuzione della precedente condanna o 8 se il soggetto è recidivo. Se si commettono altri delitti non colposi entro 7 anni viene revocata. È competente il magistrato di sorveglianza. Nel caso di concorso di reato le cause di estinzione del reato o della pena operano solo verso il reato a cui si riferiscono. Se sono presenti cause di estinzione del reato e di estinzione della pena prevale quella che estingue il reato. La causa antecedente estingue il reato o la pena e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti. Se più cause intervengono contemporaneamente si applica la più favorevole.
Il reato è un illecito che fa discendere una responsabilità penale e l’obbligo di un risarcimento del danno. L’art. cp prevede che il fatto di reato porti ad un risarcimento del danno. Si tratta di due aspetti diversi: l’offesa al bene giuridico e il danno patrimoniale. Il danneggiato potrà costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno. La persona offesa è il titolare del bene giuridico offeso, il danneggiato è chi ha subito un danno patrimoniale dal reato. Le due figure possono coincidere oppure no (es. circonvenzione di incapace: l’offeso è l’incapace, il danneggiato è l’incapace ma anche i famigliari). Il responsabile civile è colui che è tenuto al risarcimento del danno solidalmente con l’imputato (art.2049 cc: datore di lavoro). Vengono risarciti il danno patrimoniale e non patrimoniale. Leggere artt.186/198. MISURE DI SICUREZZA Danno vita grazie alle disposizioni del codice ad un doppio binario sanzionatorio: le pene e le misure di sicurezza. Non è una scelta necessaria e consueta poichè nella quasi totalità degli ordinamenti giuridici queste non esistono, è una questione tipica del nostro ordinamento. Il nostro codice ha un’anima liberale e una derivante dal positivismo giuridico. Quest’ultimo è una corrente filosofica che riteneva che il reato non fosse mai frutto esclusivo dell'autodeterminazione individuale ma anche di fattori sociali. Mette l’accento sul concetto di pericolosità sociale, ossia sulla probabilità di commissione di reati in futuro. Le misure di sicurezza sono finalizzate proprio ad eliminare la pericolosità dell’individuo. La pena reagisce ad un fatto illecito, mentre la misura di sicurezza ha come fine l’eliminazione della pericolosità dell’individuo. Alcuni sostengono che la prima abbia una finalità di prevenzione generale, mentre la seconda di prevenzione speciale, ma si fondano su due presupposti diversi ossia il fatto e la pericolosità dell’individuo. Le pene e le misure di sicurezza non sono del tutto scisse tra loro perchè conseguenze del medesimo illecito. E’ per questo che si è detto che la misura di sicurezza rischia di duplicare la pena. Le misure di sicurezza e le pene sono diverse come presupposti applicativi tra loro. Le misure di sicurezza sono oggetto del principio di legalità e ciò deriva dall’art.25 c.3 Cost. e dall’art.199 cp. Sono tassative (“espressamente”) proprio come le pene. Differiscono dalle pene perchè è diversa la disciplina della successione delle leggi penali nel tempo. L’art.200 cp stabilisce il principio “tempus regit actum” per cui si applica la disciplina del momento in cui la misura di sicurezza deve essere eseguita. C’è un problema se la disciplina del momento di esecuzione è più sfavorevole rispetto al momento di commissione del fatto.Questo vuol anche dire che può essere applicata una misura di sicurezza non prevista al momento di commissione del reato ed entrata in vigore successivamente. E’ molto gravoso perché si applica una misura non conoscibile al momento di commissione del fatto. La dottrina ha provato ad interpretare ciò in relazione alla Costituzione, in relazione al principio di irretroattività. Il principio del favor rei non è assoluto, lo è il divieto di irretroattività in malam partem (applicazione retroattiva della norma sfavorevole). La retroattività della legge più favorevole non è un concetto assoluto, ma deve avere una disposizione specifica di legge che non c’è nell’art.25 Cost. In materia di prescrizione la riforma Cartabia prevede l’applicazione da un certo momento in poi della nuova disciplina e per questo non può definirsi incostituzionale. Il presupposto della pena è che venga commesso il reato, nelle misure di sicurezza ci può essere commissione di un fatto di reato o di un quasi reato, quindi un reato impossibile (art.49 cp) o l’istigazione non accolta (art.115 cp). Il fatto di reato per la pena deve essere completo in tutti i suoi elementi ed è quindi anche richiesta la capacità di intendere e volere, mentre le misure di sicurezza si applicano anche agli incapaci di intendere e di volere. Le misure di sicurezza si applicano post delictum, dopo la condanna e dopo l’esecuzione della pena. Si applicano solo nei confronti delle persone socialmente pericolose. L’art.203 cp definisce la pericolosità