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Penitenziario più penale, Schemi e mappe concettuali di Diritto Penitenziario

Molto discusso, inerente al corso

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2023/2024

Caricato il 05/05/2025

mattia-caruso-1
mattia-caruso-1 🇮🇹

2 documenti

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Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma,
sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del
presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi
ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo
al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumita
b)I beni propri altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di
aggressione.
Ora secondo un primo orientamento si tratterebbe di un’ipotesi discriminante speciale, cioè giustificata al contesto in cui avviene
l’aggressione e quindi che introduce una presunzione di legittima difesa proporzionata all’oesa. Secondo un’altra interpretazione
invece si tratterebbe di una scriminante completamente autonoma cioè distaccata dal primo comma, quindi ponendosi su un
piano di eterogeneità rispetto, quindi alla scriminante della legittima difesa semplice.
Quali sono i presupposti per l’applicabilità della scriminante della legittima difesa domiciliare. Primo requisito è sussistenza
della violazione di domicilio che viene individuata per relazione con l’indicazione dell’articolo 614 del codice penale inoltre
è necessario che il soggetto sia necessariamente presente all’interno dei luoghi ivi indicati e che detenga legittimamente
un eventuale arma eventualmente poi utilizzata per difendersi . La reazione difensiva deve essere poi posta in essere al fine
di difendere la propria o l’altrui incolumità dei beni propri o altrui e infine non vi è deve essere esistenza da parte dell’oeso
e vi deve essere pericolo di aggressione.
comunque
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Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma,

sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del

presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi

ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo

al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumita

b)I beni propri altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di

aggressione.

Ora secondo un primo orientamento si tratterebbe di un’ipotesi discriminante speciale, cioè giustificata al contesto in cui avviene l’aggressione e quindi che introduce una presunzione di legittima difesa proporzionata all’offesa. Secondo un’altra interpretazione invece si tratterebbe di una scriminante completamente autonoma cioè distaccata dal primo comma, quindi ponendosi su un piano di eterogeneità rispetto, quindi alla scriminante della legittima difesa semplice. Quali sono i presupposti per l’applicabilità della scriminante della legittima difesa domiciliare. Primo requisito è sussistenza della violazione di domicilio che viene individuata per relazione con l’indicazione dell’articolo 614 del codice penale inoltre è necessario che il soggetto sia necessariamente presente all’interno dei luoghi ivi indicati e che detenga legittimamente un eventuale arma eventualmente poi utilizzata per difendersi. La reazione difensiva deve essere poi posta in essere al fine di difendere la propria o l’altrui incolumità dei beni propri o altrui e infine non vi è deve essere esistenza da parte dell’offeso e vi deve essere pericolo di aggressione.

comunque come^ una^ sosta^ di^ necenità

difensiva be^ nicere^ quomop^ il^ pericolo non^ puo

essere evitato^ se^ non^ reagendo contro l'aggressere e sul puntci è^ molto dibattuto^ an

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di manazionalità^ attraverso^ un^ giudizio ex^ ante^ , mettendo a^ confronto

le oprese de^ la^ gente^ astam^ ragionevolmente Remere dell'aggrestare

son

quelle conseguentemente^ modalte

:

Proprio sul^ cometto^

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Moporzione e^ sulle^ moblematiche^

commuse

il legislatore si introduce^ con la legge 55 del 2006 e inserire all'est

52 due^ ulteriori^ commi

.

MAT MEL^ DEMAGIO

Occorre pertanto che vi sia sempre un pericolo dalla lesione all’incolumità fisica propria della gente o di altri soggetti per tale motivo questa questa novità normativa è stata criticata da parte della dottrina che ritiene che tale disposizione non ha alcuna portata innovativa. Se il presupposto comunque è un pericolo di aggressione, la condotta difensiva sarebbe stata comunque discriminata dalle disposizioni di cui al primo comma all’ Art 21 octies legge 241/90. Ora il tutto ruota anche intorno ad un’altra problematica la C.d presunzione di proporzionalità. Ora coloro che ritengono la natura assoluta della presunzione valorizzano il dato letterale teologico della norma che ha come obiettivo quello di ampliare le possibilità di difesa da parte dei soggetti privati all’interno delle proprie abitazioni. Se invece chiede aderisce alla tesi della natura relativa della presunzione affermando quindi che ai fini della configurabilità della scriminante della difesa legittima domiciliare andrebbero comunque a sussistere anche i requisiti di cui al primo comma, quindi la offesa ingiusta, un pericolo attuale, e così via. Ora 1:00 lettura costituzionalmente orientata dalla norma ci fa comunque protendere per questa seconda soluzione ed è anche la giurisprudenza con una recente sentenza dal 2017 ha sancito la natura relativa di questa presunzione di proporzionalità che andrà quindi presunta a meno che la pubblica accusa non ne provi l’inesistenza Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti(1), non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio(2), fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza(3) all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona(4). A differenza di tutte le altre scriminanti, questa scriminante trova le proprie fondamenta nel principio del buon andamento della pubblica amministrazione e quindi allo scopo di assicurare i doveri dei pubblici ufficiali. Dalla clausola di riserva in sede dell’articolo 53 si evince come tale scriminante ha carattere squisitamente residuale, cioè Viene invocato quando vi difetti nei requisiti essenziali della legittima difesa. Mentre la legittima difesa è una discriminante comune quindi invocabile da chiunque mentre per l’articolo 53 la scriminante in parola è una scriminante proprio cioè invocabile dei pubblici ufficiali. Ancora mentre per la legittima difesa è posta in essere per proteggere qualsiasi aggredito l’uso legittimo delle armi è una scriminante che può essere invocata solo per realizzare un interesse delle autorità. Norma utilizza pubblico ufficiale come termine generico, ma non vi è dubbio che vi si riferisca soltanto agli appartenenti alla forza pubblica o più in generale ai corpi militarmente organizzati e operanti in funzione di ordine pubblico In particolare, alla violenza di respingere e la resistenza da vincere. Per violenza da respingere essa consiste in un comportamento umano attivo destinato a coartare psicologicamente o fisicamente la volontà del destinatario in modo da indurlo a compiere un atto contrario ai doveri di forma e dovere di ufficio, viceversa la resistenza da vincere consiste in una condotta sempre violente, sempre attiva destinata allo stato del pubblico ufficiale nell’adempimento di un dovere d’ufficio. Ebbene avrete anche notato come la scriminante in parola non ci parla del concetto di proporzionalità che viene completamente omesso nella sua formulazione. Tuttavia c’è una parte dello dottrine che ritiene comunque in ogni caso nonostante il silenzio della norma che alla scriminante un parole si applicano comunque I concetti di proporzionalità di cui alla legittima difesa con delle limitazioni; infatti chi sostiene che il concetto di proporzionalità vada limitato soltanto alla proporzione tra mezzi impiegati e mezzi a disposizione senza che vengono in rilievo il cosiddetto bilanciamento tra beni e interessi in conflitto, c’è altra parte della dottrina che ritiene invece la necessità in ogni caso di valutare i presupposti e le circostanze contingenti e quindi ovviamente la necessità di bilanciare gli interessi in gioco. C’è da segnalare comunque, in ogni caso che l’ultimo comma prevede che la legge determina gli altri casi in cui si autorizzano l’uso delle armi o di ogni altro mezzo di colazione fisica

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i presupposti occettivi

Abbiamo visto che nessun reato può dirsi perfezionato se non è accertato la colpevolezza nell’ambito della teoria della tripartizione, abbiamo visto che il fatto non deve essere soltanto un fatto tipico e antigiuridico ma deve concorrere la C. D colpevolezza che secondo la dottrina tradizionale che aderisce all’eccezione psicologica della colpevolezza e il nesso psichico che collega il fatto all’autore nella forma del dolo e della colpa. In altre parole, secondo la teoria tradizionale della dottrina, la colpevolezza si identificava con l’elemento psicologico. Il fatto per essere attribuita al soggetto deve essere stato commesso in maniera consapevole quindi con dolo la coscienza e volontà o in maniera colposa, quindi per inosservanza negligenza o imperizia. Tuttavia, la dottrina moderna introduce una teoria molto più ampia di colpevolezza e costituzionalmente orientato infatti ritiene che sarebbe riduttivo interpretare il concetto di colpevolezza limitatamente al dolo o alla colpa e quindi amplia il concetto di colpevolezza nell’ambito della rimproverabilità del fatto all’agente. Il fatto può dirsi colpevole secondo quella che viene definita come concezione normativa della colpevolezza soltanto se il fatto così come descritto dalla norma può essere imputato al soggetto, ma può essere anche rimproverato, cioè ci deve essere per il soggetto l’impossibilità di agire diversamente. Viene in questo modo una idea unitaria della colpevolezza che quindi comprende anche il dolo e la colpa, il fatto non deve essere soltanto doloso e colposo ma ci dovrebbero essere fattispecie di cui il soggetto, anche se agito con colpa non gli può a lui essere attribuito la responsabilità, perché non poteva agire diversamente, in altre parole il fatto non è a lui rimproveravi, non gli si può muovere un rimprovero. questa concezione è quella che meglio si adatta ad un principio che è quello della finalità rieducativa della pena. È evidente che se io devo rieducare un soggetto devo rieducare un soggetto che in qualche modo deve essere rimproverabile. Se il soggetto non gli può un rimprovero è evidente che non può parlarsi di colpevolezza, quindi il reato viene assolutamente a mancare e la punibilità viene esclusa. Colpevolezza assurge anche a un principio costituzionale e lo si fa ricondurre all’articolo 27 della costituzione, comma uno, che in maniera molto telegrafica sancisce che la responsabilità penale è personale. Ora questa locuzione ha dato seguito ad un ampio dibattito sul significato, in pratica tecnico di questa espressione è bene sono susseguite una serie di teoria e quella che va per la maggiore e quella anche colta dalla corte costituzionale che poi ha fatto seguito a una serie di pronunce Corte illegittimità e che la norma costituzionale, oltre che a prevedere un divieto di colpa di un fatto altrui, cioè dire che la responsabilità penale personale significa si traduce in dire non vi è responsabilità per un fatto commesso da altri. Sancisce anche un altro principio nella sua interpretazione più ampia di divieto di responsabilità oggettiva cioè non basta che il fatto sia riconducibile casualmente al soggetto, ma lo deve aver commesso in maniera colpevole, cioè con dolo o colpa, quindi in armonia anche con la finalità rieducativa della pena.questo principio il divieto di responsabilità oggettiva è stato introdotto dal nostro ordinamento in seguito a delle importantissime sentenze della corte costituzionale il numero 364 dell’88 il quale in pratica è esteso il principio di colpevolezza interpretandolo, non solo come divieto di responsabilità per fatto altrui ma anche come divieto di responsabilità oggettiva, perché poi sulla scia di questo la giurisprudenza sulla legittimità ha individuato tutta una serie di ipotesi normative del codice penale e non solo in cui effettivamente si celano ipotesi ambigue di responsabilità oggettiva. Un caso emblematico in cui la corte di legittimità, la corte di cassazione è intervenuta interpretando appunto la norma in armonia con questo nuovo principio di colpevolezza riguarda l’ipotesi di morte come conseguenza di altro delitto in seguito reato di divieto spaccio, in pratica secondo la precedente concezione, quindi quella che limitava il principio di colpevolezza, semplicemente al divieto di responsabilità per fatto altrui nell’ipotesi in cui lo spacciatore al momento della cessione si verificava la morte dell’assuntore, cioè io spacciatore vendo la sostanza stupefacente chi la compra l’assume e in seguito dell’assunzione muore. Ora secondo una concezione tradizionale, il fatto, cioè la morte, come conseguenza di un altro divieto, ovvero lo spaccio avveniva ricondotta casualmente allo spacciatore senza la necessità che si dovesse ricercare un minimo di coefficiente psicologico in capo alla gente. Ebbene in seguito all’introduzione di questo principio anche l’auto legittimità sia è adeguata al principio di responsabilità oggettiva, perché in questo caso la critica maggiore era quella di consentire all’ordinamento di punire una determinata condotta come conseguenza di altro diritto in modo automatico di quella che è una vera e propria responsabilità oggettiva senza approfondire l’analisi dell’elemento psicologico. Secondo la giurisprudenza di legittimità, perché la morte possa essere in concreto attribuibile alla gente, è necessario comunque che sia accertata una certa rimproverabilità nell’ambito anche del suo elemento psicologico soggettivo e quindi nell’ambito di una colpa in concreto, se ha violato qualche regola precauzionale che non è ovviamente la regola violata o un coefficiente di prevedibilità ed evita in concreto. Solo all’esito di questo accertamento sarà possibile in quest’ipotesi attribuire l’evento morte come conseguenza del delitto di spaccio di sostanze stupefacente. È la cosiddetta suitas della condotta, che è racchiusa nel comma uno dell’articolo 42 del codice penale. Nessuno può essere punito per un'azione od omissionepreveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà(1). Ebbene questo concetto, questa prima disposizione dell’articolo 42 e quella che la dottrina prevalente ritiene essere riconducibile al concetto di suitas della condotta, ovvero il coefficiente che permette di riferire la condotta al suo autore e quindi di ritenerla umana. In altre parole prima di preoccuparsi se un fatto è stato commesso con dolo o colpa è necessario verificare se quella condotta può essere attribuita al suo autore in ambito, appunto non solo dell’elemento psicologico, ma anche della coscienza e volontà compararetta Arcenierto sollienti Ac Dimino^ dect^ Gliqueletta f N

Si differenzia totalmente dall’imputabilità, perché l’imputabilità come andremo adesso a vedere si riferisce alla capacità di intendere e di volere Per comprendere bene il concetto di suites della condotta, basta analizzare alcune cause che escludono la suites. Che sono l’uso della forza maggiore, il costringimento fisico, l’incoscienza indipendente dalla volontà della gente.vedete tutti questi casi il soggetto non è punibile non perché non è imputabile e nemmeno perché magari non ha agito con dolo o con colpa ma bensì perché non vi è quel coefficiente minimo per poter applicare quel fatto al soggetto nell’ambito, appunto della sua coscienza e volontà. Il fatto commesso per causa di forza maggiore non viene punito non perché non manca l’imputabilità o perché probabilmente ci sia un problema un problema di colpa dolo ma perché manca il coefficiente minimo per attribuire il fatto al soggetto, così come l’incoscienza indipendente dalla volontà a cui magari un soggetto commette un fatto anche con volontà, ma una volontà dovuta con incoscienza non causata volontariamente dallo stesso. Partiamo da una definizione e vediamo cos’è l’imputabilità, è definita dal codice penale dall’articolo 85 Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacita' d'intendere e di volere. Stabilità quindi è uno status oggettivo della gente perché viene definito dal legislatore articolo 85 come la capacità di intendere e non solo, ma anche dalla capacità di volere e bene per capacità di intendere si intende appunto la capacità di comprendere il significato dei propri gesti delle proprie azioni e non solo ma anche dalla realtà oggettiva, dalla realtà che ci circonda. Per capacità di volere si intende quella capacità di controllare i propri impulsi i propri stimoli, la volontà di agire nei confronti di una determinata situazione. Ora prima di parlare delle singole cause che escludono la punibilità dobbiamo analizzare due aspetti fondamentali due premesse fondamentali di teoria generale del diritto. La prima domanda che dobbiamo porci è se nell’ambito della tripartizione, dove andrebbe in qualche modo collocata la cosiddetta in imputabilità, cioè nell’ambito della tripartizione, dove è diviso da tipicità antigiuridicità e colpevolezza, dove andrebbe collocato l’istituto di imputabilità? ebbene secondo le sezioni unite che hanno poi accolto la tesi dominante in dottrina l’imputabilità è il presupposto della colpevolezza per cui viene in qualche modo abbandonata la vecchia teoria secondo la quale l l’imputabilità e la mera capacità di di pena, cioè il soggetto non è imputabile perché il soggetto non avrebbe la capacità di scontare una determinata pena. Superato il concetto classico di colpevolezza se la colpevolezza dicono è rimprovera ta del fatto alla gente, il fatto è rimprovera abile ed è stato commesso in maniera consapevole, quindi è stato commesso da chi era capace di intendere di volere quindi ti chiede era imputabile per cui nell’ambito della teoria della tripartizione, l’imputabilità va certamente collocata nel contesto della colpevolezza Altra questione interessante è verificare se queste norme siano di carattere eccezionale o no e se di conseguenza sia in qualche modo ammissibile alla cosiddetta estensione analogica. Anche in questo caso la dottrina si divide tra i fautori di una possibilità a quelli che negano questa possibilità. La dottrina prevalente ritiene, risponde positivamente al quesito sulla base di un duplice presupposto, innanzitutto le cause che escludono l’imputabilità non sarebbero norme penali incriminatrici in senso stretto e in secondo luogo non sarebbero nemmeno norme eccezionali e quindi sarebbe certamente ammissibile l’estensione analogica. Altre invece ritengono che questa versione interpretativa non sia possibile sulla base di di un ragionamento diverso, ovvero sistematico, ovvero i sostenitori di questa tesi negazionistica che a differenza della giustificazione che sono un’invenzione puramente dottrinale il codice penale in realtà individua le singole cause che escludono l’imputabilità e l’elenca ed anche una definizione di imputabilità e di conseguenza secondo questa tesi il legislatore lo avrebbe fatto proprio per creare un elenco tassativo, cosicché il giudice non avrebbe altre possibilità di estendere ad altre fattispecie non tipizzate altre cause che escluderebbero l’imputabilità. La prima è prevista all’articolo 88 del codice penale che leggiamo Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da escludere la capacita' d'intendere o di volere ↑ ora vediamo^ cimilabilità f W periamoci Dele Dan vedique le^ Sincere cause^ che escludero^ l'imputabilità

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Ebbene, la fascia d’età tra I 14 della I 18 costituisce una sorta di limbo nel quale il soggetto potrebbe avere la capacità di intendere di volere, ma potrebbe non averla e quindi si lasci all’interprete e quindi in questo caso al giudice di accertarne in concreto la capacità, se all’esito di questo giudizio di carattere tecnico a esito positivo, il soggetto è pienamente imputabile come una persona maggiore di 18 anni, ma ovviamente la pena è diminuita. Quali cause che possono in qualche modo limitare Può escludere la capacità di intendere e di voler. Ora è necessario fare una premessa perché in pratica il legislatore ha fatto la seguente operazione come noto l’ubriaco, così come chi ha affetto dall’uso di sostanze stupefacenti di per sé, soprattutto nei casi più gravi non ha una capacità di intendere di volere, ma se ce l’ha la stessa è fortemente ridotta, ciò nonostante il legislatore lo parifica all’imputabile, addirittura aumentandone la pena. Questa scelta normativa è stata ampiamente criticata da una parte della dottrina che ravvisa nella punibilità del soggetto che commette reato sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti come una delle tante ipotesi previste nel codice penale, dove si cela un’ipotesi di responsabilità oggettiva in contrasto con i principi di colpevolezza costituzionalmente orientati. Il legislatore ha fatto un’operazione, ovvero distinguere l’ubriachezza vera e propria dalla cronica intossicazione dell’alcol. Ubriachezza vera e propria e distinte in quattro tipi di ubriachezza: la prima è la cosiddetta ubriachezza accidentale ed è disciplinata dall’articolo 91 del codice penale, ovvero quella incolpevole leggiamo la norma Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacita' d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' d'intendere o di volere, la pena e' diminuita. Legislatore in questo primo caso ha preso come ipotesi quella del soggetto che è in stato di ubriachezza, ma in uno stato non da lui volontariamente realizzato quindi accidentale. È chiaro che sono ipotesi limite in cui è difficile ravvisare nella realtà concreta fatti commessi sotto l’effetto di un’ubriachezza accidentale, nella maggior parte dei manuali si fa il classico esempio che il soggetto che lavora in una distilleria e si provoca allo stato di ubriachezza semplicemente inalando i fumi dell’alcol all’interno della distilleria, quindi in maniera accidentale oppure altre ipotesi dell’ubriachezza accidentale e quella dell’astemio a cui viene dato una bevanda alcolica e lui la beve nella inconsapevolezza che fosse una bevanda alcolica. In suddette ipotesi si potrebbe provocare una ubriachezza accidentale a cui applicare l’articolo 91. L’articolo 92 parla della cosiddetta Prezza volontaria, ovvero quando il soggetto si pone volontariamente in stato di ebrezza, leggiamo la norma L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude ne' diminuisce la imputabilita'. Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena e' aumentata. Ora in queste ipotesi, contrariamente a quanto era previsto all’articolo precedente il legislatore, pur consapevole del soggetto in stato di ebrezza, non abbia la capacità di intendere di volere o abbia la capacità di intendere di volere molto ridotta addirittura punisce il colpevole come ovviamente l’imputabile e addirittura aumenta la pena nel caso in cui questo stato di ebrezza è preordinato alla commissione di un reato oppure ci si prepara precostituirsi una scusa. Una domanda fondamentale che dobbiamo farci a questo punto, collegandoci anche i criteri che abbiamo stabilito all’inizio lezione sul principio di colpevolezza è la seguente: ma quando un soggetto nello stato di ubriachezza realizza un fatto da reato, quale atteggiamento psicologico assume cioè quale criterio di attribuzione di responsabilità dobbiamo utilizzare? Dobbiamo stabilire che agita dolo in colpa abbiamo un’ipotesi di responsabilità oggettiva e bene ci sono varie teorie che tutti hanno cercato di dare una spiegazione logica e conforme ai principi costituzionali, quella che tutti nella maggior parte della dottrina è considerata una vera e propria caso di responsabilità oggettiva, perché è noto che il soggetto agisce in stato di ebrezza magari potrebbe avere la capacità di volere, ma non di intendere o viceversa. vediAn L'Ubriachett^ e^ Tossodipendent Vediamo le^ Sincoce^ faxispecie e U e U

Ora secondo una parte la dottrina, il soggetto che commette il fatto in stato di ebrezza deve rispondere sempre a titolo di colpa. È chiaro che questo è la teoria meno condivisibile, perché a parte che non c’è nessun dato letterale, normativo che giustifica ma che comunque resterebbero impuniti molti delitti solo a titoli di dolo, come ad esempio il danneggiamento e neanche può essere accolta la tesi secondo la quale dovrebbe farsi riferimento in cui il soggetto si procura lo stato ebbrezza , secondo cui qualcuno si procura volontariamente allo stato di ebrezza risponderebbe a titolo di dolo se invece il soggetto si procura lo stato di ebrezza in maniera non volontaria ma neanche accidentale risponde a titolo di colpa Ad oggi la tesi più dominante è quella che vede nonostante le numerosissime critiche lo Stato soggettivo al momento in cui il fatto è stato commesso cioè parimenti al soggetto imputabile non ebbero il soggetto sottoposto a sostanze stupefacenti. Il soggetto ubriaco risponde a titolo di colpa ma di base al momento in cui a commesso il fatto. In questo senso è orientata la giurisprudenza uniforme. Il soggetto risponderà del reato a seconda dello stato d’animo in cui versava il momento in cui ha commesso il fatto se l’ha commesso con colpa nel risponderà adito altrimenti non risponderà a titolo di dolo. Ovviamente se è vietata a questa tesi che questa situazione non risolve il problema della responsabilità oggettiva, perché in ogni caso il soggetto sottoposto in stato di ebrezza dovrebbe comunque avere la capacità piena di intendere di volere o comunque il giudizio sull’evento psicologico sarebbe viziato da una capacità di fondo e quindi saremmo comunque in una finzione giuridica e quindi rispondere di dolo ciò che dolo non è rispondere a colpa ciò che è colpa non può essere definita tale. Tuttavia, nella maggior parte delle dottrine è orientata nel ritenere possibile, un criterio di attribuzione di responsabilità a livello di dolo di colpa, nonostante il soggetto versi in stato di ebrezza o versi in uno stato confusionale dato dall’utilizzo di sostanze stupefacenti. L’articolo 94 ci parla della ubriachezza abituale e sancisce che: (Ubriachezza abituale) Quando il reato e' commesso in stato di ubriachezza, e questa e' abituale, la pena e' aumentata. In tali casi, si applica anche la misura di sicurezza data dall’articolo 221 del codice penale, del ricovero in una casa di cura o di custodia Io adesso invece la cronica intossicazione da alcol che secondo qualcuno è stata introdotta nel nostro codice italiano il 30 per un mero errore o addirittura per una mancanza di informazioni scientifica all’epoca in cui è stato stato redatto il codice penale questo per l’evidente motivo che l’ubriachezza abituale è una Manifestazione della cronica intossicazione da alcol perché ha detta di qualcuno i due fenomeni sono praticamente la stessa cosa difatti, un ubriaco abituale e per definizione un alcolista e la cronica intossicazione da alcol è solo una manifestazione dell’alcolismo. Tuttavia, alcuni ritengono che il legislatore in questo caso ha voluto in qualche modo rendere non imputabile quelle condotte poste in essere dal parte di soggetti che in seguito all’assunzione sostanze alcoliche hanno avuto gravi intossicazioni e quindi patologie fisiche, cirrosi epatiche o il cosiddetto delirium tremens, cioè tutte quelle ipotesi in cui l’assunzione di alcol non è più sotto dominio della gente in suddetta ipotesi infatti il legislatore nell’articolo 95 applica le disposizioni del vizio totale o parziale di mente. L’ultima ipotesi di cause di non imputabilità il sordomutismo, ovvero l’articolo 96 del codice penale, dove chiaramente introduce una presunzione di non imputabilità stabilendo che non è imputabile il sordomuto che non aveva la capacità di intendere di volere al momento del fatto per cause della sua infermità. Avendo concluso le cause delle singole ipotesi di esclusione delle cause di imputabilità non resta che analizzare l’articolo 86 87 che vengono definiti dalla dottrina: actiones libarea in causa, cioè tutte le volte in cui un soggetto pre ordina uno stato di incapacità al fine di commettere un delitto. L’articolo 86 espressamente recita: (Determinazione in altri dello stato d'incapacita', allo scopo di far commettere un reato) Se taluno mette altri nello stato d'incapacita' d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacita'. Ebbene, secondo qualcuno questa è un enorme inutile perché nessuno si sognerebbe di muovere un rimprovero al soggetto che ha agito sotto la incapacità determinata da altri. In ogni caso è importante evidenziare come il soggetto che commette materialmente il reato sulla base di questa disposizione diventa di fatto non imputabile. s U y U

Vediamo come il normale criterio di imputazione soggettiva che ha accolto il nostro ordinamento giuridico, ovvero il dolo. La regola generale del nostro sistema penale è che i delitti sono puniti solo se dolosi. Questa regola generale ce l’ha l’articolo 42 del codice penale che al secondo comma espressamente recita: Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. Quindi il reato doloso costituisce il modello fondamentale dell’illecito penale, vedete il nostro codice penale e strutturato nel seguente modo: dopo aver fatto la scelta di separare la parte generale da quella speciale, parte generale dove sono elencati i principi e parte speciale dove sono dedicati di i delitti in particolare le contravvenzioni, il nostro sistema penale ha scelto di punire i delitti solo se dolosi in pratica non troverete nella descrizione del fatto tipico l’elemento psicologico; il reato di omicidio, per esempio chiunque cagiona la morte di un uomo non è previsto all’interno di queste norme il fatto che essa debba essere colposo doloso perché l’articolo 42 fissa la regola generale che il delitto è punito solo se doloso, ovvero quando il legislatore vuole espressamente punire un fatto anche se colposo o a titolo di diritto preterintenzionale lo deve espressamente stabilire quindi in mancanza di espressa previsione, il delitto può essere punendo soltanto a titolo di dolo. Il dolo ha una definizione tanto precisa quanto problematica all’articolo 43 del codice penale: Il delitto: e' doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che e' il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e' dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; Ed è già come analisi letterale dell’articolo 43 equivale il dolo all’intenzione perché dice che il delitto è doloso o secondo l’intenzione cioè la conseguenza è che evidentemente il dolo è la correlazione tra volontà e azione il dolo implica la la conformità del fatto a quanto ha voluto dall’ agente. Dopodiché il legislatore richiede la coesistenza di due requisiti fondamentali: l’evento deve essere preveduto e voluto quindi deve essere la previsione ed è quindi un momento rappresentativo è un momento volitivo. Ora bisogna sapere che la scelta del legislatore del 30 è frutto di un compromesso tra tutto e una serie di teorie del dolo che si contendevano il campo al momento della redazione del codice Rocco. All’epoca c’erano tre teorie dell’intenzione, della rappresentazione e della volontà e quindi la scelta di stabilire che il dolo consiste nella rappresentazione della volontà e non mera scelta di compromesso che ha causato negli anni tutta una serie di problematiche interpretative che adesso andremo ad analizzare. Analizziamo la rappresentazione prima : Per rappresentazione bisogna intendersi senz’altro la conoscenza, la previsione che deve quindi avere oggetto il fatto tipico nel suo insieme, cioè il soggetto si deve rappresentare tutto l’insieme degli elementi del fatto tipico. Facciamo un esempio nel furto io mi devo rappresentare cioè devo sapere che la cosa che sto sottraendo appartiene a un’altra persona se invece mi ha proprio di una cosa per scherzo oppure per sbaglio è evidente che il fatto non può costituire reato perché manca l’elemento rappresentativo nonché il dolo. Ora nella definizione codicistica vi è però un problema di carattere fondamentale perché nell’ambito della rappresentazione, così come della volontà, il dolo deve consistere nella volontarietà, nel volere, il rappresentarsi l’evento però tuttavia questa definizione legislativa porta con sé un limite fondamentale se non per il fatto che esistono come sappiamo reati senza evento ora il problema si pone lo stesso sia che accogliamo la concezione naturalistica di evento, sia la concezione di senso giuridico dello stesso perché la concezione naturalistica se la si intende tale allora c’è un problema perché occorre comunque tenere presente che ci sono reati senza evento e quindi la definizione di dolo resta incompleta nella parte in cui non prevede, non consente di prevedere la punibilità dei reati dolosi senza evento come quella di mera condotta. Se invece noi accogliamo la concezione normativa dell’evento, cioè come evento inteso come messa in pericolo di un pene giuridico tutelato all’ordinamento, anche qui c’è un limite fondamentale che riguarda alcuni reati che sono di mera creazione legislativo o giurisprudenziale e quindi laddove è difficile identificare con precisione qual è il bene giuridico tutelato Dalla norma. Ora queste problematiche, la dottrina dà due tipi di risposte: la dottrina tradizionale secondo alcuni autori la norma dell’articolo 43 non deve essere interpretata in senso letterale perché nei reati di pura condotta è sufficiente il reo che l’agente si rappresenti e che voglia anche la semplice condotta, secondo invece altri autori fiandaca Musco e mantovani in realtà la parola evento deve intendersi come fatto tipico quindi oggetto del dolo è costituito da tutti gli elementi oggettivi richiesti per l’integrazione del fatto reato e secondo questi autori, questa soluzione ce la darebbe l’articolo 47, tale norma infatti dice all comma 3: Focus (^) suc dolo g U cosia il^ Dolo^? f h

L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilita', quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato. Perché conferma la rappresentazione e la volontà devono avere ad oggetto l’interezza del fatto tipico, quindi tutto il fatto tipico. Tuttavia, una precisazione è d’obbligo perché la rappresentazione deve avere in oggetto sì l’evento, sì il fatto tipico ma non anche il nesso causale. Per capire questo concetto facciamo un esempio: diciamo che tizio voglio uccidere Caio e per farlo l’oggetti in un fiume sapendo che Caio non sa nuotare e per farlo annegare e quindi ucciderlo. Mettiamo però che Cai non muore perché ci si annegamento, ma muore perché sbatte la testa contro un sasso e quindi muore per questo motivo. Vedete in questo caso perché Tizio sia rappresentato non abbia voluto questo tipo di nesso causale la morte di Caio comunque gli verrà attribuita questo perché l’articolo 43 non parla espressamente di volontà del nesso causale, ma parla esclusivamente di evento come conseguenza della sua azione ad omissione, non richiede che all’gente si rappresenti anche la precisa modalità con cui avverrà lo svolgimento causale. Fatta questa precisazione sul concetto di rappresentazione, passiamo al momento volitivo. Il momento volitivo, non desta grosse perplessità perché è evidente che il soggetto deve volere quel fatto tipico nella sua interezza. Ora tendenzialmente si ritiene in giurisprudenza che momento cognitivo e momento rappresentativo devono coesistere tanto che per due ordini di ragione: in primo luogo non avrebbe grosso senso una rappresentazione senza volizione o una volizione senza rappresentazione. In secondo luogo la stessa letta della norma parla di una congiunzione di rappresentazione posizione, l’evento deve essere voluto e preveduto non voluto o preveduto per cui si ritiene anche in maniera unanime in giurisprudenza che i due elementi devono coesistere. Tuttavia, quello che bisogna sapere è che sul fatto della coesistenza di tutti quegli elementi non c’è uniformità di vedute in dottrina e tante sono le teorie che si sono susseguite ma che non hanno mai avuto l’avallo della giurisprudenza e quindi sono abbastanza inutili. Ora il dolo a diverse intensità e questo lo si deduce dall’articolo 133 del codice penale che punisce espressamente il dolo in base alla sua intensità. Dobbiamo comunque stabilire, prevedere che non tutte le azioni sono compiute con la stessa intensità, un conto è cogliere la moglie Con l’amante e quindi sul fatto e uccide l’amante è un conto è che Tizio predicata un omicidio magari finalizzato a prendersi un’eredità, sono due intensità diverse per questo motivo esistono varie intensità del dolo e l’intensità del dolo è direttamente a proporzionata alla distanza che c’è tra il momento volitivo e l’azione, quindi più si allontana questa distanza che abbiamo un dolo più intenso e quindi più grave A questo punto, abbiamo un dolo di impeto quando la volontà nasce al momento del fatto, quindi si traduce subito in un’azione. Abbiamo visto l’esempio di te prima ovvero che Tizio coglie la moglie con l’amante Caio e lo uccide. In questo caso abbiamo un dolo di Imperio, perché il momento volitivo è l’azione sono praticamente quasi uniti nello stesso momento, comunque c’è una frazione molto limitata di tempo tra il momento positivo e il momento di azione poi abbiamo un dolo di proposito dove c’è uno stacco temporale fra il momento volitivo e quello dell’azione, si immagini di inseguire l’assassino per poi ucciderloquindi il soggetto comunque ha un lasso di tempo comunque per pensare e quindi volere, per presentarsi e poi agire e poi abbiamo la forma più grave di dolo che la premeditazione, quindi consiste di un ampio stacco temporale nel quale il soggetto pianifica, programma un delitto come il classico esempio di un delitto su commissione. Abbiamo un dolo diretto, detto anche di primo grado e poi abbiamo un dolo indiretto detto anche di secondo grado e poi abbiamo un altro tipo di dolo che è il dolo alternativo. Ora il dolo diretto è l’ipotesi normale di dolo cioè quando l’evento realizzato esattamente il fine perseguito dalla gente che si Propone di ottenere. cioè in pratica la gente vuole quel determinato evento, differentemente dal dolo indiretto o di secondo grado cioè quando la gente vuole l’evento ma non è quello il suo fine principale bensì il mezzo per raggiungere un altro mezzo si pensi ad esempio al fatto a tizio che per uccidere un capo politico uccide la sua scorta o si pensi a tizio che per fare una rapina uccide la cassiera in questo caso la uccisione è voluta da tizio, ma non è il suo principale fine, perché il suo fine è un altro, un fine ulteriore. Ora alternativo che si verifica tutte le volte in cui il reo ha previsto due o più possibili eventi accettandoli entrambi, si immagini ad esempio che Tizio colpisca Caio con un coltello e si rappresenta l’alternativamente un ferimento grave o addirittura l’uccisione e la morte, in questo caso la vede in maniera alternativa rappresentatosi l’uno o l’altro evento, ovviamente produce inevitabilmente la conseguenza che il soggetto a tizio verrà imputato il reato di dolo alternativo. Altre classificazioni da fare è quella tra dolo generico e dolo specifico.ora il dolo generico si presenta nella sua forma più tipica, cioè quella di volontà dell’evento, l’agente vuole l’evento così come descritto dalla norma incriminatrice. Diverso è più problematico è il dolo specifico perché nel dolo specifico per integrare il reato, il legislatore prevede che oltre la volontà dell’evento un fine ulteriore e quindi una volontà che deve essere espressa anche in relazione anche a questo fine ulteriore a prescindere che il fine ulteriore si realizzi oppure no , in pratica il soggetto agisce per un fine che si suol dire agisce al di là del fatto o al di fuori di esso facciamo un esempio nel furto non basta volersi appropriare delle cose pubbliche altrui è necessario anche il cosiddetto fine di trarne profitto non importa se poi il fine si realizzi oppure no basta che il fine esista al momento del fatto compiuto z u Intensità del^ dolo Rese Di^ Ado

Deve accettare proprio quel quell’evento ulteriore e quindi ne deve in qualche modo volere nell’ambito del suo elemento psicologico Ora questo concetto nell’ambito del giudizio contro fattuale si traduce in seguente modo , cioè è necessario verificare che la gente non si sarebbe astenuto dal compiere il fatto tipico in questo caso, neanche laddove se avesse avuto la certezza della verificazione dell’evento non voluto, per questo motivi non poteva dirsi che gli amministratori della multinazionale non avrebbero agito dolo eventuale e quindi poter ascrivere agli stessi la responsabilità per le morti di sette operai a titolo di dolo per cui la sezione unite ridetermina i confini del nome eventuale è molto più vigorose e molto più precisa e delinea che tutte ipotesi in cui timidamente la giurisprudenza soprattutto, aveva iniziato a paventare ipotesi in cui il soggetto poteva in qualche modo risultare a titolo di dolo, anche laddove avesse semplicemente messo in conto l’evento ulteriore, come nel caso per esempio degli omicidi stradali, da ultimo vi è una sentenza numero 14663 del 2018 che ribadisce questo principio, ovvero tutte le volte in cui un soggetto si mette alla guida è in qualche modo provochi l’incidente magari correndo in un centro abitato non si può dire, non si può sostenere sia un dolo, nell’ipotesi di omicidio semplicemente nella vera accettato il rischio di un evento ulteriore ma l’evento ulteriore deve essere oggetto di un volizione precisa e puntuale per cui È necessario non solo che il soggetto accetti il rischio di evento ulteriori, ma è necessario che il soggetto accetti gli eventi ulteriori e quindi sempre nell’ambito del giudizio contro fattuale è necessario dimostrare che il soggetto avesse in ogni caso, pur sapendo del verificarsi degli eventi inizialmente non voluti e quindi è un importante stop da parte della giurisprudenza sulla teoria dell’accettazione del rischio che comunque rimane tale, ma è reinterpretata in termini più rigorosi rispetto al passato.

La seconda forma in cui si può presentare l’elemento psicologico del reato, ovvero la colpa Il codice penale definisce la la colpa attraverso l’articolo 43 del codice penale al primo comma, quale è espressamente recita: Il delitto:…e' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non e' voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Abbiamo visto quando abbiamo parlato di dolo nel nostro ordinamento giuridico, il nostro sistema penale ha accolto in linea generale il principio per cui i diritti sono punibili solo se dolosi, cioè che il criterio sommario attribuzione soggettiva e il dolo. In altre parole, quando il legislatore intende punire i diritti come colposi o a titolo di diritto preterintenzionale, lo deve espressamente indicare per cui il nostro codice penale così come le leggi speciali, allorquando prevedono un diritto punibile a titolo di colpa lo devono espressamente fare menzione.fatta questa promessa analizziamo parola per parole il contenuto dell’articolo 43. Anzitutto la norma esordisce contro l’intenzione, significa sostanzialmente che il delitto colposo deve essere certamente in contrasto con l’intenzione e con la volontà, ma basta ed è sufficiente l’assenza di intenzione. La norma parla anche se preveduto il che sostanzialmente rende la norma non incompatibile con la previsione dell’evento. Ancora reitera la non volontarietà dell’evento, parla di non voluto, quindi deve mancare la volontà e poi parla di negligenza, imprudenza e imperizia o di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline che rimangono il nucleo centrale della colpa, ovvero con quella che poi andremo ad analizzare la distinzione tra colpa generica e colpa specifica. Ora a pari menti al dolo, siamo a ad una definizione incompleta perché come si può osservare la norma parla espressamente di evento e ovviamente così facendo pare non prende in considerazione i cosiddetti delitti senza evento, cioè quelle di mera condotta. Tuttavia, la dottrina anche in questo caso ha dato le soluzioni e per queste Si rinvia a quanto già ampiamente argomentato in tema di dolo. Ora con ciò ho detto andiamo, prima di analizzare la disciplina del delitto colposo qual è effettivamente la differenza tra dolo e colpa. Tradizionalmente l’orientamento tradizionale in dottrina faceva una distinzione molto semplicistica tra delitto doloso e delitto colposo: Il delitto doloso era quello semplicemente voluto secondo l’intenzione mentre quello colposo era quello non voluto contro l’intenzione e quindi la colpa è sostanzialmente assenza di dolo. Tuttavia qualcuno faceva notare secondo l’orientamento anche attuale, come nel caso di colpa non è facile parlare di elemento psicologico puro secondo il seguente ragionamento. È bene mentre il delitto doloso il giudice deve indagare effettivamente se il soggetto voleva o non voleva l’evento o la condotta per i reati di mera condotta nella colpa il giudice deve effettivamente fare un altro ragionamento se il comportamento della gente si distacca o meno dalla condotta doveroso.quindi effettivamente nel primo caso il giudice effettua una violazione veramente psicologica del fatto e del suo autore, mentre nel secondo caso siamo dinanzi a una Verifica più normativa della condotta e quindi sulla base di questo ragionamento molti autori hanno ritenuto addirittura di dover escludere la colpa dall’elemento psicologico. Tuttavia, secondo la dottrina prevalente, questo soluzione non è condivisibile perché sostanzialmente anche nel delitto colposo, vi è un coefficiente di volontà con una differenza mentre nel dolo sostanzialmente è necessario una verifica della volontà dell’azione tipica, nella colpa la volontà consiste non nell’azione tipica ma nella volontà di violare la regola di condotta, la regola cautelare. In questi termini è evidente che anche il delitto colposo abbiamo un ampio elemento psicologico, un ambito coefficiente di carattere psicologico.è bene passiamo adesso all’essenza è fondamento del delitto colposo. Secondo Antolisei: il fondamento della colpa starebbe nell’inosservanza della regola di condotta, sia essa sociale o giuridica norme che espressamente posta per evitare eventi dannosi. Quindi occorrono sinteticamente due requisiti fondamentali punto numero uno, la violazione di una regola è come secondo che l’evento provocato sia esattamente quello che la regola voleva scongiurare, voleva evitare. Quindi in definitiva il giudizio di di colpa è un rimprovero di leggerezza, che il soggetto non è stato non è stato diligente e cauto nell’osservare le regole di condotta.tuttavia tale definizione appare incompleta secondo la dottrina dominante, la quale e ci riferiamo ad autori quale il padovani fiandaca Musco, non fanno altro che prendere la tesi di Antolisei aggiungendo altri requisiti: secondo questi autori, infatti oltre il requisito oggettivo, cioè nell’avere il soggetto violato la regola cautelare è necessario anche un requisito soggettivo, cioè la capacità del soggetto di osservare tale regola oltre al fatto che la condotta doverosa doveva essere come dire possibile, vi doveva essere la possibilità del soggetto di conformarsi alla regola cautelare oltre al fatto che l’evento doveva essere e deve essere prevedibile ed evitabile. Il soggetto doveva poter prevedere l’evento e in virtù di questa previsione, doveva poterlo evitare. Tuttavia, come potete intuire i concetti di prevedibilità ed evita pongono una problematica interpretativa relativa alla sua natura autonoma, soggettiva e oggettiva, cioè ci si è chiesta infatti se la prevedibilità debba essere valutata in astratto, cioè oggettivamente o in base a ovviamente alle condizioni soggettive della gente è bene prevale la tesi del giudizio personalizzato, ovvero dell’uomo della medesime condizioni, quindi è necessario all’interprete, in questo caso il giudice Di verificare se il soggetto posto nelle medesime condizioni poteva osservare la regole di condotta, poteva prevenire l’evento e poteva appunto evitare che l’evento si verificasse. Una precisazione però va fatta perché la violazione della regola di condotta o della norma non porta automaticamente a un’attribuzione di responsabilità a titolo di colpa, cioè non esiste la colpa presunta, non basta che il soggetto violi facciamo un esempio una norma del codice della strada per attribuirgli una responsabilità colposa, perché in ogni caso è sempre indispensabile la prova del nesso causale tra la violazione e l’evento per cui nel nostro ordinamento giuridico non viene accolta la cosiddetta colpa presunta, cioè quella colpa che deriva dalla semplice violazione della regola di condotta. Un’altra differenza fondamentale riguarda la forma in cui può manifestarsi la colpa e sostanzialmente nelle due forme che il legislatore stesso ha diviso: ovvero colpa generica e colpa specifica. Difatti, la colpa generica è quella che si verifica per negligenza, imprudenza o imperizia si chiama generica perché la sua determinazione occorre riferirsi a concetti di esperienza, cioè non specificate a livello normativo. Vediamo appunto che cos’è appunto la negligenza cos’è l’imprudenza e cos’è l’imperizia. La (^) COLPA

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Ebbene, taluno distingue tuttavia la cooperazione colposa dal concorso colposo di fattori indipendenti dall’articolo 41 per capire le differenze facciamo un esempio. Un esempio del primo tipo c’è di cooperazione colposa sono la morte di un paziente cagionata da errore di un équipe medica o l’lesioni con la morte di un operaio causate pluri migliorazione nelle norme sulla sicurezza dei soggetti che lavorano all’interno dell’azienda.la differenza tra questa ipotesi è il concorso di causa indipendente e che in queste ipotesi vi è comunque un elemento psicologico che lega tutti i soggetti, cioè tutti i soggetti hanno la consapevolezza di agire insieme, quindi vi è un legame psicologico che non può esservi nel concorso di cause indipendenti che si verificano ad esempio quando Tizio e Caio violano più norme del codice della strada, provocano un incidente e le auto vanno a finire addosso dei passanti, provocandone la morte. A questo punto, come vedete vi è un concorso colposo di causa che però sono indipendenti tra di loro perché i soggetti non hanno la consapevolezza di agire nell’ambito di un legame psicologico, cioè la loro condotta è completamente slegata l’una dall’altra Terminiamo la colpa, segnalandovi una novità legislativa, ovvero l’introduzione del codice penale dell’articolo 590 sexies, Ovvero la causa di non punibilità per l’ipotesi di morte o lesioni personali in ambito sanitario. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilita' e' esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificita' del caso concreto» Prodotta quindi una vera e propria causa di non punibilità i cui limiti sono stati poi specificati da un’importantissima sentenza della corte di cassazione la cui 8770 del 2018. Occorre qui soltanto precisare che le novità giurisprudenziale riguardo proprio a questa sentenza ha specificato i limiti di applicabilità della norma in commento, l’operatività della stessa a precisato che la la norma sottende di colpa che il legislatore non aveva precisato e ha precisato uguale non sia favorevole rispetto alla Balduzzi, cioè al sistemato tutte le problematiche di diritto intertempo reale Concludiamo ad esame dall’ultimo degli elementi psicologici descritti all’articolo 43, ovvero al delitto preterintenzionale: Delitto…e' preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu' grave di quello voluto dall'agente La prima differenza che si può notare rispetto al dolore e alla colpa e che il diritto preterintenzionale sebbene dello stesso visione a definizione generale, tuttavia il nostro ordinamento giuridico prevede solo due ipotesi di diritto preterintenzionale, ovvero l’omicidio preterintenzionale Sito all’articolo 584 del codice penale e l’aborto preterintenzionale disciplinato l’articolo 18 e la legge 194 del 1978 Esempio di omicidio preterintenzionale quando tizio volendo far male e ferire Caio in realtà ne provoca la morte in conseguenza delle lesioni. Il delitto preterintenzionale È stato oggetto di una serie di interventi da parte della dottrina che ha cercato in qualche modo di definirne la natura giuridica perché è molto facile che il delitto preterintenzionale assume una veste di responsabilità oggettiva e vediamo il perché: anzitutto c’è una prima tesi che parla di un terzo Genus secondo cui questa teoria la prete intenzione sarebbe un vero e proprio elemento psicologico che si affianca al dolore alla colpa e quindi né sarebbe la prova la stessa collocazione sistematica nel codice nell’articolo 43, appunto disciplina dolo, colpa e prete intenzione ora questa teoria sicuramente ha avuto diverse critiche una secondo la quale abbastanza condivisibile in realtà non potrebbe essere seguita perché il delitto può essere effettivamente doloso può essere colposo quindi può essere voluto non voluto quindi terzium non datur, quindi assolutamente non è possibile che vi sia un terzo Genius rispetto agli elementi psicologici del dolo e della colpa. Ora un’altra tesi, quella di fiandaca- musco parla di una natura giuridica della responsabilità oggettiva mista dolo, secondo questa teoria che ovviamente parte dal presupposto che gli eventi siano due il primo le lesioni e il secondo la morte attribuiscono l’elemento psicologico in siffatta ipotesi il primo a titolo di dolo e il secondo titolo responsabilità oggettiva. In realtà il soggetto vuole il primo evento, la prima condotta l’evento realmente voluto cioè le percosse e le lesioni, tuttavia non vuole il secondo, cioè il secondo con morte gli verrebbe attribuito a titolo di responsabilità oggettiva perché non si ha una verifica effettiva dell’atteggiamento psicologico dell’agente ne se era prevedibile né se era inevitabile neanche in termini come dire di dolo, eventuale, cioè la rappresentazione dell’evento. e u I W

C’è un ulteriore tesi che parla del dolo misto a colpa secondo questa teoria il primo delitto sarebbe doloso quello voluto quindi le percosse e le lesioni facendo sempre le ipotesi di omicidio preterintenzionale mentre il secondo sarebbe attribuibile alla gente a titolo di colpa, in realtà anche questa teoria ha diversi limiti come dire logici, soprattutto perché se fosse vera se si potesse applicare equivarrebbe a dire che la legge obbliga il soggetto da un lato a non commettere il reato e dall’altro a commetterlo ovviamente con con prudenza diligenza perché a quel punto non si spiegherebbe la colpa, cioè intesa come negligenza, imprudenza e imperizia nel comportamento illecito. È evidente che la colpa non può avere come presupposto dell’osservanza dell’imprudenza e della negligenza il comportamento illecito di base. Ora l’ultima teoria che è quella di Pagliaro, che è quella che forse riesce a risolvere questa problematica interpretative, tesi che se con qualche correttiva potrebbe essere accolta anche dalla giurisprudenza, il discorso di Pagliaro cambia perché secondo l’autore l’evento sarebbe unico cioè non si divide l’evento in due lesioni e la morte ma l’evento sarebbe unico e quindi il fatto è il punito, perché comunque poteva essere evitato con un controllo più attento e consapevole del decorso causale relativa al risultato che si voleva conseguire. Ora quindi non ci sono due eventi uno doloso e uno colposo ma un unico evento nel quale l’elemento psicologico va rinvenuto nel dolo del diritto sussidiario, percosse o le lesioni le quali le conseguenze sono sfuggite alla gente e in tal senso si segnala anche la non recentissimo, ma comunque sembra attuale sentenza 27161 del 2013 che ha accolto appunto con qualche correttivo questa teoria Ora non vi è dubbio che il delitto preterintenzionale presenta delle innegabili affinità con l’articolo 586 del codice penale, ovvero morte o lesioni come conseguenza di altro reato, non dimenticate però che la conseguenza sta nel fatto del presupposto perché mentre il reato preterintenzionale quello che deriva dalle percosse o dalle lesioni. L’articolo 586 si applica quando la morte è conseguenza di un reato diverso e quindi sarebbe in teoria ipotizzabile qualsiasi reato basta che sia diverso da quello di percosse o lesioni. La pena la giurisprudenza ci ha dato anche un criterio per capire la distinzione tra le due fattispecie, in una sentenza del 2015 al 21002 la quale appunto a precisato, leggendo integralmente la massima: il delitto previsto dall’articolo 586 si differenzia dall’omicidio perché nel primo delitto l’attività del colpevole è diretta a realizzare un evento ove non si verificasse la morte costituirebbe reato di percosse o lesioni è bene il criterio per l’interprete che deve utilizzare per stabilire se appunto ci si trova dinanzi all’uno o all’altra fattispecie, appunto analizzare l’ipotesi in cui l’evento morte non si fosse verificata, se eliminiamo l’evento morte il reato principale è quello di lesione o di percosse è chiaro che siamo innanzi all’omicidio preterintenzionale se invece ci troviamo dinnanzi a un reato diverso e bene in queste ipotesi siamo in ansia alla morte con la conseguenza di altro delitto. un’ipotesi frequente, un esempio pratico che ci fa comprendere bene la differenza e la nota vicenda di chi vende la droga un tossico dipendente che poi successivamente muore con l’assunzione di questa. È bene in siffatta ipotesi possiamo avere due alternative, la prima nella quale il venditore lo spacciatore oltre a vendere inetti la sostanza all’interno del corpo della vittima, quindi in questa caso l’iniezione dirette equiparabile alle lesioni procure la morte dell’assuntore ricadrebbe nell’omicidio preterintenzionale viceversa nell’ipotesi in cui lo spacciatore si limiti a vendere la droga e che Ja l’assuntore abbiamo ipotesi potenziale sempre pre verifica del nesso causale con la morte, come conseguenza di altro delitto

Ora il dubbio non viene giuridicamente definito e regolato dal nostro codice, ma non vi è dubbio che si tratta di un vero e proprio errore e quindi equiparabile alla disciplina dell’errore e sta inteso che il dubbio nel caso in cui possa essere equiparato in ogni caso, a un’ipotesi di dolo eventuale, perché il dubbio porta con sé inevitabilmente un dolo eventuale Un’altra importante distinzione che è importante fare è quella che si basa sul momento in cui incide l’errore, cioè sul momento dell’iter crimini. In questo caso, occorre appunto procedere ad una distinzione che appunto quella di errore motivo ed errore inabilità. Errore emotivo è quello che cade nel momento ideativo del fatto sul processo formativo della volontà, la quale in realtà nasce in qualche modo viziata da una falsa rappresentazione reale all’errore, quindi è equiparata l’ignoranza in quanto si ha la mancata conoscenza sia l’erronea conoscenza comportano ovviamente lo stesso effetto. Se ha comunque l’ipotesi di un errore e poi abbiamo l’errore inabilità che cade nella fase esecutiva del reato, cioè nella fase del reato si è già manifestato e si traduce in atto. Esso quindi viene in considerazione nelle ipotesi del cosiddetto reato aberrante, abberatio ictus e aberratio delicti. È bene fatta questa premessa andiamo nel vivo della lezione e iniziamo ad analizzare l’articolo 47 primo comma che disciplinano l’errore sul fatto che è costituisce il reato (Errore di fatto) L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilita' dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita' non e' esclusa, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo. Vedete la norma disciplina quell’ ipotesi in cui il soggetto agente commette un errore sul fatto che costituisce reato.la norma in pratica esclude la punibilità dell agente, a meno che questo errore non è dovuto da colpa, cioè da negligenza imprudenza o imperizia, in questo caso se il fatto è punito a titolo di delitto colposo, il soggetto risponderà a titolo di colpa. All’esempio, fatto poc’anzi il cacciatore che spara ad un uomo che credeva di colpire un cinghiale solo perché vede un cespuglio muoversi, commette un errore sul fatto che costituisce reato in realtà credeva di sparare un cinghiale, ma sparava essere umano. Ebbene in questo caso, compito dell’interprete a questo punto è verificare se l’errore sia determinato o meno da colpa ovvero da negligenza, imprudenza o imperizia e nel caso di specie possiamo certamente dare una risposta affermativa e certamente era negligente, imprudente sul fatto di vedere un cespuglio muoversi spari senza ovviamente verificare che se si tratti di un cinghiale in questo caso Tizio risponderà di omicidio colposo perché l’omicidio è punibile a titolo di colpa. Ebbene diversa è l’ipotesi del 47, comma tre, che disciplina invece l’errore su sul fatto dovuto ad errore sulla legge extra penale, leggiamo la disposizione L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilita', quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato. Quindi, distingue un errore sulla legge extra penale che si risolve in pratica su un errore sul fatto e quindi scusa, da un errore di una legge extra penale che si risolve non in errore sul fatto bensì in un errore di diritto e perciò scusa, facciamo un esempio nel delitto di furto previsto e punito all’articolo 624 il codice penale punisce chiunque si impossessi della cosa mobile altrui è bene chi commette un errore sull’altrui della cosa la fa perché ha un’errata interpretazione delle norme che regolano la proprietà, quindi norme civili o amministrativo, in questo caso vedete è facile concludere come l’errore su norme diverse da quelle penali, quindi che regolano la proprietà non fa altro che generare un errore sul fatto che costituisce reato e quindi potrebbe in questo caso applicare l’articolo 47 terzo comma Molto diverso, invece l’articolo cinque del codice penale, perché l’articolo cinque disciplina l’ipotesi di ignoranza della legge penale e non della legge extra penale, la norma in commento dice espressamente che: Nessuno puo' invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale Il brocardo latino racchiude principio ignoranta legit non excusat. non è scusante l’ignoranza della legge penale. È bene questa ipotesi l’articolo cinque disciplina il caso in cui il soggetto non è reso un elemento normativo della fattispecie bensì ignori il fatto costituisca reato cioè quando Tizio non sa che impossessarsi della cosa mobile altrui costituisce reato è bene prima di passare alle problematiche interpretative e alle correlazioni e l’articolo 47, comma tre e l’articolo cinque una precisazione sull’articolo cinque d’obbligo perché lo stesso articolo cinque è stato corretto da una sentenza molto importante dalla corte costituzionale la numero 364 all’88 che in applicazione del principio di colpevolezza dichiarato illegittimo questo articolo nella parte in cui esclude ignoranza inevitabile, cioè punisce anche l’ignoranza inevitabile in altre parole la corte costituzionale in qualche modo precisato che ci potrebbero essere astrattamente delle ipotesi in cui il soggetto potrebbe non conoscere la legge penale, ma per un motivo che non è dovuto a sua colpa, che non è dovuto non ha lui imputabile. Facciamo un esempio il cosiddetto selvaggio colui che non ha mai avuto contatti con la civiltà moderna che viene trapiantato alla civiltà moderna e che viene sottoposta a numerosi leggi che non poteva conoscere e che non sarebbe nemmeno in grado di conoscerla e capirle e interpretarle. In questo caso, trattasi di ignoranza inevitabile ancora il soggetto che in seguito ad un incidente, resta in coma per diversi anni z U e N v u

Può accadere che al suo risveglio siano entrate norme penali che lui ovviamente non poteva conoscere perché era in uno stato che non consentiva una conoscenza, né si può pretendere che allo stesso appena risvegliatosi dal coma possa in qualche modo ad adoperarsi per conoscere tutte le novità legislative, in questo l’ultimo caso ove dovesse violare una norma penale che non era punita all’epoca in cui lui era cosciente a questo punto possiamo parlare ignoranza inevitabile. Il nucleo fondamentale il problema resta il rapporto tra articolo 47 comma tre e articolo cinque del codice penale perché come facciamo distinguere le due ipotesi è bene la giurisprudenza, la dottrina hanno dato delle risposte contrastanti perché un rigorismo della giurisprudenza è seguito una dottrina che ha cercato di interpretare il rapporto fra le due norme in maniera più sistematiche in maniera più ispirata ai principi di colpevolezza e pene la giurisprudenza dominante fa una distinzione che è quella tra norma penale integratrice e norma penale non integratrice. In pratica il problema è questo riprendendo l’esempio fatto poc’anzi sul furto le norme sulla proprietà sono integrati nel precetto penale oppure no è bene secondo questo principio giurisprudenziale ogni norme comunque richiamata dalla norma penale, quindi si esplicitamente sia implicitamente e norme integratrice. La conclusione, ovviamente sta nell’estensione dell’articolo cinque del codice penale per tutta una serie di fattispecie che secondo la dottrina andrebbero invece disciplinate all’articolo 47 del codice penale comma tre, questa tesi giurisprudenziale è la tesi della cosiddetta incorporazione. Ebbene la dottrina si dissocia da questa conclusioni e sembra invece accogliere un’altra tesi che è quella della tesi degli effetti psicologici ultimi, questa tesi in realtà conta l’attenzione più sull’elemento psicologico rispetto all’elemento normativo della fattispecie criminosa. Ebbene, secondo questa tesi gli effetti psicologici di colui che commette un errore sul significato da attribuire agli elementi normativi della fattispecie è bene è equiparabile a livello psicologico ad un’errata rappresentazione e la realtà e quindi commette un errore appunto materiale e quindi commette un errore sul fatto. In altre parole, secondo questa tesi che abbiamo accennato prima l’articolo cinque dovrebbe disciplinare, nasce per disciplinare tutte quelle ipotesi in cui il soggetto non conosce che è un fatto costituisce reato, cioè è destinata a regolare quelle ipotesi in cui il soggetto non sa per esempio che impossessarsi della cosa mobile altrui costituisca reato, non quelle ipotesi in cui conosca o non conosca bene elementi normativi della fattispecie. È bene altra problematica riguarda i cosiddetto errore sugli elementi differenziali. Gli elementi differenziali sono quegli elementi che distinguono una fattispecie da un’altra la quale appunto si differenzia sulla base di un solo elemento o di più elementi.l’esempio classico che si fa in questi casi è la differenza tra omicidio volontario ex articolo 575 del codice penale e omicidio del consenziente 579. Vedete in siffatta ipotesi, dobbiamo supporre che vi sia una erronea supposizione del consenso della vittima, cioè tizio uccide Caio nell’erronea consapevolezza che Caio esprime un consenso ad essere ucciso. Domanda, quale norma si applica? L’omicidio volontario o l’omicidio del consenziente o ancora via un’ipotesi di errore nell’ambito dell’articolo 579 del codice penale.. è bene potremmo dire frettolosamente e concludere che trattasi di errore sul fatto che costituisce reato, ma tuttavia si ritiene preferibile la tesi in base alla quale fra le norme si applica quella più favorevole al reo e quindi in questo caso dovrebbe applicarsi l’omicidio del consenziente, atteso che secondo questa teoria non ci sarebbero gli estremi di imputare al soggetto il delitto di omicidio volontario sulla base del ragionamento che è difetterebbe comunque il dolo dell’uccidere un uomo, perché il dolo nell’omicidio volontario è quello di uccidere un uomo senza il suo consenso viceversa nell’esempio fatto il soggetto agisce, Tizio uccide Caio nella consapevolezza erronea di uccidere una persona che ha espresso il consenso e magari possiamo tranquillamente affermare che non l’avrebbe mai ucciso se avesse saputo che il consenso non vi era. Altre ipotesi è il reato putativo, disciplinato dall’articolo 49 del codice penale al primo comma, il quale espressamente stabilisce : (Reato supposto erroneamente e reato impossibile) Non e' punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato. In pratica, il legislatore disciplina l’ipotesi nelle quali il soggetto copia un fatto nella convenzione che questo costituisca reato ma reato non lo è e quindi per ordinamento giuridico è un fatto irrilevante dal punto di vista dell’ordinamento giuridico. Ultima ipotesi di esclusione delle responsabilità, prima di addentrarci nel reato aberrante e l’articolo 48, ovvero l’errore determinato dall’altrui inganno in quest’ipotesi un ulteriore ipotesi in cui vi è un’esclusione della responsabilità e del fatto commesso ovviamente risponde che ha generato l’inganno. s Y