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Il processo tributario e le commissioni tributarie, composte da commissioni tributarie provinciali e regionali. Il collegio giudicante è formato da tre membri, incluso un magistrato. I membri vengono scelti dal consiglio della presidenza della giustizia tributaria. Sono incompatibili coloro che svolgono attività professionale di consulenza in materia tributaria. La giurisdizione tributaria comprende tutte le controversie relative a tributi di qualsiasi genere e specie, sovraimposte e sanzioni amministrative. Le parti private possono presentare ricorso contro l'atto impugnato e devono essere assistite da un difensore tecnico, tranne che in determinati casi. Il contenuto del ricorso deve contenere l'atto impugnato, il soggetto contro cui è proposto il ricorso e i motivi. Il processo può essere istituito solo dopo che il contribuente riceve notifica di atto amministrativo. Inoltre le azioni di condanna e la costituzione in giudizio.
Tipologia: Appunti
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Disciplinato dal D.lgs. 31 dicembre 1992 n° 546 Commissioni tributarie si articolano in commissioni tributarie provinciali e commissioni tributarie regionali(queste hanno anche sezioni decentrate). Collegio giudicante è formato da 3 membri ed il presidente è sempre un magistrato. Membri sono scelti dal consiglio della presidenza della giustizia tributaria secondo graduatorie. Nominati poi con decreto del PDR. Sono in situazioni di incompatibilità coloro che svolgono attività professionale di consulenza in materia tributaria. GIURISDIZIONE TRIBUTARIA comprende tutte controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, sovraimposte, sanzioni amministrative. Giudice ordinario controversie relative all’esecuzione forzata, cause di opposizione di terzo, cause proposte da terzi. GIURISDIZIONE GIUDICE AMMINISTRATIVO Regolamenti governativi o ministeriali, regolamenti enti locali che istituiscono o disciplinano i tributi. Competenza territoriale delle commissioni tributarie provinciali determinata dalla sede dell’ufficio o ente che ha emesso atto che si impugna. PARTI PRIVATE e DIFESA TECNICA Può proporre ricorso destinatario atto che viene impugnato, ricorrente è obbligato a farsi assistere da difensore tecnico, ma nn è necessario difensore e parte può agire personalmente quando:
PARTE RESISTENTE: parte necessaria del processo. Soggetto che ha emesso atto che si impugna CONTENUTO DEL RICORSO Atto iniziale del processo che ricorrente rivolge al giudice: contiene domanda motiva piu deve contenere:
Sottoscritto dal difensore e contiene indicazione incaricato, soggetti e determinare oggetto (petitum, causa petendi) Oggetto della domanda è provvedimento che si chiede al giudice.
Per dare avvio al processo ricorso deve essere portato a conoscenza della controparte NOTIFICA: spedizione postale, consegna atto alla controparte o notificazione. Processo può essere istaurato solo se contribuente riceve notifica di atto amministrazione, che rientra nell’elenco degli atti impugnabili. 2 categorie: atti autonomamente impugnabili (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, avviso di mora), e altri atti non autonomamente impugnabili. E’ nullo provvedimento amm. Che manca degli elementi essenziali, viziato da difetto assoluto di attribuzione, adottato in violazione o elusione del giudicato. AZIONI DI CONDANNA esercitate quando ricorrente agisce per ottenere soddisfacimento di un suo credito, proposto dopo che amm. Ha rifiutato rimborso. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO: ricorrente entro 30 gg dalla notifica del ricorso deve costituirsi in giudizio, formare un fascicolo e depositarlo segreteria della commissione, all’interno inserito ricorso con documenti che vengono prodotti. Dopo si deve costituire parte resistente depositando proprio fascicolo con le controdeduzioni (proprie difese) e documenti. POI: dopo costituzione una delle parti, segreteria forma fascicolo del processo sottoposto al Presidente della commissione, compie esame preliminare e se trova casi inammissibilità la dichiara, se no assegna ricorso a una sezione. FISSAZIONE UDIENZA TRATTAZIONE dato avviso alle parti almeno 30 gg prima, fino a 20 gg prima udienza parti posso depositare documenti, 10 gg prima memorie. UDIENZA TRATTAZIONE pubblica udienza o in camera di consiglio.
ricorso. In più nella p.u. può essere inserita la conciliazione della lite. Relazione componenti collegio, parti ammesse alla discussione, collegio delibera in camera di consiglio, sentenza resa oubblica con deposito.