Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


La Costituzione Statunitense: tre epoche e il federalismo - Prof. Saitta, Appunti di Diritto Pubblico Comparato

Le tre epoche principali nella storia della costituzione statunitense, caratterizzate dal progressivo formarsi dello stato federale centripeto, dalla costituzione liberale e dalla costituzione democratica. Viene inoltre analizzato il federalismo cooperativo e il ruolo attivo della corte suprema nella tutela dei diritti fondamentali. Il documento illustra inoltre il potere legislativo, il federalismo legislativo e giudiziario, il ruolo dei partiti politici e la composizione della corte suprema.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 30/07/2019

rappazzosara
rappazzosara 🇮🇹

5

(2)

6 documenti

1 / 8

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
2. GLI STATI UNITI D’AMERICA
La Costituzione degli Stati Uniti è stata approvata nel 1787 e da allora sono stati apportati soltanto 27
emendamenti: i primi 10 hanno introdotto la disciplina della tutela dei diritti (Bill of Rights); quelli
successivi più rilevanti hanno vietato la schiavitù; hanno attribuito la tassazione sul reddito al Congresso;
hanno introdotto l’elezione diretta dei senatori; hanno esteso il diritto di voto alle donne ed agli
afroamericani ed hanno ridotto a 18 anni l’età del voto.
L’evoluzione della Costituzione è avvenuta non solo tramite emendamenti, ma anche attraverso
interpretazioni giurisprudenziali, le quali hanno apportato non solo mutamenti costituzionali minori (che
coinvolgono le regole), ma anche mutamenti costituzionali maggiori (che coinvolgono sia le regole che i
principi) tant’è che questi ultimi hanno comportato la presenza di nuove e diverse Costituzioni, pur in
presenza di disposizioni normative rimaste in gran parte inalterate.
In base a queste premesse, sarebbero 3 le Costituzioni americane succedutesi nel tempo:
1. la prima dal 1787 alla guerra civile caratterizzata dal progressivo formarsi dello Stato federale
centripeto;
2. la seconda dalla guerra civile al New Deal identificata come Costituzione liberale;
3. la terza dal New Deal ad oggi identificata come Costituzione democratica (anche se non ancora
“sociale”, vista la grande forza della preesistente tradizione liberale) e quindi caratterizzata da un
significativo intervento pubblico in economia a fini redistributivi, anche se non inteso come negli
Stati europei.
A partire dal New Deal è da sottolineare il forte attivismo della Corte Suprema nella tutela dei diritti
fondamentali contenuti nel Bill of Rights: vietando ogni forma di discriminazione razziale, estendendo il
diritto alla privacy (finanche a ricomprendervi la dichiarazione di incostituzionalità del divieto di
contraccettivi e della repressione dell’aborto volontario) ed anche eliminando il divieto di matrimonio tra
persone di razza diversa.
A partire dagli anni Ottanta il Congresso riduce l’intervento pubblico in economia e conseguentemente la
Corte Suprema riconosce una crescente sfera di autonomia agli Stati.
Dopo i fatti dell’11 settembre 2001 si assiste invece all’approvazione di una legislazione federale
d’emergenza che incide fortemente sui diritti fondamentali contenuti nel Bill of Rights; anche se è troppo
presto per affermare che la Costituzione democratica si stia trasformando in un nuovo modello
costituzionale.
Per quanto riguarda la forma di Stato democratica attuale degli Stati Uniti:
essa è caratterizzata da particolari principi e valori:
i diritti sociali non sono costituzionalizzati, in quanto essi posseggono una forza esistenziale che
permette di affermare che la situazione in tale ambito non è di molto differente a quella degli Stati
europei, dove essi sono invece costituzionalizzati.
Abbiamo già detto che l’intervento pubblico in economia è molto meno intenso rispetto all’Europa, e
quindi conseguentemente l’ordinamento opera un minore effetto redistributivo delle risorse,
valorizzando pertanto l’autonomia e l’iniziativa individuale con un’intensa responsabilizzazione della
singola persona, con la convinzione che ognuno debba provvedere da sé alla propria fortuna;
i diritti liberali riconosciuti nel Bill of Rights sono stati oggetto di significativi ampliamenti
essenzialmente ad opera della Corte Suprema.
la forma di Stato scelta è la struttura federale: si tratta di una scelta non ponderata, ma imposta dalle
circostanze del momento, ma che fortunatamente comunque all’atto pratico esalta le differenze (tant’è che è
pf3
pf4
pf5
pf8

Anteprima parziale del testo

Scarica La Costituzione Statunitense: tre epoche e il federalismo - Prof. Saitta e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico Comparato solo su Docsity!

2. GLI STATI UNITI D’AMERICA

La Costituzione degli Stati Uniti è stata approvata nel 1787 e da allora sono stati apportati soltanto 27

emendamenti : i primi 10 hanno introdotto la disciplina della tutela dei diritti ( Bill of Rights ); quelli

successivi più rilevanti hanno vietato la schiavitù; hanno attribuito la tassazione sul reddito al Congresso; hanno introdotto l’elezione diretta dei senatori; hanno esteso il diritto di voto alle donne ed agli afroamericani ed hanno ridotto a 18 anni l’età del voto.

L’evoluzione della Costituzione è avvenuta non solo tramite emendamenti, ma anche attraverso

interpretazioni giurisprudenziali , le quali hanno apportato non solo mutamenti costituzionali minori (che

coinvolgono le regole), ma anche mutamenti costituzionali maggiori (che coinvolgono sia le regole che i principi) − tant’è che questi ultimi hanno comportato la presenza di nuove e diverse Costituzioni, pur in presenza di disposizioni normative rimaste in gran parte inalterate.

In base a queste premesse, sarebbero 3 le Costituzioni americane succedutesi nel tempo:

  1. la prima dal 1787 alla guerra civile − caratterizzata dal progressivo formarsi dello Stato federale centripeto;
  2. la seconda dalla guerra civile al New Deal − identificata come Costituzione liberale;
  3. la terza dal New Deal ad oggi − identificata come Costituzione democratica (anche se non ancora “sociale”, vista la grande forza della preesistente tradizione liberale) e quindi caratterizzata da un significativo intervento pubblico in economia a fini redistributivi, anche se non inteso come negli Stati europei. − A partire dal New Deal è da sottolineare il forte attivismo della Corte Suprema nella tutela dei diritti

fondamentali contenuti nel Bill of Rights : vietando ogni forma di discriminazione razziale, estendendo il

diritto alla privacy (finanche a ricomprendervi la dichiarazione di incostituzionalità del divieto di contraccettivi e della repressione dell’aborto volontario) ed anche eliminando il divieto di matrimonio tra persone di razza diversa. − A partire dagli anni Ottanta il Congresso riduce l’intervento pubblico in economia e conseguentemente la Corte Suprema riconosce una crescente sfera di autonomia agli Stati. − Dopo i fatti dell’11 settembre 2001 si assiste invece all’approvazione di una legislazione federale d’emergenza che incide fortemente sui diritti fondamentali contenuti nel Bill of Rights ; anche se è troppo presto per affermare che la Costituzione democratica si stia trasformando in un nuovo modello costituzionale.

Per quanto riguarda la forma di Stato democratica attuale degli Stati Uniti:

− essa è caratterizzata da particolari principi e valori :

▲ i diritti sociali non sono costituzionalizzati, in quanto essi posseggono una forza esistenziale che

permette di affermare che la situazione in tale ambito non è di molto differente a quella degli Stati europei, dove essi sono invece costituzionalizzati. Abbiamo già detto che l’intervento pubblico in economia è molto meno intenso rispetto all’Europa, e quindi conseguentemente l’ordinamento opera un minore effetto redistributivo delle risorse, valorizzando pertanto l’autonomia e l’iniziativa individuale con un’intensa responsabilizzazione della singola persona, con la convinzione che ognuno debba provvedere da sé alla propria fortuna;

▲ i diritti liberali riconosciuti nel Bill of Rights sono stati oggetto di significativi ampliamenti

essenzialmente ad opera della Corte Suprema.

− la forma di Stato scelta è la struttura federale : si tratta di una scelta non ponderata, ma imposta dalle

circostanze del momento, ma che fortunatamente comunque all’atto pratico esalta le differenze (tant’è che è

ancora viva a più di duecento anni dalla sua approvazione), permettendo l’evoluzione dinamica dell’ordinamento.

L’ordinamento americano è un ordinamento federale, infatti adesso più nel dettaglio parliamo di:

1. Federalismo legislativo : la disciplina delle materie è affidata al X emendamento, che afferma il

principio per cui tutti i poteri non formalmente attribuiti al Congresso spettano agli Stati membri:

▲ al Congresso spetta di disciplinare in via esclusiva il commercio tra gli Stati membri

(interpretando la Corte Suprema in maniera molto estensiva il par. 3 della sez. 8 dell’art. I, c.d. commerce clause ), ed esso è quindi autorizzato a legiferare in tutti i casi in cui il commercio risulti influenzato anche soltanto indirettamente; e ciò nella pratica sino a ricomprendervi la legge federale che vietava la segregazione razziale − perché l’obbligo per gli esercizi di servire anche i neri avrebbe incentivato il commercio. Fino al 1995 comunque la Corte Suprema non aveva mai utilizzato la commerce clause per colpire una legge federale, finché non ha dichiarato proprio quell’anno l’incostituzionalità di una legge federale (che vietava chi fosse in possesso di un’arma da fuoco di avvicinarsi alle scuole) perché contrastante con la commerce clause in quanto la tutela dell’ordine pubblico non poteva influenzare in modo

sostanziale il commercio tra gli Stati: viene così introdotto il requisito dell’influenza sostanziale

sul commercio interstatale per consentire alla legge federale di rientrare nella commerce clause.

L’orientamento della Corte Suprema sembra però essere cambiato nel tempo, perché neppure con la crisi economica del 2008 la Corte ha ripreso l’interpretazione estensiva della commerce clause, e questo nemmeno quando Bush approvò un piano per salvare le imprese in crisi rafforzando i meccanismi di controllo sui mercati finanziari; inoltre quando essa è stata chiamata a decidere sulla costituzionalità della riforma sanitaria del 2010 ha salvato la legge pur rifiutando l’argomentazione che il motivo della scelta si sarebbe basato sulla commerce clause, perché ciò avrebbe comportato un’interpretazione eccessivamente estensiva della stessa;

▲ agli Stati membri è sempre rimasta invece la competenza legislativa in materia civile e penale;

mentre l’unificazione legislativa in materia commerciale è avvenuta per volontaria adesione da parte degli Stati membri.

2. Federalismo esecutivo : la Costituzione disciplina all’art. II il potere esecutivo, senza accennare

però ad una ripartizione: infatti prima del New Deal imperava una concezione duale del federalismo americano secondo cui l’ordinamento giuridico federale e quelli statali operavano in modo del tutto autonomo; mentre dopo il New Deal si è affacciata una concezione cooperativa del federalismo (c.d.

federalismo cooperativo ) perché lo Stato federale, dovendo intervenire in settori sempre più vasti,

necessita dell’aiuto degli Stati per dare attuazione a quei provvedimenti che ovviamente non può attuare da solo. I principali strumenti dell’attuale federalismo cooperativo sono i finanziamenti federali erogati ai Singoli Stati per la realizzazione di opere pubbliche, a condizione che essi contribuiscano con propri fondi e che rispettino maniacalmente le indicazioni spesso assai dettagliate. A volte però tali contributi tendono a trasformarsi i veri e propri Federal mandates (chiamati così perché onerosi per gli Stati) con i quali la legge federale impone ai Governi federali lo svolgimento di determinate attività. Ciò ha portato all’approvazione nel 1995 di una legge federale che vieta la proposizione di leggi che impongano oneri agli Stati senza dotarli dei corrispondenti mezzi finanziari.

Pertanto il Presidente ha assunto un ruolo di guida, ed è stato reso propulsore dell’iniziativa legislativa del Congresso. Non possiamo dire tuttavia che il Presidente americano sia titolare di un potere paragonabile a quello del Primo ministro inglese o del Presidente francese, in quanto:

  • nonostante egli possa contare sulla maggioranza in Camera e in Senato del suo stesso partito, questa non è sempre garanzia di certa approvazione delle sue proposte;
  • ed inoltre l’esercizio della sua potestà è limitato non solo dal Senato e dal potere giudiziario, ma anche dalla Pubblica amministrazione federale.

Vediamo tali organi nel dettaglio:

1. il Congresso è composto dalla Camera dei rappresentanti (i cui membri sono eletti ogni 2 anni e

ridefiniti ogni 10 anni) e dal Senato (rinnovati per 1/3 ogni 2 anni). Le due camere differiscono per la rappresentatività, mentre i loro sistemi elettorali sono simili ed ispirati al modello maggioritario con collegi uninominali.

I poteri del Congresso sono attribuiti dall’art. I Cost., e sono:

a. (^) il potere legislativo, secondo un modello di bicameralismo perfetto (con la sola eccezione delle leggi fiscali che devono essere presentate prima alla Camera dei rappresentanti); b. il comando delle forze armate, con l’annesso potere di dichiarare la guerra però subordinato alla dichiarazione del Presidente (anche se notiamo che negli ultimi anni i Presidenti hanno fatto uso del potere senza previa autorizzazione del Congresso, sostenendo che si trattasse di interventi difensivi); c. la nomina dei principali funzionari dell’amministrazione compresi i giudici federali, approvando o meno attraverso il Senato le scelte fatte dal Presidente (è bene evidenziare che i funzionari sono sempre stati approvati senza problemi, mentre per i giudici soprattutto della Corte Suprema esso si è sempre riservato uno scrutinio più approfondito); d. la facoltà di autorizzazione della ratifica dei trattati internazionali conclusi dal Presidente con la maggioranza dei 2/3 del Congresso (siccome tale maggioranza è difficile da raggiungere, i Presidenti hanno seguito la prassi di concludere accordi amministrativi internazionali anziché trattati, fermo restando che gli accordi non possono modificare la legge federale perche le sono subordinati);

2. il Presidente ha un mandato della durata di 4 anni e non può essere eletto per più di 2 volte.

E’ eletto secondo un procedimento solo formalmente di secondo grado (in quanto l’intenzione dei costituenti era attribuire la scelta ad un collegio di saggi) ma che in realtà opera come un’elezione diretta, in quanto gli elettori presidenziali sono vincolati a votare il candidato Presidente del partito per il quale essi sono stati eletti.

Tale sistema è stato molto criticato in quanto:

  • può portare all’elezione di un Presidente che non ha maggioranza assoluta dei voti espressi;
  • inoltre − essendo che ciascuno Stato stabilisce le modalità di votazione − il criterio del computo dei voti non è omogeneo su tutto il territorio statunitense.

Il Presidente è titolare del potere esecutivo (anche se l’attività esecutiva è soggetta alla volontà del Congresso tramite i suoi poteri di interferenza, ad esempio nell’approvazione del bilancio annuale), si avvale di segretari ciascuno dei quali preposto ad un dipartimento.

Invece, i contropoteri del Presidente in relazione alla potestà legislativa del Congresso sono:

a. il suo visto per l’entrata in vigore delle leggi (se il Presidente non lo appone entro 10 gg la legge s’intende tacitamente approvata; mentre se in questi 10 gg il Congresso non era in seduta e quindi il Presidente era impossibilitato a rinviare la legge, essa non potrà più entrare in vigore) che costituisce un vero e proprio potere di veto, in quanto la maggioranza richiesta del Congresso per poter ugualmente approvare la legge è dei 2/3 e difficilmente esso riesce a raggiungerla. Inoltre, il veto può essere esercitato solo sull’intera legge e non su singole parti di essa (Clinton provò ad introdurre la possibilità di veto parziale, dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema) e ciò ha favorito la prassi del Congresso ad inserire nella medesima legge disposizioni di grande popolarità e disposizioni non gradite dal Presidente, di maniera tale che l’eventuale apposizione del veto gli sarebbe costata l’impopolarità; b. lo statuto del signing statement (a cui hanno fatto molto ricorso Obama e Clinton, sfavorevoli al veto) consistente in una dichiarazione inserita nel testo di legge per esprimere valutazioni negative o indicazioni circa l’interpretazione e l’applicazione della legge stessa, agendo così non sull’entrata in vigore ma sulle sue modalità interpretative ed applicative e quindi sottraendo al Congresso la possibilità di superare il veto con la maggioranza dei 2/3; c. il messaggio sullo Stato dell’Unione, con cui indica ogni anno il programma legislativo che intende attuare; d. l’attività legislativa dietro delega del Congresso, che pur non prevista dalla Costituzione è indispensabile viste le esigenze di sviluppo dello Stato democratico (all’inizio la Corte aveva ritenuto incostituzionale tale delega, in quanto il potere legislativo – delegato dal popolo al Congresso − non poteva essere a sua volta delegato al Presidente; successivamente ha ammesso tale possibilità a condizione però che il Congresso indicasse un in base al quale esercitare la delega);

I Partiti Politici sono nati negli Stati Uniti soltanto nel periodo tra il 1828/40, quando nacquero il partito

democratico ed un secondo partito di orientamento più conservatore (dal quale nacque il partito repubblicano frutto della scissione di orientamento sulla questione della schiavitù del 1854).

Benché i partiti politici siano nati relativamente tardi rispetto all’emanazione della Costituzione, i meccanismi elettorali di Congresso e Presidente riflettevano già allora − vista la loro frammentazione elettorale − l’esigenza di evitare che il medesimo partito potesse contemporaneamente dominare la Camera, il Senato e la Presidenza; e quindi attenuando di fatto l’effetto di reciproco contrasto tra poteri che sta alla base della forma di governo statunitense.

A partire dalla grande cesura di sistema che è stato il New Deal , il partito democratico è orientato verso un maggiore intervento pubblico in economia; mentre quello repubblicano preferisce garantire l’autonomia dei singoli Stati membri.

Dal punto di vista organizzativo si è assistito ad un progressivo aumento delle elezioni primarie per la scelta del candidato Presidente all’interno del partito, cosicché egli sarà scelto non dai funzionari del partito ma dagli elettori stessi, attraverso un meccanismo di selezione dei candidati che funziona sia attraverso le già citate elezioni primarie che ricorrendo alle assemblee interne di partito. Tuttavia il processo di nazionalizzazione dei partiti è sì così rafforzato, ma è tuttavia ben lungi da eguagliarne il grado presente negli Stati europei.

Suprema si è attribuita tale potere con la nota sent. Marbury v. Madison , adottando il ragionamento per il

quale, essendo che il potere legislativo del Congresso federale deriva dalla Costituzione, se questo emana leggi contrastanti con essa, le emana in assenza del potere legittimo ed esse saranno dunque non leggi federali ma atti privi di valore giuridico che pertanto la Corte non può applicare.

Tale ragionamento è frutto di un modo di intendere la separazione dei poteri alla luce dei principi di sovrapposizione e reciproca limitazione degli stessi, caratterizzanti la forma di governo statunitense.

In ogni caso, i giudici federali non possono annullare la legge, ma solo dichiararne l’incostituzionalità e l’inapplicabilità, con la conseguenza che la legge non viene definitivamente eliminata dall’ordinamento, ma anzi essa può risorgere nel caso in cui la Corte Suprema muti opinione circa la sua incostituzionalità.

Il judicial review non è riservato alla sola Corte Suprema, ma può essere esercitato da tutti i giudici federali

secondo un modello definito ; mentre l’unità del sistema è garantita dal valore vincolante che hanno le sentenze della Corte Suprema nei confronti dei giudici federali. La Corte comunque non è costretta a decidere su tutti i casi le vengono sottoposti, ma può selezionare quelli che intende giudicare senza bisogno di motivazione, avendo riconosciuta così la facoltà di decidere se e quando intervenire sulla questione con sentenza definitiva ovvero lasciare il sospeso la decisione quando trattasi di materia politicamente molto controversa.

Per quanto riguarda la tutela delle libertà e dei diritti , il principale arbitro in questa funzione è la Corte

Suprema, guardiana inflessibile di quelle libertà individuali tutelate anche contro la legge federale (e dunque della volontà della maggioranza), di modo tale da garantire la correttezza del procedimento democratico. Come sappiamo dal New Deal , la disciplina dei diritti di libertà è di origine giurisprudenziale; mentre quella dei diritti sociali è legislativa.

Parlando invece delle garanzie processuali penali, ricordiamo la sent. in cui sono state stabilite le garanzie a tutela della persona in custodia della polizia, alla quale devono sempre essere comunicati i propri diritti. Per quanto riguarda infine i diritti sociali essi sono stati introdotti nel 1935 in pieno periodo New Deal. Da allora il Congresso ha introdotto nuovi programmi di assistenza per realizzare il programma della Great Society quale massimo livello di intervento sociale degli Stati Uniti. Il sistema di welfare statunitense è stato profondamente riformato nel 1996 attraverso la devoluzione agli Stati membri del ruolo principale nell’erogazione delle prestazioni sociali attraverso il trasferimento da parte dello Stato federale di somme di denaro con facoltà per ciascuno Stato membro di determinare l’entità, la tipologia e la durata temporale degli interventi assistenziali, coniugando così una riduzione dell’intervento pubblico federale a un ruolo crescente degli Stati membri. Nel 2010 infine Obama ha riformato il sistema sanitario nazionale attraverso l’introduzione dell’obbligo per tutti di acquistare una polizza sanitaria (la Corte ha dichiarato la compatibilità di tale riforma sanitaria con la Costituzione).

Le fonti del diritto comprendono anche il common law inglese; anche se le differenze con il modello

inglese sono numerose e sono:

  • la rilevanza del mondo accademico che sin da subito assunse l’ordinamento americano nella formazione del common law ;
  • (^) la presenza di una Costituzione rigida la cui applicazione è garantita dalla Corte Suprema attraverso l’esercizio del judicial review ;
  • la forma di Stato federale che comporta la ripartizione delle competenze legislative tra il Congresso ed i legislativi dei singoli Stati membri, e la conseguente coesistenza di più forme di common law , federale e dei singoli Stati;
  • la meno rigida efficacia dello stare decisis , in quanto la Corte Suprema non si è mai ritenuta vincolante dal proprio precedente ed in quanto essa opera soltanto in modo verticale, cioè soltanto nei confronti delle Corti inferiori a quella che adotta la decisione;
  • le codificazioni soni maggiori, soprattutto nell’ambito del diritto commerciale.