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I caratteri essenziali della forma di governo francese, con un focus sul ruolo e sui poteri del presidente e del primo ministro. Il presidente, eletto a suffragio universale diretto, detiene importanti poteri di indirizzo politico, mentre il primo ministro, nominato dal presidente e responsabile politicamente davanti al parlamento, dirige l'azione del governo. Le interdipendenze e i conflitti politici tra i due ruoli, nonché le novità introdotte dalla riforma costituzionale del 2008.
Tipologia: Appunti
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Secondo Pinelli comunque bisogna piuttosto parlare di una forma
diretto − per un periodo di tempo di 5 anni a partire dal 2000 (prima era di 7 anni) – e dotato di alcuni significativi poteri di indirizzo politico;
di fronte al Parlamento (e dunque legato allo stesso da un rapporto di fiducia, la quale può essere revocata solo con un voto parlamentare);
trai due in merito alla distribuzione ed all’esercizio dell’indirizzo politico). Sia il Governo che il Presidente traggono la propria fonte di legittimazione dall’elezione popolare – direttamente il Presidente della Repubblica ed indirettamente il Primo Ministro, attraverso la fiducia della maggioranza parlamentare. Secondo Duverger, il potere esecutivo nella forma di governo francese può essere raffigurato come un’aquila a due teste; cioè come una struttura caratterizzata da un dualismo reale o potenziale nell’esercizio delle funzioni di governo: si tratta dunque di un sistema dall’equilibrio instabile. Nel luglio 2008 la Costituzione francese è stata oggetto di un’ampia revisione che ha coinvolto più la metà dei suoi articoli; anche se non sembra che gli assetti fondamentali della forma di governa fin qui delineati siano stati sconvolti.
compromesso fra le idee più radicali di De Gaulle, che puntava ad attribuire al Capo dello Stato rilevanti poteri di indirizzo politico e le idee più fedeli al modello parlamentare: − infatti mentre Debrè avrebbe voluto rafforzare il ruolo del Primo Ministro in modo totale (c.d. modello Westminster); − De Gaulle puntava ad un semplice rafforzamento dei poteri dell’esecutivo.
Il compromesso fu la creazione di un sistema nel quale al Presidente venivano affidati compiti prevalentemente arbitrali, nel quadro di un’organizzazione costituzionale che indeboliva i poteri del Parlamento per rafforzare di converso quelli del Governo. − Ma fu la prassi interpretativa concretamente imposta da De Gaulle − insieme alla riforma costituzionale del 1962 che introdusse il suffragio universo diretto del Capo dello Stato – a spostare il baricentro dell’asse Primo ministro-Presidente a favore di quest’ultimo. Infatti dal 1962 il Presidente è eletto a suffragio universale diretto con elezione a doppio turno : è eletto il candidato che abbia ottenuto il 50 % più uno dei voti validi; se ciò non si verifica a distanza di 15 gg si svolge un ballottaggio tra i 2 candidati più votati.
Per evitare i rischi di cohabitation e per realizzare una più ragionale distribuzione delle responsabilità politiche, la riforma costituzionale del 2000 ha armonizzato la durata del mandato presidenziale con la durata delle Camere – diminuendo la durata in carica del presidente da 7 a 5 anni.
▲ nomina il Primo Ministro e lo fa cessare dalla carica: si tratta di un vero e proprio potere di revoca del Primo ministro e quindi del Governo – che è frutto della prassi interpretativa imposta da De Gaulle; ▲ per espressa previsione costituzionale, presiede il Consiglio dei Ministri e ne stila l’ordine del giorno; ▲ scioglie l’Assemblea nazionale (ma non può farlo nell’anno successivo alle elezioni); ▲ è preminente il suo ruolo nella determinazione dell’indirizzo politico.
Ulteriori poteri del Presidente sono quelli ordinari e sono:
In tema di nomine alle alte cariche pubbliche e di messaggi alle Camere, la riforma del 2008 ha introdotto due importanti novità – potenzialmente in grado di ridefinire i rapporti politici fra Presidente e Parlamento: ▲ sul primo versante, il Presidente ha un ruolo nella selezione e nella nomina di coloro che andranno ad espletare talune pubbliche funzioni (Consiglio di Stato, Consiglio Costituzionale ecc.), individuate in una legge organica. L’atto presidenziale di nomina comunque dev’essere preceduto da un parere obbligatorio delle commissioni parlamentari permanenti, e la nomina non può essere disposta qualora queste abbiano espresso una parere contrario con una maggioranza qualificata dei 3/5 dei voti espressi; ▲ (^) per quanto riguarda invece i messaggi, il Presidente comunica ordinariamente con le due Assemblee ed anche con il Parlamento riunito; e la sua dichiarazione può dar luogo ad un dibattito tra deputati e senatori. Tuttavia tale dibattito non può mai concludersi con un voto, in quanto il Presidente non è legato alle Camere da alcun rapporto di fiducia. Alcuni atti del Presidente non sono controfirmati dai ministri: infatti l’istituto della controfirma – originariamente pensato per sgravare il Sovrano dalla responsabilità politica derivante dai proprio atti, non essendo titolare di funzioni politiche – non ha senso nel sistema costituzionale francese, in quanto il Presidente ha veri e propri poteri indipendenti dalla volontà governativa. Particolare attenzione meritano anche altri due poteri presidenziali:
approvazione definitiva senza passare da un voto parlamentare. Le materie sulle tale potere è permesso sono l’organizzazione dei poteri pubblici e la ratifica di un trattato che possa incidere sul funzionamento delle istituzioni, sulle politiche economico-sociali o ambientali o sui servizi pubblici. Il potere di indire il referendum è comunque subordinato ad una proposta da parte del Governo o del Parlamento. (La riforma costituzionale del 2008 ha attribuito analogo potere referendario sulle stesse materie ad 1/ del Parlamento, sostenuto da 1/10 degli elettori iscritti nelle liste elettorali: si tratta essenzialmente di uno strumento di azione politica dell’opposizione. Tale numero è improbabile che venga raggiunto, rendendo pressoché inutilizzabile l’istituto);
Affinché comunque il Presidente possa attivare lo stato di emergenza, è richiesta la simultaneità di due condizioni:
della maggioranza al giudizio del corpo elettorale.
Dopo la Riforma del 2008 che ha diminuito da 7 a 5 anni il mandato presidenziale, qualche autore ha sostenuto che l’eventualità della cohabitation sarebbe ormai di fatto esclusa. Tuttavia a nostro avviso questo non è vero, perché rimane ancora possibile tale evenienza, e cioè è possibile a produzione di una dissociazione tra maggioranza presidenziale e maggioranza parlamentare.
La storia della V Repubblica appare come un susseguirsi di assestamenti progressivi e mai definitivi nei rapporti tra Presidente della Repubblica e maggioranza politica: i. nei momenti in cui il Presidente è l’effettivo e riconosciuto capo del partito di maggioranza dell’Assemblea, egli è il vero capo del Governo; ii. quando invece può contare su una maggioranza parlamentare a lui favorevole ma non ne è il leader effettivo, egli è costretto a scendere a compromessi condividendo la responsabilità di governo con il Primo ministro; iii. quando infine il Presidente si trova di fronte una maggioranza parlamentare ostile – che gli impone un programma politico ed un Primo ministro non gradito – è quest’ultimo a diventare il capo effettivo del Governo.
prima una Commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo condiviso, da sottoporre ad approvazione; mentre poi, in caso di mancato accordo in Commissione o di mancata approvazione, il Governo può poi sottoporre il testo al voto finale dell’Assemblea nazionale: ciò significa che a quest’ultima è garantita una lieve supremazia nel procedimento legislativo ed a determinate condizioni.
Tale supremazia è giustificata da tre motivi:
fiducia che va provata attraverso una mozione di censura approvata dalla maggioranza assoluta); mentre al contrario il Governo può in qualunque momento per tramite del Primo ministro, richiedere un voto di fiducia
fermo restando che in caso di voto contrario il Governo ha l’obbligo di dimettersi nelle mani del Presidente. Al fine poi di indurre l’Assemblea ad approvare i disegni di legge da lui proposti, il Primo ministro può
senza votazione a meno di che nelle 24 ore successive non sia depositata una mozione di censura. Il ricorso a tale procedura comunque è limitato – a seguito della Riforma 2008 – ai soli progetti di legge in materia di finanza pubblica e di sicurezza sociale.
Per impedire che su un progetto di legge di origine governativa il Parlamento possa presentare migliaia di
cioè impegnare l’Assemblea a pronunciarsi con un solo voto esclusivamente su quel testo accettato espressamente dal Governo, con gli emendamenti da esso espressamente condivisi. In tal modo il Parlamento è costretto a
previste dalla Costituzione − obbligatoriamente sottoposte dopo la loro approvazione al Conseil Costitutionnel per il controllo di costituzionalità (ciò significa senz’altro che esse sono da considerare gerarchicamente subordinate alla Costituzione).
doppio turno per l’elezione dell’Assemblea nazionale: in ogni collegio è eletto al primo turno il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; se tale maggioranza non è raggiunta allora al secondo
La Revisione del 2008 attribuisce maggiori poteri alle regioni, che hanno un potere di deroga alle norme legislative statali – fermo restando che esse non hanno funzioni legislative, funzioni di determinazione dell’indirizzo politico, non possono influenzare gli Enti locali inferiori e non hanno alcuna forma di difesa costituzionale delle proprie prerogative. Nel 2014 è entrata in vigore la nuova legge sulle città metropolitane, che ha creato le metropoli di Parigi, Marsiglia e Lione, ed ha riordinato talune competenze amministrative delle collettività territoriali.
negli ultimi secoli dell’Ancien Régime, poi consolidatosi in epoca rivoluzionaria.
Sulla base di tale modello – che formalizza il principio della specialità del diritto amministrativo – si è costruito progressivamente un doppio binario della giurisdizione:
sostanzialmente a far parte della vita pubblica francese, in quanto si riteneva in qualche modo che fosse contrario al principio della sovranità popolare. La decisione di introdurlo nel 1958 fu spinta dalla necessità di frenare l’egemonia parlamentare: fu così costituito un organo chiamato Conseil Constitutionnel , prevedendo che le leggi potessero essergli deferite prima della loro promulgazione e soltanto inizialmente su saisine (cioè su ricorso) del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro, del Presidente del Senato e del Presidente dell’Assemblea Nazionale. Alla limitazione della piena autonomia dell’organo vi era anche un sistema accentrato di designazione dei giudici: 3 dal Presidente della Repubblica, 3 dal Presidente del Senato e 3 dal Presidente dell’Assemblea Nazionale. Due eventi però provvidero a mutare radicalmente il ruolo del Conseil per trasformarlo in un vero e proprio organo di giustizia costituzionale:
droits de l’homme ed tu citoyen , simbolo della rivoluzione francese e dell’intera civiltà occidentale, poi modificata per inserirvi altri diritti.
La Déclaration si definisce
Infatti soltanto dopo la Decision del 1971 la Francia ha cominciato a sperimentare forme di garanzia giurisdizionale delle libertà e dei diritti costituzionalmente garantiti.
Il Conseil d’Etat inoltre – al fine di garantire i diritti di natura economico-sociale che non potevano essere difesi in quanto vi era una legge che copriva l’atto amministrativo attuativo realmente lesivo dei diritti – ha elaborato la teoria della < loi écran > (schermo di legge), attraverso alcuni escamotages idonei ad aggirare il problema. Così sebbene la legge può schermare l’incompatibilità costituzionale dell’atto amministrativo, questo però non può mai porsi in contrasto con le norme internazionali – ed in particolare in questo caso con le convenzioni internazionali in materia di diritti fondamentali cui la Francia aderisci, come ad es. la Convenzione dei diritti dell’uomo.