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diritto sindacale giugni
Tipologia: Appunti
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Al sindacato, in quanto organizzazione di lavoratori portatrice di un proprio interesse collettivo, si deve riconoscere una sfera di autonomia propria e non derivata da quella individuale dei lavoratori. Il gruppo organizzato è qualcosa di diverso dalla somma degli individui che lo compongono, così come l’interesse collettivo è qualcosa di diverso dalla somma degli interessi individuali dei suoi membri; ciò impedisce di ricondurre il legame tra il sindacato e i lavoratori all’istituto del mandato con rappresentanza disciplinato dagli artt. 1387 e ss. E 1704 e ss. Cod. civ.; in questo istituto infatti il rappresentante agisce in nome e nell’interesse del soggetto rappresentato, mentre il sindacato agisce in nome proprio perseguendo l’interesse collettivo di cui è titolare. Anche se differente dalla rappresentanza volontaria civilistica, il nesso che lega all’organizzazione sindacale i lavoratori appartenenti al gruppo professionale è qualificato come rapporto di rappresentanza.
Diversa è la nozione di rappresentatività che è definibile come la capacità dell’organizzazione di unificare i comportamenti dei lavoratori in modo che gli stessi operino non ciascuno secondo scelte proprie, ma come gruppo. Per realizzare questo obiettivo, le posizioni giuridiche che si vengono a creare non sono attribuite a tutte le organizzazioni, ma solo ai sindacati che essendo dotati di un’effettiva capacità unificatrice del gruppo professionale o almeno di rilevanti frazioni di esso, siano soggetti reali di quella dinamica. Sul piano formale, ciò è avvenuto selezionando i sindacati secondo alcuni criteri.
Il tema della rappresentatività ha acquistato un ruolo centrale nel diritto del lavoro con il titolo III dello statuto dei lavoratori. In queste norme il legislatore non si è limitato a ribadire che i lavoratori hanno diritto di esercitare la propria libertà sindacale all’interno dei luoghi di lavoro e che il datore di lavoro deve rispettare questa libertà, ma
riconosce alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative diritti che favoriscono il rapporto tra l’organizzazione e i lavoratori rappresentati. A questi diritti corrispondo precise posizioni debitorie dell’imprenditore; mentre per rispettare la libertà sindacale, l’imprenditore è tenuto solo a un generico obbligo negativo di astensione dall’interferire nella libertà stessa. Questi sono i motivi per cui i diritti sindacali non sono riconosciuti a tutte le associazioni, ma solo a quelle effettivamente rappresentative; lo scopo del legislatore del 1970 è quello di favorire l’attività sindacale all’interno dei luoghi di lavoro e per realizzarlo deve comprimere alcuni diritti dell’imprenditore. Il riconoscere questi diritti a tutte le organizzazioni a prescindere dalla rappresentatività comporterebbe un eccesso rispetto allo scopo perché favorirebbe anche organizzazioni che non sono realmente attrici del conflitto sindacale, dall’altro sarebbe privo di giustificazione il sacrificio imposto all’imprenditore.
Nella sua formulazione originaria l’art.19 dello statuto individuava come soggetti titolari dei diritti sindacali le rappresentanza sindacali aziendali costituite ad iniziativa dei lavoratori operanti nell’ambito:
a. Delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale b. Delle associazioni non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva
Si introducevano così 2 criteri di selezione, il secondo dei quali era residuale, essendo stato introdotto esplicitamente al fine di non escludere alcuni sindacati, che pur non essendo inquadrati nelle confederazioni maggiormente rappresentative, avevano tuttavia una presenza e un ruolo rilevanti nei rapporti sindacali di alcuni settori partecipando alla contrattazione collettiva nazionale o provinciale.
Il criterio principale era quello riassunto nella formula confederazioni maggiormente rappresentative; esso implica un giudizio di rappresentatività che è stata definita storica, perché
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L’art.19 è stato sottoposto al vaglio di costituzionalità in relazione agli artt. 39 e 3 cost., sia prima che dopo la sua parziale abrogazione da parte del referendum del 1995.
Con la sentenza 54 del 1974 la corte costituzionale affermò che la selezione tra i sindacati non viola l’art.39 costituzione se non tocca la libertà sindacale, ma è funzionale all’attribuzione di diritto o poteri aggiunti che vanno oltre la stessa; è il caso dell’art.19 la cui funzione è di identificare i soggetti titolari dei diritti previsti dal titolo III e non di limitare la libertà di costituire rappresentanze sindacali all’interno dei luoghi di lavoro che è garantita a tutti i lavoratori e a tutte le organizzazioni dall’art.14 statuto.
La questione di legittimità era stata posta alla corte anche in relazione all’art.3 cost.: la selezione tra i sindacati per accedere ai diritti sindacali crea una differenza di trattamento che richiedeva il vaglio di legittimità costituzionale in relazione al principio di uguaglianza; la corte affermò che la scelta del legislatore di non conferire a tutti i diritti sindacali è razionale e consapevole tenendo presente gli scopi che si propone lo statuto dei lavoratori, che ha voluto evitare che i singoli individui o piccoli gruppi isolati dei lavoratori possano pretendere di espletare tale funzione e possano così dar vita a un numero imprevedibile di organismi, i quali interferendo nella vita dell’azienda a difesa di interessi anche in contrasto tra loro abbiano il potere di pretendere l’applicazione di norme che hanno fini più vasti.
L’art.19 è stato oggetto di 2 referendum abrogativi che si sono svolti l’11 giugno 1995 e hanno avuto uno esito negativo e l’altro positivo.
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dei sindacati che hanno accesso alle condizioni di favore previste da questo titolo dello statuto.
Le conseguenze pratiche di questa modifica non sono di grande rilievo, perché i sindacati che firmano i contratti appartengono normalmente alle confederazioni maggiormente rappresentative; la novità sta nel fatto che la materia passa tutta alla competenza della contrattazione; è come dire che da questo momento lo statuto promuove, sostiene e agevola l’attività contrattuale dei sindacati che hanno già stipulato il contratto: consolida una posizione di forza contrattuale già conseguita, ma non può promuoverla dove manca; infatti un sindacato confederale che non abbia stipulato un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva interessata, se prima poteva accedere ai diritti sindacali attraverso la lettera a) dell’art.19 ora non può più farlo.
Sul piano sistematico l’effetto più rilevante del referendum è che il criterio della maggiore rappresentatività presunta nello statuto dei lavoratori viene sostituito da un criterio di rappresentatività fondato su un elemento di fatto accertabile e non più su valutazioni che si prestano a un elevato soggettivismo.
analoga a quella fin qui descritta. Queste leggi possono dividersi in 2 categorie:
I sindacati che possono designare propri rappresentanti in organi collegiali o che sono legittimati a stipulare contratti collettivi che producono particolari effetti sono indicati con la generica espressione di sindacati maggiormente rappresentativi o più di recente con quella equivalente di comparativamente più rappresentativi. In questi casi per attribuire la qualificazione occorre fare ricorso agli indici presuntivi elaborati dalla giurisprudenza
sull’art.19 nel testo previgente al referendum, adattandoli alle eventuali specificità presentate dalla singola norma.
La legge ha l’esigenza di non affidare certi diritti e poteri a tutti i sindacati, ma solo a quelli che dimostrino la loro capacità di essere effettivamente rappresentativi. La corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità costituzionali di una selezione tra i soggetti sindacai, purchè siano rispettate 2 condizioni:
I criteri di selezione rimangono ancorati ad indici generici di maggiore rappresentatività che attribuiscono un’ampia discrezionalità all’interprete e che privilegiano le grandi confederazioni, per questo si è parlato di maggiore rappresentatività presunto. La crisi di questo modo di selezione dei soggetti sindacali è avvenuta dalla seconda metà degli anni ’80, perché le trasformazioni del processo produttivo e il superamento del modello organizzativo tayloristico ha reso più difficile la sintesi organizzativa tradizionalmente operata dalle grandi confederazioni storiche e ha consentito la nascita di organizzazioni sindacali autonome, svincolate da legami di solidarietà con il resto del mondo del lavoro. In questo contesto è andata attenuandosi l’idoneità del modello disegnato dall’art.19 a rispecchiare l’effettiva della rappresentatività. La corte costituzionale richiedeva il superamento del criterio della rappresentatività presunta, che doveva essere verificata soprattutto nelle ipotesi in cui il criterio è utilizzato dal legislatore per individuare i soggetti legittimati a stipulare contratti collettivi che possono derogare, integrare o sostituire la norma legale.
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