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Riassunti diritto ecclesiastico compendio Nel diritto 2021, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Riassunti dell'intero compendio Nel diritto Editore di diritto ecclesiastico, edizione 2021.

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 10/09/2021

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diletta.aliprandi1 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO EDIZIONE 2021
CAP.1 IL DIRITTO ECCLESIASTICO: NOZIONI INTRODUTTIVE
1. Definizione, contenuto e fondamento del diritto ecclesiastico
Con l’espressione diritto ecclesiastico si intende il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato
che e volto alla disciplina del fenomeno religioso, in tutte le sue molteplici espressioni e
manifestazioni, sia a carattere individuale sia a carattere collettivo.
Il fattore religioso risulta presente in ogni aspetto della vita di molti, anche inconsapevolmente.
L’ordinamento riconosce: i) meritevolezza dell’interesse religioso, perché concorre allo sviluppo
della persona umana (artt. 3 c.2, 4 c.2 Cost) e ii) detta norme atte a disciplinare il fattore
religioso nei suoi molteplici aspetti.
2. Rapporti e differenze con il diritto canonico e con gli altri diritti confessionali
Tali norme costituiscono il DIRITTO ECCLESIASTICO, da non confondere con:
- diritto canonico, cioè le norme poste dalla Chiesa per regolare la propria organizzazione;
- diritto di provenienza confessionale, cioè da ordinamenti diversi rispetto a quelli presenti
sul territorio internazionale.
La dottrina afferma che d.e. è un termine inadeguato, ma non è mai stato modificato per
questo motivo occorre dare al d.e. un significato convenzionale, inteso come insieme di norme
prodotte dallo Stato, talvolta congiuntamente alle confessioni religiose.
3. Collocazione nel contesto degli studi giuridici. Ambito soggettivo e ambito oggettivo
della disciplina
D.e. ha autonomia disciplinare, è considerato branca autonoma del sapere, è un sottoinsieme
nell’ambito del sistema giuridico dello Stato, dotato di propri elementi di specificità.
Da un punto di vista contenutistico, in relazione alla disciplina del diritto ecclesiastico, si può
distinguere un ambito soggettivo ed un ambito oggettivo.
Sul piano soggettivo le norme del diritto ecclesiastico riguardano:
-le organizzazioni confessionali;
-i singoli individui, in quanto appartenenti ad una di tali organizzazioni confessionali ovvero in
quanto non professino alcuna religione.
Da un punto di vista oggettivo, il diritto ecclesiastico tradizionalmente considerato un a
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DIRITTO ECCLESIASTICO EDIZIONE 2021

CAP.1 IL DIRITTO ECCLESIASTICO: NOZIONI INTRODUTTIVE

1. Definizione, contenuto e fondamento del diritto ecclesiastico Con l’espressione diritto ecclesiastico si intende il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso, in tutte le sue molteplici espressioni e manifestazioni, sia a carattere individuale sia a carattere collettivo. Il fattore religioso risulta presente in ogni aspetto della vita di molti, anche inconsapevolmente. L’ordinamento riconosce: i ) meritevolezza dell’interesse religioso, perché concorre allo sviluppo della persona umana (artt. 3 c.2, 4 c.2 Cost) e ii ) detta norme atte a disciplinare il fattore religioso nei suoi molteplici aspetti. 2. Rapporti e differenze con il diritto canonico e con gli altri diritti confessionali Tali norme costituiscono il DIRITTO ECCLESIASTICO, da non confondere con: - diritto canonico, cioè le norme poste dalla Chiesa per regolare la propria organizzazione; - diritto di provenienza confessionale, cioè da ordinamenti diversi rispetto a quelli presenti sul territorio internazionale. La dottrina afferma che d.e. è un termine inadeguato, ma non è mai stato modificato per questo motivo occorre dare al d.e. un significato convenzionale, inteso come insieme di norme prodotte dallo Stato, talvolta congiuntamente alle confessioni religiose. 3. Collocazione nel contesto degli studi giuridici. Ambito soggettivo e ambito oggettivo della disciplina D.e. ha autonomia disciplinare, è considerato branca autonoma del sapere, è un sottoinsieme nell’ambito del sistema giuridico dello Stato, dotato di propri elementi di specificità. Da un punto di vista contenutistico, in relazione alla disciplina del diritto ecclesiastico, si può distinguere un ambito soggettivo ed un ambito oggettivo. Sul piano soggettivo le norme del diritto ecclesiastico riguardano:

  • le organizzazioni confessionali;
  • i singoli individui, in quanto appartenenti ad una di tali organizzazioni confessionali ovvero in quanto non professino alcuna religione. Da un punto di vista oggettivo, il diritto ecclesiastico è tradizionalmente considerato un a

branca del diritto pubblico, pur non mancando al suo interno, punti di incontro anche con altre discipline, quali il diritto civile (es. disciplina del matrimonio), il diritto del lavoro (es. regime giuridico dei dipendenti della Santa Sede), il diritto tributario (es. regime fiscale degli enti religiosi), il diritto processuale (es. giurisdizione matrimoniale ecclesiastica), etc. eterogeneità del diritto ecclesiastico

4. La religione e l’organizzazione del potere civile. I differenti sistemi di relazione tra potere temporale e potere spirituale nel corso dei secoli. Lo Stato può essere configurato come:

  • confessionista , quando aderisce ad una specifica confessione religiosa, adeguando il proprio ordinamento ai principi etici della stessa, pur accettando la presenza di altre fedi o forme di culto, e riconoscendo alle stesse uno spazio di libertà che, a seconda dei casi, può risultare maggiore o minore;
  • unionista , quando il potere temporale ed il potere spirituale si trovano ad essere concentrati nelle mani della medesima autorità, religiosa (teocrazia) o temporale (cesaropapismo);
  • separatista , quando tiene rigorosamente separati i due ordini e non introduce alcuna regolamentazione peculiare del fenomeno religioso, né di natura favoritiva né di natura limitativa;
  • laico , nelle differenti connotazioni che il principio di laicità può assumere nell’esperienza giuridica contemporanea, che vanno dalla indifferenza alla neutralità, sino alla equidistanza nei confronti del fenomeno religioso. Tali differenti qualificazioni, corrispondono ai diversi possibili sistemi (e modelli) di relazione tra le religioni ed il potere civile, astrattamente delineabili. Sul piano storico è possibile distinguere i seguenti modelli: a) CESAROPAPISMO , ovvero quella relazione tra il potere civile e la religione improntata all’unione in capo alla massima autorità temporale del potere politico e di quello spirituale; b) GIURISDIZIONALISMO , ovvero quel sistema di relazioni tra i due poteri caratterizzato dal prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica, e quindi dalla subordinazione della Chiesa al potere civile; c) TEOCRAZIA , ovvero quella forma di rapporto tra Stato e Chiesa che prevede la subordinazione del primo ala seconda (dunque, dell’autorità temporale a quella spirituale); può assumere due forme: i) potestas directa in temporalibus , per cui la sola potestà era il papa, cui

dottrina a considerare l’art. 1 dello Statuto Albertino come una mera norma programmatica, priva di pratiche e dirette conseguenze giuridiche. Nel 1870, intanto, a seguito della annessione di Roma al Regno d’Italia, era sorto il problema della definizione della situazione giuridica della Santa Sede e del Sommo Pontefice, nonché delle relazioni tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (cd. questione romana). Per risolvere la questione, venne allora emanata la legge delle Guarentigie con cui lo Stato:

  • rinunciò all’esercizio di taluni poteri di controllo sulla Chiesa, concedendo alla persona del Sommo pontefice e alla Santa Sede alcune prerogative di natura personale e reale;
  • riaffermò la propria competenza all’esercizio dei poteri di controllo mantenuti e a dettare unilateralmente le norme dirette a regolare le prerogative del Pontefice e della Santa Sede Detta legge costituiva comunque un atto unilaterale dello Stato, considerando il Pontefice alla stregua di un comune cittadino, ancorché gli venissero riconosciute alcune prerogative. La legge era inoltre sottoposta alla possibilità di modifica unilaterale da parte dello Stato. Per tali ragioni, non venne mai accettata dalla Sede Apostolica questo portò al non expedit (1874) Dal 1929 al 1945 Con l’avvento al potere del regime fascista si verificò un graduale cambio di rotta nella politica ecclesiastica del Regno, in quanto il regime comprese l’importanza della religione cattolica quale instrumentum regnii. L’11 febbraio 1929 si addivenne finalmente alla Conciliazione tra la Santa Sede ed il Regno d’Italia con la stipulazione dei cd. Patti Lateranensi. Essi constatavano di 3 atti:
  • il Trattato , volto a risolvere la “questione romana” attraverso la creazione dello Stato della Città del Vaticano ed il riconoscimento alla Santa Sede della sovranità e della giurisdizione esclusiva sul medesimo. All’interno del Trattato venivano altresì assicurate al Sommo Pontefice ed alla Santa Sede una serie di garanzie di natura reale (il riconoscimento della piena proprietà degli immobili indicati nel Trattato e nelle Tavole allegate; la garanzia a tali beni della c. extraterritorialità, cio è dell’immunità dalla giurisdizione dello Stato italiano, della non assoggettabilità ad espropriazione per motivi di interesse pubblico e della esenzione da tributi verso lo Stato) e di natura personale (sacralità ed inviolabilità della persona del Pontefice, regime di favore nel trattamento fiscale per dipendenti ed impiegati della Santa Sede, garanzia per la celebrazione dei conclavi e dei concili…);
  • il Concordato , inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia, attraverso la disciplina di una serie di materie di comune interesse (cd. materie miste), fra le quali quella matrimoniale, con l’introduzione del matrimonio cd. concordatario;
  • la Convenzione finanziaria , destinata a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Santa Sede, riconoscendo a quest’ultima una somma a titolo di indennizzo per la perdita del dominio temporale e la spoliazione del patrimonio ecclesiastico del periodo risorgimentale. Agli accordi fu data piena ed integrale esecuzione nello Stato italiano con la legge n. 810/ (oggi vigente solo relativamente al Trattato). Con i Patti del 1929:
  • la Santa Sede riconobbe ufficialmente lo Stato italiano, chiudendo definitivamente la “questione romana”;
  • lo Stato, da parte sua, garantì alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano e riconobbe, inoltre, “lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice”. L’art. 1 del Trattato riproduceva il principio sancito nell’art. 1 dello Statuto Albertino, secondo il quale la religione cattolica, apostolica e romana, era la sola religione dello Stato; lo Stato italiano si proclamava, dunque, in maniera solenne come stato confessionista. Sul piano politico, la Conciliazione portò giovamento:
  • sia alla Chiesa Cattolica, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto tale da garantirle l’assoluta indipendenza per l’adempimento della sua missione nel mondo;
  • sia al regime fascista, in quel momento al potere, per il quale essa rappresentò un indubbio successo sia sul piano interno, sia sul piano internazionale. Sotto il profilo della qualificazione giuridica, i Patti Lateranensi potevano essere considerati come atti bilaterali assimilabili ai trattati di diritto internazionale e, pertanto, non revocabili o modificabili unilateralmente, oltre che rilevanti nei confronti di altri Stati. Qualche mese dopo la stipula dei Patti Lateranensi, lo Stato italiano eman ò la legge n. 1159 del 1929 recante “disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi”. Per effetto di tale provvedimento normativo, i culti diversi dalla religione cattolica furono ammessi nel Regno a condizione che non professassero principi e non seguissero riti contrari all’ordine pubblico al buon costume.
  • riaffermazione della reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa, ciascuno nel proprio ordine, con l’impegno alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo ed il bene del Paese;
  • libertà per la Chiesa cattolica di svolgimento della propria missione pastorale, educativa, caritativa, di evangelizzazione e di santificazione; in particolare, libertà di organizzazione, di esercizio pubblico del culto, di esercizio del magistero e del ministero pastorale, nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica;
  • libertà di comunicazione tra santa sede, CEI, CER, Vescovi, clero e fedeli, ecc…
  • libertà di riunione e di manifestazione del pensiero per i cattolici e per le loro associazioni ed organizzazioni;
  • libertà di determinazione delle circoscrizioni diocesane;
  • riconoscimento di esenzione per i chierici dal servizio militare e del segreto professionale per gli ecclesiastici relativamente a fatti conosciuti per ragione del proprio ministero;
  • attribuzione di garanzie e privilegi relativi agli edifici aperti al culto; - riconoscimento di effetti civili ad alcune festività religiose;
  • riconoscimento del diritto per la Chiesa cattolica di istituire scuole paritarie; garanzia da parte dello Stato dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, con il riconoscimento del diritto di scelta in ordine alla decisione di avvalersi o meno di tale insegnamento; - conferma del sistema del cd. “matrimonio concordatario”, con il riconoscimento agli effetti civile del matrimonio canonico e delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale;
  • riconoscimento dei titoli di studio in materie ecclesiastiche; collaborazione tra Stato e Santa Sede per la tutela del patrimonio storico ed artistico e per la conservazione ed uso dei beni culturali di proprietà ecclesiastica. 2. Alla stipulazione delle prime intese con le confessioni diverse dalla cattolica ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Costituzione, dirette a regolare le specifiche condizioni giuridiche delle medesime e i loro rapporti con lo Stato italiano, alla luce dei diritti e delle libertà garantite dalla Costituzione repubblicana: dalla prima, stipulata nel 1984 con la Tavola Valdese, sino all’ultima siglata nel luglio 201 9 con l’Associazione “Chiesa D’Inghilterra”. 6. Diritto ecclesiastico oggi: profili evolutivi della disciplina D.e. vive una fase di profondo rinnovamento:
  • processo di progressiva secolarizzazione della società occidentale,
  • contestuale rinascita per l’interesse delle tematiche religiose, c.d. ritorno al sacro,
  • crisi del conetto Stato-nazione,
  • progressi in campo delle tecno-scienze,
  • trasformazione in senso multietnico, multiculturale e multireligioso della società italiana. 7. Diritto ecclesiastico e pandemia: esercizio pubblico del culto ai tempi del Codiv- 19 Misure adottate dal Governo hanno comportato drastici cambiamenti e restrizione dei diritti di libertà, che hanno interessato anche l’esercizio pubblico del culto:
    • sospensione cerimonie civili e religiose,
    • condizioni per graduale ripresa delle attività di culto,
    • nuove regole e talune raccomandazioni per la partecipazione alle funzioni religiose. **CAP. 2. LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
  1. Premessa. Caratteri del sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano** Preliminarmente occorre distinguere tra:
    • le cd. fonti di produzione: indicano i procedimenti, ossia gli atti (leggi, regolamenti) o fatti (consuetudini) dai quali sono legittimamente poste le norme che trovano collocazione all’interno della disciplina;
    • le cd. fonti di cognizione: rappresentano lo strumento attraverso il quale le norme giuridiche poste in essere per il tramite delle fonti di produzione vengono portate a conoscenza dei consociati (Gazzetta Ufficiale). L’insieme degli atti o fatti abilitati dall’ordinamento a produrre norme giuridiche in materia ecclesiastica concorre a delineare il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano. 2. Criteri di classificazione Sotto il profilo temporale , il d.e. è costituito da successive stratificazioni normative, di epoche diverse (es. liberale, fascista, repubblicano…). Sotto il profilo gerarchico , le fonti appartengono a gradi diversi di produzione normativa (es. principi supremi dell’ordinamento, norme costituzionali, leggi ordinarie…). Dal punto di vista della provenienza , il sistema è costituito essenzialmente da:
  • fonti di provenienza unilaterale statale e regionale ;

- il principio del diritto alla tutela giurisdizionale: potere di agire e stare in giudizio in modo non difforme dall’ordinamento italiano; - il principio di laicità dello Stato. b) La legislazione ordinaria dello Stato La regolamentazione degli interessi e delle situazioni giuridiche soggettive dell’esperienza religiosa si rinvengono anche nella legislazione comune. Le leggi ordinarie dello Stato possono essere considerate le fonti pi ù importanti del diritto ecclesiastico. Fra le norme contenute nei diversi codici possono ricordarsi:

  • art. 831 c.c.: beni ecclesiastici ed edifici di culto;
  • art. 403-405 c.p.: delitti contro la religione;
  • art. 796-797 c.p.c.: condizioni per il riconoscimento di sentenze straniere. Tra i testi legislativi possono annoverarsi:
  • legge n. 1159 del 1929 sulla regolamentazione dei cd. culti ammessi; - legge n. 230 del 1998 sull’obiezione di coscienza. c) Le norme di provenienza regionale A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, il progressivo incremento delle competenze regionali relative agli interessi religiosi, ha dato avvio alla formazione di un vero e proprio diritto ecclesiastico regionale, ossia al consolidarsi di una produzione normativa delle Regioni in materie di diretto interesse ecclesiastico. Un ulteriore ampliamento degli spazi di operatività del diritto ecclesiastico regionale si è poi avuto per effetto della riforma operata dalla legge cost. n. 3/2001 con la quale:
  • è stata ribadita la competenza esclusiva dello Stato in tema di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose ;
    • è stato ampliato il novero delle materie di competenza concorrente o esclusiva delle Regioni;
    • è stata riconosciuta espressamente alle Regioni la capacità, nelle materie di propria competenza, di dare attuazione ed esecuzione ad accordi internazionali e di concludere direttamente accordi con gli Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati (art. 117 c. 5 Cost) 3 artt. 7 e 8 Cost. Più precisamente alle Regioni è demandata:
  • la potestà di emanare unilateralmente norme in tutte le materie che appartengono di

competenza esclusiva ex art 117 c.3 delle regioni che presentano una specifica attinenza con il fattore religioso e/o coinvolgono interessi locali delle confessioni religiose. art. 117 c. 3;

  • la potestà regolamentare prevista dall’art. 117 c.
  • la possibilità di sottoscrivere protocolli di intesa con le rispettive Conferenze Episcopali Regionali sua spetti specifici che rientrano nella competenza legislativa regionale (beni culturali di interesse religioso) d) Le fonti secondarie
  • I regolamenti disciplinano le modalità applicative delle norme di legge, e devono pertanto essere conformi a queste. Essi sono dettati con decreto del Presidente della Repubblica. Vengono anche utilizzati per rendere esecutive nell’ordinamento statale le intese approvate con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) su svariate materie.
  • Le circolari costituiscono delle norme interne alla P.A., emanate per provvedere ad esigenze organizzative, le quali non possono contravvenire a fonti di diritto sovraordinate. Es. circolare 10 giugno 1926: obbligo del crocifisso 4. La legislazione di derivazione concordata Una parte essenziale delle fonti in materia ecclesiastica è costituita dalla legislazione emanata dallo Stato sulla base di convenzioni stipulate con le autorità rappresentative della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose. Si tratta delle leggi statali che hanno dato esecuzione nostro ordinamento agli accordi stipulati con la Chiesa cattolica (Patti Lateranensi del 1929; Accordo di revisione del 18 Febbraio 1984) e alle diverse intese stipulate con le confessioni diverse dalla cattolica, ex art. 8, comma 3 Cost. (il quale sancisce il principio cd. della “bilateralità pattizia”, in virtù del quale i rapporti tra Stati e confessioni acattoliche devono essere regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze). Per queste leggi di origine bilaterale è stabilito un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo ( riserva rinforzata di legge ) nel senso che la legge presuppone un accordo tra Stato e Chiesa o tra Stato e confessione, che il Parlamento può solo approvare o respingere, ma non emendare. Tali accordi sono equiparati ai trattati internazionali e sono fonti di derivazione pattizia, sono fonti atipiche (leggi rinforzate). Esse, infatti, pur avendo la forma di leggi ordinarie, presentano una capacità di resistenza alla
  • Unione Buddhista Italiana;
  • Chiesa Evangelica Luterana in Italia;
  • Assemblee di Dio in Italia. Le leggi di approvazione delle intese costituiscono anch’esse fonti atipiche e sono garantite dalla Costituzione nei confronti di qualsiasi altra legge ordinaria non esecutiva di intesa. 5. La rilevanza delle norme di origine confessionale Ordinamento statale riconosce rilievo giuridico alle norme prodotte dalle confessioni religiose, a cui fa espresso rinvio: i) rinvio formale, quando lo Stato da direttamente efficacia alla norma di origine confessionale; ii) con il verificarsi di determinati fatti d’ordine religioso o spirituale. 6. Le norme di diritto internazionale Tra le fonti del diritto ecclesiastico vanno annoverate anche quelle di diritto internazionale. Ai sensi dell’alt. 117, co. 1 Cost., infatti, la potestà legislativa , anche in materia ecclesiastica,

deve essere esercitata dallo Stato e dalle Regioni « nel rispetto della Costituzione, nonché dei

vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ».

Al riguardo, è possibile distinguere tra fonti di diritto internazionale: i) generale (o consuetudinario): si tratta delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, richiamate dali’art. 10, co. 1 Cost; ii) convenzionale, di natura multilaterale o bilaterale (trattati, ecc.). Queste ultime assumono rilievo nell’ordinamento italiano per effetto del recepimento attraverso apposite leggi di ratifica e di esecuzione, i quali, nel sistema delle fonti, occupano il rango di leggi atipiche (o rinforzate): pur avendo, infatti, la veste formale di leggi ordinarie, le stesse, fino a quando gli accordi cui danno esecuzione resteranno in vigore nell’ordinamento internazionale fra gli Stati che li hanno ratificati, non potranno essere unilateralmente abrogate dal legislatore ordinario. Tra le principali fonti di diritto internazionale convenzionale vanno menzionate:

  • la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che all’art. 18 riconosce ad ogni essere umano il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e la propria appartenenza religiosa;
  • la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il cui rispetto viene garantito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che può essere adita sia da uno Stato membro che da una persona fisica o da una associazione.
  • La carta sociale Europea
  • Il patto internazionale sui diritti civili e politici Occorre affrontare il tema del possibile contrasto della disciplina nazionale rispetto alle norme CEDU. Ebbene, secondo l’art. 117 Cost., come novellato dalla legge cost. n.3/2001, la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Pertanto, una legge che si ponesse in contrasto con la Convenzione, violerebbe indirettamente l’art. 117 Cost. Sulla questione è intervenuta la Corte Costituzionale che, a proposito delle norme CEDU, ha affermato che la Convenzione gode di una particolare forza di resistenza passiva rispetto alle leggi ordinarie che, tuttavia, nel caso di contrasto con norme della Convenzione, non possono essere disapplicate (come invece accade per le norme contrastanti con il diritto comunitario), ma richiedono che venga sollevata questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 10 e 117 Cost., oppure che il giudice a quo possa effettuare una interpretazione adeguatrice allo spirito della convenzione. 7. Le norme dell’unione europea Fonti specifiche del diritto ecclesiastico si rinvengono, infine, nell’ambito del diritto prodotto dall’Unione Europea (UE), per quanto la stessa non sia titolare di competenza diretta in materia ecclesiasticistica. Per quanto riguarda le fonti di diritto dell’UE, occorre distinguere tra:
    • fonti di natura convenzionale: Trattato di Lisbona del 2007, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000;
    • fonti di natura non convenzionale: regolamenti, direttive e decisioni, raccomandazioni e pareri. Le une e le altre disciplinano il fenomeno religioso sia a livello individuale che a livello collettivo. In particolare, il fenomeno religioso viene preso in considerazione:
  • nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ( CARTA DI NIZZA ) che riconosce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di manifestazione delle proprie credenze religiose, sia in forma privata che in forma pubblica, il diritto all’obiezione di coscienza, il divieto di discriminazioni fondate su motivi religiosi e il rispetto della diversità

La dottrina ha posto l’accento sul carattere progettuale del gruppo, e ha definito confessioni religiose “quelle comunità stabili, dotate o meno di organizzazione e formazione propria e di una originale concezione del mondo, basata sulla esistenza di un essere trascendente o sulla ricerca del divino nell’immanenza”. La giurisprudenza e la dottrina hanno dato altri elementi per definire confessione religiosa:

  • l’elemento quantitativo del gruppo
  • criterio sociologico.
  • il criterio storico:
  • l’esistenza di un’intesa (di derivazione giurisprudenziale)
  • l’esistenza di uno statuto e la comune considerazione. anche se questi criteri non sono sufficienti, in quanto non risultano idonei a consentire con certezza l’individuazione dei caratteri stintivi di una confessione religiosa. Casi ISLAM e U.A.A.R.
  • Islam: Governo non ha accolto la nozione di Islam plurale, concedendo solo organismi di raccordo di diverse funzioni associative;
  • UAAR: opera come associazione di promozione sociale, mai stipulata un’intesa perché per lo Stato c’è assenza della qualità di confessione religiosa. **CAP. 4 I PRINCIPI COSTITUZIONALI
  1. Premessa. La Costituzione italiana e il fenomeno religioso.** La Costituzione repubblicana contiene una serie di norme che si occupano, in maniera diretta o indiretta, del fenomeno religioso; dall’insieme di tali norme emerge il quadro di uno Stato democratico, liberale e pluralista, che assume un indubbio interessamento nei confronti del fenomeno religioso. Principi fondamentali delineati dalla Costituzione:
  • art. 19 garantisce la libertà religiosa individuale
  • riconosce il carattere originario e indipendente dell’ordinamento della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose (artt. 7, co. 1, e 8, co.2)
  • ecc… 2. Art. 2. Il principio personalista Il principio personalista è posto dall’art. 2 Cost., ai sensi del quale “ la Repubblica riconosce e

garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ”. La dizione della norma pone in evidenza la stretta connessione che intercorre tra i diritti fondamentali dell’individuo, tra cui rientra il diritto di professare la propria religione, ed il riconoscimento – con annessa tutela- da parte dell’ordinamento giuridico. I diritti fondamentali dell’individuo sono, cioè , antecedenti alla creazione dello Stato, che si limita a prendere atto della loro esistenza ed a tutelarli, sia a livello individuale che a livello associativo, cioè come appartenente ad una aggregazione sociale e collettiva gruppi religiosi. Alle formazioni sociali (proprio come aggregazione sociale e collettiva e, tra esse, quelle con finalità di culto) vengono garantiti gli stessi diritti e le stesse garanzie riconosciuti al soggetto individuale, e ciò perché esse sono considerate come mezzo necessario per l’affermazione della personalità umana (principio pluralista).

3. Art. 3. Il principio di uguaglianza Detto principio è consacrato nell’art. 3 Cost. in una duplice veste:

  • il primo comma sancisce il principio di uguaglianza formale , (vieta discriminazioni): Tutti i cittadini hanno pari dignit à sociale e sono eguali davanti alia legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali , vietando al potere legislativo di limitare giuridicamente il godimento di libertà e diritti di cittadini in virtù di discriminazioni basate su di una serie di parametri, tra i quali la religione. In concreto, la disposizione impone al legislatore di trattare in modo uguale situazioni strutturalmente uguali, ed in modo diverso situazioni strutturalmente diverse, evitando che le norme possano dispiegare un’efficacia differenziata a seconda dei soggetti nei riguardi dei quali devono essere applicate. Eventuali diversificazioni nel trattamento potranno essere adottate soltanto in base al criterio della ragionevolezza, che legittima un trattamento disuguale allorquando le situazioni prese in considerazione risultano oggettivamente diverse. Quella proclamata dal comma 1 dell’art. 3 Cost, è, pertanto, una eguaglianza di natura non assoluta, ma relativa, che non toglie al legislatore il potere di riconoscere le differenziazioni espresse dalla realtà e di adeguare ad esse le proprie determinazioni. Essa, con specifico riguardo al fattore religioso, fa divieto di discriminazioni irrazionali, (principio di non discriminazione per motivi religiosi). Proprio il ricorso al criterio della ragionevolezza permette di giustificare talune disposizioni di favore a beneficio della religione
  • Quindi esclusione di tutte quei sistemi di rapporto fra le due entità che prevedono la subordinazione della Chiesa allo Stato come cesaropapismo, giurisdizionalismo, chiesa di stato, ma nemmeno contraria come la Teocrazia
  • definendo un’aerea di competenza esclusiva della Chiesa
  • la possibilità di instaurare con la Chiesa cattolica di instaurare rapporti di d. internazionale trattati, concordati. Art. 7 c.2: contiene le linee guida dei rapporti tra stato e Chiesa. Dibattuta è stata la interpretazione data alla formula utilizzata dal legislatore costituzionale nel secondo comma dell’art. 7, a mente del quale “ I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi.Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ”. L’esplicito richiamo dei Patti Lateranensi ha posto il problema del valore attribuito da tale richiamo ai Patti stessi (e, quindi, alle norme in essi contenute). L’art. 7 c. 2 è essenzialmente una norma strumentale, sulla produzione giuridica, avente una duplice funzione:
  • un verso quella di garantire la stabilità dei Patti Lateranensi
  • indicare le formule eventuali per norme modificatrici dei Patti. La dottrina ecclesiastica ha sviluppato varie tesi al riguardo nei decenni:
  • TESI della COSTITUZIONALIZZAZIONE DEI PATTOI DEL 1929: Per una prima tesi, l’art. 7 avrebbe costituzionalizzato i Patti Lateranensi, attribuendo alle norme di tali Patti un’efficacia pari a quella delle norme costituzionali, anzi un valore superiore, attesa la natura di norme costituzionali speciali da riconoscere alle stesse, come tali prevalenti non solo sulle norme ordinarie di legge, ma altresì sulle norme generali della Costituzione e insuscettibili di revisione ex art. 138 Cost.;
  • TESI DELLA COSTITUZIONALIZZAZIONE DEL PRINCIPIO CONCORDATARIO: Secondo altri, ad essere costituzionalizzato sarebbe stato il principio concordatario, nel senso che lo Stato si sarebbe impegnato a regolare per via concordataria le materie destinate a coinvolgere gli interessi della Chiesa cattolica; cio è TRAMITE NUOVI ACCORDI
  • COSTITUZIONALIZZAZIONE DEL PRINCIPIO PATTIZIO: copertura costituzionale dei patti e successive modificazioni
  • NORMA SULLE FONTI DEL DIRITTO: altri ancora considerano l’art. 7 Cost. come norma di adattamento automatico nell’ordinamento interno agli accordi con la Santa Sede e il richiamo di cui al secondo comma dell’art. 7 avrebbe la funzione di dare copertura

costituzionale non solo ai Patti del 1929, ma anche a qualsiasi altro accordo successivo tra le Parti, le cui norme sarebbero introdotte automaticamente nell’ordinamento italiano con il valore e l’efficacia delle norme costituzionali;

  • DECOSTITUZIONALIZZAZIONE: Una ulteriore tesi considera l’art. 7 Cost. come norma sulle fonti del diritto, la copertura costituzionale varrebbe soltanto per i Patti del 1929 e per le loro successive modificazioni, mentre non si estenderebbe ad eventuali successivi nuovi accordi tra le Parti. Su tale questione, ha preso posizione la Consulta (Corte Cost. n. 30/1971) ritenendo che l’art. 7, comma 2, Cost. non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, ma alla legge di esecuzione del medesimo (legge n. 810 del
  1. una capacità di resistenza all’abrogazione maggiore rispetto a quella della legge ordinaria e assimilabile, sotto tale profilo, a quella delle norme costituzionali. Il problema dell’ambito di operatività della garanzia di cui all’art. 7, comma 2, Cost. è emerso in occasione della revisione concordataria del 1984, ossia dell’accordo del 18 febbraio del 1984. L’ordinamento vigente è orientato nel senso della estensione della garanzia di cui all’art. 7 anche all’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 (più precisamente alla legge n. 121 del 1985, di esecuzione e ratifica dello stesso), poiché la copertura costituzionale era prevista solo per i Patti lateranensi. Però erano diverse le tesi se considerarlo come semplice modifica del Concordato del 1929. Altri invece lo hanno considerato solo un nuovo concordato ex novo, e quindi non sussistendo una copertura specifica, lo si faceva rientrare nell’art. 10 ( parificazione dei trattati internazionali) o ritenendo i rapporti fra Stato e chiesa alla materia Costituzionale. Ovviamente è stata ritenuta valida la copertura all’art. 7 c.2 anche dell’accordo Madama, con parificazione alle norme concordatarie a quelle costituzionali. In ogni caso, quale che sia la tesi seguita, anche la I. n. 121 del 1985, di ratifica esecuzione dei nuovi protocolli, è a tutti gli effetti ritenuta una fonte atipica/dotata di una forza passiva o di resistenza all’abrogazione:
- superiori alle leggi ordinarie - assimilabili alle norme costituzionali 

Ciò comporta che per la abrogazione, modificazione o sospensione di tale legge risulta necessario: