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Riassunto delle lezioni del prof guarino
Tipologia: Sintesi del corso
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Il diritto ecclesiastico è il diritto dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa , ma tale definizione è usufruibile solo dal momento in cui si può distinguere l’ordinamento civile da quello religioso: senza questa distinzione è evidente che non abbia alcun senso ipotizzare un diritto ecclesiastico. In quale momento della storia c’è una distinzione tra l’ordinamento civile e quello religioso? Il primo momento si ha con il Cristianesimo : prima dell’avvento dello stesso non esisteva concettualmente, almeno non come fatto sociologico, in quanto l’appartenenza religiosa si identificava con l’appartenenza etnica. Questa non distinzione si può ancor rivedere in quelle realtà religiose precedenti al cristianesimo, come l’ ebraismo. Nell’ebraismo non c’è distinzione tra appartenenza religiosa e appartenenza al popolo di Israele, sarebbe inconcepibile: il requisito di appartenenza all’ebraismo risiede nella nascita da madre ebrea. Questo, per inciso, è il motivo che ha consentito all’ebraismo di poter vivere, seppur in ghetti, con altre confessioni dominanti. Anche a Roma, in uno stato teocratico, esisteva il ghetto ebraico, perché l’ebraismo non può concepire un proselitismo e non crea problemi ad altre fedi. Nel periodo antico precristiano, una distinzione tra ordinamento civile e religioso non c’era: non aveva neppure senso un proselitismo o un concetto di conversione. La distinzione tra elemento civile e quello religioso è un portato del Cristianesimo ed in genere si fa risalire all’espressione del Vangelo “ date a Cesare, quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio ” (espressione richiamata anche in qualche documento del Magistero Pontificio per sottolineare la distinzione). In realtà sia nel Vangelo, sia Gesù Cristo, non hanno mai stata elaborato una teoria delle relazioni tra Stato e Chiesa, perché anche l’espressione “date a Cesare, quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” che troviamo nel Vangelo detta da Gesù Cristo, non era l’espressione utilizzata per distinguere Dio e Cesare. La motivazione di quel passo, che pure è richiamato di continuo in modo quasi proverbiale, è diversa: lì si presentano da Cristo erodiani e farisei, due gruppi che sono contrapposti. Gli Erodiani erano persone collaborazioniste con l’occupante romano in Palestina, mentre i Farisei erano degli estremisti, puristi religiosi che attendevano un messia che li liberasse dall’occupante romano (quindi un Messia come liberatore politico ). Vengono mandati entrambi da Cristo per un motivo particolarissimo, nonostante fossero nemici tra di loro, perché dovevano prendere una decisione sul pagamento dei tributi a Cesare, tributi vessatori a carico dei palestinesi occupati, e avevano una domanda: “Dobbiamo pagare il tributo a Cesare?”. Se Cristo avesse detto sì, allora non poteva essere il Messia, perché non avrebbe guidato un esercito di liberazione come si attendevano i Farisei; se avesse detto no, avrebbe fatto una cattiva fine per mano degli Erodiani che lo avrebbero denunciato come sobillatore, perché avrebbe guidato la ribellione a Cesare. E qui c’è quel famoso gesto di Cristo, che dice “Fatemi vedere una Moneta”, gliela mostrano e lui dice “Di chi è l’immagine sulla moneta?”, gli rispondono “Di Cesare”, e la risposta di Cristo “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” in realtà passerebbe per un’altra domanda sottintesa che era molto chiara agli astanti: questa immagine sulla moneta è di Cesare, ma i Farisei conoscevano molto bene le scritture e sapevano che erano stati creati ad immagine di Dio e allora Cristo dice “Date a Cesare quel che è di Cesare” (alludendo all’immagine sulla moneta) e aggiunge “date a Dio quel che è di Dio”, cioè voi stessi, accusa quindi gli astanti di tradire l’immagine di Dio. L’intenzione di Cristo non era quella di distinguere Cesare e Dio, ma era una risposta ai Farisei per contestare la loro non fedeltà a Dio. Siete immagine di Dio, ma non siete la sua immagine fedele.
E allora da come nasce quello che poi si chiamerà il dualismo cristiano? Come si fa strada incidendo sulla civiltà europea, soprattutto nei duemila anni successivi? In realtà nasce dal nuovo titolo di appartenenza alla corrente non ortodossa ebraica, che poi verrà chiamato Cristianesimo. Qual è il nuovo titolo di appartenenza per il Cristianesimo? Non è più la nascita da madre ebrea, che quindi si identifica con l’appartenenza ad un popolo, ma il titolo di appartenenza diventa una nuova nascita: la nascita direttamente da Dio. Dove troviamo questa nascita da Dio? Cristo la propone quando insegna il cd. Padre Nostro, perché è il primo a chiamare il Dio Padre ed è il motivo della condanna di Cristo. Questa è stata una delle cose più rivoluzionarie della storia, perché sembra una cosa semplicemente spirituale, ma ci sono state milioni di morti per causa di questo. Cristo lo sa, "vengo a portare la guerra, non la pace" dice in un passaggio. Perché dire questo ha portato milioni di morti nella storia? Perché nel momento in cui Cristo pone un nuovo titolo di apparenze in virtù della fede e poi del battesimo, nasce da Dio direttamente - che è una cosa innovativa per la storia di quel periodo - : la conseguenza è eversiva di carattere straordinario, perché a questo punto vengono meno tutte le appartenenze nazionali, le appartenenze tribali e vengono spazzate via , nella piena attuazione di questo, tutte le istituzioni terrene. Questo è il grosso problema: mentre prima c'era un'appartenenza in virtù dell'appartenenza ad un popolo e alla nascita di un popolo, adesso questo non è più un titolo di appartenenza. C'è un'appartenenza che prescinde da tutte le istituzioni terrene creando un'unica famiglia a livello mondiale. È chiaro: le conseguenze erano catastrofiche sul profilo delle istituzioni, e si capisce perché questo diventa il titolo di condanna a morte di Cristo. Il titolo di condanna a morte è questo: ti sei fatto figlio di Dio. Lo capisce benissimo Caio. C'è stato uno studioso di diritto romano che a suo tempo che ha scritto, in modo proprio molto rigoroso, un libro sul processo e sui problemi giuridici del processo a Cristo, e mette molto bene in luce come in realtà Cristo non si consegna, nella passione, alla condanna, ma cerca di difendersi giuridicamente (ad es. quando viene accusato di voler distruggere il tempio, lui rispose :"io non ho detto che distruggo il tempio, ho detto distruggete il tempio e io lo ricostruirò in 3 giorni"). Sul punto però viene preso nell'angolo. Caifa, che è al campo del Sinetrio ed è quello del quale potere era più direttamente investito dalla triboluzione di Cristo, ad un certo punto, finite tutte le testimonianze, manda via tutti e dice "adesso lo interrogo io: è vero che ti sei fatto figlio di Dio?". Aveva capito perfettamente, meglio di tutti, qual era il punto centrale: la questione eversiva era quella. E lì Cristo non riesce a difendersi, e così Caifa si straccia le vesti e dice: “che bisogno abbiamo più di testimoni, non l'avete sentito?" Quello è il motivo che metteva in discussione tutte le istituzioni intervenute. Questo è il discorso che fa nascere tutte le guerre di religione successive: la guerra di religione prima del cristianesimo non si trova. Col cristianesimo invece ha senso perché comincia a esserci il concetto di predicazione , di proselitismo , di conversione , e quindi comincia a esservi una contrapposizione religiosa tra, almeno all'inizio, quei popoli che erano fedeli all'appartenenza per nascita di tipo terreno e quelli che propugnavano un'appartenenza per nascita da Dio(i cristiani). Il problema nasce subito ed è anche il motivo delle prime persecuzioni: anche queste, prima del cristianesimo, non c’erano state perché non avevano senso. Ma per quello che interessa adesso al discorso nostro, capiamo subito come comincia a esserci una scissione tra l'ordinamento civile , quindi il cittadino - suddito, e il fedele. Perché erano due tipi di appartenenza che cominciavano a essere diversi: una cosa era l'appartenenza al popolo, altro era l'appartenenza religiosa. C'è questa scissione per la prima volta nella storia: da qui nasce tutto il discorso del cosiddetto dualismo cristiano, non dal "date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio". Si fa strada questo dualismo, questa spaccatura fra civile e religioso che nasce col cristianesimo. E si fa strada con l'impero romano perché poi il centro del cristianesimo, per una serie di ragioni, diventa Roma: essa prima si oppone a questa corrente, perché era una corrente ebraica che creava delle divisioni nell'ebraismo.
Un problema di diritto ecclesiastico nasce laddove è concepibile una distinzione fra ordinamento civile e ordinamento religioso. Questa distinzione nel periodo precristiano non era concepibile e resta per molti aspetti non concepibile in quelle realtà religiose che sono precedenti al cristianesimo. Il criterio di appartenenza era, ed è tutt’oggi, spesso la nascita dalla madre di quella religione, quindi c’è una identificazione dell’appartenenza familiare, dell’appartenenza nazionale e dell’appartenenza religiosa, così com’era in tutte le realtà precristiane, infatti c’era una coincidenza fra l’appartenenza geografica e l’appartenenza religiosa per cui chi nasceva a Roma aveva il Dio di Roma, chi nasceva a Cartagine aveva il Dio di Cartagine. Chiaramente in quel contesto non era neppure immaginabile un discorso di proselitismo , di conversione. Seguire il Dio di un altro popolo era inconcepibile. Tra i rari casi, drammatici, di conversione, ricordiamo la figura di Edith Stein, patrona d’Europa, che era ebrea e si converte: quando annuncia alla madre la sua conversione, lei non la riconosce più come figlia. In realtà lei si sente ebrea ma è cattolica. Morirà ad Aushwitz per il fatto di essere ebrea ma sarà cattolica. Quella figura rende benissimo questa spaccatura che c’è: lei anche convertita resta ebrea, perché tecnicamente è ebrea, è figlia del popolo ebreo; solo che la avverte come una appartenenza etnica, mentre normalmente è una appartenenza etnica che comprende l’elemento religioso come tutte le situazioni dell’antichità precristiana. Con il cristianesimo questa identificazione fra elemento etnico di appartenenza familiare e nazionale ed elemento religioso si scindono per la prima volta nella storia con conseguenze per certi aspetti drammatiche. Concetto importante è quello di dualismo: è vero che per varie ragioni storiche apparentemente questo principio sembrerebbe fortemente limitato da forti commistioni che in certi periodi della storia ci sono state fra Stato e Chiesa, ma saranno sempre concettualmente distinti. L’impero romano, meno di un secolo dopo l’editto di Tessalonica, viene meno sotto la spinta delle invasioni barbariche. L’unica realtà istituzionale che resterà nel periodo barbarico a Roma sarà il pontefice , oltre che la Chiesa Romana d’Occidente (a cui si era riconosciuto un primato pontificio su tutte le altre chiese). Dopo la caduta dell’impero romano questo primato comincia a essere per certi aspetti problematico perché l’impero romano comunque resta con capitale a Bisanzio nell’impero d’Oriente, laddove il patriarca di Costantinopoli tendeva a rendersi un po’ autonomo dalla Chiesa di Roma richiamando un prestigio politico, anche perché il patriarca d’Occidente si trovava a non avere una copertura politica diretta dall’Impero Romano d’Occidente che era venuto meno e si trovava a dover fare i conti con le varie invasioni barbariche. L’Impero Romano d’Oriente, che come voi sapete durerà altri 1000 anni, avrà invece la copertura dell’impero di Bisanzio, che a sua volta mal tollererà il fatto che il patriarcato che c’è nel proprio impero doveva essere soggetto nella gerarchia ecclesiastica al pontefice di Roma d’occidente. Di lì si consuma quella contrapposizione tra il cristianesimo d’occidente e il cristianesimo d’oriente (certe fibrillazioni di questa contrapposizione ci sono ancora oggi, ad esempio la chiesa patriarcale ortodossa russa che cerca di ottenere una copertura politica diversa e quindi a rivendicare una propria autonomia e un proprio ruolo del tutto autonomo). Questa divisione fra Occidente e Oriente porterà alla prima grande scissione del cristianesimo nel 1054 con il famoso scisma d’oriente , una delle vicende più paradossali della storia del cristianesimo. Esso nasce per la questione del filioque : il credo comune alle chiese d’oriente e d’occidente era il credo stabilito nel Concilio di Nicea nel 325, il quale era stato convocato dall’imperatore Costantino proprio per cercare di fare un credo unico. Le due Chiese avevano, però, due credi diversi:
Questo è il motivo per il quale si consumò la scissione fra Oriente e Occidente: il motivo era chiaramente politico, perché la Chiesa d’Oriente aveva oramai una sua copertura politica ed una sua autonomia. Liberamente si arriva ad una commistione fra elemento politico ed elemento religioso che non trova pari nella storia. In Occidente, la chiesa durante gli anni dell’invasione barbarica è costretta volta per volta a trattare con questi vari popoli barbari che invadono l’Italia (forse la trattativa più difficile fu quella con i Longobardi). La situazione evolve con l’opera riunificatrice dell’Europa e dell’Impero Romano d’Occidente da parte di Carlo Magno con le sue guerre di conquista fra VIII e IX secolo. Carlo Magno si trova di fronte al problema di poter controllare tutto questo vasto impero, così ricorre a due aiuti:
affine anche la teocrazia medievale, la fanno coincidere col famoso " Schiaffo di Anangni ", lo schiaffo ricevuto dall'imperatore di Francia da Bonifacio VIII. È un gesto simbolico che dimostra che la teoria della potestas directa non reggeva più. Sono anni di diminuzione del potere pontificio che coincidono anche con una crisi: il periodo teocratico, il periodo medievale tra XI e XIII secolo, è un periodo nel quale nella nostra società, nel nostro mondo esistevano dei fermenti straordinari. Il medioevo, infatti, è uno dei periodi più rivoluzionari della storia: mai nella storia ci sono state intere popolazioni che, per esempio, sceglievano di vivere senza denaro ed essere itineranti per l'Europa, cose che solo nel periodo medievale ci sono state. Si cominciarono a pensare nuove forme di vita che mettevano in discussione tutte le istituzioni esistenti. Un periodo di una ricchezza spirituale, di idee, di iniziative incredibili. Non a caso anche all'interno della Chiesa si avvertiva la necessità di una profonda riforma, ci sono dei fermenti enormi: alcuni di questi verranno repressi come eretici, come ad esempio:
viene convocato sulla spinta di Carlo V perché voleva risanare la frattura mettendo fine alla guerra civile interna. Le prime sessioni del Concilio di Trento tuttavia non fanno quello che Carlo V voleva, anzi, condannano definitivamente la riforma di Martin Lutero, ma fanno una cosa ancora più importante: avviano in quel Concilio un grosso processo di riforma , riformano tutta la materia ecclesiastica con conseguenze positive e importantissime per i secoli successivi. Tutt'ora la Chiesa attuale è frutto del Concilio di Trento celebrato tra il 1545 e il 1563. Un concilio successivo si avrà solo nel 1869, oltre tre secoli dopo: il Concilio Vaticano I che non fece quasi nulla perché fu interrotto dalla Breccia di Porta Pia. Poi un concilio che andò un po' oltre il Concilio di Trento è il Concilio Vaticano II , ma in realtà tutta la struttura della Chiesa è ancora quella del Concilio di Trento, che quindi è il più importante della storia. È un concilio che veniva fino a pochi anni fa denominato la Controriforma perché contro la riforma protestante, ma in realtà la storiografia da alcuni decenni non parla di controriforma ma parla più correttamente di riforma cattolica. Accadde però una cosa importantissima: con la rottura definitiva tra Chiesa cattolica e movimento protestante, Carlo V si ritrova comunque problema della spaccatura all'interno del suo impero. Quindi riunisce la cosiddetta Dieta di Augusta tra il 1552 e il 1555 in cui, facendola presiedere da suo fratello, riunisce tutti i principi tedeschi per tentare di mettere fine a questa guerra civile interna. Lo fa stabilendo un principio che è rivoluzionario, che segnerà il resto della storia d'Europa, principio del cosiddetto del “ cuius regio eius religio ”. Vuole dire con questa formula che quella che è la religione del principe quella deve essere anche all'interno del principato : in ogni principato era il principe a stabilire la religione da professare obbligatoriamente al suo interno e chi non era d'accordo aveva il diritto di emigrare in altro principato all'interno dell'impero. Questo principio, anche se sembra intollerante, in realtà pone le basi per la libertà religiosa in Europa, perché per la prima volta riconosce il diritto di professare liberamente all'interno dell'impero tedesco più confessioni religiose. Comunque all'interno di uno stesso stato si riconosceva una pluralità di opzioni religiose. Questa è una rivoluzione perché sarà questo principio da cui nasceranno tutti gli altri principi che saranno alla base della libertà religiosa. La cosiddetta Pace di Augusta , con questo principio, è considerata da tutti gli storici la base, l'inizio della libertà religiosa in Europa. Questo non pose fine alle contrapposizioni in Europa, perché le guerre civili in Europa di carattere religioso ci furono per quasi un secolo fino alla Pace di Westfalia del 1684 , dove viene stabilito per la prima volta il principio di tolleranza religiosa : ci poteva essere, all'interno di uno stato, una religione distante, ma doveva essere sempre garantito uno spazio di tolleranza per le minoranze religiose. A questo punto la teoria della "potestas directa ecclesia intemporalibus" era impensabile, si era rotta anche l'unità cristiana europea. Viene così elaborata una nuova teoria delle relazioni fra Stato e Chiesa, la teoria della " potestas indiretta ecclesia intemporalibus ": si scinde il potere spirituale dal potere temporale. Il pontefice non si dichiara più titolare del potere temporale esercitato attraverso la longa manus dell'imperatore, ma si riconosce che il titolare del potere temporale è l'ordinamento civile. La Chiesa rivendica due residui interventi sul potere temporale:
Nel 600 inizia la formazione di alcuni Stati assoluti e si sviluppa la corrente del giurisdizionalismo , il sistema connotato da una forte ingerenza dello Stato nei confronti della Chiesa. Perché si realizza nel 600? Perché il 600 vede il sorgere delle monarchie assolute , in attuazione di quel contratto hobbesiano (contratto sociale: “ Leviatano ”) in cui i sudditi rinunciano ad alcune libertà in favore del sovrano, ed il sovrano ha l’obbligo di garantire il godimento dei diritti e soprattutto l’ordine pubblico. L’esperienza delle guerre religiose - che avevano caratterizzato il 500 e la prima metà del 600 - aveva insegnato che il pericolo più drammatico per l’ordine pubblico proveniva dalla religione. La divisione religiosa inaugurata dalla riforma protestante aveva portato prima la guerra civile in Germania, poi la guerra Europea fino a metà del 600. Di qui un’attenzione estrema delle monarchie assolute verso l’elemento religioso in un contesto in cui lo Stato comincia a strutturarsi in senso moderno (ad es. la formazione di una burocrazia ministeriale, di un esercito di stato …). Questa attenzione da parte dello Stato assoluto verso l’elemento religioso si sostanzia nella rivendicazione da parte del sovrano di una serie di diritti nei confronti della Chiesa. Questi diritti vanno sotto la denominazione di iura maiestati de circa sacrae. Questi diritti si dividono in 2 categorie:
1. Un primo complesso dei diritti rivendicati dal sovrano aveva come obbiettivo la difesa della chiesa “dall’interno” : erano interventi e controlli sulla disciplina ecclesiastica, la repressione delle eresie. 2. Un secondo complesso di diritti ha come fine la difesa dello Stato da ingerenze ecclesiastiche (questo secondo gruppo è quello che maggiormente segna un’ingerenza dello Stato nei confronti della Chiesa). Quanto al primo complesso: come mai lo Stato si preoccupa di difendere la Chiesa dall’interno? Se ne preoccupa perché un crisi di carattere religioso finiva per ripercuotersi in problemi per lo Stato. La nascita di eresie all’interno della chiesa poteva essere foriera di conseguenze drammatiche per l’ordine pubblico. Come si esercitano questi diritti da parte dello Stato? In che cosa si sostanziano?
ed anche per bloccare nomine di uffici ecclesiastici) tale diritto persiste sino al 1929.
Quello che si riesce a realizzare in America con il principio del separatismo, non si riesce però a realizzare nello stesso modo nei paesi europei, pur essendo proclamato il separatismo in alcuni stati europei in modo ufficiale; abbiamo due esempi. Il primo è la Francia , che è l’unico paese in cui vige ancora in modo estremo il principio del separatismo, in base ad una famosa legge separatista del 1905 ancora in vigore e che impone di non dare alcuna rilevanza in ambito civile al fattore religioso. Per cui per esempio le comunità islamiche in Francia sono organizzate non come enti religiosi o associazioni religiose, ma come associazioni culturali, perché non si può rilevare l’elemento religioso a connotare nemmeno con un’associazione. Nella seconda metà dell’800 un po’ in vari stati europei si afferma il separatismo a livello ideologico ma per quello che ci interessa da italiani, nell’Italia della seconda metà dell’800 si proclama nettamente il separatismo e l’assoluta irrilevanza ed indifferenza di fronte al fatto religioso. Sia in Francia, sia in Italia, sia negli altri paesi europei, il separatismo resta lettera morta per molti aspetti perché non riesce a impedire nell'ambito civile la rilevanza del fatto religioso: un esempio lampante è l’Italia, la cui legislazione fa sempre riferimento al fatto religioso e non potrebbe essere altrimenti perché si trova una realtà religiosa nettamente maggioritaria. Ma questo anche in altri Stati europei; in realtà il separatismo in senso perfetto nel senso stretto del termine lo troviamo solo in America, proprio perché lì non c'è una confessione da sola nettamente predominante sulle altre, mentre laddove esistono realtà in cui, pur in presenza di un pluralismo confessionale esiste una realtà religiosa predominante, inevitabilmente le leggi devono far conto a quei principi (ricordatelo come giuristi, il diritto non prescinde mai dalla realtà: prima la realtà e poi il diritto, e quando il diritto si scontra con la realtà, essa prevale). In Italia questo conduce a un sistema stranissimo, perché abbiamo il proclamato separatismo ma abbiamo poi un sacco di istituti di carattere giurisdizionalista. Separatismo e giurisdizionalismo fanno a pugni: questa realtà è stata etichettata in modo molto felice, da uno dei due padri del diritto ecclesiastico, Ruffini , con l'espressione di sistema di giurisdizionalismo liberale , il che è una contraddizione perché abbiamo visto come il giurisdizionalismo è un sistema nel quale si realizza un'ingerenza dello Stato nella vita della Chiesa, mentre liberalismo è il sistema ideologico che propugna il separatismo. Quindi che significa giurisdizionalismo liberale? Significa una realtà in cui queste due anime si intersecano in modo molto peculiare dando luogo una legislazione vedremo subito un po’ schizofrenica. Prendiamo un anno importantissimo, da cui prendere le mosse: il 1848. Lo Stato Sabaudo, la legislazione che poi diventerà quella dell’unità, all’articolo 1 dello Statuto di marzo afferma: la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello stabile (principio di religione dello Stato) gli altri culti ora esistenti (vi è anche questa limitazione) sono tollerati nei limiti delle leggi di polizia. Questa appare come una norma fortemente confessionista. Ancora, a giugno, la legge Sineo (Sineo è il nome del deputato che la fa approvare) dice che: la diversità di fede professata non può essere motivo di discriminazione del godimento dei diritti civili e politici e nell'accesso alle cariche civili politiche e militari. A marzo c’è l'affermazione di un principio confessionista , che in realtà è visione di libertà, separatismo sicuramente, in senso. Ad agosto poi ci fu la prima legge eversiva dell'asse ecclesiastico, una legge durissima contro i gesuiti, in particolare si richiedeva il loro scioglimento: l’eversione di tutto il patrimonio dei gesuiti, l'esilio forzato per tutti i gesuiti che non erano di nazionalità piemontese, il divieto di riunirsi fra gesuiti, l'obbligo di domicilio coatto per chi ha violato la punizione nella propria casa. Questa diversità di prospettive fra lo Statuto Albertino e la legge Sineo, quindi l’una confessionista e l'altra con prospettiva di libertà dei cittadini, in realtà non costituisce una contraddizione: l’art 1 dello Statuto Albertino si occupa di confessioni religiose, mentre la legge Sineo si occupa di libertà religiosa dei cittadini. Esse sono due cose diverse, consentendo una diversità di trattamento fra confessioni religiose ed impedendo una diversità di trattamento tra i cittadini. Questo trattamento diverso dipende dalla cultura liberale ottocentesca, che è molto avversa e guardava con grande sospetto tutti gli interventi religiosi, prestando attenzione ai diritti individuali. Ammesso poi che fosse stata in contraddizione, come mai, visto che lo Statuto Albertino era una costituzione,
la legge Sineo poteva porsi in una prospettiva completamente diversa? Motivo è che lo Statuto Albertino era una costituzione flessibile. Nella Costituzione italiana attuale vi sono più norme che si occupano specificamente dell'elemento religioso: gli artt. 7 e 8 si occupano dei rapporti con le confessioni religiose, il 19 si occupa della libertà religiosa. È quindi voluto un trattamento differenziato tra le confessioni religiose , mentre un trattamento assolutamente paritario per i cittadini. C’è una sorta di corrispondenza tra questi articoli e il rapporto che c’è fra lo Statuto Albertino e la legge Sineo: la legge Sineo, come l’art. 19, impedisce qualsiasi differenza di trattamento nel godimento della libertà religiosa fra i cittadini o per motivi di religione; gli articoli 7 e 8 della Costituzione, come l’art. 1 dello Statuto Albertino, permettono una diversità di trattamento fra le confessioni religiose.
feudale molti contadini si trovano in grande difficoltà, talora vessati dai balzelli feudali. E uno dei modi classici per non subire questi balzelli era la cessione dei propri beni alla Chiesa, ricevendoli a loro volta in enfiteusi perpetua. E questo poiché questi beni erano esenti da imposizioni fiscali e da balzelli feudali: quindi era migliore la condizione del contadino enfitetua censuario di un ente ecclesiastico, rispetto a quella di essere coltivatore diretto ma essere sottoposto a tutti i balzelli feudali. Questo chiaramente nei secoli aveva fatto estendere la figura dell ’ utile dominio (cioè la posizione del proprietario del fondo concesso in enfiteusi). Specialmente in Italia meridionale quasi tutti i fondi rustici erano gravati da enfiteusi. Quindi nell’800, dove le enfiteusi contavano ancora, c’è una consistenza patrimoniale ecclesiastica notevole, il che era un grosso problema per lo stato liberale. Questo perché esso si basa sulla libera circolazione dei beni; e, oltretutto, la nascente borghesia capitalistica ottocentesca italiana bramava di mettere le mani su questi beni che talora avevano una grande carica simbolica. Di qui un interesse notevole dello stato liberale per questi beni, viste anche le situazioni debitorie dello Stato del tempo. Era infatti un modo per tentare anche di ripianare i bilanci pubblici; quest’ultima operazione non riuscì. Di qui un intervento su più fronti da parte del legislatore liberale
idoneo per il perseguimento dei suoi fini. La prima critica al riguardo sta nel mancato principio di laicità dello Stato, perché uno Stato laico non deve assolutamente verificare se gli enti ecclesiastici perseguono le loro finalità. Questa giustificazione, infatti, non andò più bene dopo un po’.
2. Fu trovata un’altra particolare giustificazione, la quale afferma che l'istituto dell'autorizzazione agli acquisti servirebbe per tutelare gli eredi legittimi. Ovviamente, tutto ciò è aberrante: per prima cosa, c'è già una tutela per gli eredi legittimi (o meglio, per i legittimari), quindi potremmo pensare ad una prima ipotesi che il Consiglio di Stato si è espresso male, e cioè non voleva parlare di eredi legittimi ma di eredi legittimari perché per quelli è prevista un’esplicita tutela nel Codice civile. Però la tutela prevista per i legittimari nel codice civile è una tutela rimessa alla disponibilità della parte, quindi non si vede perché dovrebbe intervenire il ministero degli interni in sede di autorizzazione, in quanto di quel diritto dispone il legittimario e non il ministero dell'Interno. Se invece il Consiglio di Stato voleva parlare proprio di eredi legittimi, l’erede legittimo, se non è legittimario, non puoi impugnare il testamento, quindi non si vede il motivo per il quale un soggetto, se lascia il proprio patrimonio ad un'altra persona fisica o lo lasciarla ad una società commerciale, non dovrebbe subire controlli, sarebbe libero di farlo mentre se lo lascia ad un ente di beneficenza dovrebbe intervenire il ministero dell'Interno per vedere se poteva autorizzare o meno. Quindi il Consiglio di Stato, nel dire quella cosa, ha ignorato completamente le regole fondamentali del diritto civile ma tant'è: voleva salvare a tutti costi l'autorizzazione agli acquisti. In tantissimi casi, infatti, il Consiglio di Stato ha adottato motivazioni strambissime pur di ritenere obbligatoria l’autorizzazione: famosissimo è il caso del 1989, quando il Consiglio sentenziò che l'obbligo di autorizzazione agli acquisti valeva, non solo per gli acquisti, ma perfino per le permute. Questo istituto, comunque, ufficialmente nel 1997 è stato eliminato, anche se in dotrrina ancora oggi alcuni vogliono la sua riabilitazione, perché avrebbe una funzione antiriciclaggio : un'altra cosa che lascia stupiti perché normalmente il riciclaggio non avviene attraverso lasciti testamentari a favore di enti di beneficenza. Comunque, nel 1850 questo istituto aveva ragione di esistere e, quindi, era un argine all’ulteriore estendersi della mano morta. 3. Veri e propri interventi eversivi. Premessa: tecnicamente non c’è un’espropriazione dei beni degli enti ecclesiastici. Questo perché:
Il mezzo tecnico fondamentale , in cui si sostanziano le leggi eversive dell’asse ecclesiastico, è la privazione della personalità giuridica degli enti. È chiaro che la conseguenza principale di questa privazione è che questi enti non possono (per la dottrina e la situazione giuridica di un tempo) porre in essere negozi giuridici, e né potevano continuare ad essere titolari del patrimonio di cui disponevano. L’effetto è che queste res nullius entravano in disponibilità dello stato , in gran parte (laddove non ci fossero reintegrazioni dei patroni, cioè di coloro che avevano donato questi beni, imprimendo a questi una specifica finalità e una specifica destinazione). Ieri vedemmo questo mezzo privato, dalla legge del 66 , nei confronti degli ordini religiosi, della totalità degli ordini religiosi, e nella prospettiva dicemmo di fare riacquisire a questi, che erano visti come internati, dal parlamento sabaudo, nei conventi, il godimento dei diritti civili e politici. In realtà vedemmo che i conventi non si spopolarono, anzi, da allora in poi ci fu un periodo di grande fioritura degli ordini religiosi. Prima di vedere tutte le conseguenze, di questa legge eversiva, vediamo anche l’altra grande legge eversiva , quella del 1867. Mentre, abbiamo detto, quella del 1866 coltiva tutti gli enti regolari, cioè tutti gli enti, i cui membri firmano secondo una regula, quindi la regola benedettina, la regola agostiniana, la francescana, e quindi, la legge aveva di sicuro meno difficoltà, dice gli ordini religiosi sono quelli e basta. Quando passò con la legge del 67 a trattare degli enti secolari, cioè degli enti in cui non c’erano dei membri che vivevano secondo una regola, per lì non poteva sopprimerli tutti, anche perché alcuni di questi costituivano la struttura fondamentale della chiesa, pensate alle diocesi e alle parrocchie per esempio, che rispondevano comunque ad una necessità di culto della popolazione. E allora lì dicemmo sì, trova grandissima difficoltà lo stato liberale, perché deve cercare di ricomprendere il più possibile di enti secolari nell’ambito della soppressione. Ebbene mi direte qual è la difficoltà? La difficoltà è che nell’800, negli ordinamenti civili, non esisteva ancora una compiuta teoria della personalità giuridica, stavamo all’età della pietra. Mentre, da parte del diritto canonico vi era stata, nei secoli, una elaborazione raffinatissima (vi feci l’esempio delle fondazioni no?! Che noi ritroviamo solo in Italia, dal codice civile del 42 in poi; e invece a livello canonico già vengono teorizzate e sono in funzione niente di meno da Sinibaldo Fieschi, poi diventato Papa Innocenzo IV , nel 1200). E quindi nella Chiesa si ritrovava una congerie infinita di tipologie di enti, tutt’oggi, che erano sconosciute dall'ordinamento civile e che era difficile anche indicare solamente dall'ordinamento civile. ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DEL 67, LA 3848 :
1. Non sono più riconosciuti come enti morali i capitoli delle chiese collegiate, le chiese recettizie, le comunie e le cappellanie corali, salvo per quelle tra esse, che abbiano cura d’anime, un solo beneficio curato o una quota curata di massa congrua parrocchiale. 2. I canonicati, i benefici e le cappellanie di patronato Reggio e laicale dei capitoli e delle chiese cattedrali. 3. Le abbazie, e i priorati di natura abbaziale. 4. I benefici ai quali, per la loro fondazione, non sia ammessa piura d’anime attuale, o l’obbligazione principale, permanente, di coadiuvare al parroco nell’esercizio della cura. 5. Le terrature e cappellanie ecclesiastiche o laicali. 6. Le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo, sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto. Quand’anche non erette a titolo ecclesiastico ad eccezione delle fabbricerie o opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifici sacri che si conserveranno al culto. Qua casca un po’ l’asino : si parla, volendo cercare tra una norma e l’altra un incomprensivo , delle istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo, sono generalmente qualificate come
fondazioni o legati per oggetto di culto. Scusatemi se io metto insieme, le fondazioni o i legati, quali osservazioni mi fareste oggi? Tanto per cominciare, le fondazioni sono enti; i legati sono atti di volontà. E il pezzo forte viene adesso, “ quand’anche non erette in titolo ecclesiastico ” significa sostanzialmente quand’anche non abbiano personalità giuridica , nemmeno nell’ordinamento canonico. E qua che cosa mi potreste contestare? Non erano riconosciuti, e quindi? Quindi che senso ha privarle di personalità giuridica? Come si fa a privare di personalità giuridica una entità che non ha personalità giuridica. Senonché guardate che il legislatore liberale, che in realtà non è che non fosse attento, era abbastanza attento, come mai cade in questa palese contraddizione? Come mai il legislatore si preoccupa di privare di personalità giuridica l’entità, che per definizione, personalità giuridica non la ha? Di che stiamo parlando? Notate come iniziamo questo numero “le istituzioni con carattere di perpetuità” quindi vuol dire che nell’ordinamento canonico vi erano, vi sono, istituzioni con carattere di perpetuità che riescono ad essere perpetue anche senza avere una personalità giuridica. Il diritto canonico , vedete che è molto molto avanti. E nel diritto canonico voi già ritrovate a quel tempo, le cosiddette fondazioni pie autonome e le fondazioni pie non autonome. Le fondazioni pie autonome sono praticamente quelle che ritroviamo nel codice civile; le fondazioni pie non autonome, in realtà, sono invece delle masse patrimoniali che vengono attribuite ad un ente, una donazione, ma quella massa non si confonde con il patrimonio dell’ente, è una massa che ha una autonomia patrimoniale, ma non acquista per questo una personalità giuridica. Per intenderci, qual è il caso frequentissimo? Anche oggi c’è nell’ordinamento canonico questo: un tizio, lascia un fabbricato ad una diocesi, ad un ente-diocesi, però con l’obbligo di amministrare quel fabbricato, quel patrimonio, e attribuire le rendite per dire ad un ente seminario o ai ceti della provincia, o ai poveri del comune. E a cosa assistete, assistete alla formazione di una massa patrimoniale che ha una sua autonomia, ma non ha personalità giuridica autonoma. Mi seguite? Sono piccole destinazioni, ma non si crea una fondazione in senso civilistico del termine. Oggi, noi troviamo figure similari per esempio nel trust. In Inghilterra , badate, il trust è figlio delle fondazioni pie non autonome, è stato quello a determinare il trust nel secolo scorso. E allora non trovate nel nostro ordinamento i patrimoni destinati ad uno specifico affare nel diritto delle società. Il patrimonio separato è una categoria ampia, che fa riferimento a tutte le separazioni patrimoniali, ce ne sono di vario tipo; ma il patrimonio destinato ad uno specifico affare è quello che è stato introdotto dalla legge n° 6 del 2003, e che ha modificato e introdotto nel codice civile l’art.2447 bis e seguenti, che regolamenta il caso in cui una società vuole perseguire un affare, non vuole costituire una nuova società, non vuole assumerla con rischio proprio e può nei limiti del 10% del proprio patrimonio costituire la figura del patrimonio destinato ad uno specifico affare. Quindi limitare la propria responsabilità patrimoniale con una entità patrimoniale che non acquista una soggettività giuridica autonoma, una personalità giuridica autonoma, ma ha una sua autonomia di gestione con organi propri e che risponde solo per quel 10% a quel patrimonio destinato a specifico affare, non per tutto il patrimonio sociale. Questo è l’interesse in realtà. Però sono figure che adesso stanno nascendo. E ancora, sempre con la riforma del 2005, che ha introdotto nel nostro codice civile l’articolo 2645 ter , la figura dei cosiddetti patrimoni destinati. Cioè voi oggi potete, anche senza trasferire il patrimonio, anche lasciandolo all'interno della vostra titolarità, il vostro patrimonio, distaccare una parte del vostro patrimonio per destinarlo, trascrivendo la destinazione, imprimendo un vincolo, opponibile ai terzi, su determinati beni che sono destinati al perseguimento di un certo fine benefico. È chiaro? E lo potete fare per via dell’articolo 2645 ter, per un massimo di 90 anni. Come vedete, scusatemi, ma queste figure, oggi, il trust, il patrimonio destinato ex art 2645ter, il patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art 2447bis e seguenti… e scusatemi…ma non sono istituzioni, qua, non dico con carattere di perpetuità, di stabilità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente, quand’anche non abbiano personalità giuridica?! Guardate che si tratta proprio di questi, ma questi allora nel nostro ordinamento erano fantascienza. Fino a 20 anni fa, queste figure erano fantascienza, nel nostro ordinamento. Invece voi le trovate già nell’ordinamento canonico, non dal 1867, ma da almeno un millennio, già elaborate. E con cui, e mettetevi nelle mani del