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Riassunto del libro del corso di Diritto pubblico comparato.
Tipologia: Sintesi del corso
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In via preliminare è necessario soffermarsi sulle nozioni fondamentali della materia.
Il diritto pubblico comparato si fonda sull’attività di comparazione, intesa come l’ esigenza di confrontare ordinamenti giuridici e testi costituzionali di diversi Paesi, al fine di individuare analogie e differenze tra di essi. È possibile distinguere due principali forme di comparazione.
Questo secondo tipo di comparazione può rivelarsi particolarmente rischioso, poiché spesso conduce a mettere a confronto ordinamenti che, nella pratica, presentano pochi elementi realmente comuni. Si pensi, ad esempio, al caso della Francia e della Federazione Russa: entrambi sono qualificati come sistemi semi-presidenziali (o forme di governo parlamentari a tendenza presidenziale). Tuttavia, un confronto generale tra i due ordinamenti risulterebbe oggi eccessivamente semplicistico, in quanto essi si collocano in contesti politici e sociali profondamente differenti. Un ulteriore aspetto di fondamentale importanza nella comparazione è l’adozione di un approccio funzionalista , che impone di non limitarsi alla mera denominazione degli istituti, ma di analizzarne attentamente la funzione concreta all’interno dell’ordinamento. A titolo esemplificativo, un sistema elettorale largamente diffuso è quello proporzionale, spesso accompagnato da meccanismi correttivi quali le soglie minime di sbarramento, che impediscono l’accesso al Parlamento ai partiti che non raggiungono una determinata percentuale di voti. La Costituzione spagnola vigente prevede l’adozione di un sistema proporzionale, ma non stabilisce una soglia di sbarramento esplicita. Ciò potrebbe, in astratto, favorire un’eccessiva frammentazione della rappresentanza parlamentare. Per ovviare a tale rischio, il legislatore ha adottato collegi elettorali di dimensioni ridotte, ottenendo così un effetto selettivo analogo a quello prodotto da una soglia minima di sbarramento. Un ulteriore esempio è rappresentato dall’assenza, nel testo della Costituzione degli Stati Uniti, di un esplicito riconoscimento del potere di judicial review in capo ai giudici. Tale assenza formale non implica, tuttavia, l’inesistenza dell’istituto nell’ordinamento statunitense. La legittimazione del controllo di costituzionalità delle leggi deriva infatti dalla giurisprudenza federale, e in particolare dalla storica sentenza Marbury v. Madison.
La Costituzione può essere definita come il documento fondamentale di uno Stato oppure come l’insieme delle norme fondamentali che ne regolano l’organizzazione e i valori essenziali. Tra le diverse definizioni proposte, una delle più diffuse la qualifica come un documento politico e giuridico , poiché al suo interno convivono sia scelte e obiettivi di natura politica, espressione della visione dei costituenti, sia disposizioni dotate di efficacia giuridico-normativa. Un esempio particolarmente significativo di questa duplice natura è rappresentato dall’ ART. 3 Cost. italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Tale disposizione presenta un contenuto politico di particolare intensità, in quanto orientato alla riduzione delle disuguaglianze sostanziali e alla promozione dell’eguaglianza effettiva. Al contempo, essa è dotata di una rilevante forza giuridico-normativa, fungendo da parametro per l’azione legislativa e per l’interpretazione giurisprudenziale. Un ulteriore esempio della compresenza di elementi politici e giuridici è offerto dalla Costituzione della V Repubblica francese. Essa si apre con un preambolo che richiama espressamente documenti precedenti, dando luogo a quello che viene definito un “ preambolo a matrioska ”.
Elementi strutturali Dal punto di vista strutturale, le costituzioni possono essere monotestuali , come nel caso italiano, oppure pluritestuali , come avviene nell’ordinamento francese, già esaminato in precedenza. Anche il contenuto delle singole disposizioni può variare sensibilmente, passando da enunciazioni di principi generali a formulazioni più dettagliate e prescrittive. È complesso individuare una struttura costituzionale “tipica” e uniforme. In genere, tuttavia, le costituzioni presentano caratteristiche simili a quelle dei testi normativi in generale: la suddivisione in articoli, la presenza eventuale di un preambolo e di un’intestazione o formula di promulgazione. Ciò che realmente distingue una costituzione sul piano strutturale è la previsione di norme che disciplinano le modalità di revisione della Costituzione stessa, elemento essenziale per definirne la natura. Tempi Con riferimento ai tempi, si fa riferimento al ciclo di vita di una Costituzione, che può articolarsi in diverse fasi, ciascuna caratterizzata da profili giuridicamente rilevanti. Non è sempre agevole individuare in modo univoco la durata o i confini temporali di tale ciclo. Un esempio significativo è offerto dall’esperienza italiana, nella quale si distingue comunemente tra Prima e Seconda Repubblica (a partire dal 1992). Tuttavia, tale distinzione ha un valore prevalentemente politico e non giuridico, poiché la Costituzione rimane formalmente la medesima. Longevità In linea teorica, le costituzioni sono concepite come documenti fondamentali dell’ordinamento e sono destinate a perdurare nel tempo, spesso per diversi decenni. Tuttavia, l’analisi storica conduce a una conclusione parzialmente opposta: molte costituzioni hanno una durata relativamente breve, con una media che si aggira intorno ai quindici o vent’anni. Accanto a questa tendenza generale, esistono casi eccezionali di particolare longevità, come quello della Costituzione degli Stati Uniti, rimasta in vigore per oltre due secoli. Ciò è dovuto, in larga misura, alla sua struttura estremamente sintetica, incentrata sull’enunciazione dei principi e dei diritti fondamentali, cui si sono successivamente aggiunti numerosi emendamenti che hanno progressivamente integrato e adattato il testo costituzionale. Potere costituente e potere costituito Il potere costituente viene tradizionalmente definito come unico e irripetibile e, talvolta, anche come “onnipotente”, nel senso della sua capacità di determinare liberamente il contenuto della Costituzione, seppur entro determinati limiti. Un esempio significativo è rappresentato dall’esperienza italiana, in cui l’Assemblea costituente non avrebbe potuto adottare una forma di Stato monarchica, in quanto vincolata dall’esito del referendum istituzionale del 2 giugno. È inoltre opportuno ricordare che le fasi costituenti sono spesso oggetto di una lettura idealizzata: esse non devono essere interpretate come momenti di consenso unanime o di armonia “utopica” tra tutte le forze rappresentative, ma come contesti caratterizzati da conflitti sociali, politici e ideologici anche molto intensi. Di contro, il potere costituito comprende l’insieme dei poteri e degli organi disciplinati dalla Costituzione stessa. L’attività di revisione costituzionale e l’adozione di emendamenti rappresentano esempi tipici di esercizio del potere costituito, in quanto si svolgono secondo le procedure e i limiti previsti dall’ordinamento costituzionale vigente.
L’affermazione dello “ Stato liberale ” è preceduta da una serie di passaggi storici, talvolta di natura rivoluzionaria, che hanno progressivamente messo in discussione l’assetto dello Stato assoluto. Un esempio significativo è rappresentato dall’esperienza austriaca del dispotismo illuminato , nella quale il sovrano teneva conto, almeno in parte, degli interessi della popolazione. Il principio che ne riassume efficacemente l’essenza è il noto motto “tutto per il popolo, nulla dal popolo”, a sottolineare come la legittimazione del potere non derivasse comunque dal popolo. La caratteristica fondamentale dello Stato liberale consiste nella sua opposizione allo Stato assoluto : esso si fonda sulla limitazione dei poteri del sovrano e, come naturale conseguenza, sulla garanzia dei diritti e delle libertà individuali. Nel contesto statunitense, nel periodo immediatamente successivo alla Dichiarazione di indipendenza (1776–1787), le tredici colonie si organizzarono inizialmente in una Confederazione di Stati, prima dell’adozione della Costituzione federale. Anche in Francia il passaggio fu segnato da un momento di forte rottura, rappresentato dalla Rivoluzione del 1789, che condusse dapprima all’adozione della Costituzione del 1791, di impronta liberale, e successivamente a quella del 1793, caratterizzata da un’impostazione più marcatamente democratico-liberale. Il passaggio successivo nell’evoluzione del costituzionalismo è costituito dal transito dallo Stato liberale allo Stato democratico , avvenuto in tempi diversi nei vari ordinamenti, ma collocabile, in linea generale, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Tale evoluzione si realizza principalmente attraverso l’ ampliamento del suffragio e dei diritti politici , con il riconoscimento dell’elettorato attivo e passivo e la conseguente affermazione di nuovi partiti politici. Il XX secolo può essere analizzato da due differenti prospettive. Dal punto di vista dei diritti, si afferma il modello dello “ Stato sociale ”, caratterizzato dal riconoscimento dei diritti sociali, ossia diritti a prestazione che richiedono un intervento attivo dello Stato per essere garantiti. In questa prospettiva, il costituzionalismo novecentesco può essere definito come costituzionalismo emancipante, in quanto non si limita alla tutela dei diritti civili e politici, ma mira a garantire anche i diritti sociali e materiali delle persone. Questo orientamento ideologico trova la sua piena affermazione nella seconda metà del Novecento, ma alcune sue anticipazioni sono rinvenibili già nella Costituzione di Weimar, nonché in alcune costituzioni centroamericane della fine dell’Ottocento, in particolare in Messico, dove particolare attenzione veniva riservata alla condizione dei lavoratori. Se, invece, si considera il costituzionalismo del XX secolo dal punto di vista delle fonti del diritto, emerge il modello dello “ Stato costituzionale ”, nel quale la Costituzione gode di una forza giuridica superiore, garantita da procedure aggravate di revisione e da un sistema di controllo di legittimità costituzionale delle leggi. Nell’ordinamento italiano, ad esempio, tali meccanismi sono disciplinati nel Titolo VI della Costituzione: la loro eventuale eliminazione riporterebbe il sistema a un modello di costituzione di tipo ottocentesco.
Capitolo 2 Lo Stato di diritto
Le fonti del diritto esprimono in modo diretto le scelte fondamentali di ciascun ordinamento in materia di forma di governo , di rapporti tra i poteri dello Stato e di relazioni tra lo Stato e i cittadini. Con riferimento a quest’ultimo profilo, alcuni ordinamenti attribuiscono un ruolo particolarmente rilevante agli strumenti di democrazia diretta , quali il referendum. In tali sistemi, il corpo elettorale viene frequentemente coinvolto nell’assunzione di decisioni di particolare rilievo, ad esempio in materia di revisione costituzionale, di modifica dei confini territoriali o di approvazione e abrogazione di atti normativi. Altri ordinamenti, invece, privilegiano i meccanismi della democrazia rappresentativa , affidando esclusivamente alle istituzioni rappresentative il potere di adottare atti normativi dotati di efficacia vincolante nei confronti dell’intera collettività. Dal punto di vista della forma di governo, si riscontra un’ampia varietà di modelli nei rapporti tra i poteri dello Stato nell’esercizio della funzione normativa. In particolare, risultano assai diversificate le relazioni che si instaurano tra Governo e Parlamento , così come il ruolo attribuito al Capo dello Stato nei diversi ordinamenti.
Le costituzioni possono essere classificate secondo diverse categorie, in base a caratteristiche formali, sostanziali e procedurali. Una prima distinzione riguarda le costituzioni mono-documentali e le pluri-documentali:
Un’ulteriore classificazione riguarda il processo di formazione:
Casi particolari
Alcune costituzioni prevedono le leggi organiche, una categoria normativa intermedia tra le leggi ordinarie e la Costituzione. Esse godono di una resistenza maggiore rispetto alle leggi ordinarie, dalle quali non possono essere modificate, pur restando subordinate alla Costituzione. Le leggi organiche sono espressamente previste nelle costituzioni di Francia, Spagna, Portogallo, Romania e Croazia.
Nel procedimento legislativo, gli ordinamenti possono distinguersi in base a chi detiene il diritto d’iniziativa , cioè la possibilità di proporre un progetto di legge. Tale diritto può spettare al governo, al parlamento, agli enti locali o, in alcuni casi, direttamente ai cittadini attraverso l’iniziativa popolare. Quando quest’ultima non viene approvata dal parlamento, alcuni ordinamenti prevedono il referendum propositivo , con cui il corpo elettorale può approvare direttamente la legge. Nei Paesi in cui l’iniziativa è prerogativa delle istituzioni pubbliche:
In diversi ordinamenti europei sono previsti poteri straordinari da esercitare in situazioni di emergenza, spesso collegati a un rafforzamento del ruolo del Capo dello Stato , tipico soprattutto delle forme di governo semi-presidenziali. Un precedente storico rilevante è l’art. 48 della Costituzione di Weimar (1919), che attribuiva al Presidente poteri eccezionali per il ristabilimento dell’ordine pubblico, anche con sospensione dei diritti fondamentali. Su questo modello si collocano alcune costituzioni contemporanee:
Da distinguere dalla legislazione d’emergenza è il potere regolamentare , che può assumere forme diverse:
Il referendum è uno strumento di democrazia diretta che costituisce un’eccezione nei sistemi rappresentativi, nei quali la sovranità popolare è esercitata principalmente attraverso il Parlamento. Esso consente, tuttavia, di coinvolgere direttamente il corpo elettorale in decisioni di particolare rilievo, soprattutto per verificare il rapporto tra rappresentanti e cittadini. L’ordinamento che più ha sviluppato l’uso del referendum è la Svizzera , dove la struttura della forma di governo ha favorito un ampio ricorso alla democrazia diretta. Nei Paesi dell’ Unione Europea , invece, l’istituto è generalmente limitato per preservare l’equilibrio della democrazia rappresentativa: il referendum è spesso attivabile su iniziativa delle istituzioni e solo in alcuni casi su richiesta dei cittadini; talvolta è obbligatorio, soprattutto nelle revisioni costituzionali. Alcuni ordinamenti mostrano una forte diffidenza verso il referendum:
Capitolo 3 Federalismi Il federalismo va distinto dallo studio dello Stato federale. Il federalismo è innanzitutto una visione o modello ideale che riguarda la politica, l’economia e la società. Non si limita a descrivere la realtà esistente, ma indica come le comunità o gli Stati dovrebbero organizzarsi. Per questo, assume più spesso un ruolo normativo che descrittivo. A seconda del contesto, il federalismo può assumere significati opposti: in realtà già fortemente decentrate, come l’Unione Europea, può spingere verso un accentramento delle competenze; in contesti molto accentrati, come l’Italia alla fine del XX secolo o la Francia attuale, significa al contrario favorire il decentramento. In entrambi i casi, però, l’obiettivo rimane quello di realizzare un ideale federalista. Lo studio dello Stato federale , invece, è più propriamente descrittivo, perché mira a osservare e classificare gli Stati esistenti in base alla loro conformità al modello federale. Questo studio può seguire due approcci principali. Il primo, detto statico , cerca di individuare gli elementi essenziali dello Stato federale come modello astratto e di confrontarvi le esperienze storiche concrete. Il limite di questo metodo è la sua rigidità: il fenomeno della distribuzione del potere è in continua evoluzione e difficilmente può essere racchiuso in definizioni fisse, rischiando di risultare autoreferenziale. Un approccio alternativo è quello dinamico , sviluppato da C.J. Friedrich attraverso la teoria del “federalizing process”. In questo caso, l’oggetto di studio non sono tanto gli Stati in sé, quanto il processo attraverso cui comunità politiche separate stabiliscono accordi costituzionali per affrontare problemi comuni, oppure il modo in cui uno Stato unitario si organizza internamente in forma federale. L’analisi dinamica privilegia l’aspetto funzionale, concentrandosi sul perché e sul come le comunità politiche si aggregano, senza limitarsi a incasellare rigidamente le esperienze in categorie predefinite. Friedrich individua due limiti entro i quali si svolge questo processo: da un lato, lo Stato completamente accentrato, privo di qualsiasi decentramento; dall’altro, i rapporti tra soggetti che richiedono accordi di natura costituzionale, più vincolanti di semplici convenzioni ma meno di una Costituzione formale. Tali accordi devono poter essere fatti valere davanti a un organo giurisdizionale imparziale e prevedere la separazione dei poteri a livello centrale. In sintesi, mentre lo studio statico si concentra sulle caratteristiche essenziali dello Stato federale, l’approccio dinamico osserva come le comunità politiche interagiscono, si aggregano e risolvono problemi comuni, mettendo in luce le tendenze evolutive e la funzione pratica delle forme federali.
Lo Stato unitario può organizzarsi in modi diversi. Alcune esperienze storiche hanno adottato il modello confederale , come la Germania nella prima metà dell’Ottocento, la Svizzera tra il 1815 e il 1848 e gli Stati Uniti tra il 1777 e il 1787. Nel caso degli USA, le Tredici Colonie indipendenti si diedero inizialmente un assetto confederale, che durò fino all’adozione della Costituzione federale nel 1787-1789. In una confederazione, ogni Stato mantiene la propria sovranità, cooperando con gli altri soprattutto in ambiti come difesa, affari esteri e commercio. Questo modello è però relativamente debole, perché il suo funzionamento dipende dalla volontà degli Stati e richiede
l’unanimità nelle decisioni. Al contrario, una federazione è un vero e proprio patto costituzionale, che dà vita a un nuovo ordinamento giuridico vincolante per tutti gli Stati o territori coinvolti. Anche lo Stato unitario può presentare gradi diversi di articolazione. In uno Stato accentrato , il potere resta centralizzato e le eventuali deleghe locali hanno carattere solo organizzativo, cioè di deconcentrazione. In uno Stato composto o decentrato , invece, esistono organi politici locali con poteri reali, che possono essere di tipo amministrativo, quando approvano atti locali come un Comune, o legislativo, quando possono legiferare come una Regione. Uno Stato federale può nascere in due modi principali. Il più comune è per aggregazione , quando più Stati o territori decidono di unirsi sotto una cornice federale. In casi più rari, uno Stato unitario può scegliere la disgregazione , cioè la divisione in unità federali per risolvere tensioni interne, come avvenuto in Belgio. Le ragioni che spingono verso la forma federale sono diverse: il desiderio di autonomia dei territori, come accade in Svizzera dove i cantoni vogliono restare indipendenti ma mantenere un coordinamento centrale; la necessità di governare territori molto estesi; e la volontà di limitare il potere centrale, rendendolo meno dominante, come è avvenuto in Germania dopo la Seconda guerra mondiale, dove i Lander hanno avuto un ruolo essenziale nel nuovo assetto federale. Come si distingue uno Stato federale da uno Stato regionale o autonomico? La distinzione tra Stato federale e Stato regionale o autonomico è stata a lungo dibattuta dalla dottrina. Alcuni studiosi ritenevano decisivo il testo costituzionale, altri la ripartizione concreta delle competenze, mentre altri ancora sostenevano di guardare al processo storico di formazione: se uno Stato nasce per aggregazione di più entità, allora sarebbe federale; altrimenti, regionale o autonomico. Tuttavia, esperienze come quella belga mostrano che questa classificazione non sempre funziona. Oggi la dottrina tende a concordare su un elemento distintivo più importante: la strutturazione del processo di revisione costituzionale. In uno Stato federale, infatti, gli Stati federati partecipano direttamente a qualsiasi modifica dell’assetto federale: non è possibile alterare la costituzione senza il loro coinvolgimento. Un’altra distinzione significativa riguarda il modo in cui i diversi livelli di governo interagiscono : si parla di federalismo competitivo e federalismo cooperativo. Il federalismo competitivo prevede sfere di competenza separate tra governo centrale e Stati federati, con possibili conflitti tra i due livelli. Il federalismo cooperativo, invece, promuove la collaborazione tra livelli di governo, anche quando le competenze si sovrappongono. In Italia esiste una forma intermedia detta competenza concorrente, in cui Stato e Regioni cooperano per alcune materie. Quando questa forma manca, il federalismo tende a essere competitivo. All’interno dell’Unione Europea, la situazione dei singoli Paesi può essere così sintetizzata: esistono Stati con decentramento amministrativo, come Francia e Irlanda; Stati con autonomie regionali limitate, come Grecia (Monte Athos), Portogallo (Azzorre e Madeira) e Danimarca (isole Faroe e Groenlandia); Stati regionali, come l’Italia; Stati autonomici, come la Spagna; Stati con federalismo debole, come Austria e Belgio; Stati con federalismo forte, come la Germania; e infine un’unione di Stati a livello sovranazionale, rappresentata dall’Unione Europea stessa. 3.1.1 Federalismo “forte” Esperienza tedesca La Germania rappresenta una delle esperienze di federalismo più consolidate in Europa, insieme alla Confederazione Elvetica, sebbene quest’ultima non faccia parte dell’UE. L’Impero Germanico era un vero mosaico di Stati e territori. Con Bismarck, nel secondo Reich, la Germania si unificò come Stato federale a base monarchica, con la Costituzione dell’Impero del 1871. Dopo la Prima
compromesso stabilì che tre quinti degli schiavi registrati sarebbero stati conteggiati sia per la rappresentanza sia per la tassazione. Il terzo è il Compromesso commerciale , nato dalle preoccupazioni degli Stati del Sud, timorosi che la federazione potesse avere poteri eccessivi sul commercio, fino a minacciare la schiavitù. La soluzione fu che il Congresso federale potesse regolare il commercio estero e interstatale e imporre tasse sulle importazioni, ma non intervenire sul commercio degli schiavi né tassare le esportazioni fino al 1808. La Costituzione originaria era composta da 7 articoli, a cui si aggiunsero in seguito 27 emendamenti, i primi dieci dei quali costituiscono la Bill of Rights approvata intorno al 1790. Curiosamente, la Costituzione non prevedeva un organo di giustizia costituzionale; la Corte Suprema acquisì questo ruolo attraverso la storica decisione Marbury v. Madison, che le attribuì la funzione di controllo sulla legittimità delle leggi. L’articolo 1, sezione 8 disciplina la ripartizione dei poteri legislativi tra federazione e singoli Stati: le competenze espressamente elencate spettano al Congresso, mentre tutte le altre restano agli Stati. Tuttavia, la cosiddetta clausola dei poteri impliciti (“ necessary and proper clause ”) consente al governo federale di esercitare poteri aggiuntivi, oltre a quelli espressamente previsti. Nel tempo, l’interpretazione della Corte Suprema ha ampliato progressivamente le competenze della federazione, rafforzando il ruolo del governo centrale rispetto agli Stati membri. La figura del Presidente negli Stati Uniti Quando pensiamo oggi al Presidente degli Stati Uniti, spesso lo immaginiamo come l’attore principale della vita politica. In realtà, la storia americana mostra un’alternanza tra fasi di predominio del Congresso e fasi di maggiore rilevanza della presidenza, con un rafforzamento particolarmente marcato a partire dal XX secolo. Il Presidente svolge un ruolo duplice: è sia Capo dello Stato sia Capo del Governo. Tra le sue funzioni più importanti c’è la ratifica dei trattati internazionali ; oltre a ratificarli, li negozia personalmente, a differenza di altri ordinamenti come quello italiano, dove la negoziazione è affidata al Ministro degli Esteri. Tuttavia, negli USA un trattato può essere ratificato solo con l’approvazione dei due terzi del Senato. Questo requisito garantisce il coinvolgimento degli Stati più piccoli e quasi certamente dell’opposizione, a differenza dell’Italia, dove il Parlamento autorizza i trattati con la maggioranza semplice. Nella pratica, il Presidente ha trovato modi per aggirare questa procedura rigida. Due strumenti principali sono:
Il ruolo del Senato varia a seconda della tipologia di nomina: sulle cariche più politiche, il consenso è spesso automatico; sulle nomine giurisdizionali più delicate, come i giudici della Corte Suprema, il Senato esercita un esame molto approfondito, valutando anche il passato politico e decisionale del candidato. In questo modo, il Presidente ha ampi poteri esecutivi, ma il sistema prevede bilanciamenti significativi, con il Senato che interviene sia nella ratifica dei trattati sia nelle nomine chiave. 3.1.2. Federalismo “debole”: Austria e Belgio Il federalismo austriaco può essere definito “debole” o “minore”. La Costituzione elenca le materie di competenza esclusiva della federazione (art. 10), mentre tutte le altre competenze residuali spettano ai Lander. Tuttavia, le materie attribuite alla federazione sono numerose, e in questi ambiti essa esercita sia la legislazione sia l’esecuzione. All’interno della Costituzione, l’art. 11 riserva alcune materie ai Lander, mentre l’art. 12 prevede una competenza ripartita, in cui la federazione stabilisce la legislazione di principio. La Corte costituzionale austriaca ha interpretato le competenze dei Lander in senso restrittivo, evitando che queste potessero ampliarsi nel tempo, in quella che è stata definita la “pietrificazione delle competenze”. Anche il Belgio rappresenta un esempio di federalismo debole, con caratteristiche particolari rispetto ad altri Stati federali europei. La sua federalizzazione è avvenuta attraverso un processo di disaggregazione, cioè la frammentazione dello Stato unitario in tre regioni e comunità linguistiche. La Costituzione belga prevede che regioni e comunità legiferino tramite decreti, che hanno piena forza di legge. L’art. 35 stabilisce che alla federazione spettano solo le competenze espressamente previste dalla Costituzione o dalle leggi ad essa collegate; tutte le altre materie sono di competenza delle comunità o delle regioni, ma nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla legge. In entrambe le realtà, quindi, la federazione mantiene un ruolo centrale, ma il potere effettivo degli enti federati è limitato, tanto da rendere questo modello definibile come un federalismo debole.
La Spagna introdusse il regionalismo con la Costituzione del 1931, creando uno Stato autonomico come forma di federalismo minore. Anche la Costituzione del 1978 riconobbe fin dall’inizio il massimo livello di autonomia a Catalogna, Paesi Baschi e Galizia, mentre le altre comunità autonome ottennero i loro statuti in tempi successivi, aumentando gradualmente il loro grado di autonomia. Per questo motivo, la Spagna rappresenta in Europa l’esempio più significativo di federalismo differenziato, in cui le autonomie non sono tutte uguali. Per quanto riguarda il riparto delle competenze, negli Stati federali è tipico elencare quelle della federazione e riservare ai singoli Stati quelle residuali. Lo Stato regionale, al contrario, parte dalle competenze regionali e lascia allo Stato tutto il resto. La Spagna adotta una via mista: l’art. 148 elenca le materie di competenza delle comunità autonome, mentre l’art. 149 quelle di competenza esclusiva dello Stato. La definizione precisa delle competenze è affidata agli statuti delle singole comunità autonome, approvati con legge organica, il che consente regimi differenziati. In aggiunta, quando lo richieda l’interesse generale, lo Stato può fissare i principi necessari per armonizzare la legislazione delle comunità autonome. L’ Italia , analogamente a Germania e Austria, fu per secoli un mosaico di Stati. Nel processo di unificazione emersero due proposte federaliste: il progetto neoguelfo di Gioberti, rimasto teorico, e la prospettiva più moderata e regionalista del progetto Farini-Minghetti, che però venne superata dalla legge del 1865, improntata all’accentramento amministrativo.