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Diritto Ecclesiastico in Italia, Dispense di Diritto Ecclesiastico

Una panoramica sul diritto ecclesiastico in Italia, con particolare attenzione ai principi fondamentali che lo regolamentano, come la libertà religiosa, l'uguaglianza religiosa e la laicità dello Stato. Vengono inoltre analizzate le fonti del diritto ecclesiastico e gli organi statali con mansioni inerenti ai culti. Il testo è utile per chi vuole approfondire la conoscenza del diritto ecclesiastico italiano.

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 26/10/2023

Alessandro.Arca00
Alessandro.Arca00 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
RIASSUNTO
DIRITTO ECCLESIASTICO
1.
Il Diritto Ecclesiastico in Italia
Il diritto ecclesiastico costituisce quella branca del diritto pubblico che regolamenta il
fenomeno religioso.
Il diritto ecclesiastico italiano si basa su 3 principi fondamentali:
1) Libertà religiosa l’art. 19 della Cost., riconosce il diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa (con l’unico limite del rispetto del buon costume)
2) L’uguaglianza religiosa l’art. 8 della Cost., stabilisce l’uguaglianza di tutte le
confessioni religiose dinnanzi alla legge
3) La laicità dello Stato sancita, in sostanza, dal combinato disposto dagli art. 8, 19 e 20
che garantiscono la neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso.
2.
Libertà Religiosa
Il diritto alla libertà religiosa postula una pretesa di una prestazione negativa, sia da parte dello
Stato che dagli altri individui, tenuti ad astenersi da quegli atti che possano impedirne il loro
esercizio.
La libertà religiosa include altresì :
1. la libertà di fede : professare o non professare una fede
2. libertà di propaganda : cioè libertà di fare proseliti
3. libertà di culto : ossia la libertà di compiere atti di culto sia in privato che in luogo
pubblico.
4. costituire o appartenere ad associazioni di carattere religioso.
La disposizione ex art. 19 Cost., (diritto di professare liberamente la fede religiosa), incontra 2
limiti:
1) occorre il preavviso alle autorità per le riunioni in luogo pubblico, che possono
vietarle solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica
2) la libertà religiosa incontra il limite del divieto a riti contrari al buon costume.
3.
Uguaglianza Religiosa
Il principio dell’uguaglianza religiosa è sancito dall’art. 8 della Cost., che così dispone:
tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Tale disposizione sancisce il principio del pluralismo confessionale in base al quale tutte le
confessioni religiose godono in egual misura dei diritti di libertà sanciti dalla Costituzione.
La Costituzione italiana riconosce la facoltà dei singoli e delle associazioni religiose, di costituire
enti aventi carattere ecclesiastico con finalità di religione o culto.
Infatti, ai sensi dell’art. 20 Cost., il carattere ecclesiastico e il fine di religione o culto di
un’associazione, non può essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami
fiscali.
Tali garanzie vengono assicurate a tutti gli enti religiosi a tutela del principio dell’eguale libertà di
fede religiosa.
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Scarica Diritto Ecclesiastico in Italia e più Dispense in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

RIASSUNTO

DIRITTO ECCLESIASTICO

1. Il Diritto Ecclesiastico in Italia

Il diritto ecclesiastico costituisce quella branca del diritto pubblico che regolamenta il fenomeno religioso. Il diritto ecclesiastico italiano si basa su 3 principi fondamentali :

1) Libertà religiosa l’art. 19 della Cost., riconosce il diritto di professare liberamente la

propria fede religiosa (con l’unico limite del rispetto del buon costume)

2) L’uguaglianza religiosa l’art. 8 della Cost., stabilisce l’uguaglianza di tutte le

confessioni religiose dinnanzi alla legge

3) La laicità dello Stato sancita, in sostanza, dal combinato disposto dagli art. 8, 19 e 20

che garantiscono la neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso.

2. Libertà Religiosa

Il diritto alla libertà religiosa postula una pretesa di una prestazione negativa , sia da parte dello Stato che dagli altri individui, tenuti ad astenersi da quegli atti che possano impedirne il loro esercizio. La libertà religiosa include altresì :

1. la libertà di fede : professare o non professare una fede

2. libertà di propaganda : cioè libertà di fare proseliti

3. libertà di culto : ossia la libertà di compiere atti di culto sia in privato che in luogo

pubblico.

4. costituire o appartenere ad associazioni di carattere religioso.

La disposizione ex art. 19 Cost., (diritto di professare liberamente la fede religiosa), incontra 2 limiti:

1) occorre il preavviso alle autorità per le riunioni in luogo pubblico, che possono

vietarle solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica

2) la libertà religiosa incontra il limite del divieto a riti contrari al buon costume.

3. Uguaglianza Religiosa

Il principio dell’uguaglianza religiosa è sancito dall’art. 8 della Cost., che così dispone:

• tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Tale disposizione sancisce il principio del pluralismo confessionale in base al quale tutte le confessioni religiose godono in egual misura dei diritti di libertà sanciti dalla Costituzione. La Costituzione italiana riconosce la facoltà dei singoli e delle associazioni religiose, di costituire enti aventi carattere ecclesiastico con finalità di religione o culto. Infatti, ai sensi dell’art. 20 Cost., il carattere ecclesiastico e il fine di religione o culto di un’associazione, non può essere causa di speciali limitazioni legislative , né di speciali gravami fiscali. Tali garanzie vengono assicurate a tutti gli enti religiosi a tutela del principio dell’eguale libertà di fede religiosa.

4. Laicità dello Stato

Nel punto 1 del protocollo addizionale al nuovo concordato del 1984 è sancita esplicitamente la neutralità dello Stato. A seguito dell’esplicita rinuncia al confessionismo da parte di Stato e Chiesa cattolica, la Corte Costituzionale ha chiarito con sentenza 203/1989 che la laicità costituisce un principio supremo dell’ordinamento.

• la laicità pertanto, caratterizza la stessa forma repubblicana dello Stato.

5. Evoluzione Storica dei Rapporti fra Stato Italiano

(A) La Questione Romana

Dopo la presa di Roma da parte del Regno d’Italia, i rapporti con la chiesa furono regolati unilateralmente dallo Stato dalla legge delle Guarentigie.

• legge che non fu mai accettata dalla Chiesa, in quanto essendo una legge interna dello

Stato, non presentava garanzie di stabilità potendo essere modificata in qualsiasi momento.

(B) Patti Lateranensi

Dopo laboriose trattative , vennero stipulati l’11 febbraio del 1929 i Patti Lateranensi i quali risolvevano definitivamente la questione romana.

(C) Il Nuovo Concordato

I Patti Lateranensi vennero riconosciuti dal nuovo Stato repubblicano, nell’art. 7. Essi però, erano in grave contrasto con i principi costituzionali che sanciscono la libertà religiosa e la laicità dello Stato.

• il concordato del 1929, poneva la Chiesa cattolica in una posizione di privilegio.

La Chiesa, nel Concilio Vaticano II, ha preso della progressiva laicizzazione della società italiana, e nel 1984 ci fu la modifica ufficiale dei Patti Lateranensi, stipulata tra la Santa Sede e lo Stato italiano.

• a seguito di tale modifiche, i Patti , non si pongono più in contrasto con la Costituzione.

Capitolo 2 Fonti del Diritto Ecclesiastico

In dottrina ci si è chiesto se il legislatore costituente nel richiamare i Patti Lateranensi, li abbia di fatto Costituzionalizzati. (o) Una prima tesi, dei c.d. curialisti Sostiene che le norme concordatarie hanno rilievo Costituzionale (o) Una seconda tesi, dei c.d. regalisti (cioè i giuristi laicisti) Sostiene che le norme concordatarie , sono di rango ordinario , perché modificabili con legge ordinaria. La dottrina dominante ha escluso la costituzionalizzazione perché le norme costituzionali non sono modificabili con legge ordinaria, bensì solo col procedimento aggravato previsto dal 138.

2. Il Nuovo Concordato

Il concordato del 1929, è stato sostituito da un nuovo concordato che contiene 3 elementi:

1) preambolo 2) testo formato da 14 articoli e 3) protocollo addizionale I

principi del nuovo concordato sono:

• neutralità dello Stato in materia religiosa

• completa autonomia dell’organizzazione ecclesiastica

• abrogazione dei privilegi per gli enti ecclesiastici

• disciplina del matrimonio cattolico.

Il Concordato del 1929 riconosceva il matrimonio canonico, quale sacramento e quindi ne sanciva il carattere dell’indissolubilità. Il nuovo accordo del 1984, intervenuto dopo l’emanazione della legge sul divorzio (1970) si limita a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo il diritto canonico.

• viene abbandonato il regime di esclusività della giurisdizione ecclesiastica in ordine alle cause

relative ai matrimoni religiosi. Riconoscimento religione Cattolica come religione di Stato Riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso Alcuni PUNTI QUALIFICANTI DEL CONCORDATO: Intervento finanziario a favore del Clero. Privilegi per Ecclesiastici

3. Culti Acattolici

La disciplina dei culti acattolici è contenuta nell’art. 8 della Costituzione. 8.1 viene stabilita l’eguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose. 8.2 e 8.3 Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

  • i loro rapporti con lo Stato, sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Questa autonomia istituzionale esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell’emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose, purchè gli statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Le relazioni fra lo Stato e le confessioni religiose, sono regolate dal principio pattizio. Capitolo 3 Organi Statuali con Mansioni Inerenti ai Culti Il presidente della Repubblica , in rapporto alla materia ecclesiastica, ha le seguenti competenze:

1) ratifica trattati internazionali , compresi quelli con la Santa sede, salva l’approvazione delle

Camere nei casi in cui è richiesto dalla Costituzione

2) accredita l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede e riceve il Nunzio pontificio presso l’Italia

3) Emana decreti di riconoscimento della personalità giuridica degli istituti delle

confessioni diverse da quella cattolica che non hanno stipulato intese. Il Presidente del Consiglio dei ministri :

- Dirige e coordina l’opera dei singoli Ministri anche in materia ecclesiastica

- svolge una funzione di preparazione , promozione ed impulso delle iniziative in materia

ecclesiastica , anche attraverso appositi organismi collegiali consultivi. Il Consiglio dei ministri:

- Deve essere sentito obbligatoriamente in caso di DPR per il riconoscimento della personalità

giuridica degli istituti delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, prive di intesa. Ministero dell’Interno.

- È l’organo che esercita le competenze in materia di Culto , sia cattolico che acattolico.

- Il Ministero dell’interno, esercita penetranti poteri di controllo nei confronti degli enti

riconosciuti. Il principio della regolazione degli enti. con intesa , avrebbe dovuto costituire la forma principale di rapporto con le confessioni non cattoliche, in realtà è stato attuato solamente a partire dalla metà degli anni ‘80 e riguarda alcune delle varie confessioni presenti in Italia.

Cittadinanza vaticana è cumulabile con quella dello Stato di appartenenza.

1. Legge Fondamentale

Con Motu Proprio è entrata in vigore nel 2001 la nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. Punti salienti della legge di riforma:

• Il sommo pontefice ha la pienezza del 7890’potere legislativo , esecutivo e giudiziario

• Rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri – Altri soggetti di diritto internazionale

  • relazioni diplomatiche è riservata al sommo pontefice , che la esercita per mezzo della Segreteria di Stato. Il potere legislativo , salvi i casi in cui il Sommo Pontefice intenda riservare per se, è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali , tutti nominati dal Papa per 5 anni Il potere esecutivo , è esercitato dal Cardinale Presidente del Governatorato dello Stato Il potere giudiziario è esercitato a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato. A livello locale tali funzioni sono esercitate dai vescovi che sono alla guida delle rispettive diocesi. La potestà giudiziaria è esercitata dai Tribunali , per la trattazione e la risoluzione delle controversie sottoposte alla loro competenza. Essi si distinguono per gradi o istanze:

• quelli che giudicano nei primi due gradi si rinvengono a livello di Chiese particolari o

locali ( le diocesi )

• mentre il terzo grado di giudizio si rinviene a livello di Chiesa universale (la Santa Sede).

Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico. Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile , a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico. Con lettera apostolica in forma di «motu proprio» del sommo pontefice Francesco del 15 agosto 2015, si è stabilito che per le cause di dichiarazione di nullità del Matrimonio nel codice di diritto canonico, la costituzione del giudice unico in prima istanza, viene rimessa alla responsabilità del Vescovo. Il potere esecutivo dello Stato di Città del Vaticano: Cenni sulla nuova legge sul Governo dello Stato della Città Del Vaticano (in vigore dal 7/06/ Con riferimento al potere esecutivo dello Stato di Città del Vaticano si segnala che Papa Francesco, con Lettera Motu Proprio ha riorganizzato l’assetto Governatorato.

La legge, che ha l’obiettivo di rendere il Governo Vaticano più idoneo alle attuali esigenze, operativa dal 7 Giugno del 2019, si compone complessivamente di 35 articoli. Il Governatorato è un organo della Santa Sede con funzioni che garantiscono alla stessa l’assoluta e visibile indipendenza Nazionale ed Internazionale. Ad esso è affidato l’esercizio del potere esecutivo attraverso un complesso di Organi di Governo e di Organismi che concorrono all'esercizio del potere esecutivo. Gli organi principali del Governatorato sono:

- Il Presidente,

- Il Segretario generale

- Il Vicesegretario generale.

Il Presidente esercita il potere esecutivo, inoltre da Lui dipendono le Direzioni e gli Uffici Centrali del Governo. Il segretario generale partecipa, invece, con voto consultivo alle riunioni. La Legge di riassetto del Governatorato, emanata dal Sommo Pontefice, si fonda sui principi di razionalizzazione, economicità, semplificazione. Sulla base dei predetti principi, ad esempio, sono state ridotte le Direzioni ovvero gli organi che si occupano dell’attività amministrativa e della produzione ed erogazione di beni e servizi. Queste, infatti, dalle precedenti 9 sono diventate 7, a seguito della predetta legge, e sono:

1. La direzione delle Infrastrutture e Servizi;

2. La direzione delle Telecomunicazioni e Sistemi Informatici;

3. La direzione dell’Economia;

4. La direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile;

5. La direzione di Sanità ed Igiene;

6. La direzione dei Musei e Beni Culturali;

7. La direzione delle Ville Pontificie

Gli Uffici Centrali del Governatorato, invece, che hanno la funzione di collaborare direttamente con gli Organi di Governo diminuiscono a 2 (invece dei precedenti 5):

1. Ufficio del Personale

2. Ufficio Giuridico

La nuova normativa, tende ad un moderato decentramento poiché responsabilizza i titolari di Direzioni o Uffici, questi infatti rispondono:

- dei singoli atti compiuti,

- dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati,

- della sicurezza dei luoghi di lavoro

- della protezione dei dati

La legge di Papa Francesco, ha istituito, inoltre, all’interno della segreteria generale l’Unità di Controllo e di Ispezione , con la funzione di vigilare sull’osservanza delle normative e delle procedure, verificarne l’attuazione e valutare l’efficienza e l’efficacia delle attività degli Organismi. Ed ancora negli articoli da 30 a 33 della Lettera Motu Proprio del Sommo Pontefice vengono disciplinate le controversie amministrative in quanto viene previsto espressamente la possibilità di impugnare gli atti amministrativi con ricorso gerarchico nel termine perentorio di dieci giorni alla comunicazione o dalla conoscenza comunque avuta dello stesso.

2. I Tribunali Diocesani

Ogni vescovo diocesano è giudice di prima istanza. Il Vescovo è tenuto a costituire un tribunale nell’ambito della sua diocesi. Il Vescovo esercita la sua potestà giudiziaria tramite un Vicario giudiziale (deve essere necessariamente un sacerdote) e di un certo numero di giudici diocesani. Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici.

Dotato di un ordinamento autonomo , relativo sia alla sua strutturazione interna che alla prassi processuale cui deve attenersi nella trattazione delle cause, tale tribunale è composto da circa 20 giudici (c.d. «uditori rotali») appartenenti a varie nazionalità, appunto perchè devono rappresentare tutta la Chiesa cattolica. Devono altresì essere necessariamente tutti sacerdoti e dotati di particolare competenza ed esperienza giuridica, oltre che godere di indiscussa reputazione. La loro nomina è riservata al Pontefice. Presiede all’attività giudiziaria del tribunale il Decano , sempre di diretta nomina pontificia, che è solitamente il giudice con maggiore anzianità di servizio , a cui sono attribuiti anche compiti di direzione e vigilanza sul corretto funzionamento del tribunale stesso. Come per i tribunali precedentemente menzionati, fanno parte dell’organico della Rota gli uffici del promotore di giustizia e del difensore del vincolo , oltre coloro che assolvono funzioni più propriamente amministrative, quali il cancelliere, i notai e a altro personale di supporto alla complessiva attività del tribunale. La Rota Romana, pur essendo ordinariamente un tribunale di appello circa le cause che le pervengono in terza istanza di giudizio soprattutto dai tribunali regionali ed interdiocesani. La Rota Romana può – in determinati casi – esercitare la propria competenza anche su cause appartenenti ad un grado o istanza inferiore. Circa poi l’oggetto delle cause trattate , va rilevato che la Rota Romana , pur estendendo per legge la sua competenza ad una pluralità di materie , di fatto concentra già da tempo la propria attività quasi esclusivamente sulle controversie relative alla nullità del matrimonio , come del resto avviene nei già menzionati tribunali regionali ed interdiocesani.

5. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

È anch’esso un tribunale della Santa Sede , situato al vertice dell’organizzazione giudiziaria della Chiesa, il quale ha funzione di giudice di legittimità nonché di direzione e di generale vigilanza sull’amministrazione della giustizia ecclesiastica. Come la Rota gode di elevato prestigio per la specificità ed importanza delle funzioni esercitate, in special modo a seguito della riforma della Curia romana attuata dal Pontefice Paolo VI nel 1967 , che riorganizzò ed incrementò le competenze del Tribunale della Segnatura, conferendogli l’attuale caratterizzazione di supremo organo giudiziario della Chiesa. Esso è composto da 12 cardinali designati direttamente dal Pontefice , di cui 1 con funzioni di Prefetto , che presiede tale dicastero. Questi è coadiuvato da un segretario arcivescovo , sempre di nomina pontificia, con compiti di direzione della complessiva attività del tribunale, del cui organico fanno altresì parte il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, nonché i votanti e i referendari. A questi ultimi, parimenti di nomina pontificia, è demandata tutta l’importante attività di preparazione e studio delle pratiche loro affidate. Le competenze specifiche attribuite attualmente al Tribunale della Segnatura sono essenzialmente ripartite in 3 settori di attività :

Il primo settore attiene alla funzione giudiziaria. Ha competenza a giudicare :

• sui ricorsi di nullità avverso le decisioni emesse dalla Rota Romana ,.

• sui ricorsi avverso i decreti con cui la Rota ha rigettato le richieste di riapertura

del giudizio nelle cause di nullità matrimoniale e della sacra ordinazione,

• sulle istanze di ricusazione dei giudici della Rota stessa,

• sulle cause promosse contro i medesimi per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni,

• sui conflitti di competenza sorti fra tribunali non soggetti allo stesso tribunale di appello.

Il secondo settore attiene alla funzione di giustizia amministrativa. Il supremo tribunale della segnatura apostolica ha competenza a giudicare :

• sui ricorsi circa la legittimità degli atti emanati dalle autorità amministrative

ecclesiastiche,

• su altre controversie di natura amministrativa ad esso deferite dal Romano

Pontefice o dai dicasteri della Curia romana

• e, infine, sui conflitti di competenza tra i dicasteri medesimi.

Il terzo settore attiene alla funzione di regolamentazione e controllo della complessiva amministrazione della giustizia (analogamente a quanto avviene da parte del Ministero della Giustizia nell’ordinamento statale italiano) e costituisce la parte più rilevante della complessiva attività della Segnatura. Tra le specifiche competenze di tale settore va ricompreso :

• ogni intervento teso a garantire il corretto esercizio della funzione giudiziaria da parte dei

tribunali, come – ad esempio – disporre controlli o indagini sull’attività di questi ultimi,

• procedere contro avvocati colpevoli di abusi o corruzione,

• esaminare richieste di trasferimento delle cause da un tribunale ad un altro ovvero di

trattazione di una causa in terza istanza innanzi ad un tribunale locale, come pure richieste da parte di vescovi o conferenze episcopali per la costituzione di nuovi tribunali interdiocesani e di appello. Inoltre e sempre nell’ambito di tali competenze, va segnalato il controllo di legittimità che il Tribunale della Segnatura opera sulle sentenze di nullità matrimoniale ai fini della loro esecutorietà civile (c.d. delibazione ) in ambito statale, in ottemperanza alle intese concordatarie effettuate dalla Santa Sede con varie nazioni, tra cui l’Italia. A tale complessiva funzione di vigilanza si affianca poi quella di indirizzo e consulenza a favore dei tribunali che ne facciano richiesta in merito alla corretta interpretazione ed applicazione di norme giuridiche ovvero per risolvere problemi e difficoltà di vario genere nell’espletamento dell’attività giudiziaria degli stessi.

6. La Nuova Legge sulle Fonti del Diritto

La nuova legge sulle fonti del diritto è stata promulgata da Benedetto 16° il 1° gennaio del 2009.

 Esecuzione In italia sentenze penali: Nella procedura attiva, competente il

PM. Procedura passiva. Competente CDA presso il distretto in cui è venuto l’arresto o luogo di residenza o domicilio imputato.

9. Riforma del Processo Canonico per le Cause di Dichiarazione di Nullità del Matrimonio

La riforma voluta da Papa Francesco e tradotta nell’emanazione di una lettera apostolica “ motu proprio ” il 15 agosto 2015, comprende le seguenti innovazioni:

I. – Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva.

Non è più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche. E’ sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto.

II. – Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo.

La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo , che nell’esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare una rapida esecuzione del procedimento.

III. – Lo stesso Vescovo è giudice.

Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati.

IV. – Il processo più breve.

Si è disegnata una forma di processo più breve da applicarsi nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti.

10. Rapporti con lo Stato Italiano

In materia penale a richiesta della Santa sede , l’Italia provvederà a giudicare secondo il diritto italiano, coloro che abbiano commesso reati nel territorio vaticano. Per quanto riguarda l’esecuzione in Italia delle sentenze emanate dai tribunali del Vaticano , si applicano le relative norme di diritto internazionale. Notifiche in materia di diritto civile e commerciale :

- se la notifica deve essere fatta all’interno della città del vaticano da un soggetto che si trova in Italia,

questa va fatta al competente procuratore della repubblica , affinché la inoltri al promotore di giustizia di prima istanza della città del vaticano.

- Viceversa, procuratore giustizia per procuratore della repubblica.

In materia penale, occorre seguire la normale procedura di notifica in via diplomatica. In relazione alla sua posizione di enclave (sta dentro uno Stato), il Trattato prevede taluni obblighi per l’Italia e la Santa sede Per l’Italia :

- collegamento ferroviario - acque – telefoni – libero transito merci

Per lo Stato del Vaticano :

  • Piazza S.Pietro dovrà rimanere aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia fino ai piedi della scalinata
  • I tesori di arte e scienza nella città del Vaticano e nel Palazzo del Laterano, rimangono visibili ai visitatori, salvo la piena libertà di regolare l’accesso al pubblico da parte della Santa Sede. LAVORATORI DIPENDENTI retribuzioni santa sede sono esentatati da qualsiasi tributo allo Stato italiano. Capitolo 5 Organizzazione Territoriale della Chiesa in Italia La Chiesa Cattolica è organizzata in diocesi. La diocesi è quella parte di territorio affidata ad un vescovo. Gli organi della diocesi sono :

1) Vescovo , che ne è a capo ed è nominato dal pontefice

2) Curia diocesana formata da soggetti che coadiuvano il Vescovo nella sua opera

3) Il capitolo dei canonici con funzioni ausiliari.

Alla diocesi viene riconosciuta personalità giuridica. La parrocchia è la cellula base dell’organizzazione della Chiesa con la funzione di provvedere direttamente alla cura pastorale dei fedeli. Capo della parrocchia è il parroco , il quale è nominato dal vescovo. Il parroco : certifica l’avvenuta celebrazione del matrimonio canonico. ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE FORZE ARMATE. È garantita dai cappellani militari che dipendono dall’Ordinario militare per l’Italia , che ha dignità di Vescovo. I cappellani militari sono nominati con DPR, su proposta del ministro della difesa.

1. Conferenza Episcopale Italiana La CEI è l’assemblea permanente dei Vescovi italiani. La CEI è articolata in conferenze episcopali regionali che dipendono da quella nazionale, e fa parte del Consiglio europeo delle Conferenze episcopali. Suoi compiti specifici sono:

  • studiare i problemi che interessano la vita della Chiesa cattolica in Italia;
  • dare orientamento nel campo dottrinale e pastorale ;
  • mantenere i rapporti con le pubbliche autorità dello Stato italiano. Inoltre ha il compito di gestire i termini dell’accordo per tutte quelle materie la cui regolamentazione venga a questi demandata.
  • dall’8x 1000
  • dalle erogazioni liberali ricevute da persone fisiche
  • dalla quota degli eventuali avanzi di gestione degli istituti diocesani. 2. Condizione Giuridica degli Ecclesiastici nel Diritto Penale Sono soggetti come cittadini alla giurisdizione penale. Il nuovo concordato ha eliminato tutti i privilegi. Ha sancito però l’obbligo per l’A.G. di comunicare all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei pr ocedimenti penali promossi. Se il ministro del culto è soggetto attivo del reato , tale qualità rileva :
  • come circostanza aggravante : reato con l’abuso dei propri doveri o poteri
  • come elemento costitutivo del reato : abuso funzioni di culto in materia elettorale. Se il ministro di culto è soggetto passivo tale qualità rileva :
  • come circostanza aggravante l’aver commesso il fatto contro una persona rivestita della qualità di ministro culto cattolico o culto ammesso dallo Stato
  • come elemento costitutivo casi di offesa pubblicamente ad una confessione religiosa. I ministri del culto sono pubblici ufficiali solo quando :

1) ricevono testamento nei casi previsti dal 609cc

2) certificano l’avvenuta celebrazione del matrimonio , ai fini della trascrizione

3) il ministro del culto acattolico è delegato dall’ufficiale di stato civile per il matrimonio

religioso. I voti pronunziati all’ingresso in un ordine religioso non sono riconosciuti dal nostro ordinamento e sono quindi giuridicamente irrilevanti. Le sentenze e gli altri provvedimenti in materia spirituale o disciplinare emanati dall’autorità ecclesiastica, avranno efficacia in Italia al momento della comunicazione alle autorità italiane. Salvo che questi provvedimento siano in contrasto con i diritti costituzionalmente garantiti.

3. La Rinuncia, a motivo dell’età, dei titolari di alcuni uffici di nomina Pontificia (Lettera Apostolica Motu Proprio 12/02/2018 – Papa Francesco) Al compimento dei settantacinque anni di età, i Vescovi diocesani ed eparchiali, e quanti sono loro equiparati sono invitati a presentare al Sommo Pontefice la rinuncia al loro ufficio pastorale. Altre figure ecclesiastiche che non cessano ipso facto dal loro ufficio, ma devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice al compimento del settantacinquesimo anno di età sono: - i Capi Dicastero della Curia Romana non Cardinali, - i Prelati Superiori della Curia Romana - i Vescovi che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede, - i Rappresentanti Pontifici. Per essere efficace la rinuncia dev’essere accettata dal Sommo Pontefice che deciderà valutando le circostanze concrete.

Una volta presentata la rinuncia, l’ufficio è considerato prorogato fino a quando non sia comunicata all’interessato l’accettazione della rinuncia o la proroga. Capitolo 7 Gli Enti Ecclesiastici Lo Stato riconosce la personalità giuridica :

• sia agli enti ecclesiastici che ne siano già previsti ( in base alle precedenti

disposizioni concordatarie )

• inoltre si impegna a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici con sedi in

Italia (su domanda dell’autorità ecclesiastica). Previsioni analoghe sono dettate per gli enti che hanno sottoscritto intese con lo Stato italiano. Presupposti per ottenere il riconoscimento:

  1. riconoscimento canonico cioè possono essere riconosciuti solo enti approvati dall’autorità ecclesiastica 2) la sede in Italia
  2. il fine di religione o culto. per gli enti che fanno parte dell’organizzazione gerarchica della Chiesa il fine è presunto. Per tutti gli altri enti, è accertato direttamente dallo Stato. Per le chiese aperte al culto pubblico e le fondazioni di culto è previsto l’ulteriore presupposto della sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini. Per alcune confessioni acattoliche che hanno stipulato intese è richiesto il requisito della cittadinanza italiana e domicilio in Italia del rappresentante giuridico dell’ente.

1. Procedimento per il Riconoscimento dell’Ente Ecclesiastico

(1) ISTANZA del rappresentante dell’ente, viene presentata alla Prefettura competente per territorio

ed indirizzata al Ministro dell’Interno, previa autorizzazione ente ecclesiastico,

(2) ACCERTAMENTI della P.A., : la prefettura , compiuti gli accertamenti, trasmette la richiesta

con i documenti allegati al Ministro , con il proprio parere.

(3) PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO , con decreto del ministro. Altrimenti, viene

data comunicazione alla rappresentante dell’ente, sull’esito NEGATIVO.

(4) ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE dopo il

riconoscimento devono provvedere all’iscrizione.

2. Altre Forme di Riconoscimento

- riconoscimento per legge così come è avvenuto per la CEI

- riconoscimento per antico possesso di stato per Enti anteriori al 1929 (prima del

concordato). Iscrizione è concessa previo attestato che concede IL Ministro.

- riconoscimento per procedimento abbreviato così come è avvenuto per L’istituto centrale

per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie.

 l’approvazione governativa delle nomine dei ministri di culto con la precisazione che “ nessun

effetto civile può essere riconosciuto agli atti compiuti da tali ministri se la loro nomina non abbia ottenuto l’approvazione governativa ”;

 l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio con effetti

civili davanti ad un ministro di culto non cattolico

 la vigilanza sull’attività dell’ente, al fine di accertare che tale attività non sia contraria

all’ordinamento giuridico e alle finalità dell’ente medesimo.

4. Singoli Enti Ecclesiastici della Chiesa Cattolica

• Enti centrali :

a) SANTA SEDE

b) CONGREZIONI

c) COLLEGIO DEI CARDINALI

d) TRIBUNALI ECCLESIASTICI

• Enti locali :

a) CAPITOLI coadiuvano il vescovo

b) SEMINARI

• CHIESE Riconoscimenti solo se sono autosufficienti

• FABBRICERIE provvedono all’amm.ne dei beni delle chiese ed alla loro

manutenzione. Sono sottoposti a controlli del Ministero dell’Interno. Riconoscimento ordinario

• SANTUARI Luoghi sacri. Personalità giuridica già acquisita ante 1929

• ASSOCIAZIONI RELIGIOSE riconosciuta personalità giuridica solo se hanno sede in

Italia

• ASSOCIAZIONI DI FEDELI riconosciute solo se non hanno carattere esclusivamente

locale

• FONDAZIONI DI CULTO riconosciute con procedimento ordinario

• ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO Riconosciuto con

procedimento abbreviato. Capitolo 8 Il Patrimonio Ecclesiastico I beni facenti parte del patrimonio ecclesiastico sono:

• BENI SACRI direttamente destinati al culto , acquistano carattere di sacro tramite

il rito di consacrazione

• BENI TEMPORALI beni non destinati direttamente al culto, ma utilizzati dalla Chiesa

per soddisfare le sue necessità materiali. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti , occupati espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. I beni mobili e le pertinenze degli edifici di culto, sono impignorabili.

1. Fonti del Patrimonio Ecclesiastico

- entrate di diritto pubblico spettano agli enti ecclesiastici in quanto tali.

- entrate di diritto privato sono quelle che gli enti ecclesiastici percepiscono come

ordinari soggetti di diritto privato. Le entrate di diritto pubblico possono essere divise in :

(1) imposte ecclesiastiche ;

(2) tasse ecclesiastiche ;

(3) erogazioni dello Stato a favore della Chiesa.

2. Imposte Ecclesiastiche ( Solo decime dominicali )

Per quanto riguarda le imposte ecclesiastiche, in base al diritto canonico , la Chiesa ha potestà di imporre tributi.

• Infatti, il codice di diritto canonico dispone che “la Chiesa ha il diritto nativo di

richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le finalità sue proprie”. Però tale potere non è mai stato riconosciuto dallo Stato italiano , Le uniche imposte ecclesiastiche che la legge riconosce, sono le cosiddette decime dominicali , ossia quelle somme che il proprietario di un immobile deve versare, periodicamente. Oggi tali decime consistono in un canone annuo fisso in danaro. La Chiesa conserva, invece, un potere impositivo nei confronti degli enti ecclesiastici ad essa subordinati. In particolare, il codice di diritto canonico prevede due imposte :

(1) il cattedratico : il Vescovo ha il diritto di imporre alle persone giuridiche soggette al suo governo

un contributo, non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna, per far fronte alle necessità della sua diocesi

(2) il seminaristico : il Vescovo può imporre alle persone giuridiche soggette alla sua autorità un

contributo per la gestione del seminario (can. 264);

3. Tasse Ecclesiastiche

In tema di tasse ecclesiastiche, lo Stato riconosce alla Chiesa il diritto di esigere il pagamento di tasse, come corrispettivo di servizi resi all’obbligato da uffici ecclesiastici Possiamo elencare le seguenti tasse ecclesiastiche:

1) i proventi casuali , cioè le somme percepite in occasione dell’amministrazione dei

sacramenti

2) le spese di giudizio dinanzi ai tribunali ecclesiastici

3) le tasse per atti di volontaria giurisdizione , quali indulti, dispense, privilegi, onorificenze concesse

dalla Santa Sede o permessi rilasciati dai Vescovi.

4. Erogazioni dello Stato a Favore della Chiesa

Lo Stato ha sempre contribuito , in certa misura, alle esigenze della Chiesa. Inizialmente, ciò avveniva tramite le prestazioni erogate dal Fondo per il culto ; In seguito all’entrata in vigore del Nuovo Concordato, tale sistema è stato profondamente modificato.