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Una panoramica sul diritto ecclesiastico in Italia, con particolare attenzione ai principi fondamentali che lo regolamentano, come la libertà religiosa, l'uguaglianza religiosa e la laicità dello Stato. Vengono inoltre analizzate le fonti del diritto ecclesiastico e gli organi statali con mansioni inerenti ai culti. Il testo è utile per chi vuole approfondire la conoscenza del diritto ecclesiastico italiano.
Tipologia: Dispense
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Il diritto ecclesiastico costituisce quella branca del diritto pubblico che regolamenta il fenomeno religioso. Il diritto ecclesiastico italiano si basa su 3 principi fondamentali :
propria fede religiosa (con l’unico limite del rispetto del buon costume)
confessioni religiose dinnanzi alla legge
che garantiscono la neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso.
Il diritto alla libertà religiosa postula una pretesa di una prestazione negativa , sia da parte dello Stato che dagli altri individui, tenuti ad astenersi da quegli atti che possano impedirne il loro esercizio. La libertà religiosa include altresì :
pubblico.
La disposizione ex art. 19 Cost., (diritto di professare liberamente la fede religiosa), incontra 2 limiti:
vietarle solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica
Il principio dell’uguaglianza religiosa è sancito dall’art. 8 della Cost., che così dispone:
Tale disposizione sancisce il principio del pluralismo confessionale in base al quale tutte le confessioni religiose godono in egual misura dei diritti di libertà sanciti dalla Costituzione. La Costituzione italiana riconosce la facoltà dei singoli e delle associazioni religiose, di costituire enti aventi carattere ecclesiastico con finalità di religione o culto. Infatti, ai sensi dell’art. 20 Cost., il carattere ecclesiastico e il fine di religione o culto di un’associazione, non può essere causa di speciali limitazioni legislative , né di speciali gravami fiscali. Tali garanzie vengono assicurate a tutti gli enti religiosi a tutela del principio dell’eguale libertà di fede religiosa.
Nel punto 1 del protocollo addizionale al nuovo concordato del 1984 è sancita esplicitamente la neutralità dello Stato. A seguito dell’esplicita rinuncia al confessionismo da parte di Stato e Chiesa cattolica, la Corte Costituzionale ha chiarito con sentenza 203/1989 che la laicità costituisce un principio supremo dell’ordinamento.
Dopo la presa di Roma da parte del Regno d’Italia, i rapporti con la chiesa furono regolati unilateralmente dallo Stato dalla legge delle Guarentigie.
Stato, non presentava garanzie di stabilità potendo essere modificata in qualsiasi momento.
Dopo laboriose trattative , vennero stipulati l’11 febbraio del 1929 i Patti Lateranensi i quali risolvevano definitivamente la questione romana.
I Patti Lateranensi vennero riconosciuti dal nuovo Stato repubblicano, nell’art. 7. Essi però, erano in grave contrasto con i principi costituzionali che sanciscono la libertà religiosa e la laicità dello Stato.
La Chiesa, nel Concilio Vaticano II, ha preso della progressiva laicizzazione della società italiana, e nel 1984 ci fu la modifica ufficiale dei Patti Lateranensi, stipulata tra la Santa Sede e lo Stato italiano.
Capitolo 2 Fonti del Diritto Ecclesiastico
In dottrina ci si è chiesto se il legislatore costituente nel richiamare i Patti Lateranensi, li abbia di fatto Costituzionalizzati. (o) Una prima tesi, dei c.d. curialisti Sostiene che le norme concordatarie hanno rilievo Costituzionale (o) Una seconda tesi, dei c.d. regalisti (cioè i giuristi laicisti) Sostiene che le norme concordatarie , sono di rango ordinario , perché modificabili con legge ordinaria. La dottrina dominante ha escluso la costituzionalizzazione perché le norme costituzionali non sono modificabili con legge ordinaria, bensì solo col procedimento aggravato previsto dal 138.
Il concordato del 1929, è stato sostituito da un nuovo concordato che contiene 3 elementi:
principi del nuovo concordato sono:
Il Concordato del 1929 riconosceva il matrimonio canonico, quale sacramento e quindi ne sanciva il carattere dell’indissolubilità. Il nuovo accordo del 1984, intervenuto dopo l’emanazione della legge sul divorzio (1970) si limita a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo il diritto canonico.
relative ai matrimoni religiosi. Riconoscimento religione Cattolica come religione di Stato Riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso Alcuni PUNTI QUALIFICANTI DEL CONCORDATO: Intervento finanziario a favore del Clero. Privilegi per Ecclesiastici
La disciplina dei culti acattolici è contenuta nell’art. 8 della Costituzione. 8.1 viene stabilita l’eguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose. 8.2 e 8.3 Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
Camere nei casi in cui è richiesto dalla Costituzione
confessioni diverse da quella cattolica che non hanno stipulato intese. Il Presidente del Consiglio dei ministri :
ecclesiastica , anche attraverso appositi organismi collegiali consultivi. Il Consiglio dei ministri:
giuridica degli istituti delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, prive di intesa. Ministero dell’Interno.
riconosciuti. Il principio della regolazione degli enti. con intesa , avrebbe dovuto costituire la forma principale di rapporto con le confessioni non cattoliche, in realtà è stato attuato solamente a partire dalla metà degli anni ‘80 e riguarda alcune delle varie confessioni presenti in Italia.
Cittadinanza vaticana è cumulabile con quella dello Stato di appartenenza.
Con Motu Proprio è entrata in vigore nel 2001 la nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. Punti salienti della legge di riforma:
locali ( le diocesi )
Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico. Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile , a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico. Con lettera apostolica in forma di «motu proprio» del sommo pontefice Francesco del 15 agosto 2015, si è stabilito che per le cause di dichiarazione di nullità del Matrimonio nel codice di diritto canonico, la costituzione del giudice unico in prima istanza, viene rimessa alla responsabilità del Vescovo. Il potere esecutivo dello Stato di Città del Vaticano: Cenni sulla nuova legge sul Governo dello Stato della Città Del Vaticano (in vigore dal 7/06/ Con riferimento al potere esecutivo dello Stato di Città del Vaticano si segnala che Papa Francesco, con Lettera Motu Proprio ha riorganizzato l’assetto Governatorato.
La legge, che ha l’obiettivo di rendere il Governo Vaticano più idoneo alle attuali esigenze, operativa dal 7 Giugno del 2019, si compone complessivamente di 35 articoli. Il Governatorato è un organo della Santa Sede con funzioni che garantiscono alla stessa l’assoluta e visibile indipendenza Nazionale ed Internazionale. Ad esso è affidato l’esercizio del potere esecutivo attraverso un complesso di Organi di Governo e di Organismi che concorrono all'esercizio del potere esecutivo. Gli organi principali del Governatorato sono:
Il Presidente esercita il potere esecutivo, inoltre da Lui dipendono le Direzioni e gli Uffici Centrali del Governo. Il segretario generale partecipa, invece, con voto consultivo alle riunioni. La Legge di riassetto del Governatorato, emanata dal Sommo Pontefice, si fonda sui principi di razionalizzazione, economicità, semplificazione. Sulla base dei predetti principi, ad esempio, sono state ridotte le Direzioni ovvero gli organi che si occupano dell’attività amministrativa e della produzione ed erogazione di beni e servizi. Queste, infatti, dalle precedenti 9 sono diventate 7, a seguito della predetta legge, e sono:
Gli Uffici Centrali del Governatorato, invece, che hanno la funzione di collaborare direttamente con gli Organi di Governo diminuiscono a 2 (invece dei precedenti 5):
La nuova normativa, tende ad un moderato decentramento poiché responsabilizza i titolari di Direzioni o Uffici, questi infatti rispondono:
La legge di Papa Francesco, ha istituito, inoltre, all’interno della segreteria generale l’Unità di Controllo e di Ispezione , con la funzione di vigilare sull’osservanza delle normative e delle procedure, verificarne l’attuazione e valutare l’efficienza e l’efficacia delle attività degli Organismi. Ed ancora negli articoli da 30 a 33 della Lettera Motu Proprio del Sommo Pontefice vengono disciplinate le controversie amministrative in quanto viene previsto espressamente la possibilità di impugnare gli atti amministrativi con ricorso gerarchico nel termine perentorio di dieci giorni alla comunicazione o dalla conoscenza comunque avuta dello stesso.
Ogni vescovo diocesano è giudice di prima istanza. Il Vescovo è tenuto a costituire un tribunale nell’ambito della sua diocesi. Il Vescovo esercita la sua potestà giudiziaria tramite un Vicario giudiziale (deve essere necessariamente un sacerdote) e di un certo numero di giudici diocesani. Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici.
Dotato di un ordinamento autonomo , relativo sia alla sua strutturazione interna che alla prassi processuale cui deve attenersi nella trattazione delle cause, tale tribunale è composto da circa 20 giudici (c.d. «uditori rotali») appartenenti a varie nazionalità, appunto perchè devono rappresentare tutta la Chiesa cattolica. Devono altresì essere necessariamente tutti sacerdoti e dotati di particolare competenza ed esperienza giuridica, oltre che godere di indiscussa reputazione. La loro nomina è riservata al Pontefice. Presiede all’attività giudiziaria del tribunale il Decano , sempre di diretta nomina pontificia, che è solitamente il giudice con maggiore anzianità di servizio , a cui sono attribuiti anche compiti di direzione e vigilanza sul corretto funzionamento del tribunale stesso. Come per i tribunali precedentemente menzionati, fanno parte dell’organico della Rota gli uffici del promotore di giustizia e del difensore del vincolo , oltre coloro che assolvono funzioni più propriamente amministrative, quali il cancelliere, i notai e a altro personale di supporto alla complessiva attività del tribunale. La Rota Romana, pur essendo ordinariamente un tribunale di appello circa le cause che le pervengono in terza istanza di giudizio soprattutto dai tribunali regionali ed interdiocesani. La Rota Romana può – in determinati casi – esercitare la propria competenza anche su cause appartenenti ad un grado o istanza inferiore. Circa poi l’oggetto delle cause trattate , va rilevato che la Rota Romana , pur estendendo per legge la sua competenza ad una pluralità di materie , di fatto concentra già da tempo la propria attività quasi esclusivamente sulle controversie relative alla nullità del matrimonio , come del resto avviene nei già menzionati tribunali regionali ed interdiocesani.
È anch’esso un tribunale della Santa Sede , situato al vertice dell’organizzazione giudiziaria della Chiesa, il quale ha funzione di giudice di legittimità nonché di direzione e di generale vigilanza sull’amministrazione della giustizia ecclesiastica. Come la Rota gode di elevato prestigio per la specificità ed importanza delle funzioni esercitate, in special modo a seguito della riforma della Curia romana attuata dal Pontefice Paolo VI nel 1967 , che riorganizzò ed incrementò le competenze del Tribunale della Segnatura, conferendogli l’attuale caratterizzazione di supremo organo giudiziario della Chiesa. Esso è composto da 12 cardinali designati direttamente dal Pontefice , di cui 1 con funzioni di Prefetto , che presiede tale dicastero. Questi è coadiuvato da un segretario arcivescovo , sempre di nomina pontificia, con compiti di direzione della complessiva attività del tribunale, del cui organico fanno altresì parte il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, nonché i votanti e i referendari. A questi ultimi, parimenti di nomina pontificia, è demandata tutta l’importante attività di preparazione e studio delle pratiche loro affidate. Le competenze specifiche attribuite attualmente al Tribunale della Segnatura sono essenzialmente ripartite in 3 settori di attività :
Il primo settore attiene alla funzione giudiziaria. Ha competenza a giudicare :
del giudizio nelle cause di nullità matrimoniale e della sacra ordinazione,
Il secondo settore attiene alla funzione di giustizia amministrativa. Il supremo tribunale della segnatura apostolica ha competenza a giudicare :
ecclesiastiche,
Pontefice o dai dicasteri della Curia romana
Il terzo settore attiene alla funzione di regolamentazione e controllo della complessiva amministrazione della giustizia (analogamente a quanto avviene da parte del Ministero della Giustizia nell’ordinamento statale italiano) e costituisce la parte più rilevante della complessiva attività della Segnatura. Tra le specifiche competenze di tale settore va ricompreso :
tribunali, come – ad esempio – disporre controlli o indagini sull’attività di questi ultimi,
trattazione di una causa in terza istanza innanzi ad un tribunale locale, come pure richieste da parte di vescovi o conferenze episcopali per la costituzione di nuovi tribunali interdiocesani e di appello. Inoltre e sempre nell’ambito di tali competenze, va segnalato il controllo di legittimità che il Tribunale della Segnatura opera sulle sentenze di nullità matrimoniale ai fini della loro esecutorietà civile (c.d. delibazione ) in ambito statale, in ottemperanza alle intese concordatarie effettuate dalla Santa Sede con varie nazioni, tra cui l’Italia. A tale complessiva funzione di vigilanza si affianca poi quella di indirizzo e consulenza a favore dei tribunali che ne facciano richiesta in merito alla corretta interpretazione ed applicazione di norme giuridiche ovvero per risolvere problemi e difficoltà di vario genere nell’espletamento dell’attività giudiziaria degli stessi.
La nuova legge sulle fonti del diritto è stata promulgata da Benedetto 16° il 1° gennaio del 2009.
PM. Procedura passiva. Competente CDA presso il distretto in cui è venuto l’arresto o luogo di residenza o domicilio imputato.
La riforma voluta da Papa Francesco e tradotta nell’emanazione di una lettera apostolica “ motu proprio ” il 15 agosto 2015, comprende le seguenti innovazioni:
Non è più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche. E’ sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto.
La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo , che nell’esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare una rapida esecuzione del procedimento.
Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati.
Si è disegnata una forma di processo più breve da applicarsi nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti.
In materia penale a richiesta della Santa sede , l’Italia provvederà a giudicare secondo il diritto italiano, coloro che abbiano commesso reati nel territorio vaticano. Per quanto riguarda l’esecuzione in Italia delle sentenze emanate dai tribunali del Vaticano , si applicano le relative norme di diritto internazionale. Notifiche in materia di diritto civile e commerciale :
questa va fatta al competente procuratore della repubblica , affinché la inoltri al promotore di giustizia di prima istanza della città del vaticano.
In materia penale, occorre seguire la normale procedura di notifica in via diplomatica. In relazione alla sua posizione di enclave (sta dentro uno Stato), il Trattato prevede taluni obblighi per l’Italia e la Santa sede Per l’Italia :
Per lo Stato del Vaticano :
Alla diocesi viene riconosciuta personalità giuridica. La parrocchia è la cellula base dell’organizzazione della Chiesa con la funzione di provvedere direttamente alla cura pastorale dei fedeli. Capo della parrocchia è il parroco , il quale è nominato dal vescovo. Il parroco : certifica l’avvenuta celebrazione del matrimonio canonico. ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE FORZE ARMATE. È garantita dai cappellani militari che dipendono dall’Ordinario militare per l’Italia , che ha dignità di Vescovo. I cappellani militari sono nominati con DPR, su proposta del ministro della difesa.
1. Conferenza Episcopale Italiana La CEI è l’assemblea permanente dei Vescovi italiani. La CEI è articolata in conferenze episcopali regionali che dipendono da quella nazionale, e fa parte del Consiglio europeo delle Conferenze episcopali. Suoi compiti specifici sono:
religioso. I voti pronunziati all’ingresso in un ordine religioso non sono riconosciuti dal nostro ordinamento e sono quindi giuridicamente irrilevanti. Le sentenze e gli altri provvedimenti in materia spirituale o disciplinare emanati dall’autorità ecclesiastica, avranno efficacia in Italia al momento della comunicazione alle autorità italiane. Salvo che questi provvedimento siano in contrasto con i diritti costituzionalmente garantiti.
3. La Rinuncia, a motivo dell’età, dei titolari di alcuni uffici di nomina Pontificia (Lettera Apostolica Motu Proprio 12/02/2018 – Papa Francesco) Al compimento dei settantacinque anni di età, i Vescovi diocesani ed eparchiali, e quanti sono loro equiparati sono invitati a presentare al Sommo Pontefice la rinuncia al loro ufficio pastorale. Altre figure ecclesiastiche che non cessano ipso facto dal loro ufficio, ma devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice al compimento del settantacinquesimo anno di età sono: - i Capi Dicastero della Curia Romana non Cardinali, - i Prelati Superiori della Curia Romana - i Vescovi che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede, - i Rappresentanti Pontifici. Per essere efficace la rinuncia dev’essere accettata dal Sommo Pontefice che deciderà valutando le circostanze concrete.
Una volta presentata la rinuncia, l’ufficio è considerato prorogato fino a quando non sia comunicata all’interessato l’accettazione della rinuncia o la proroga. Capitolo 7 Gli Enti Ecclesiastici Lo Stato riconosce la personalità giuridica :
disposizioni concordatarie )
Italia (su domanda dell’autorità ecclesiastica). Previsioni analoghe sono dettate per gli enti che hanno sottoscritto intese con lo Stato italiano. Presupposti per ottenere il riconoscimento:
ed indirizzata al Ministro dell’Interno, previa autorizzazione ente ecclesiastico,
con i documenti allegati al Ministro , con il proprio parere.
data comunicazione alla rappresentante dell’ente, sull’esito NEGATIVO.
riconoscimento devono provvedere all’iscrizione.
concordato). Iscrizione è concessa previo attestato che concede IL Ministro.
per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie.
effetto civile può essere riconosciuto agli atti compiuti da tali ministri se la loro nomina non abbia ottenuto l’approvazione governativa ”;
civili davanti ad un ministro di culto non cattolico
all’ordinamento giuridico e alle finalità dell’ente medesimo.
manutenzione. Sono sottoposti a controlli del Ministero dell’Interno. Riconoscimento ordinario
Italia
locale
procedimento abbreviato. Capitolo 8 Il Patrimonio Ecclesiastico I beni facenti parte del patrimonio ecclesiastico sono:
il rito di consacrazione
per soddisfare le sue necessità materiali. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti , occupati espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. I beni mobili e le pertinenze degli edifici di culto, sono impignorabili.
ordinari soggetti di diritto privato. Le entrate di diritto pubblico possono essere divise in :
Per quanto riguarda le imposte ecclesiastiche, in base al diritto canonico , la Chiesa ha potestà di imporre tributi.
richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le finalità sue proprie”. Però tale potere non è mai stato riconosciuto dallo Stato italiano , Le uniche imposte ecclesiastiche che la legge riconosce, sono le cosiddette decime dominicali , ossia quelle somme che il proprietario di un immobile deve versare, periodicamente. Oggi tali decime consistono in un canone annuo fisso in danaro. La Chiesa conserva, invece, un potere impositivo nei confronti degli enti ecclesiastici ad essa subordinati. In particolare, il codice di diritto canonico prevede due imposte :
un contributo, non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna, per far fronte alle necessità della sua diocesi
contributo per la gestione del seminario (can. 264);
In tema di tasse ecclesiastiche, lo Stato riconosce alla Chiesa il diritto di esigere il pagamento di tasse, come corrispettivo di servizi resi all’obbligato da uffici ecclesiastici Possiamo elencare le seguenti tasse ecclesiastiche:
sacramenti
dalla Santa Sede o permessi rilasciati dai Vescovi.
Lo Stato ha sempre contribuito , in certa misura, alle esigenze della Chiesa. Inizialmente, ciò avveniva tramite le prestazioni erogate dal Fondo per il culto ; In seguito all’entrata in vigore del Nuovo Concordato, tale sistema è stato profondamente modificato.