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Personalità Giuridica degli Enti Ecclesiastici in Italia, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Riassunto Finocchiaro diritto ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 15/01/2018

Rosimu1.
Rosimu1. 🇮🇹

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Diritto ecclesiastico
Cap. 1: considerazioni introduttive
Il diritto ecclesiastico e la scienza giuridica
La scienza giuridica ha un carattere eminentemente unitario per via del suo oggetto di studio, ossia
il diritto in tutte le su forme e manifestazioni. Tuttavia, uno studio approfondito delle varie
categorie di norme esige una segmentazione delle vicende sociali da esse considerate: es. il diritto
costituzionale, il diritto commerciale, il diritto amministrativo, ecc., distinzioni non qualitative, ma
di carattere pratico, e la loro autonomia è meramente didattica.
Il diritto ecclesiastico studia il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla
disciplina del fenomeno religioso; la denominazione “diritto ecclesiastico” può trarre in inganno
facendo pensare che si tratti dello studio di n ordinamento confessionale, mentre invece si tratta di
uno degli aspetti dell’ordinamento statale, e per questo è stato proposto di specificare la formula in
“diritto ecclesiastico civile”.
Il diritto ecclesiastico, però, non è costituito solo dalle norme prodotte dal legislatore statale,
ma concerne tutto il diritto efficace ed applicabile nell’ordinamento statale per la disciplina
del fenomeno religioso, e quindi può comportare l’applicazione del diritto prodotto da
ordinamenti confessionali. Nell’ ambito degli studi giuridici, il diritto ecclesiastico appartiene
all’area del diritto pubblico: quanto al suo oggetto di studio, infatti, esso concerne norme
costituzionali e norme che disciplinano l’attività della pubblica amministrazione, sebbene esso trovi
terreni di incontro anche con altre discipline (es. terreno comune con il diritto civile quando si tratta
del riconoscimento del matrimonio religioso, i rapporti contrattuali e successori che involgano
interessi religiosi; terreno comune con il diritto internazionale quando si tratta di studiare la
posizione della Santa Sede, la natura dei trattati e dei concordati da essa stipulati, gli atti
internazionali che proteggono la libertà religiosa …).
Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico
Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico civile si trovano in disposizioni legislative dello
Stato, emanate si unilateralmente, sia in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Tali
fonti sono di vario livello.
Nella Costituzione vi sono numerose disposizioni nelle quali il fattore religioso è espressamente
menzionato, es. artt. 3, 7, 8, 19 e 20, ma anche altre che valgono a disciplinare i rapporti di
religione, direttamente o indirettamente, es. artt. 2, 13-18, 21-25.
Vi sono poi le norme di derivazione concordataria, ossia i Patti Lateranensi, gli accordi tra Stato e
Chiesa stipulati l’11 febbraio 1929, resi esecutivi dalla L. 810/1929, consistenti in un Trattato con
la creazione dello Stato Città del Vaticano e altre garanzie, cui è allegata una Convenzione
finanziaria, e in un Concordato volto a disciplinare il trattamento della Chiesa cattolica in Italia
(quest’ultimo abrogato dall’art. 13 dell’Accordo del 1984, reso esecutivo con L. 121/1985, che lo
sostituisce).
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Diritto ecclesiastico Cap. 1: considerazioni introduttive Il diritto ecclesiastico e la scienza giuridica La scienza giuridica ha un carattere eminentemente unitario per via del suo oggetto di studio, ossia il diritto in tutte le su forme e manifestazioni. Tuttavia, uno studio approfondito delle varie categorie di norme esige una segmentazione delle vicende sociali da esse considerate: es. il diritto costituzionale, il diritto commerciale, il diritto amministrativo, ecc., distinzioni non qualitative, ma di carattere pratico, e la loro autonomia è meramente didattica. Il diritto ecclesiastico studia il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso; la denominazione “diritto ecclesiastico” può trarre in inganno facendo pensare che si tratti dello studio di n ordinamento confessionale, mentre invece si tratta di uno degli aspetti dell’ordinamento statale, e per questo è stato proposto di specificare la formula in “diritto ecclesiastico civile”.

Il diritto ecclesiastico, però, non è costituito solo dalle norme prodotte dal legislatore statale, ma concerne tutto il diritto efficace ed applicabile nell’ordinamento statale per la disciplina del fenomeno religioso, e quindi può comportare l’applicazione del diritto prodotto da ordinamenti confessionali. Nell’ ambito degli studi giuridici, il diritto ecclesiastico appartiene all’area del diritto pubblico: quanto al suo oggetto di studio, infatti, esso concerne norme costituzionali e norme che disciplinano l’attività della pubblica amministrazione, sebbene esso trovi terreni di incontro anche con altre discipline (es. terreno comune con il diritto civile quando si tratta del riconoscimento del matrimonio religioso, i rapporti contrattuali e successori che involgano interessi religiosi; terreno comune con il diritto internazionale quando si tratta di studiare la posizione della Santa Sede, la natura dei trattati e dei concordati da essa stipulati, gli atti internazionali che proteggono la libertà religiosa …). Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico civile si trovano in disposizioni legislative dello Stato, emanate si unilateralmente, sia in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Tali fonti sono di vario livello.

Nella Costituzione vi sono numerose disposizioni nelle quali il fattore religioso è espressamente menzionato, es. artt. 3, 7, 8, 19 e 20, ma anche altre che valgono a disciplinare i rapporti di religione, direttamente o indirettamente, es. artt. 2, 13-18, 21-25. Vi sono poi le norme di derivazione concordataria, ossia i Patti Lateranensi, gli accordi tra Stato e Chiesa stipulati l’11 febbraio 1929, resi esecutivi dalla L. 810/1929, consistenti in un Trattato con la creazione dello Stato Città del Vaticano e altre garanzie, cui è allegata una Convenzione finanziaria, e in un Concordato volto a disciplinare il trattamento della Chiesa cattolica in Italia (quest’ultimo abrogato dall’art. 13 dell’Accordo del 1984, reso esecutivo con L. 121/1985, che lo sostituisce).

Sono garantite dalla Costituzione le leggi approvate in base ad intese con le confessioni religiose minoritarie (es. L’Intesa con le Comunità Ebraiche, L’Intesa con l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, l’Intesa con la Chiesa Evangelica luterana di Italia, ecc.) Vi sono, inoltre, delle leggi che dettano norme formalmente attribuibili alla volontà unilaterale dello Stato, come quelle che hanno previsto norme di applicazione del Concordato del 1929, es. L. 847/1929 riguardante il matrimonio.

Infine, vi sono altre norme statali e regionali, sparse nei vari codici e in leggi speciali, concernenti, es. l’assistenza, l’istruzione religiosa i consultori familiari, ecc. Fonti di produzione del diritto ecclesiastico Fermo restando che i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose sono riservati alla potestà legislativa dello Stato, le fonti di produzione del diritto ecclesiastico sono di vario livello.

C’è un settore nel quale la fonte normativa può essere alternativamente la legge ordinaria o la legge costituzionale, ossia quelle norme che sono dettate dalla legge di esecuzione dei Patti lateranensi o dalla legge che dia esecuzione alle intese con le confessioni religiose, e quindi protette dagli art. 7 cpv. e 8 comma 3 Cost: queste, infatti, possono essere modificate da una legge ordinaria se questa dia esecuzione a un nuovo accordo; se, invece, il legislatore intende modificarle per propria autonoma deliberazione, la legge ordinaria è insufficiente e occorrerà ricorrere all’emanazione di una legge costituzionale.

Al di fuori del sopracitato settore, è la legge ordinaria la fonte principale di norme di diritto ecclesiastico.

Al livello normativo inferiore stanno le norme regolamentari (ora dettate con d.p.r., in passato con r.d.), che disciplinano le modalità applicative delle norme di legge, e pertanto devono essere conformi a queste. Ancora al di sotto vi stanno le norme interne della P.A. (circolari), le quali, pur disciplinando lo svolgimento dell’azione amministrativa, possono toccare interessi dei terzi, e perciò devono costantemente essere conformi alla legge e ai regolamenti.

Le Regioni non hanno competenza nella materia oggetto della legislazione prevista dagli artt. 7 cpv. e 8 comma 3 Cost., ma, poiché alcune delle materie di loro competenza possono rientrare anche negli interessi delle confessioni religiose, non è escluso che le leggi regionali possano essere comprese fra le fonti di norme di diritto ecclesiastico. Le Regioni, inoltre, possono regolare, con idonei atti di natura regolamentare, assunti sulla base di accordi con le autorità ecclesiastiche locali, materie ricadenti nella loro esclusiva competenza o nella competenza concorrente con quella dello Stato, o materie (come l’assistenza religiosa negli ospedali) il cui regime sia stato demandato da una legge dello Stato alla Regione; tali atti soggiacciono ai principi di legittimità che presiedono agli atti amministrativi generali. Cap. 2: la religione e l’organizzazione del potere civile L’unione del sacro con il politico

sul territorio: era l’alba dello Stato moderno. In questa prospettiva l’organizzazione della Chiesa non poteva sfuggire al potere regio, e ciò causo fortissimi contrasti tra la potestà civile e quella ecclesiastica, che portarono ad eventi di grande rilievo, quali il grande scisma d’occidente, il manifestarsi delle eresie, la riforma protestante e le successive guerre di religione. Le controversie dottrinali del XIV e XV secolo, che miravano a sostenere il potere civile, talora con marcati accenti antipapali, trovarono la sistemazione più risoluta nelle tesi sostenute da Niccolò Machiavelli sullo Stato assoluto, territorialista e giurisdizionalista.

Le guerre di religione furono concluse dalla pace di Augusta (1555), che attribuì ai principi la libertà di aderire non alla religione riformata e il ius reformandi, ossia il potere di imporre la religione da essi professata a quei sudditi che non avessero preferito emigrare; per aver riguardo alle minoranze religiose e attribuire uguali diritti a cattolici, luterani e calvinisti si deve aspettare la Pace di Westfalia e la fine della Guerra dei Trent’anni, nel 1648; tra i due periodi si consolidano i sistemi nei quali la Chiesa era subordinata allo Stato, al potere civile allora impersonato dal monarca assoluto, che assumono varie denominazioni, ma e che in Italia vengono indicati tutti con l’espressione onnicomprensiva di giurisdizionalismo, la quale sta ad indicare il prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica.

I poteri propri dei sistemi giurisdizionalisti, facenti parte dei iura maiestatica circa sacra, si distinguono in:

  • Poteri volti a proteggere la chiesa:
    • Il ius advocatiae o protectionis, in forza del quale lo Stato garantiva l’unità della Chiesa e la purezza della fede, combattendo ogni tipo di apostasia, eresia o scisma; tutelava gli enti ecclesiastici, se del caso, con la restitutio in integrum, da eventuali affari dannosi;
    • Il ius reformandi, che importava anche il potere di intervenire nella organizzazione interna della Chiesa, di mutare la religione dei sudditi,di introdurre nella Chiesa le riforme ritenute necessarie per un buon funzionamento dei suoi istituti e per eliminare gli eventuali abusi, e il potere di ammettere le minoranze religiose in via di tolleranza.
  • Poteri volti a difendere lo Stato della Chiesa:
    • Il ius nominandi, per il quale il principe concorreva alla norma dei funzionari ecclesiastici;
    • Il ius exclusivae, con il quale l’intervento dello Stato nelle suddette nomine si manifestava dichiarando minus grata la persona nominata;
    • Il ius placeti regii, il potere dello Stato di esaminare gli atti emanati dall’autorità ecclesiastica, anche in materia di fede, per accertare che non contenessero alcunché di pericoloso per lo stesso Stato; senza tale approvazione, gli atti non potevano essere pubblicati, e quindi non avevano nemmeno efficacia canonica;
  • Il sequestro di temporalità, ossia il sequestro di beni di un istituto ecclesiastico che avesse male amministrato o tenuto condotte contrarie agli interessi dello Stato;
  • Il ius appellationis, in base al quale gli ecclesiastici o i fedeli potevano ricorrere al sovrano, con appello per abuso, contro provvedimenti o sentenze dell’autorità ecclesiastica;

C) la teocrazia

Il sistema teocratico, ossia della soggezione dello Stato alla Chiesa, non si è mai realizzato pienamente, ma è stata più una rivendicazione che si è manifestata sin dai tempi delle persecuzioni della Chiesa primitiva; i presupposti teologici sono gettati da S. Agostino, il quale chiamava l’Impero “magnum latrocinium”, e secondo lui la Civitas terrena, quando tenda solo alla felicità mondana dei suoi sudditi, commette peccato al pari dell’individuo che cerchi soltanto la felicità terrena, e quindi lo Stato può liberarsi da tale situazione peccaminosa solo subordinando le sue leggi e la sua azione alla legge divina, anticipando in qualche modo la Civitas celesti, e guidando gli uomini verso il bene supremo.

Nel pensiero politico medioevale la Chiesa avrebbe dovuto perseguire l’unità, cui già aveva mirato l’Impero romano, al quale, una volta caduto, doveva, appunto, succedere la Chiesa, in quanto solo questa, fondata da Dio e una poteva far valere il principio di unità, perché essa era la sola legittima potestà, il suo monarca era Cristo, e, in nome di lui, lo era il suo Vicario, il Papa.

Tali tesi vennero fatte valere dalla Santa Sede nel periodo della sua maggiore potenza, ossia tra il pontificato di Gregorio VII (1073) e quello di Bonifacio VIII (1303), come risulta da due importanti documenti, il Dictatus papae e l’Unam Sanctam: al Papa appartengono in questo periodo tutti i poteri, è detentore della potestas directa in temporalibus, attribuitagli direttamente da Dio; la potestà ecclesiastica è fonte di tutte le altre, che perciò sono ad essa subordinate.

Gli effetti giuridici di tale potestas directa in temporali bus erano che:

  • Solo alla Chiesta spettava decidere in modo unilaterale su ciò che fosse di sua competenza, e ciò che fosse di competenza dello Stato;
  • Tutta la materia ecclesiastica era sottratta ad ogni ingerenza del potere civile;
  • Il potere civile era tenuto a mettere a disposizione della Chiesa i suoi poteri coercitivi per l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità ecclesiastica, il c.d. braccio secolare;
  • Nel contrasto tra leggi civili e leggi ecclesiastiche, queste ultime prevalevano, e quelle civili che fossero contrarie a quelle ecclesiastiche erano ipso iure illegittime, nulle e non obbliganti;

nonché la separazione tra Stato e Chiesa, con la condanna del Concordato del 1801, cosicché la Chiesa, libera da tali impacci, avrebbe potuto svolgere pienamente la sua missione benefica per la società; ma tali tesi furono condannate da Gregorio XVI.

Altro fine del separatismo, nella sua corrente antiecclesiastica, è quello di far prevalere l’autorità dello Stato. Secondo Ruggero Williams lo Stato era un ente del tutto laico, che si doveva astenere dall’ingerirsi in materia di religione, mentre la Chiesa era una corporazione privata, che non aveva nulla in comune con lo Stato.

  • In Francia il separatismo fu introdotto nel 1795 , separazione antiecclesiastica fondata sul presupposto che la religione fosse morta, uccisa dalla filosofa; tale separatismo cadde poi nel 1801 con il Concordato stipulato da Napoleone, ma ritornò nel 1905 , durante la III Repubblica, con una legge di separazione che, addirittura, pretendeva di disciplinare gli ordinamenti interni delle confessioni religiose, imponendo loro di organizzarsi sulla base di associazioni culturali: quindi era una legge antiecclesiastica, che pretendeva di riformare ad extra le confessioni religiose, di “laicizzare la religione”, di “decattolicizzare il paese”.
  • Negli USA alla fine del ’700, nel processo che portò all’indipendenza delle ex colonie inglesi, occorreva superare le varie teocrazie locali, costituite sulla base di differenti confessioni, e la via praticabile era quella del separatismo fondato sulla libertà religiosa, cosicché si potevano armonizzare gli interessi della società civile e della società religiosa: il separatismo fu proclamato dalla Dichiarazione della Virginia con un principio introdotto nel Primo Emendamento, il quale vieta al Congresso di approvare leggi che interdicano una confessione religiosa o che prevedano lo stabilimento di una determinata religione.
  • Nell’Est europeo, nell’art. 52 della Costituzione dell’U.R.S.S. si dichiarava che la Chiesa è separata dallo Stato, ma questo principio doveva essere inquadrato in un ordinamento nel quale le libertà individuali erano concepite in funzione del fine che la società civile doveva raggiungere, fine determinato dal partito; e siccome, secondo i principi marxisti-leninisti, il buon cittadino deve attivamente contribuire a liberare i compatrioti dalle convinzioni errate indotte dai pregiudizi religiosi, l’art. 52 garantiva sì la libertà di coscienza e di professare qualsivoglia culto, ma riconosceva solo il diritto di svolgere propaganda ateistica. In quest’ottica, si trattava di una separazione in senso antiecclesiastico.
  • In Italia il separatismo è stato il mezzo politico per risolvere la c.d. questione romana nel quadro dell’Unità d’Italia. L’enunciazione della tesi separatista del problema italiano si deve a Cavour, nella sua celebre formula “libera Chiesa in libero Stato”; alla prova dei fatti, però, il separatismo in Italia ha avuto una modesta applicazione: le leggi fino al 1871 rientravano del tutto nella tradizione giurisdizionalista, e anche la legge sulle guarentigie pontificie del 1871, se pur assicurava la libertà di discussione in materia religiosa e la libertà di riunione dei membri del clero, ispirandosi alle idee separatiste con l’abolizione dei vecchi istituti giurisdizionalisti, ne mantenne comunque altri in vita, e non poté esimersi dal disciplinare la situazione della Santa Sede. In

definitiva, fino ai Patti Lateranensi del 1929, il sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia non era qualificabile come separatismo, bensì come giurisdizionalismo liberale. Inoltre, vivevano a norma del diritto comune solamente le varie denominazioni cristiane riformate, mentre la Chiesa cattolica e le Comunità israelitiche erano disciplinate solamente da norme speciali. Agli inizi del secolo il rapporto fra libertà religiosa e uguaglianza di trattamento delle confessioni religiose formò oggetto di una controversia dottrinale tra il Ruffini lo Scaduto:

  • Ruffini sosteneva l’instaurazione di un regime giuridico uguale per tutte le confessioni, data la loro diversità, non avrebbe attuato una vera uguaglianza, la quale si poteva avere dando “a ciascuno il suo”: il separatismo non avrebbe avuto effetto favorevole sulla libertà religiosa;
  • Scaduto, invece, sosteneva che solo in regime separatista, operando tutte le confessioni a norma del diritto comune, era possibile trattare in modo uguale tutte le confessioni e assicurare una vera libertà religiosa. Dopo l’entrata in vigore della Costituzione, il confessionismo di fatto dello Stato nel primo decennio della Repubblica ha dato luogo alla riproposizione del separatismo in funzione antiecclesiastica, sostenuto sia dalla sinistra laica, ma anche dai cattolici: infatti, il Concilio Vaticano II fece sorgere sia speranze di rinnovamento e fermenti di crescita religiosa, ma anche movimenti di protesta contro le autorità e le istituzioni, e nel senso di tali movimenti, l’idea del separatismo è coltivata come mezzo per purificare la Chiesa, una Chiesa non privilegiata, non concordataria, povera, che potesse meglio testimoniare il Vangelo. Il separatismo era sostenuto anche dalla dottrina, il cui fondamento stava nell’idea che una legge uguale per tutte le confessioni religiose avrebbe agevolato la libertà dei singoli, e quindi la legge avrebbe dovuto dare vita a un diritto comune di tutte le confessioni religiose; anche questa tesi è in funzione antiecclesiastica, anzitutto perché il diritto suddetto dovrebbe provenire unilateralmente dallo Stato, sia perché tale diritto potrebbe essere in contrasto con l’organizzazione delle varie confessioni religiose.

e) la coordinazione e i concordati

Accanto ai sistemi di subordinazione e di separazione tra Stato e Chiesa è possibile delineare un ulteriore sistema, di coordinazione tra tali entità. Tale sistema è quello indicato dalla vigente Costituzione italiana per disciplinare i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose. Il sistema prende corpo nei concordati stipulati dalla Santa Sede con gli Stati, uno strumento negoziale, destinato a disciplinare le materie di comune interesse; il concordato ecclesiastico è un istituto, il cui primo precedente è indicato nell’accordo di Worms del 1122, che era valso a introdurre istituti giurisdizionalistici: pertanto, si può dire, si tratta di un sistema neutro, nel senso che è il contenuto dell’accordo a consentire una valutazione effettiva della posizione reciproca dello Stato e della Chiesa in un determinato paese.

La natura giuridica dei concordati: la determinazione della natura giuridica dei concordati ha fornito campo per numerosi dibattiti.

religiosa, a tale atteggiamento si accompagna il riconoscimento della confessione protetta come religione dello Stato; le altre religioni non sono protette, ma tollerate, e godono di una misura più limitata di libertà. In tal caso lo Stato è qualificato come confessionista.

  • lo stato laico: questo è contrapposto al confessionismo, ed è una qualifica che compete agli Stati in cui vige un sistema separatista, ispirato a principi di libertà, ossia nel quale tutte le confessioni godono dello stesso trattamento, in base al diritto comune, e sono parimenti ed effettivamente libere nell’esercizio delle attività di religione e di culto. Tale qualifica è generalmente espressa nella Costituzione, come nel caso della Costituzione francese del 1958.

Di regola la qualificazione confessionale dello Stato è contenuta nella Costituzione; invece, la Costituzione italiana non contiene norma alcuna che, in modo espresso, qualifichi lo Stato dal punto di vista confessionale. Una parte della dottrina ha contestato la possibilità di rilevare, alla stregua del diritto costituzionale vigente, una nozione giuridica di “laicità” o di “confessionalità” dello Stato, e ha ritenuto che una qualifica (politica, senza conseguenze) di esso sarebbe stata possibile a posteriori, dopo un esame dell’attività dei suoi organi; esaminando tali attività, alla fine degli anni ’60, un autore ha ritenuto possibile attribuire allo Stato italiano la qualifica politica di Stato confessionista in senso cattolico, in quanto Stato che è “orientato in modo da riconoscere alla Chiesa cattolica, ai suoi organi, ai suoi enti, ai suoi beni, una posizione di particolare favore”, senza che ciò, per la contemporanea democraticità dello Stato, comporti una compressione per le altre confessioni religiose. Successivamente, la qualificazione in questione è stata contraddetta proprio dalla politica legislativa dello Stato, orientata, nella soluzione di vari problemi, in senso del tutto contrario alle concezioni cattoliche, es. leggi sullo scioglimento del matrimonio, sull’aborto, sul cambiamento del sesso, e, attualissima, sulle unioni civili. Anche se oggi lo Stato considera sempre con favore la Chiesa cattolica, nella sua azione non è ispirato a principi tout- court cattolici, ma a principi del tutto laici, quali quello del pluralismo religioso e del rispetto delle minoranze, anche al costo di allontanarsi dai principi del cattolicesimo. Questo atteggiamento dello Stato trova giustificazione nella Costituzione e nell’Accordo del 1984 con la Santa Fede (l.121/85): già nei lavori preparatori della Costituzione, l’Assemblea costituente aveva rigettato degli emendamenti volti ad una esplicita dichiarazione di confessionismo; ma ciò non escludeva che l’adesione formale al principio confessionista o a quello della laicità, in una Costituzione lunga come quella italiana, potesse essere identificata attraverso altre enunciazioni; infatti, la dottrina si era domandata se , attraverso la menzione dei Patti lateranensi, la Costituzione facesse richiamo all’art.1 del Trattato di Laterano, secondo il quale “l’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’art. 1 Statuto Albertino, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato”; ma una simile tesi non terrebbe conto della palese ed insanabile contraddizione che si verrebbe a creare tra un tal principio e le disposizioni degli artt. 3, 8 e 19, che assicurano una incondizionata libertà ed uguaglianza ai singoli ed ai gruppi sociali in materia religiosa. Pertanto, era più logico pensare che la Costituzione, nonostante il generale, ma generico, richiamo ai Patti lateranensi, avesse abrogato l’anzidetta norma di origine pattizia. Potremmo dire, ulteriormente, che la norma derivante dall’art. 1 del Trattato, la quale avrebbe importato che lo Stato avesse una sua religione, era in contrasto anche con l’art. 7 comma 1 Cost., il quale distacca l’ordine civile da quello religioso e dichiara l’incompetenza dello Stato a

quest’ultimo proposito. La tesi che il principio confessionista è stato abrogato dalla Costituzione trova conferma nel n. 1 del Protocollo addizionale all’Accordo 1984 (l. 121/85), nel quale le parti hanno convenuto di non considerare più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

La qualifica della Repubblica emergente dalla Costituzione formale è perciò quella di uno stato liberale e pluralista, che riconosce pienamente la libertà religiosa degli individui e dei gruppi sociali, che non differenzia lo status di cittadini secondo la religione professata o non, che riserva di intraprendere rapporti paritari con le confessioni religiose organizzate, quando vi sia da dettare la disciplina giuridica alla quale possano avere interesse, e che assicura a tali ordinamenti una pari misura di libertà, anche se, in vista dello specifico di ciascuno di essi, potranno essere previsti trattamenti differenziati.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con sent. 203/89 ha ritenuto che, dalle norme dapprima richiamate, per le quali lo Stato potrebbe essere qualificato come liberale e pluralista, sarebbe desumibile, invece, il principio supremo della laicità dello Stato italiano; tuttavia, la qualifica di “laico” risulta incongrua per uno Stato che assume nei confronti del fenomeno sociale religioso un interessamento particolare come quello mostrato dalla legislazione italiana; dire che lo Stato è laico in senso liberale e non in senso anticlericale è una forzatura del termine, poiché, storicamente, lo Stato è laico quando professa, quanto meno, indifferenza nei confronti del fenomeno religioso, mentre, se non è avverso né indifferente, sarà liberale e pluralista, come sembra essere la nostra repubblica, non laico.

Cap. 3: l’ordinamento statuale e il fenomeno religioso. I soggetti “religiosi” e i poteri pubblici

Le persone fisiche

Nel diritto italiano, essendo assicurata la libertà dei singoli in materia di religione con una garanzia che riguarda tutti, di regola, la posizione religiosa individuale è indifferente, nel senso che la posizione giuridica del singolo nell’ordinamento statuale non subisce alcuna modifica in relazione agli atteggiamenti assunti dagli individui in sede confessionale. In passato, nel vigore del Concordato del 1929, questa regola subiva pesanti deroghe a proposito dell’assunzione degli ecclesiastici in pubblici uffici, ma queste norme sono state abrogate dall’Accordo del 1984, che, in tal modo, ha realizzato uno dei postulati del diritto di libertà religiosa.

Nonostante tale indifferenza, è possibile che l’appartenenza confessionale acquisisca rilevanza giuridica in determinati casi, e che la legge vi attribuisca particolare rilevanza, es. :

  • la qualificazione confessionale è presa in considerazione in modo diretto dalla legge quando prevede il pagamento di tributi degli appartenenti a favore della propria confessione religiosa secondo quanto previsto dallo statuto di questa, o per l’avere diritto al riposo settimanale del sabato, nonché in occasione di festività specificatamente indicate dalla legge, ecc.;
  • la qualificazione confessionale è presa in considerazione in modo indiretto quando la legge prevede di destinare una quota del gettito fiscale alla Chiesa cattolica (e altre…), ecc.

ciononostante questo non è un reale passo avanti nell’interpretazione della norma, sia per la genericità dell’espressione “gruppo”, sia per la determinazione delle caratteristiche del gruppo, sia per il significato da attribuire alle parole “religioso” e “religione”. Negli ultimi tempi specialmente sono proliferati nuovi movimenti religiosi e pseudoreligioni; è evidente che uno Stato liberale e pluralista non ha alcuna competenza in materia dottrinale, e pertanto al fine di qualificare tali organismi come religioni tutelate dalla nostra Costituzione, è poco produttivo attardarsi in un esame di queste sotto il profilo ideologico: dal punto di vista giuridico interessa considerare quale sia il rapporto tra i dirigenti di tali organizzazioni e gli aderenti, e quali siano le modalità di proselitismo secondo i criteri raccomandati dalla risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 22 maggio 1984, ossia, i nuovi movimenti religiosi, per essere considerati tali:

  • non dovrebbero accogliere minorenni;
  • dovrebbero assicurare ai proseliti un sufficiente periodo di riflessione prima di assumere impegni finanziari o personali;
  • dopo l’adesione dovrebbero essere assicurati i contatti, diretti, indiretti e immediati dei proseliti con familiari e amici;
  • l’aderente dovrebbe poter abbandonare liberamente l’organizzazione, chiedere consigli legali o di altro tipo fuori dall’organizzazione, chiedere assistenza medica;
  • Non dovrebbero mai incoraggiare gli aderenti ad infrangere la legge, es. incoraggiare ad esercitare la prostituzione ai fini della raccolta fondi.

Le confessioni religiose come ordinamenti giuridici Nell’ordinamento italiano è incontroverso che la Chiesa cattolica dia luogo ad un ordinamento giuridico originario, come ben risulta dall’art. 7 comma 1 Cost., mentre, per alcuni, è dubbio che tale qualifica competa anche alle altre confessioni religiose, secondo quanto previsto dall’art. 8 Cost., il quale dispone, dicendo che le confessioni diverse dalla cattolica “hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”; la libertà così riconosciuta importa una garanzia ben più vasta del mero riconoscimento della liceità dell’attività di organizzazione, in quanto il fine della norma è di far sì che i gruppi sociali con finalità religiosa diversa dalla cattolica, quando diano vita ad un ordinamento giuridico, abbiano quel minimo di organizzazione e di normazione occorrenti.

Il dubbio suddetto di alcuni sta nel fatto che essi hanno ritenuto di cogliere un collegamento tra l’art. 8 e l’art. 18, riguardante la libertà di associazione: è indubbio che l’art. 18 garantisca l’associazione stabile con fine di religione o di culto, ma, se tra le due norme di possono senza dubbio delineare delle affinità, esse sono diverse dal punto di vista della struttura interna, della qualità; l’esistenza di un ordinamento giuridico è cosa diversa dall’esistenza di una associazione. Il primo è un fenomeno originato dall’impulso organizzatorio del gruppo sociale, un evento che prescinde dall’esistenza o dalla successiva creazione di un ente esponenziale, quale potrebbe essere

un’associazione; questa, a sua volta, pur esistendo, potrebbe non essere un ordinamento giuridico, ove si pensi che il quid caratterizzante di un ordinamento consiste in una normazione “propria”, la quale potrebbe essere in conflitto con quella dell’ordinamento generale, mentre gli statuti di società e di associazioni devono necessariamente essere conformi a quest’ultima. Inoltre, la tesi che non vi sia un sicuro criterio per distinguere le associazioni religiose dalle confessioni religiose non tengono conto del dato che le associazioni con fini leciti sono regolate dagli accordi tra i consociati, mentre la confessione religiosa resta fuori da tale schema, perché si è cattolici, musulmani, ebrei, ecc., non per contratto, ma per un impulso che non ha niente di negoziale. Quanto detto trova conferma nella differente posizione che hanno, nel diritto italiano, gli statuti delle confessioni e gli statuti delle associazioni:

  • Gli statuti delle associazioni, essendo regolati dal c.c., devono conformarsi interamente alle previsioni non drogabili delle leggi ordinarie e dei regolamenti governativi, e, quando una di tali fonti ne preveda la modifica, deroga o sospensione, gli associati, per mantenere in vita l’associazione, sono tenuti ad adeguare i propri accordi alle nuove previsioni;
  • Gli statuti delle confessioni, essendo garantiti dalla costituzione, non possono essere sostituiti, abrogati, modificati o sospesi con legge ordinaria o da inferiore fonte normativa, e, anzi, possono valere da norme interposte nel giudizio di costituzionalità di norme di legge ordinaria che riguardassero la confessione.

Pertanto, l’art. 8 Cost., rispetto all’art. 18, riconosce la giuridicità degli ordinamenti creati in modo originario dai gruppi sociali diversi dai cattolici, anche quando non abbiano dato vita ad alcun ente esponenziale, ad alcuna associazione.

Una prima questione è data dall’entità numerica minima che debba avere un gruppo, per aspirare alla qualifica di confessione religiosa: se non qualsiasi “collegio di tre amici” può pretendere di essere considerata una confessione religiosa, questo è invece un requisito sufficiente per dar vita a una associazione.

Gruppo con fine di religione, comunità, confessione religiosa, sono espressioni che stanno ad indicare una molteplicità di persone raccolte in un organismo sociale; il fatto che tale organismo abbia una meta comune indica che esso è mosso da un interesse che è proprio di ognuno dei partecipi del gruppo, ma che, nello stesso tempo, comprende e supera gli interessi individuali: fin qui però non si coglie ancora differenza tra confessione ed associazione, differenza che invece risulta evidente ove si pensi che ogni confessione religiosa ha una propria e originale concezione totale del mondo, che investe, oltre ai rapporti tra uomo e Dio, anche i rapporti tra uomo e uomo, dettando regole che disciplinano non solo la vita sociale di un intero gruppo, non solo il rapporto tra il gruppo e le altre comunità, ma anche il comportamento del singolo appartenente al gruppo allorché si muove all’interno di altre comunità sociali, quale, per esempio, la comunità civile; le associazioni con fine religioso o di culto non hanno una propria originale concezione del mondo: l’essenza strutturale di una confessione religiosa è, quindi, proprio questa propria originale concezione del mondo.

giuridica dotata di capacità di diritto privato; lo stesso vale per le altre confessioni religiose, sebbene l’art. 8 attribuisca ai gruppi sociali professanti religioni diverse dalla cattolica la possibilità di riconoscimento della personalità giuridica, posto che tali gruppi possono, quanto meno, esercitare il diritto di organizzarsi secondo propri statuti e possono essere parti delle intese con lo Stato, ma possiamo escludere che la norma attribuisca loro ope legis tale personalità alla confessione in sé: es. quando la legge ha riconosciuto alle Comunità israelitiche e dell’Unione di tali comunità la personalità giuridica, il riconoscimento non ha riguardato la confessione ebraica nel suo complesso, bensì singoli enti esponenziali di essa, costituenti la sua organizzazione. La rilevanza degli ordinamenti confessionali nel diritto dello Stato Nei casi in cui lo Stato riconosce agli effetti civilistici l’appartenenza confessionale di una persona fisica o di un ente o la qualificazione rivestita, nell’ambito della confessione religiosa, dall’una o dall’altro, la legge attua un collegamento fra l’ordinamento statale e l’ordinamento confessionale, il quale viene ad assumere importanza nella sfera civilistica. Secondo la dottrina tradizionale, il collegamento tra ordinamenti giuridici è attuato secondo le modalità del:

  • rinvio recettizio: questo ha luogo quando un dato ordinamento, sentendosi competente a disciplinare una materia, attua tale disciplina riproducendo nel proprio ambito le norme dettate da un altro ordinamento, e quindi le norme richiamate sono inquadrate nell’ordinamento richiamante, che le fa proprie; ciò non può chiaramente avvenire tra l’ordinamento statuale e quello canonico o quello delle altre confessioni religiose, in quanto la nostra Costituzione si definisce incompetente, riconosce ampia autonomia alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni, e dichiara la propria indifferenza nei confronti delle scelte religiose dei singoli.
  • rinvio formale: quando la legge rinvia all’ordinamento confessionale per la disciplina di materie, che sono parimenti disciplinate dal diritto statuale, perché di competenza di questo, ma che sono anche di competenza del detto ordinamento confessionale; es. rinvio al diritto canonico per i controlli effettuati dall’autorità ecclesiastica sugli enti della Chiesa e del riconoscimento civile dei matrimoni canonici. Si tratta di norme di adattamento dell’ordinamento statuale agli ordinamenti confessionali, analoghe a quelle che, nel diritto internazionale, presiedono al collegamento tra ordinamenti statuali.
  • presupposto in senso tecnico: si ha tutte le volte in cui il diritto dello Stato attribuisce efficacia ad una qualifica confessionale; es. le posizioni di “fedele”, “Sommo Pontefice”, “vescovo”, sono assunte dal nostro ordinamento così come sono disciplinate dagli ordinamenti confessionali, senza attribuire efficacia civile alle norme di questi, concernenti l’assunzione delle qualifiche, ma avendo riguardo al fatto che per l’ordinamento confessionale a un dato soggetto compete una data qualifica. Gli atti rientranti nell’autonomia riconosciuta dallo Stato alle confessioni religiose (es. gli atti del magistero della Chiesa) sono privi di rilevanza giuridica, o, semmai, risultano meramente leciti per il diritto statuale, nel quale, di regola, non producono effetti. Segue: la giurisdizione confessionale e il diritto dello Stato

Il collegamento può importare la rilevanza nel diritto statuale di atti autoritativi compiuti nell’ambito degli ordinamenti confessionali: si tratta, di volta in volta, di atti normativi, di atti amministrativi o di atti giurisdizionali diretti, questi ultimi, a dirimere controversie insorte all’interno degli ordinamenti confessionali o ad irrogare sanzioni.

Per varie ragioni tale rilevanza civile ha luogo in particolar modo con riguardo alla giurisdizione ecclesiastica. Occorre sottolineare che l’espressione “giurisdizione ecclesiastica” assume significato diverso rispetto a quello comune nell’ordinamento canonico: nel diritto della Chiesa, le espressioni di potestà di giurisdizione o di potestà di regime indicano in modo onnicomprensivo il potere di governare i fedeli nella vita sociale della Chiesa, e pertanto, l’espressione vale ad indicare tutti i poteri, legislativo, amministrativo e giudiziario, poteri che nell’ordinamento canonico non sempre sono separabili con un taglio netto; nel diritto statuale, invece, l’espressione si riferisce agli effetti prodotti in tale ordinamento dai provvedimenti assunti dall’autorità ecclesiastica nella soluzione di controversie o nell’irrogazione di sanzioni, ossia alla rilevanza nel diritto dello Stato di provvedimenti emanati da detta autorità nell’esercizio del potere giudiziario e con le modalità proprie degli atti giudiziari.

Negli accordi del 1984 fra l’Italia e la Santa Sede e nel Trattato lateranense del 1929, lo Stato ha riconosciuto rilevanza civile dei provvedimenti canonici:

  • di carattere giudiziario, riguardanti:
    • la nullità dei matrimoni canonici trascritti nei registri dello Stato civile;
    • la risoluzione di controversie tra i sacerdoti e gli Istituti per il sostentamento del clero in materia di assegni;
    • i provvedimenti disciplinari presi dall’autorità ecclesiastica nei confronti di ecclesiastici e religiosi.
  • Di carattere amministrativo:
    • Per la creazione degli Istituti di sostentamento del clero;
    • Per l’estinzione dei vecchi enti beneficiari e di altri enti ecclesiastici;
    • Per la determinazione della sede e della denominazione delle diocesi e delle parrocchie;
    • Per la nomina degli uffici ecclesiastici;
    • Per la determinazione della situazione giuridica di taluni beni patrimoniali, come gli edifici di culto e le cose sacre o che servono all’esercizio del culto;
    • Ecc.

la tutela sugli enti delle confessioni; l’approvazione della nomina dei ministri di culto di tali confessioni, diverse da quelle che abbiano stipulato Intese con lo Stato, già approvate con legge.

  • il fondo edifici di culto: è una persona giuridica pubblica, rappresentata giuridicamente dal Ministro dell’interno e amministrata dal Ministero attraverso la direzione centrale per l’amministrazione del Fondo edifici di culto; nell’amministrazione del FEC, il Ministro dell’interno è coadiuvato da un consiglio, nominato dallo stesso ministro, e composto da 9 membri, fra i quali sono il Presidente, il Direttore centrale degli affari dei culti, due componenti scelti dallo stesso Ministro dell’interno, un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, uno dal Ministero per i beni e le attività culturali, e tre componenti designati dalla CEI. Al consiglio di amministrazione sono sottoposti gli atti indicati dal regolamento, fra i quali, oltre ai programmi di massima concernenti la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione del patrimonio del Fondo, fanno spicco gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il FEC, in quanto ente pubblico, è amministrato secondo le norme che disciplinano le gestioni patrimoniali dello Stato, con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse previste. Il suo fine è quello di curare la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonché di adempiere agli altri oneri posti a carico di esso in tal materia. Uffici ecclesiastici organizzati dallo Stato e da altri enti pubblici per l’assistenza spirituale delle comunità separate Nel diritto dello Stato, accano agli uffici pubblici aventi competenza in materia ecclesiastica esistono uffici ecclesiastici organizzati dallo stesso Stato, per l’assistenza spirituale delle forze armate, ovvero da altri enti pubblici, per altre comunità.

L’assistenza spirituale delle c.d. comunità separate tende a realizzare nel concreto il diritto di libertà religiosa, in quanto consente ai singoli, che trascorrono gran parte del loro tempo in pubblici stabilimenti, talora senza poterne uscire, la possibilità di usufruire del confronto spirituale della confessione da essi professata e di seguire le pratiche del culto. Tale servizio di assistenza è organizzato in modo diverso a seconda che si tratti di far fronte alle esigenze di un numero indeterminato di persone, di piccoli gruppi o singoli, o che si tratti di assistenza cattolica o di religione diversa.

  • L’organizzazione dell’assistenza spirituale per i cattolici, da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, importa che gli ecclesiastici di ciò incaricati siano nominati dalle competenti autorità italiane su designazione dell’autorità ecclesiastica.
  • Per quanto concerne le Forze armate, la materia era in precedenza disciplinata dal Concordato del 1929, e oggi dal d.lgs. 66/2010 Codice dell’ordinamento militare, che prevede che tale servizio sia diretto dall’Ordinario militare, un vescovo rivestito della dignità arcivescovile, coadiuvato da una curia costituita da un vicario generale militare e da tre ispettori; questi ecclesiastici sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri dell’interno e della difesa, previa designazione dell’autorità ecclesiastica. Per il rapporto d’impiego i cappellani militari devono avere il godimento dei diritti civili e politici, e,

trattandosi di un servizio militare, devono essere idonei all’incondizionato servizio (ossia avere i requisiti fisici per prestare la loro assistenza sia in pace che in guerra), devono prestare giuramento secondo la formula prevista per gli ufficiali delle Forze armate. L’ordinamento gerarchico del ruolo dei cappellani militari è equiparato a quello degli ufficiali delle Forze armate. L’Ordinario militare esercita la sua giurisdizione vescovile, oltre che sui cappellani, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militare e sul personale delle forze armate e di quegli altri corpi la cui assistenza spirituale gli fosse affidata dalle autorità governative, di intesa con la superiore autorità ecclesiastica. I singoli cappellani hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio attribuito alla loro giurisdizione ecclesiastica. I cappellani militari sono distinti in cappellani in servizio permanente (il cui rapporto di impiego con lo Stato è a pieno tempo ed è incompatibile con qualsiasi altra attività diversa dall’assistenza spirituale delle forze armate), cappellani in congedo (perché di complemento o della riserva) e cappellani in congedo assoluto (che non hanno obblighi di servizio).

  • I cappellani del re: nello Stato confessionista dei secoli precedenti il sovrano aveva al proprio servizio un Cappellano Maggiore, un ufficio che non aveva mere attribuzioni spirituali, ma del quale il capo dello Stato si avvaleva per esercitare i suoi diritti di patronato, di nomina agli uffici ecclesiastici beneficiari, di percezione dei redditi dei benefici vacanti e simili; vi erano poi chiese, annesse a palazzi reali o a residenze di truppe, rispetto alle quali il re aveva il diritto di nominare direttamente il clero ad esse preposto: l’amministrazione di tali chiese, perciò, era soggetta a un regime particolare, quello delle cappelle palatine. Tali diritti regi vennero a cessare nel corso del processo di unità nazionale, e con il Concordato del 1929 si previde la rinuncia dello Stato all’esenzione dalla giurisdizione ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia. La posizione del cappellano maggiore del re e del clero palatino fu disciplinata da una Convenzione del 1939 tra la Santa Sede e il governo italiano, che specificò anche le cappelle che dovevano essere considerate come palatine. La nomina del Cappellano maggiore era riservata al re; il cappellano aveva dignità vescovile, e proponeva la nomina del clero palatino. La materia è stata riordinata dal Protocollo 1984: nelle nuove norme v’è una esplicita rinuncia dello Stato alla nomina del clero addetto alle anzidette chiese e cappelle, ma v’è la dichiarazione di libertà della Chiesa nella nomina, d’ora in poi di esclusiva competenza dell’autorità ecclesiastica competente, secondo le comuni norme di diritto canonico.
  • Per quanto riguarda gli appartenenti alle confessioni minoritarie, l’assistenza spirituale presso le caserme, le carceri e i luoghi di cura è organizzata di volta in volta, secondo le richiesta avanzate dagli interessati aggregati a tali comunità. Norme specifiche, in proposito, sono state emanate per gli appartenenti a quelle confessioni che abbiano stipulato Intese con lo Stato.

Cap. 4: la Costituzione italiana e il fenomeno religioso

Le garanzie di libertà e i rapporti fra ordinamenti