




























































































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Riassunto Finocchiaro diritto ecclesiastico
Tipologia: Appunti
1 / 125
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!





























































































Diritto ecclesiastico Cap. 1: considerazioni introduttive Il diritto ecclesiastico e la scienza giuridica La scienza giuridica ha un carattere eminentemente unitario per via del suo oggetto di studio, ossia il diritto in tutte le su forme e manifestazioni. Tuttavia, uno studio approfondito delle varie categorie di norme esige una segmentazione delle vicende sociali da esse considerate: es. il diritto costituzionale, il diritto commerciale, il diritto amministrativo, ecc., distinzioni non qualitative, ma di carattere pratico, e la loro autonomia è meramente didattica. Il diritto ecclesiastico studia il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso; la denominazione “diritto ecclesiastico” può trarre in inganno facendo pensare che si tratti dello studio di n ordinamento confessionale, mentre invece si tratta di uno degli aspetti dell’ordinamento statale, e per questo è stato proposto di specificare la formula in “diritto ecclesiastico civile”.
Il diritto ecclesiastico, però, non è costituito solo dalle norme prodotte dal legislatore statale, ma concerne tutto il diritto efficace ed applicabile nell’ordinamento statale per la disciplina del fenomeno religioso, e quindi può comportare l’applicazione del diritto prodotto da ordinamenti confessionali. Nell’ ambito degli studi giuridici, il diritto ecclesiastico appartiene all’area del diritto pubblico: quanto al suo oggetto di studio, infatti, esso concerne norme costituzionali e norme che disciplinano l’attività della pubblica amministrazione, sebbene esso trovi terreni di incontro anche con altre discipline (es. terreno comune con il diritto civile quando si tratta del riconoscimento del matrimonio religioso, i rapporti contrattuali e successori che involgano interessi religiosi; terreno comune con il diritto internazionale quando si tratta di studiare la posizione della Santa Sede, la natura dei trattati e dei concordati da essa stipulati, gli atti internazionali che proteggono la libertà religiosa …). Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico civile si trovano in disposizioni legislative dello Stato, emanate si unilateralmente, sia in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Tali fonti sono di vario livello.
Nella Costituzione vi sono numerose disposizioni nelle quali il fattore religioso è espressamente menzionato, es. artt. 3, 7, 8, 19 e 20, ma anche altre che valgono a disciplinare i rapporti di religione, direttamente o indirettamente, es. artt. 2, 13-18, 21-25. Vi sono poi le norme di derivazione concordataria, ossia i Patti Lateranensi, gli accordi tra Stato e Chiesa stipulati l’11 febbraio 1929, resi esecutivi dalla L. 810/1929, consistenti in un Trattato con la creazione dello Stato Città del Vaticano e altre garanzie, cui è allegata una Convenzione finanziaria, e in un Concordato volto a disciplinare il trattamento della Chiesa cattolica in Italia (quest’ultimo abrogato dall’art. 13 dell’Accordo del 1984, reso esecutivo con L. 121/1985, che lo sostituisce).
Sono garantite dalla Costituzione le leggi approvate in base ad intese con le confessioni religiose minoritarie (es. L’Intesa con le Comunità Ebraiche, L’Intesa con l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, l’Intesa con la Chiesa Evangelica luterana di Italia, ecc.) Vi sono, inoltre, delle leggi che dettano norme formalmente attribuibili alla volontà unilaterale dello Stato, come quelle che hanno previsto norme di applicazione del Concordato del 1929, es. L. 847/1929 riguardante il matrimonio.
Infine, vi sono altre norme statali e regionali, sparse nei vari codici e in leggi speciali, concernenti, es. l’assistenza, l’istruzione religiosa i consultori familiari, ecc. Fonti di produzione del diritto ecclesiastico Fermo restando che i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose sono riservati alla potestà legislativa dello Stato, le fonti di produzione del diritto ecclesiastico sono di vario livello.
C’è un settore nel quale la fonte normativa può essere alternativamente la legge ordinaria o la legge costituzionale, ossia quelle norme che sono dettate dalla legge di esecuzione dei Patti lateranensi o dalla legge che dia esecuzione alle intese con le confessioni religiose, e quindi protette dagli art. 7 cpv. e 8 comma 3 Cost: queste, infatti, possono essere modificate da una legge ordinaria se questa dia esecuzione a un nuovo accordo; se, invece, il legislatore intende modificarle per propria autonoma deliberazione, la legge ordinaria è insufficiente e occorrerà ricorrere all’emanazione di una legge costituzionale.
Al di fuori del sopracitato settore, è la legge ordinaria la fonte principale di norme di diritto ecclesiastico.
Al livello normativo inferiore stanno le norme regolamentari (ora dettate con d.p.r., in passato con r.d.), che disciplinano le modalità applicative delle norme di legge, e pertanto devono essere conformi a queste. Ancora al di sotto vi stanno le norme interne della P.A. (circolari), le quali, pur disciplinando lo svolgimento dell’azione amministrativa, possono toccare interessi dei terzi, e perciò devono costantemente essere conformi alla legge e ai regolamenti.
Le Regioni non hanno competenza nella materia oggetto della legislazione prevista dagli artt. 7 cpv. e 8 comma 3 Cost., ma, poiché alcune delle materie di loro competenza possono rientrare anche negli interessi delle confessioni religiose, non è escluso che le leggi regionali possano essere comprese fra le fonti di norme di diritto ecclesiastico. Le Regioni, inoltre, possono regolare, con idonei atti di natura regolamentare, assunti sulla base di accordi con le autorità ecclesiastiche locali, materie ricadenti nella loro esclusiva competenza o nella competenza concorrente con quella dello Stato, o materie (come l’assistenza religiosa negli ospedali) il cui regime sia stato demandato da una legge dello Stato alla Regione; tali atti soggiacciono ai principi di legittimità che presiedono agli atti amministrativi generali. Cap. 2: la religione e l’organizzazione del potere civile L’unione del sacro con il politico
sul territorio: era l’alba dello Stato moderno. In questa prospettiva l’organizzazione della Chiesa non poteva sfuggire al potere regio, e ciò causo fortissimi contrasti tra la potestà civile e quella ecclesiastica, che portarono ad eventi di grande rilievo, quali il grande scisma d’occidente, il manifestarsi delle eresie, la riforma protestante e le successive guerre di religione. Le controversie dottrinali del XIV e XV secolo, che miravano a sostenere il potere civile, talora con marcati accenti antipapali, trovarono la sistemazione più risoluta nelle tesi sostenute da Niccolò Machiavelli sullo Stato assoluto, territorialista e giurisdizionalista.
Le guerre di religione furono concluse dalla pace di Augusta (1555), che attribuì ai principi la libertà di aderire non alla religione riformata e il ius reformandi, ossia il potere di imporre la religione da essi professata a quei sudditi che non avessero preferito emigrare; per aver riguardo alle minoranze religiose e attribuire uguali diritti a cattolici, luterani e calvinisti si deve aspettare la Pace di Westfalia e la fine della Guerra dei Trent’anni, nel 1648; tra i due periodi si consolidano i sistemi nei quali la Chiesa era subordinata allo Stato, al potere civile allora impersonato dal monarca assoluto, che assumono varie denominazioni, ma e che in Italia vengono indicati tutti con l’espressione onnicomprensiva di giurisdizionalismo, la quale sta ad indicare il prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica.
I poteri propri dei sistemi giurisdizionalisti, facenti parte dei iura maiestatica circa sacra, si distinguono in:
C) la teocrazia
Il sistema teocratico, ossia della soggezione dello Stato alla Chiesa, non si è mai realizzato pienamente, ma è stata più una rivendicazione che si è manifestata sin dai tempi delle persecuzioni della Chiesa primitiva; i presupposti teologici sono gettati da S. Agostino, il quale chiamava l’Impero “magnum latrocinium”, e secondo lui la Civitas terrena, quando tenda solo alla felicità mondana dei suoi sudditi, commette peccato al pari dell’individuo che cerchi soltanto la felicità terrena, e quindi lo Stato può liberarsi da tale situazione peccaminosa solo subordinando le sue leggi e la sua azione alla legge divina, anticipando in qualche modo la Civitas celesti, e guidando gli uomini verso il bene supremo.
Nel pensiero politico medioevale la Chiesa avrebbe dovuto perseguire l’unità, cui già aveva mirato l’Impero romano, al quale, una volta caduto, doveva, appunto, succedere la Chiesa, in quanto solo questa, fondata da Dio e una poteva far valere il principio di unità, perché essa era la sola legittima potestà, il suo monarca era Cristo, e, in nome di lui, lo era il suo Vicario, il Papa.
Tali tesi vennero fatte valere dalla Santa Sede nel periodo della sua maggiore potenza, ossia tra il pontificato di Gregorio VII (1073) e quello di Bonifacio VIII (1303), come risulta da due importanti documenti, il Dictatus papae e l’Unam Sanctam: al Papa appartengono in questo periodo tutti i poteri, è detentore della potestas directa in temporalibus, attribuitagli direttamente da Dio; la potestà ecclesiastica è fonte di tutte le altre, che perciò sono ad essa subordinate.
Gli effetti giuridici di tale potestas directa in temporali bus erano che:
nonché la separazione tra Stato e Chiesa, con la condanna del Concordato del 1801, cosicché la Chiesa, libera da tali impacci, avrebbe potuto svolgere pienamente la sua missione benefica per la società; ma tali tesi furono condannate da Gregorio XVI.
Altro fine del separatismo, nella sua corrente antiecclesiastica, è quello di far prevalere l’autorità dello Stato. Secondo Ruggero Williams lo Stato era un ente del tutto laico, che si doveva astenere dall’ingerirsi in materia di religione, mentre la Chiesa era una corporazione privata, che non aveva nulla in comune con lo Stato.
definitiva, fino ai Patti Lateranensi del 1929, il sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia non era qualificabile come separatismo, bensì come giurisdizionalismo liberale. Inoltre, vivevano a norma del diritto comune solamente le varie denominazioni cristiane riformate, mentre la Chiesa cattolica e le Comunità israelitiche erano disciplinate solamente da norme speciali. Agli inizi del secolo il rapporto fra libertà religiosa e uguaglianza di trattamento delle confessioni religiose formò oggetto di una controversia dottrinale tra il Ruffini lo Scaduto:
e) la coordinazione e i concordati
Accanto ai sistemi di subordinazione e di separazione tra Stato e Chiesa è possibile delineare un ulteriore sistema, di coordinazione tra tali entità. Tale sistema è quello indicato dalla vigente Costituzione italiana per disciplinare i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose. Il sistema prende corpo nei concordati stipulati dalla Santa Sede con gli Stati, uno strumento negoziale, destinato a disciplinare le materie di comune interesse; il concordato ecclesiastico è un istituto, il cui primo precedente è indicato nell’accordo di Worms del 1122, che era valso a introdurre istituti giurisdizionalistici: pertanto, si può dire, si tratta di un sistema neutro, nel senso che è il contenuto dell’accordo a consentire una valutazione effettiva della posizione reciproca dello Stato e della Chiesa in un determinato paese.
La natura giuridica dei concordati: la determinazione della natura giuridica dei concordati ha fornito campo per numerosi dibattiti.
religiosa, a tale atteggiamento si accompagna il riconoscimento della confessione protetta come religione dello Stato; le altre religioni non sono protette, ma tollerate, e godono di una misura più limitata di libertà. In tal caso lo Stato è qualificato come confessionista.
Di regola la qualificazione confessionale dello Stato è contenuta nella Costituzione; invece, la Costituzione italiana non contiene norma alcuna che, in modo espresso, qualifichi lo Stato dal punto di vista confessionale. Una parte della dottrina ha contestato la possibilità di rilevare, alla stregua del diritto costituzionale vigente, una nozione giuridica di “laicità” o di “confessionalità” dello Stato, e ha ritenuto che una qualifica (politica, senza conseguenze) di esso sarebbe stata possibile a posteriori, dopo un esame dell’attività dei suoi organi; esaminando tali attività, alla fine degli anni ’60, un autore ha ritenuto possibile attribuire allo Stato italiano la qualifica politica di Stato confessionista in senso cattolico, in quanto Stato che è “orientato in modo da riconoscere alla Chiesa cattolica, ai suoi organi, ai suoi enti, ai suoi beni, una posizione di particolare favore”, senza che ciò, per la contemporanea democraticità dello Stato, comporti una compressione per le altre confessioni religiose. Successivamente, la qualificazione in questione è stata contraddetta proprio dalla politica legislativa dello Stato, orientata, nella soluzione di vari problemi, in senso del tutto contrario alle concezioni cattoliche, es. leggi sullo scioglimento del matrimonio, sull’aborto, sul cambiamento del sesso, e, attualissima, sulle unioni civili. Anche se oggi lo Stato considera sempre con favore la Chiesa cattolica, nella sua azione non è ispirato a principi tout- court cattolici, ma a principi del tutto laici, quali quello del pluralismo religioso e del rispetto delle minoranze, anche al costo di allontanarsi dai principi del cattolicesimo. Questo atteggiamento dello Stato trova giustificazione nella Costituzione e nell’Accordo del 1984 con la Santa Fede (l.121/85): già nei lavori preparatori della Costituzione, l’Assemblea costituente aveva rigettato degli emendamenti volti ad una esplicita dichiarazione di confessionismo; ma ciò non escludeva che l’adesione formale al principio confessionista o a quello della laicità, in una Costituzione lunga come quella italiana, potesse essere identificata attraverso altre enunciazioni; infatti, la dottrina si era domandata se , attraverso la menzione dei Patti lateranensi, la Costituzione facesse richiamo all’art.1 del Trattato di Laterano, secondo il quale “l’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’art. 1 Statuto Albertino, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato”; ma una simile tesi non terrebbe conto della palese ed insanabile contraddizione che si verrebbe a creare tra un tal principio e le disposizioni degli artt. 3, 8 e 19, che assicurano una incondizionata libertà ed uguaglianza ai singoli ed ai gruppi sociali in materia religiosa. Pertanto, era più logico pensare che la Costituzione, nonostante il generale, ma generico, richiamo ai Patti lateranensi, avesse abrogato l’anzidetta norma di origine pattizia. Potremmo dire, ulteriormente, che la norma derivante dall’art. 1 del Trattato, la quale avrebbe importato che lo Stato avesse una sua religione, era in contrasto anche con l’art. 7 comma 1 Cost., il quale distacca l’ordine civile da quello religioso e dichiara l’incompetenza dello Stato a
quest’ultimo proposito. La tesi che il principio confessionista è stato abrogato dalla Costituzione trova conferma nel n. 1 del Protocollo addizionale all’Accordo 1984 (l. 121/85), nel quale le parti hanno convenuto di non considerare più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.
La qualifica della Repubblica emergente dalla Costituzione formale è perciò quella di uno stato liberale e pluralista, che riconosce pienamente la libertà religiosa degli individui e dei gruppi sociali, che non differenzia lo status di cittadini secondo la religione professata o non, che riserva di intraprendere rapporti paritari con le confessioni religiose organizzate, quando vi sia da dettare la disciplina giuridica alla quale possano avere interesse, e che assicura a tali ordinamenti una pari misura di libertà, anche se, in vista dello specifico di ciascuno di essi, potranno essere previsti trattamenti differenziati.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con sent. 203/89 ha ritenuto che, dalle norme dapprima richiamate, per le quali lo Stato potrebbe essere qualificato come liberale e pluralista, sarebbe desumibile, invece, il principio supremo della laicità dello Stato italiano; tuttavia, la qualifica di “laico” risulta incongrua per uno Stato che assume nei confronti del fenomeno sociale religioso un interessamento particolare come quello mostrato dalla legislazione italiana; dire che lo Stato è laico in senso liberale e non in senso anticlericale è una forzatura del termine, poiché, storicamente, lo Stato è laico quando professa, quanto meno, indifferenza nei confronti del fenomeno religioso, mentre, se non è avverso né indifferente, sarà liberale e pluralista, come sembra essere la nostra repubblica, non laico.
Cap. 3: l’ordinamento statuale e il fenomeno religioso. I soggetti “religiosi” e i poteri pubblici
Le persone fisiche
Nel diritto italiano, essendo assicurata la libertà dei singoli in materia di religione con una garanzia che riguarda tutti, di regola, la posizione religiosa individuale è indifferente, nel senso che la posizione giuridica del singolo nell’ordinamento statuale non subisce alcuna modifica in relazione agli atteggiamenti assunti dagli individui in sede confessionale. In passato, nel vigore del Concordato del 1929, questa regola subiva pesanti deroghe a proposito dell’assunzione degli ecclesiastici in pubblici uffici, ma queste norme sono state abrogate dall’Accordo del 1984, che, in tal modo, ha realizzato uno dei postulati del diritto di libertà religiosa.
Nonostante tale indifferenza, è possibile che l’appartenenza confessionale acquisisca rilevanza giuridica in determinati casi, e che la legge vi attribuisca particolare rilevanza, es. :
ciononostante questo non è un reale passo avanti nell’interpretazione della norma, sia per la genericità dell’espressione “gruppo”, sia per la determinazione delle caratteristiche del gruppo, sia per il significato da attribuire alle parole “religioso” e “religione”. Negli ultimi tempi specialmente sono proliferati nuovi movimenti religiosi e pseudoreligioni; è evidente che uno Stato liberale e pluralista non ha alcuna competenza in materia dottrinale, e pertanto al fine di qualificare tali organismi come religioni tutelate dalla nostra Costituzione, è poco produttivo attardarsi in un esame di queste sotto il profilo ideologico: dal punto di vista giuridico interessa considerare quale sia il rapporto tra i dirigenti di tali organizzazioni e gli aderenti, e quali siano le modalità di proselitismo secondo i criteri raccomandati dalla risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 22 maggio 1984, ossia, i nuovi movimenti religiosi, per essere considerati tali:
Le confessioni religiose come ordinamenti giuridici Nell’ordinamento italiano è incontroverso che la Chiesa cattolica dia luogo ad un ordinamento giuridico originario, come ben risulta dall’art. 7 comma 1 Cost., mentre, per alcuni, è dubbio che tale qualifica competa anche alle altre confessioni religiose, secondo quanto previsto dall’art. 8 Cost., il quale dispone, dicendo che le confessioni diverse dalla cattolica “hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”; la libertà così riconosciuta importa una garanzia ben più vasta del mero riconoscimento della liceità dell’attività di organizzazione, in quanto il fine della norma è di far sì che i gruppi sociali con finalità religiosa diversa dalla cattolica, quando diano vita ad un ordinamento giuridico, abbiano quel minimo di organizzazione e di normazione occorrenti.
Il dubbio suddetto di alcuni sta nel fatto che essi hanno ritenuto di cogliere un collegamento tra l’art. 8 e l’art. 18, riguardante la libertà di associazione: è indubbio che l’art. 18 garantisca l’associazione stabile con fine di religione o di culto, ma, se tra le due norme di possono senza dubbio delineare delle affinità, esse sono diverse dal punto di vista della struttura interna, della qualità; l’esistenza di un ordinamento giuridico è cosa diversa dall’esistenza di una associazione. Il primo è un fenomeno originato dall’impulso organizzatorio del gruppo sociale, un evento che prescinde dall’esistenza o dalla successiva creazione di un ente esponenziale, quale potrebbe essere
un’associazione; questa, a sua volta, pur esistendo, potrebbe non essere un ordinamento giuridico, ove si pensi che il quid caratterizzante di un ordinamento consiste in una normazione “propria”, la quale potrebbe essere in conflitto con quella dell’ordinamento generale, mentre gli statuti di società e di associazioni devono necessariamente essere conformi a quest’ultima. Inoltre, la tesi che non vi sia un sicuro criterio per distinguere le associazioni religiose dalle confessioni religiose non tengono conto del dato che le associazioni con fini leciti sono regolate dagli accordi tra i consociati, mentre la confessione religiosa resta fuori da tale schema, perché si è cattolici, musulmani, ebrei, ecc., non per contratto, ma per un impulso che non ha niente di negoziale. Quanto detto trova conferma nella differente posizione che hanno, nel diritto italiano, gli statuti delle confessioni e gli statuti delle associazioni:
Pertanto, l’art. 8 Cost., rispetto all’art. 18, riconosce la giuridicità degli ordinamenti creati in modo originario dai gruppi sociali diversi dai cattolici, anche quando non abbiano dato vita ad alcun ente esponenziale, ad alcuna associazione.
Una prima questione è data dall’entità numerica minima che debba avere un gruppo, per aspirare alla qualifica di confessione religiosa: se non qualsiasi “collegio di tre amici” può pretendere di essere considerata una confessione religiosa, questo è invece un requisito sufficiente per dar vita a una associazione.
Gruppo con fine di religione, comunità, confessione religiosa, sono espressioni che stanno ad indicare una molteplicità di persone raccolte in un organismo sociale; il fatto che tale organismo abbia una meta comune indica che esso è mosso da un interesse che è proprio di ognuno dei partecipi del gruppo, ma che, nello stesso tempo, comprende e supera gli interessi individuali: fin qui però non si coglie ancora differenza tra confessione ed associazione, differenza che invece risulta evidente ove si pensi che ogni confessione religiosa ha una propria e originale concezione totale del mondo, che investe, oltre ai rapporti tra uomo e Dio, anche i rapporti tra uomo e uomo, dettando regole che disciplinano non solo la vita sociale di un intero gruppo, non solo il rapporto tra il gruppo e le altre comunità, ma anche il comportamento del singolo appartenente al gruppo allorché si muove all’interno di altre comunità sociali, quale, per esempio, la comunità civile; le associazioni con fine religioso o di culto non hanno una propria originale concezione del mondo: l’essenza strutturale di una confessione religiosa è, quindi, proprio questa propria originale concezione del mondo.
giuridica dotata di capacità di diritto privato; lo stesso vale per le altre confessioni religiose, sebbene l’art. 8 attribuisca ai gruppi sociali professanti religioni diverse dalla cattolica la possibilità di riconoscimento della personalità giuridica, posto che tali gruppi possono, quanto meno, esercitare il diritto di organizzarsi secondo propri statuti e possono essere parti delle intese con lo Stato, ma possiamo escludere che la norma attribuisca loro ope legis tale personalità alla confessione in sé: es. quando la legge ha riconosciuto alle Comunità israelitiche e dell’Unione di tali comunità la personalità giuridica, il riconoscimento non ha riguardato la confessione ebraica nel suo complesso, bensì singoli enti esponenziali di essa, costituenti la sua organizzazione. La rilevanza degli ordinamenti confessionali nel diritto dello Stato Nei casi in cui lo Stato riconosce agli effetti civilistici l’appartenenza confessionale di una persona fisica o di un ente o la qualificazione rivestita, nell’ambito della confessione religiosa, dall’una o dall’altro, la legge attua un collegamento fra l’ordinamento statale e l’ordinamento confessionale, il quale viene ad assumere importanza nella sfera civilistica. Secondo la dottrina tradizionale, il collegamento tra ordinamenti giuridici è attuato secondo le modalità del:
Il collegamento può importare la rilevanza nel diritto statuale di atti autoritativi compiuti nell’ambito degli ordinamenti confessionali: si tratta, di volta in volta, di atti normativi, di atti amministrativi o di atti giurisdizionali diretti, questi ultimi, a dirimere controversie insorte all’interno degli ordinamenti confessionali o ad irrogare sanzioni.
Per varie ragioni tale rilevanza civile ha luogo in particolar modo con riguardo alla giurisdizione ecclesiastica. Occorre sottolineare che l’espressione “giurisdizione ecclesiastica” assume significato diverso rispetto a quello comune nell’ordinamento canonico: nel diritto della Chiesa, le espressioni di potestà di giurisdizione o di potestà di regime indicano in modo onnicomprensivo il potere di governare i fedeli nella vita sociale della Chiesa, e pertanto, l’espressione vale ad indicare tutti i poteri, legislativo, amministrativo e giudiziario, poteri che nell’ordinamento canonico non sempre sono separabili con un taglio netto; nel diritto statuale, invece, l’espressione si riferisce agli effetti prodotti in tale ordinamento dai provvedimenti assunti dall’autorità ecclesiastica nella soluzione di controversie o nell’irrogazione di sanzioni, ossia alla rilevanza nel diritto dello Stato di provvedimenti emanati da detta autorità nell’esercizio del potere giudiziario e con le modalità proprie degli atti giudiziari.
Negli accordi del 1984 fra l’Italia e la Santa Sede e nel Trattato lateranense del 1929, lo Stato ha riconosciuto rilevanza civile dei provvedimenti canonici:
la tutela sugli enti delle confessioni; l’approvazione della nomina dei ministri di culto di tali confessioni, diverse da quelle che abbiano stipulato Intese con lo Stato, già approvate con legge.
L’assistenza spirituale delle c.d. comunità separate tende a realizzare nel concreto il diritto di libertà religiosa, in quanto consente ai singoli, che trascorrono gran parte del loro tempo in pubblici stabilimenti, talora senza poterne uscire, la possibilità di usufruire del confronto spirituale della confessione da essi professata e di seguire le pratiche del culto. Tale servizio di assistenza è organizzato in modo diverso a seconda che si tratti di far fronte alle esigenze di un numero indeterminato di persone, di piccoli gruppi o singoli, o che si tratti di assistenza cattolica o di religione diversa.
trattandosi di un servizio militare, devono essere idonei all’incondizionato servizio (ossia avere i requisiti fisici per prestare la loro assistenza sia in pace che in guerra), devono prestare giuramento secondo la formula prevista per gli ufficiali delle Forze armate. L’ordinamento gerarchico del ruolo dei cappellani militari è equiparato a quello degli ufficiali delle Forze armate. L’Ordinario militare esercita la sua giurisdizione vescovile, oltre che sui cappellani, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militare e sul personale delle forze armate e di quegli altri corpi la cui assistenza spirituale gli fosse affidata dalle autorità governative, di intesa con la superiore autorità ecclesiastica. I singoli cappellani hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio attribuito alla loro giurisdizione ecclesiastica. I cappellani militari sono distinti in cappellani in servizio permanente (il cui rapporto di impiego con lo Stato è a pieno tempo ed è incompatibile con qualsiasi altra attività diversa dall’assistenza spirituale delle forze armate), cappellani in congedo (perché di complemento o della riserva) e cappellani in congedo assoluto (che non hanno obblighi di servizio).
Cap. 4: la Costituzione italiana e il fenomeno religioso
Le garanzie di libertà e i rapporti fra ordinamenti