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1)ll diritto ecclesiastico è quel settore dell'ordinamento giuridico che concerne il fattore religioso e va distinto dal diritto canonico che concerne l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica. le sue norme si trovano in tutti i settori dell'ordinamento giuridico: dalla costituzione alle leggi ordinarie, nel codice civile, codice penale, codice di procedura penale, codice di procedura civile. Sono presenti anche atti bilaterali( conc e intese), Le norme di questi atti non hanno efficacia nell'ordinamento giuridico italiano fino a quando gli atti non vengono eseguiti attraverso leggi di esecuzione. L'aggettivo ecclesiastico implica un riferimento al sostantivo chiesa; l'aggettivo religioso, che caratterizza atteggiamenti prevalentemente personali, implica un riferimento alla visione non eterna del mondo. Tuttavia può ritenersi che tale disciplina rientri nel diritto pubblico non perché le sue norme fondamentali hanno rilevanza costituzionale, ma perché le sue norme, sebbene siano leggi ordinarie, hanno una rilevanza fondamentale sul piano sociale per la loro natura e per il loro oggetto, Ecclesiastico è tutto ciò che riguarda la vita e le attività delle chiese; religioso è tutto ciò che riguarda gli interessi dei gruppi confessionali e dei loro individui. Tuttavia la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato sta divenendo sempre meno importante(si pensi ai vincoli posti sulla proprietà privata per motivi di pubblico interesse
fu sancito all'articolo uno che la sola religione dello Stato è quella cattolica apostolica romana. Gli altri culti sono tollerati secondo i regolamenti e le consuetudini che li riguardano. importante è anche l'articolo 24 dove si sancisce che tutti cittadini del regno sono eguali dinanzi alla legge, godono di tutti i diritti civili e politici e possono essere ammessi alle cariche civili e militare. Con la legge sineo numero 735 del 1848 viene sancito in un unico articolo che la differenza di culto non determina un'eccezione riguardo al godimento dei diritti politici e civili o alla ammissione alle cariche civili e militari. Il periodo liberale si completa con le leggi eversive e delle guarentigie. Con le prime si provvede alla soppressione degli enti ecclesiastici e alla liquidazione del patrimonio e dei beni ecclesiastici. Subito dopo l'unificazione dell'Italia, si impone la prima fase della questione romana (la seconda fase infatti va dal 1870 fino al 1929 dove terminerà) caratterizzata dall'abolizione del potere temporale del Papa che porrà il governo d'Italia in posizioni opposte rispetto a quelle della Chiesa. La legge delle guarentigie è distinta in due capitoli: il primo capitolo riguarda le prerogative del pontefice e della Santa sede; il secondo capitolo riguarda le relazioni tra Stato e Chiesa. Tuttavia il pontefice non accetterà mai le leggi delle guarentigie e romperà ogni rapporto con il governo italiano dichiarandosi prigioniero nei suoi palazzi. Le ragioni delle leggi guarentigie erano quelle di porre un freno alle pretese confessionali della Chiesa cattolica
una logica di unione o separatista. Nel primo caso, se prevalgono le posizioni ecclesiastiche, siamo in uno Stato teocratico; se prevalgono le posizioni dello Stato, siamo in uno stato giurisdizionale. Nel secondo caso chiesa e stato solo in un rapporto di reciproca esclusione, cioè ciascuno opera in un ambito che è separato dall'ambito dell'altro. Tuttavia una separazione assoluta è impossibile e di conseguenza le res mixtae vengono regolate attraverso dei concordati
costituzionalistico(si pensi agli interventi della corte costituzionale in materia matrimoniale o di libertà religiosa); sia sotto l'aspetto del diritto internazionale(si pensi al riconoscimento della capacità o soggettività giuridica o al riconoscimento della dinamicità giuridica dei concordati); sia sotto l'aspetto delle strutture amministrative alle quali sono devolute la gestione degli enti ecclesiastici; sia sotto l'aspetto del diritto canonico e anche sotto l'aspetto civilistico. Per quanto riguarda quest'ultimo un particolare riferimento va fatto riguarda la trascrizione, che è un vero e proprio momento di collegamento tra diritto civile e diritto canonico
che lo strumento concordatario sia uno strumento di diritto internazionale mentre le intese siano un atto di diritto interno. Tuttavia ancora oggi non c'è una sostanziale eguaglianza tra la confessione cattolica e le altre confessioni religiose sul piano giuridico. A ciò va aggiunto il fatto che fino all'accordo del 18 febbraio del 1984 modificativo del concordato, le altre confessioni religiose non hanno voluto sottoscrivere intese
contenere principi contrari all'ordinamento giuridico italiano;2. Le norme devono avere contenuto specifico;3. L'ordinamento statale non abbia già previsto specifiche disposizioni in materia
fattore religioso, le leggi ordinarie, regolamenti e gli usi. la sentenza numero 30 del 1971 ha sancito che le norme concordatarie sono leggi rinforzate, cioè leggi che non possono essere abrogate o modificate da leggi ordinarie ma che sono sottoposte a giudizio di costituzionalità in caso di contrasto con i principi fondamentali della costituzione, la dottrina si è posto il problema di stabilire quali sono questi principi. Ovviamente tra quelli fondamentali ricordiamo il principio di eguaglianza, di tutela giurisdizionale, di ordine pubblico ma anche i diritti fondamentali e i diritti di libertà. L'articolo sette della costituzione ci dice che non èpossibile emanare una legge ordinaria contraria ai patti lateranensi senza l'accordo con la chiesa.
diritto interno, comprese quelle costituzionali; è l'obbligo del giudice di disapplicare le norme interne in contrasto con la normativa comunitaria, la corte costituzionale ha sancito che l'adesione alla comunità europea non comporta la prevalenza totale delle norme comunitarie che devono rispettare diritti fondamentali e principi fondamentali della carta costituzionale. L'articolo 117 della costituzione, dopo la riforma del titolo quinto della costituzione, sancisce la legislazione esclusiva dello Stato nei rapporti tra esso e le confessioni religiose. Le regioni hanno potestà legislativa esclusiva o concorrente in determinate questioni ecclesiastiche, come ad esempio la valorizzazione e l'istituzione di beni culturali e ambientali
residenza vaticana(Papa, cardinali residenti in Roma e altre poche eccezioni), gli ecclesiastici che risiedono nel territorio italiano hanno la cittadinanza italiana e sono soggetti alle leggi e all'ordinamento dello Stato italiano. Lo status di ecclesiastico è uno status particolare ma non privilegiato
confessionale. L'unica norma che riguarda la condizione giuridica degli ecclesiastici nell’accordo del 1984 riguarda l'articolo quattro. Tale articolo sancisce la facoltà degli ecclesiastici di essere esonerati dal servizio militare e richiedere l'assegnazione al servizio civile. Inoltre è sancita la possibilità di non comunicare ai magistrati informazioni di reato acquisite mediante l'esercizio del proprio ufficio o professione. Per quanto riguarda l'articolo due del protocollo modificativo dell'accordo del 1984 sancisce della Repubblica italiana comunica alle autorità ecclesiastiche competenti per territorio i procedimenti penali iniziati nei confronti di persone ecclesiastiche. Per quanto riguarda i delitti contro la pietà dei defunti, è punita con la reclusione da uno a cinque anni la violazione del Santo sepolcro. È punita con la reclusione da sei mesi a tre anni il vilipendio di tombe o cose di culto destinate ai defunti. Il turbamento di un servizio funebre o funerale è punito con la reclusione fino ad un anno. La distruzione, l'uso illegittimo, l'occultamento di cadavere è punito in vari modi. La bestemmia è punita con una contravvenzione dall'articolo 724 del codice penale ed èintesa come un'offesa ai simboli, alle divinità e alle persone venerate di quel culto religioso. Importanti sono anche le disposizioni del trattato lateranense. Tra queste ricordiamo l'articolo otto che, in base all'articolo uno del trattato che considera il pontefice persona sacra ed inviolabile, sancisce che l'attentato o la provocazione a commetterlo contro il pontefice è punito con le stesse pene previste per l'attentato o la provocazione a commetterlo contro il presidente della Repubblica. lo stesso vale per le offese e le ingiurie
istituiti i cappellani militari. con la legge numero 522 del 1961 è stato sancito che i cappellani militari dipendono da autorità civili e ecclesiastiche. La nomina dei sacerdoti a cappellani militari presuppone il godimento dei diritti civili e politici, instaurando con lo stato un vero e proprio rapporto di pubblico impiego. con la legge numero 354 del 1975, sono venute meno tutte le disposizioni più impositive e viene sancita la totale libertà religiosa. Solo che mentre per i cattolici vi era un servizio regolare e stabile per esercitare il loro culto, per coloro che professavano le religioni non cattoliche l'esercizio del culto era garantito su richiesta e l'autorità doveva provvedere a chiamare i ministri di culto di quella religione. È previsto un compenso per il cappellano, l'incarico può essere revocato e non è possibile dare l'incarico per chi ha più di 68 anni, l’incarico è annuale. Lo status giuridico è diverso tra i vari cappellani. Mentre per i cappellani delle forze armate era previsto uno status eguale a quello dei membri delle forze armate, per quelli della polizia di Stato non sono inquadrati nel rapporto di pubblico impiego. I cappellani delle carceri possono essere considerati incaricati di pubblico servizio è soggetto al rapporto di pubblico impiego. I cappellani delle strutture sanitarie hanno invece una maggiore autonomia. La assistenza spirituale negli ospedali viene garantita dalla legge numero 132 del 1968. L'assistenza spirituale nelle intese con le confessioni acattoliche risulta molto articolata. Si pensi all'intesa della tavola valdese che si sostanzia in quattro articoli in cui è garantita tale assistenza ai militari, nelle case di cura, negli ospedali e nei penitenziari.
relativamente recente, perché prima tale obiezione non era concessa. l'obiezione di coscienza per motivi religiosi che si è sostanziata essenzialmente nell'obiezione al servizio militare, al diritto di riservatezza, nell'obiezione all'interruzione della gravidanza e ad alcune prestazioni terapeutiche mentre rimangono fuori da questa trattazione le obiezioni attinenti alle prestazioni di lavoro, prestazioni fiscali, ecc. Le obiezioni di coscienza vanno trattate nell'ambito dei doveri costituzionali senza estendere infinitamente quest'ambito. La Chiesa ha dimostrato un'apertura riguardo a tali obiezioni di coscienza. l'articolo 289 del codice di diritto canonico esonera i chierici e i componenti degli ordini sacri dal servizio militare e da qualsiasi incarico di pubblico ufficiale civile per motivi di coscienza. Questo è l'unico momento in cui la coscienza viene giuridicamente tutelata. Per quanto riguarda le disposizioni costituzionali, l'articolo 11 della costituzione sancisce il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. L'articolo 52 ci dice che il dovere di difendere la patria è sacro ed inviolabile. La legge numero 72 del 1972 esonerava dal servizio militare colorò che per motivi religiosi o filosofici o morali attinenti alla loro concezione di vita ricusavano l'uso delle armi. Chi intende essere esonerato dal servizio militare e fare il servizio civile deve farne apposita domanda all'organo di leva entro 15 giorni. Non possono essere esonerati coloro che hanno prestato servizio presso le forze armate o forze di polizia, coloro che hanno il porto d'armi, coloro che siano stati condannati per violenze o per reati attinenti alla criminalità organizzata. chi presta servizio civile ha gli stessi diritti e doveri di chi presta servizio militare. Il servizio civile deve svolgersi entro l'area di vocazione richiesta, nella regione indicata o di residenza. Il servizio civile ha la stessa durata di quello militare e può svolgersi anche all'estero. Il rifiuto del servizio civile comporta una reclusione da sei mesi a due anni. Il servizio civile è incompatibile con qualsiasi incarico di ufficio pubblico e con l'esercizio di un'attività professionale. I due limiti che incontra il servizio civile sono il dovere di fedeltà alla Repubblica e i doveri di solidarietà politica, sociale e economica. Per quanto riguarda la legge 194 del 1978, che ha depenalizzato il reato di aborto, è prevista la possibilità per i medici inseriti in strutture ospedaliere in cui è praticata l'interruzione di gravidanza di essere esonerati da tali procedure per motivi religiosi. Solo nei casi di trattamenti sanitari obbligatori, che debbono attuarsi nel rispetto della persona umana e con il suo consenso, e anche nel caso di rifiuto della emotrasfusione da parte dei testimoni di Geova, non si può opporre l'obiezione di coscienza
parroco, del vescovo, eccetera arrivava un beneficio che era costituito da una serie di beni materiali o da cespiti necessari al suo sostentamento. lo stato pensò di supplire a questa situazione attraverso i supplementi di congrua, cioè assegni offerti dallo Stato alla Chiesa. Il modo di sostentamento del clero fu modificato con la legge 222 del 1985. All'articolo 21 di tale legge si sancisce l'istituzione per ogni diocesi
giuridica dall'ordinamento possono essere riconosciuti come persone giuridiche civili, qualifica che è attribuita dallo Stato. L'articolo uno della stessa legge sancisce che i requisiti per il riconoscimento dell'ente ecclesiastico sono tre: l'erezione o approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica di quell'ente; la sede in Italia e infine il fine religioso o di culto. Per quanto riguarda il procedimento di riconoscimento, si presenta domanda alla prefettura competente territorialmente. A presentare la domanda è chi rappresenta l'ente o l'autorità ecclesiastica. Il prefetto istruisce la domanda, esamina se sussistono tutti i presupposti che sono necessari per il riconoscimento e trasmette il proprio parere al Ministero dell'Interno. Un parere è espresso anche dal Consiglio di Stato. Con decreto di riconoscimento del presidente della Repubblica, termina tale procedimento. Se la domanda è respinta, viene data comunicazione a chi ha presentato la domanda. L'autorità ecclesiastica o chi rappresenta l'ente può proporre ricorso al Consiglio di Stato. Per quanto riguarda le fondazioni di culto e le associazioni, si prende in considerazione anche il requisito dei sufficienti mezzi. Ottenuto il riconoscimento, è necessaria l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private da parte dell'ente ecclesiastico. Tale iscrizione avviene presso l'ufficio territoriale di governo competente. Nell'iscrizione vanno indicate lo statuto, l'atto costitutivo, il nome del richiedente e la data, oltre alla copia del decreto di riconoscimento. Lo statuto può essere sostituito da una dichiarazione dell'autorità ecclesiastica o dal decreto di erezione dell’ente. L'ente riconosciuto, ma non iscritto, può concludere contratti ma questi sono annullabili su richiesta delle parti richiedenti. L'iscrizione serve ad equiparare l'ente ecclesiastico alle persone giuridiche di diritto privato. Nel caso di mutamento dei fini dell'ente, questi debbono essere riconosciuti con decreto del presidente della Repubblica e udito il parere del Consiglio di Stato. Quando l'ente perde uno dei requisiti necessari per il riconoscimento, quest'ultimo viene revocato attraverso decreto del presidente della Repubblica ed udito il parere del Consiglio di Stato, oggi non più obbligatorio. Bisogna distinguere tra revoca, che interviene su cause sopravvenute, e un provvedimento di annullamento del riconoscimento dell'ente da parte dello Stato che ha effetti retroattivi, cioè come se il riconoscimento non fosse proprio avvenuto. Bisogna distinguere inoltre tra soppressione dell'ente che avviene da parte di un organo diverso dall'ente soppresso e la estinzione che avviene sulla base di cause intrinseche per il venir meno dello scopo dell'ente
Stato o enti che sono riconosciuti nell'ambito del diritto comune ma non dall'autorità ecclesiastica. Questa èla realtà vigente per le associazioni. Le associazioni si distinguono dalle fondazioni poiché le prime sono costituite da un gruppo di persone che si riuniscono per il raggiungimento di uno scopo comune, mentre le seconde vedono la prevalenza dell'elemento patrimoniale. Inoltre mentre la volontà della fondazione è determinata da una persona esterna, cioè il fondatore, nelle associazioni la volontà è determinata dal gruppo che lei compone. Le associazioni private dei fedeli, sia di chierici che di laici, sono regolate dall'articolo 298 del codice di diritto canonico mentre le associazioni istituite mediante accordo privato sono regolate dall'articolo 299. Ogni associazione, pubblica o privata, deve avere un proprio statuto. Le associazioni pubbliche di fedeli sono riconosciute dalla Santa sede se internazionali, dalla conferenza episcopale italiana se nazionali e infine dal vescovo se locali. Essi hanno personalità giuridica, hanno un proprio statuto. L'articolo nove della legge 222 del 1985 sancisce che le associazioni pubbliche devono essere riconosciute dalla Santa sede e non avere carattere locale mentre le associazioni private, approvate
dall'autorità ecclesiastica, sono riconosciute alle condizioni previste dalla legge civile. Infatti l'articolo sei del decreto del presidente della Repubblica numero 33 del 1987 sancisce che nella domanda di riconoscimento, l'associazione deve allegare l'atto di approvazione dell'autorità ecclesiastica. Il riconoscimento da parte dello Stato o della chiesa come persone giuridiche non è un atto vincolato ma discrezionale poiché le associazioni possono anche evitare di ottenerlo ritenendo che cos ì possono essere più libere. Ci sono dei limiti alle associazioni tra i quali quello di non poter comportare un danno patrimoniale ai soci o a terzi, di non poter pregiudicare il diritto di recesso del singolo socio, di non poter pregiudicare la tutela giurisdizionale
pubblica o privata utilità da parte del fondatore. La fondazione acquisisce la sua volontà dall'esterno poiché èil fondatore ad indicare i fini da raggiungere attraverso quel patrimonio. Tra le fondazioni ricordiamo le chiese, i santuari, le fabbricerie, le fondazioni di culto, i seminari e gli istituti di sostentamento per il clero. Sono riconosciute come fondazioni le chiese aperte al pubblico che sono aperte al culto pubblico, che non sono legate ad un altro ente ecclesiastico e che siano fornite di mezzi per la manutenzione di tali edifici. Anche le chiese private aperte al pubblico sono riconosciute come fondazioni. Gli edifici di culto appartenenti ad privati non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non per ordine del vescovo. Il privato non perde la proprietà sull'edificio ma ha una minore facoltà di godimento. La requisizione, l'occupazione, l'espropriazione per pubblica utilità non possono verificarsi se non in casi urgenti e previo accordo con l'autorità ecclesiastica.
Le fabbricerie sono enti particolari composti da masse patrimoniali, gestite da un consiglio di amministrazione, con il compito di manutenzione degli edifici di culto di particolare rilievo. Tale consiglio di amministrazione è di composizione mista, cioè composto sia da laici che da ecclesiastici. Le fabbricerie hanno una composizione diversa a seconda che si riferiscano a chiese cattedrali o edifici di culto di particolare rilievo oppure si riferiscano ad altro. Nel caso di chiese cattedrali, il consiglio di amministrazione ècomposto da sette membri, di cui due nominati dal vescovo diocesano e cinque nominati dal ministro dell'interno per un triennio complessivo. Nelle altre fabbricerie ci sono nel consiglio di amministrazione cinque membri, di cui uno è il parroco o rettore della chiesa e quattro sono nominati dal prefetto per un triennio, sentito il vescovo. Come si vede la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è laica. Il prefetto può procedere ad ispezioni, disporre la nomina di un commissario prefettizio in caso di irregolarità o urgenza. Le fondazioni di culto sono riconosciute se hanno un patrimonio sufficiente, se rispondono ad esigenze religiose della popolazione e se hanno l'approvazione ecclesiastica. Il Fine di culto delle fondazioni viene accertato di volta in volta. Sono pubbliche le fondazioni create dall'autorità ecclesiastica, mentre le altre sono private. Diverso è il caso delle fondazioni pie, create da un disponente che concede dei beni alla fondazione per fini di celebrazione di messe o altre funzioni sacre. La funzione principale dei seminari è quella di formare sacerdoti, e sono riconosciuti come fondazioni se approvati dalla Santa sede
presentare un elenco di cose sancendo la collaborazione con la autorità ecclesiastica per i beni appartenenti a quest'ultima ed infine Distingue tra beni appartenenti allo Stato e quelli appartenenti a privati. l'articolo 810 del codice civile definisce beni le cose che possono essere oggetto di diritto dell'articolo 831 sancisce che i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del codice civile e di edifici di culto cattolico non possono essere sottratti alla loro destinazione se non per accordo tra stato autorità ecclesiastica. Articolo nove della costituzione sancisce che la Repubblica tutela e promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca. Tutela il paesaggio storico ed il patrimonio artistico del paese. Agli articoli 117 e 118 della costituzione si sancisce che tra le funzioni legislative, le regioni hanno anche quelle
della conferenza episcopale italiana stipulano un'intesa diretta alla consultazione e alla conservazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche appartenenti ad enti ecclesiastici. nel 2005 si stipula intesa diretta alla tutela dei beni culturali di interesse religioso degli enti ecclesiastici.
esercitano il loro culto sia singolarmente che collettivamente, Fanno parte degli edifici di culto anche gli edifici accessori. Gli articoli 9 e10 del concordato del 1929 hanno sancito che gli edifici di culto non possono essere oggetto di demolizione, requisizione ed espropriazione, tranne che in caso di gravi necessità pubbliche e in accordo con l'autorità ecclesiastica. La forza pubblica non può entrare negli edifici aperti al culto a meno che non sia espressamente autorizzata dall'autorità ecclesiastica. Nello stesso concordato si ribadisce la libertà di culto che è garantita a tutte le confessioni religiose come espressione della soddisfazione delle esigenze religiose dei cittadini.. Analoghe disposizioni sono stabilite con le altre confessioni religiose tra cui le assemblee di Dio, l'unione delle comunità ebraiche italiane(dove è ribadito che gli edifici di culto non possono essere sottratti alla loro destinazione nemmeno per alienazione e se non sono passati vent'anni, eccetto il caso in cui autorità ecclesiastica e quella civile si mettano d'accordo per l'estinzione di tali edifici
l'autorizzazione non può essere esercitato. L'autorizzazione quindi è un requisito di validità. La disciplina risale alla alla seconda legge siccardi numero 1037 del 1865 che in un unico articolo afferma che gli enti ecclesiastici non possono acquistare stabili senza essere autorizzati con regio decreto, previo parere del Consiglio di Stato. Le donazioni a loro favore e le disposizioni testamentarie non hanno effetto nei loro confronti se non c'è l'autorizzazione. L’autorizzazione aveva due funzioni: quella di tutelare gli eredi legittimi e di reprimere la manomorta.
secondo le norme di diritto canonico produce effetti civili, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto nel registro dello stato civile, previa pubblicazione nella casa comunale. La pubblicazione costituisce il primo atto del procedimento amministrativo di trascrizione e assicura alle parti che il matrimonio sarà trascritto nel registro civile. Successivamente alla pubblicazione, il parroco o il suo delegato nel momento della celebrazione spiega gli effetti civili ai contraenti del matrimonio e redigerà un atto matrimoniale in doppio originale, uno per il registro parrocchiale e l'altro da inviare all'ufficiale di stato civile, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi relative al regime patrimoniale coniugale scelto e l’atto di matrimonio va inviato entro 5 giorni: questa è la trascrizione tempestiva. La trascrizione può essere anche successiva se richiesta dai coniugi, e questa è la tardiva. La trascrizione non può essere effettuata se:1) uno dei due coniugi o entrambi non hanno l'età per stipulare matrimonio ai sensi della legge civile; 2) quando sussiste per uno dei due sposi o per entrambi un impedimento inderogabile. Tale impedimento si verifica in tre casi:1) quando uno dei due coniugi sia interdetto per infermità di mente o per incapacità naturale;2) quando uno dei due coniugi sia già sposato;3) quando ci sia un impedimento per delitto o affinità in linea retta. La trascrizione non dipende dalla celebrazione del matrimonio religioso, poiché quest'ultimo può rimanere tale se le parti vogliono semplicemente un matrimonio di coscienza e, in quest'ultimo caso, il matrimonio è trascritto presso il registro diocesano ma il vescovo non potrà trascriverlo contro la volontà delle parti agli effetti civili.
un tribunale ecclesiastico hanno efficacia nel nostro ordinamento. La corte d'appello competente dovrà accertare:1) se il tribunale ecclesiastico è competente;2) se sia stato assicurato alle parti il diritto di agire di difendersi in giudizio secondo i principi fondamentali dell'ordinamento italiano;3) se sono state rispettate le altre disposizioni concernenti il riconoscimento delle sentenze straniere e della loro efficacia in Italia. Inoltre il protocollo addizionale all'articolo quattro sancisce che ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile italiano, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale il matrimonio è regolato. In particolare bisognerà tener conto:1) il richiamo fatto dalla legge italiana alla legge del luogo dove si è svolto il matrimonio è il richiamo fatto al diritto canonico; 2) si considera passata in giudicato la sentenza dichiarata esecutiva secondo il diritto canonico;3) c'è il divieto di riesame del provvedimento nel merito
numero 289 del 1930 25-28, oltre alle intese stipulate con le singole confessioni. in base all'articolo sette della legge 1159/1929 il matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto acattolico produce gli stessi effetti del matrimonio civile stipulato dall'ufficiale di stato civile. L'ufficiale di stato civile, valutato che siano state compiute tutte le formalità e che la celebrazione del matrimonio acattolico possa svolgersi senza
Con dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio si intende quel riconoscimento legale ad opera del tribunale ecclesiastico che, in virtù del diritto canonico cattolico, riconosce la nullità del sacramento del matrimonio.
Per intentare una causa di nullità matrimoniale, uno dei due coniugi deve rivolgersi ad un tribunale ecclesiastico. In genere il tribunale a cui rivolgersi è il tribunale diocesano; fanno eccezione le diocesi dell'Italia, dove la Conferenza episcopale italiana ha eretto 18 tribunali regionali e ha stabilito che soltanto questi tribunali sono competenti per le cause di nullità matrimoniale.
Il primo tribunale a cui ci si rivolge viene chiamato tribunale di primo grado.
Il coniuge che fa partire la causa (chiamato dal diritto "attore") può scegliere il tribunale a cui rivolgersi in base a quattro criteri:
il tribunale del luogo dove fu celebrato il matrimonio; il tribunale del luogo di domicilio dell'attore; il tribunale del luogo di domicilio dell'altro coniuge (chiamato "convenuto"); il tribunale del luogo dove di fatto si dovrà raccogliere la maggior parte delle prove.