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Parte speciale diritto ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Indispensabile per il superamento dell'esame.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 21/06/2023

giucot
giucot 🇮🇹

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Parte Prima
La Chiesa del Concilio Vaticano II all’alba del Terzo Millennio
Con il Concilio Vaticano II secondo, la Chiesa ha amplificato l’interesse verso l’uomo, non
intendendo più come fedele, ma come al centro della società civile.
Possiamo definire il Concilio V II come un evento epocale, non solo con specifico
riferimento alla Chiesa Cattolica in considerata, ma anche a tutte le altre componenti
religiose che hanno partecipato per la prima volta al dibattito (esponenti delle comunità
protestanti e ortodosse, la presenza di quasi 500 teologi in qualità di periti). G.P.II ha
ribadito che proprio con il Concilio la Chiesa ha voluto aprirsi più ampiamente.
Il tema dominante del sul quale i lavori si sono incentrati è stato quello della persona
umana, in quanto punto di intersezione tra realtà allo stesso modo spirituale e temporale;
la dignità dell’uomo è stata esaltata ed i diritti ad esso riferiti sono stati considerati
inalienabili se rapportati alla libertà; libertà uguale per tutti in quanto tutti gli uomini sono
creati ad immagine e somiglianza di Dio. La portata innovativa del Concilio vi è stata in
relazione soprattutto ai diritti fondamentali dell’uomo e del cristiano, alla libertà religiosa ed
a quello della laicità.
Durante il Concilio, svoltosi in quattro sessioni, vi è stato un acceso dibattito fra una
minoranza impersonata dalla Curia Romana e dai vescovi dei Paesi cristiani che
ribadivano il carattere monarchico della Chiesa di Roma e, una maggioranza più
omogenea più sensibile alla realtà ed alle esigenze del mondo esterno. Questo continuo
dibattito con la minoranza, che a volte ha impedito quello più produttivo con il mondo
esterno è stato certamente all’origine di un certo numero di ambiguità.
I temi all’ordine del giorno erano numerosi e complessi: la vita della Chiesa, le religioni non
cristiane, l’umanità in genere ecc.., ma nonostante mille difficoltà, anche gli ultimi quattro
documenti, tra i quali la Dichiarazione sulla libertà religiosa, hanno la loro approvazione
formale nel dicembre 1965. La Dichiarazione sulla libertà religiosa “Dignitatis Humanae” è
certamente il documento conciliare di maggiore interesse; essa va ben oltre la
rivendicazione per tutti gli uomini del diritto di libertà religiosa, proclamando che esso è un
diritto pubblico assoluto e collettivo proprio anche delle formazioni sociali e, di
conseguenza, di tutte le confessioni religiose. Si così origine al diritto alla libertà
religiosa inteso come diritto assoluto, soggettivo, pubblico, universale, che spetta a tutti gli
uomini in quanto tali e che prescinde da qualsiasi condizionamento di fede o credo.
La Chiesa ha creato, con la dichiarazione sulla libertà religiosa, la premessa dottrinale,
pastorale e giuridica per lo sviluppo del pluralismo, toccando da questo punto di vista un
approccio più avanzato con il mondo contemporaneo.
Significative sono state le tappe dalle quali è scaturito il testo “Dignitatis Humanae”.
Nel febbraio 1963, il Segretario per l’Unità dei Cristiani decise di elaborare un nuovo testo
sulla libertà religiosa: si trattava della prima redazione nella quale si incominciò a delineare
il contenuto di questo diritto. Questa libertà pur sancendo la possibilità della persona di
professare autonomamente il credo che più riteneva vicino alla propria coscienza, dall’altra
mette in chiaro l’immunità da ogni coercizione esterna. Da ciò si mise in luce che
l’individuo seguendo il suo credo coscienziale, in buona fede cadeva in errore. Sempre
nella prima stesura, si fa già chiaro il concetto differenziato tra singoli e gruppi (comunità
religiose) e, sarà proprio questo il nodo centrale del problema fin all’ultima stesura. Unico
limite già evidenziato nella prima stesura e poi puntualizzato nelle successive, è quello del
buon costume.
Nell’intervallo temporale tra la prima e la seconda sessione, sono stati recapitati presso la
Segreteria per l’Unità dei Cristiani quasi 400 osservazioni ed emendamenti dei quali si è
tenuto conto in modo particolare nella stesura del testo sulla libertà religiosa.
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Parte Prima La Chiesa del Concilio Vaticano II all’alba del Terzo Millennio Con il Concilio Vaticano II secondo, la Chiesa ha amplificato l’interesse verso l’uomo, non intendendo più come fedele, ma come al centro della società civile. Possiamo definire il Concilio V II come un evento epocale, non solo con specifico riferimento alla Chiesa Cattolica in sé considerata, ma anche a tutte le altre componenti religiose che hanno partecipato per la prima volta al dibattito (esponenti delle comunità protestanti e ortodosse, la presenza di quasi 500 teologi in qualità di periti). G.P.II ha ribadito che proprio con il Concilio la Chiesa ha voluto aprirsi più ampiamente. Il tema dominante del sul quale i lavori si sono incentrati è stato quello della persona umana, in quanto punto di intersezione tra realtà allo stesso modo spirituale e temporale; la dignità dell’uomo è stata esaltata ed i diritti ad esso riferiti sono stati considerati inalienabili se rapportati alla libertà; libertà uguale per tutti in quanto tutti gli uomini sono creati ad immagine e somiglianza di Dio. La portata innovativa del Concilio vi è stata in relazione soprattutto ai diritti fondamentali dell’uomo e del cristiano, alla libertà religiosa ed a quello della laicità. Durante il Concilio, svoltosi in quattro sessioni, vi è stato un acceso dibattito fra una minoranza impersonata dalla Curia Romana e dai vescovi dei Paesi cristiani che ribadivano il carattere monarchico della Chiesa di Roma e, una maggioranza più omogenea più sensibile alla realtà ed alle esigenze del mondo esterno. Questo continuo dibattito con la minoranza, che a volte ha impedito quello più produttivo con il mondo esterno è stato certamente all’origine di un certo numero di ambiguità. I temi all’ordine del giorno erano numerosi e complessi: la vita della Chiesa, le religioni non cristiane, l’umanità in genere ecc.., ma nonostante mille difficoltà, anche gli ultimi quattro documenti, tra i quali la Dichiarazione sulla libertà religiosa, hanno la loro approvazione formale nel dicembre 1965. La Dichiarazione sulla libertà religiosa “Dignitatis Humanae” è certamente il documento conciliare di maggiore interesse; essa va ben oltre la rivendicazione per tutti gli uomini del diritto di libertà religiosa, proclamando che esso è un diritto pubblico assoluto e collettivo proprio anche delle formazioni sociali e, di conseguenza, di tutte le confessioni religiose. Si dà così origine al diritto alla libertà religiosa inteso come diritto assoluto, soggettivo, pubblico, universale, che spetta a tutti gli uomini in quanto tali e che prescinde da qualsiasi condizionamento di fede o credo. La Chiesa ha creato, con la dichiarazione sulla libertà religiosa, la premessa dottrinale, pastorale e giuridica per lo sviluppo del pluralismo, toccando da questo punto di vista un approccio più avanzato con il mondo contemporaneo. Significative sono state le tappe dalle quali è scaturito il testo “Dignitatis Humanae”. Nel febbraio 1963, il Segretario per l’Unità dei Cristiani decise di elaborare un nuovo testo sulla libertà religiosa: si trattava della prima redazione nella quale si incominciò a delineare il contenuto di questo diritto. Questa libertà pur sancendo la possibilità della persona di professare autonomamente il credo che più riteneva vicino alla propria coscienza, dall’altra mette in chiaro l’immunità da ogni coercizione esterna. Da ciò si mise in luce che l’individuo seguendo il suo credo coscienziale, in buona fede cadeva in errore. Sempre nella prima stesura, si fa già chiaro il concetto differenziato tra singoli e gruppi (comunità religiose) e, sarà proprio questo il nodo centrale del problema fin all’ultima stesura. Unico limite già evidenziato nella prima stesura e poi puntualizzato nelle successive, è quello del buon costume. Nell’intervallo temporale tra la prima e la seconda sessione, sono stati recapitati presso la Segreteria per l’Unità dei Cristiani quasi 400 osservazioni ed emendamenti dei quali si è tenuto conto in modo particolare nella stesura del testo sulla libertà religiosa.

Da queste osservazioni, si sono ricavati 5 punti essenziali:

  1. Una più chiara nozione di libertà religiosa;
  2. Una indicazione più esplicita del diritto delle comunità religiose;
  3. Una precisazione sul criterio di limitazione all’esercizio dei diritti;
  4. Una accentuazione sull’importanza della legge divina;
  5. Un maggior sviluppo degli argomenti sulla libertà religiosa; Con il primo punto, si precisa che l’individuo po’ professare liberamente la propria fede religiosa. Con il secondo punto, viene spiegata la natura di comunità religiosa, specificando che queste traggono origine dalla necessità dell’uomo di professare comunitariamente la propria vita religiosa. Con il terzo punto, si vuole indicare che viene escluso il diritto di proselitismo, cioè l’utilizzo a scopo di acquisizione di nuovi fedeli dei mezzi inappropriati o disonesti. Infine, viene ribadito il concetto secondo il quale il rapporto fra se stessi e Dio è regolato con legge divina. Con la terza redazione, la dichiarazione sulla libertà religiosa, acquisisce definitivamente un contenuto del tutto indipendente: in questo documento viene affermato che gli esseri umani sono tenuti a cercare la verità in modo spirituale e, una volta scoperta, essi devono seguirla, ribadendo così che la dottrina cattolica è l’unica vera religione. Il criterio di limitazione, viene differenziato da un punto di vista morale, inteso come salvaguardia dell’ordine pubblico, fino a creare le condizioni minime che devono essere assolutamente garantite e che vengono identificate con la pace pubblica, la moralità pubblica e la tutela dei diritti altrui. Attraverso questa puntualizzazione, dunque si è poi arrivati alla concezione secondo cui viene privilegiato il dovere piuttosto che il diritto dei credenti. In tal senso, si può allora parlare, di diritti fondamentali dei credenti, ovvero il diritto dei credenti di disporre degli strumenti che si rivelano indisponibili all’esercizio del dovere. Dunque, le grandi confessioni storiche, fra esse in modo particolare la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, per decretazione divina, non accettano che l’uomo possa realizzare una propria identità religiosa. La terza stesura, introduce il problema della libertà religiosa in ordine alla famiglia. Si afferma che i genitori, devono scegliere nell’assoluta libertà le scuole e tutti i mezzi educativi che ritengono opportune, allo scopo di dare ai figli una formazione in linea con le proprie credenze. Rispetto alla libertà propria dell’atto di fede, i Padri conciliari sono concordi nel sostenere che la libertà religiosa non contraddice alla libertà propria dell’atto di fede, ma contribuisce a creare quelle condizioni sociali, affinché l’individuo possa compiere consapevolmente e liberamente il proprio atto di fede. Su questo terzo schema si sollevarono moltissime contestazioni ed infatti i Padri Conciliari furono costretti a riformulare il documento. Testo Riemendato è stato definito questo ennesimo schema, suddiviso in quattro punti:
  6. Aspetti generali della libertà religiosa;
  7. Dottrina della libertà alla luce della ragione;
  8. Dottrina della libertà alla luce della Rivelazione;
  9. Conclusioni; Per la prima volta, nel Testo Riveduto, viene specificato che la libertà religiosa investe anche in campo civile, cioè in quei rapporti che investono tutta la società, sia per quanto riguarda i singoli soggetti, sia i gruppi sociali. La libertà, intesa come immunità dalla coercizione estratta, lascia intatta la dottrina cattolica dell’Unica Vera Religione. La dichiarazione viene promulgata il 7 dicembre 1965, dopo la sua approvazione.

senso è stato dunque spazzato via in un colpo solo, il concetto già enunciato di libertà religiosa fondato sulla dignità della persona umana. Parte Terza La Chiesa e il concetto di laicità nella società multiculturale In una società come la nostra proiettata sempre più verso il fenomeno del multiculturalismo, ci si chiede tenendo conto di tutto ciò, quale sia in realtà l’atteggiamento dello Stato italiano vero i nuovi movimenti religiosi, posto che la Cost. all’art.8 comma secondo, fa espressamente riferimento alle confessioni religiose diverse da quella cattolica. Dunque sarebbe questo il fondamento del principio di laicità? In questo senso risulta essere importante il parere di un grande canonista del nostro tempo, Pietro Agostino d’Avack il quale, a tal proposito ha riconosciuto le confessioni religiose come “organismi autonomi, capaci di rappresentare nella società certi interessi collettivi”. Lo Stato laico e lo Stato confessionale rappresentano due forme diverse di concepire la natura politica dello Stato e la sua posizione nei confronti della Chiesa. Lo Stato laico è lo Stato aconfessionale, che rifiuta di dare sanzione giuridica alle norme etico religiose proprie di una particolare confessione, respingendo la tendenza delle istituzioni religiose a stabilire un controllo sul potere politico e ideologico della società. Lo Stato laico affonda le sue radici nel “secolo dei lumi” trovandosi in aperta corrispondenza con il liberalismo. Il liberalismo raccoglie, il principio di distinzione del potere temporale da quello spirituale e della libertà dell’atto di fede, sancendo così la libertà di coscienza e l’incompetenza dello Stato in materia religiosa, pur continuando però a dichiarare il Cristianesimo insostituibile al fondamento etico della vita sociale. La Chiesa istituzionale, dopo questa fase storica, assume un atteggiamento di dura opposizione al liberalismo, poiché lo Stato liberale, laico e costituzionale, appare a molti settori del cattolicesimo come una separazione ingiustificata della politica dalla morale e della morale dalla religione; il modello ideale di società secondo la convinzione gerarchica cattolica, sarebbe quello delle monarchie tradizionali di carattere religioso, la cui legittimazione dell’autorità regia, derivi direttamente per volontà divina. La Chiesa cattolica, continua a proporsi come società organica, l’unica in grado di offrire risposte a tutti i problemi del mondo e della società contemporanea; in contrapposizione a questo atteggiamento nascono in gran parte dell’Europa tendenze “cattolico-liberali”. In Inghilterra, nell’800 nasce il movimento cattolico liberale con il preciso scopo di acquisire parità di diritti, libertà di esistere nei confronti della maggioranza anglicana e protestante. Un momento decisamente importante fu quello in cui nacque la rivista “The Rambler”, la quale sotto la direzione di Lord John Acton rivendica l’eguaglianza civile e politica per tutti i cattolici inglesi: ben presto, la pubblicazione della rivista venne sospesa su sollecitazione e pressione dell’Autorità ecclesiastica. In Germania, il movimento cattolico doveva affrontare il problema di coloro i quali rivendicavano libertà scientifica nelle discussioni, in quanto la libertà di ricerca era vincolata dalle severe direttive di Roma: si chiedeva, insomma, in nome di una libertà di pensiero e di opinione, un giusto equilibrio nelle direttive imposte dalla Santa Sede. A Francoforte nel 1848, però l’assemblea cattolica isolò i radicali votando una mozione. Belgio e Olanda erano state riunite in un unico Stato retto da Guglielmo I d’Orange, con il Congresso di Vienna del 1815. Erano due popoli diversi per carattere, aspirazioni e soprattutto religione, in quanto il Belgio i cattolici erano stati annessi ai Paesi Bassi di confessione calvinista. Nel 1830, il Belgio riuscì a proclamare la propria indipendenza e ad avere una propria Costituzione, alla quale contribuì il movimento dei cattolici liberali guidati da Engalberto Sterck promotore del principio della separazione dello Stato e della Chiesa.

Proprio in questo clima di violenti conflitti ideologici ed istituzionali, si pongono le basi dell’evoluzione della laicità: nascono infatti i movimenti cattolici laici operanti nel sociale e proiettati rapidamente nella lotta politica. Tali movimenti risultano rappresentare un fattore dinamico nei rapporti fra Stato e Chiesa, offrendo così una possibile via d’uscita. Per cercare di dare un ordine cronologico, precisiamo che il periodo storico che va dalla metà del XIX sec. fino ai giorni nostri segna una linea di trapasso dall’esclusivismo confessionale al pluralismo religioso. Con l’avvento della sinistra al potere (1876) e del fascismo poi (1922), la legislazione ecclesiastica risentì sia del neutralismo religioso, sia del carattere laicista della politica del tempo. La sinistra aveva assorbito l’eredità di un forte contrasto con le forze cattoliche e su questa scia, essa rafforzò l’apertura nei confronti delle minoranze religiose che vennero accolte in regime di parità e libertà. Con il regime fascista, venne però ristabilita la contrapposizione tra religione di Stato e gli altri culti. Mussolini riteneva importante l’opportunità di intrattenere rapporti con il papato al fine di accrescere l’influenza politica dell’Italia nello scenario europeo e a livello interno la religione cattolica apostolica romana divenne il massimo fattore di unità popolare. Orientandosi sempre più verso aspirazioni conciliatrici con la Santa Sede, si arrivò alla stipula dei Patti Lateranensi. Gli Accordi riguardarono la soluzione della “questione romana” e più in generale, le condizioni della religione e della Chiesa in Italia. Si riconosceva ampia libertà alla Chiesa Cattolica, si rinunciava ad alcuni vecchi strumenti dell’apparato giurisdizionalista ma, venivano mantenuti in vigore quelli ancora ritenuti funzionali, come ad es l’assenso governativo alle nomine di vescovi e parroci. Non rimaneva nulla in vita dei principi separatisti perché frutto dell’idea liberale e dei principi costituzionali dell’89. Per quanto riguarda le minoranze religiose, pur passando da culti tollerati a culti ammessi, furono oggetto di una apposita legge e, di conseguenza, privati di quella libertà di cui fino a quel momento avevano goduto. Da ciò, si può capire che lo Stato italiano di quell’epoca, non solo abbandona integralmente il sistema religioso liberale ma, si spinge verso uno Stato confessionista giurisdizionalista settecentesco. Il cammino in materia di libertà religiosa, riprende impulso nei principi fondamentali della Costituzione repubblicana in base al nuovo ordinamento democratico dello Stato. Alla vigilia delle elezioni per l’Assemblea costituente, nessuno denunciò i Patti Lateranensi o decise di proporre una politica contraria alla Chiesa Cattolica. Il pluralismo garantito dalla Cost del 1947, non concerne sola la libertà di scelta degli individui, ma anche il diritto all’esistenza e alla funzionalità delle istituzioni, senza le quali non sarebbe possibile esercitare la libertà di scelta individuale. La particolare posizione dello Stato italiano in materia religiosa, ha sollevato un acceso dibattito dottrinale, in relazione fatto se lo Stato italiano possa considerarsi come Stato laico o separatista, oppure secondo l’art.7 Cost,, come uno Stato confessionale. Le risposte della dottrina non sono state pacifiche, nel senso che risulta difficile attribuire allo Stato concetti come “confessionismo” e “laicità”. Entrambi concetti non sono sanciti dalla Cost, ma possono essere dedotti negli articoli costituzionali riguardanti il fattore religioso. Il concetto di laicità, ha molteplici definizioni, ma esso può sostanziarsi nel fatto che lo Stato laico non è ideologicamente neutrale, anzi lo si può definire come uno Stato che respingendo ogni residuo di confessionalismo, assume una precisa connotazione ideologica; viceversa lo Stato confessionale è quello in cui è presente una confessione privilegiata, quand’anche ciò non determini una compressione o limitazione di altre confessioni. Quanto detto è riscontrabile negli articoli 7-8 Cost oppure nella legge 222 del 1985, poiché tali disposizioni non pongono sullo stesso piano tutte le confessioni. Infine, si potrebbe dedurre che, il riconoscimento costituzionale del pluralismo confessionale e della libertà religiosa, così come l’affermazione della laicità quale principio supremo, non sono di per sé elementi in grado di

considerati come cerniera tra la Chiesa e il Mondo esterno, auspicando anche un incontro tra Chiese locali e Comunità politiche. Gli Accordi del 1929 e del 1984 si collocano in due momenti differenti dal punto di vista ecclesiastico e politico, ma entrambi segnano la rinascita concordataria. L’accordo del ’29 era diretto fondamentalmente a risolvere la questione tra lo Stato e la Chiesa, ma dopo la caduta del fascismo si presentò il problema del mantenimento dei Patti del Laterano, il quale venne risolto con i Patti del 1984 che, pur presentando molti aspetti discutibili, si sono occupati di superare la situazione di stallo che si era determinata per effetto della costituzionalizzazione del riconoscimento degli accordi del 29. Però, mentre gli Accordi del 1984 sono la fedele applicazione delle direttive del Concilio Vaticano II, in tema di rapporto Stato/Chiesa, il Concordato del 29, appariva invece più consono ai principi del tempo. Il procedimento di revisione del Concordato Lateranense, si compie attraverso fasi distinte: un primo momento è rappresentato nel dibattito in sede di Assemblea Costituente, risolto poi dall’art.7 che richiama i Patti Lateranensi; un secondo momento è da ricercarsi nelle riforme degli anni 60-70 (riforma del diritto di famiglia, l’aborto, il divorzio ecc.); un terzo richiamo, va individuato nelle indicazioni in tema di rapporti tra Stato e Chiesa conclusosi nel 1965. Si spiega allora il perché nel 1967, il Parlamento invitò il Governo a proporre alla Santa Sede l’opportunità di una revisione bilaterale di alcune norme concordatarie: un lungo iter che ebbe fine nel 1985 con lo scambio di ratifica e che segnò un momento di rilievo nella storia dei rapporti tra Stato e Chiesa.