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Riassunto del saggio sull'eutanasia, Sintesi del corso di Diritto Canonico

Ottimo riassunto del saggio sull'eutanasia. Le parti affrontate nel riassunto sono: Eutanasia, cure palliative e diritto ad una vita dignitosa nella recente legislazione di Danimarca, Olanda e Belgio. Eutanasia e Chiesa Valdese: un approccio diverso. L’importanza del dato pregiuridico nel dibattito in materia .Una legge contestata: l’eutanasia in Australia. Competenze regionali e sviluppo della legislazione in materia di amministrazione di sostegno.La privatizzazione delle pratiche di fine vita:

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015

In vendita dal 12/05/2015

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EUTANASIA, CURE PALLIATIVE E DIRITTO AD UNA VITA DIGNITOSA NELLA
RECENTE LEGISLAZIONE DI DANIMARCA, OLANDA E BELGIO.
Danimarca.
Nei Paesi del Nord Europa si sviluppa con forza un dibattito sull’accadimento terapeutico
teso a limitare il sempre maggior poter dei medici nell’erogare ai pazienti cure mediche. La
salute del cittadino vede troppo spesso il malato inserito in un circuito nel quale si perde la
sua autonoma capacità di effettuare le scelte in materia delle terapie da adottare a sostegno
della sua vita. La discussione ha coinvolto l’opinione pubblica e le Chiese raggiungendo un
primo risultato legislativo attraverso il conferimento di efficacia giuridica al living will con
il risultato di porre un argine all’accanimento terapeutico su persone divenute incapaci di
intendere e di volere, cercando di evitare la medicalizzazione della vita.
In questo modo di fatto si legalizza l’eutanasia passiva e quella indiretta, ma non quella su
richiesta e tanto meno l’aiuto al suicidio.
La legge fu approvata il ottobre del 1992 e limita i poteri del medico vietandogli di
disporre di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente anche quando questa è stata
espressa in un testamento di vita.
Nello specifico a tutti è concessa la facoltà di redigere un testamento di vita ai sensi
dell’articolo 6 lett. a della legge sull’esercizio della professione medica, tuttavia si afferma
al punto 2 dell’articolo 6 di tale provvedimento che il Ministro della sanità emanerà delle
disposizioni più precise sulla redazione, formulazione, registrazione e la revoca del
testamento di vita. Inoltre nel punto 3 del medesimo articolo 6 si dice che la legge stabilirà
le regole sui diritti percepiti per la registrazione del testamento di vita.
Malgrado le norme appena considerate, occorre sottolineare che oggi l’eutanasia in
Danimarca è limitata solo a quella passiva e a quella indiretta e concerne i malati terminali
la cui morte è inevitabile. Solo per i malati terminali le disposizioni del testamento di vita
hanno effetto obbligante nei confronti del personale curante costantemente indirizzato dal
Ministero della sanità mediante circolari che lo regolamentano.
È possibile affermare che un diverso atteggiamento nei confronti dell’eutanasia passiva e
indiretta è stato tecnicamente possibile perché gli artt. 239 e 240 c.p danese condannano
rispettivamente l’omicidio commesso su richiesta della vittima e l’aiuto al suicidio, ma gli
artt. 84 e 85 dello stesso c.p prevedono che la sanzione può essere attenuata o non erogata se
l’atto punibile è commesso in particolari circostanze come quando l’attore ha agito sotto
l’influenza di una forte emozione o quando altre condizioni particolari giustificano lo stato
di colpevolezza.
Paesi Bassi.
Il diritto penale dei Paesi Bassi rappresentava negli anni 80 un quadro normativo
concernente l’omicidio del consenziente e l’aiuto al suicidio non dissimile da quello danese.
In effetti gli artt. 239 e 2394 c.p presentavano una pena massima di 12 anni per il primo
reato e di 3 per il secondo.
Ma, partire dal 1973 la giurisprudenza aveva adoperato l’articolo 40 alinea c.p per
dichiarare non punibili le fattispecie previste dagli artt. 239 e 294 c.p aprendo così la strada
ad un lungo dibattito che ha assunto col tempo caratteristiche peculiari.
Nel 1969 vengono pubblicati studi sui “nuovi confini” della medicina in Olanda, corredate
da foto sconvolgenti relative alle mutilazioni operate sui pazienti pur di prolungare una vita
spesso meramente vegetativa. L’impressione fu enorme tanto che addirittura la Chiesa
riformata olandese ritenne opportuno prendere una posizione favorevole alla discussione e
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EUTANASIA, CURE PALLIATIVE E DIRITTO AD UNA VITA DIGNITOSA NELLA

RECENTE LEGISLAZIONE DI DANIMARCA, OLANDA E BELGIO.

Danimarca. Nei Paesi del Nord Europa si sviluppa con forza un dibattito sull’accadimento terapeutico teso a limitare il sempre maggior poter dei medici nell’erogare ai pazienti cure mediche. La salute del cittadino vede troppo spesso il malato inserito in un circuito nel quale si perde la sua autonoma capacità di effettuare le scelte in materia delle terapie da adottare a sostegno della sua vita. La discussione ha coinvolto l’opinione pubblica e le Chiese raggiungendo un primo risultato legislativo attraverso il conferimento di efficacia giuridica al living will con il risultato di porre un argine all’accanimento terapeutico su persone divenute incapaci di intendere e di volere, cercando di evitare la medicalizzazione della vita. In questo modo di fatto si legalizza l’eutanasia passiva e quella indiretta, ma non quella su richiesta e tanto meno l’aiuto al suicidio. La legge fu approvata il 1° ottobre del 1992 e limita i poteri del medico vietandogli di disporre di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente anche quando questa è stata espressa in un testamento di vita. Nello specifico a tutti è concessa la facoltà di redigere un testamento di vita ai sensi dell’articolo 6 lett. a della legge sull’esercizio della professione medica, tuttavia si afferma al punto 2 dell’articolo 6 di tale provvedimento che il Ministro della sanità emanerà delle disposizioni più precise sulla redazione, formulazione, registrazione e la revoca del testamento di vita. Inoltre nel punto 3 del medesimo articolo 6 si dice che la legge stabilirà le regole sui diritti percepiti per la registrazione del testamento di vita.

Malgrado le norme appena considerate, occorre sottolineare che oggi l’eutanasia in Danimarca è limitata solo a quella passiva e a quella indiretta e concerne i malati terminali la cui morte è inevitabile. Solo per i malati terminali le disposizioni del testamento di vita hanno effetto obbligante nei confronti del personale curante costantemente indirizzato dal Ministero della sanità mediante circolari che lo regolamentano. È possibile affermare che un diverso atteggiamento nei confronti dell’eutanasia passiva e indiretta è stato tecnicamente possibile perché gli artt. 239 e 240 c.p danese condannano rispettivamente l’omicidio commesso su richiesta della vittima e l’aiuto al suicidio , ma gli artt. 84 e 85 dello stesso c.p prevedono che la sanzione può essere attenuata o non erogata se l’atto punibile è commesso in particolari circostanze come quando l’attore ha agito sotto l’influenza di una forte emozione o quando altre condizioni particolari giustificano lo stato di colpevolezza.

Paesi Bassi. Il diritto penale dei Paesi Bassi rappresentava negli anni 80 un quadro normativo concernente l’omicidio del consenziente e l’aiuto al suicidio non dissimile da quello danese. In effetti gli artt. 239 e 2394 c.p presentavano una pena massima di 12 anni per il primo reato e di 3 per il secondo. Ma, partire dal 1973 la giurisprudenza aveva adoperato l’articolo 40 alinea c.p per dichiarare non punibili le fattispecie previste dagli artt. 239 e 294 c.p aprendo così la strada ad un lungo dibattito che ha assunto col tempo caratteristiche peculiari. Nel 1969 vengono pubblicati studi sui “nuovi confini” della medicina in Olanda, corredate da foto sconvolgenti relative alle mutilazioni operate sui pazienti pur di prolungare una vita spesso meramente vegetativa. L’impressione fu enorme tanto che addirittura la Chiesa riformata olandese ritenne opportuno prendere una posizione favorevole alla discussione e

al confronto su questa tematica. Nel dibattito intervengono associazioni e medici di famiglia, indirettamente coinvolti nelle scelte relative alle cure da praticare ai pazienti.

Particolare fu il caso Postman van Boven che condanna ad una pena mite una dottoressa che si era rifiutata di praticare inutili cure alla propria madre, malata terminale. Ciò segna l’inizio di un dibattito anche a livello istituzionale.

Nemmeno il Governo rimase estraneo al confronto infatti promosse la costituzione di commissioni di studi, mentre alcuni partiti ritennero di dover presentare proprio proposte. Da punto di vista della giurisprudenza, essa veniva sempre più chiamata per la risoluzione di casi che sempre più aumentavano. Gradualmente la giurisprudenza elabora alcuni criteri che guidano le decisioni delle Corti e orientano il comportamento dei medici e pazienti. Secondo la giurisprudenza, infatti, si può ricorrere all’eutanasia solo in determinate condizioni:

  • Il paziente deve essere malato terminale.
  • Deve essere afflitto da un dolore intollerabile fisico o mentale.
  • Deve aver fatto richiesta di essere liberato dal suo dolore.

Tutto ciò ha portato i malati terminali a richiedere una particolare procedura, MBL, che prevede la piena e completa informazione del malato della cause della malattia, la sua natura e a vare una legge di modifica delle procedure relative al rilascio del certificato di morte che consente la non punibilità del medico che aiuta i paziente a morire. La legge viene adottata nel 1993 ed entra in vigore nel 1994 introducendo alcuni criteri elaborati in giurisprudenza per depenalizzare il reato. In questo modo si realizza una procedimentalizzazione della pratiche eutanasiche, facilitata dalla richiesta di compilazione di un questionario. La depenalizzazione delle pratiche eutanasiche comincia a dispiegare i suoi effetti, facendo emergere il fenomeno sommerso di un’eutanasia largamente praticata. Si ha una limitazione dei casi di ricordo alla pratica poiché la regolamentazione della procedura induce a rigettare numerose richieste e determina un comportamento più uniforme dei medici e pazienti.

Successivamente si ha l’introduzione di una legge che mira alla tutela dei diritti del malato, il provvedimento ha un duplice obiettivo: ▲ Circoscrivere e limitare le pratiche eutanasiche, vietando l’accanimento terapeutico e svincolando l’eutanasia passiva e indiretta da quella attiva. ▲ Rafforzare le garanzie dei malati nei confronti della classe medica i cui poteri vengono fortemente ridimensionati in ordine alla scelta della terapia e delle cure da somministrare ai pazienti. Nel 1995 entra in vigore una legge generale sui trattamenti medici, le cui norme vengono incorporate nel codice civile, all’interno della quale viene affrontato in parti il problema del consenso alle cure della persona incapace di intendere e di volere. In questo modo viene risolto il problema dell’accanimento terapeutico e si creano le condizioni per l’azione informata che costituiscono le precondizioni per l’accesso all’eutanasia, in quanto rivelano al malato il percorso e l’evoluzione della patologia.

L’esperienza ed i risultati delle indagini compiute suggeriscono di modificare almeno in parte il questionario allegato alla legge del 1993 che viene sostituito da un Regolamento. I punti salienti del Regolamento riguardano gli obblighi del medico legale che deve informare del suo operato una Commissione regionale dell’avvenuta eutanasia e il procuratore della regina, specificando come è avvenuta la morte, dichiarando d’aver esaminato personalmente

Col caso dell’eutanasia si tratta di fare i conti con un problema fondamentale: la possibilità di dare la morte. È del tutto evidente che il legislatore olandese non ricorre ad una costruzione teorica generale che possa suffragare le sue scelte, ma ne fatti supera il problema sulla base di una regolamentazione empirica, costruita ricco rendo ad interventi graduali che realizzano un compromesso tra diverse parti ideali e politiche. La soluzione trovata forse non appare chiara sul piano teorico ma la novità costruita dalla recente legge olandese è che l’eutanasia oggi non solo non è un reato e non è punibile se praticata a determinate condizioni. L’estensione della nozione di “ stato di forza maggiore” contenuta nell’articolo 49 c.p viene strumentalmente usata per dare una definizione del concetto di eutanasia. Inoltre dal punto di vista delle tecniche legislative utilizzate si affidano alla giurisprudenza compiti e funzioni che ricordano quelli che nel diritto romano caratterizzavano l’attività dei giureconsulti e del pretore, chiamati a dedurre dall’esperienza processuale elementi di politica generale del diritto.

Belgio. In Belgio già nella precedente legislatura vi era stata una presa di posizione congiunta dei Presidenti della Camera e del Senato sull’opportunità si “un regolamento legale che permette l’interruzione della vita dei malati terminali […]”. Successivamente il senato belga aveva accolto la richiesta del Comitato nazionale consultivo di bioetica di discutere del problema, organizzando un Convengo nel 1997 e tale iniziativa aveva dato luogo ad una proposta di legge, dopo decaduta a causa della fine della legislatura. Il dibattito sull’eutanasia in Belgio riprende all’inizio dell’attuale legislatura quando nel 1999 la proposta è stata ripresentata con le motivazioni che il legislatore non può ignorare il fenomeno della pratica dell’eutanasia. Le proposta di legge prende le mosse dalla considerazione che la mancata regolamentazione giuridica

  • Non permette un approfondito dibattito del medico con i pazienti
  • Impedisce la conoscenza degli effetti delle cure palliative
  • Non garantisce che il consenso del malato all’interruzione della vita venga dato con la piena coscienza delle scelta operata. I proponenti pongono l’attenzione al caso dei pazienti incoscienti poiché è questo il settore nel quale sono più frequenti gli abusi per concludere che nulla può giustificare un’eutanasia praticata su un incapace per ragioni legare alle sua incapacità. I proponenti sottolineano le condizioni alle quali deve avvenire la richiesta di eutanasia:
  • Colloquio tra medico e paziente
  • Consultazione di altri mendici
  • Interventi dei parenti di fiducia del malato
  • Natura incurabile della malattia. Ciò è impossibile quando il paziente è incapace di manifestare la sua volontà. La proposta di legge si occupa, inoltre, di regolare le conseguenze de decesso in relazione alla sottoscrizione da parte del malato di assicurarsi sulla vita, stabilendo che in caso di eutanasia ci si trova di fronte ad una morte naturale, di assicurare la possibilità del medico di formulare in qualsiasi momento obiezioni di coscienza ad intervenire, di fissare l’obbligo per il medico di redigere una scrupolosa relazione in modo da poter valutare il comportamento. La proposta di legge strutturata si propone di modificare le stesse norme del codice penale e afferma che non vi è crimine quando l’azione è posta in essere da un medico, in accordo con un malato terminale o afflitto da sofferenze insopportabili.

Al termine del confronto sulla legge durato quasi sei mesi davanti alla Commissione riunite Giustizia e Affari sociali, viene presentata dai senatori appartenenti a 6 diversi partiti un disegno di legge che accoglienza alcuni emendamenti dei partiti cristiani:

  1. Il codice penale non sarà modificato. La legge di depenalizzazione darà sicurezza giuridica al malato e al medico.
  2. L’equipe curante sarà consultata.
  3. Se il malato non si trova in fin di vita saranno previste condizioni più severe e controlli, soprattutto dovrà trascorrere un mese dalla domanda scritta all’attuazione dell’atto eutanasico.
  4. La dichiarazione anticipata di volontà non potrà essere presa in considerazione se il paziente è irreversibilmente incosciente.
  5. La trasmissione del dossier contenente la dichiarazione di morta sarà fatta da una Commissione nazione di 16 membri, di cui 8 medici, rinnovata di frequente. Il testo così emendato venne introdotto il 20 marzo del 2001 e su di esso e sulla legge relativa alle cure palliative adottati dalla Commissione congiunta Giustizia e Affari sociali venne richiesto un parere de Consiglio di Stato, il quale rileva:
  6. La Convenzione e il Patto non proteggono la vita, ma il diritto alla vita e questa protezione deve essere bilanciata con il diritto dell’individuo all’autodeterminazione e con il ruolo del legislatore, che è quello di conciliare nella sua azione controproposte esigenze etiche e filosofiche presenti nella società.
  7. La caratteristica essenziale del dibattito sull’eutanasia è quella di sollevare questioni etiche, imponendo di fare una scelta tra differenti e opposte concezioni. Tale scelta appartiene al legislatore che deve sforzarsi di conciliari concezioni etiche opposte.
  8. La legge rispetta il diritto alla vita e prende tute le precauzioni necessarie per tutelare la volontà reale dei pazienti.
  9. Occorre fare chiarezza sulle cure palliative, precisandone la nozione. In questo modo sarà possibile evitale il ricorso al codice penale nei casi in cui i trattamenti sono realmente palliativi, facendo riferimento a disposizioni di legge in equivoche.
  10. Il suicidio medicalmente assistito va ricompreso nella legge sull’eutanasia poiché in quel caso la volontà è quella del paziente: il medico si limita a dare attuazione alle sue richieste.
  11. È opportuno prevedere pene distinte in caso di mancato rispetto di una condizione considerata essenziale da parte del medico o di una condizione puramente formale previsti dalla legge.

Si può affermare che la legge è stata adottata nel rispetto del pluralismo etico che è proprio della società belga e nel rispetto dell’autonomia degli individui nel rispondere alle domande sulla fine della vita, riconoscendo la sovranità dell’uomo sulla sua vita come base dello spirito umanista. Elemento caratterizzante della legge sono i criteri di composizione della “Commissione federale di controllo e valutazione” alla quale il medico che segue l’eutanasia deve trasmettere il proprio rapporto entro 7 giorni dalla morte del paziente. La Commissione è comporta da 18 membri. Ne fanno parte 6 membri designati in base alla loro conoscenze e esperienza in materia, 8 membri sono medici, di cui 4 almeno docenti di università belghe, 4 sono sembri di diritto dell’università del Belgio o avvocati; 4 provengono da ambienti vicini alle problematiche attinenti alle malattie incurabili. La commissione delibera alla presenza dei due terzi membri e si dà un proprio regolamento interno.

Lo Stato di Vittoria aveva istituito una “procedura che permette di indicare chiaramente una decisione di rifiuto ai trattamenti medici” e che non contrastava con la legge nazione che puniva qualsiasi pratica medica che portava alla morte. Allo stesso tempo il territorio del Nord aveva deciso di dare un valore giuridico alle “direttive contro il prolungamento artificiale del processo che porta alla morte” non garantendo che tali scelte non fossero penalmente perseguibili.

Le legge nel territorio del Nord che legalizza l’eutanasia attiva. 1/02/1995 Mr. Marshall Perron annunciò che avrebbe presentato una legge all’Assemblea Legislativa del Nt che prevedeva la regolamentazione dell’eutanasia volontaria. La proposta di legge assunse il nome di Right of the Terminally Ill Act e il 22/02/1995 l’Assemblea costituì un Comitato ristretto per esaminare il testo del provvedimento e ricevette 1126 richieste di persone che chiedevano di essere ascoltate. Rispetto al totale di coloro che richiedevano di essere ascoltate il 72% era a favore dell’eutanasia o del diritto di scegliere se interrompere le cure palliative e il 27% contrario all’emanazione della legge. Il Comitato alla fine dei lavori dichiarò che “non aveva una specifica documentazione per pronunciarsi pro o contro l’eutanasia” tuttavia nel rapporto finale formulò 13 raccomandazioni emendative della proposta, nell’eventualità che l’Assemblea avesse deciso di procedere all’approvazione della legge. Il 24 maggio del 1995 riprese il dibattito sul RTI. La mozione che introduceva la seconda lettura del testo del provvedimento era stato approvata con 13 voti contro 12. Il Comitato formulò circa 40 emendamenti e la proposta di legge su approvata in terza lettura con 15 voti favorevoli e 10 contrari.

Passando all’esame del provvedimento: non faceva distinzione tra eutanasia e il suicidio medicalmente assistito, legalizzando l’accesso a queste pratiche a condizione che il malato avesse già preso in considerazione tutte le possibilità offerte dai servizi di cure palliative. La legge accordava un diritto limitato che legalizzava l’utilizzo delle pratiche eutanasiche, mediante una procedura che prevedeva numerose clausole di garanzia, atte ad assicurare il pieno rispetto della volontà del malato e quanto stabilito dal provvedimento relativamente al possesso delle condizioni per accedere alle pratiche autanasiche. Il paziente doveva avere un’età superiore a 18 anni ed essere sano di mente, soffrire di una malattia incurabile e dolorosa, essere stati avvertiti di tutti i trattamenti sanitari disponibili e avere formulato la richiesta al loro medico curante, ad un secondo medico qualificato nei trattamenti ai malati in fase terminale, nonché a uno psichiatra che confermasse che la richiesta era stata fatta senza essere condizionata da uno stato di depressione e dovuto alla malattia. Suscitavano critiche particolari la distinzione di “malattia terminale”. Secondo la legge si intendeva per “malattia terminale” relativa ad un paziente una malattia la quale in un decorso normale avrebbe portato alla morte del paziente. I critici della legge sostenevano che tale definizione fosse troppo elastica. Perché l’eutanasia potesse essere eseguita non dovevano essere passate meno di 48 ore dalla firma del certificato di richiesta e il paziente, fino al momento di porre fine alla propria vita, non doveva aver espresso volontà contraria.

Il medico doveva assistere il paziente fino il momento del decesso volontario. Se il paziente revocava la sua richiesta, in qualsiasi momento e in qualsiasi modo, il medico doveva distruggere il certificato di richiesta e annotare il fatto sulla cartella clinica del paziente. Inoltre se un paziente che aveva richiesto assistenza avesse ricevuto in seguito cure palliative che avevano alleviato le sue sofferenze, il medico professionista non poteva proseguire la richiesta di assistenza all’eutanasia. Se in seguito alle cure palliative cessavano

d alleviare le pene e le sofferenze del paziente, il medico professionista poteva continuare ad assistere il paziente, soltanto se il paziente avesse espresso al medico il proprio desiderio di procedere all’eutanasia.

La terza parte della legge era dedicata agli adempimento formali, quali la documentazione e la denuncia di morte. Nel caso in cui tali condizioni non fossero state rispettate era prevista una pena di 10.000$ ovvero due anni di reclusione.

Nella quarta parte della legge viene stabilito che la morte non doveva ritenersi inaspettata, innaturale o violenta ai fini della definizione di “morte con obbligo di referto a norma della Parte 4 del Coroners Act”. Dopo la morte del paziente, il medico che aveva prestato la propria assistenza avrebbe dovuto riferire l’avvenuta morte al Coroner trasmettendogli una copia del certificato di morte stilato a norma della legge sulla registrazione delle Nascite, Morti e Matrimoni, nonché copia della cartella clinica del paziente relativa alla malattia terminale e alla morte del paziente. La legge prevedeva che appena possibile il Coroner avrebbe dovuto informare il Ministro della Giustizia del numero dei pazienti morti a seguito dell’assistenza data, in modo tale che quest’ultima potesse informare l’Assemblea Legislativa.

I primi tentativi di abrogare la legge del Territorio del Nord del 1996. Malgrado le profonde modifiche migliorative della legge ai fini di renderla più chiara circoscrivendo l’ambito di applicazione, ha preso sempre più corpo un vivace dibattito, politico, prima ancora che sociale, che in realtà non era mai cessato a partire dalla presentazione della legge. Questa discussione ha visto la partecipazione delle confessioni religiose e delle diverse etnie presenti nel Territorio, tanto che l’Assemblea Legislativa del Territorio del Nord ha dovuto rigettare ben due proposte di abrogazione o emendamento e affrontare il giudizio ella Corte Suprema del Territorio del Nord, che ha confermato la legittimità del provvedimento. Infatti il 17 giugno del 1996 il Dr. Chris Wake e il Reverendo Djiniyini Gondarra avevano adito la Supreme Court del Territorio del Nord richiedendo un’ingiunzione volta a impedire la promulgazione del Right of the Terminally Ill 1196 e l’emanazione dei relativi argomenti applicativi. Il 21 giugno del 1996 il Giudice dopo aver esaminato la richiesta, rifiutò di concederla e trasmise il tutto al Full Bench of the Supreme Court, la quale esaminò in udienza il caso e si pronunciò il 24 luglio del 1996. Le questioni sollevate erano due:

  1. Nella prima si sosteneva che l’Assemblea Legislativa del Territorio del Nord non aveva il potere di emanare la legge perché incompetente in tale materia e poiché violava il diritto inalienabile alla vita. Un argomento collegato al primo era costituito dal fatto che siccome il Territorio non godeva di un completo autogoverno, la sua Assemblea era priva dei poteri legislativi necessari per abolire un diritto inalienabile, quale è quello della vita, protetto dalla Costituzione del Commonwelth. La seconda questione riguardava l’Adminastrator, che non avrebbe dato validamente la sua approvazione alla legge. La Full Bench of the Supreme Court rigettò entrambe le questioni votando a maggioranza a favore della validità della legge.
  2. Il secondo argomento trovava origine nella clausola contenuta nella sezione 7 del Northem Territory Act 1978, che offriva due alternative per mezzo delle quali l’Administrator poteva decidere sull’approvazione di una proposta di legge. In entrambi i casi l’Administrator poteva dare o rifiutare il consenso.

III. La nomina di un rappresentante da parte del paziente, autorizzato a prendere decisioni circa il ritiro o la sospensione dei trattamenti. IV. L’abrogazione delle sanzioni legali previste per il tentato suicidio. Ciò può avvenire perché l’attività legislativa del Territorio è sottoposta al controllo del Parlamento nazionale che può decidere sull’abrogazione di leggi votate dal Territorio.

Dopo l’approvazione dell’Euthanasia Laws Act 1997 anche la legalizzazione dell’eutanasia indiretta e della eutanasia passiva viene rimessa in discussione sia nel Territorio del Nord che nel Territorio della capitale australiana, mentre è ancora consentita nello Stato di Vittoria e nello Stato del South Australia grazie a delle disposizioni che autorizzano i malati a prendere decisioni inerenti alla somministrazione di cure e di terapie decise dai medici.

L’incidenza della legge australiana sull’eutanasia attiva nel dibattito internazionale sulla regolamentazione delle procedure eutanasiche.

Il Right of Terminally Act 1996 del Territorio del Nord dell’Australia suscita particolare interesse e acquista notevole rilevanza dal momento che esso rappresenta il primo organico provvedimento legislativo in tema di eutanasia attiva. A differenza della normativa olandese del 1993/1994, la legge in esame identifica l’eutanasia come un “trattamento sanitario”. Pertanto era consentito a chiunque ne avesse necessità che si trovava nel territorio dello Stato di farvi ricorso. Questo diverso approccio al problema è stato reso possibile in considerazione della diffusa tendenza,nei paesi di Common Law, di inquadrare il diritto alla morte nell’ambito dei diritti soggettivi, riconosciuti a tutti gli esseri umani, esercitabile con assoluta libertà di scelta, perché collocabile tra gli atti di disposizione relativi alla tutela della salute dell’individuo. In Olanda, come nei paesi di Civil Law, l’eutanasia, prima dell’ultima legge, non era un diritto. Poiché l’omicidio del consenziente, l’istigazione e l’aiuto al suicidio integrano fattispecie di reato, il legislatore olandese, ricorreva “all’asimente della forza maggiore, quale unica via giuridicamente percorribile per sostenere e legittimare il ricordo all’eutanasia”. Benché oggi l’Olanda abbia emanato il codice penale introducendo una clausola di non punibilità, a differenza della normativa olandese, quella australiana tendeva già nel 1996 a sottolineare in modo incisivo l’esistenza di un “diritto alla morte” dal momento che essa veniva inquadrata dal legislatore come un trattamento medico posto a tutela della persona. Da questa impostazione del problema consegue che anche altre persone, nel caso in cui il paziente fosse incapace, potevano firmare, in rappresentanza del malato e alla presenza dei testimoni, una richiesta di eutanasia.

La legge del Territorio del Nord permetteva sia il suicidio medicalmente assistito sia l’eutanasia volontaria. In entrambi i casi si richiedeva che il paziente dovesse versare in condizioni di salute tali che compromettessero il diritto ad una vita dignitosa. Si parla di “ammissibilità condizionata all’eutanasia”. C’è da rilevare che gli effetti della procedimentalizzazione sono comuni a tutti gli Stati che l’hanno adottata: coloro che hanno rispetto le procedure prescritte della legge sono punibili e non sarà intrapreso alcun procedimento penale a loro carico.

I testamenti, i contratti e ogni altro accordo, tanto in corso di stipulazione quanto eseguiti o stipulati, sia prima che dopo l’entrata in vigore della legge, non sono validi in tanto e nella misura in cui influenzano una persona nella formulazione o nella revoca della richiesta di assistenza o nella prestazione dell’assistenza alla morte. Infatti l’obbligazione derivante da

un contratto, stipulato sia prima che dopo l’entrata in vigore della legge, non deve essere condizionata né influenzata o revocata dalla richiesta di assistenza o dalla prestazione dell’assistenza. La vendita, la stipulazione e l’emissione di polizze di assicurazione sulla vita, salute o infortuni o di vitalizio, nonché i premi di tali polizze, non possono essere condizionati o influenzati dalla formulazione o dalla revoca della richiesta di assistenza o dalla prestazione dell’assistenza alla morte. Dalla stessa materia si occupa il legislatore belga, avendo cura di equiparare a questi fini la morte per eutanasia a quella naturale. Nessuno potrà essere oggetto di azione civile o penale o disciplinare per quanto eseguito in buona fede e senza negligenza, né per aver presenziato al momento nel quale il paziente assume la sostanza prescrittagli o fornitagli come risultato dell’assistenza prestata per portare a termine la propria vita.

Infine, si è detto che la legge australiana è quella più liberale, quella cioè che concerne un più ampio e agevole accesso alle pratiche eutanasiche. A un esame testuale questa opinione non trova completo riscontro, se si esclude il fatto che anche lo straniero potesse usufruire della procedura eutanasie, considerata un trattamento sanitario. Infatti la legge olandese prevede l’aiuto al suicidio anche per coloro che non sono autonomi ed hanno bisogno di aiuto a darsi la morte, che non sono malati terminali e tuttavia non sono in condizione di vivere una vita degna di essere vissuta. Quella belga è stata addirittura adottata “nel rispetto del pluralismo etico della società belga e dell’autonomia degli individui nel rispondere alle domande sul fine vita, riconoscendo la sovranità dell’uomo sulla sua vita come base dello spirito umanista”. La legge belga inoltre considera l’eutanasia come un diritto soggettivo, abbattendo definitivamente i confini tra Common Law e Civil Law.

EUTANASIA E CHIESA VALDESE: UN APPROCCIO DIVERSO. L’IMPORTANZA

DEL DATO PREGIURIDICO NEL DIBATTITO IN MATERIA.

L’espressione eutanasia compare per la prima volta nella traduzione greca di un racconto di Svetonio ove lo scrittore latino ci riferisce quanto affermato da Cesare Augusto ad un suo sodales , a proposito del tipo di morte che auspicava per sé: il regnante desiderava che la sua vita avesse termine senza dolori e sofferenze alcune, quasi che la morte lo cogliesse come in un tranquillo sonno. “Eu” e “ thanatos” , una buona morte, o come si preferiva dire nell’India antica, ove era consueta la pratica di annegare nelle acque sacre del Gange i malati inguaribili, una “dolce morte”. Molteplici i casi di eutanasia risolti in modo diverso. È cronaca recente la vicenda Forzatti, il professore monzese che staccò il respiratore artificiale alla moglie, in coma irreversibile per una emorragia cerebrale, provocandone la morte. Per lui, una iniziale condanna a sei anni e mezzo per omicidio volontario si è trasformata in assoluzione a motivo dell’impossibilità di accertare l’evento morte. In particolare, non si è certi che al momento del gesto compiuto dal marito la signora Forzatti osse effettivamente in vita, ergo si è preferito considerare la signora come deceduta. In questo specifico caso resta da chiedersi come mai una donna considerata morta, stando all’ escamotage utilizzato dai giudici milanesi, verrebbe con il consenso del medico, ancora tenuta collegata ad un respiratore. La parola eutanasia getta nel nostro Paese grande scandalo, in controtendenza con l’emersione di un dibattito a livello mondiale sul problema, che ha visto nel 2002 l’entrata in vigore della legge olandese, seguita di recente dalla normativa belga.

  1. la necessità di distinguere la vita biologica dalla vita biografica. In particolare “quando la vita biologica cessa, come nel caso di uno stato vegetativo persistente, oppure divenga intollerabile, come nelle malattie terminali, deve essere presa in considerazione l’eventualità di porre termine alla vita biologica”;
  2. è grave costringere un individuo a prolungare una sofferenza che egli valuta disumana;
  3. rispetto alla teologia cattolica, dove il dolore è strumento di redenzione e di salvezza patito da Gesù Cristo che morì crocifisso in riparazione dei peccati commessi dagli uomini sulla terra per ricongiungersi al padre, nella teologia protestante la confessione è diretta con la divinità, il dolore in sé non ha valore salvifico ma c’è solo la richiesta di una vita dignitosa;
  4. smonta la teoria del “pendio scivoloso” (slippery slope) che si ricollega negandole, le pratiche terribili della Germania nazista, affermando che “… la politica folle di soppressione dei non adatti alla nuova società ariana fu iniziata e attuata violando il codice penale tedesco e suscitò la reazione del Ministero della Giustizia … non si hanno notizie di casi di eutanasia volontaria richiesta da persone affette da malattie croniche nella Germania hitleriana”. I Valdesi sostengono invece il riconoscimento di un possibile diritto rigidamente procedimentalizzato all’interno di un contesto condiviso e democratico.

Oggi siamo nell’era dell’ospedalizzazione della morte. La medicalizzazione della vita rende l’estremo momento della vita umana un problema sempre più “pubblico”. Nei migliori nosocomi si può garantire al paziente un concreto prolungamento della vita, anche in caso di patologie gravissime, spesso però mediante l’uso di terapie che inficiano in maniera profonda la dignità della persona umana. Nonostante l’art. 2 Costituzione, riconosce e garantisce i diritti del singolo anche nelle formazioni sociali, valorizzando l’apporto e l’elaborazione dei gruppi alla costruzione delle identità, all’interno di un progetto comune e condiviso, una tolleranza verso la pratica eutanasica, richiesta dalle confessioni diverse dalla cattolica, soprattutto da quelle di minoranza, sarebbe sempre in contrasto con gli artt. 579 (omicidio del consenziente) e 580 (istigazione o aiuto al suicidio) del Codice penale. [Art. 579 Codice penale: Omicidio del consenziente. Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

  1. contro una persona minore degli anni diciotto;
  2. contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
  3. contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.] [Art. 580 Codice penale: Istigazione o aiuto al suicidio. Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è

minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.]

COMPETENZE REGIONALI E SVILUPPO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

La disciplina della figura “dell’amministrazione di sostegno” trova una base legislativa nazionale con la legge n. 6/2004 e poi una regolamentazione più specifica a livello regionale, poiché materie come la sanità e i servizi sociali sono di competenza regionale. Ciò consente alle regioni di provvedere ed operare più celermente a differenza di quanto avviene a livello nazionale. La regione che ricopre il ruolo di apripista nella disciplina di tale materia è stata l’Emilia- Romagna. Con la L.R. 11/2009 (“ Norme per la promozione e valorizzazione dell’amministrazione di sostegno ”):

  • interviene in un settore eticamente sensibile quale quello dell’assistenza sanitaria ai malati terminali e nelle pratiche di fine vita in quel territorio incerto e difficile nel quale spesso viene nmeno l’autonomia decisionale degli individui coinvolti;
  • si vede dare concreta attuazione a questo istituto sul territorio regionale;
  • la finalità del provvedimento è anche quella di promuovere l’autonomia dell’individuo grazie all’amministrazione di sostegno che diviene garante di diritti e strumento di attuazione del volere dell’assistito. 15 La tecnica legislativa adottata:
  • (^) è caratterizzata da un’indagine preventiva volta a verificare la condivisione sociale delle soluzioni proposte. Gli elementi principali della normativa riguardano:
  1. formazione e aggiornamento della figura professionale dell’amministratore di sostegno e pubblicizzazione di tale figura attraverso gli strumenti propri dei sistemi integrati pubbli coprivati;

o tale Commissione è composta da più soggetti, pubblici e privati che ne garantiscono il pluralismo etico (tra di essi vi è anche un rappresentante designato dagli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi o intese); o i soggetti della Commissione partecipano alla progettazione, erogazione e valutazione degli interventi e servizi del sistema integrato;

  • non essendo una legge specifica, ma generale: o sul sistema sanitario integrato pubblico-privato il provvedimento non specifica il ruolo e i compiti dell’amministratore di sostegno; nel dettaglio:
  • ritorna su tale figura in un provvedimento a sostegno della famiglia e della genitorialità, quindi sebbene si tratti di una legge incentrata sulla tutela dei minori, viene introdotta la figura dell’amministratore di sostegno che viene designato quale competente in materia di salute e protezione sociale.

Nella Regione Autonoma Valle d’Aosta , nonostante non vi sia ancora un testo in materia di amministrazione di sostegno, numerose sono le iniziative di confronto tra Enti pubblici, Centro di Servizio per il Volontariato e organi giudiziari per dare concreta attivazione a tale figura professionale.

La Regione Emilia Romagna ha fatto da “apripista” in questa legislazione:

  • ha utilizzato un’indagine preventiva, ma anche altre regioni, come la Toscana e la Valle d’Aosta hanno coinvolto le istituzioni sanitarie e gli operatori del settore nel processo legislativo
  • questo è utile anche perché saranno le prime ad essere coinvolte nei rapporti con gli amministratori di sostegno; o questo per evitare una regolamentazione poco condivisa:
  • tuttavia le regolamentazione a livello regionale di una tale questione può portare a disparità di trattamento:
  • così ad es. in materia di cure palliative la recente legge ha fissato degli standard di riferimento e prevedendo significative penalizzazioni per le regioni inadempienti;
  • così le regioni possono sottrarsi al rischio di una legislazione differenziata solo promuovendo forme di consultazione con i cittadini e strutture territoriali.

COMPETENZE REGIONALI E SVILUPPO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

La disciplina della figura “dell’amministrazione di sostegno” trova una base legislativa nazionale con la legge n. 6/2004 e poi una regolamentazione più specifica a livello regionale, poiché materie come la sanità e i servizi sociali sono di competenza regionale. Ciò consente alle regioni di provvedere ed operare più celermente a differenza di quanto avviene a livello nazionale. La regione che ricopre il ruolo di apripista nella disciplina di tale materia è stata l’Emilia- Romagna. Con la L.R. 11/2009 (“ Norme per la promozione e valorizzazione dell’amministrazione di sostegno ”):

  • interviene in un settore eticamente sensibile quale quello dell’assistenza sanitaria ai malati terminali e nelle pratiche di fine vita in quel territorio incerto e difficile nel quale spesso viene nmeno l’autonomia decisionale degli individui coinvolti;
  • si vede dare concreta attuazione a questo istituto sul territorio regionale;
  • la finalità del provvedimento è anche quella di promuovere l’autonomia dell’individuo grazie all’amministrazione di sostegno che diviene garante di diritti e strumento di attuazione del volere dell’assistito. 15 La tecnica legislativa adottata:
  • è caratterizzata da un’indagine preventiva volta a verificare la condivisione sociale delle soluzioni proposte. Gli elementi principali della normativa riguardano:
  1. formazione e aggiornamento della figura professionale dell’amministratore di sostegno e pubblicizzazione di tale figura attraverso gli strumenti propri dei sistemi integrati pubbli coprivati; ▲ possibilità di creare registri provinciali contenti i nominativi di chi vuole assumere l’incarico di amministratore di sostegno;
  2. la Giunta si riserva la possibilità di definire essa stessa i criteri di scelta dei candidati a svolgere le funzione;
  3. la Regione svolge le funzioni di coordinamento e monitoraggio dei diversi Enti e soggetti privati nei quali gli amministratori svolgono la loro attività.

La Regione Lombardia invece ha approvato un provvedimento (L.R. 3/2008) fortemente garantista del

  • ritorna su tale figura in un provvedimento a sostegno della famiglia e della genitorialità, quindi sebbene si tratti di una legge incentrata sulla tutela dei minori, viene introdotta la figura dell’amministratore di sostegno che viene designato quale competente in materia di salute e protezione sociale.

Nella Regione Autonoma Valle d’Aosta , nonostante non vi sia ancora un testo in materia di amministrazione di sostegno, numerose sono le iniziative di confronto tra Enti pubblici, Centro di Servizio per il Volontariato e organi giudiziari per dare concreta attivazione a tale figura professionale.

La Regione Emilia Romagna ha fatto da “apripista” in questa legislazione:

  • ha utilizzato un’indagine preventiva, ma anche altre regioni, come la Toscana e la Valle d’Aosta hanno coinvolto le istituzioni sanitarie e gli operatori del settore nel processo legislativo
  • questo è utile anche perché saranno le prime ad essere coinvolte nei rapporti con gli amministratori di sostegno; o questo per evitare una regolamentazione poco condivisa:
  • tuttavia le regolamentazione a livello regionale di una tale questione può portare a disparità di trattamento:
  • così ad es. in materia di cure palliative la recente legge ha fissato degli standard di riferimento e prevedendo significative penalizzazioni per le regioni inadempienti;
  • così le regioni possono sottrarsi al rischio di una legislazione differenziata solo promuovendo forme di consultazione con i cittadini e strutture territoriali.