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Sbobine corso diritto ecclesiastico prof.ssa Ruscazio 2020
Tipologia: Appunti
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Diritto ecclesiastico lezione N. Comincio con lo scusarmi se questo corso è stato spostato dal secondo al primo semestre, un po' all'ultimo momento ma purtroppo non potevo fare diversamente. Vi ricordo che alla fine della lezione potete chiedere dei chiarimenti sulla lezione e sulle modalità di svolgimento del corso che comunque spero abbiate potuto visionare nel video che è stato pubblicato ieri su moodle. Chi ha delle domande alla fine della lezione io aspetterò 5-10 minuti prima di chiudere la piattaforma e a questo punto potrete attivare audio e video per porre le domande. Prima di cominciare ci tenevo solo a fare alcune precisazioni: in questi giorni ho ricevuto molte mail in cui mi si chiedeva la chiave di accesso a moodle per iscriversi. Allora io ci tenevo a dirlo così che non sembri una negligenza da parte mia, io avevo mandato questa chiave di accesso via mail a tutti gli iscritti su campus-net una settimana prima dell'inizio dei corsi pensando che fosse nel vostro interesse riceverla tempestivamente, poi mi sono resa conto che molti si sono iscritti più tardi e non hanno ricevuto questa comunicazione. Lo terrò presente per il futuro ma vorrei però gentilmente farvi notare che se sulla pagina dell'insegnamento c'è un invito a iscrivervi su campus-net che è anche un motivo per farvi arrivare tutte le comunicazioni necessarie, quindi è consigliabile non iscriversi pochi giorni prima dell'inizio dei corsi. Un altro problema che mi è stato segnalato è che c'era una discrepanza sul sito nell'indicazione del semestre in cui si teneva il corso e nell'indicazione degli orari, anche qui volevo dirvi che non si tratta di una mia negligenza ma la pubblicazione di queste informazioni non dipende dal docente ma è gestita dagli uffici della didattica. Io lo avevo già segnalato poi spero abbiano provveduto a correggere. Ci tenevo a sottolineare che non dipende da me. Ciò detto, cominciamo la lezione di oggi, vi rassicuro che questa è l'unica lezione in cui non userò un power point e dovrete sopportarmi a video per 45 minuti. Da domani utilizzerò dei testi e power point. Oggi introduciamo la materia di cui ci occupiamo. Oggi rifletteremo del perché ce ne occuperemo. Di cosa si occupa il diritto ecclesiastico e perché è importante, interessante e utile occuparsi di queste problematiche. Di cosa ci occupiamo? Vi faccio alcuni esempi di casi reali che si sono veramente verificati. 1 CASO= abbiamo una suora cattolica, una donna musulmana e un tale che si qualifica come appartenente a un movimento religioso denominato "pastafarianesimo" e che va in giro con uno scola pasta in testa. Queste 3 persone devono rinnovare la loro carta di identità, si recano all'anagrafe e portano una foto in cui ciascuno è ritratto con un copricapo che ha un significato religioso. La suora ha il velo, la donna anche ha il velo ma di significato diverso, e il pastafariano ha il suo scola pasta in testa. L'addetto dell'anagrafe si rifiuta di rilasciare il documento di identità perché argomenta che per leggere le foto devono essere fatte a capo scoperto. 2 CASO= abbiamo un detenuto in un istituto penitenziario che si è convertito al buddhismo e chiede all'amministrazione carceraria che gli vengano serviti pasti vegetariani. E osserva che l'amministrazione penitenziaria prevede già dei pasti senza carne di maiale per i detenuti di religione ebraica o musulmana. Ma l'amministrazione penitenziaria rifiuta di fornire questi pasti perché questa possibilità non è prevista nel loro regolamento.
3 CASO= abbiamo 2 genitori musulmani che vanno a fare circoncidere il figlio in ottemperanza a un precetto della loro religione da un medico, in condizioni igienico sanitarie ineccepibili; si tratta di una persona con competenze specifiche; ciononostante l'operazione determina complicazioni che richiedono il ricovero del bambino in ospedale. Il medico viene convenuto in giudizio davanti la giustizia penale per il reato di lesioni e si difende argomentando che c'era il consenso degli aventi diritto, quindi operava una scriminante e che inoltre si trattava di una forma di esercizio di libertà religiosa. Vi ho fatto questi 3 esempi per dimostrarvi che il diritto ecclesiastico si occupa di problemi che appaiono tra loro molto eterogenei, riguardano ambiti diversi delle discipline giuridiche: diritto amministrativo, diritto penale ecc. Però, sono tutti accomunati da un filo rosso, un elemento comune che è il coinvolgimento delle convinzioni religiose di una persona. Quindi possiamo dire che l'oggetto del diritto ecclesiastico è proprio questo: si occupa del problema della regolamentazione giuridica delle diverse manifestazioni della religione. Quindi il diritto ecclesiastico cerca di rispondere ai problemi che abbiamo visto: che soluzione diamo a questi conflitti? Sulla base di quali norme e principi? Questo è quello che fa il diritto ecclesiastico. Ora, avrete notato che tranne nel caso della suora, in tutti questi casi non viene mai in gioco la chiesa e uno si potrebbe domandare perché la disciplina che studiamo si chiama diritto ecclesiastico. Il che fa proprio pensare invece alla chiesa cattolica. Si chiama diritto ecclesiastico perché in origine questa materia era una parte del diritto canonico, cioè del diritto interno della chiesa cattolica. Tradizionalmente in questo diritto si distingueva tra norme di diritto pubblico ecclesiastico interno (cioè norme che disciplinavano l'ordinamento interno della chiesa cattolica) e norme di diritto pubblico ecclesiastico esterno con cui la chiesa cattolica regolava i rapporti con lo Stato. Poi è successo che nell'800 il diritto canonico insegnato nelle facoltà statali italiane fu eliminato come materia di insegnamento, e alla fine dell'800 alcuni studiosi hanno proposto di riprenderne l'insegnamento ma occupandosi soltanto delle norme canoniche che potevano interessare lo Stato, perché riguardavano i rapporti tra chiesa cattolica e lo Stato. Ed è così che il diritto ecclesiastico ha cominciato ad essere insegnato non più dal punto di vista interno alla chiesa cattolica ma dal punto di vista dello Stato. E siamo arrivati alla configurazione attuale della disciplina. Ora abbiamo visto di cosa si occupa il diritto ecclesiastico ossia delle domande, della gestione dei problemi e delle domande che originano dalle convinzioni religiose delle persone. Negli esempi che vi ho fatto vengono in rilievo soprattutto domande individuali di libertà religiosa. Avevamo soggetti che chiedevano una deroga rispetto le norme di diritto comune dello stato a tutela delle proprie convinzioni religiose, oppure persone che chiedevano una collaborazione fattiva dell’amministrazione statale, nel caso dell’alimentazione rituale del detenuto, per poter seguire i precetti della propria religione. Seconda parte – Francesca Notte
forma aggregata, come formazione sociale, non soltanto si pone un problema di regolamentazione giuridica, ma questa forma aggregata esige una particolare forma di tutela: l’articolo 2 della nostra Costituzione riconosce infatti un valore particolare alle formazioni sociali in cui l’individuo sviluppa la propria personalità e fra queste formazioni sociali ci sono anche quelle a caratterizzazione religiosa. Per sintetizzare quanto detto fin qui possiamo dire che il fatto religioso è giuridicamente interessante perché ha una rilevanza sociale e istituzionale. C’è anche una ragione più profonda per cui il diritto deve occuparsi del fatto religioso, che sta nel rapporto molto stretto che esiste tra religione, cultura e diritto. Il diritto è ovviamente legato alla cultura; diversi modelli culturali producono diversi modelli giuridici (questa è ormai un’acquisizione consolidata dell’antropologia e della sociologia del diritto) quindi senz’altro il diritto è connesso alla cultura, nel senso che è un prodotto culturale. Anche la religione è connessa alla cultura , è parte della tradizione culturale di un popolo, è un fattore che concorre a plasmare la tradizione culturale delle diverse comunità etniche e nazionali. Se il diritto è una forma culturale e se la religione è un fattore produttivo di cultura, arriviamo alla conclusione che c’è un nesso molto forte anche tra religione e diritto. La tradizione religiosa che ha plasmato la storia e la cultura di un popolo ne ha anche plasmato le istituzioni giuridiche. Questo lo avete già visto nei vostri studi di storia del diritto, avete già visto come ad esempio il diritto canonico (il diritto della chiesa cattolica) ha influenzato la formazione di istituti giuridici secolari come quello delle universitates (cioè delle persone giuridiche), come il concetto di diritto naturale, come il diritto penale. Lo stesso concetto di laicità dello stato che sta alla base del nostro ordinamento e della maggior parte degli ordinamenti europei si è sviluppato nella civiltà giuridica occidentale proprio in rapporto alla sua particolare tradizione religiosa che è quella cristiana. Il diritto, quindi, deve occuparsi della religione perché la religione sta nel patrimonio genetico del diritto, la religione in quanto parte e fattore di produzione di una determinata cultura determina l’identità degli istituti giuridici espressi da quella particolare cultura in quanto questi istituti fanno parte di quella tradizione culturale. Tenere presente che esiste questo nesso tra religione e diritto è particolarmente importante oggi, perché abbiamo detto che il diritto è connesso alla tradizione culturale e religiosa di un popolo e questo significa anche che un determinato diritto può funzionare bene, rispondere in maniera adeguata ai problemi di una determinata società, se mantiene un collegamento con i presupposti culturali (quindi anche religiosi) di quella società. Questo collegamento si mantiene senza problemi e fa funzionare bene il diritto quando quella società rimane relativamente omogenea e stabile sotto il profilo culturale e religioso, perché questa omogeneità genera e garantisce un consenso implicito sulla tavola di valori e principi che fonda i rapporti sociali, i rapporti di convivenza civile in quella società e quindi anche i rapporti giuridici. Questo modello che vi ho descritto è quello che ha caratterizzato per lungo tempo le democrazie pluraliste , quindi le società democratiche pluraliste. Ovviamente un ruolo importante nel garantire questa omogeneità e quindi questo consenso sui valori di fondo è stato svolto anche dalla religione. Soltanto che oggi non ci troviamo più in un quadro di società pluraliste, quindi di società dove i gruppi perseguono interessi diversi, che possono anche entrare in conflitto tra loro ma lo fanno
nell’ambito di un’accettazione comune di quelle che potremmo definire “le regole del gioco”, i valori di base fondamentali della convivenza civile. Parte terza – Jessy Cammisuli Oggi invece ci troviamo in modelli di società multiculturali. Qual è la differenza fra il modello sociale pluralista e il modello sociale multiculturale? Che nel secondo modello i diversi soggetti, individuali e collettivi, si presentano come portatori di identità culturali, religiose forti, non negoziabili, e mettono in dubbio i valori fondamentali di quelle che ho chiamato le regole del gioco. Esempio Per rendervi più comprensibile quello che ho appena detto, faccio l’esempio dell’ istituto matrimoniale. Nel modello di società pluralista, ci potevano essere posizioni differenziate quanto al tipo di matrimonio, ad esempio civile o religioso (e di quale posizione religiosa) che si voleva celebrare e del quale si chiedeva un riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico. Quindi gli eventuali problemi, gli eventuali conflitti, riguardavano la possibilità di riconoscere o meno:
Ma nessuno metteva in discussione il fatto che il matrimonio fosse comunque, prima di tutto, monogamico (quindi concluso solo fra due persone e non una e più persone) e in secondo luogo eterosessuale (cioè concluso solo fra un uomo e una donna). Ma nella società multiculturale non soltanto si discute se può essere riconosciuto il matrimonio religioso, e di quale religione e a quali condizioni, nell’ordinamento civile. Vengono messi in discussione questi principi fondamentali che prima venivano implicitamente accettati da tutti. Quindi, ad esempio, per effetto dei flussi migratori dai paesi di tradizione islamica, in cui si pratica il matrimonio poligamico, il principio di monogamia del matrimonio viene messo in discussione perché si richiede il riconoscimento di effetti giuridici, per esempio di protezione dei diritti delle mogli e dei figli del matrimonio n.2, n.3, n.4, a matrimoni quindi poligamici, plurimi. Poi, per quanto riguarda l’eterosessualità del matrimonio, non avete bisogno che vi stia a ricordare che ormai anche questo principio non è più condiviso, visto che in tutti gli ordinamenti europei se non si riconosce il matrimonio, in senso proprio, omosessuale (per esempio in Italia non si riconosce) però si
o bisogna lasciare che esse operino liberamente per i propri appartenenti, ma in un caso, come nell’altro, non si prevede che possano essere in qualche modo integrate in un progetto comune di convivenza. C’è però una terza via che può essere seguita dall’ordinamento giuridico, che è quella della interculturalità delle soluzioni giuridiche. Il concetto di interculturalità si basa sull’idea che i valori, i concetti, gli istituti giuridici, possano avere una propria validità oggettiva ma non possano essere assolutizzati perché ciascuno di questi è un prodotto culturale e quindi va confrontato con i principi, concetti, istituti omologhi prodotti da altre tradizioni culturali. Questo confronto serve a individuare valori comuni che possono costituire quindi punti di incontro e che possono (questi si) essere posti a base di un progetto comune di convivenza che riesca a combinare insieme i diversi modelli culturali e religiosi. Quindi di conciliare l’esistenza di valori comuni a tutti i cittadini, non negoziabili, e allo stesso tempo il rispetto di diversità religiose e culturali. E allora, per concludere, questa funzione può essere svolta con particolare efficacia proprio da quella particolare branca del diritto che è il diritto ecclesiastico, di cui ci occupiamo noi, il quale può svolgere questa funzione proprio perché, a differenza delle altre branche giuridiche, analizza questi conflitti, questi fenomeni, secondo un punto di vista unitario che è quello dell’attenzione al fattore religioso, alla connotazione religiosa, e quindi anche ai problemi di libertà religiosa che sono insiti in questo tipo di conflitti e in questo tipo di problematiche. Quindi, questo è ciò che cercheremo di fare nel corso, di analizzare questi problemi in questa chiave e di cercare soluzioni che ci aiutino ad arrivare a questo risultato che la prof. ritiene particolarmente importante per poter vivere in società pacifiche e relativamente armoniose e non eccessivamente conflittuali. Con questo spero di avervi dimostrato perché è utile, perché è importante per il giurista studiare anche il diritto ecclesiastico. DIRITTO ECCLESIASTICO LEZIONE 2: Venerdì 2 Ottobre 2020 Stella Perrone Mara Pettigiani Georgiana Potop Buongiorno
fatto religioso, i diversi modelli di rapporto tra l’organizzazione politica e la/le organizzazioni religiose che si sono susseguiti nella storia della tradizione occidentale (ovviamente non potendo fare una panoramica di tutta la storia del mondo, ci concentriamo su quella che ci tocca più da vicino). Vedremo come questi modelli condizionano ancora gli ordinamenti contemporanei. La prossima settimana una delle lezioni sarà dedicata alla panoramica sui modelli di gestione della religione esistenti nell’ambito politico e territoriale europeo, e vedremo che tanti di questi modelli, seppur con una serie di aggiustamenti alla modernità e alla contemporaneità, ripropongono caratteristiche dei modelli storici che noi analizziamo tra oggi e giovedì prossimo. CONDIVISIONE POWER POINT Se andiamo a vedere nella prospettiva che vi ho annunciato, qual è il primo modello di gestione dell’organizzazione religiosa da parte del potere politico nella storia, quindi andiamo a vedere cosa avveniva in epoca antica, noi vediamo che in questo primo periodo la regione si presenta come elemento costitutivo della comunità etnica e politica, cioè come un’istituzione di rilevanza pubblica. Una delle istituzioni pubbliche della comunità sociale e politica. Esempio, pensate alle città stato dell’antica Grecia: ogni città aveva le sue divinità, quindi il suo proprio culto che faceva parte delle istituzioni pubbliche della comunità. Anche l’ebraismo riproduce questo modello: il popolo ebraico ha il suo dio e questo lo contraddistingue da tutti gli altri popoli; il questo senso, la religione è un fatto etnico politico. A livello di conseguenze concrete, questo significa che innanzitutto non è possibile distinguere la società civile-politica da un lato e l’organizzazione religiosa dall’altro. Ad esempio: le strutture organizzative del culto fanno parte della struttura di governo politico della comunità; le cariche religiose sono al contempo funzioni pubbliche; nella monarchia romana il rex è la massima autorità religiosa, e in età imperiale, all’imperatore viene attribuito la nomina di pontifex maximus. E le norme religiose, che disciplinano il culto e i riti, quello che nel diritto romano viene definito ius sacrum, fanno parte del diritto pubblico della comunità, quindi in un certo senso, del diritto costituzionale di quella comunità. Questa è la prima conseguenza pratica del modello che stiamo analizzando. La seconda conseguenza pratica è che, in questo modello, principi come quelli che consociamo oggi (come la libertà di coscienza dell’individuo, che quindi può scegliere se professare o meno una fede religiosa e scegliere quale fede religiosa professare, oppure come libertà di proselitismo in materia religiosa quindi l’attività di comunicare agli altri le proprie convinzioni religiose per convincerli ad aderirvi a loro volta) non hanno senso, proprio perché la religione è strettamente connessa al patrimonio etnico culturale di ciascun popolo e condividere il culto è condizione essenziale per essere parte di quella comunità. Questo modello caratterizza anche quella particolare entità politica che sarà l’impero romano.
Questo è il primo passaggio. Quello che poi avviene, dopo che il cristianesimo è stato considerato come religione lecita, è una fusione del modello antico della religione come fattore pubblico, fattore politico, fattore identitario, con la nuova religione (che mano a mano diventa predominante) ossia la religione cristiana. Questa fusione, che comincia già sotto Costantino, e viene ulteriormente consolidata nel momento in cui il cristianesimo viene dichiarata unica religione ufficiale dell’impero con l’editto di Teodosio (che trovate nello stesso documento in cui vi ho inserito l’Editto di Costantino), determina la nascita di un nuovo modello di gestione della religione e dei rapporti tra organizzazione religiosa e politica, che è il cd modello cesaropapista. Tra l’altro vorrei soffermarmi un attimo sul testo dell’Editto di Teodosio,e invitarvi a confrontarlo con L’editto di Costantino per riscontrare la differenza di tenore fra i due testi:
base al dualista abbiamo due istituzioni, quella ecclesiastica e quella politica che sono entrambe volute da Dio per guidare gli uomini verso il bene, verso la felicità e che agiscono in maniera complementare ripartendosi le competenze spirituali e materiali. Qui nella slide vedete in particolare un’affermazione che sintetizza questo concetto in maniera particolarmente chiara, un’affermazione contenuta in una lettera indirizzata dal pontefice Gelasio I all’imperatore bizantino Anastasio I nel V sec. per cui esistono due autorità che governano il mondo: quella dei vescovi e quella regale. In questo passaggio troviamo anche l’affermazione, però, che tra questi due poteri il potere sacerdotale pesa di più perché i sacerdoti sono responsabili davanti a Dio anche della salvezza spirituale dei re. E questa precisazione è importante perché da conto della colorazione teocratica del modello dualista, cioè della tendenza a far pesare di più il piatto del potere spirituale, rispetto a quello del potere temporale. I l principio dualista viene interpretato in maniera diversa dal papato e dai sovrani che sono integrati in questo nuovo impero (diventato Sacro Romano Impero, non più quello Romano). La diversità di interpretazione è generata dal conflitto che si determina tra le due istituzioni per il controllo sulle assegnazioni delle cariche ecclesiastiche, in particolare delle nomine episcopali e soprattutto delle relative dotazioni patrimoniali, perché ad ogni carica ecclesiastica in questo periodo era connesso” il beneficio” che di fatto era un determinato patrimonio, questa è la famosa lotta per le investiture. In questo contesto i papi e i loro sostenitori pongono l' accento sulla superiorità del potere spirituale e in particolare sostengono che anche le competenze di ordine temporale provengano da Dio e siano subordinate alla volontà divina e di conseguenza all' autorità del pontefice che è l'unico interprete autentico di questa volontà, da cui l' elaborazione della teoria della potestà del Papa sulle cose temporali per cui egli può esercitare la propria potestà anche in ambito politico-sociale se lo ritenga necessario. Questa teoria è presente nelle affermazioni del pontefice Gregorio VII che insieme all’ imperatore Enrico IV è protagonista di questa lotta e la troviamo in particolare nel DICTATUS PAPAE che è un insieme di proposizioni stilate da Gregorio VII che tendono ad affermare il primato del pontefice su ogni altra autorità sia ecclesiastica che secolare. Se scorrete questo testo trovate l’ affermazione per cui solo il Papa può usare le insegne imperiali, i principi devono baciarli i piedi, solo lui può sciogliere i sudditi dal loro giuramento di fedeltà nei confronti del sovrano… Ci sono proposizioni che affermano l' autorità del pontefice nei confronti del potere secolare, e poi ce ne sono altre che tendono ad affermare il potere supremo pontificale in ambito ecclesiastico in particolare in materia di nomina o deposizione dei vescovi, per sottolineare che di ciò il sovrano non può e non deve occuparsi. La lotta per le investiture troverà una situazione di compromesso nel Concordato di Worms, per cui l' imperatore rinuncia all' investitura spirituale dei vescovi e allo stesso tempo il Papa concede che egli mantenga il potere di investitura per ciò che riguarda le competenze temporali, ma il modello del dualismo teocratico continuerà ad essere difeso anche successivamente ad es da Innocenzo III e poi da Bonifacio VIII che è il massimo teorizzatore del dualismo nella sua versione teocratica perché afferma che sia la potestà spirituale che temporale appartengano alla santa Sede (Roma) che esercita direttamente la prima e delega la seconda all’ autorità politica ma può sempre
rievocarla a sé questa è la famosa Teoria delle due spade, anche se poi queste affermazioni non troveranno più riscontro nella realtà. Questa è la versione papale del dualismo, mentre per quanto riguarda l' interpretazione dell' impero e dei suoi sostenitori il dualismo viene interpretato in modo più equilibrato, in senso di parità tra i poteri (es. Posizione di Dante Alighieri, nella divina commedia con l’ Immagine dei due soli e nel “de Monarca” quindi entrambe le potestà discendono da dio nessuna delle due dipende dall’altra e quindi vi deriva la necessità che non ci deve essere mescolamento tra i due poteri (il Papa non si deve immischiare nelle cose temporali e nemmeno l’ imperatore in quelle spirituali. C'è poi la versione di giuristi come quella di Pietro Crasso che difendono l' imperatore Enrico IV contro il papà Gregorio VII e più tardi all' epoca di Bonifacio VIII abbiamo Marsilio da Padova. In questa interpretazione del dualismo si tende a riconoscere una supremazia del potere imperiale(politico) rispetto a quello del pontefice, per cui è preferibile obbedire all' imperatore rispetto al Papa, ad eccezione del caso molto specifico in cui costui ordini qualcosa che vada direttamente contro i precetti divini. La prossima settimana vedremo come anche questo modello sia destinato e cadere e cedere il posto ad una nuova concettualizzazione tra potere politico e potere civile nel momento in cui. Info utili
in particolare la dottrina luterana rifiuta l’autorità del Papa e la legittimità del diritto canonico che forniva il sostegno normativo a questi principi. Lo scontro fra cattolici e protestanti che segue alla diffusione della riforma, conduce a guerre di religione che costituiscono una occasione per gli stati nazionali di aumentare il proprio potere proprio perché il loro ruolo risulta fondamentale per la composizione di questi conflitti che avviene in particolare in due momenti: --con la pace di Augusta (1555) --e poi con la pace di Vestfalia che conclude la guerra dei trent’anni e che offrono come soluzione al dissidio tra cattolici e protestanti quella di permettere a ciascun sovrano di scegliere a quale confessione aderire. Ovviamente fra quelle in conflitto, quindi la libertà del sovrano non è assoluta: può scegliere se aderire al cattolicesimo, al luteranesimo o al calvinismo. Viene così ad affermarsi un sistema di chiese nazionali , fondate sul principio che in latino suona cuius regio, eius religio, che è un sistema in cui la religione che è stata scelta dal sovrano viene imposta come religione ufficiale dello stato (a cui quindi tutti i sudditi dello stato devono aderire). Cosa succede ai sudditi dissidenti, cioè ai sudditi che non vogliono aderire alla religione ufficiale dello stato? Se essi appartengono ad una delle 3 confessioni riconosciute nei trattati di pace, possono eventualmente godere di un regime di tolleranza nei confronti delle pratiche private (non pubbliche), del proprio culto. Questa tolleranza però presenta dei limiti importanti, innanzitutto la sua concessione nei confronti delle confessioni diverse da quella ufficiale, dipende dalla discrezionalità e dal buon volere di ciascun sovrano, quindi non è garantita come un vero e proprio diritto alla libertà di culto. Io vi ho pubblicato due esempi di provvedimenti di tolleranza: -- uno tratto da un paese di area protestante, l’Inghilterra ed è l’ Act of Toleration del 1689; --e l’altro tratto da un paese cattolico, la Francia ed è più tardivo, l’ editto di Versailles del 1787, se voi scorrete questi testi potete rendervi conto dei limiti di questi provvedimenti e di come siano diverse dal riconoscimento di una vera e propria libertà religiosa.
di svolgere attività commerciali, ma non viene riconosciuta alcuna libertà di culto pubblico, di riunione a scopi culturali e via dicendo. Un altro limite del regime di tolleranza è che esso comunque non si estende alle confessioni che non sono riconosciute nei trattati di pace, quindi i membri di queste confessioni possono soltanto emigrare o in uno stato europeo che concede tolleranza alla loro confessione o se si tratta di una confessione riconosciuta dai trattati di pace, ma non tollerata dal sovrano dello stato in cui si trovano a vivere oppure, appunto, se si tratta di una confessione non riconosciuta nei trattati di pace, devono emigrare al di fuori del territorio europeo e questa, come sapete, è una delle causa di massici flussi migratori verso gli Stati Uniti. E in ogni caso in questo regime permane una netta disparità di trattamento tra la religione ufficiale, che ha tutta una serie di prerogative che gode di rilevanza pubblica, e i culti invece semplicemente tollerati. Il modello di gestione della religione che emerge da questo nuovo schema politico e giuridico è quindi un modello nuovo che viene definito giurisdizionalismo che si basa su un principio di subordinazione dell’organizzazione delle comunità religiose al potere del sovrano territoriale. Che quindi, non soltanto sceglie quale religione va ufficialmente professata nel proprio territorio, ma anche come questa religione deve organizzarsi e operare. Questo modello trova una applicazione differenziata a seconda che ci troviamo in paesi di confessione protestante o di confessione cattolica : --nei paesi protestanti, infatti, l’applicazione del modello giurisdizionalista è condizionata dall’impostazione della dottrina luterana che distingueva tra: un mondo spirituale non soggetto alla potestà umana e un mondo secolare, invece, nel quale è necessario l’esercizio di un potere coercitivo per tenere sotto controllo gli effetti della natura umana che è una natura corrotta dal peccato e quindi tende a compiere il male. Se vi ricordate, questa era anche la visione dello stato propria di Sant’Agostino. Ora questo potere coercitivo viene esercitato dallo stato che nella concezione luterana ha il compito di garantire ai suoi sudditi una esistenza pacifica e ordinata e viene esercitato anche nei confronti dell’organizzazione della comunità religiosa. Quindi negli stati protestanti si costituiscono delle chiese di stato, delle chiese legate al territorio di uno stato (quindi indipendenti tra loro) e integrate nell’apparato organizzativo dello stato stesso. Pt. 2 a cura di Gaia Ippolito. In questi stati il sovrano esercita dei poteri particolarmente penetranti di controllo degli affari ecclesiastici, perché questi poteri si estendono, addirittura, alle questioni di ordine dottrinale. Negli Stati che sono rimasti fedeli al cattolicesimo, invece, continua a riconoscersi l'autorità del pontefice sulla chiesa locale, ma questa autorità è controbilanciata e attenuata dai poteri di controllo esercitati dal sovrano sull'amministrazione ecclesiastica: i cattolici non intervengono in questioni puramente spirituali, come le questioni dottrinali, ma comunque sono competenti, si arrogano poteri di intervento in materia di organizzazione ecclesiastica; convenzionalmente questi poteri vengono definiti iura maiestatica in sacris o circa sacra , in generale rispondono a due scopi:
religione viene considerata come qualcosa che non appartiene all'ambito di competenza, all'ambito di interesse dello Stato, è un fatto privato dell'individuo, è un fatto della coscienza individuale racchiuso nella sfera della coscienza individuale e di conseguenza non ha più rilevanza pubblica o politica, non ha più rilevanza per lo stato. Si riconosce, come detto, il diritto di libertà religiosa e in conseguenza di questi principi, quindi, si imposta il trattamento delle diverse confessioni religiose in maniera paritaria, dato che allo stato non interessa più la religione dei suoi cittadini, tutte le diverse confessioni religiose sono pari posizionate rispetto allo Stato e, tra l'altro, lo Stato tende ad evocare a sé tutta una serie di funzioni di rilievo sociale che erano prima svolte dalle religioni, per esempio le funzioni di educazione e di istruzione dei cittadini, l'assistenza sociale, quindi la beneficenza, la cura dei soggetti deboli, le funzioni dello stato civile: la celebrazione di matrimoni, la dichiarazione delle nascite e delle morti eccetera. Questo è il modello teorico del separatismo, poi, però la concretizzazione storica di questo modello avviene in contesti specifici in particolare è legata alle due grandi rivoluzioni del 700: la rivoluzione americana e la rivoluzione francese, per questo motivo i modelli storici reali di separatismo presentano dei caratteri distintivi sia rispetto al modello teorico che vi ho appena delineato, sia l'uno rispetto all'altro. Nel modello separatista statunitense, che è un modello che nasce in un contesto di pluralismo religioso, vi ho detto prima che, per sfuggire ai limiti dei regimi europei di intolleranza, molti cristiani dissidenti erano migrati verso gli Stati Uniti, quindi nel momento in cui si formano gli Stati Uniti, ci troviamo in una situazione di pluriconfessionismo nei singoli stati che vanno a federarsi. Quindi nel caso del modello statunitense la scelta della separazione non ha lo scopo di liberare lo Stato dall'influenza della religione, ma piuttosto a difendere questo pluralismo religioso e la libertà religiosa dal pericolo di una chiesa di Stato, che era l'esperienza da cui i cristiani dissidenti, che si erano trasferiti in America, erano fuggiti; quindi in questo modello troviamo una affermazione a livello costituzionale di un principio di libertà religiosa e di equidistanza dallo Stato rispetto ai diversi culti (avete trovato tra i documenti che ho pubblicato su Moodle, il testo della Costituzione americana), questi principi li troviamo affermati in due passaggi in particolare:
Inoltre, nel modello statunitense le confessioni religiose continuano a svolgere funzioni socialmente rilevanti, quindi lo stato, a differenza di quanto delineato nel modello teorico del separatismo continua a consentire, anzi a favorire, lo svolgimento da parte delle confessioni religiose dei servizi assistenziali di istruzione, educativi, di stato civile eccetera… Pt. 3 a cura di Aurora Andriani. Dall’altro lato abbiamo il modello di separatismo storico che si afferma in Francia, l’esito della rivoluzione francese, qui il contesto è molto diverso perché nel contesto francese non abbiamo una situazione di pluralismo religioso ma piuttosto di predominio della chiesa cattolica che è la chiesa dello stato, la rivoluzione francese si muove in un’ottica di opposizione alla chiesa cattolica che era vista come un puntello, come un sostegno di quel regime assolutista che la rivoluzione mirava ad abbattere. Quindi il modello separatista francese si prefigge lo scopo di eliminare le prerogative della chiesa francese e soprattutto la sua influenza in ambito pubblico e sociale. Di conseguenza anche se a livello costituzionale viene affermato anche qui un principio di libertà religiosa, lo trovate negli altri due testi che ho pubblicato su moodle nella dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 all’art 10 che enuncia la libertà di opinione anche religiosa anche in materia religiosa dei cittadini e nel titolo I della costituzione, la prima costituzione repubblicana del 1791 in cui si afferma la libertà naturale degli uomini di praticare il culto di loro scelta, questa affermazione di principio si colloca però in un quadro di ostilità verso il fenomeno religioso che si manifesta attraverso una serie di provvedimenti sempre più aggressivi nei confronti della religione quindi nel 1789 abbiamo la nazionalizzazione dei beni ecclesiastici, nel 1790 la soppressione degli ordini religiosi contemplativi e il divieto di emettere voti religiosi, nello stesso anno viene approvata la costituzione civile del clero che di fatto elimina l’autonomia dell’organizzazione ecclesiastica perché è lo stato che detta alla chiesa come dev’essere organizzata in maniera assolutamente non rispettosa dei principi del diritto canonico, quindi del diritto interno alla chiesa cattolica. I clerici sono obbligati a giurare fedeltà a questa costituzione e alla costituzione repubblicana e si rifiutano di farlo, perché molti si rifiuteranno di farlo sono sanzionati anche con la pena di morte, fino ad arrivare nel periodo del terrore a un tentativo di scristianizzazione della società e delle istituzione, si abolisce il culto cattolico per sostituirlo con quello della dea ragione, si cambia la toponomastica dei luoghi per eliminare i riferimenti religiosi, si impone ai preti di spretarsi e ai religiosi di abbandonare la vita religiosa e li si obbliga a sposarsi, molti si rifiuteranno e verranno eliminati proprio fisicamente. Se voi andate a vedere la lista dei santi e martire della chiesa cattolica trovate un buon centinaio di religiosi e preti che sono stati uccisi soltanto perché volevano rimanere preti o religiosi e questo durerà fino diciamo, il periodo di scristianizzazione poi si attenua una volta che si esce dal periodo del terrore ma questo atteggiamento di ostilità verso la religione tende a durare fino all’inizio del 19 sec nel momento in cui sotto il regime napoleonico si giunge a un comunicato con la chiesa cattolica che tende a normalizzare i rapporti tra lo stato francese e la chiesa. Il modello separatista viene esportato nel resto dell’Europa con la dominazione napoleonica, ovviamente poi con la restaurazione questi regimi vengono meno ma permangono comunque anche dopo la restaurazione alcuni elementi del modello separatista, per esempio il riconoscimento del