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Diritto ecclesiastico I, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Riassunto completo del libro ' la convivenza delle religioni negli ordinamenti giuridici dei paesi europei' utile per sostenere l'esame da non frequentante con la professoressa Ruscazio all'università di Torino.

Tipologia: Sintesi del corso

2024/2025

In vendita dal 20/02/2025

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DIRITTO ECCLESIASTICO I ZUANAZZI
La convivenza delle religioni negli ordinamenti giuridici dei Paesi europei
Capitolo 1 la convivenza tra stati e religioni: il ruolo del diritto
Specialità dei rapporti tra stati e religioni: La pluralità in ambito religioso è un fenomeno diffuso: è un valore
da tutelare come espressione della legittima convivenza delle diverse fedi religiose e del loro eguale diritto ad
esistere e a soddissfare liberamente gli interessi religiosi dei propri aderenti.
Ogni religione è portatrice di una specifica identità, di un patrimonio di valori e di un progetto di vita. La
compresenza di più religioni, pone un problema di convivenza tra le diverse fedi e con le istituzioni civili e
politiche. Regolare la convivenza tra le varie religioni, risulta difficile in quanto implica il lasciare spazio alla
libertà privata dei credenti di vivere la propria fede, integrare nel tessuto sociale comune le diverse visioni del
mondo che implicano un diverso modo di intendere il vivere insieme.
La religione è un fenomeno complesso, portatore di principi e regole che fanno riferimento ad una dimensione
spirituale che trascende la competenza dello Stato, inoltre i precetti religiosi disciplinano tanto:
il foro interno: riguarda le convinzioni interiori della persona per l'adesione alle verità di fede;
tanto il foro esterno: concerne la ricaduta sul piano personale, sociale, politico della visione religiosa e si
traduce in manifestazioni esterne come l'osservanza di riti e di altre pratiche che coinvolgono il
comportamento delle persone sia nella vita privata che nella sfera pubblica;
Nel regolare il fenomeno religioso, lo Stato deve rispettare e tenere distinti il foro interno da quello esterno. Alla
competenza dell'ordinamento statale, spetta valutare l'impatto sociale di un credo religioso e considerare gli effetti
rilevanti per la convivenza civile mantenendo un atteggiamento di imparzialità e equidistanza. Qualunque siano i
principi di riferimento, un credo religioso presenta alcune caratteristiche che sono rilevanti per al convivenza
sociale:
fornisce risposte sul destino ultimo delle persone;
impone precetti morali e regole di comportamento che condizionano il modo di essere dei credenti e
influenzano il loro modo di agire sia nella sfera privata che nella sfera pubblica;
tende ad espandersi e coinvolgere più persone;
Ogni confessione religiosa fa riferimento ad un patrimonio dottrinale originale. Ad ogni confessione religiosa,
appartiene un apparato di norme che regola l'organizzazione interna del culto e la vita dei credenti. Rispetto agli
ordinamenti giuridici degli Stati, gli ordinamenti religiosi si caratterizzano per essere sistemi originari, fondati su
fonti indipendenti da quelle di qualsiasi istituzione secolare, in quanto discendono direttamente da una volontà
divina rivelata o da un disegno soteriologico immanente alla realtà.
Tuttavia, gli ordinamenti religiosi proprio perchè rispecchiano la singolare visione di ciascuno, sono tra loro molto
diversi. Si distinguono le diverse tipologie di religioni in base all'adesione ad un'impostazione:
monistica: visione che subordina il potere politico alla legge religiosa;
dualistica: visione che riconosce la distinzione tra l'ordine spirituale e l'ordine temporale;
ordinamenti religiosi che condividono con gli ordinamenti secolari argomenti di diritto fondati sulla
ragione umana;
altri mantengono posizioni integraliste e giustificano le norme esclusivamente in base a motivazioni
religiose;
ordinamenti confessionali che partecipano alla formazione della tradizione giuridica occidentale;
Conflitto tra Stati e religioni: la diversità di comprensione dei valori dell'esistenza personale e dei rapporti
sociali, può generare conflitti tra l'organizzazione civile e le identità religiose. Possono consistere in divergenze
etico ideologiche che comportano tensioni di carattere etnico, culturale o morale oppure possono provocare veri e
propri contrasti giuridici tra precetti religiosi e le norme dell'ordinamento statale → non è un problema che
riguarda solo le condotte individuali ma piuttosto coinvolge norme di diverso contenuto, provenienti da
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DIRITTO ECCLESIASTICO I – ZUANAZZI

La convivenza delle religioni negli ordinamenti giuridici dei Paesi europei

Capitolo 1 – la convivenza tra stati e religioni: il ruolo del diritto

Specialità dei rapporti tra stati e religioni: La pluralità in ambito religioso è un fenomeno diffuso: è un valore da tutelare come espressione della legittima convivenza delle diverse fedi religiose e del loro eguale diritto ad esistere e a soddissfare liberamente gli interessi religiosi dei propri aderenti. Ogni religione è portatrice di una specifica identità, di un patrimonio di valori e di un progetto di vita. La compresenza di più religioni, pone un problema di convivenza tra le diverse fedi e con le istituzioni civili e politiche. Regolare la convivenza tra le varie religioni, risulta difficile in quanto implica il lasciare spazio alla libertà privata dei credenti di vivere la propria fede, integrare nel tessuto sociale comune le diverse visioni del mondo che implicano un diverso modo di intendere il vivere insieme. La religione è un fenomeno complesso, portatore di principi e regole che fanno riferimento ad una dimensione spirituale che trascende la competenza dello Stato, inoltre i precetti religiosi disciplinano tanto:  il foro interno : riguarda le convinzioni interiori della persona per l'adesione alle verità di fede;  tanto il foro esterno : concerne la ricaduta sul piano personale, sociale, politico della visione religiosa e si traduce in manifestazioni esterne come l'osservanza di riti e di altre pratiche che coinvolgono il comportamento delle persone sia nella vita privata che nella sfera pubblica; Nel regolare il fenomeno religioso, lo Stato deve rispettare e tenere distinti il foro interno da quello esterno. Alla competenza dell'ordinamento statale, spetta valutare l'impatto sociale di un credo religioso e considerare gli effetti rilevanti per la convivenza civile mantenendo un atteggiamento di imparzialità e equidistanza. Qualunque siano i principi di riferimento, un credo religioso presenta alcune caratteristiche che sono rilevanti per al convivenza sociale:  fornisce risposte sul destino ultimo delle persone;  impone precetti morali e regole di comportamento che condizionano il modo di essere dei credenti e influenzano il loro modo di agire sia nella sfera privata che nella sfera pubblica;  tende ad espandersi e coinvolgere più persone; Ogni confessione religiosa fa riferimento ad un patrimonio dottrinale originale. Ad ogni confessione religiosa, appartiene un apparato di norme che regola l'organizzazione interna del culto e la vita dei credenti. Rispetto agli ordinamenti giuridici degli Stati, gli ordinamenti religiosi si caratterizzano per essere sistemi originari, fondati su fonti indipendenti da quelle di qualsiasi istituzione secolare, in quanto discendono direttamente da una volontà divina rivelata o da un disegno soteriologico immanente alla realtà. Tuttavia, gli ordinamenti religiosi proprio perchè rispecchiano la singolare visione di ciascuno, sono tra loro molto diversi. Si distinguono le diverse tipologie di religioni in base all'adesione ad un'impostazione:  monistica : visione che subordina il potere politico alla legge religiosa;  dualistica : visione che riconosce la distinzione tra l'ordine spirituale e l'ordine temporale;  ordinamenti religiosi che condividono con gli ordinamenti secolari argomenti di diritto fondati sulla ragione umana;  altri mantengono posizioni integraliste e giustificano le norme esclusivamente in base a motivazioni religiose;  ordinamenti confessionali che partecipano alla formazione della tradizione giuridica occidentale ; Conflitto tra Stati e religioni : la diversità di comprensione dei valori dell'esistenza personale e dei rapporti sociali, può generare conflitti tra l'organizzazione civile e le identità religiose. Possono consistere in divergenze etico ideologiche che comportano tensioni di carattere etnico, culturale o morale oppure possono provocare veri e propri contrasti giuridici tra precetti religiosi e le norme dell'ordinamento statale → non è un problema che riguarda solo le condotte individuali ma piuttosto coinvolge norme di diverso contenuto, provenienti da

ordinamenti distinti: quello religioso e quello statale. Bisogna infatti sottolineare la distinzione dei conflitti tra Stati e religioni rispetto ai conflitti che possono verificarsi tra ordinamenti statali, regolati dal diritto internazionale → gli ordinamenti giuridici dell'attuale forma di stato costituzionale, democratico e pluralista, regolano la convivenza sociale tra persone di diverso orientamento ideologico, attraverso la predisposizione di procedure di produzione normativa che promuovono la partecipazione di tutti all'elaborazione delle regole che sono poi adottate in base alla decisione della maggioranza: Questo per formare regole comuni per garantire l'ordine, la sicurezza e il benessere sociale. È evidente come la necessità di prendere una posizione unitaria a dispetto di una pluralità di opinioni fa sì che la soluzione adottata appaia come un compromesso che non corrisponde sempre alle convizioni delle persone e potrebbe essere percepita come un vincolo meramente formale → non è così per gli ordinamenti religiosi. Le regole dettate dal sistema normativo delle religioni, essendo derivate e coerenti con la dottrina di quella fede, sono condivise dalle persone credenti. L'osservanza delle norme religiose non si rivela mai come un semplice rispetto formale di regole estranee in quanto corrisponde sempre al convincimento più intimo dei singoli aderenti e quindi coinvolge la stessa identità della persona. In un eventuale conflitto tra norma statale e norma religiosa, la persona tende a dare prevalenza alle norme religiose. Reazione ai conflitti : gli Stati e le religioni possono reagire diversamente ai conflitti adottando metodi differenti per arrivare a ridurre le divergenze con una regolamentazione uniforme. Imposizione unilaterale dello Stato : gli Stati che applicano in modo rigoroso il principio di separazione tra ordine spirituale e ordine temporale, riconoscono come unica comeptente a regolare la vita sociale, l'autorità politica e come unico diritto valido e vigente, il diritto statale → la religione viene relegata a fenomeno della sfera privata e i precetti religiosi non sono considerati norme giuridiche concorrenti con quello dello Stato ma regole di disciplina che operano nell'ambito dell'ordinamento dello Stato. La soluzione ai conflitti viene imposta unilateralmente dallo Stato , con proprie leggi che devono essere rispettate da tutti in quanto regole comuni per la convivenza civile: quindi il rapporto tra Stato e religioni, risulta sbilanciato in favore dello Stato, il quale si arroga il potere di decidere se e come ammettere determinate pratiche religiose nello spazio di convivenza pubblica, nella misura in cui siano ritenute compatibili con i principi e le norme del proprio ordinamento giuridico. È lo Stato che giudica l'impatto dei precetti religiosi sui diritti inviolabili delle persone o sulle esigenze fondamentali della società occidentale e decide quando e come concedere al credente di praticare la propria identità religiosa nella sfera pubblica. Adattamento delle religioni allo Stato : in alcuni casi si registra la disponibilità delle religioni ad adattare le proprie regole a quelle vigenti nell'ordinamento dello Stato, reazione che non si riscontra in tutte le religioni. È un atteggiamento motivato da diverse ragioni. Infatti, in alcuni casi, adeguarsi alle norme dello Stato corrisponde ad una valutazione di opportunità politica → quando una religione si trova in una condizione di minoranza sociale o non abbia la forza di opporsi al potere dello Stato, può ritenersi preferibile e più conveniente tollerare una situazione benchè appaia ingiusta o invisa, per evitare conseguenze pregiudizievoli peggiori. Altre volte l'adattamento all'ordinamento statale è percepito come pienamente corrispondente ai propri principi ispiratori. Alcune religioni riconoscono la competenza dello Stato a regolare determinate materie e in tale ambito rinunciano a dettare regole proprie per rinviare all'ordinamento civile oppure le religioni pur non abdicando alla propria autonomia normativa, riconoscono il valore di principi e di istituti giuridici elaborati nell'ordinamento dello Stato e scelgono di recepirli nel proprio sistema normativo per migliorarne i contenuti e le procedure di giustizia → tale rapporto richiede che vi sia una base di dialogo tra Stato e religioni in quanto siano accomunati da concezioni analoghe circa le esigenze essenziali delle persone e della società nonché circa il metodo di formazione e di funzionamento degli strumenti giuridic. Adattamento dello stato alle religioni : a seconda della particolare applicazione del principio di non ingerenza e di imparzialità in ordine al fenomeno religioso, l'apertura dello Stato ai precetti religiosi può assumere varia estensione e diverse manifestazioni → lo Stato può riconoscere di essere incompetente a ingerirsi in determinati ambiti appartenenti all'ordine religioso e rimettere all'autonomia interna delle confessioni religiose la disciplina della propria struttura e della propria attività. Anche nelle materia attribuite alla propria competenza , lo Stato può concedere delle deroghe al diritti comune o stabilire delle norme speciali per consentire agli appartenenti alle diverse fedi religiose di seguire comportamenti o stili di vita che sono prescritti dal loro credo ma che risulterebbero altrimenti contrari alle disposizioni dell'ordinamento civile.

democratiche. Occorre che siano motivate con argomenti ragionevoli e condivibili a prescindere da uno specifico credo religioso in quanto devono sottostare al dibattito democratico e il loro eventuale accoglimento da origine a regole generali di convivenza.

Capitolo 2 – evoluzione storica dei sistemi giuridici di convivenza delle religioni nel contesto

europeo

Il primo modello di gestione dell'organizzazione religiosa da pate del potere politico nella storia, la regione che si presta come lemento costitutivo della comunità etnica e politica, cioè come un'istituzione di rilevanza pubblica → a livello di conseguenze, questo significa che non è possibile distinguere la società civile-politica da un lato e l'organizzazione religiosa dall'altro. Ad esempio: le strutture organizzative del culto fanno parte della struttura di governo politico della comunità. Le cariche religiose sono al contempo funzioni pubbliche e le norme religiose che disciplinano il culto e i riti, fanno parte del diritto pubblico della comunità quindi del diritto costituzionale di quella comunità. Questa è la prima conseguenza pratica. La seconda conseguenza è che in questo modello, principi come quelli che conosciamo oggi (come la libertà di coscienza dell'individuo che quindi può scegliere se professare o meno una fede religiosa e scegliere quale fede profesare) non hanno senso proprio perchè la religione è strettamente connessa al patrimonio etnico culturale di ciascun popolo e condividere il culto è condizione essenziale per essere parte di quella comunità. Questo modello caratterizza anche quella particolare entità politica che sarà l'impero romano: federa diversi popoli ciascuno dei quali ha un proprio pantheon e non impone ai popoli sottomessi di sostituire le proprie divinità con quelle romane ma aggiunge a questo pantheon anche il culto che connota l'impero che è quello dell'imperatore divinizzato. Professare questo culto da parte dei cittaini dell'Impero non è una questione di coscienza e di sentimento religioso ma è un atto di lealtà politica , che fa parte dei doveri di buon cittadino. Doveri che sono sanzionati dall'ordinamento dell'impero e questo spiega perchè nell'ambito dell'impero si abbiano periodicamente delle persecuzioni contro i cristiani perchè invece il cristianesimo rifiuta di compiere atti di culto nei confronti dell'imperatore → questo viene qualificato come un crimine di lesa maestà e tradimento delle istituzioni pubbliche dell'impero. Ad un certo punto, il cristianesimo acquista una diffusione e una rilevanza tale, che la strategia della persecuzione non risulta più produttiva quindi quello che avveien nel IV d.C è che il cristianesimo viene ammesso fra i culti diffusi nell'Impero romano e quindi viene considerato da quel momento in poi, non più come un crimine da perseguire ma come una religione lecita. Questo passaggio avviene in un primo tempo con il primo dei documenti che è l' editto di Costantino e Licinio o Editto di Milano che in realtà non esiste come testo normativo formale. Si trova affermato il principio per cui ai cristiani è riconosciuta libertà di culto. È un principio che viene ripetuto più volte nel testo ed è interessante notare che nel primo periodo si dice 'i cristiani sono liberi di professare il proprio culto come tutti gli altri cittadini dell'impero' quindi viene riconosciuta una libertà di culto sia ai cristiani sia a tutti gli altri cittadini dell'impero quali che siano le loro convinzioni religiose. Questa libertà di culto viene concessa per 2 motivi:

  1. attraverso la concessione della libertà di culto: gli imperatori sperano di ottenere la benevolenza di tutte le divinità che possono esistere e ottenere prosperità per l'impero;
  2. questa concessione è connessa alla necessità di garantire la tranquillità pubblica e comune; Editto di Teodosio e il modello cesaropapista : quello che avviene dopo che il cristianesimo è stato considerato come religione lecita, è una fusione del modello antico della religione come fattore pubblico, fattore politico, fattore identitario, con la nuova religione ossia la religione cristiana. Questa fusione, che comincia sotto Costantino, viene consolidata nel momento in cui il cristianesimo viene dichiarata unica religione ufficiale dell'impero con l' Editto di Teodosio. Si può riscontrare una differenza di tenore con l'Editto di Costantino:  nell'editto di Milano: c'è un riconoscimento della libertà di culto di tutti;  nell'editto di Teodosio: invece c'è un comando che è molto rigoroso per il quale tutti i popoli sottomessi all'autorità imperiale aderiscano alla religione cristiana e in particolare al dogma principale della religione cristiana che è il dogma trinitario. Nel testo infatti si dice 'chi segue questa norma sarà chiamato cristiano cattolico gli altri invece saranno considerati eretici. Alle loro riunioni non attribuiremo il nome di Chiesa

e costoro saranno condannati non soltanto da Dio ma anche dall'autorità imperiale' → questi sono elementi caratterizzanti del cesaropapismo cioè il fatto che sia l'autorità politica che in questo modello interviene per indicare quello che è ordotossia religiosa e quello che non lo è e sanziona quello che non lo è; determina la nascita di un nuovo modello di gestione della religione e dei rapporti tra organizazione religiosa e politica che è il modello cesaropapista. Le caratteristiche del modello cesaropapista sono:

  1. la confluenza della massima autorità civile e religiosa in un unico soggetto che è l'imperatore : l'imperatore non si limita ad occuparsi della gestione degli affari materiali-temporali dell'impero ma interviene con un triplice potere legislativo, giudiziario e amministrativo nell'organizzazione interna della chiesa cristiana e che poi diventa chiesa di Stato, chiesa imperiale;
  2. il particolare trattamento di favore che viene riconosciuto alla chiesa: che, oltre ad essere riconosciuta come unica religione ufficiale dell'impero, riceve tutta una serie di prvilegi come per esempio il fatto che la costruzione e la gestione dei luoghi di culto cristiano sia imputata al bilancio dello Stato, venga riconosciuta anche in campo civile la giurisdizione cioè il potere di decidere cause non solo spiriturali ma anche civili dei vescovi, venga riconosciuta una serie di immunità ai chierici cioè alla classe dei sacerdoti cristiani e particolarmente importante che la chiesa possa ricevere lasciti testamentari;
  3. l'affermarsi di un atteggiamento di intolleranza che prima era sconosciuto: intolleranza del potere civile verso chi non è cristiano e non solo, chi non segue ciò che dalla chiesa e dell'impero è definita come ortodossia cristiana quindi i cristiani eretici e i non cristiani; Il modello cesaropapista conosce una fortuna diversa a seconda che ci troviamo nella parte orientale o occidentale dell'impero romano:  nella parte orientale : raggiunge uno sviluppo massimo in particolare sotto l'imperatore Giustiniano il quale teorizza la dottrina della sinfonia tra Stato e chiesa cioè il principio per cui il sacerdozio, inteso come il compito, il potere di amministrazione delle cose divine, delle cose spirituali e l'imperium che è il potere di amministrazione delle cose umane, devono essere in consonanza tra loro quindi devono collaborare tra loro per la generale utilità del genere umano → secondo questa dottrina c'è una stretta interdipendenza tra sacerdozio e impero anche se il potere civile risulta prevalente perchè ad esempio l'imperatore si arroga il compito e la potestà di vigilare sulla difesa dell'ortodossia cristiana e sul buon comportamento, rettitudine dei sacerdoti attraverso una regolamentazione puntuale dell'organizzazione interna della chiesa e della disciplina del clero. Quando poi nel 1453 l'impero romano d'oriente cade sotto la conquista musulmana questo modello sopravvive presso un altro impero, che proprio in quel periodo si sta formando, che è l'impero russo e fino alla caduta di questo altro impero, si segue un modello in cui il capo della chiesa russa è lo zar quindi l'imperatore russo anche se egli esercita funzioni non direttamente, ma attraverso un apposito procuratore;  nella parte occidentale : in quest'area il modello cesaropapista non riesce ad affermarsi per una serie di ragioni:
  4. viene a mancare presto una delle componenti essenziali del modello cioè il Cesare , perchè nel V secolo d.C, l'impero romano d'occidente crolla sotto la pressione delle invasioni barbariche quindi viene a mancare il potere politico e proprio la chiesa svolge funzioni di supplenza del potere politico e civile che manca;
  5. operano e scrivono autori ecclesiastici, autori cristiani che diffondono dottrine che vedono in maniera sfavorevole l'istituzione statale e politica → es. concezione di Sant'Agostino: secondo Sant'Agostino lo Stato è una specie di male necessario, deve esistere per limitare gli effetti della brutalità umana ma siccome può tendere soltanto alla felicità terrena dei suoi sudditi, in qualche modo deve redimersi da questa sua limitazione intrinseca subordinando tutte le sue leggi ai precetti della chiesa che è l'unica che può guidare gli uomini alla loro felicità vera e più piena che è la beatitudine spirituale;
  6. lo sviluppo nei territori occidentali di un polo di potere forte, di potere ecclesiastico forte, mentre nella partie orientale dell'impero vi erano tanti vescovi più o meno parificati tra loro ma si afferma in modo particolare il potere del vescovo di Roma quindi del papato. Anche qui per

occuparsi. La lotta per le investiture troverà una situazione di compromesso nel Concordato di Worms per cui l'imperatore rinuncia all'investitura spiriturale dei vescovi e allo stesso tempo il Papa concede che egli mantenga il potere di investitura per ciò che riguarda le competenze temporali. Il modello del dualismo teocratico continuerà ad essere difeso anche successivamente da Bonifacio VIII che è il massimo teorizzatore del dualismo nella sua versione teocratica, perchè afferma che sia la potestà spirituale che temporale, appartengono alla santa Sede che esercita direttamente la prima e delega la seconda all'autorità politica ma può sempre rievocarla a sé. Questa è la teoria delle due spade. Questa è la versione papale del dualismo mentre per quanto riguarda l'interpretazione dell'impero e dei suoi sostenitori, il dualismo viene interpretato in modo più equilibrato in senso di parità tra i poteri. Riforma luterana e formazione degli stati moderni : i presupposti del modello del dualismo giurisdizionale entrano in crisi nel passaggio dall'età medievale all'epoca moderna. In questo periodo si verificano processi storici che indeboliscono sia l'autorità dell'istituzione imperiale che quella pontificia. Questi processi sono 2:

  1. la formazione degli stati moderni : quindi di entità politico-territoriali governate da sovrani che si considerano direttamente investiti da Dio e che non riconoscono nessuna autorità superiore ad essi. Questi sovrani si considerano competenti anche nelle materie ecclesiastiche in quanto la religione investe un interesse per lo stato perchè costituisce un fattore di ordine e di coesione sociale quindi questo porta le autorità politiche statali a entrare in concorrenza anche co l'istituzione pontificia;
  2. la riforma protestante : il papato aveva già subito un primo colpo con lo scisma d'occidente fra il 14 e il 15 secolo, una frattura che si era generata nella chiesa cattolica a causa delle rivendicazioni concorrenti di diversi papi, ciascuno dei quali si riteneva l'unico legittimamente eletto. In occasione di questo scisma, si erano affermate le tesi concili ariste che tendevano a subordinare l'autorità del Papa a quella del concilio ecumenico cioè dell'asseblea di tutti i vescovi della chiesa cattolica. Ma è soprattutto con la riforma protestante che l'istituzione pontificia viene messa in discussione, perchè il cardine ideologico della dottrina luterana è il rifiuto del principio gerarchico dell'ordinamento ecclesiastico cioè del principio per cui nella chiesa vi sono dei laici subordinati al governo dei chierici cioè dei soggetti che hanno ricevuto l'ordine sacro e a loro volta questi chierici sono organizzati secondo la piramide di poteri al cui vertice sta il Papa e in particolare la dottrina luterana rifiuta l'autorità del Papa e la legittimità del diritto canonico che forniva il sostegno normativo a questi principi; Lo scontro tra cattolici e protestanti che segue alla diffusione della riforma, conduce a guerre di religione che costituiscono un'occasione per gli stati nuziali di aumentare il proprio potere, proprio perchè il loro ruolo risulta fondamentale per la composizione di questi conflitti che avviene in 2 momenti:
  3. con la pace di Augusta (1555);
  4. e poi con la pace di Vestfalia che conclude la guerra dei trent'anni e che offrono come soluzione al dissidio tra cattolici e protestanti quella di promettere a ciascun sovrano di scegliere a quale confessione aderire; Viene così ad affermarsi un sistema di chiese nazionali fondate sul principio che in latino suona cuius regio, eius religio che è un sistema in cui la religione che è stata scelta dal sovrano viene imposta come religione ufficiale dello stato. Per quanto riguarda i suddidi dissidenti, se appartengono ad una delle 3 confessioni riconosciute nei trattati di pace, possono eventualmente godere di un regime di tolleranza nei confronti delle pratiche private del proprio culto. Questa tolleranza presenta dei limiti : la sua concessione nei confronti delle confessioni diverse da quella ufficiale, dipende dalla discrezionalità e dal buon volere di ciascun sovrano quindi non è garantita come un vero e proprio diritto alla libertà di culto. 2 esempi di tolleranza:
  5. act of toleration ( 1689 ): la tolleranza consiste semplicemente nell'esentare i sudditi inglesi che non aderiscono alla confessione anglicana dal praticare il culto anglicano quindi non sono obblgati a praticarlo, non sono sanzionati se non lo praticano a condizione che dichiarino ai magistrati civili che non riconoscono altra autorità temporale o spiriturale a quella del Re e che professano il dogma trinitario da cui deduciamo che questo provvedimento non si applica né ai cattoliti né ai non cristiani né agli atei;
  6. l' editto di Versailles ( 1787 ): la tolleranza è limitata ai soli calvinisti quindi non si estende ai lutarani o agli ebrei e consiste semplicemente nel permettere a questi sudditi non cattolici di beneficiare delle

procedure dello stato civile quindi dela possibilità di celebrare matrimoni riconosciuti dallo Stato, di dichiarare le nascita o le morti, tutti atti che normalmente venivano gestiti dalle autorità ecclesiastiche cattoliche che non venivano compiuti nei confronti dei non cattolici o la libertà di possedere beni o di svolgere attività commerciali ma non viene riconosciuta alcuna libertà di culto pubblico di riunione a scopi culturali e via dicendo; Altro limite del regime di tolleranza è che esso non si estende alle confessioni che non sono riconosciute nei trattati di pace quindi i membri di queste confessioni possono soltanto emigrare o in uno stato europeo che concede tolleranza dal sovrano dello Stato in cui si trovano a vivere oppure se si tratta di una confessione non riconosciuta nei trattati di pace, devono emigrare al di fuori del territorio europeo e questa è una delle cause di massicci flussi migratori verso gli USA. In ogni caso, in questo regime permane una netta disparità di trattamento tra la religione ufficiale, che ha tutta una serie di prerogative che gode di rilevanza pubblica e i culti semplicemente tollerati. Il modello di gestione della religione che emerge da questo nuovo schema politico e giuridico è un modello nuovo che viene definito giurisdizionalismo che si basa su un principio di subordinazione dell'organizzazione delle comunità religiose al potere del sovrano territoriale che quindi non soltanto sceglie quale religione va ufficialmente professata nel proprio territorio ma anche come questa religione deve organizzarsi e operare. Questo modello trova un'applicazione differenziata a seconda che ci troviamo:  in paesi di confessione protestante : l'applicazione del modello giurisdizionalista è condizionata dall'impostazione della dottrina luterana che distingueva tra: ◦ un mondo spirituale non soggetto alla potestà umana;

◦ un mondo secolare nel quale è necessario l'esercizio di un potere coercitivo per tenere sotto controllo

gli effetti della natura umana che è una natura corrotta dal peccato e quindi tende a compiere il male. Se vi ricordate, questa era anche la visione dello stato di Sant'Agostino; Questo potere coercitivo viene esercitato dallo Stato che nella concezione luterana, ha il compito di garantire ai suoi sudditi un'esistenza pacifica e ordinata e viene esercitato anche nei confronti dell'organizzazione della comunità religiosa. Negli stati protestanti, si costituiscono delle chiese di Stato , legate al territorio di uno stato e integrate nell'apparato organizzativo dello Stato stesso;  o cattolica : continua a riconsocersi l'autorità del pontefice sulla chiesa locale ma questa autorità è controbilanciata e attenuata dai poteri di controllo esercitati dal sovrano sull'amministrazione ecclesiastica → i cattolici non intervengono in questioni spirituali ma sono comunque competenti, si arrogano poteri di intervento in materia di organizzazione ecclesiastica. Questi poteri vengono definiti iura maietatica in sacris o circa sacra e rispondono 2 scopi:

  1. quello di proteggere l'integrità dottrinale e disciplinare della chiesa nazionale → il sovrano può: sanzionare le violazioni della dottrina e della disciplina ecclesiastica; intervenire a modificare o riformare l'organizzazione ecclesiastica; vigila sul buon andamento delle istituzioni e dell'amministrazione ecclesiastica;
  2. quello della protezione dell'interesse dello Stato dall'ingerenza della chiesa → il sovrano può ad es: svolgere un controllo preventivo sugli atti dell'autorità ecclesiastica a tutela dell'interesse dello Stato, condizionando la pubblicazione e l'esecuzione nello Stato di questi provvedimenti al proprio esame e alla propria approvazione o condizionando a un proprio diritto di veto la designazione da parte della Santa sede, delle persone che devono ricoprire determinate cariche ecclesiastiche; può nominare nelle cariche ecclesiastiche le persone di suo gradimento; può intervenire sul patrimonio ecclesiastico; assoggetarlo a imposta; Evoluzione del modello giurisdizionalista: il modello del separatismo → tra il XVII e il XVIII secolo , si assiste ad un'evoluzione del pensiero filosofico, politico e giuridico che incide sui presupposti culturali che stavano a fondamento del paradigma giurisdizionalista. In generale, queste correnti di pensieri tendono ad affermare un principio di autonomia del sistema etico, politico e giuridico rispetto alla dimensione trascendente quindi ad esempio si ritiene che i poteri dello Stato non derivino da un'autorità divina o religiosa ma derivano da una delega che il popolo sovrano fa di tali poteri ai propri governanti questo invece quello del diritto divino dei Re, era uno dei presupposti dello Stato moderno e

◦ nel 1789 vi è la nazionalizzazione dei beni ecclesiastici; ◦ nel 1790 la soppressione degli ordini religiosi contemplativi e il divieto di emettere voti religiosi; ◦ nello stesso anno viene approvata la costituzione civile del clero che elimina l'autonomia dell'organizzazione ecclesiastica perchè è lo Stato che detta alla chiesa come deve essere organizzata in maniera non rispettosa dei principi del diritto canonico quindi del diritto interno alla chiesa cattolica. I clerici sono obbligati a giurare fedeltà a questa costituzione e alla costituzione repubblicana e se si rifiutano di farlo sono sanzionati anche con la pena di morte; ◦ fino ad arrivare al periodo del terrore a un tentativo di scristianizzazione della società e delle istituzioni , si abolisce il culto cattolico per sostituirlo con quello della dea ragione, si cambia la toponomastica dei luoghi per eliminare i riferimenti religiosi, si impone ai preti di spretarsi e ai religiosi di abbandonare la vita religiosa e li si obbliga a sposarsi, molti si rifiuteranno e verranno eliminati fisicamente; Per questo motivo i modelli storici reali di separatismo presentano dei caratteri distintivi sia rispetto al modello teorico che vi ho appena delineato sia l'uno rispetto all'altro. Il modello separatista viene esportato nel resto dell'Europa con la dominazione napoleonica. Con la restaurazione questi regimi vengono meno ma permangono comunque anche dopo la restaurazione alcuni elementi del modello separatista per esempio il riconoscimento del matrimonio civile come unico matrimonio valido per lo Stato, la vocazione allo stato della funzione dell'istruzione, quindi la costituzione di un sistema d'istruzione pubblica non dipendente dalla religione, la parità d'accesso ai diritti politici e civili indipendentemente dal culto di appartenenza ecc.. Il primo dopoguerra e i regimi totalitaristi : i rapporti con le confessioni religiose muta di nuovo quando nel primo dopo guerra di affermano i regimi totalitaristi. Il mutamento in questo caso è legato alle ideologie proprie dle modello totalitarista che tendono a concepire lo Stato come un assoluto, come una realtà che assorbe completamente in sé l'individuo e la società e non permette loro di svilupparsi in maniera autonoma rispetto alle istituzioni statali. In questo contesto, la religione viene vista con differenza perchè rappresenta un ambito di realizzazione dell'individuo concorrente rispetto allo Stato, un ambito di libertà dell'individuo e viene alternativamente combattuta o strumentalizzata :  viene combattuta nel totalitarismo comunista, il quale si fonda su una dottrina, quella marxista che considera la religione uno degli strumenti di oppressione della classe proletaria e quindi in questo contesto si impone un regime di separazione ostile alla religione ;  nei totalitarismi di ispirazione nazifascista, la religione viene considerata una parte del folclore della tradizione popolare e quindi qualcosa che favorisce la coesione sociale e che pur non essendo riconosciuta come un valore in sé, viene considerata come uno strumento utile al mantenimento del regime. In questi regimi si tendono a concludere accordi con la chiesa cattolica nei quali alla chiesa vengono riconosciuti determinati privilegi e allo stesso tempo attraverso i quali il regime può esercitare un controllo su ciò che fa la chiesa; Secondo dopoguerra e caduta dei regimi totalitari : nel secondo dopo guerra con la caduta dei totalitarismi, si giunge all'affermazione di un nuovo paradigma che sta a fondamento delle relazioni internazionali e dell'ordinamento giuridico interno e che interessa anche il modo in cui i singoli ordinamenti giuridici gestiscono il fatto religioso → questo paradigma si basa sull'affermazione dell'esistenza di una condizione di dignità inerente alla persona umana in quanto tale e dalla quale discendono diritti che spettano a tutte le persone in quanto esseri umani e fra questi diritti si riconosce anche la libertà religiosa e di coscienza. In base a questo nuovo paradiga, lo Stato incontra un limite invalicabile nell'esercizio della sua sovranità nella necessità di garantire e promuovere questi diritti. Nello stesso periodo nascono organizzazioni internazionali e si moltiplicano documenti normativi di diritto internazionale che vincolano gli stati al rispetto di questi diritti e che pongono il rispetto di questi come condizione e questo caratterizza i processi di integrazione europea e la costituzione della comunità europea e del consiglio d'Europa → questo paradigma impatta sui modelli di gestione del fatto religioso e lo fa nel senso non di far sparire i modelli storici che abbiamo visto essersi susseguiti di gestione del fatto religioso ma di ricollocarli nel nuovo quadro ideologico determinato dal riconoscimento della dignità, della libertà e dei diritti intrinseci a ciascun essere umano e quindi questi modelli continuano a sussistere nei diversi stati ma in una forma rinnovata in risposta all'affermarsi di questo paradigma giuridico e politico. Capitolo 3 – il quadro attuale dei sistemi giuridici di convivenza delle religioni nei paesi europei

Nell'ambito europeo quello che interessa è il processo di circolazione dei modelli giuridici e dei processi di integrazione europea cioè per cui gli Stati europei si riuniscono in organizzazioni sovranazionali. All' art. del TUE il paragrafo 3 cita ' i diritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri fanno parte del diritto dell'unione in quanto principi generali ' → significa che l'UE riconosce come fondamento del proprio diritto, i diritti e le libertà fondamentali quindi anche il diritto di libertà religiosa con la conseguenza che i principi costituzionali in materia religiosa dei diversi paesi europei arrivano attraverso questa loro assunzione tra i fondamenti del diritto dell'unione a dispiegare effetti al di fuori dei confini territoriali di questi paesi. Nell'ambito del Consiglio d'Europa, nel preambolo alla CEDU si trova l'affermazione, da parte degli stati firmatari, del loro attaccamento alle libertà fondamentali il cui mantenimento si fonda:  da una parte su un regime politico effettivamente democratico;  dall'altra su una concezione comune del rispetto dei diritti dell'uomo di cui si valgono; Anche se la CEDU non fa riferimento, dice qualcosa di molto simile rispetto al TUE ovvero fa comprendere che i diritti consacrati in questo testo, sono elementi costituzionali nazionali nel modo in cui sono riconosciute in questi ordinamenti. Queste norme mostrano come i processi di integrazione europea favoriscono più la circolazione dei principi e delle norme in materia di gestione del fatto religioso tra i diversi stati che fanno parte di queste organizzazioni. In questo processo, un ruolo importante si è svolto dalla giurisprudenza delle corti europee e la Corte di giustizia dell'UE → significa che decide casi che chiamano in causa la carte dei diritti fondamentali dell'UE nel quale c'è anche una norma ovvero l'art.10 che tutela il diritto di libertà religiosa. Le sue decisioni e le sue pronunce saranno orientate e anche dal modo in cui questo diritto è stato riconosciuto ed è stato tutelato nelle costituzioni, nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Analogalmente la Corte europea dei diritti dell'uomo, quando applica le norme della CEDU, che riconosce una serie di diritti fondamentali, in termini generali e astratti: per determinarne il contenuto concreto, sarà riferimento a quella che l'esperienza, quella che è la prassi effettiva in questo ambito e dei paesi membri. Principi comuni : troviamo:

  1. un riconoscimento egalitario : quindi senza distinzione fra individui, diritto di una libertà fondamentale di religione e di coscienza;
  2. incompetenza dello Stato nelle materie spiriturali nonché quello correlato della equidistanza dello Stato nel posizionarsi rispetto ai diversi orientamenti religiosi e filosofici ;
  3. tendenziale cooperazione dello Stat o con organizzazioni religiose in quanto queste sono considerate come formazioni sociali che permettono lo sviluppo della personalità umana quindi in sostanza si pongono un obiettivo che anche lo Stato riconsoce come un valore e persegue; Questi principi trovano un'applicazione differenziata nei diversi ordinamenti europei, legata al fatto che in ogni ordinamento si applica un regime diverso di disciplina della condizione giuridica delle organizzazioni religiose e di regolamentazione delle loro attività. Questi principi vengono applicati in maniera più o meno intensa a seconda della particolare tradizione storica e culturale del singolo ordinamento giuridico: si può tracciare una ripartizione a seconda dei modelli di gestione del fatto religioso che troviamo nei vari ordinamenti europei. Si distingue tra:  modelli di ispirazione confessionista : questa categoria raggruppa quei modelli, quegli ordinamenti che sono caratterizzati da un rapporto di unione più o meno stretta tra le istituzioni statali e la confessione religiosa dominante → il principio di incompetenza statale nelle materie religiose e quello di equidistanza dallo Stato rispetto ai vari orientamenti religiosi, nonché il principio di libertà religiosa, risultano attenuati. In questo ambito, si trovano diversi micro modelli a seconda che il rapporto di unione tra le istituzioni statali e la confessione dominante sia più o meno forte. ◦ Teocrazia e cesaropapismo : cioè modelli in cui l'autorità religiosa esercita anche il governo

napoleonico del 1801 che garantisce il libero esercizio dei culti come organizzazioni private quindi afferma che la Repubblica non da riconoscimento ad alcun culto e afferma in maniera netta il divieto di finanziamento statale ai culti. Però anche in Francia il separatismo non è così rigoroso perchè ad es la legge del 1905 vieta il finanziamento dei culti però è possibile imputare al budget delle collettività territoriali i costi dell'organizzazione dell'assistenza spirituale cioè della presenza di cappellani o di ministri di culto che forniscono servizi spiriturali nelle 'strutture segreganti' cioè in quei luoghi da cui le persone possono uscire o non possono uscire facilmente e in cui hanno più difficoltà ad esercitare il loro culto. Lo Stato si occupa della manutenzione di tutti quegli edifici di culto che sono passati in proprietà dello Stato e che, lo Stato non può utilizzare liberamente per i propri fini perchè sono destinati in maniera vincolante all'esercizio del culto quindi di fatto lo Stato si carica dei costi legati ad un'attività religiosa che è l'attività culturale. E comunque nell'ordinamento francese, i culti accedono ad un tipo di personalità giuridica che è riservata ai culti. Si costituiscono come associazioni culturali e non hanno proprio lo stesso identico regime delle associazioni di diritto comune; ▪ ci sono poi sistemi in cui il principio separatista è affermato in maniera più parziale perchè è vero che non prevedono uno statto privilegiato per una determinata confessione ma le riconoscono un valore simbolico → es. Irlanda perchè ha una Cost che si apre con l'invocazione alla trinità e ins econdo luogo contiene una norma, l'art.44 che recita 'lo Stato riconosce che l'omaggio del pubblico culto sia indirizzato a Dio onnipotente. Deve essere riverito il suo nome e rispettata ed onorata la religione' : questa norma conteneva un riferimento al ruolo particolare della Chiesa cattolica che poi è stato eliminato. La Cost irlandese poi conteneva una serie di norme che portavano l'impronta della religione cattolica dominante per es. l 'art.40 e 41 che vietavano l'abrto e vietavano anche il divorzio e poi c'è stato il processo di laicizzazione perchè nel 2018 il divieto di aborto è stato abrogato. Sempre nell'art.40 si faceva riferimento alla penalizzazione/criminalizzazione delle espressioni blasfeme e questo riferimento alla blasfemia è stato a sua volta eliminato nel 2019. Oppure come nel caso del Belgio : viene affermato un principio di separazione dello Stato dalla religione ma allo stesso tempo si prevede un regime di riconoscimento legale di alcuni culti a cui sono connesse prerogative che non sono concesse in culti non riconosciuti, prerogative come la ricezione da parte dei ministri di questi culti dello stipedio e della pensione direttamente dallo Stato; Modelli non confessionisti a carattere concordatario o cooperativo : sono caratterizzati da un'applicazione più accentuata di quel principio comune di cooperazione tra lo Stato e le organizzazioni religiose perchè ricorrono alla stipula di accordi con le confessioni religiose, concordati quando si pongono in relazione con la chiesa cattolica, per disciplinare questioni di interesse comune o per disciplinare anche la totalità dei rapporti reciproci. Questi sistemi sono caratterizzati da una tendenziale diversificazione del trattamento giuridico dei culti secondo un modello a piramide e quindi si può dire che il principio di equidistanza dello Stato, rispetto a tutte le diverse posizioni religiose o filosofiche risulta attenuato perchè alcune di queste, ricevono un trattamento più favorevole rispetto ad altre da parte dello Stato. In questa piramide:  al vertice stanno le confessioni che hanno stipulato un accordo con lo Stato e che godono dello statuto più privilegiato;  poi vengono le confessioni che non hanno concluso l'accordo con lo Stato ma che presentano i requisiti per ottenere un tipo di personalità giuridica speciale distinta da quella prevista dal diritto comune per le altre associazioni a cui sono connessi privilegi minori ma comunque una serie di privilegi;  alla base stanno le confessioni che non hanno potuto beneficiare di nessun particolare riconoscimento e a cui si applica integralmente il diritto comune delle associazioni delle persone giuridiche; Questo modello si trova sia in alcuni stati dell'Europa centrale (germania, austria, lussemburgo) sia in alcuni dell'Europa meridionale (italia, spagna e portogallo). In questi Stati, sono stati conclusi accordi con la Chiesa cattolica ed in alcuni di questi Stati anche con altre confessioni religiose. Vi è una qualificazione per gli altri culti che abbiano i requisiti:  o di corporazione di diritto pubblico (modello austriaco e tedesco);  di culto registrato o radicato : qualifica a cui sono connessi particolari privilegi ad esempio Austria o germania i culti che hanno questo particolare statuto possono riscuotere dai propri membri un'imposta ecclesiastica. E più in generale, i culti che hanno questo statuto hanno tutta una serie di altri vantaggi:

possono insegnare nelle scuole la propria tradizione religiosa, celebrare i matrimoni religiosi con effetti civili ecc.. oppure gli altri culti che non hanno questa qualifica, godono della personalità giuridica di diritto privato comune; Modello corporativista nei paesi dell'ex blocco sovietico : questo modello si trova negli stati dell'Europa orientale. Questi Stati che sono usciti dal blocco comunista con la caduta dell'Unione Sovietica e che, a causa della loro storia comune, presentano anche caratteristiche comuni :

  1. tutte queste nuove costituzioni post sovietiche, affermano un principio fondamentale di libertò e di eguaglianza delle persone in ambito religioso ;
  2. questi Stati hanno seguito un principio di separazione cooperativa cioè in queste nuove costituzioni non si riconosce una religione ufficiale , spesso si proclama la separazione dello Stato dalle religioni, quindi si afferma un principio di neutralità religiosa delle isituzioni pubbliche e di autonomia organizzativa dei culti. In alcune di queste costituzioni, troviamo riferimento ad una confessione qualificata come religione tradizionale del paese ma questa affermazione non ha conseguenze sullo statuto giuridico dei culti e allo stesso tempo viene enunciato o comunque presupposto, un principio di cooperazione delle istituzioni statali con le religioni a cui viene riconosciuta una funzione sociale e quindi spesso, in questi ordinamenti, è prevista la stipula di accordi con le confessioni religiose su modello degli stati d'Europa occidentale a carattere concordatario oppure l'accesso ad uno statuto speciale di confessioni registrate cui sono ammesse prerogative; Questi ordinamenti riproducono anche quel sistema di tutela differenziata dei culti con il modello piramidale, il che può determinare anche delle conseguenze discriminatorie soprattutto perchè in questi Stati l'accesso allo statuto di confessioni registrare è spesso subordinato a requisiti e a procedure molto onerose o del tutto trasparenti per cui sostanzialmente soggette alla discrezionalità della PA. Tendenze attuali ed effetti della circolazione dei modelli giuridici : tendenzialmente l'orientamento dominante che è stato favorito da un processo di circolazione dei modelli giuridici, va verso l' attenuazione dei caratteri più estremi dei diversi modelli europei di gestione del fatto religioso. In particolare, possiamo osservare un tendenziale declino del sistema delle Chiese di Stato. 2 esempi:
  3. Svezia: aveva una chiesa di Stato, la chiesa evangelico-luterana, fino al 2000 → dal 2000 invece a questa chiesa ha attribuito lo stesso statuto di culto registrato cui può accedere qualsiasi altro culto;
  4. Norvegia: nel 2012 la chiesa evangelico-luterana che era quella qualificata come 'religione pubblica dello Stato' è stata qualificata semplicemente come religione popolare 'chiesa del popolo' in questo senso sostenuta dallo Stato e quindi c'è stato un mutamento di statuto oppure come visto per il caso dell'Irlanda, ridurre l'impatto simbolico delle confessioni dominanti sulla sfera pubblica; Sono esiti anche di un più generale processo di secolarizzazione della società quindi di perdita di rilevanza della religione nella vita degli individui, soprattutto nell'ambito pubblico e sociale ma probabilmente e verosimilmente un impatto in questo senso deriva dal contatto ravvicinato con altri diversi modelli giuridici. Questa circolazione ha favorito l'apertura di sistemi tradizionalmente più separatisti a forme di collaborazione, di dialogo con le confessioni religiose. Un altro effetto della circolazione dei modelli giuridici, è la progressiva parificazione della condizione giuridica dei culti : questo è un effetto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla questione dell'accesso dei culti allo statuto di culto registrato → ci sono diverse pronunce della Corte che hanno sanzionato uno Stato perchè prevedeva dei requisiti troppo rigorosi o non razionali o non li applicava in maniera non discriminatoria a tutti i culti per l'accesso a questo statuto e quindi in un certo senso, anche se si tratta solo di una tendenza, permane una differenziazione di trattamento tra i culti che sono meglio interiti nel tessuto culturale, nazionale e sociale rispetto quelli che non lo sono. Si tende a favorire l'accesso più ampio possibile di tutti i culti agli statuti di diritto speciale. Si può dire che la circolazione dei modelli giuridici in ambito europeo, favorisce la convergenza dei diversi modelli verso un paradigma comune che è quello che viene applicato negli ordinamenti costituzionali di formazione più recente , basato sulla separazione dello Stato della religione ma allo stesso tempo sulla cooperazione dello Stato con le organizzazioni religiose in funzione della realizzazione dell'individuo e del

parte degli enti ecclesiastici quindi lo Stato esercita un controllo sulle disponibilità patrimoniali degli enti ecclesiastici. In questo senso, si collocano anche le leggi successive che tendono a sopprimere le congregazioni religiose e gli enti eccleiastici come enti civilmente riconosciuti. La questione romana: la politica ecclesiastica di quest'epoca tende a rivolgersi soprattutto contro la chiesa cattolica e questo si spiega anche con il fatto che la chiesa cattolica stava all'origine di una questione politica cioè la questione romana: per completare l'Unità italiana occorreva eliminare lo Stato pontificio. Quindi uno Stato in cui il sovrano era allo stesso tempo anche il capo della chiesa cattolica. Per completare l'unificazione italiana occorreva porre fine a questa sovranità temporale del Papa: ovviamente qusto era fonte di conflitto tra le due istituzioni. Una posizione molto netta contro il principio di separazione tra lo Stato e la Chiesa e contro il principio per cui la Chiesa non può esercitare potestà temporale, si trova nel Syllabus che è un elenco di proposizioni condannate dal Magistrato Pontificio allegato ad un eciclica di qualche anno dopo. Nel 1870 lo Stato italiano ha annesso militarmente i territorio dello Stato Pontificio. Il Papa si considera ingiustamente spogliato di questa sovranità e rigiuta di negoziare con lo Stato italiano. Poiché lo Stato italiano deve risolvere il rpbolema di quale sia lo Statuto giuridico della Santa Sede e della chiesa cattolica in Italia, lo fa con una legge emenata in via unilaterale quindi senza un accordo con la Santa Sede che è la legge delle guarentigie. Questa legge si compone di 2 titoli:  I titolo : attribuisce una serie di prerogative al Pontefice ed alla Santa Sede quindi nei primi due articoli vii è l'equiparazione della persona del Pontefice alla persona del sovrano. La persona del pontefice, come quella del sovrano, è dichiarata sacra e inviolabile, l'attentato commesso contro il Pontefice è sanzionato come quello commesso contro il sovrano. Quindi riceve la massima tutela possibile. Negli articoli successivi, si attribuisce al Pontefice una rendita annua ed il godimento dei palazzi apostolici in cui viveva. Gli si riconosce anche il diritto di ricevere e di inviare rappresentanti diplomatici presso gli altri Stati, il che equivale a riconoscere la soggettività internazionale della Santa Sede. Poi vi sono una serie di articoli che sono volti ad escludere qualsiasi ingerenza dell'autorità pubblica nel funzionamento interno del governo supremo della chiesa : ad es si prevede che durante il conclave o il concilio acumenico nessuna autorità può limitare la libertò personale dei cardinali e l'autorità pubblica interviene a evitare che queste adunanze siano perturbate ecc;  II titolo : vi sono norme rivolte a regolare le relazioni dello Stato con la Chiesa cattolica secondo un'impostazione di tipo separatista → ad esempio molte di queste aboliscono una serie di iura maiestatica circa sacra come l'appello per l'abuso. Allo stesso tempo c'è una norma l' art.17 che riconduce alla giurisdizione civile l'attività : quindi gli atti giuridici compiute dalle autorità ecclesiastiche che non devono essere contrarie alle leggi dello Stato, all'ordine pubblico o al diritto penale e non devono ledere i diritti dei privati; Il Pontefice respinge questa legge in una enciclica del 1871 in quanto riteneva che la legge delle Guarentigie non prevedono la sovranità temporale del pontefice, non assicura effettivamente l'indipendenza del pontefice, della Santa sede rispetto al potere civile. Fino al 1913 la posizione della Santa sede va nel senso di vietare ai cattolici di partecipare alla vita dello stato italiano. Avvento del fascismo e i Patti lateranensi del 1929 : i totalitarismi nazifascisti concepiscono in maniera diversa il ruolo e la funzione sociale della religione rispetto al modello liberale. La politica ecclesiastica fascista assume una concezione strategica della religione cattolica che può essere utilizzata come strumento di sostegno, di consolidamento del regime, in quanto, essendo parte della tradizione popolare italiana, contribuisce alla coesione spirituale e sociale della nazione → questa concezione della religione cattolica si trova nel primo discorso che Mussolini tiene alla camera nel 1921 dove afferma che il cattolicesimo rappresenta oggi la tradizione latina imperiale e universale di Roma. Quindi secondo Mussolini, è importante che l'Italia sostenga materialmente la chiesa cattolica perchè mantenere buoni rapporti con la chiesa cattolica e in particolare con il papato, serve a aumentare il prestigio e l'influenza dell'Italia nel mondo. Il fascimo cerca di realizzare questo scopo, adottando intanto una serie di norme di iniziativa statale non

concordate con la chiesa cattolica che tendono a favorire il cattolicesimo ad esempio:  reintroduce una serie di reati che erano scomparsi dal codice penale di epoca liberale a tutela della religione di Stato;  reintroduce l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;  prevede un obbligo di affissione del crocifisso in tutta una serie di luoghi pubblici ecc..; ma soprattutto, il regime fascisca conclude 2 accordi con la chiesa cattolica che vengono designati come Patti Lateranensi ( 1929 ) che entrano in vigore nell'ordinamento italiano con la l. di esecuzione n.810 del 1929 e poi con 2 leggi di attuazione dello stesso anno che sono:

  1. il Trattato del Laterano : risolve la questione romana perchè oltre a riconoscere alla Santa sede una sovranità in ambito internazionale (quindi una soggettività di diritto internazionale), le attribuisce anche una giurisdizione sovrana (quindi di carattere temporale, non spirituale) su un piccolo territorio che viene costituito mediante trattato e che quello che oggi conosciamo come Stato di città del Vaticano. Nel primo articolo del trattato, si ribadisce il principio per cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato italiano;
  2. il Concordato : tende a regolamentare la posizione della Chiesa cattolica in Italia , quindi contiene una serie di disposizioni che sono funzionali a favorire l'azione della chiesa cattolica: ◦ gli si riconosce la libertà di esercizio del potere spirituale ; ◦ si da riconoscimento civile allo status di ecclesiastico perchè ad esempio i chierici sono esonerati da una serie di obblighi civili come l'obbligo del servizio militare; ◦ si attribuisce efficacia civile al matrimonio canonico e alla giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale; ◦ si prevedono delle forme di sostegno pubblico alle attività spirituali della chiesa; Allo stesso tempo il concordato, poiché riflette una concezione strumentale del cattolicesimo, contiene anche disposizioni che consentono allo Stato di esercitare un controllo su quello che fa la Chiesa cattolica. Prevede ad esempio:  un diritto di veto da parte del governo italiano su cloro che vengono nominati alla carica ecclesiastica di vescovo;  prevede alcune espressioni del diritto di nomina governativa alle cariche ecclesiastiche;  obbliga i vescovi a giurare fedeltà allo Stato italiano nel momento in cui entrano in carica;

 fa divieto sia agli ecclesiastici che alle organizzazioni cattoliche di svolgere attività politica;

Queste disposizioni saranno all'origine di una serie di tensioni anche molto violente tra governo fascista e chiesa cattolica in particolare, tra organizzazioni faciste operanti sul territorio e organizzazioni cattoliche. Per il fascismo gli altri culti non hanno la stessa utilità del cattolicesimo perchè sono culti minoritari. Quindi i rapporti con gli altri culti vengono regolamentati con leggi che sono improntate ad una disparità di trattamento anche importante rispetto alla chiesa cattolica. Le 2 norme principali di questo periodo sono:

  1. la legge n.1159 del 1929 con la quale si ammette nello Stato l'esercizio pubblico dei culti non cattolici → si riconoscono alcune norme di favore per esempio il pari accesso ai diritti civili e politici, alle cariche pubbliche, la libertà di discussione ma non di propaganda in materia religiosa o la possibilità di far riconoscere civilmente sia la personalità giuridica degli enti confessionali che i matrimoni conclusi in forma religiosa. Allo stesso tempo, accanto a queste disposizioni liberali, ve ne sono altre che permettono allo Stato di controllare l'attività interna dei culti non cattolici. Per esempio, nell'art.1 si dice che è ammesso nello Stato, l'esercizio dei culti non cattolici, si pone la condizione che i principi professati da questi culti e i riti praticati non siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume. Nella stessa legge, si prevede che le nomine dei ministri di questi culti, devono essere approvate dal ministro dell'interno e se manca questa approvazione, questi ministri non possono compiere atti con effetti civili;
  2. R.D n.289 del 1930 → ad aumentare la carica potenzialmente repressiva di questa legge, interviene l'atto successivo un decreto regio attuativo che introduce condizioni ancora più restrittive per l'esercizio

Tutti questi effetti che nel Concordato del 1929 vengono ricondoti più strettamente ad una precisa scelta di volontà delle parti per cui non si possono dedurre conseguenze automatiche dall'appartenenza formale di una persona alla chiesa cattolica. Questa revisione del Concordato Lateranense oltre a rendere più audace la giurisprudenza costituzionale in materia di valutazione dei progili di contrarietà della normativa vigente alla nuova Cost ha anche l'effetto di spingere il governo italiano ad aprire trattative con le confessioni religiose non cattoliche per la conclusione di accorsi detti intese che erano previsti fin dall'entrata in vigore della Cost perchè erano espressamente contemplati nell'art.8 ma che fino a quel momento, non erano state attuate per l'inerzia del governo italiano. E' in questo modo che si arriva al modello italiano attuale , modello basato allo stesso tempo su un principio di distinzione e di cooperazione tra lo Stato e la religione, un modello che contempla ancora un sistema piramidale di tutela delle confessioni religiose:  al cui vertice vi è la chiesa cattolica che ha stipulato un trattato e un concordato con lo Stato italiano;  poi le confessioni che hanno stipulato intese;

 e al fondo le confessioni che non hanno alcuna intesa e che possono avere o non avere la personalità

giuridica prevista dalla l. 1159/1929; Capitolo 5 – le fonti del diritto in materia di convivenza delle religioni

E' un sistema complesso perchè:

 è caratterizzato dalla compresenza di fonti prodotte a diversi livelli normativi : per esempio a livello statale o sovranazionale, ma anche di fonti prodotto in diversi periodi storici e quindi rispondenti a diversi presupposti ideologici a diversi modi di concepire il rapporto tra Stato e religione potenzialmente confliggenti tra loro;  vi è poi un altro fattore di complessità che è legato alla particolarità dell'oggetto stesso della disciplina cioè la religione e le sue manifestazioni, perchè si tratta di un aspetto della vita spirituale di una persona sul quale lo Stato non esercita la propria sovranità con la stessa pienezza con cui può esercitarla rispetto ad altri profili della vita in relazione dei propri cittadini o perlomeno uno Stato democratico che non voglia farsi controllare delle coscienze dei propri cittadini ad un certo punto arretra di fronte alla dimensione spirituale dell'esistenza → questo permette di riconoscere il rilievo come fonti normative anche a norme che non vengono prodotte interamente dallo Stato ma che vengono prodotte anche dalle confessioni religiose ; Quindi il panorama delle fonti dell'ordinamento italiano in materia religiosa contempla:

  1. da un lato: fonti che sono prodotte in maniera unilaterale cioè senza il concorso di soggetti diversi dallo Stato oppure dalle organizzazioni internazionali di cui lo Stato italiano è membro → possono essere: ◦ di diritto interno → tra le norme di diritto interno, come fonte primaria si trova la Costituzione. Le disposizioni costituzionali in materia di religione possono essere categorizzate in un gruppo di norme di carattere generale che contengono principi valevoli anche in materia religiosa che sono: ▪ l'art.2 : il quale riconosce i diritti inviolabili della persona sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità; ▪ l' art.3 : che stabilisce un principio di uguaglianza, sia formale che sostanziale dei cittadini; Oltre alle norme costituzionali di carattere generale, vi è un gruppo di disposizioni di carattere specifico :  art.7 : il quale enuncia un principio di distinzione dello Stato rispetto alla Chiesa cattolica poiché stabilisce che Stato e Chiesa sono indipendenti e sovrani e pone i criteri fondamentali sottesi alla regolazione dei rapporti reciproci;  art.8 : sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose , enuncia un

principio di autonomia organizzativa delle confessioni religiose diverse da quella cattolica e prevede anche che i rapporti di quest'ultime con lo Stato italiano si fondino su intese;  art.19 : riconosce il diritto di libertà religiosa ;  art.20 : contiene un divieto di trattare in maniera discriminatoria gli enti che hanno fini religiosi; Al di sotto del rango costituzionale, vi sono quelle ordinarie. Anche in questo caso, queste possono essere raggruppate in un gruppo di:  norme generiche : sono disposizioni che non riguardano specificamente la materia religiosa ma che contengono aspetti affini al fenomeno religioso → es. art.831 cc che stabilisce che gli edifici destinati al culto cattolico non possono essere deviati dalla loro destinazione neppure nel caso di alienazione a meno che la destinazione stessa non sia cessata secondo le norme che la disciplinano. Si può dire che pur non trattando la materia religiosa, il cc contiene una disposizione che ricade nell'ambito. Analogalmente al cc anche quello penale, tra i reati, contiene un gruppo di norme rivolte a tutelare il sentimento religioso dei singoli. Nel cpp vi è una norma l'art.200 cpp alla quale fa rinvio anche l'art.249 cpc che nell'elenco dei soggetti che non possono essere obbligati a testimoniare nel processo a causa del segreto professionale annoveraanche i ministri dei culti i cui statuti non contrastino con le norme dell'ordinamento giuridico italiano. Tra queste norme si inseriscono anche le leggi regionali → è vero che l' art.117 co.2 riserva la disciplina dei rapporti Stato-confessioni religiose alla competenza esclusiva dello Stato ma le regioni sono competenti per una serie di materie che intersecano aspetti della vita religiosa dei cittadini;  norme specifiche : disposizioni direttamente prodotte per la regolamentazione del fatto religioso. Nonostante vi siano anche norme di carattere più settoriale emanate in epoca repubblicana, le disposizioni volte alla reglamentazione del fatto religioso sono quelle prodotte principalmente in epoca fascista: ◦ l.1159/1929 ; ◦ R.D 289/1930 : anche se non è più in vigore perchè la CC ha dichiarato alcune delle sue norme illegittime mentre altre sono caducate dall'intervento di una nuova regolamentazione legislativa; ◦ l.847/1929: che essendo una delle leggi attuative del Concordato del 1929, riguarda l'attuazione delle norme in materia di riconoscimento civile dei matrimoni cattolici. Nonostante il Concordato del 1929 non sia più in vigore perchè sostituito da quello del 1948 non è mai stata emanata una nuova normativa attuativa e quindi ancora oggi vale questa legge ; ◦ di diritto internazionale → si parla di: ▪ fonti che hanno efficacia nell'ordinamento giuridico italiano principalmente in forza:

  1. dell' art.17 co.1 Cost : la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e delle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
  2. art.10 Cost per cui l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute;
  3. art.11 Cost per il quale l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessario ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni e che viene posto a fondamento delle eccezioni di sovranità fatte dallo Stato in favore dell'UE; Dal combinato di questi articoli, si ricava che le norme di diritto internazionale e di diritto europeo in materia di libertà religiosa sono vincolanti anche per l'ordinamento interno e quindi si annoverano tra le fonti dell'ordinamento giuridico italiano in materia religiosa.