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slide diritto commerciale.ppt, Slide di Diritto Commerciale

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Tipologia: Slide

2011/2012

Caricato il 11/06/2012

luca.loprete89
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UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” – FACOLTÀ DI
GIURISPRUDENZA
PROF. MARIO LIBERTINI (H-O)
CORSO DI DIRITTO
COMMERCIALE 2011/2012
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UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” – FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA PROF. MARIO LIBERTINI (HO)

CORSO DI DIRITTO

COMMERCIALE 2011/

Contenuto della disciplina e programma di studio

 (^) Il diritto commerciale, oggi, è disciplina generale comprendente lo studio delle norme privatistiche riguardanti: (i) l’organizzazione e l’attività delle imprese; (ii) il funzionamento dei mercati  (^) L’espressione “Diritto commerciale” è riduttiva, sul piano semantico, ed ha una spiegazione soltanto storica  (^) Le discipline tradizionalmente comprese nel dir.comm. sono sempre più spesso intrecciate a norme di regolazione amministrativa dei mercati (es.: mercati finanziari, pratiche commerciali scorrette etc.)  (^) La vastità della materia fa sì che essa sia articolata, al proprio interno, in diverse discipline specialistiche (in questa Facoltà: dir. industriale, dir. bancario, dir. dei mercati finanziari, dir. fallimentare)

Importanza della materia: (II) sul piano

professionale

 Il dir.comm. fornisce il contesto di riferimento per la maggior

parte degli impieghi professionali qualificati dei giuristi

(giuristi d’impresa, avvocati)

 La maggior parte delle controversie “importanti” trattate

dagli avvocati “civilisti” attengono al dir.comm.

 Anche alcune specializzazioni complementari (dir.penale

commerciale, diritto pubblico dell’economia etc.) richiedono

buone conoscenze di base di dir.comm.

 Sono frequenti subspecializzazioni, nelle attività professionali

che richiedono approfondita conoscenza del dir.comm. (es.:

finanza aziendale, proprietà intellettuale etc.)

Strumenti didattici: (I) programma di esame e studio

individuale

 (^) Vastità della materia e complessità delle nozioni giuridiche necessarie per la piena comprensione della stessa  (^) Programma d’esame: contenuti standard della disciplina (programma completo tradizionale: impresa, concorrenza e proprietà industriale, società, procedure concorsuali, contratti commerciali, titoli di credito)  (^) Studio individuale sul manuale (consigliato: Auletta/Salanitro, XVIII ed. 2010, ma libertà di scelta per lo studente)  (^) Importanza della lettura diretta dei testi normativi. Necessità di un codice aggiornatissimo, come strumento di consultazione  (^) Letture integrative facoltative  (^) Opportunità di integrare lo studio individuale su internet  (^) Importanza dell’attitudine a seguire l’attualità economica e ad inserirla nel contesto dello studio

Il metodo del diritto commerciale I  (^) Il dir.comm. nasce storicamente, nel Medio Evo, dalle consuetudini dei commercianti, tradotte in statuti di corporazioni e in norme locali  (^) Nei secc. XVIII e XIX sec. diviene ovunque, in Europa, diritto legislativo, ma gli usi commerciali rimangono fonte gerarchicamente sovraordinata alle leggi civili generali  (^) Fino al sec. XIX il diritto “mercantile” era coltivato solo da giuristi pratici  (^) Nel XIX sec. si forma una dottrina giuridica elevata, che si differenzia da quella civilistica per (i) la peculiare attenzione rivolta allo studio della realtà economica e delle formazioni sociali in essa presenti (di contro al diritto civile, che idealizza una società formata solo da individui, portatori di libere volontà) e (ii) la valorizzazione delle fonti private (usi commerciali, “natura delle cose”) rispetto a quelle statali  (^) Con il codice del 1942 il sistema delle fonti del diritto italiano è unificato  (^) Anche la metodologia giuridica dell’ultimo mezzo secolo vede prevalere l’impostazione civilistica

Il metodo del diritto commerciale II Il dibattito attuale. Tre correnti di pensiero: (i) globalizzazione, riscoperta delle fonti private e del giusnaturalismo (Galgano) (ii) il dir.comm. come insieme di discipline specialistiche distinte (D’Alessandro) (iii) autonomia del dir.comm., come insieme di principi e norme generali riguardanti le imprese, nell’ambito del sistema generale di dir.priv. (Portale) Validità del tradizionale metodo commercialistico, senza necessità di propugnare il ritorno ad un sistema a fonti elastiche

Sviluppo storico – II: La tradizione medievale  (^) Rete di legami solidaristici di radice cristiana nell’Europa medievale: (i) La produzione agricola inserita nel quadro dei rapporti feudali (ii)Generalizzazione del sistema corporativo nelle attività produttive (le corporazioni di arti e mestieri come associazioni a fini solidaristici e sociali, aventi titolo a controllare la produzione delle diverse categorie di beni e servizi) (iii)Difficoltà di legittimazione delle attività mercantili (divieto delle usure, inconcepibilità della responsabilità limitata)  (^) Il giusto prezzo e il crimen monopolii  (^) Il fallimento come giusta punizione per la disonestà individuale

Sviluppo storico – III: Dal mercantilismo alla rivoluzione industriale  (^) La rivoluzione culturale mercantilista: dall’ideale dell’equilibrio a quello dello sviluppo  (^) L’imprenditore come supporto della prosperità dell’economia nazionale: i monopoli legali come strumenti di progresso economico  (^) La rivoluzione liberale/liberista: la libertà d’impresa (“libertà di commercio”) e il profitto contribuiscono al benessere generale  (^) L’affermazione del modello capitalistico in tutti i settori produttivi (XIX sec.): abolizione delle corporazioni, facilità di accesso all’impresa a responsabilità limitata, espansione dell’attività bancaria, crescita dei mercati finanziari  (^) L’affermazione della grande impresa capitalistica moderna

L’impresa come formazione sociale: tipizzazione economica  (^) Premessa di metodo: non si possono bene interpretare le norme sull’impresa e sulle società (forma giuridica abituale dell’impresa) senza avere una chiara idea dell’impresa come formazione sociale (i.e. un concetto “idealtipico” di impresa)  (^) L’impresa nella sociologia economica e nell’economia aziendale: organizzazione sovraindividuale (i) stabile, (ii) gerarchica (autoritaria); (iii) operante secondo regole legali/razionali (burocratica); (iv) finalizzata al profitto  (^) L’impresa nell’analisi economica: nexus of contracts e tentativi di riscoprire l’organizzazione come strumento di riduzione dei costi transattivi (da Coase ad Hart)  (^) Gli apporti culturali recenti presentano due linee contrastanti: (i) dall’impresa/piramide all’impresa/rete (primato della finanza); (ii) dall’impresa/macchina all’impresa/sistema culturale (primato della produzione)  (^) Collegato, anche se non necessariamente in parallelo, è il contrasto (normativo, non descrittivo) fra la teoria dell’esclusività dello shareholders’ value e quella della responsabilità sociale d’impresa

Le finalità dell’impresa nel diritto contemporaneo La crisi finanziaria, avviatasi nel 2008, ha dato nuova forza alle tesi della preferibilità etica ed economica della concezione produttivistica dell’impresa Contemporaneamente, si è allargato, in tutto il mondo, il riconoscimento dei principi della Corporate Social Responsibility (Company Act UK 2006, Comunicazione Comm. UE 18.11.2011, l. 11.11.2011 n. 180) Sul piano giuridico, ciò significa che i gestori dell’impresa dovrebbero privilegiare strategia di “lungo termine”, bilanciando gli interessi degli azionisti con altri interessi coinvolti Nessun ordinamento, tuttavia, attribuisce finora azioni dirette agli stakeholders

Diverse fattispecie di imprese per diversi contesti normativi  (^) Nelle disposizioni di principio (art. 16 Carta Diritti Fondamentali U.E., art. 41 Cost.) l’impresa deve ritenersi tutelata come formazione sociale (non solo come libertà individuale di compiere investimenti e svolgere attività economiche)  (^) Rispetto ai diversi contesti normativi non si può invece oggi definire una fattispecie unica di impresa, bensì diverse fattispecie, rilevanti rispetto a discipline diverse (concorrenza, scritture contabili, procedure concorsuali, norme fiscali etc.)  (^) Per questo non ha senso (sul piano giuridico) chiedersi se una certa realtà (p.e. uno studio professionale) è o non è “impresa” > la domanda corretta è se certe norme si applicano o no a certe realtà produttive

Lo “statuto delle imprese” (l. 11 novembre 2011, n.

  1. I

La nuova legge non definisce la fattispecie “impresa”: deve

presumersi che faccia riferimento all’art. 2082 (esclusi quindi i

professionisti)

La legge dichiara costantemente (artt. 1 e 2) di volere tutelare

le “imprese” e gli “imprenditori”: quindi si riferisce sia

all’impresa come formazione sociale, sia al soggetto titolare

dell’impresa

Finalità della legge (art. 1): riconoscimento della funzione

socialmente utile delle imprese / promozione della

responsabilità sociale delle imprese / favorire la costituzione

e la crescita delle imprese e l’innovazione imprenditoriale, etc.

Si tratta solo di “norme manifesto”?

Lo “statuto delle imprese” III

  1. Tutela della capacità inventiva e tecnologica delle imprese

  2. Accesso al credito con piena informazione e a condizioni eque e non vessatorie

  3. Promozione della cultura imprenditoriale nel sistema dell’istruzione

  4. Promozione di misure che facilitino la trasmissione e la successione di imprese

  5. Sostegno pubblico alle p.m.i. e in particolare a quelle giovanili e femminili

  6. Promozione di politiche volte all’aggregazione di imprese (distretti e reti) [e le norme antitrust?] (segue)

Lo “statuto delle imprese” IV

  1. Riduzione, con apposito provvedimento legislativo (!) della durata dei processi di recupero crediti
  2. Riconoscimento e valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a principi di equità, solidarietà e socialità (!?) Superando l’impressione di sciatteria stilistica e imprecisione tecnica, si tratta comunque di “principi”, che dovrebbero essere presi sul serio (in sede di sindacato di legittimità di leggi regionali, atti amministrativi, atti di autonomia privata)