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UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” – FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA PROF. MARIO LIBERTINI (HO)
(^) Il diritto commerciale, oggi, è disciplina generale comprendente lo studio delle norme privatistiche riguardanti: (i) l’organizzazione e l’attività delle imprese; (ii) il funzionamento dei mercati (^) L’espressione “Diritto commerciale” è riduttiva, sul piano semantico, ed ha una spiegazione soltanto storica (^) Le discipline tradizionalmente comprese nel dir.comm. sono sempre più spesso intrecciate a norme di regolazione amministrativa dei mercati (es.: mercati finanziari, pratiche commerciali scorrette etc.) (^) La vastità della materia fa sì che essa sia articolata, al proprio interno, in diverse discipline specialistiche (in questa Facoltà: dir. industriale, dir. bancario, dir. dei mercati finanziari, dir. fallimentare)
(^) Vastità della materia e complessità delle nozioni giuridiche necessarie per la piena comprensione della stessa (^) Programma d’esame: contenuti standard della disciplina (programma completo tradizionale: impresa, concorrenza e proprietà industriale, società, procedure concorsuali, contratti commerciali, titoli di credito) (^) Studio individuale sul manuale (consigliato: Auletta/Salanitro, XVIII ed. 2010, ma libertà di scelta per lo studente) (^) Importanza della lettura diretta dei testi normativi. Necessità di un codice aggiornatissimo, come strumento di consultazione (^) Letture integrative facoltative (^) Opportunità di integrare lo studio individuale su internet (^) Importanza dell’attitudine a seguire l’attualità economica e ad inserirla nel contesto dello studio
Il metodo del diritto commerciale I (^) Il dir.comm. nasce storicamente, nel Medio Evo, dalle consuetudini dei commercianti, tradotte in statuti di corporazioni e in norme locali (^) Nei secc. XVIII e XIX sec. diviene ovunque, in Europa, diritto legislativo, ma gli usi commerciali rimangono fonte gerarchicamente sovraordinata alle leggi civili generali (^) Fino al sec. XIX il diritto “mercantile” era coltivato solo da giuristi pratici (^) Nel XIX sec. si forma una dottrina giuridica elevata, che si differenzia da quella civilistica per (i) la peculiare attenzione rivolta allo studio della realtà economica e delle formazioni sociali in essa presenti (di contro al diritto civile, che idealizza una società formata solo da individui, portatori di libere volontà) e (ii) la valorizzazione delle fonti private (usi commerciali, “natura delle cose”) rispetto a quelle statali (^) Con il codice del 1942 il sistema delle fonti del diritto italiano è unificato (^) Anche la metodologia giuridica dell’ultimo mezzo secolo vede prevalere l’impostazione civilistica
Il metodo del diritto commerciale II Il dibattito attuale. Tre correnti di pensiero: (i) globalizzazione, riscoperta delle fonti private e del giusnaturalismo (Galgano) (ii) il dir.comm. come insieme di discipline specialistiche distinte (D’Alessandro) (iii) autonomia del dir.comm., come insieme di principi e norme generali riguardanti le imprese, nell’ambito del sistema generale di dir.priv. (Portale) Validità del tradizionale metodo commercialistico, senza necessità di propugnare il ritorno ad un sistema a fonti elastiche
Sviluppo storico – II: La tradizione medievale (^) Rete di legami solidaristici di radice cristiana nell’Europa medievale: (i) La produzione agricola inserita nel quadro dei rapporti feudali (ii)Generalizzazione del sistema corporativo nelle attività produttive (le corporazioni di arti e mestieri come associazioni a fini solidaristici e sociali, aventi titolo a controllare la produzione delle diverse categorie di beni e servizi) (iii)Difficoltà di legittimazione delle attività mercantili (divieto delle usure, inconcepibilità della responsabilità limitata) (^) Il giusto prezzo e il crimen monopolii (^) Il fallimento come giusta punizione per la disonestà individuale
Sviluppo storico – III: Dal mercantilismo alla rivoluzione industriale (^) La rivoluzione culturale mercantilista: dall’ideale dell’equilibrio a quello dello sviluppo (^) L’imprenditore come supporto della prosperità dell’economia nazionale: i monopoli legali come strumenti di progresso economico (^) La rivoluzione liberale/liberista: la libertà d’impresa (“libertà di commercio”) e il profitto contribuiscono al benessere generale (^) L’affermazione del modello capitalistico in tutti i settori produttivi (XIX sec.): abolizione delle corporazioni, facilità di accesso all’impresa a responsabilità limitata, espansione dell’attività bancaria, crescita dei mercati finanziari (^) L’affermazione della grande impresa capitalistica moderna
L’impresa come formazione sociale: tipizzazione economica (^) Premessa di metodo: non si possono bene interpretare le norme sull’impresa e sulle società (forma giuridica abituale dell’impresa) senza avere una chiara idea dell’impresa come formazione sociale (i.e. un concetto “idealtipico” di impresa) (^) L’impresa nella sociologia economica e nell’economia aziendale: organizzazione sovraindividuale (i) stabile, (ii) gerarchica (autoritaria); (iii) operante secondo regole legali/razionali (burocratica); (iv) finalizzata al profitto (^) L’impresa nell’analisi economica: nexus of contracts e tentativi di riscoprire l’organizzazione come strumento di riduzione dei costi transattivi (da Coase ad Hart) (^) Gli apporti culturali recenti presentano due linee contrastanti: (i) dall’impresa/piramide all’impresa/rete (primato della finanza); (ii) dall’impresa/macchina all’impresa/sistema culturale (primato della produzione) (^) Collegato, anche se non necessariamente in parallelo, è il contrasto (normativo, non descrittivo) fra la teoria dell’esclusività dello shareholders’ value e quella della responsabilità sociale d’impresa
Le finalità dell’impresa nel diritto contemporaneo La crisi finanziaria, avviatasi nel 2008, ha dato nuova forza alle tesi della preferibilità etica ed economica della concezione produttivistica dell’impresa Contemporaneamente, si è allargato, in tutto il mondo, il riconoscimento dei principi della Corporate Social Responsibility (Company Act UK 2006, Comunicazione Comm. UE 18.11.2011, l. 11.11.2011 n. 180) Sul piano giuridico, ciò significa che i gestori dell’impresa dovrebbero privilegiare strategia di “lungo termine”, bilanciando gli interessi degli azionisti con altri interessi coinvolti Nessun ordinamento, tuttavia, attribuisce finora azioni dirette agli stakeholders
Diverse fattispecie di imprese per diversi contesti normativi (^) Nelle disposizioni di principio (art. 16 Carta Diritti Fondamentali U.E., art. 41 Cost.) l’impresa deve ritenersi tutelata come formazione sociale (non solo come libertà individuale di compiere investimenti e svolgere attività economiche) (^) Rispetto ai diversi contesti normativi non si può invece oggi definire una fattispecie unica di impresa, bensì diverse fattispecie, rilevanti rispetto a discipline diverse (concorrenza, scritture contabili, procedure concorsuali, norme fiscali etc.) (^) Per questo non ha senso (sul piano giuridico) chiedersi se una certa realtà (p.e. uno studio professionale) è o non è “impresa” > la domanda corretta è se certe norme si applicano o no a certe realtà produttive
Lo “statuto delle imprese” (l. 11 novembre 2011, n.
Lo “statuto delle imprese” III
Tutela della capacità inventiva e tecnologica delle imprese
Accesso al credito con piena informazione e a condizioni eque e non vessatorie
Promozione della cultura imprenditoriale nel sistema dell’istruzione
Promozione di misure che facilitino la trasmissione e la successione di imprese
Sostegno pubblico alle p.m.i. e in particolare a quelle giovanili e femminili
Promozione di politiche volte all’aggregazione di imprese (distretti e reti) [e le norme antitrust?] (segue)
Lo “statuto delle imprese” IV