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TESINA
DIRITTO PENITENZIARIO
A.A. 2023/
Candidato/a
Jasmine Guerriero
Matricola 862009614
Relatori
Prof.ssa Mena Minafra
Prof. Mariano Menna
INDICE
- Introduzione …………………………………………………………………………….………..……
- PARTE 1: ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA………………………………..………….
- e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità……………………………….………. Capitolo 1: L’organizzazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
- Capitolo 2: I circuiti penitenziari………………………………………………………………….………….2
- PARTE 2: IL PROBLEMA DELL’AFFETTIVITÁ IN CARCERE…………..……………..
- Capitolo 1: La negazione della sessualità in carcere…………………………………………………
- Capitolo 2: L’importanza dell’affettività nel rapporto genitore-recluso e bambino....
- PARTE 3: L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO MINORILE…………………………..
- Capitolo 1: I penitenziari minorili…………………………………………………………………………….
- Capitolo 2: Riforma del sistema di esecuzione della pena per i minori ……………………
In vista di telescopio, essa ha fatto leva sul concetto e sulla metodologia del trattamento,
indicandolo come principio ispiratore dell'intero sistema: il carcere è più che afflizione, è
trattamento, ossia “promozione di un percorso di ripensamento critico e di riavvicinamento
ai valori violati dal condannato”.
Nel corso degli anni, grazie alle modifiche introdotte con la legge n. 636 del 1986 – c.d.
Legge Gozzini - il testo dell'ordinamento penitenziario si è arricchito di una serie di
disposizioni che hanno offerto i detenuti la possibilità di tramutare la pena detentiva in
sanzioni alternative al carcere, grazie a quelli che vengono definiti i benefici penitenziari.
Esistono fonti normative interne e fonti internazionali che regolano la materia del diritto
penitenziario. La principale fonte interna è rappresentata dall'articolo 27 della nostra
costituzione, in base al quale “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Si tratta di una disposizione programmatica, ossia di un principio che deve essere
concretamente attuato attraverso altre normative che rappresentano le fonti più dirette e
concrete del diritto penitenziario. Il principio sancito dall'articolo 27 Cost. si pone inoltre
come una norma di orientamento culturale per tutti. Esso va dunque attuato attraverso
l’attività e l'impegno di ogni singolo operatore penitenziario, che nella sua concreta attività
è tenuta ad attuarne i contenuti a non violarne mai lo spirito.
Le principali fonti normative generali interne sono rappresentate dalle regole dettate
dall'ordinamento per evidenziarlo e dal D.P.R. n. 230 del 2000, che stabiliscono in primo
luogo le regole, le finalità e la eventuale conclusione anticipata dell'esperienza
penitenziaria. Ma certamente vi sono moltissime altre normative che contengono
disposizioni di diritto penitenziario. Si tratta di norme che prevedono opportunità
alternative al carcere - si pensi agli articoli 90 e 94 del D.P.R. n. 309 del 1990 che
consentono, entro limiti di pena prestabiliti, la sospensione dell'esecuzione ovvero
l'affidamento in casi particolari per i tossicodipendenti un trattamento di recupero-; ovvero
che stabiliscono pene sostitutive (come prevede in via generale la legge n. 689 del 1981);
ovvero ancora lavori di pubblica utilità in alternativa alla detenzione ( come accade sulla
scorta delle disposizioni dell'art. 33 della legge n.120 del 2012, con riferimento alle
violazioni al codice della strada).
Esistono poi fonti interne di grado inferiori che sono rappresentate dai decreti ministeriali
dalle disposizioni secondarie dell'amministrazione penitenziaria, quale le circolari, lettere
circolari virgole protocolli d'intesa con altri enti, le note e gli atti di impulso e di
coordinamento.
È necessario ricordare, inoltre principali fonti del diritto internazionale, rese operative
vigenti nell'ordinamento attraverso il principio della ratifica dei trattati (art. 11 Cost.).
A livello planetario, nell'ambito dell'organizzazione delle Nazioni unite (O.N.U.) - la cui carta
del 12 giugno 1945 riconosce, fra l'altro, i diritti fondamentali dell'uomo nonché la dignità e
il valore della persona umana – meritano un particolare richiamo: il patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici del 1966 - il cui art. 7 dichiara che nessuno sarà sottoposto
alla tortura OA pene o trattamenti inumani o degradanti, mentre l'art. 10 prevede che ogni
persona privata della libertà deve essere trattata con umanità - nonché la convenzione
contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984.
A livello europeo, invece, riveste centrali importante l'organizzazione internazionale
denominata Consiglio d'Europa, nell'ambito del quale ha preso forma la c.d. Convenzione
europea dei diritti dell'uomo (C.E.D.U.), città Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia
con legge n. 848 del 1955; convenzione che ha per obiettivo la salvaguardia di un'ampia
serie di diritti di libertà civili e politici riconosciuti come fondamentale inviolabili da parte
degli Stati aderenti.
Per l'ipotesi in cui le disposizioni della convenzione non siano rispettate dagli organi di uno
Stato membro o, singoli individui o organizzazioni non governative possono rivolgersi ad
un'apposita Corte europea dei diritti dell'uomo.
Di particolare importanza per la materia penitenziaria è L’ART. 3 C.E.D.U., poiché prevede
che nessuno possa essere sottoposto alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Tale
previsione generale, oltre ad essere stata numerose volte applicata dalla Corte (sul punto è
sufficiente ricordare la recente sentenza Torreggiani legata all’endemico fenomeno del
sovraffollamento carcerario), ha costituito la base per un successivo rafforzamento del
PARTE 1: ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA
Capitolo 1: L’organizzazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e
del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Come noto, la fondamentale legge di riforma n. 395 del 1990, oltre ad aver costituito il corpo di polizia penitenziaria, pure innovato in modo radicale l'allora direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del ministero della giustizia, istituendo - in sua vece- il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. In particolare, secondo l'art. 30 della legge n. 395, il dipartimento provvede attualmente, secondo le direttive gli ordini del ministro della Giustizia: a) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati; b) al coordinamento tecnico-operativo ed alla direzione amministrazione del personale penitenziario, nonché al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale dei collaboratori esterni dell'amministrazione; c) alla direzione e alla gestione di supporti tecnici, per le esigenze generali del dipartimento medesimo. Con il recente D.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84, recante “regolamento di organizzazione del ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” - al fine di conciliare una necessaria riorganizzazione degli apparati amministrativi del ministero con il contenimento della spesa di gestione tramite il recupero di risorse e la razionalizzazione delle attività di servizio - è stata avviata una profonda opera di ristrutturazione semplificazione di tutti i dipartimenti del dicastero (c.d spending review). Per quanto concerne l'ambito generale dell’esecuzione penale si evidenzia che - accanto al dipartimento amministrazione penitenziaria - e stato istituito il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; a seguito di ciò la competenza in materia di esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti e pertanto transitata dal D.A.P. al neo costituito D.P.M.C. In capo ai due dipartimenti sono stati previsti due distinti capi di dipartimento, con le specifiche attribuzioni di cui al vigente art. 3 cit. D.P.C.M.; il medesimo articolo ha altresì previsto l'incarico di vice capo per ogni dipartimento.
Paragrafo 1.1: l'amministrazione penitenziaria: funzioni ed organizzazione centrale e territoriale Il D.lgs. n. 444 del 1992, il D.P.R. n. 55 del 2001 e il d.m. 27 settembre del 2007 hanno contribuito ad individuare, nel corso degli anni, le linee essenziali dell'organizzazione dell'amministrazione penitenziaria. Come anticipato, il recente D.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84 ha revisionato le competenze del D.A.P. nei termini di seguito specificati:
- gli organi centrali del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - al quale restano attribuite tutte le competenze di carattere generale e quelle di rilevanza nazionale ed internazionale in materia di esecuzione penale intra moenia per adulti - è costituito da uffici/unità organizzative dirigenziali di diretta collaborazione del capo del dipartimento (da determinarsi con successivo D.M.) e da tre uffici dirigenziali (direzioni generali, ex uffici centrali), organizzati secondo criteri di omogeneità, di competenza organizzativa e funzionale e adeguata alle aree specifiche di intervento;
- gli uffici e le unità organizzative di staff che collaborano direttamente col capo del dipartimento lo supportano nelle attività di sua stretta competenza. Presso il predetto ufficio operano pure, con l'autonomia prevista dalle vigenti normative, l'ente assistenza per il personale dell'amministrazione e la cassa delle ammende;
- le tre direzioni generali che operano, a livello centrale, nell'ambito del dipartimento sono: I. Direzione generale del personale e delle risorse; II. direzione generale di detenuti del trattamento; III. direzione generale della formazione. Come abbiamo appena avuto modo di vedere, la riforma dell'amministrazione inteso innovare profondamente tutta l'organizzazione del “pianeta carcere” e - a tal fine- ha previsto che il dipartimento debba operare secondo il criterio del massimo decentramento di attribuzione a favore delle articolazioni territoriali, in primis i provveditorati regionali – P.R.A.P. - ai quali sono assegnate tutte le competenze relative agli affari ordinari di rilevanza circoscrizionale. Gli 11 provveditorati regionali sono quindi organi dite decentramento amministrativo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che operano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali, nel settore degli istituti e dei servizi per adulti in materia di personale, organizzazione dei servizi degli istituti, detenuti e internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni e il servizio sanitario nazionale.
A livello centrale sono stati costituiti in seno al D.G.M.C. due uffici dirigenziali, con le competenze di seguito indicate: a) direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale della giustizia minorile nonché le personali ai servizi sociali per l'esecuzione penale esterna; relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari gravi; esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione della devianza, convenzioni, consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati all'attività trattamentale; organizzazione di servizi per l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile; fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lett. b) del cit. D.P.C.M.; progettazione e gestione dei beni immobili, mobili e servizi; b) direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova; indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura di sorveglianza e ordinaria, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzate al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna. Costituiscono organi periferici del D.G.M.C. I centri per la giustizia minorile, gli istituti minorili e gli uffici di esecuzione penale esterna, ciascuno con le competenze e le attribuzioni che gli verranno conferite con apposito D.M.. Paragrafo 1.3: La polizia penitenziaria All'esito di un lungo dibattito iniziato già all'indomani della riforma penitenziaria del 1975, la legge n. 395 del 1990 ha istituito il corpo di polizia penitenziaria (art.1), sciogliendo al contempo il corpo militare degli agenti di custodia (art.2) e sopprimendo il ruolo delle vigilatrici penitenziarie. La polizia penitenziaria - fondata con l'intento di conciliare le primarie esigenze di ordine e sicurezza del sistema penitenziario con la finalità costituzionale del trattamento rieducativo dei detenuti - è una moderna forza di polizia dello Stato (art.1, comma 3, legge n. 395 del 1990 e art. 16, legge n. 121 del 1981) ad ordinamento civile, alle dipendenze del ministero della giustizia - dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ed esercita un complesso di funzioni altamente qualificate come costituiscono un unicum nel panorama internazionale delle forze di polizia. Infatti, il corpo - oltre a costituire la principale struttura operativa e logistica di cui si avvale il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per perseguire le finalità istituzionali - esercita competenze
proprie ed esclusive riconosciutegli dalla vigente normativa, quale forza di polizia dello Stato, nel campo della polizia giudiziaria, della pubblica sicurezza, della polizia amministrativa e della polizia stradale. Dunque, la polizia penitenziaria non solo svolge, per antica e consolidata vocazione, attività di custodia, vigilanza ed osservazione in tutti gli istituti penitenziari della penisola (anche minorili, ex art. 15, legge n. 395 del 1990), assicurando lo svolgimento ordinato e sicuro di tutte le attività che vi si svolgono, ma opera altresì per garantire la sicurezza complessiva delle strutture carcerarie e dell'intero sistema penitenziario. Si tratta quindi dell'evoluzione del superato modello di mero controllo custodiale, che vede oggi il personale del corpo protagonista attivo e professionale anche nell'ambito dell'osservazione del trattamento penitenziario, fornendo all'equipe e al gruppo di osservazione e trattamento tutti gli elementi tratti dall'osservazione dei comportamenti del detenuto, senza limitarsi a quelli rilevanti ai fini disciplinari e/o penali. Alla luce di quanto sopra, rientrano tra i compiti istituzionali del corpo, ai sensi dell'art. 5 legge n. 395 del 1990: e
- assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale;
- garantire l'ordine all'interno degli istituti e tutelarne la sicurezza;
- partecipare, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati;
- espletare il servizio di traduzione dei detenuti ed internati è quello di piantonamento dei detenuti e internati ricoverati in luoghi esterni di cura, precedentemente svolti dall'arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato;
- espletare infine tutti i compiti conferiti al corpo dalla legge n 395 del 1990, dall'ordinamento penitenziario, dal D.P.R n. 230 del 2000, nonché dalle altre leggi regolamenti. Ci si riferisce principalmente alle attività di polizia relativa ai seguenti ambiti operativi: a) polizia giudiziaria; b) ordine e sicurezza pubblica; c) polizia stradale; d) tutela e scorta delle personalità appartenenti all'amministrazione centrale della giustizia; e) polizia scientifica, limitatamente all'operatività e alla gestione del laboratorio centrale per la banca dati del DNA, attribuito alla competenza della polizia penitenziaria dall'art. 5, legge n. 85 del 2009.
traffico di stupefacenti prevalentemente nelle strutture penitenziarie; del servizio telecomunicazioni e del servizio a cavallo. Il personale della polizia penitenziaria è articolato in ruoli e qualifiche, con ordine gerarchico e livello analogo a quello della Polizia di Stato. Negli ultimi anni, la considerevole evoluzione culturale e professionale del corpo ha condotto alla previsione normativa di figure professionali dotate di elevata specializzazione e - con riguardo ai funzionari (direttivi e dirigenti) - anche di laurea specialistica (d.lgs. n. 146 del 2000). Come anticipato, gli appartenenti al corpo sono suddivisi nei diversi ruoli, secondo il seguente ordine gerarchico (decrescente): a) ruolo dirigenti, il quale prevede le qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente; b) ruoli direttivi (commissari), ordinario e speciale, articolato nelle qualifiche di commissario coordinatore, commissario capo, commissario e vicecommissario; c) ruolo ispettori, articolato nelle qualifiche di ispettore superiore, ispettore capo, ispettore, vice ispettore; d) Ruolo sovrintendenti, composto da sovrintendenti capo, sovrintendenti e vice sovrintendenti; e) ruolo agenti e assistenti, del quale fanno parte assistenti capo, assistenti e agenti. Allo scopo di assicurare il funzionamento del laboratorio centrale del D.N.A., il recente di punto d.lgs. n. 162 del 2010 ha infine rappresentato una svolta epocale nella storia del corpo, consolidandone il ruolo di polizia dell'esecuzione penale istituendo i ruoli tecnici della polizia penitenziaria - nelle specialità di biologo e informatico - con ruoli e qualifiche equiparati a quelli appena elencati, come segue: a) ruolo direttori tecnici, corrispondente al ruolo direttivo ordinario dei commissari; b) ruolo periti tecnici, corrispondente a quello degli ispettori; c) ruolo revisori tecnici, corrispondente a quello dei sovrintendenti; d) ruolo operatori tecnici, corrispondente a quello degli agenti ed assistenti.
Paragrafo 1.4: Il direttore Il direttore e il capo dell'istituto e costituisce l'essenziale centro di guida e di governo nell'esecuzione delle sanzioni penali di tipo detentivo e della custodia cautelare, nonché il primo responsabile del raggiungimento del mandato previsto dall'articolo 27 della costituzione. In tale veste, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 230 del 2000:
- assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze;
- esercita tutti i poteri attinenti all'organizzazione, al coordinamento e al controllo dello svolgimento dell'attività dell'istituto;
- decide tutte le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonché gli interventi all'esterno;
- impartisce direttive e disposizioni agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione, i quali svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza. Il personale del corpo in servizio presso ogni istituto è subordinato gerarchicamente al solo direttore di quella struttura;
- rispondi all'esercizio delle proprie attribuzioni al provveditore regionale e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il ruolo del direttore - il cui rapporto di lavoro dirigenziale è stato sancito dalla legge n. 4 del 2005 - prevede quindi numerose composite funzioni non facilmente riassumibili, comunque riconducibili sinteticamente alle seguenti attività:
- attività di direzione dell'istituto a livello amministrativo, contabile, operativo, logistico, etc.;
- attività di coordinamento, indirizzo, controllo e verifica sull'operato, sui risultati e sugli obiettivi conseguiti dal personale dell'istituto; attività di coordinamento delle diverse aree organizzative operanti nella struttura penitenziaria;
- tutte le attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento di istituto. Per la progettazione e lo svolgimento di tutte le attività, il direttore si avvale della collaborazione di tutto il personale, in base alle diverse professionalità possedute. Le molteplici responsabilità di tale dirigente penitenziario riguardano svariati aspetti gestionali, fra i quali:
- direzione organizzazione e coordinamento del personale degli uffici dell'istituto;
- sicurezza e disciplina dell'istituto;
- organizzazione coordinamento dell'osservazione e trattamento dei detenuti;
- rapporti con l'autorità giudiziaria;
operativa dell'area e la sua piena corrispondenza alla normativa, agli obiettivi e alle finalità istituzionali di competenza, nonché alle disposizioni impartite dall'amministrazione. Il capo area esercita dunque la sua autonomia tecnico professionale svolgendo attività non solo di supervisione, controllo e verifica, ma anche di coordinamento, stimolo e valorizzazione di tutto il personale che svolge il servizio nell'area di sua competenza; intrattiene inoltre continui rapporti con le altre aree. Paragrafo 1.6: Aree di sicurezza Nell'ambito degli istituti penitenziari sono previste quattro aree organizzative: l'area di sicurezza è quella educativa svolgono tutte le attività direttamente finalizzate a perseguire il mandato conferito all'amministrazione, mentre l'area segreteria e quella amministrativo contabile operano trasversalmente per fornire supporto gestionale e tecnico logistico all'interno dell'istituto. L'area sanitaria non è più attiva dato che, a seguito dell'attuazione del d.lgs. n. 230 del 1999, riguardante il riordino della medicina penitenziaria, vi è stato il passaggio al servizio sanitario nazionale (ASL) di tutto il personale sanitario in servizio presso gli istituti di ogni relativo aspetto operativo amministrativo e logistico. Area della sicurezza L'area della sicurezza coincide amministrativamente con il comando del reparto di polizia penitenziaria; l'area, diretta dal comandante del reparto, racchiude in sé tutto il personale del corpo in servizio presso l'istituto, il quale - ai sensi dell'art. 31 reg. serv. PP - costituisce per appunto un reparto di polizia penitenziaria, al quale è affidato il servizio di sicurezza e custodia dell'istituto (art. 2, comma 2 D.P.R. n. 230 del 2000). A causa dei molteplici compiti demandati al corpo, nell'ambito di ogni reparto di polizia penitenziaria, sono organizzate più unità operative, le quali a loro volta comprendono più posti di servizio, omogenei in ragione della natura delle funzioni e dei compiti da svolgere (art. 33, reg. serv. PP). Alla direzione dell'area della sicurezza e al comando del reparto di polizia penitenziaria di ogni istituto è preposto un funzionario appartenente ai ruoli direttivi (commissari) del corpo che, in qualità di capo area sicurezza e comandante, organizza e dirige l'area, il reparto e le unità operative che lo compongono con l'autonomia riconosciuta dalla vigente normativa. A tal fine, il funzionario comandante coordina tutta l'azione e gli interventi operativi che la legge attribuisce al personale di polizia penitenziaria dei restanti ruoli anche attraverso l'emanazione di ordini di servizio relative alla gestione dell'area, nel rispetto delle direttive generali eventualmente impartite dal direttore.
L'area sicurezza dell'istituto effettua ogni attività diretta a garantire la disciplina, l'ordine e la sicurezza penitenziaria, cioè un quadro di legalità e costituisce imprescindibile presupposto all'effettuazione di ogni attività che si svolge nell'ambito della comunità previdenziali, non ultimo il trattamento. In sintesi, il personale di polizia penitenziaria effettua principalmente, in ambito carcerario allora le seguenti attività:
- custodisce costantemente sorvegliati noti, ovunque si trovino, nonché tutta la struttura penitenziaria;
- vigila affinché le detenute internate osservino tutte le disposizioni che li riguardano e, nel caso di infrazioni, redige rapporti disciplinari a loro carico;
- Fornisce elementi utili per l'attività di osservazione dei condannati e degli internati, anche intervenendo alle riunioni del gruppo di osservazione e trattamento e dell'equipe;
- vigila affinché tutte le persone che accedono a qualsiasi titolo in istituto non contravvengano alle disposizioni vigenti;
- esegue i controlli e le perquisizioni previste. Servizi che la polizia penitenziaria effettua, nell'ambito delle diverse unità operative dell'istituto, sono infine così sintetizzabili (art. 34 reg. serv. PP): a) vigilanza armata; b) vigilanza ed osservazione dei detenuti ed internati addetti alle lavorazioni esterne; c) portineria; d) vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari; e) vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario; f) vigilanza ed osservazione sulle attività lavorative e scolastiche dei detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari; g) matricola di detenuti ed internati; h) vigilanza sui colloqui di detenuti e internati; i) vigilanza sulla corrispondenza epistolare telegrafica dei detenuti e internati; j) vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati; k) controllo dei pacchi dei detenuti e internati; l) traduzioni e piantonamenti dei detenuti e degli internati.
medesimo, intesa come offerta rivolta a soggetti di tutti quegli strumenti che gli permettono di riflettere sulla sua condizione, sulle condotte antigiuridiche posti in essere e sulle conseguenze del reato commesso. Il progetto pedagogico e dunque lo strumento principale attraverso il quale si definisce il significato di ciascuna attività e si pianificano le azioni che si intende realizzare con riferimento agli elementi del trattamento, definendo altresì quale siano i soggetti che collaborano ha il raggiungimento degli obiettivi, quali livelli di accordo convenzionale virgola di coordinamento e integrazione tra l'istituto e le imprese, le cooperative, le associazioni, le onlus, gli enti locali, il volontariato, la scuola, etc. Il progetto, essendo l'atto di programmazione più rilevante elaborato dall'area, è redatto dal capo area educativa e approvato dal direttore. All'area fanno riferimento tutti gli educatori, gli esperti ex art. 80 ord. penit., gli psicologi, gli insegnanti, i volontari. Ciò detto, vanno sinteticamente ricondotte alla competenza dell'area educativa tutte le attività relative a:
- progettazione, promozione, organizzazione e gestione delle attività trattamentali;
- gestione di tutta la complessa fase di osservazione scientifica della personalità dei condannati, ivi compresa la gestione della segreteria tecnica del gruppo osservazione trattamento e dell'equipe, la formulazione delle indicazioni in merito al trattamento educativo e la redazione del relativo programma da sottoporre al direttore per le conseguenti determinazioni;
- coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento sia che appartengano all'amministrazione (cappellani cattolici, capi d'arte, assistenti sociali …) sia che non vi appartengano (docenti, volontari, ministri di culto, cooperative …);
- Mantenimento ristabilimento delle relazioni dei detenuti con le loro famiglie in generale con la società esterna;
- Costituzione e funzionamento delle molteplici commissioni previste dalla legge, ivi comprese quelle che prevedono la partecipazione di una rappresentanza dei detenuti; partecipazione al consiglio di disciplina;
- fornire tutte le relazioni e i pareri sul detenuto nei casi previsti dalla legge alle autorità a ciò legittimate (specialmente alla magistratura di sorveglianza). Area Segreteria L'area segreteria - alla quale può essere preposto un vicedirettore ovvero altro funzionario - ha il compito di offrire un valido supporto burocratico organizzativo alle molteplici attività
intraprese dalla direzione, svolgendo un'opera di coordinamento amministrativo fra le aree dell'istituto. Poiché l'amministrazione non ha volutamente inteso determinare in maniera specifica i compiti di tale area, preferendo lasciare spazio alle decisioni dei singoli direttori la determinazione in concreta della sfera di attività della segreteria varia da istituto a istituto. Più in generale, l'area segreteria opera dunque come un vero e proprio ufficio di staff, intervenendo in maniera trasversale su molteplici versanti quali:
- attività amministrativa relativa agli affari generali e le relazioni sindacali e con gli altri enti esterni;
- coordinamento tra le aree dell'istituto;
- attività amministrativa relativa alla gestione del personale di ruolo e non di ruolo; gestione amministrativa degli accessi di tutti coloro che entrano a svariato titolo nell'istituto;
- area protocollo e archivio; gestione informatica. Area Amministrativo contabile L'area amministrativo contabile supporta il direttore per lo svolgimento delle sue attribuzioni di funzionario delegato. L'area altresì:
- effettua il riscontro contabile sui titoli di entrata e di spesa;
- cura ogni aspetto contabile relativo alla gestione del personale della struttura;
- svolge attività di programmazione fondi e gestione fondi di bilancio;
- predispone rendiconti amministrativi;
- gestisce il servizio di cassa;
- gestisci dal punto di vista amministrativo contabile il lavoro e il peculio dei detenuti ed internati;
- gestisci dal punto di vista amministrativo contabile e beni mobili e immobili, i valori e i tabacchi. Anche i centri di servizio sociale per adulti, oggi uffici locali per l'esecuzione esterna (U.E.P.E.) Del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono attualmente organizzati in aree (tre: area servizio sociale, area amministrativo contabile, area segreteria). Il personale in servizio appartiene principalmente al profilo professionale degli assistenti sociali, dai quali proviene anche il direttore dell'ufficio. Gli U.E.P.E. (Art. 72, ord. penit.):
- Svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati concorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;