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diritto penale, Provas de Química

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Tipologia: Provas

2014

Compartilhado em 05/03/2014

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Parte seconda > Reato commissivo doloso
CAPITOLO I : TIPICITà
Per fattispecie di reato si intende il complesso degli elementi che contraddistinguono ogni singolo illecito
penale: gli elementi costitutivi delle fattispecie variano quindi in funzione delle diverse tipologie delittuose.
La fattispecie legale assolve innanzitutto una fondamentale funzione di garanzia; abbraccia tutti gli elementi
che condizionano la punibilità ricomprendendo non solo i contrassegni oggettivi o materiali di ogni fatto
criminoso, ma anche il criterio di imputazione soggettiva ed ogni altro requisito capace di influire sulle
conseguenze giuridico-penali.
Nella scienza penalistica si parla di fattispecie in un’accezione più ristretta, che obbedisce ad una teoria
analitica del reato, in questo senso, il concetto di fattispecie tende a coincidere con quello di fatto tipico ,
come categoria distinta dall’antigiuridicità e dalla colpevolezza.
Secondo una concezione risalente a Beling la fattispecie , intesa come fattispecie obiettiva, designerebbe
solamente gli elementi descrittivi ed obiettivi del fatto di reato, e come tali, distinti dall’elemento soggettivo;
in sintesi , tali elementi a carattere materiale vanno dunque identificati nella condotta e negli eventuali
presupposti e note che la caratterizzano , nonchè nel rapporto causale e nell’evento lesivo.
La concezione oggi dominante, invece, intende il fatto tipico in un’accezione più ampia. Il fatto oggettivo o
materiale, pur conservando il ruolo di spina dorsale della tipicità, non l’esaurisce completamente; occorre
anche tenere conto di componenti soggettive che assolvono funzioni integratrici della tipicità in senso
rigidamente materiale. Ciò è evidente in tutti i casi di reati soggettivamente pregnanti in cui l’offesa tipica
non è scindibile dal contenuto della volontà colpevole.
La differenze strutturali tra i reati colposi e dolosi cominciano ad emergere già a livello del fatto tipico, per
cui il dolo e la colpa finiscono con l’assumere una doppia rilevanza sistematica.
La categoria del fatto tipico può ricomprendere , nel contempo, sia elementi obiettivi di natura descrittiva o
normativa, sia elementi a carattere soggettivo.
Concetto di azione > l’azione umana rappresenta la base su cui poggia l’intera costruzione dogmatica del
reato commissivo doloso. Il ruolo del concetto di azione nella struttura di questo tipo di illecito non va
sopravvalutato. La dottrina affidava al concetto di azione due compiti fondamentali : da un lato, quello di
fornire una nozione superiore unitaria capace di adattarsi tanto all’azione dolosa e all’azione colposa, quanto
all’azione e all’omissione; dall’altro , quello di orientare la stessa collocazione dogmatica degli elementi
costitutivi di reato.
La dottrina dell’azione ha storicamente prospettato diverse concezioni:
a. Teoria causale ; ha definito l’azione come modificazione del mondo esterno cagionata dalla
volontà umana, per cui il dolo non rappresenta anche un elemento costitutivo dell’azione, ma è
considerato come forma di colpevolezza.
b. Teoria finalistica; l’azione umana consiste nell’esercizio di un’attività orientata verso uno scopo;
l’attività finalistica è l’agire consapevolmente verso un obiettivo, mentre l’accadere meramente
casuale non è governato da uno scopo, ma rappresenta il risultato casuale delle condizioni causali di
volta in volta presenti.
c. Teoria sociale ; il comportamento penalmente rilevante consiste in ogni risposta dell’uomo ad una
pretesa nascente da una situazione riconosciuta o almeno riconoscibile attuata grazie alla messa in
atto di una possibilità di reazione liberamente scelta tra quelle disponibili.
Le teorie dell’azione fin qui ricordate, sono fallite perché hanno voluto trascurare una verità, e cioè, che
i dati della dogmatica penalistica non si giocano nella dottrina dell’azione, ma al più presto nella dottrina
della tipicità e dell’antigiuridicità. In altre parole, la premessa della costruzione di reato non può essere
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Parte seconda > Reato commissivo doloso

CAPITOLO I : TIPICITà

Per fattispecie di reato si intende il complesso degli elementi che contraddistinguono ogni singolo illecito penale: gli elementi costitutivi delle fattispecie variano quindi in funzione delle diverse tipologie delittuose. La fattispecie legale assolve innanzitutto una fondamentale funzione di garanzia; abbraccia tutti gli elementi che condizionano la punibilità ricomprendendo non solo i contrassegni oggettivi o materiali di ogni fatto criminoso, ma anche il criterio di imputazione soggettiva ed ogni altro requisito capace di influire sulle conseguenze giuridico-penali. Nella scienza penalistica si parla di fattispecie in un’accezione più ristretta, che obbedisce ad una teoria analitica del reato, in questo senso, il concetto di fattispecie tende a coincidere con quello di fatto tipico , come categoria distinta dall’antigiuridicità e dalla colpevolezza. Secondo una concezione risalente a Beling la fattispecie , intesa come fattispecie obiettiva, designerebbe solamente gli elementi descrittivi ed obiettivi del fatto di reato, e come tali, distinti dall’elemento soggettivo; in sintesi , tali elementi a carattere materiale vanno dunque identificati nella condotta e negli eventuali presupposti e note che la caratterizzano , nonchè nel rapporto causale e nell’evento lesivo.

La concezione oggi dominante, invece, intende il fatto tipico in un’accezione più ampia. Il fatto oggettivo o materiale, pur conservando il ruolo di spina dorsale della tipicità, non l’esaurisce completamente; occorre anche tenere conto di componenti soggettive che assolvono funzioni integratrici della tipicità in senso rigidamente materiale. Ciò è evidente in tutti i casi di reati soggettivamente pregnanti in cui l’offesa tipica non è scindibile dal contenuto della volontà colpevole. La differenze strutturali tra i reati colposi e dolosi cominciano ad emergere già a livello del fatto tipico, per cui il dolo e la colpa finiscono con l’assumere una doppia rilevanza sistematica. La categoria del fatto tipico può ricomprendere , nel contempo, sia elementi obiettivi di natura descrittiva o normativa, sia elementi a carattere soggettivo.

Concetto di azione > l’azione umana rappresenta la base su cui poggia l’intera costruzione dogmatica del reato commissivo doloso. Il ruolo del concetto di azione nella struttura di questo tipo di illecito non va sopravvalutato. La dottrina affidava al concetto di azione due compiti fondamentali : da un lato, quello di fornire una nozione superiore unitaria capace di adattarsi tanto all’azione dolosa e all’azione colposa, quanto all’azione e all’omissione; dall’altro , quello di orientare la stessa collocazione dogmatica degli elementi costitutivi di reato. La dottrina dell’azione ha storicamente prospettato diverse concezioni:

a. Teoria causale ; ha definito l’azione come modificazione del mondo esterno cagionata dalla

volontà umana, per cui il dolo non rappresenta anche un elemento costitutivo dell’azione, ma è considerato come forma di colpevolezza.

b. Teoria finalistica; l’azione umana consiste nell’esercizio di un’attività orientata verso uno scopo;

l’attività finalistica è l’agire consapevolmente verso un obiettivo, mentre l’accadere meramente casuale non è governato da uno scopo, ma rappresenta il risultato casuale delle condizioni causali di volta in volta presenti.

c. Teoria sociale ; il comportamento penalmente rilevante consiste in ogni risposta dell’uomo ad una

pretesa nascente da una situazione riconosciuta o almeno riconoscibile attuata grazie alla messa in atto di una possibilità di reazione liberamente scelta tra quelle disponibili.

Le teorie dell’azione fin qui ricordate, sono fallite perché hanno voluto trascurare una verità, e cioè, che

i dati della dogmatica penalistica non si giocano nella dottrina dell’azione, ma al più presto nella dottrina della tipicità e dell’antigiuridicità. In altre parole, la premessa della costruzione di reato non può essere

fornita da un’aprioristica o sedicente ontologica concezione dell’azione : il modo di atteggiarsi ed i limiti dell’azione penalmente rilevante risultano soltanto dall’interpretazione delle varie fattispecie, e, per certi aspetti da questioni inerenti la configurabilità della stessa colpevolezza. Da questo punti di vista, i criteri che presiedono alla determinazione del concetto di azione si uniformano ai principi di imputazione penale , e non viceversa. Il punto di partenza è sempre costituito dalla verificazione di un accadimento che lede o pone in pericolo un bene giuridico, soltanto in un secondo momento ci si preoccupa di stabilire se, in qualche modo, l’accadimento sia riconducibile al comportamento di qualcuno. Sul terreno del reato commissivo, la condotta criminosa assume la forma di un’azione in senso stretto : secondo una definizione minima, ma sufficiente per un primissimo approccio analitico, azione in senso stretto equivale a movimento corporeo dell’uomo. Bisogna richiamare l’ART. 42, comma 1, che stabilisce : “ nessuno può essere punito per un’azione (…) preveduta dalla legge come reato , se non l’ha commessa con coscienza e volontà”. L’azione deve consistere in un movimento corporeo cosciente e volontario; ma la formula coscienza e volontà dell’azione non esprime un’identica realtà psicologica comune a tutte le forme delittuose , essa richiama dati diversi a seconda che l’azione acceda ad un reato doloso o ad un reato colposo. Soltanto sul terreno del reato commissivo doloso l’azione è sempre caratterizzata dalla partecipazione effettiva della coscienza e volontà: anzi i presupposti dell’esistenza di un’azione cosciente e volontaria finiscono col rimanere assorbiti da quelli normativamente richiesti per la configurazione del dolo; azione cosciente e volontaria ed azione dolosa finiscono, così, col coincidere.

Azione determinata da forza maggiore o da costringimento fisico. Caso fortuito > l’azione punibile, abbiamo detto, deve essere accompagnata dalla coscienza e volontà, come requisiti essenziali. Il legislatore si è , però, preoccupato di tipicizzare due situazioni nelle quali non si può mai giungere ad un giudizio di colpevolezza perché manca già in partenza la precondizione di un addebito a titolo di dolo o di colpa: precondizione rappresentata dalla possibilità di considerare l’azione criminosa come opera propria di un determinato soggetto. Si fa riferimento ad azioni che vanno sotto il nome di forza maggiore e costringimento fisico. ART.45 : “ non è punibile chi ha commesso il fatto per (…) forza maggiore”. La forza maggiore è qualsiasi energia esterna contro la quale il soggetto non è in grado di resistere e che perciò lo costringe necessariamente ad agire : agitur, non agit. Non si può parlare di forza maggiore se l’agente dispone di un sufficiente margine di scelta, in questi casi la coazione ad agire è relativa e potrenno risultare applicabili le norme sullo stato di necessità o sulla coazione morale. ART. 46 : “ non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commessa dalla persona costretta risponde soltanto l’autore della violenza”. Perché sia applicabile l’art. 46 occorre che la volontà dell’agente sia coartata in maniera assoluta, datosi che il soggetto materialmente coartato è strumento nelle mani di chi esercita violenza. All’art. 45 si ammette un ulteriore esenzione da responsabilità, stabilendo che non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito. Quest’ultimo risulta dall’incrocio tra un accadimento naturale ed una condotta umana, da cui deriva l’imprevedibile verificarsi di un evento lesivo; mentre la concezione più tradizionale del caso fortuito ravvisa in esso un limite della colpa strettamente intesa, altra parte della dottrina ritiene che esso escluda il nesso di causalità.

Presupposti dell’azione > sono stati considerati presupposti la stessa norma penale , il bene giuridico, il soggetto attivo, il soggetto passivo, ecc.. ma in tale accezione questa categoria è errata ed inutile, in quanto è ovvio che la configurabilità di qualsiasi reato presuppone sempre l’esistenza dei requisiti giuridici necessari per la qualificazione del fatto in termini di illecito penale. Il concetto di presupposti dell’azione è utile in una scomposizione analitica dell’illecito che in alcuni casi devono preesistere o essere concomitanti alla condotta perché questa assuma un significato criminoso. L’utilità pratica di tali presupposti emerge sul terreno del

questi casi essa finisce con l’equivalere ad una formula vuota. Si è altresì rilevato che la teoria in esame condurrebbe, se portata alle estreme conseguenze, a considerare causali anche i remoti antecedenti dell’evento delittuoso ( paradossalmente si potrebbe sostenere che in caso di omicidio sono colpevoli anche i genitori dell’omicida che, procreandolo, avrebbero così creato una condizione indispensabile dell’evento! ). La teoria condizionalista sembra per altro presentare ulteriori inconvenienti nelle ipotesi di causalità alternativa ipotetica e causalità addizionale :

  • Causalità alternativa ipotetica : in mancanza dell’azione del reo, l’evento sarebbe stato egualmente prodotto da un’altra causa intervenuta all’incirca nello stesso momento.
  • Causalità addizionale : l’evento è prodotto dal concorso di più condizioni, ciascuna però capace da sola di produrre il risultato.

Correttivi >

a. (^) Correttivo del dolo o della colpa : la prima obiezione si ridimensiona appena si osservi che si selezionano come antecedenti causali le sole condotte che assumono rilevanza rispetto alla fattispecie incriminatrice di volta in volta considerata. In ogni caso, l’obiezione relativa all’eccessiva estensione del concetto di causa non tiene conto dell’operatività del dolo e della colpa, come fattori che contribuiscono a circoscrivere l’ambito di rilevanza di tutti i possibili antecedenti del risultato lesivo. La teoria dell’equivalenza appare perciò eccessivamente rigorosa soprattutto nei casi di cosiddetta responsabilità oggettiva, dove manca la possibilità di ricorrere al correttivo del dolo e della colpa.

b. Correttivo di riferimento all’evento concreto : muovendo dalla versione più aggiornata della teoria causalistica addizionale e alternativa ipotetica, l’evento come secondo polo del nesso di condizionamento deve essere concepito non come genere di evento, ma come evento concreto che si verifica hic et nunc; in altri termini ciò che importa è che una catena causale sussiste fra l’azione dell’autore e questo evento concreto, mentre è irrilevante la circostanza che potrebbero verificarsi eventi analoghi per effetto di altre cause operanti all’incirca nel medesimo momento.

Teoria condizionalistica orientata secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche > il limite principale del tradizionale impiego della teoria condizionalistica consiste nell’incapacità della formula della condicio sine qua non a spiegare da sola perché , in assenza dell’azione, l’evento non si sarebbe verificato. Il metodo non funziona ove non si sappia in anticipo se in generale sussistano rapporti di deriazione tra determinati antecedenti e determinati conseguenti. Si configurano due possibili modelli alternativi di ricostruzione del rapporto di causalità:

  1. (^) Metodo dell’individualizzante : l’accertamento del rapporto di causalità si svolge tra accadimenti singoli e concreti, non importa se unici o riproducibili nel futuro: il giudice si comporterebbe come uno storico che nel ricostruire le vicende si limita a individuare connessioni tra eventi ben determinati e circoscritti, senza preoccuparsi di rinvenire leggi universali in cui sussumere il rapporto tra i singoli avvenimenti.
  2. Metodo di spiegazione causale generalizzante : ancorato a leggi generali che individuano i rapporti di successione regolare tra l’azione criminosa e l’evento considerati non già come accadimenti singoli ed unici, ma come accadimenti ripetibili; a suo favore militano ineludibili esigenze di garanzia. La sua determinazione non può essere affidata alla discrezionalità del giudice, ma deve essere effettuata alla stregua di criteri tendenzialmente certi ed il più possibile controllabili. È soprattutto in omaggio al principio di tassatività che il criterio della condicio va inteso in senso generalizzante. Il giudizio causale deve fornire una spiegazione adeguata dell’evento concreto ed in

questa prospettiva la spiegazione del nesso causale può correttamente effettuarsi soltanto alla stregua del modello della sussunzione sotto leggi scientifiche. Occorre che l’accadimento venga spiegato attraverso una legge generale di copertura che permette di sussumere in se stessa il rapporto azione- evento.

Le leggi scientifiche che permettono di spiegare le relazioni tra gli accadimenti sogliono essere distinte :

  • Universali : in grado di affermare che la verificazione di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verificazione di un altro evento. Soddisfano al massimo livello le esigenze di rigore scientifico e di certezza.
  • Statistiche : si limitano ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento soltanto in una certa percentuale di casi. Tali leggi sono tanto più dotate di validità scientifica, quanto più sono suscettive di trovare applicazione in un numero sufficientemente alto di casi e di ricevere conferma mediante il ricorso a metodi di prova razionali e contabili.

Possiamo quindi dire che ai fini dell’accertamento giudiziale della causalità, non occorre che il giudice disponga di leggi universali, ma è sufficiente che egli faccia ricorso a leggi statistiche. Rimane tuttavia la difficoltà di applicare tale metodo con rigore metologico nei casi concreti che si presentano nella realtà giudiziaria.

Teoria della causalità adeguata > si prospetta all’origine come correttivo della teoria condizionalistica nella sfera dei delitti aggravati dall’evento. Si seleziona tra gli antecedenti quelli più rilevanti a livello giuridico penale; tale esigenza si avverte soprattutto nei casi di decorso causale atipico. La teoria dell’adeguatezza tende a selezionare come causali solamente alcuni antecedenti: cioè è considerata causa , nel senso del diritto penale, quella condizione che è tipicamente idonea o adeguata a produrre l’evento in base ad un criterio di prevedibilità.

I sostenitori della teoria della causalità adeguata hanno favorito la nascita di un’altra teoria, quella generale della causalità penalmente rilevante. Secondo la formulazione più aggiornata ed adeguata la teoria in esame dovrebbe essere costruita in termini negativi: cioè il rapporto di causalità sussiste tutte le volte in cui non sia improbabile che l’azione produca l’evento. Quanto al giudizio di probabilità va effettuato sulla base di circostanze presenti al momento dell’azione e conoscibili ex ante da un osservatore avveduto, con l’aggiunta di quelle superiori eventualmente possedute dall’agente concreto : criterio della prognosi postuma o ex ante in concreto. In seguito una migliore dottrina ha suggerito di scindere il giudizio di adeguatezza in due fasi :

a. in base ad un giudizio ex ante occorre verificare se non appaia improbabile che all’azione consegua un evento del genere di quello contemplato dalla norma.

b. (^) In base ad un giudizio ex post bisogna verificare se l’evento concreto realizzi il pericolo tipicamente o generalmente connesso all’azione delittuosa.

Concause > art 41 : dedicato alle concause e al concorso di più condizioni.

  • Comma 1 : stabilisce in proposito che il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione e l’evento. La responsabilità penale del feritore non viene meno se il soggetto passivo del ferimento decede, nel corso dell’intervento chirurgico, a causa di una preesistente cardiopatia.
  • Comma 2 :le cause sopravvenute da sole sufficienti a produrre l’evento escludono il rapporto di causalità.
  • Comma 3 : la causa ( concorrente) può anche essere costituita da un fatto illecito altrui.