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1 Il Matrimonio Dir. Ecclesiastico, Dispense di Diritto Ecclesiastico

1 Il Matrimonio Dir. Ecclesiastico

Tipologia: Dispense

2021/2022

Caricato il 11/01/2023

jipo
jipo 🇮🇹

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Lezione 17 Matrimonio
Per la trattazione dell'attuale disciplina concordataria del matrimonio religioso, cui
in parte si sono ispirate anche le discipline pattizie, cioè le discipline delle intese con
altre confessioni religiose per la disciplina del matrimonio, occorre fare una breve
introduzione storica, perché l'attuale disciplina in molti punti in realtà ha
confermato la disciplina del vecchio Concordato del 29, pur armonizzandola ai
principi costituzionali. Nell'ordinamento italiano com’è noto, con l'unità d'Italia e il
primo codice civile del 1865, si introdusse il principio del matrimonio civile
obbligatorio , questo in conformità al principio introdotto col codice napoleonico,
ancora prima delle codificazioni moderne, secondo il quale solo il matrimonio civile
è riconosciuto di fronte allo Stato. Anche il legislatore unitario, rompendo
l'antichissima tradizione concordataria, che vi era in tutti gli Stati preunitari, secondo
cui il matrimonio era quello religioso, per esempio nel regno del Piemonte non vi era
nemmeno un concordato e quindi l'unico matrimonio civilmente riconosciuto era il
matrimonio canonico. Nel Regno delle due Sicilie fu fatto dopo la restaurazione un
concordato, ma l'unica forma di matrimonio civilmente valido negli Stati preunitari
era il matrimonio canonico. Il codice civile del 1865 ruppe con questa tradizione e
affermò che di fronte allo di Stato l'unico matrimonio che doveva considerarsi era
quello celebrato di fronte all'ufficiale dello stato civile. Pertanto in materia
matrimoniale si instaurò un regime di separazione , per cui il matrimonio canonico
continuò ad essere celebrato e soprattutto nelle campagne continuò ad essere
l'assoluta e prevalente forma di celebrazione del matrimonio, laddove al matrimonio
civile ricorrevano soprattutto coloro che avevano un patrimonio da trasmettere,
quindi soprattutto la classe borghese nelle città. Questa situazione mutò con il
Concordato del 1929. Nel concordato del 29 una delle principali materie che fu
trattata, fu proprio quella del matrimonio. Stato e Chiesa per interessi differenti, ma
convergenti, giunsero a convenire sull'opportunità di superare quella situazione di
duplicità dei vincoli matrimoniali che si era venuta a creare in certi casi (vincolo
matrimoniale civile come separato dal vincolo matrimoniale religioso) e introdurre il
principio invece della unicità dello status coniugale, in forza del quale, con una certa
automaticità, ogni matrimonio canonico, celebrato in Italia, era destinato ad
acquisire effetti civili. Questo principio dell'unicità dello status coniugale , da un lato
andava nell'interesse della Chiesa, che mirava così a restaurare il matrimonio
canonico come forma assolutamente prevalente, quindi in qualche modo veniva
meno una sorta di concorrenza tra matrimonio civile e matrimonio religioso, perché
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Lezione 17 Matrimonio

Per la trattazione dell'attuale disciplina concordataria del matrimonio religioso, cui in parte si sono ispirate anche le discipline pattizie, cioè le discipline delle intese con altre confessioni religiose per la disciplina del matrimonio, occorre fare una breve introduzione storica, perché l'attuale disciplina in molti punti in realtà ha confermato la disciplina del vecchio Concordato del 29 , pur armonizzandola ai principi costituzionali. Nell'ordinamento italiano com’è noto, con l'unità d'Italia e il primo codice civile del 1865, si introdusse il principio del matrimonio civile obbligatorio , questo in conformità al principio introdotto col codice napoleonico, ancora prima delle codificazioni moderne, secondo il quale solo il matrimonio civile è riconosciuto di fronte allo Stato. Anche il legislatore unitario, rompendo l'antichissima tradizione concordataria, che vi era in tutti gli Stati preunitari, secondo cui il matrimonio era quello religioso, per esempio nel regno del Piemonte non vi era nemmeno un concordato e quindi l'unico matrimonio civilmente riconosciuto era il matrimonio canonico. Nel Regno delle due Sicilie fu fatto dopo la restaurazione un concordato, ma l'unica forma di matrimonio civilmente valido negli Stati preunitari era il matrimonio canonico. Il codice civile del 1865 ruppe con questa tradizione e affermò che di fronte allo di Stato l'unico matrimonio che doveva considerarsi era quello celebrato di fronte all'ufficiale dello stato civile. Pertanto in materia matrimoniale si instaurò un regime di separazione , per cui il matrimonio canonico continuò ad essere celebrato e soprattutto nelle campagne continuò ad essere l'assoluta e prevalente forma di celebrazione del matrimonio, laddove al matrimonio civile ricorrevano soprattutto coloro che avevano un patrimonio da trasmettere, quindi soprattutto la classe borghese nelle città. Questa situazione mutò con il Concordato del 1929. Nel concordato del 29 una delle principali materie che fu trattata, fu proprio quella del matrimonio. Stato e Chiesa per interessi differenti, ma convergenti, giunsero a convenire sull'opportunità di superare quella situazione di duplicità dei vincoli matrimoniali che si era venuta a creare in certi casi (vincolo matrimoniale civile come separato dal vincolo matrimoniale religioso) e introdurre il principio invece della unicità dello status coniugale , in forza del quale, con una certa automaticità, ogni matrimonio canonico, celebrato in Italia, era destinato ad acquisire effetti civili. Questo principio dell' unicità dello status coniugale , da un lato andava nell'interesse della Chiesa, che mirava così a restaurare il matrimonio canonico come forma assolutamente prevalente, quindi in qualche modo veniva meno una sorta di concorrenza tra matrimonio civile e matrimonio religioso, perché

non erano più alternativi l'uno all'altro, dall'altro però il principio andava incontro ad alcuni interessi finanziari dello Stato, per fronteggiare il grave problema delle pensioni di guerra, che molte vedove di caduti al fronte percepivano, ma che magari si erano risposate solo religiosamente. Il principio della unicità dello status coniugale comportò che ogni matrimonio canonico era destinato ad acquisire effetti civili, non però automaticamente, ma attraverso un istituto che fu introdotto nell'ordinamento italiano, ossia la trascrizione , ispirato in qualche modo all'analogo istituto che era stato introdotto col concordato del 1818 nel regno delle due Sicilie. Quindi veniva conservata in qualche modo formalmente una distinzione tra l'istituto del matrimonio canonico e gli effetti civili che gli venivano conferiti solo a seguito dell'intervento dell'ufficiale di stato civile, che avrebbe dovuto trascrivere, cioè inserire nei registri dello stato civile, l'atto di matrimonio redatto dal parroco. Contestualmente nella disciplina del Concordato del 29 fu anche e questo fu l'aspetto più discusso, introdotto il riconoscimento dell'esecutorietà, cioè del riconoscimento degli effetti civili alle sentenze canoniche di nullità matrimoniale. Quindi la disciplina del matrimonio concordatario nasce con questo duplice aspetto, da un lato, mediante la trascrizione , il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio, che come tale, cioè come vincolo giuridico era sottoposto al diritto canonico, per cui gli impedimenti e i vizi del consenso del matrimonio erano quelli disciplinati dal diritto canonico, per cui il matrimonio concordatario e questo vale anche oggi, non è in realtà un tertium genus di matrimonio, rispetto a quello canonico e a quello civile, è in realtà il matrimonio canonico che acquisisce effetti civili e questo matrimonio canonico continua, anche nell'ordinamento italiano ad essere soggetto, per quanto concerne la validità del vincolo, alle norme canoniche, mentre invece sono gli effetti meramente civili del vincolo, che già in sede del concordato del 29, vengono riconosciuti alla competenza dello Stato, quindi sul matrimonio venne introdotta una sorta di diarchia , per cui alla Chiesa veniva riconosciuta la competenza per tutto ciò che atteneva alla validità del vincolo matrimoniale, allo Stato invece e alla legislazione statuale, ciò che atteneva agli effetti meramente civili. Ma oltre a questo primo aspetto, fu oggetto di disciplina anche il riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio. Questa è una peculiarità derivante dalla natura sacramentale che il matrimonio assume nell'ordinamento canonico, per cui per il diritto della Chiesa solo l'autorità ecclesiastica può dichiarare un eventuale nullità del matrimonio, in quanto sacramento e questa rivendicazione della Chiesa fu riconosciuta in sede concordataria. Quindi in sede concordataria si prevede che lo Stato riconosce gli

paese come era l'Italia, dove era il matrimonio canonico la forma di celebrazione assolutamente prevalente e da quell'istituto così importante, fonte dello stato civile dei cittadini (coniugati), praticamente il giurista italiano era estromesso. Tra l'altro in Italia com’è noto il divorzio non c'era, quindi vi era una perfetta identità di disciplina del matrimonio, rispetto ai principi cattolici e questo fu oggetto di critica. Questo sistema cominciò ad essere modificato ancor prima dell'Accordo di Revisione del Concordato, con la legge sul divorzio. Fu la legge sul divorzio, del 1970 , a scardinare il sistema concordatario, perché questa legge che introdusse lo scioglimento del matrimonio civile e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. La legge sul divorzio, per quanto formalmente non incidente sulla normativa concordataria, ne fece venir meno il presupposto essenziale, cioè il principio della unicità dello status coniugale. Tra l'altro la disciplina del matrimonio concordatario è l'espressione di questo principio, per cui non si poteva dare un vincolo matrimoniale canonico che non fosse riconosciuto lo stato. Questo principio venne meno, perché la legge sul divorzio consentiva e consente tuttora lo scioglimento di un matrimonio sul piano civilistico, quindi la cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico, senza per questo che il matrimonio in sede canonica venga meno. Inoltre l'istituto del divorzio introduceva anche, e questa fu la tesi della Santa Sede, una ferita alla disciplina concordataria. Il Vaticano, poco dopo l'approvazione della legge sul divorzio, inviò una nota al Governo italiano, contestando la legge perché a suo parere questa legge violava la disciplina concordataria, nella misura in cui introduceva il principio la dissolubilità del vincolo matrimoniale, che per la Chiesa non era un mero effetto civile. Anche la Corte Costituzionale affermò la piena legittimità della legge sul divorzio, perché il divorzio si limita ad intervenire sugli effetti civili del vincolo, invece nella dottrina canonistica del matrimonio, l'indissolubilità è una proprietà del vincolo, non è un effetto prodotto dal vincolo, ma è una sua stessa proprietà, nel senso che quando i coniugi contraggono matrimonio, essi aderiscono e prestano il consenso ad un vincolo che presenta tre caratteristiche l'unicità (cioè l'unità, come vincolo esclusivo tra i coniugi), l'apertura alla prole e l'indissolubilità , nel senso che si impegnano a mantenere questo vincolo tra di loro per tutta la vita. Quindi c'è questo sfasamento tra l'ordinamento civile e ordinamento canonico, nell'intendere il principio della indissolubilità o dissolubilità, che per il legislatore civile attiene solo la durata del rapporto, invece per il legislatore canonico è una proprietà del vincolo. Comunque la legge fu anche sottoposta a referendum, che confermò il testo della legge. Inoltre nel corso degli anni 70, dopo la legge sul divorzio, vi furono anche alcuni interventi della Corte

Costituzionale molto importanti, che poi intervennero sulla disciplina del matrimonio concordatario. La Corte Costituzionale affermò sostanzialmente due principi. Il primo che non ogni matrimonio canonico può acquisire effetti civili mediante la trascrizione, ma solo quelli che non risultino in contrasto con i principi fondamentali dell'istituto matrimoniale come disciplinato in Italia. Per esempio la Corte Costituzionale affermò che non si potesse trascrivere un matrimonio canonico, qualora uno dei coniugi non avesse la maggiore età, valida civilmente. Eel diritto canonico invece si può contrarre validamente matrimonio ad un'età inferiore a 18 anni e questo anche oggi, perché il codice di diritto canonico è una legge universale, ma la Corte Costituzionale affermò che un matrimonio canonico contratto da una persona non maggiorenne, non può essere trascritto, perché non corrispondente ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano. E lo stesso affermò la Corte Costituzionale in relazione al riconoscimento delle sentenze canoniche di nullità, nel senso che la Corte Costituzionale affermò che non ogni sentenza canonica di nullità poteva acquisire effetti civili, ma solo quelle sentenze di nullità che non risultassero in contrasto con i principi dell'ordinamento italiano, sia sul piano formale, che sostanziale, ovvero, occorreva che la Corte d'Appello accertasse:

  1. che nel processo canonico di nullità fosse stato assicurato il diritto di difesa alle parti, in modo corrispondente ai principi dell'ordinamento italiano e
  2. che anche il contenuto della sentenza ecclesiastica di nullità non risultasse difforme ai principi dell'ordinamento italiano, cioè che i vizi di nullità alla base della sentenza ecclesiastica non fossero troppo difformi dall'analoga disciplina civilistica dei vizi del consenso del matrimonio civile. La Corte Costituzionale nell' 82 giunse addirittura a dichiarare l'incostituzionalità di quella disposizione concordataria che prevedeva il riconoscimento degli effetti civili ai provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato, ritenendo che trattandosi di provvedimenti meramente amministrativi, non di provvedimenti giurisdizionali, la Corte sostenne che la procedura amministrativa canonica all'epoca non assicurasse adeguatamente i diritti di difesa delle parti, ed eventualmente soprattutto della parte contraria. La Corte quindi dichiarò l'incostituzionalità di quella disposizione concordataria, affermando che tale disposizione violava un principio supremo dell'ordinamento costituzionale, ovvero il

mediante la trascrizione, secondo la disciplina concordataria, ma poi abbiamo tante altre forme di celebrazione. Praticamente ogni comunità religiosa può celebrare il matrimonio civilmente valido nell'ordinamento italiano, in base alla legge sui culti ammessi, per cui qualsiasi confessione riconosciuta può attraverso il proprio ministro di culto, approvato dal ministro dell'interno, celebrare un matrimonio destinato ad acquisire effetti civili, mediante l'iscrizione dell'atto nel registro dei matrimoni. (Nella Legge sui Culti Ammessi si parla di iscrizione dell'atto di matrimonio nel registro, ma sostanzialmente è una cosa analoga alla trascrizione). Nelle Intese con le altre confessioni religiose si parla poi invece proprio di trascrizione, utilizzando la stessa espressione nell'Accordo di Revisione del Concordato, per il matrimonio canonico. Le intese sono 13, quindi ci sono 13 forme di celebrazione religiosa del matrimonio, oltre a quelle consentite dalla legge sui culti ammessi, con una piccola differenza sul piano procedurale tra la disciplina della legge sui culti ammessi, rispetto alla disciplina delle intese, ma in entrambi i casi c'è sostanzialmente la possibilità di celebrare un matrimonio che acquisisca effetti civili mediante la trascrizione. Poi c'è anche la forma di celebrazione del matrimonio celebrato all'estero. Anche un matrimonio celebrato in forma religiosa all'estero può essere riconosciuto in Italia. Quindi c'è questo principio della pluralità delle forme di celebrazione, però attenzione, la disciplina del vincolo nell'ordinamento italiano prevede due soli modelli, cioè la disciplina del vincolo come disciplinata nel codice civile, che è quella che si applica a tutti i matrimoni celebrati in forma religiosa, salvo quello concordatario, perché il secondo modello di disciplina del vincolo è quello canonico, cui è soggetto appunto il matrimonio canonico, che attraverso la trascrizione, acquista effetti civili. Perché nel caso in cui i nubendi decidano di contrarre matrimonio canonico, gli impedimenti e i vizi del consenso sono quelli dettati dal diritto canonico. Poi vedremo che c'è anche una verifica in questo caso in base alla disciplina attuale, da parte dell'ufficiale dello stato civile per quanto riguarda la trascrizione e da parte della Corte d'Appello per quanto riguarda l'esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche di nullità, però la disciplina è quella canonica, mentre in tutti gli altri casi di celebrazione religiosa, la disciplina è quella del codice civile. Quindi sia per i matrimoni celebrati a norma delle intese, sia per quelli celebrati in base alla legge sui culti ammessi, la forma di celebrazione è quella tradizionale della confessione religiosa, ma la disciplina del vincolo è quella dettata dal codice civile, ragion per cui i fedeli islamici non celebrano matrimonio in base alla legge sui culti

ammessi, nonostante potrebbero farlo, perché il ministero dell'interno ha dichiarato di poter approvare i ministri di culto anche di una confessione non riconosciuta, per agevolare al massimo l'esercizio della libertà religiosa, ma gli islamici in realtà non sono interessati, perché sarebbe comunque un matrimonio celebrato in base alle loro tradizioni, ma quel matrimonio sarebbe comunque soggetto alle norme del codice civile, primo fra tutti il principio di uguaglianza fra i coniugi, che non sarebbe conforme alla legge islamica, per cui molti preferiscono tornare nel loro paese per celebrare il matrimonio. Spesso si parla in Italia delle prospettive di intesa con la comunità islamica, ma non è semplice, perché per loro il riconoscimento civile del matrimonio non avrebbe alcun senso, se non andasse di pari passo con la sottoposizione di quel vincolo alla legge islamica e la legge islamica prevede una disparità tra uomo e donna all'interno del matrimonio. La disciplina attuale l'art. 8 dell’Accordo di Revisione del Concordato è la norma più complessa e articolata dell' Accordo di Revisione del Concordato e l’istituto del matrimonio, data la sua delicatezza, perché l'istituto matrimoniale incide direttamente sui diritti civili e sullo stato civile del cittadino, è l'unico istituto su cui il legislatore concordatario ha cercato di disciplinare ogni aspetto della materia, per evitare margini di incertezza, poi dei margini di incertezza ci sono e sono ampi, ma non perché questi aspetti non sono stati trattati, ma perché sui punti più delicati si sono introdotte formule di compromesso. L'art. 8 è suddiviso in due parti. Nella prima parte è disciplinato l'istituto della trascrizione , con tutti gli adempimenti previsti per giungere alla trascrizione e i requisiti previsti per giungere a tale atto conclusivo di questo procedimento. Nella seconda parte invece si affronta il tema della giurisdizione ecclesiastica , cioè degli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche di nullità. “ Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico , a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale”. Questo è il principio di fondo, quindi lo Stato conferma il suo impegno a riconoscere gli effetti civili ai “matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico” e non si parla più del matrimonio-sacramento come nel concordato del 29, ma si usa l'espressione “ matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico ”, poi si parla dell'istituto della trascrizione e della pubblicazione nella casa comunale.

presso la casa comunale, per almeno due domeniche. In sede canonica venivano poi svolte autonomamente le pubblicazioni canoniche, questo per ogni matrimonio canonico. Cioè il parroco affigge alle porte della chiesa un foglio dove risulta l'intenzione dei nubendi di voler contrarre matrimonio in chiesa. Le pubblicazioni civili, dal punto di vista della loro disciplina, non sono altro che una sorta di replica delle pubblicazioni canoniche, cioè la loro disciplina si ispira alle pubblicazioni canoniche. Le pubblicazioni civili servono per accertare eventuali motivi di opposizione da parte di persone che conoscano ragioni di opposizione e per consentire anche all'ufficiale di stato civile di effettuare indagini sui registri civili. Nel caso delle pubblicazioni civili di un matrimonio canonico trascritto, l'ufficiale dello stato civile però deve accertare l’eventuale esistenza di motivi di impedimento, non di tutti i motivi di impedimento però previsti dal codice civile, ma solo quelli previsti in sede concordataria, nel senso che per la gran parte degli impedimenti, vi è una sostanziale identificazione tra quelli canonistici e quelli civilistici, quindi per la gran parte degli impedimenti è il parroco, che attraverso le pubblicazioni canoniche accerta che non sussistano impedimenti e il matrimonio canonico è un matrimonio soggetto e disciplinato dal diritto canonico. L'ufficiale dello stato civile deve solo verificare che non sussistano alcuni impedimenti, previsti dall'ordinamento civile e non presenti invece nella disciplina canonistica. Per esempio l'interdizione (cioè una sentenza del giudice civile che accerti lo stato di infermità totale della persona che è quindi priva della capacità di agire) è un impedimento al matrimonio nella disciplina civilistica. L'interdizione come tale non è un impedimento al matrimonio canonico, anche perché è un provvedimento civile, quindi teoricamente un soggetto interdetto può contrarre matrimonio canonico, poi civilmente bisogna aspettare la sentenza di riabilitazione. Dal punto di vista canonico ciò che conta è che entrambi i nubendi contraggano matrimonio in uno stato di piena capacità, che può sussistere anche quando formalmente vi è ancora una sentenza di interdizione. In ogni caso l'interdizione non è un impedimento canonico. Anche la minore età è un impedimento civilistico, mentre canonicamente si può contrarre matrimonio anche ad un'età inferiore ai 18 anni. Oggi la CEI ha adeguato l'età, per cui in Italia non si può contrarre matrimonio canonico se non al compimento di 18 anni, però questo è un limite che incide sulla liceità del matrimonio, non sulla validità, per cui un matrimonio canonico contratto da uno dei nubendi minorenni, magari può essere valido canonicamente, ma non potrebbe essere trascritto, se non al compimento della maggiore età. Quindi l'ufficiale dello stato civile ha un compito più circoscritto in sede di pubblicazioni civili del matrimonio canonico. Concluse le pubblicazioni,

cioè trascorso il termine previsto, se l'ufficiale dello stato civile non rileva motivi di opposizione o l'esistenza di alcuni di questi impedimenti, rilascia ai nubendi un certificato di nullaosta alla successiva trascrizione. Una volta rilasciato questo certificato di nullaosta comunque si potrà procedere alla trascrizione. Se invece l'ufficiale dello stato civile rilevasse motivi di opposizione o l'esistenza di qualche impedimento, rilevante sul piano civilistico, su richiesta dei nubendi rilascerebbe loro un certificato da cui risultano le ragioni del mancato rilascio del nullaosta e con questo certificato i nubendi potrebbero rivolgersi al tribunale civile per contestare questo rifiuto, perché siamo in materia di diritti civili ed è sempre data la possibilità del ricorso al giudice civile e sarà lui poi a decidere circa la fondatezza o meno del rifiuto dell'ufficiale dello stato civile a rilasciare il certificato di nullaosta. Nell'ipotesi che non emergano motivi di opposizione, rilasciato il certificato di nullaosta, si può procedere alla celebrazione. La celebrazione religiosa corre su un binario parallelo, nel senso che comunque si può procedere alla celebrazione religiosa, il problema è di vedere se questa potrà essere poi successivamente trascritta. L'ufficiale dello stato civile competente per le pubblicazioni è l'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza dei nubendi. Quindi se i nubendi risiedono in comuni differenti, le pubblicazioni dovranno essere svolte in entrambi i comuni. L'ufficiale dello stato civile competente per la trascrizione non è quello di residenza, è quello del luogo della celebrazione, che può essere diverso da quello della residenza. La lettura degli articoli La celebrazione quindi si svolge secondo le norme canoniche. Nel corso della celebrazione il celebrante, che può essere un sacerdote diverso dal parroco, deve compiere una serie adempimenti previsti dalla normativa concordataria. Celebra il matrimonio canonico secondo la liturgia e le regole canoniche, ma in più se si tratta di matrimonio canonico destinato ad essere trascritto, deve effettuare alcuni adempimenti ossia, innanzitutto prima dello scambio del consenso deve leggere ai nubendi, nel corso della celebrazione, gli articoli 143, 144, 147 c.c. , che sono poi gli articoli che prevedono i diritti ei doveri dei coniugi tra di loro e i loro doveri nei confronti di un eventuale prole e questo per rendere loro manifesti i diritti e i doveri che assumono nella sfera civilistica e la rilevanza civile che il matrimonio che stanno celebrando è destinato ad assumere. La giurisprudenza peraltro ha stabilito che la mancata lettura degli articoli del codice civile non è un vizio tale da poter inficiare la validità della successiva trascrizione, perché della lettura degli articoli si deve comunque dare atto nell'atto di matrimonio, però la giurisprudenza ritiene che

  1. trascrizione tempestiva
  2. trascrizione tardiva
  3. trascrizione ritardata. La trascrizione tempestiva è quella che viene compiuta entro i termini indicati dal legislatore, entro cioè il termine massimo di 6 giorni e competente in questo caso della trascrizione è l'ufficiale dello stato civile del Comune ove viene celebrato il matrimonio. La trascrizione tardiva è quella che può essere compiuta anche successivamente, cioè oltre il termine di 6 giorni. L'accordo si limita a prevedere che la trascrizione tardiva, cioè quella effettuata dopo sei giorni, potrà essere effettuata a condizione che gli sposi, dalla celebrazione al momento in cui chiedono la trascrizione, abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero di fronte allo Stato. In tal caso la trascrizione tardiva potrà essere richiesta anche da uno solo dei coniugi, ma con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro. Quindi se uno dei due coniugi vuole trascrivere il matrimonio celebrato mesi o addirittura anche anni prima, l'altro coniuge deve comunque esserne a conoscenza e non opporsi. Gli effetti della trascrizione tardiva sono sostanzialmente analoghe a quella della trascrizione tempestiva, cioè una volta effettuata anche anni dopo, trascrizione ha comunque efficacia retroattiva, cioè dal momento della celebrazione, ma in questo caso vengono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Questa è una disposizione che vale soprattutto nel caso in cui i coniugi nulla abbiano dichiarato in sede di celebrazione del matrimonio e quindi di fatto abbiano acceduto alla regime di comunione legale. Se quel matrimonio è soggetto ad un regime di comunione legale dei beni, un'eventuale vendita effettuata da uno dei due coniugi, senza il consenso dell'altro, potrà essere annullata, se l’oggetto della vendita è un bene della comunione. Per intenderci se un terzo acquista un bene da uno dei coniugi nell'intervallo dei 6 giorni tra la celebrazione e la trascrizione, nel caso della trascrizione tempestiva, quel contratto di compravendita verrà travolto, se effettuato col consenso di uno solo dei coniugi, perché la trascrizione fa decorrere gli effetti del matrimonio e quindi del regime di comunione legale, dal momento della celebrazione. Nel caso invece di trascrizione tardiva, l'eventuale compravendita o comunque eventuali diritti ceduti su beni della comunione da uno dei coniugi ad un terzo, che era ignaro dell'intenzione dei coniugi di voler poi successivamente trascrivere, quei diritti sono validamente trasferiti, cioè si fanno salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Cioè fino al termine di sei giorni, poiché è il termine indicato dalla legge, qualsiasi

persona deve essere consapevole che quel matrimonio verrà probabilmente trascritto, in quanto è la stessa legge che pone il termine di sei giorni, se i coniugi però ritengono per qualsiasi ragione di dover trascrivere invece molto tempo dopo, gli effetti civili del matrimonio decorrono sempre dalla celebrazione, ma la legge tutela prioritariamente l’acquisto dei terzi in buona fede, perché il terzo non può sapere, trascorso il termine di sei giorni, l'intenzione dei coniugi di voler poi trascrivere successivamente, perché ci sarebbe quindi un'incertezza intollerabile nei rapporti giuridici ed allora il legislatore in questo modo salvaguarda la posizione dei terzi buona fede. Diciamo quindi che non è opportuno fare dei negozi con una persona che si è sposata con matrimonio concordatario da poco, entro i sei giorni, perché comunque quell'acquisto verrà travolto, se le parti nulla hanno detto e quindi sono sotto il regime di comunione legale. La trascrizione ritardata non è disciplinata nell' Accordo di Revisione del Concordato, mentre lo è la trascrizione tardiva. La trascrizione ritardata, prevista dalla vecchia legge sul matrimonio del 1929, che sotto questo profilo è tuttora in vigore, è sempre una forma di trascrizione tardiva, cioè effettuata dopo i sei giorni, ma che presenta la peculiarità di non essere stata preceduta dalle pubblicazioni, cioè siamo nell'ipotesi in cui la celebrazione religiosa non fu preceduta dalle pubblicazioni civili. Come regola generale la trascrizione tardiva è una trascrizione che per varie ragioni viene effettuata dopo i sei giorni, ma che di regola la celebrazione è stata comunque preceduta dalle pubblicazioni civili, perché questa è la procedura ordinaria. Però può avvenire che un matrimonio religioso venga celebrato senza essere stato preceduto dalle pubblicazioni civili, perché per esempio di è l'intenzione dei coniugi di sposarsi solo religiosamente. Questa oggi una facoltà che deve essere autorizzata dall'autorità ecclesiastica. Come regola generale chi nello Stato italiano intenda contrarre matrimonio canonico e si rivolge ad un parroco, celebrerà un matrimonio religioso destinato ad acquisire effetti civili, cioè destinata ad essere trascritto, questa è la regola generale, però i nubendi potrebbero anche chiedere di sposarsi solo religiosamente, però occorrono dei motivi seri. È una facoltà, una possibilità che deve essere autorizzata dall'autorità ecclesiastica. Ecco allora in questo caso se viene celebrato matrimonio meramente religioso, previa autorizzazione del Vescovo, può accadere che successivamente le stesse parti chiedano invece la possibilità di ottenere il riconoscimento civile di quel matrimonio. Allora verseremo nell'ipotesi di una trascrizione ritardata, perché caratterizzata dal fatto che in questo caso non ci sono state nemmeno le