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Appunti di diritto ecclesiastico 209-2010
Tipologia: Appunti
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Diritto ecclesiastico Prof. Cavana 24 .02 2010 I° Parte - Definizione di diritto ecclesiastico II° Parte – Principi Costituzionali e Libertà religiosa III° Parte – Illustrazione dei principali istituti che ispirano i rapporti tra lo stato e le confessioni religiose. I° Parte - Definizione di diritto ecclesiastico 3 sono i fondamentali settori di cui si occupa il dir. Eccl. : a) libertà religiosa istituzionale b) diritto della libertà religiosa e spirituale c) affermazione e la tutela della libertà religiosa collettiva.
del giusnaturalismo dove si ha la politicizzazione della religione e la strumentalizzazione di questa a fini politici.
Successivamente Carlo Magno s’impegna a far mantenere alla Chiesa una fascia territoriale donatagli da suo nonno Pipino il Breve in modo che rimanga sotto il suo diretto controllo; questa costituisce la base del potere temporale dei Papi. Il vescovo di Roma si pone adesso come obbiettivo quello di creare un nuovo impero e la sua realizzazione inizia quando Leone III incorona Carlo magno re dei Romani. Così si avvia la translatio imperii ( spostare la sede imperiale da Costantinopoli a Roma). Il vescovo di Roma rimane l’unico in occidente, i suoi poteri non sono eguagliabili se non dall’imperatore. Si crea così un dualismo che durerà a lungo nel tempo. Nel 1054 Costantinopoli e Roma si separano, e Roma vive integrata nel Sacro Romano Impero. Il principe esercita una vera potestas sul vescovato. La chiesa di Roma vive una particolare esperienza di tipo CESAROPAPISTA. Viene affidato all’imperatore il potere di elezione del pontefice che non può essere consacrato se non viene prima approvato dall’imperatore. Nel 1054 si avrà lo scisma tra le 2 chiese; evento che anche se all’epoca non parve di grande importanza costituì la prima grande divisione religiosa dell’Europa cristiana. Affermazione e declino della teocrazia da Gregorio VII a Bonifacio VIII. Il rovescio del CESAROPAPISMO è la TEOCRAZIA che vede il potere pontificio al vertice con l’assoggettamento dell’imperatore ma non la sua sostituzione. L’impero, da parte sua, pur accettando la logica confessionista non accetta mai la subalternità piena al papato. S’innesca così un conflitto dai risvolti anche positivi nascente dalla consapevolezza che nessuno potrà assorbire completamente l’altro.. Gregorio VII fu il primo Papa ad affermare l’idea teocratica sancendo che il “ papa può deporre l’imperatore”, non a suo piacimento ma solamente RATIONE PECCATI. Lo strumento della deposizione imperiale viene usato per la prima volta nei confronti di Enrico IV il quale scomunicato una prima volta chiede al Papa la sua assoluzione con la sottomissione di Canossa del 1077; una seconda volta nel 1081 l’imperatore procede alla nomina di un antipapa mentre Gregorio VII morirà esiliato. Questo primo conflitto tra stato e chiesa si concluderà solo con il Concordato di Worms. Da questo momento vengono elaborate numerose spiegazioni per giustificare la speranza della chiesa sullo stato; esempio sono le ipotesi di Gregorio IX: secondo il quale fu Costantino a dare il potere temporale ai papi Innocenzo IV: fonda l’autorità pontificia sulla volontà di Gesù Cristo. Intanto continuano le deposizioni degli imperatori e quando vennero eletti 2: Filippo ed Ottone l’allora Papa Innocenzo III con la bolla venerabilem del 1202 si schiera a favore di Ottone sostenendo d’aver compiuto la TRASLATIO IMPERII da oriente ad occidente e ciò gli da la possibilità di vegliare sull’elezione dell’imperatore. Lo stesso Innocenzo III procederà alla scomunica di Ottone quando entra nel Regno di Sicilia. L’imperatore più scomunicato è sicuramente Federico II: Il sogno teocratico fu spezzato da Filippo il Bello. Bonifacio VIII portò la teocrazia al massimo livello e nel 1296 con la Bolla innefabilis Amoris dichiara di voler fare da intermediario tra Inghilterra, Francia, Germania adducendo che i contrasti tra questi stati riguardano materie inerenti la Santa Chiesa. La riforma protestante e la nuova divisione religiosa in Europa.
Dopo la caduta di Costantinopoli e la riconquista della penisola iberica Roma subisce l’attacco più doloroso in quanto derivante dall’interno e produttore di una importante frammentazione confessionale. Tale rottura viene prodotta dal monaco agostiniano Martin Lutero il quale non riconosce più la chiesa poiché ormai troppo corrotta. Lutero, inaspettatamente trova sostenitori che gli offrono l’immunità e la sicurezza contro le richieste di consegna che la chiesa di Roma fa. Secondo Lutero:
in caso di sentenze e giudizi ecclesiastici.Ciò determinò una corrente di giuristi che non poteva da un fondamento religioso condiviso per una società civile. Allora l’elaborazione del diritto naturale di matrice razionalista mise in crisi il diritto canonico e perde dignità di diritto positivo. Nei paesi protestanti la dicotomia tra il diritto canonico e quello naturale viene sostituita dalla dicotomia legge positiva e legge morale. Norma morale – Il giusnaturalismo avallò il diritto positivo cioè quello posto dallo stato, e questo processo si compì pienamente nei paesi protestanti, nei paesi cattolici invece non si formò questa piena consapevolezza si formò il giusnaturalismo confessionista.Questo insieme di poteri nei quali le Monarchie si riconobbero , vennero chiamate in materia ecclesiastica nei paesi protestanti : iura majestatis in prerogative regie in sacris ; nei paesi cattolici invece, iura majestatis circa sacre. In Francia la tendenza della chiesa a sottolineare i limiti della Santa Sede nei confronti del maggior ruolo del Re si manifesta con il gallicanesimo che è una dottrina politico religiosa che ha per oggetto l'organizzazione della Chiesa cattolica di Francia (la Chiesa gallicana) largamente autonoma dal papa. Pur riconoscendo al papa un primato d'onore e di giurisdizione, ne contesta il potere assoluto, in favore dei consigli generali della Chiesa e dei sovrani nei loro Stati. Il suo opposto è l'ultramontanismo. In pratica ciò si traduce soprattutto nel controllo stretto dei sovrani francesi sulle nomine e sulle decisioni dei vescovi. Quantunque rispettosa del papato, questa dottrina dispone alcuni limiti al suo potere; in particolare insegna che l'autorità dei vescovi riuniti in concilio è superiore a quella del papa. Il febronianesimo è un sistema politico-ecclesiastico che ebbe una grande influenza nella seconda metà del XVIII secolo. Suo rappresentante principale fu Johann Nikolaus von Hontheim (conosciuto col nome di Febronio), vescovo ausiliare di Treviri, nell'attuale Germania, che nel 1763 scrisse la sua opera fondamentale, dal titolo: De statu ecclesiae et legittima potestate romani pontificis liber singularis ad reuniendos dissidentes in religione christianos compositus. Partendo dai principi del Gallicanesimo, via via si formano varianti del giurisdizionalismo confessionista in altre parti d’europa , come ad es.: il Tallucismo , il Giuseppinismo, il regalismo in Spagna ecc. ecc.
13. separatismo e modernità nell’aria cristiana. Importante innovazione si ebbe nel ‘700 quando sia negli Usa che in Francia si afferma il modello di Stato moderno separatista. Lo stato non s’interesserà mai più di teologia e di dottrina religiosa, che saranno lasciate nella libera disponibilità del cittadino ma non avranno nulla a che vedere con lo stato e le sue istituzioni LO STATO DIVIENE DEFINITIVAMENTE UN ENTE AUTOCEFALO
Sotto il profilo storico il separatismo s’identifica con la modernità: esprime il bisogno che la collettività ha di liberarsi da ogni vincolo ecclesiastico autoritativo, lo stato ha in se la propria legittimazione e in quanto stato sovrano è l’unica fonte del diritto nel proprio ambito territoriale. Di conseguenza il diritto confessionale smette di avere rilevanza giuridica: il foro ecclesiastico viene abolito e tutti i cittadini sottoposti alla medesima giurisdizione; il matrimonio non è più di competenza della chiesa cattolica e si identifica con il matrimonio civile cui possono accedere cittadini di ogni fede e orientamento; il controllo della chiesa sulla vita dei cittadini viene meno le scelte personali di tipo confessionale assumono carattere privato lo stato si dota di nuove strutture per assolvere ai compiti che prima erano di competenza delle chiesa. Il cittadino smette di essere un civis-fidelis e di averi doppi legami ed obblighi; tutti avranno da guadagnare da questa nuova dimensione di libertà. Questo schema teorico e giuridico di separatismo conquisterà il mondo e andrà a costituire l’eredità più importante delle 2 grandi rivoluzioni. La svolta separatista porta però con se 2 modi diversi di atteggiarsi verso la religione e le chiese:
Preso il potere nel 1917 i comunisti russi si dichiarano nemici storici di tutti coloro che non si riconoscono nel progetto di realizzare una società senza classi, e pongono tra questi nemici storici la religione e le chiese. La svolta separatista del 1917 realizza una vera e profonda modernizzazione, introducendo quelle riforme che cancellano il vecchio regime feudale; il nuovo assetto normativo, basato sulla generale eliminazione della proprietà privata, finirà però per stravolgere il concetto stesso di separatismo.
Il secondo novecento è anzitutto epoca di revisioni, di rilettura storica di responsabilità, ovunque esse si annidino. Giovanni Paolo II si assumerà, inoltre, il compito di procedere ad una revisione della storia della chiesa: chiederà perdono per l’inquisizione, per le condanne celebri nei confronti di eretici, per l’ostilità verso l’ebraismo che ha avvelenato la storia cristiana e dell’occidente. Insieme a questa generale revisione critica, si apre una fase storica nella quale si cerca di ridimensionare e trasfigurare il ruolo dello stato, tanto a livello internazionale quanto a livello interno nei rapporti con le collettività nazionali. Il primo ridimensionamento si realizza a livello internazionale dove si fa strada l’idea che il mondo intero debba essere governato da un’autorità mondiale dotata della forza necessaria per potersi imporre ai singoli stati: viene così approvata la Carta delle Nazioni Unite nel 1945. L’ordinamento internazionale tenta poi un’operazione più ardita: detta il nuovo Sinai che deve regolare anche i rapporti interni ai vari stati. Si viene a creare un embrionale codice planetario che tende, prospetticamente, alla affermazione di una concezione democratica e pluralista delle istituzioni pubbliche e dei loro rapporti con i cittadini. I diritti umani divengono il nuovo paradigma delle relazioni internazionali e della trasformazione dello Stato. Il frutto della seconda modernità è uno stato democratico laico e pluralista. L’Europa dei diritti umani e del pluralismo. La seconda modernità s’innesta su un contesto sociale molto diverso dal precedente: non esistono più stati totalitari, né Chiese che aspirano a restaurazioni confessioniste, ormai impensabili. Si sviluppa una cristianesimo diffuso ma diluito al quale si aggiungono fasce di libero pensiero e di ateismo, si affermano i movimenti religiosi di nuova generazione e di derivazione orientale. Questi nuovi movimenti religiosi mettono qua e la i semi del pluralismo religioso mai affermato nel continente europeo; inoltre i flussi migratori comportano l’inserimento nel tessuto sociale di popolazioni e culture diverse che appaiono in qualche punto contrapposte ai principi e valori fondamentali della tradizione europea. Le modifiche ordinamentali provocate da queste modificazioni sociali sono profonde ma non repentine, ma ciò non significa comunque coerenza piena ed evoluzione ininterrotta, sia hanno chiese che si adattano e chiese che resistono al nuovo. I cambiamenti più graduali e meno traumatici si hanno nelle due forme classiche di separatismo: in America: riconduce la chiesa a ruoli settoriali della vita collettiva anche se ancora importanti; viene abolita la discriminazione per i non credenti e si cancellano le più marcate connotazioni pluriconfessioniste della legislazione degli stati. In Francia: si attenua l’impronta di ostilità nei confronti della chiesa anche se rimangono fondamentali le loi de separation. Un cambiamento fondamentale investe le chiese protestanti riunite nel Consiglio Mondiale delle Chiese: la secolarizzazione ha comportato la riduzione della pratica religiosa protestante e uno degli effetti più vistosi prodotti è dato dallo scisma tra società e religione è quello della modifica dei costumi in ambiti soprattutto familiari. Viene
In questo periodo ci furono tutta una serie di Concordati ( pro bona pacis ) proprio perché lo Stato e la Chiesa avevano assunto posizioni estreme. Lo Stato e la Chiesa decidono di accordarsi. Naturalmente c’è da ricordare che se lo scopo principale del Concordato è l’accordo con lo Stato , è anche vero che la Chiesa ottiene una forte limitazione all’esercizio dei poteri del giurisdizionalismo. La Chiesa ottiene che lo Stato s’intrometta nelle sue faccende in maniera molto più limitata. Stato Liberale (1800): Spiegato lo scambio che c’è nei concordati tra Chiesa e Stato in quest’epoca, bisogna ora parlare dello Stato liberale che sicuramente fa cambiare la scena; nella cultura liberale il bisogno religioso è un bisogno privato , individuale. Lo Stato liberale è uno Stato neutrale , non vuole identificarsi con nessuna fede religiosa, ecco perché non stipula alcun accordo con nessuna Confessione Religiosa. Egli ritiene che l’alleanza tra l’altare danneggia sia la sua sovranità sia l’ individuo. I gruppi intermedi fanno ombra allo Stato liberale; per lui esiste solo il cittadino. La Chiesa, il gruppo religioso che intende dettare regole di comportamento è ostile allo Stato liberale, basta pensare che mentre fino ad allora esistevano le scuole cattoliche o comunque religiose, lo Stato liberale istituisce le scuole pubbliche. Mentre prima il matrimonio religioso era valido per lo Stato ed aveva direttamente effetti civili, lo Stato liberale istituisce il matrimonio civile. Lo Stato non accetta l’alleanza tra l’altro anche per difendere l’individuo in quanto tale, perché, in effetti, quando lo Stato si allea con una Chiesa, predilige i credenti, i fedeli di quella religione a discapito di coloro che professano un’altra confessione religiosa, creando cittadini di serie A e B. Stato fascista. Lo Stato liberale fa un passo indietro col fascismo.. Lo Stato fascista si mette d’accordo con la Chiesa ( Patti Lateranensi 1929 ). Riemerge quindi la logica dello scambio. Ci sono anche motivi d’ordine internazionale alla base di quell’accordo, perché noi sappiamo che era in piedi la “questione romana”. Nel 1870 le truppe sabaude invadono Roma e la ammettono al Regno d’Italia. Il Papa reagisce dichiarandosi prigioniero d’Italia. Lo Stato fa un passo indietro varando la legge delle Guarentigie con la quale si riconoscono poteri sovrani al Pontefice, ma al Papa ciò non basta. Ecco perché quando Mussolini si mise d’accordo con la Chiesa ottenne gran consenso non solo dalla popolazione italiana ma anche a livello internazionale. In Italia, nell’ 800, Cavour pensò che attraverso il separatismo potesse risolversi la questione romana , ma le idee separatiste non furono accolte con favore. Ricordiamo per esempio le Leggi Eversive , con le quali lo Stato incamerò numerosi beni della Chiesa che certo non possono dirsi ispirate al Separatismo; la Legge delle Guarentigie fu marcatamente giurisdizionalistica. All’ inizio del nostro secolo ci fu una polemica tra due grandi uomini: Ruffino che non accettava l’idea separatista in base al ragionamento per cui, se si considerassero le confessioni religiose come Associazioni Private inevitabilmente si creerebbero delle diversità di trattamento e si contravverrebbe al principio di uguaglianza. Scaduto , invece, riteneva che solo col Separatismo si sarebbe realizzato il Principio d’Uguaglianza evitando che lo Stato concedesse ad alcune confessioni dei privilegi piuttosto che ad altre. Quando si andò a scrivere la costituzione Jemolo rilanciò l’idea separatista, ma non fu ascoltato. La Sinistra Laica continuò ad affermare l’idea separatista, anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione, in senso anticlericale; ma così anche sul versante del Cattolicesimo alcuni, come i Cattolici del dissenso sostenevano che la Chiesa si dovesse presentare povera e slegata dagli accordi politici. Anche recentemente molti hanno avversato il concordato, proprio in base all’idea separatistica, considerandolo fonte di privilegi. Ma in realtà anche una legge unilaterale dello Stato che va a disciplinare il fenomeno religioso potrebbe essere fonte di privilegi. Non può lo Stato emettere una disciplina uguale per tutti di fronte a situazioni tanto diverse tra loro come sono le varie confessioni religiose, per questo spesso interviene con leggi unilaterali , ma senza una trattativa con le confessioni religiose si potrebbe presentare il pericolo di un intervento dello Stato
autoritario di fronte alle esigenze religiose. La politica ecclesiastica in Italia la possiamo suddividere in re grandi periodi n Dal 1948 al 1922- dal 1922 al 1947 – dal 1947 ai nostri giorni 1 periodo = la politica ecclesiastica italiana ha avvio in Piemonte. L’art. 1 dello statuto albertino dichiarava la religione cattolica religione di stato , le altre era tollerate “conformemente alle leggi”, in questi si cerco di aprire delle trattative con la santa sede per la revisione dei concordati, ma il Papa non era disposto a concedere molto, fallite le trattative il parlamento approvò quelle che furono dette “leggi Siccardi” una aboliva ciò che rimaneva del Privilegio ecclesiastico , l’altra concesse l’autorizzazione agli acquisti degli enti. Era chiaro ispirati da idee liberali si utilizzavano gli strumenti del giurisdizionalismo per raggiungere i propri scopi , infatti successivamente al 48 si cominciò a distinguere tra enti ecclesiastici utili ed enti ecc. inutili , sopprimendo così molte associazioni religiose di vita contemplativa ritenute inutili ed incamerate nei beni dello stato, patrimonio di cui poteva disporre in caso di necessità. Nacque così il problema della situazione giuridica e anche del Papa risolta poi con la legge delle Guarentigie del 1871 , con la quale lo Stato rinunciava ad alcuni poteri di controllo sulla chiesa e dall’altra parte lo Stato rimaneva competente a legiferare unilateralmente x quanto concerneva le norme riguardanti le garanzie offerte alla santa sede ed al papa. Questa politica rimase anche dopo la caduta della destra storica, proprio nell’ultimo ventennio del 1800 furono presi numerosi provvedimenti in materia ecclesiastica che non poteva essere accettate dalla chiesa , furono definiti colpi di spillo. Non ci fu mai la volontà di raggiungere definitivamente un ‘intesa con la chiesa , poiché i politici riteneva risolta la questione con la legge delle guarentigie, ma in realtà essendo la camera eletta a suffragio limitato i cattolici non avevano partecipato alla competizione elettorale perché nel 1874 la Sacra Penitenzieria aveva ritenuto non opportuno la partecipazione , con il Non Expedit , di non partecipare alle elezioni , divieto che fu imposto fino al 1904 , dopo tale data si cercò di eliminare il Non Expedit fino a quando Giolitti e il Conte Gentiloni nel 1913 raggiunsero un ‘intesa elettorale con i liberali. Si arrivò alla Prima Guerra Mondiale che chiaramente influì enormemente sulle vicende politiche , fiorirono i Partiti di Massa , il partito socialista , il partito popolare italiano capeggiato da Don Luigi Sturzo nel 1919 , con la nascita di questo partito il Non Expedit fu definitivamente abolito.Con la fine della guerra , i vari presidenti del Consiglio cercano di avere con i rappresentanti della Santa sede intese per risolvere la questione romana , ma questi contatti non portarono ad una soluzione del problema ,anche perché i partiti di massa dopo la guerra entrarono in crisi favorendo la nascita del fascismo. Il fascismo fu proprio il partito che si prese carico di risolvere la questione, in materia ecclesiastica. DAL 1922 AL 1947 – Siccome i fasci non godevano di grande favore politico e popolare nel loro programma misero la concessione dei beni ecclesiastici , nuovamente allo stato, dunque politica anticlericale , ma nel 1919 così facendo non riuscirono a mandare neppure un deputato in parlamento. Pertanto nel 1921 quando Mussolini salì al potere fece una politica completamente diversa non più anticlericale ma , clericale , ovvero occorreva che la religione cattolica per avere uno strumento valido nell’unificare la nazione e per avere un influenza nel mondo maggiore era un ottimo aiuto , ecco che la politica ecclesiastica cambia radicalmente. Spuntano le prime norme a favore della religione cristiana , ed in questo clima , nel 1926 cominciarono le trattative per la stipulazione dei Patti Lateranensi, che furono stipulati solennemente nel Palazzo del Laterano l’11 febbraio del 1929 , gli accordi non riguardavano solo la risoluzione della questione romana a cui è dedicato il Trattato , ma anche la condizione della Chiesa e della religione in Italia , a questo è dedicato il concordato , il quale riconosceva ampia libertà alla chiesa cattolica. Le leggi per l’esecuzione dei Patti furono presentati per l’approvazione ad una camera che era stata eletta plebiscitariamente e ad un senato amico, in questo clima il governo approvò le leggi di esecuzione dei Patti. Questa fu una conciliazione funzionale in quanto avvenne tra uno stato autoritario ed una chiesa che non si era ancora riappacificata con il mondo moderno. Da questo intesa la chiesa ebbe, in effetti, grandi favori : l’attività missionaria in Etiopia, nuovo vigore alla religione,vietando il professare ad altre religioni diverse da quelle cattoliche ecc. ecc. Questo
Sono 4 le disposizioni che si dedicano al fenomeno religioso in particolare ma ne trovianmo anche altre marginali nella nostra costituzione sono: art.7 – 8- 19-20. Partendo dall’art 7 dobbiamo sottilineare la sua finalità esso è dedicato alle condizioni della religione nell’ordinamento italiano e da questo derivano anche gli alttri articoli. Art 8.- esso è presente nei principi fondamentali dato che è importante perché negli altri ordinamenti non è posto nei principi fondamentali. Nella ns esperienza giuridica ciò non succede poiché la sua funzione è posta come problema istituzionale ovvero quando lo stato attribuisce la qualifica di confessione religiosa, deve tener conto di alcuni criteri. Il 1 – art 7 c°1 enuncia che sono 2 stati ognuno nel proprio ordinamento indipendenti e sovrani. E’ questa una norma particolare poiché la troviamo solo nel ns costituzione, questo e dovuto alla cultura dei ns padri costituenti è il frutto di più componenti dell’assemblea costituente ( formata dal pensiero laico, cattolico, socialista ecc) Per capire meglio l’ ART.7 Cost., è necessario dare uno sguardo ai lavori preparatori dell’assemblea costituente che hanno portato all’attuale definizione dell’ ART. 7
La componente cattolica era formata da Storici come Ruffini e Santi Romano. Ruffini si può dire che fu il padre del dir. Eccl. Ital. E si concentrò su il dir. Della libertà religiosa, mentre Santi Romano uno dei padri del diritto costituzionale italiano ricordato per la sua opera “Pluralià degli ordinamenti giuridici ”, Accanto all’ord. Statuale occorreva considerare gli altri ordinamenti giuridici dotati i efficacia come ad es. l’ord. Internazionale o quello della chiesa cattolica riaffermando il brocardo latino” Ubi Societas ibi ius” Pertanto rievochiamo il nome di Santi R. xchè in Ass. Cost. in ordine all’art 7 Cost., i 2 odinamenti la Chiesa e lo Stato It. Costituivano ognuno un ordin. Indipendente e sovrano nel proprio ordine. Accanto a questa componente laica ritroviamo la componente cattolica che era al suo interno anche variegata, in primis vi fù il filone del pensiero cattolico francese con Maritain e Mounier, il primo sottolineò come conciliare la Carta fondamentale “ dich. Dei diritti dell’uomo “ con la nuova cristianità, il secondo si pose il problema del personalismo comunitario; il secondo filone è quello cattolico italiano si inserirono a cominciare dal Popolarismo Sturziano e dal Personalismo Rosminiano. Don Luigi sturzo lo conosciamo, mentre don Antonio Rosmini fu sacerdote amico di Manzoni Cattolico liberale e filosofo del diritto, celebre la sua frase : l’uomo è il diritto sussistente , la persona umana al centro dell’ordinamento giuridico. Il 3 filone del cosidetto Ius Pubblicum ecclesiasticum fu quello di Dossetti e Gonella indirettamente ma influenzando profondamente, il primo voleva riportare nell’alveo internazionalista i rapporti nell’alveo interordinamentali. Meno problematiche ci furonoin ordine all’elaborazione degli altri articoli.l’Art 19 della ns cost. garantisce il diritto di libertà religiosa , a differenza dello Statuto Albertino che all’art. 1 prevedeva la religione di tipo confessionista , , la nozione che si afferma con questo articolo è la libertà religiosa diritto soggettivo e dei gruppi sociali : di professare una fede religiosa , 2) propanda in materia religiosa 3) esercitare in privato e pubblico il proprio culto. Sono 3 facoltà fondamentali esteriori di vita religiosa che ricade sotto la disciplina del’ordinamento statale e che la cost. ha voluto proteggere. Essendo anche la lib rel un diritto pubblico è garantito dalla costit. E rivendica la sua sfera di non ingerenza da parte dello stato che incontra dei limiti quando questi diritti vanno contro le disposizioni della stessa costitu. Il concetto è oggi molto più ampio , esso è un principio di eguaglianza sostanziale come abbiamo potuto vedere dall’art. 3 co2 quando parliamo di rimuovere gli ostacoli ci riferiamo al fatto che il legislatore non può far nascere criteri di discriminazioni per le caratteristiche di ad es.: sesso , razza, lingua e religione.
1. Costituzione e laicità dello Stato In alcuni casi è la stessa struttura istituzionale o la costituzione a darne una definizione in termini religiosi ma ciò non è sempre vero. Esempio: ordinamento inglese Data la storica subordinazione della chiesa anglicana al sovrano si dovrebbe qualificare come CESARO – PAPISTA. In realtà in questo stato la libertà religiosa è particolarmente tutelata. Altro esempio di autoqualificazione non veritiera si ha in Unione Sovietica che adotta il modello separatista dell’Europa ottocentesca ma lo modifica tanto da invertirne il senso. In Italia si è cercato di conciliare la tradizione del rispetto della libertà religiosa con un sistema articolato tra:
non l’abolizione delle fonti bilaterali ma l’estensione della bilateralità anche agli altri culti. per tutti questi ordinamenti le fonti devono considerarsi integrate con le norme di diritto internazionale. Che sempre più spesso dettano principi e disposizioni relative alla tutela dei diritti umani. Ciò viene a comportare una buona complessità del sistema delle fonti nel diritto ecclesiastico. Esempio di ordinamento particolarmente complicato da questo punto di vista è quello italiano, anche a causa del fenomeno della forte RIPETITIVITÀ. Questo fenomeno nasce come risposta ai totalitarismi del xx secolo ed in particolare all’esperienza pre-costituzionale che era giunta a negare ad alcuni culti la libertà religiosa. La ripetitività deriva anche dal concordato e dalle intese che dovrebbero disciplinare solo le relazioni internazionali tra Stato e Chiesa ma in realtà vengono toccati argomenti richiamati già in altre intese. Per ciò che concerne la disciplina unilaterale si ha ripetitività in quanto fonti di diritto ecclesiastico si possono ritrovare in tutti i rami del diritto per il forte valore sociale che hanno. Per ciò che concerne le fonti internazionali, alcune di queste entrano direttamente nel nostro ordinamento per mezzo dell’art 10 cost.
3. libertà religiosa e processi di integrazione europea. I processi d’integrazione europea sono sostanzialmente 2: