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3 Il Matrimonio Dir. Ecclesiastico
Tipologia: Dispense
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L'ultima volta ci siamo soffermati sul tema della riserva di giurisdizione che è il tema preliminare all'analisi del procedimento di delibazione, che è il procedimento mediante il quale le sentenze canoniche di nullità del matrimonio canonico trascritto possono acquisire rilevanza civile. La norma di riferimento è la seconda parte dell'art. 8 dell'accordo di revisione del concordato. 1° comma: “ le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate nei tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, domanda delle parti o di una di esse, dichiarati efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo; b) che del procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo difforme dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano; c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. L’ultima volta ci siamo soffermati sul tema della riserva di giurisdizione. È un tema preliminare all’analisi del procedimento di derivazione. Oggi ci dedichiamo proprio al tema del procedimento di derivazione, che è il procedimento mediante il quale le sentenze canoniche di nullità del matrimonio, del matrimonio canonico trascritto, possono acquisire rilevanza civile. Allora a questo riguardo possiamo leggere e soffermarci sulla norma, n. 2, la II parte dell’art 8 della Norma di Revisione del Concordato, esaminandone insieme il contenuto. La norma così recita al I comma: “ Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. Come vedete sin dal I comma non compare alcuna riserva e non si afferma che le dichiarazioni di nullità sono riservate all’autorità ecclesiastica, si afferma soltanto che le sentenze di nullità pronunciate nei tribunali ecclesiastici possano acquisire effetti civili. Perché questo può avvenire occorre che la sentenza ecclesiastica di nullità pronunciata dai tribunali ecclesiastici, sia prodotta in allegato a un ricorso o a un atto di citazione presentato da una delle parti alla corte d’appello territorialmente competente, la competenza è della corte d’appello del territorio, della circoscrizione entro la quale il matrimonio è stato trascritto, la competenza della corte d’appello viene radicata in base al registro dello stato civile, quindi il comune presso il quale il matrimonio è stato trascritto, cioè il luogo della celebrazione. Il procedimento può essere introdotto con citazione, se l’azione è promossa da uno dei coniugi, quindi comporterà evidentemente un contraddittorio, invece si può procedere con ricorso quando l’azione è promossa da entrambi i coniugi e quindi è un ricorso congiunto, quindi si prevede che non vi sarà particolare contraddittorio perché è una domanda promossa da entrambi. Inoltre occorre allegare il decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, che nella fattispecie per derivazione, è l’organo ecclesiastico di controllo, il tribunale apostolico della Segnatura Apostolica. La Segnatura Apostolica deve verificare che la sentenza ecclesiastica sia conforme, regolare rispetto al diritto canonico, attesta questa conformità della sentenza all’ordinamento canonico e ai fini della derivazione della corte d’appello occorre presentare anche questo decreto della Segnatura Apostolica. La corte d’appello deve procedere ad alcuni accertamenti: diversamente da quanto avveniva nel Regime del Concordato del ’29, alla corte d’appello oggi spettano alcuni poteri di verifica sostanziale circa la conformità della sentenza ecclesiastica per cui si chiede il riconoscimento agli effetti civili, ad alcuni principi dell’ordinamento italiano. Ci accertamenti sono 3:
interporre appello. In base a questo requisito, la necessaria conformità del procedimento canonico al nucleo costitutivo del diritto di difesa dell’ordinamento italiano, in base a tale principio oggi non possono più acquisire, non sono più riconosciuti agli effetti civili dell’ordinamento italiano i provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato. Questa esclusione fu sancita con una sentenza della corte costituzionale nel 1982, anche il concordato del 1929 ammetteva implicitamente che oltre alle sentenze ecclesiastiche di nullità potessero acquisire effetti civili previa derivazione dalla corte d’appello anche i provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato, nell’82 la corte intervenne per dichiarare l’incostituzionalità parziale di questa formulazione nella parte in cui trattandosi di procedimento meramente amministrativo questo procedimento canonico non avrebbe assicurato alle parti il diritto di difendersi in modo conforme ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano. L’accordo del concordato stipulato nell’84 ha recepito di fatto questa decisione della corte costituzionale e oggi questi provvedimento pontifici del matrimonio rato non consumato non possono assumere effetti civili. Oggi l’inconsumazione del matrimonio, anche del matrimonio canonico, trascritto, può soltanto determinare nell’ordinamento italiano una sentenza di cessazione degli effetti civili, il divorzio, l’inconsumazione del matrimonio è una delle cause di divorzio immediato, se si prova la mancata consumazione, non c’è bisogno di aspettare determinati mesi, il giudice può pronunciare subito la sentenza di divorzio. Quindi i provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono destinati ad avere di per sé solo una rilevanza religiosa.
particolare importanza assume il necessario non contrasto della sentenza straniera con l’ordine pubblico italiano. Il concetto di ordine pubblico in materia matrimoniale va inteso come l’insieme dei principi fondamentali che disciplinano l’istituto matrimoniale dell’ordinamento interno, è l’insieme dei principi fondamentali che ispirano la disciplina dell’istituto matrimoniale nell’ordinamento italiano. Tra l’altro la corte di cassazione già dai primi anni successivi all’entrata in vigore dell’accordo nell’88, affermò che questa verifica di non contrasto, di conformità di una sentenza ecclesiastica di nullità all’ordine pubblico matrimoniale italiano deve essere effettuato dalla corte d’appello tenendo conto del margine di maggiore disponibilità che l’ordinamento italiano riserva all’ordinamento canonico rispetto agli ordinamenti stranieri perché la corte affermò che mentre gli ordinamenti stranieri sono veramente ordinamenti esterni all’ordinamento italiano, l’ordinamento canonico seppur ordinamento indipendente e sovrano, come recita l’art 7 I comma, è però un ordinamento largamente conosciuto dall’ordinamento italiano e storicamente ha ispirato anche tanti, lo stesso diritto del matrimonio in qualche modo è ispirato alla disciplina canonistica; inoltre l’Italia ha in materia matrimoniale un concordato, una disciplina concordata con l’ordinamento canonico. Quindi la corte disse la derivazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità deve avvenire sulla base delle condizioni previste per il riconoscimento delle sentenze straniere, ma tenendo conto del margine di maggiore disponibilità ed è per questo che si richiede che la sentenza ecclesiastica di nullità sia conforme soltanto ai principi fondamentali dell’istituto matrimoniale, come pure il diritto di difesa, deve essere assicurato nel processo canonico nel suo nucleo essenziale laddove nei confronti delle sentenze straniere la corte d’appello può essere anche più incisiva, pervasiva. Proprio questa verifica di conformità della sentenza straniera rispetto all’ordine pubblico matrimoniale italiano, ha determinato una evoluzione della giurisprudenza italiana in senso restrittivo. Nel corso di più di 30 anni, da quando questa disciplina concordataria è in vigore, la giurisprudenza italiana ha introdotto una serie di fattispecie, ha riconosciuto una serie di fattispecie per le quali per determinati vizi di nullità le sentenze canoniche di nullità non possono essere derivate proprio perché risulterebbero in contrasto con l’ordine pubblico matrimoniale italiano, cioè con i principi fondamentali che ispirano l’istituto matrimoniale nell’ordinamento italiano.
derivate. Ovviamente quando un coniuge, uno dei 2 ex coniugi, presente la sentenza di nullità ecclesiastica alla corte d’appello con gli allegati documenti per ottenere una derivazione, evidentemente spetterà alla controparte opporsi, cioè eccepire questa fattispecie, di esistenza in concreto della fattispecie di questa simulazione unilaterale ignota al convenuto che è un’eccezione che non può essere rilevata d’ufficio, è l’altro ex coniuge che difronte alla corte d’appello se ritiene di opporsi alla derivazione deve sollevare questa eccezione a suo tempo introdotta dalla cassazione, dalla giurisprudenza della cassazione. Basta che in sede di derivazione il convenuto dichiari difronte a questo vizio di nullità che egli non era a conoscenza dell’intenzione dell’attore di escludere una delle proprietà del matrimonio, basta questo perché quella sentenza di fatto non potrà essere derivata. Questa è la prima ipotesi però per alcuni anni non emergono altre ipotesi di contrasto, di sentenze ecclesiastiche di nullità all’ordine pubblico italiano, invece a partire dal 2008 la cassazione, le sezioni unite, individuarono altre 2 ipotesi molto importanti (la prima meno). La prima ipotesi (che sarebbe poi la II nell’evoluzione storica) in cui la cassazione nella nostra giurisprudenza esclude la derivazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità è l’ipotesi di errore indotto da dolo: siamo sempre in materia di vizi del consenso; i vizi di nullità del matrimonio canonico sono numerosi ma i 2 più importanti sono:
oggettivamente rilevabile. Non potrebbe invece tale vizio consentire la derivazione laddove questo errore attenga soltanto alle motivazioni interiori, interne che hanno mosso la controparte a contrarre matrimonio; cioè la considerazione della cassazione attiene sempre al carattere meramente interno o esterno dell’errore che in questo caso sarebbe stato determinato dal dolo, cioè dall’inganno dell’altra parte: se l’errore era relativo a circostanze oggettive, quindi di per sé non in grado di ledere la buona fede della controparte, cioè la controparte se fosse diligente sarebbe stata in grado di percepire questo errore, allora in questo caso la sentenza potrà essere derivata; se invece l’errore è indotto dall’inganno dell’altra parte, era un errore cioè attinente solo a motivazioni interiori del soggetto, non rilevabili esteriormente, allora anche in questo caso la sentenza non sarebbe derivabile, però è una fattispecie molto circoscritta, l’errore indotto dal dolo, il dolo come vizio del consenso del matrimonio canonico è un’ipotesi abbastanza rara. Mentre alcuni anni dopo, e questa invece è una fattispecie molto importante che vi segnalo, è invece l’ipotesi della convivenza superiore a 3 anni, convivenza ultra triennale: la cassazione prima con sezioni semplici nel 2011 e poi con 2 sentenze parallele del 2014 delle sezioni unite, hanno stabilito che qualsiasi sentenza ecclesiastica di nullità facente riferimento a un matrimonio di per sé nullo in base al diritto canonico ma che abbia visto la convivenza almeno triennale o superiore a 3 anni da parte dei coniugi, non potrà comunque questa sentenza essere oggetto di derivazione dalla corte d’appello, acquisire cioè effetti civili. Questa fattispecie è frutto di una evoluzione giurisprudenziale perché di questa questione si incominciò a parlare già nel corso degli anni ’90, cioè una parte della giurisprudenza a partire dall’inizio degli anni ’90, ha sempre sostenuto, ma la cassazione non aveva mai recepito questo orientamento, aveva sostenuto che non potessero essere derivate le sentenze ecclesiastiche di nullità fondate su vizi del consenso che non avessero corrispondenza nell’ordinamento italiano. Questo orientamento non era mai stato recepito dalla cassazione la quale aveva invece affermato il principio secondo cui l’ordinamento italiano in sede di derivazione deve concedere un margine di maggiore disponibilità all’ordinamento canonico, quindi non un vizio di nullità canonica non corrispondente alla disciplina civilistica può determinare una mancata derivazione, ma solo quei vizi di nullità che determinano un disallineamento significativo rispetto all’ordinamento italiano. Allora tra le ipotesi di disallineamento dell’ordinamento canonico rispetto all’ordinamento civile in materia matrimoniale, vi era appunto la disciplina dei vizi del consenso. I vizi del consenso nell’ordinamento canonico possono essere fatti
scioglimento del matrimonio però questa differenza tra ordinamento civile e ordinamento canonico in materia di vizi del consenso determina una crescente divergenza del trattamento giuridico dei cittadini in materia matrimoniale. Allora è per questo che la giurisprudenza italiana, la cassazione, ha ritenuto di restringere sempre più i margini per la derivazione delle sentenze canoniche e quest’ultima fattispecie recepita dalle sezioni unite nel 2014 è emblematica di questo processo di progressiva restrizione, chiusura dell’ordinamento italiano rispetto alle derivazioni delle sentenze canoniche perché capite che se nessuna sentenza canonica può più essere riconosciuta se fa riferimento a un matrimonio che abbia visto comunque una convivenza ultra triennale, capite che la gran parte delle sentenze canoniche di nullità oggi non può essere derivata perché la gran parte delle sentenze canoniche di nullità fanno riferimento a fattispecie per le quali il matrimonio di per sé, il rapporto cioè matrimoniale è proseguito per più di 3 anni. Perché le sezioni unite hanno preso come termine di riferimento i 3 anni? Perché 3 anni secondo le sezioni unite sono il solo indice normativo emergente a livello legislativo di stabilità del matrimonio perché 3 anni sono la durata del matrimonio che costituisce requisito per una coppia ai fini dell’adozione, cioè per poter adottare la coppia deve essere sposata da almeno 3 anni. Le sezioni unite della corte di cassazione hanno individuato questo limite di 3 anni come il solo indice normativo emergente a livello legislativo che indichi una particolare peculiare stabilità del matrimonio, certo una stabilità che rileva ai fini dell’adozione, quindi non ha un’immediata rilevanza in realtà in relazione ai regimi dei vizi di nullità, però le sezioni unite hanno ritenuto questo indice l’unico rintracciabile nella legislazione italiana come indice di particolare stabilità e pertanto le sezioni unite hanno ritenuto che qualora in un matrimonio anche se canonico ma comunque civilmente rilevante in quanto trascritto, sia intervenuta una convivenza ultra triennale, quel matrimonio potrà essere determinato nullo dai tribunali ecclesiastici ma nelle relative sentenze non potrà esserci nullità. È una giurisprudenza questa delle sezioni unite che riflette quell’evoluzione degli ordinamenti civili in materia matrimoniale secondo la quale il rapporto matrimoniale tende a prevalere sull’originaria integrità dell’atto matrimoniale. Il matrimonio anche nell’ordinamento italiano è un atto negoziale diversamente dalla tradizione romanistica in cui il matrimonio era un semplice rapporto di fatto in grado di produrre effetti giuridici, no il matrimonio negli ordinamenti occidentali è un negozio giuridico conformemente, l’idea del matrimonio come negozio giuridico è una derivazione canonistica, è il diritto canonico a partire dal XII sec. che sempre più configurò il matrimonio come un
negozio, cioè necessariamente un atto bilaterale di volontà in quanto sacramento che richiede quindi la volontà perfetta pianamente consapevole e libera di entrambe le parti. Questa visione del matrimonio come negozio giuridico resta fino ad essere formalmente recepito negli ordinamenti di tradizione occidentale, però sempre più il matrimonio viene inteso oltre che come negozio, come rapporto matrimoniale tanto da ritenere che in presenza di un rapporto matrimoniale che si prolunga nel tempo con evidentemente l’implicito consenso delle parti, questo matrimonio decorso un certo periodo di tempo prevale (matrimonio rapporto) sulla stessa integrità del consenso originariamente prestato e pertanto eventuali vizi di nullità, cioè vizi quindi genetici del consenso, non possono più essere fatti valere, come a dire la convivenza decorso un certo periodo di tempo sana gli eventuali vizi del consenso originario. Questo negli ordinamenti civili del nostro tempo. Mentre invece nell’ordinamento canonico i vizi del consenso non decadono mai perché ciò che conta nell’ordinamento canonico, essendo il matrimonio un sacramento, è sempre di integrità del consenso originariamente prestato poi ovviamente nell’ordinamento canonico si tratterà di provare l’esistenza di questi vizi all’epoca del consenso prestato e più passa il tempo più evidentemente sarà difficile ma teoricamente è possibile riuscire a dimostrare la nullità del consenso originariamente prestato anche a distanza di 40 anni, è molto difficile a livello di prove ma non è escluso, invece secondo la nostra cassazione, qualora il matrimonio abbia comunque visto una convivenza almeno triennale, quale indice di stabilità del matrimonio, quel matrimonio potrà essere dichiarato nullo dal punto di vista canonico ma la relativa sentenza non potrà essere decretata, ragion per cui queste 2 sentenze parallele, gemelle, delle sezioni unite del 2014 hanno suscitato un certo dibattito. Nel vostro testo si rileva che di fatto questo orientamento giurisprudenziale tende quasi a disapplicare la normativa concordatario perché nell’art 8 n. 2 dell’accordo la Repubblica si impegnava a riconoscere effetti civili alle sentenze canoniche di nullità previa derivazione però a questo punto la derivazione diventa una linea difficilmente superabile. In qualche modo queste sentenze del 2014 delle sezioni unite sono sentenze di carattere normativo perché l’accordo non parla, questo limite della convivenza ultra triennale non compare nel testo concordatario, è un limite introdotto dalla cassazione però la situazione attualmente è questa. Oggi sono rare le derivazioni di sentenze canoniche di nullità salvo che le parti non siano d’accordo perché paradossalmente anche questa fattispecie della convivenza ultra triennale è secondo la cassazione un limite di ordine pubblico, cioè
dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico; si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico (cioè la sentenza da sottoporre a derivazione dovrebbe essere se sentenza straniera una sentenza passata in giudicato. Nel diritto canonico le sentenze relative allo stato delle persone, tra cui la sentenza in materia matrimoniale, non passano mai in giudicato, per tanto si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico. Il diritto canonico parla oggi di sentenza definitiva, non sentenza passata in giudicato perché nel diritto canonico le sentenze relative allo stato delle persone non passano mai in giudicato ma diventano “definitive”. Per ultimo si dice: si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito. In sede di derivazione la corte d’appello non può comunque procedere al riesame del merito della causa perché la causa ha per oggetto un sacramento, un matrimonio che nell’ordinamento canonico è sacramento e del resto lo stesso accordo prevede nella prima parte dell’art 8 che la derivazione ha per oggetto sentenze ecclesiastiche relative a matrimoni contratti secondo il diritto canonico, quindi compare un’esplicita affermazione di incompetenza, di difetto di giurisdizione del giudice italiano nell’esame del merito della causa. Questo tra l’altro è un elemento testuale che farebbe propendere per la tesi della sopravvivenza logica della riserva di giudizio perché se non è consentito alla corte d’appello di procedere al riesame del merito della causa canonica sembra strano che invece un tribunale civile possa procedere invece all’esame del merito della causa, cioè ad esaminare una domanda di nullità del matrimonio canonico, cosa che non è consentita alla cote d’appello in sede di derivazione. L’ultima disposizione importante dell’art 8 n. 2 dell’accordo di revisione fa riferimento agli effetti economici derivanti dalla derivazione della sentenza canonica di nullità. Dice la disposizione: la corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia. Quindi la corte d’appello una volta che deriva con sentenza una sentenza ecclesiastica di nullità e la derivazione significa che quella sentenza di nullità viene recepita come tale nell’ordinamento italiano pertanto quel matrimonio è anche civilmente nullo, con quella stessa sentenza la corte può su istanza di una delle parti, assumere, prendere provvedimenti a favore di essa, di quella che ne fa domanda, economici
provvisori rimandando poi le parti al tribunale civile per la definizione dei loro rapporti economici. In questo caso la corte d’appello può applicare la disciplina del cosiddetto matrimonio putativo che è un istituto previsto dal codice civile: per matrimonio putativo si intende nell’ordinamento civile un matrimonio nullo ma che sia stato contratto da almeno 1 dei 2 coniugi in buona fede, cioè nell’ignoranza di eventuali vizi di nullità, cioè di quel vizio di nullità che poi determina la nullità del matrimonio. Questo è il matrimonio putativo per il codice civile e la disciplina del matrimonio putativo, art 127 del codice civile, prevede la possibilità che il giudice su richiesta della parte, dell’ex coniuge, che risulti in stato di bisogno, può mettere a carico dell’altra l’obbligo di prestare per non più di 3 anni gli alimenti, ma gli alimenti intesi come prestazione assistenziale volti a soddisfare i bisogni essenziali, non volti ad assicurare il livello di reddito acquisito durante il matrimonio. È una previsione di carattere economico, quella prevista per il matrimonio putativo, di tipo meramente assistenziale, emergenziale, di cui può beneficiare solo la parte che risulti in stato di bisogno, cioè che non abbia un proprio reddito e che non sia in grado per le circostanze o per le sue condizioni soggettive in alcun modo di soddisfare autonomamente i propri bisogni essenziali di vita e quest’obbligo posso a carico dell’altra parte non può comunque prolungarsi per oltre 3 anni perché siamo difronte a una sentenza di nullità del matrimonio, una sentenza cioè che accerta che in realtà quel matrimonio non è mai esistito giuridicamente. Cosa ben diversa invece è il trattamento economico come noto riservato dalla legge sul divorzio dalla parte debole: dalla legge sul divorzio non una parte che versa in stato di bisogno, ma la parte debole, cioè la parte che uscendo dal matrimonio risulti svantaggiata sul piano economico, questa può chiedere al giudice del tribunale civile che condanni l’altra parte a versare un assegno di mantenimento volto a conservare il livello di reddito acquisito da quel matrimonio per cui com’è noto prima l’assegno di mantenimento in caso di separazione, poi proprio l’assegno divorzivo in caso di divorzio è dovuto anche a persone che non si trovano in stato di bisogno perché il fine di quell’assegno è di riconoscere l’apporto, il contributo che magari anche la parte debole che soprattutto ha seguito magari l’educazione dei figli, curato la casa, ha comunque conferito al ménage familiare quindi è una tutela significativa, laddove in presenza di una sentenza di nullità questo trattamento non è riconosciuto, anzi se interviene una sentenza di nullità questa preclude la possibilità che successivamente possa essere pronunciata una sentenza di divorzio ed è questa la ragione per cui la nostra giurisprudenza ha vissuto un’evoluzione giurisprudenziale che l’ha portata nel 2014 a restringere fortemente il margine per la derivazione delle sentenze ecclesiastiche