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Diritto Ecclesiastico, Schemi e mappe concettuali di Diritto Ecclesiastico

Riassunto completo del compendio NelDiritto di diritto ecclesiastico

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2023/2024

In vendita dal 04/12/2025

Ludo.rossi
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DIRITTO ECCLESIASTICO
CAPITOLO PRIMO
IL DIRITTO ECCLESIASTICO: NOZIONI INTRODUTTIVE
Introduzione
Con l’espressione diritto ecclesiastico si intende il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato
che è volto alla disciplina del fenomeno religioso, in tutte le sue molteplici espressioni e
manifestazioni, sia a carattere individuale sia a carattere collettivo.
Preliminarmente occorre distinguere il diritto ecclesiastico dal diritto canonico:
- il diritto ecclesiastico è un settore del diritto interno dello Stato: le norme del diritto
ecclesiastico sono, cioè, prodotte dallo Stato (per quanto, talvolta, congiuntamente alle
confessioni religiose, come nel caso della legislazione pattizia);
- il diritto canonico è, invece, il diritto della Chiesa ed è costituito da norme poste dai
competenti organi legislativi di un ordinamento esterno a quello dello Stato, rispetto ad
esso originario e sovrano, destinate ad operare esclusivamente all’interno
dell’ordinamento ecclesiale.
Ambito soggettivo e ambito oggettivo della disciplina
Da un punto di vista contenutistico, in relazione alla disciplina del diritto ecclesiastico, si può
distinguere un ambito soggettivo ed un ambito oggettivo. Sul piano soggettivo le norme del
diritto ecclesiastico riguardano:
- le organizzazioni confessionali;
- i singoli individui, in quanto appartenenti ad una di tali organizzazioni confessionali
ovvero in quanto non professino alcuna religione.
Da un punto di vista oggettivo, il diritto ecclesiastico è tradizionalmente considerato un a
branca del diritto pubblico, pur non mancando al suo interno, punti di incontro anche con altre
discipline, quali il diritto civile (es. disciplina del matrimonio), il diritto del lavoro (es. regime
giuridico dei dipendenti della Santa Sede), il diritto tributario (es. regime fiscale degli enti
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DIRITTO ECCLESIASTICO

CAPITOLO PRIMO

IL DIRITTO ECCLESIASTICO: NOZIONI INTRODUTTIVE

Introduzione Con l’espressione diritto ecclesiastico si intende il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso, in tutte le sue molteplici espressioni e manifestazioni, sia a carattere individuale sia a carattere collettivo. Preliminarmente occorre distinguere il diritto ecclesiastico dal diritto canonico:

  • il diritto ecclesiastico è un settore del diritto interno dello Stato: le norme del diritto ecclesiastico sono, cioè, prodotte dallo Stato (per quanto, talvolta, congiuntamente alle confessioni religiose, come nel caso della legislazione pattizia);
  • il diritto canonico è, invece, il diritto della Chiesa ed è costituito da norme poste dai competenti organi legislativi di un ordinamento esterno a quello dello Stato, rispetto ad esso originario e sovrano, destinate ad operare esclusivamente all’interno dell’ordinamento ecclesiale. Ambito soggettivo e ambito oggettivo della disciplina Da un punto di vista contenutistico, in relazione alla disciplina del diritto ecclesiastico, si può distinguere un ambito soggettivo ed un ambito oggettivo. Sul piano soggettivo le norme del diritto ecclesiastico riguardano:
  • le organizzazioni confessionali;
  • i singoli individui, in quanto appartenenti ad una di tali organizzazioni confessionali ovvero in quanto non professino alcuna religione. Da un punto di vista oggettivo , il diritto ecclesiastico è tradizionalmente considerato un a branca del diritto pubblico, pur non mancando al suo interno, punti di incontro anche con altre discipline, quali il diritto civile (es. disciplina del matrimonio), il diritto del lavoro (es. regime giuridico dei dipendenti della Santa Sede), il diritto tributario (es. regime fiscale degli enti

religiosi), il diritto processuale (es. giurisdizione matrimoniale ecclesiastica), etc. La religione e l’organizzazione del potere civile. I differenti sistemi di relazione tra potere temporale e potere spirituale nel corso dei secoli. Lo Stato può essere configurato come:

  • confessionista , quando aderisce ad una specifica confessione religiosa, adeguando il proprio ordinamento ai principi etici della stessa, pur accettando la presenza di altre fedi o forme di culto, e riconoscendo alle stesse uno spazio di libertà che, a seconda dei casi, può risultare maggiore o minore;
  • unionista , quando il potere temporale ed il potere spirituale si trovano ad essere concentrati nelle mani della medesima autorità, religiosa (teocrazia) o temporale (cesaropapismo);
  • separatista , quando tiene rigorosamente separati i due ordini e non introduce alcuna regolamentazione peculiare del fenomeno religioso, né di natura favoritiva né di natura limitativa;
  • laico , nelle differenti connotazioni che il principio di laicità può assumere nell’esperienza giuridica contemporanea, che vanno dalla indifferenza alla neutralità, sino alla equidistanza nei confronti del fenomeno religioso. Tali differenti qualificazioni, corrispondono ai diversi possibili sistemi (e modelli) di relazione tra le religioni ed il potere civile, astrattamente delineabili. Sul piano storico è possibile distinguere i seguenti modelli:
  • CESAROPAPISMO , ovvero quella relazione tra il potere civile e la religione improntata all’unione in capo alla massima autorità temporale del potere politico e di quello spirituale;
  • GIURISDIZIONALISMO , ovvero quel sistema di relazioni tra i due poteri caratterizzato dal prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica, e quindi dalla subordinazione dellaChiesa al potere civile;
  • TEOCRAZIA , ovvero quella forma di rapporto tra Stato e Chiesa che prevede la subordinazione del primo alla seconda (dunque, dell’autorità temporale a quella spirituale);

della definizione della situazione giuridica della Santa Sede e del Sommo Pontefice, nonché delle relazioni tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (cd. questione romana). Per risolvere la questione, venne allora emanata la legge delle Guarentigie pontificie che disponeva:

  • che la persona del Pontefice era da considerarsi sacra ed inviolabile ed immune dalla giurisdizione penale dello Stato;
  • il riconoscimento del diritto di legazione attivo e passivo;
  • la rinuncia ai poteri di ordine temporale sui beni ecclesiastici. Detta legge costituiva comunque un atto unilaterale dello Stato, considerando il Pontefice alla stregua di un comune cittadino, ancorché gli venissero riconosciute alcune prerogative. La legge era inoltre sottoposta alla possibilità di modifica unilaterale da parte dello Stato. Per tali ragioni, non venne mai accettata dalla Sede Apostolica. Dal 1929 al 1945 Con l’avvento al potere del regime fascista si verificò un graduale cambio di rotta nella politica ecclesiastica del Regno. L’11 febbraio 1929 si addivenne finalmente alla Conciliazione tra la Santa Sede ed il Regno d’Italia con la stipulazione dei cd. Patti Lateranensi. Essi constatavano di 3 atti:
  • il Trattato , volto a risolvere la “questione romana” attraverso la creazione dello Stato della Città del Vaticano ed il riconoscimento alla Santa Sede della sovranità e della giurisdizione esclusiva sul medesimo. All’interno del Trattato venivano altresì assicurate al Sommo Pontefice ed alla Santa Sede una serie di garanzie di natura reale (il riconoscimento della piena proprietà degli immobili indicati nel Trattato e nelle Tavole allegate; la garanzia a tali beni della c. extraterritorialità, cioè dell’immunità dalla giurisdizione dello Stato italiano, della non assoggettabilità ad espropriazione per motivi di interesse pubblico e della esenzione da tributi verso lo Stato) e di natura personale (sacralità ed inviolabilità della persona del Pontefice, regime di favore nel trattamento fiscale per dipendenti ed impiegati della Santa Sede, garanzia per la celebrazione dei conclavi e dei concili, etc.);
  • il Concordato , inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia,

attraverso la disciplina di una serie di materie di comune interesse (cd. materie miste), fra le quali quella matrimoniale, con l’introduzione del matrimonio cd. concordatario;

  • la Convenzione finanziaria , destinata a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Santa Sede, riconoscendo a quest’ultima una somma a titolo di indennizzo per la perdita del dominio temporale e la spoliazione del patrimonio ecclesiastico del periodo risorgimentale. Agli accordi fu data piena ed integrale esecuzione nello Stato italiano con la legge n. 810/ (oggi vigente solo relativamente al Trattato). Con i Patti del 1929 :
  • la Santa Sede riconobbe ufficialmente lo Stato italiano, chiudendo definitivamente la “questione romana”;
  • lo Stato, da parte sua, garantì alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano e riconobbe, inoltre, “lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice”. L’art. 1 del Trattato riproduceva il principio sancito nell’art. 1 dello Statuto Albertino, secondo il quale la religione cattolica, apostolica e romana, era la sola religione dello Stato; lo Stato italiano si proclamava, dunque, in maniera solenne come stato confessionista. Sul piano politico, la Conciliazione portò giovamento:
  • sia alla Chiesa Cattolica , assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto tale da garantirle l’assoluta indipendenza per l’adempimento della sua missione nel mondo;
  • sia al regime fascista , in quel momento al potere, per il quale essa rappresentò un indubbio successo sia sul piano interno, sia sul piano internazionale. Sotto il profilo della qualificazione giuridica, i Patti Lateranensi potevano essere considerati come atti bilaterali assimilabili ai trattati di diritto internazionale e, pertanto, non revocabili o modificabili unilateralmente, oltre che rilevanti nei confronti di altri Stati. Qualche mese dopo la stipula dei Patti Lateranensi, lo Stato italiano emanò la legge n. 1159 del 1929 recante “disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio

1984 (che ha sostituito il primo Concordato, parte dei cd. Patti Lateranensi del 1929) rappresenta un accordo-quadro in cui le Parti contraenti hanno fissato i principi atti a disciplinare i loro rapporti, non di rado rinviando la precisazione e l’attuazione concreta degli stessi a norme successive. In particolare, all’interno dell’Accordo si trovano consacrati i seguenti principi:

  • riaffermazione della reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa, ciascuno nel proprio ordine, con l’impegno alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo ed il bene del Paese;
  • libertà per la Chiesa cattolica di svolgimento della propria missione pastorale, educativa, caritativa, di evangelizzazione e di santificazione; in particolare, libertà di organizzazione, di esercizio pubblico del culto, di esercizio del magistero e del ministero pastorale, nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica;
  • libertà di riunione e di manifestazione del pensiero per i cattolici e per le loro associazioni ed organizzazioni;
  • libertà di determinazione delle circoscrizioni diocesane
  • riconoscimento di esenzione per i chierici dal servizio militare e del segreto professionale per gli ecclesiastici relativamente a fatti conosciuti per ragione del proprio ministero;
  • attribuzione di garanzie e privilegi relativi agli edifici aperti al culto;
  • riconoscimento di effetti civili ad alcune festività religiose;
  • riconoscimento del diritto per la Chiesa cattolica di istituire scuole paritarie; garanzia da parte dello Stato dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, con il riconoscimento del diritto di scelta in ordine alla decisione di avvalersi o meno di tale insegnamento;
  • conferma del sistema del cd. “matrimonio concordatario”, con il riconoscimento agli effetti civile del matrimonio canonico e delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale;
  • riconoscimento dei titoli di studio in materie ecclesiastiche;
  • collaborazione tra Stato e Santa Sede per la tutela del patrimonio storico ed artistico e per la conservazione ed uso dei beni culturali di proprietà ecclesiastica.
  1. alla stipulazione delle prime intese con le confessioni diverse dalla cattolica ai sensi dell’art.

8, comma 3, della Costituzione, dirette a regolare le specifiche condizioni giuridiche delle medesime e i loro rapporti con lo Stato italiano, alla luce dei diritti e delle libertà garantite dalla Costituzione repubblicana: dalla prima, stipulata nel 1984 con la Tavola Valdese, sino all’ultima siglata nel luglio 2015 con l’Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai. CAPITOLO SECONDO LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO Premessa Preliminarmente occorre distinguere tra:

  • le cd. fonti di produzione: indicano i procedimenti, ossia gli atti (leggi, regolamenti) o fatti (consuetudini) dai quali sono legittimamente poste le norme che trovano collocazione all’interno della disciplina;
  • le cd. fonti di cognizione: rappresentano lo strumento attraverso il quale le norme giuridiche poste in essere per il tramite delle fonti di produzione vengono portate a conoscenza dei consociati (Gazzetta Ufficiale). L’insieme degli atti o fatti abilitati dall’ordinamento a produrre norme giuridiche in materia ecclesiastica concorre a delineare il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano.Dal punto di vista della provenienza, il sistema è costituito essenzialmente da:
  • fonti di provenienza unilaterale statale e regionale ;
  • fonti di provenienza bilaterale (o convenzionale) , ossia norme di esecuzione di previ accordi o intese tra lo Stato e le confessioni religiose;
  • fonti provenienti da ordinamenti esterni a quello dello Stato , ossia norme prodotte da ordinamenti sovranazionali (trattati internazionali) o da ordinamenti confessionali (diritto canonico), recepite nell’ordinamento, per volontà dello Stato, attraverso peculiari forme di adattamento. La legislazione unilaterale dello Stato a) Le norme costituzionali ed i principi supremi dell’ordinamento al vertice del sistema delle fonti del diritto ecclesiastico si pongono le norme costituzionali.
  • art. 831 c.c.: beni ecclesiastici ed edifici di culto;
  • art. 403 - 405 c.p.: delitti contro la religione;
  • art. 796 - 797 c.p.c.: condizioni per il riconoscimento di sentenze straniere. Tra i testi legislativi possono annoverarsi:
  • legge n. 1159 del 1929 sulla regolamentazione dei cd. culti ammessi;
  • legge n. 230 del 1998 sull’obiezione di coscienza. C) LE NORME DI PROVENIENZA REGIONALE A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, il progressivo incremento delle competenze regionali relative agli interessi religiosi, ha dato avvio alla formazione di un vero e proprio diritto ecclesiastico regionale, ossia al consolidarsi di una produzione normativa delle Regioni in materie di diretto interesse ecclesiastico. Un ulteriore ampliamento degli spazi di operatività del diritto ecclesiastico regionale si è poi avuto per effetto della riforma operata dalla legge cost. n. 3/2001 con la quale:
  • è stata ribadita la competenza esclusiva dello Stato in tema di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose ;
  • è stato ampliato il novero delle materie di competenza concorrente o esclusiva delle Regioni ;
  • è stata riconosciuta espressamente alle Regioni la capacità, nelle materie di propria competenza, di dare attuazione ed esecuzione ad accordi internazionali e di concludere direttamente accordi con gli Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati (art. 117 c. 5 Cost) 3 artt. 7 e 8 Cost; più precisamente alle Regioni è demandata:
  • la potestà di emanare unilateralmente norme in tutte le materie che appartengono di competenza esclusiva ex art 117 c.3delle regioni che presentano una specifica attinenza con il fattore religioso e/o coinvolgono interessi locali delle confessioni religiose. art. 117 c. 3:
  • la potestà regolamentare prevista dall’art. 117 c.6;
  • la possibilità di sottoscrivere protocolli di intesa con le rispettive Conferenze Episcopali Regionali sua spetti specifici che rientrano nella competenza legislativa regionale (beni

culturalidi interesse religioso). D) LE FONTI SECONDARIE

  • regolamenti disciplinano le modalità applicative delle norme di legge, e devono pertanto essere conformi a queste. Essi sono dettati con decreto del Presidente della Repubblica. Vengono anche utilizzati per rendere esecutive nell’ordinamento statale le intese approvate con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) su svariate materie. La legittimità del regolamento viene sindacata dal G.O. o dal G.A. in base all’ordinario criterio per il riparto di giurisdizione fondato sulla causa petendi o petitum sostanziale (carenza di potere=G.O. cattivo uso di potere=G.A.);
  • circolari costituiscono delle norme interne alla P.A., emanate per provvedere ad esigenze organizzative, le quali non possono contravvenire a fonti di diritto sovraordinate (circolare 10 giugno 1926: obbligo del crocifisso). LA LEGISLAZIONE DI DERIVAZIONE CONCORDATA Una parte essenziale delle fonti in materia ecclesiastica è costituita dalla legislazione emanata dallo Stato sulla base di convenzioni stipulate con le autorità rappresentative della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose. Si tratta delle leggi statali che hanno dato esecuzione nostro ordinamento agli accordi stipulati con la Chiesa cattolica (Patti Lateranensi del 1929; Accordo di revisione del 18 Febbraio 1984) e alle diverse intese stipulate con le confessioni diverse dalla cattolica, ex art. 8, comma 3 Cost. (il quale sancisce il principio cd. della “bilateralità pattizia”, in virtù del quale i rapporti tra Stati e confessioni acattoliche devono essere regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze). Per queste leggi di origine bilaterale è stabilito un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo ( si parla di riserva rinforzata di legge) nel senso che la legge presuppone un accordo tra Stato e Chiesa o tra Stato e confessione, che il Parlamento può solo approvare o respingere, ma non emendare. Tali accordi sono equiparati ai trattati internazionali. sono fonti di derivazione pattizia. sono fonti atipiche (leggi rinforzate). Esse, infatti, pur avendo la forma di leggi ordinarie, presentano una capacità di resistenza alla abrogazione e alla modificazione superiore a quella delle norme ordinarie((assimilabile, sotto questo limitato profilo, alle norme costituzionali). Per la loro abrogazione o modificazione occorre, difatti:
  • Assemblee di Dio in Italia. Non è mai stata approvata invece l’intesa stipulata con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova , firmata nel 2007; mentre è stata respinta dal Governo la richiesta di intesa avanzata dall’Unione degli Atei Agnostici Razionalisti ( U.A.A.R. ). Le leggi di approvazione delle intese costituiscono anch’esse fonti atipiche e sono garantite dalla Costituzione nei confronti di qualsiasi altra legge ordinaria non esecutiva di intesa. LA RILEVANZA DELLE NORME DI ORIGINE CONFESSIONALE L’ordinamento dello Stato, rispetto ad alcune materie, riconosce rilievo giuridico al proprio interno alle norme prodotte dalle confessioni religione, alle quali talvolta fa espresso rinvio, o che, nella gran parte dei casi, presuppone nella disciplina di rapporti giuridici compresi nell’ambito del fenomeno sociale religioso. Più precisamente, le norme confessionali (in particolare, quelle del diritto canonico) possono divenire rilevanti per l’ordinamento statuale:
    • attraverso gli strumenti del rinvio formale oppure del presupposto tecnico , quando le norme confessionali rimangono estranee all’ordinamento statuale, venendo soltanto presupposte da quelle civili;
    • quando il verificarsi di determinati fatti d’ordine religioso o spirituale viene considerato per espressa volontà di soggetti privati, come condizione per l’efficacia o la risoluzione di un negozio giuridico. LE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE Tra le fonti del diritto ecclesiastico vanno annoverate anche quelle di diritto internazionale. Ai sensi dell’alt. 117, co. 1 Cost., infatti, la potestà legislativa, anche in materia ecclesiastica, deve essere esercitata dallo Stato e dalle Regioni «nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Al riguardo, è possibile distinguere tra fonti di diritto internazionale:
    • generale (o consuetudinario) : si tratta delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, richiamate dall’art. 10, co. 1 Cost;
    • convenzionale, di natura multilaterale o bilaterale (trattati, ecc.).

Queste ultime assumono rilievo nell’ordinamento italiano per effetto del recepimento attraverso apposite leggi di ratifica e di esecuzione, i quali, nel sistema delle fonti, occupano il rango di leggi atipiche (o rinforzate): pur avendo, infatti, la veste formale di leggi ordinarie, le stesse, fino a quando gli accordi cui danno esecuzione resteranno in vigore nell’ordinamento internazionale fra gli Stati che li hanno ratificati, non potranno essere unilateralmente abrogate dal legislatore ordinario. Tra le principali fonti di diritto internazionale convenzionale vanno menzionate:

  • la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (UDHR) , che all’art. 18 riconosce ad ogni essere umano il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e la propria appartenenza religiosa;
  • la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo (CEDU) , il cui rispetto viene garantito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che può essere adita sia da uno Stato membro che da una persona fisica o da una associazione;
  • la carta sociale Europea ;
  • il Patto internazionale sui diritti civili e politici. Occorre affrontare il tema del possibile contrasto della disciplina nazionale rispetto alle norme CEDU. Ebbene, secondo l’art. 117 Cost., come novellato dalla legge cost. n.3/2001, la potestà legislativadello Stato e delle Regioni deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Pertanto, una legge che si ponesse in contrasto con la Convenzione, violerebbe indirettamente l’art. 117 Cost. Sulla questione è intervenuta la Corte Costituzionale che, a proposito delle norme CEDU, ha affermato che la Convenzione gode di una particolare forza di resistenza passiva rispetto alle leggi ordinarie che, tuttavia, nel caso di contrasto con norme della Convenzione, non possono essere disapplicate (come invece accade per le norme contrastanti con il diritto comunitario), ma richiedono che venga sollevata questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 10 e 117 Cost., oppure che il giudice a quo possa effettuare una interpretazione adeguatrice allo spirito della convenzione.

dei singoli nell’ordinamento dello Stato non subisce alcuna modificazione in conseguenza degli atteggiamenti religiosi degli stessi;

  1. gli enti religiosi, per i quali la regola di fondo è quella della indifferenza, ai fini della individuazione e della applicazione del regime giuridico, del carattere confessionale dei medesimi, ossia dell’appartenenza o del legame organico degli stessi con una determinata confessione religiosa. L’art. 20 Cost. stabilisce infatti che “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”;
  2. le confessioni religiose. La Costituzione ha introdotto nel linguaggio normativo l’espressione “confessioni religiose” senza, tuttavia, enunciarne gli elementi costitutivi. art. 8 c.1 le (indeterminatezza del concetto di confessione religiosa). L’art 8 Cost, non dice, in altri termini, cosa sia una confessione religiosa: si limita ad indicare taluni parametri (presenza di statuti, organizzazione interna, rappresentanti), necessari affinché un gruppo religioso possa intrattenere rapporti con lo Stato Ila base della previsione dì cui al successivo comma 3. Né tale concetto lo si rilevare con il confronto di altre fonti normative. In assenza di una definizione normativa, si è allora posto il problema della individuazione dei caratteri distintivi delle confessioni religiose. La dottrina ha posto l’accento sul carattere progettuale del gruppo, e ha definito confessioni religiose “ quelle comunità stabili, dotate o meno di organizzazione e formazione propria e di una originale concezione del mondo, basata sulla esistenza di un essere trascendente o sulla ricerca del divino nell’immanenza ”. Altri elementi per definire confessione religiosa sono: (i) l’elemento quantitativo del gruppo, (ii) il criterio sociologico, (iii) il criterio storico, (iv) l’esistenza di un’intesa (di derivazione giurisprudenziale), (v) l’esistenza di uno statuto e la comune considerazione; anche se questi criteri non sono sufficienti. Per ovviare alle difficoltà accennate, parte della dottrina sottolinea l’opportunità del ricorso al c.d. criterio della autoreferenzialità (o auto qualificazione) per effetto della quale la confessione religione non può che essere l’esito di un processo di auto-individuazione del gruppo come tale. Tale criterio, tuttavia, non sembra utilizzabile in concreto. Tentativi di inquadramento del fenomeno sono stati fatti anche all’interno delle scienze sociali , che tendono ad escludere sia la necessità di un riferimento a un Dio, sia la necessità

della benevolenza e del contributo positivo del medesimo al bene comune (il che rende potenzialmente possibile includere tra le religioni anche quelle “sette” e quei movimenti “pseudo-religiosi” accusate di praticare la manipolazione mentale, il lavaggio del cervello, o lo sfruttamento dei propri membri, come p.e., nel caso della c.d. Chiesa di Scientology , che molti escludono, di contro, dalla categoria). L’attualità del problema è testimoniata da alcune vicende relativamente recenti che hanno interessato il mondo dei gruppi religiosi tra i quali: ▪ l’ Islam , con il Governo che (i) non ha fino ad ora ritenuto di accogliere una nozione di Islam plurale, (ii) si è limitato a dare vita ad una serie di organismi di raccordo con le diverse associazioni islamiche presenti sul territorio, aventi per lo più funzioni consultive (l’ultimo dei quali è il Consiglio per le relazioni con l’Islam italiano , costituito nel gennaio 2016 presso il Ministero dell’Interno); ▪ l’ U.U.A.R. (Unione Atei Agnostici Razionalisti) , che ha presentato più volte istanza al Governo per avviare trattative finalizzate alla stipulazione di un’intesa con lo Stato italiano, senza ricevere risposta affermativa, e dando luogo ad una lunga vicenda giudiziaria; ▪ il Pastafarianesimo (Chiesa del Prodigioso Spaghetto Volante) , avente ramificazioni in numerosi Stati europei, fra i quali l’Italia, dove è attiva una “Chiesa pastafariana italiana” avente un proprio statuto in cui la stessa si auto qualifica come “ente di religione e di culto”.

della personalità umana ( principio pluralista). Il principio di uguaglianza Detto principio è consacrato nell’art. 3 Cost. in una duplice veste:

  • il primo comma sancisce il principio di uguaglianza formale, (vieta discriminazioni) : Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alia legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ». vietando al potere legislativo di limitare giuridicamente il godimento di libertà e diritti di cittadini in virtù di discriminazioni basate su di una serie di parametri, tra i quali la religione. In concreto, la disposizione impone al legislatore di trattare in modo uguale situazioni strutturalmente uguali, ed in modo diverso situazioni strutturalmente diverse, evitando che le norme possano dispiegare un’efficacia differenziata a seconda dei soggetti nei riguardi dei quali devono essere applicate. Eventuali diversificazioni nel trattamento potranno essere adottate soltanto in base al criterio della ragionevolezza, che legittima un trattamento disuguale allorquando le situazioni prese in considerazione risultano oggettivamente diverse. Quella proclamata dal comma 1 dell’art. 3 Cost, è, pertanto, una eguaglianza di natura non assoluta, bensì relativa, che non toglie al legislatore il potere di riconoscere le differenziazioni espresse dalla realtà e di adeguare ad esse le proprie determinazioni. Essa, con specifico riguardo al fattore religioso, fa fa divieto di discriminazioni irrazionali, ossia (principio di non discriminazione per motivi religiosi). Proprio il ricorso al criterio della ragionevolezza permette di giustificare talune disposizioni di favore a beneficio della religione cattolica rispetto alle altre confessioni religiose presenti sul territorio nazionale, atteso il maggiore rilievo da riconoscere alla prima, sia in termini numerici, sia in termini di tradizione storica;
  • il secondo comma sancisce il principio di uguaglianza sostanziale (impone misure positive), in base al quale “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. La previsione impone ai pubblici poteri di eliminare quelle condizioni che privano di fatto i cittadini, o parte di essi, dell’esercizio di quei diritti fondamentali che la Costituzione garantisce e che considera necessari per un adeguato sviluppo della persona umana.

Dunque, mentre il primo comma vieta le discriminazioni basate su motivi di ordine religioso, il secondo comma impone l’adozione di misure positive volte a rimuovere gli ostacoli che potrebbero collocare gli appartenenti ad una determinata confessione religiosa in posizione deteriore rispetto ad altri soggetti, in ragione della sua appartenenza ad una determinata confessione religiosa. I RAPPORTI TRA STATO E CHIESA CATTOLICA Il primo comma dell’art. 7 Cost. sancisce che “lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”. La norma riconosce l’ originarietà dell’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, il suo carattere di ordinamento primario, indipendentemente e a prescindere dal riconoscimento operato dall’ordinamento statuale. Inizialmente la formula dell’art. 7 c.1 era considerata come una sorta di omaggio politico alla Chiesa cattolica, però poi ha dei risvolti effettivi, per cui mai la chiesa può essere considerata sottomessa allo Stato. E cioè sul piano pratico:

- E cioè l’ordinamento della Chiesa viene riconosciuto come autonomo, in quanto non deriva la propria legittimazione da quello dello Stato. - La Chiesa, in quanto sovrana, è legittimata ad esercitare la giurisdizione esclusiva all’interno del proprio ordinamento, senza dover tollerare ingerenze da parte dell’ordinamento statuale. - Quindi esclusione di tutte quei sistemi di rapporto fra le due entità che prevedono la subordinazione della Chiesa allo Stato come cesaropapismo, giurisdizionalismo, chiesa di stato, ma nemmeno contraria come la Teocrazia - definendo un’aerea di competenza esclusiva della Chiesa - la possibilità di instaurare con la Chiesa cattolica di instaurare rapporti di d. internazionale trattati, concordati. L’ art. 7 secondo comma contiene le linee guida dei rapporti tra stato e Chiesa. Dibattuta è stata la interpretazione data alla formula utilizzata dal legislatore costituzionale nel secondo comma dell’art. 7, a mente del quale “I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti