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2 Il Matrimonio Dir. Ecclesiastico
Tipologia: Dispense
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L'accordo di revisione del concordato, la legge 121/85 ha meglio precisato i casi di intrascrivibiltà. Cioè in base alla normativa vigente, non ogni matrimonio canonico può essere trascritto, ma possono essere trascritti solo quei matrimoni canonici che non risultino in contrasto con i principi fondamentali che regolano l'istituto matrimoniale nell'ordinamento italiano e in particolare, in base all'Accordo di Revisione del Concordato, vi sono alcuni casi di intrascrivibilità, in presenza dei quali l'ufficiale dello stato civile non può rilasciare il nullaosta per la successiva trascrizione. Questi casi sono i seguenti:
che uno dei due coniugi contrasse in stato di incapacità, per esempio sotto l'effetto di alcol o di droghe, ma non può essere l'ufficiale dello stato civile a negare la trascrizione, perché non è compito dell'ufficiale dello stato civile accertare queste situazioni. Quindi da questo punto di vista solo l'interdizione è causa di intrascrivibilità. Quindi se uno dei due coniugi è interdetto, ovviamente quel matrimonio potrebbe essere anche celebrato validamente in sede canonica, ma non potrà essere trascritto.
identifichi anche la persona che quella assente vuole sposare, una procura che conferisca poteri al rappresentante e soprattutto occorre che la procura sia redatta in forma di atto pubblico, come prevede il codice civile, per avere una maggiore sicurezza circa l'effettiva identità della persona che il rappresentato vuole andare a sposare. Quindi il matrimonio canonico celebrato per procura può essere trascritto. Il matrimonio canonico celebrato all'estero questa è un'ipotesi più problematica, perché nel caso del matrimonio canonico celebrato all'estero mancano in realtà alcuni presupposti e alcuni elementi previsti dall'art. 8 dell’Accordo e cioè la presenza di un parroco in grado anche di trasmettere l'atto all’ufficiale lo stato civile territorialmente competente. Al riguardo la dottrina ha affrontato questo tema distinguendo 2 ipotesi:
riconosciuto in Italia, ma non potrà godere della giurisdizione ecclesiastica per la sua nullità. La dottrina ritiene invece che il matrimonio canonico celebrato all'estero in un paese dove questo non è riconosciuto, non potrebbe invece essere proprio riconosciuto. Invece la Cassazione, un po' paradossalmente, ha ammesso che un matrimonio canonico celebrato in un paese dove questo non è riconosciuto come valida forma di celebrazione, potrà tuttavia essere trascritto, in base al principio dell'universalità del diritto canonico. Per cui un matrimonio canonico, anche se celebrato all'estero, conserva una sua validità. Questo è un po' paradossale perché a quel punto sembra quasi che sia favorito il matrimonio celebrato all'estero, in un paese dove questo non è riconosciuto come valida forma di celebrazione, rispetto al matrimonio canonico celebrato invece in un paese dove comunque questa è una valida forma di celebrazione civile. È una Cassazione sarebbe del tempo però. Il matrimonio segreto Poi vi sono due forme speciali di celebrazione del matrimonio, per le quali pure si è posto il problema della loro ascrivibili tra. Due forme di celebrazione speciali, straordinarie previste dal diritto canonico. La prima è la cosiddetta celebrazione del matrimonio omissis denunciationubus et segreto , cioè il matrimonio segreto. Il diritto canonico conosce la possibilità che un matrimonio possa essere celebrato segretamente, cioè senza darne pubblicità all'esterno, quindi senza pubblicazioni canoniche, alla sola presenza del celebrante. Tra l'altro oggi è una forma di celebrazione che deve essere autorizzata dal Vescovo, ed è un matrimonio quindi che viene celebrato alla sola presenza dei nubendi, del celebrante e dei due testimoni, tutti tenuti al segreto. È una forma di celebrazione eccezionale, consentita per motivi del tutto particolari, in quanto si possa pensare che i coniugi possono essere soggetti a persecuzione o a grave scandalo se il matrimonio venisse reso pubblico. Per esempio se due persone convivono da tanti anni insieme, ritenuti da tutti legittimamente sposati in chiesa e invece non lo sono, allora per evitare scandalo si fa un matrimonio segreto. Era una forma a cui si ricorreva più in passato. Pensiamo anche all'ipotesi della celebrazione di un matrimonio canonico in un paese retto da un governo totalitario, come per esempio la Cina, dove due persone vogliono contrarre matrimonio seguendo il rito della Chiesa clandestina, non quella ufficiale. La giurisprudenza ritiene che nonostante sia una forma di celebrazione che certamente si discosta rispetto a quello che prevede il codice, questo matrimonio
da due battezzati, in quanto sacramento, è soggetto all'esclusiva giurisdizione dei tribunali della Chiesa, in quanto vincolo sacramentale. Allora il Concordato del 29 aveva pienamente accolto la richiesta della Chiesa, cioè che potessero quindi acquisire esecutorietà nell'ordinamento civile, le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e anche i provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato. L'Accordo la Revisione del Concordato ha pure dedicato a questa materia un certo spazio, però nel nuovo testo dell'art. 8 del Concordato, non compare più esplicitamente l'espressa riserva a favore dei tribunali ecclesiastici della dichiarazione di nullità dei matrimoni, riserva che invece compariva nel concordato del 29. Oggi se si legge l'art. 8.2 dell'accordo, si trova una formulazione apparentemente semplice, perché si dice che lo Stato italiano si impegna a riconoscere gli effetti civili delle sentenze canoniche di nullità matrimoniali, previo intervento della corte d'appello territorialmente competente. L'intervento della corte d'appello avviene poi attraverso un procedimento denominato di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità, a certe condizioni. Non compare più quell'inciso, che invece era nel concordato del 29, in cui si affermava espressamente che le cause di nullità di tali matrimoni erano riservate ai tribunali ecclesiastici. Oggi questa riserva non compare più e allora si è aperto un dibattito dottrinale e giurisprudenziale, per stabilire se questa riserva, per quanto non più espressamente ribadita, sia da ritenersi implicitamente ancora in vigore. Su questo problema, della sopravvivenza o meno della riserva di giurisdizione ecclesiastica sui matrimoni canonici trascritti, si sono formate due tesi. Una prima che sostiene il venir meno della riserva di giurisdizione, per cui anche il giudice civile potrebbe dichiarare la nullità di un matrimonio canonico trascritto e la seconda tesi invece che è quella della sopravvivenza logica della riserva di giurisdizione. Questo è un dibattito che oramai ha perso la sua attualità, perché in realtà è stato superato, però importante tenerlo presente, per comprendere meglio l'istituto del matrimonio concordatario e della sua giurisdizione. 1)Una prima tesi sostiene il venir meno della riserva di giurisdizione. Secondo questa tesi al posto della riserva di giurisdizione, nell'ordinamento italiano, l'accordo di revisione del concordato avrebbe invece introdotto, un concorso di giurisdizione , nel senso che sia la giurisdizione ecclesiastica che la giurisdizione civile potrebbero giungere alla dichiarazione di nullità di un matrimonio canonico trascritto. Questa tesi è stata sostenuta prima in dottrina, già nel corso dei lavori di revisione del concordato, poi successivamente questa tesi, all'inizio del 1993 , cioè dopo alcuni
anni dall'entrata in vigore della nuova normativa, è stata fatta propria addirittura dalle Sezioni Unite della Cassazione , che ha aderito alla tesi del venir meno della riserva di giurisdizione, a favore di un concorso di giurisdizione. Secondo questa tesi quindi il matrimonio canonico trascritto potrebbe essere dichiarato nullo dai tribunali ecclesiastici e la relativa sentenza essere delibata, cioè acquisire effetti civili, con l'intervento di una sentenza della corte d'appello, ma tale dichiarazione di nullità potrebbe essere anche pronunciata da un tribunale civile. La scelta tra le due giurisdizioni in tal caso spetterebbe ai coniugi o a uno solo di essi. Basterebbe che uno solo dei coniugi si rivolgesse, per ottenere la dichiarazione di nullità al tribunale civile, per precludere di fatto all'altro la possibilità di ottenere la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, che egli abbia invece ottenuto dal giudice ecclesiastico, questo è il criterio della prevenzione. Cioè secondo le sezioni unite della cassazione, che hanno accolto questa tesi, le ipotesi del concorso di giurisdizione che si aprirebbe in questo caso sulle dichiarazioni di nullità del matrimonio canonico, devono essere regolate in base al criterio della prevenzione prior in tempore potior in iure , cioè chi prima si rivolge a una delle due giurisdizioni, radica il giudizio presso di essa, escludendo l'altra. Se uno dei due coniugi si rivolge subito al giudice civile per ottenere una sentenza di nullità, radichette questa causa di fronte al giudice civile, precludendo all'altro la possibilità di ottenere dalla corte d'appello la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità eventualmente acquisita. È una tesi che anche sul piano pratico lascia aperto un problema fondamentale ossia le stesse sezioni unite non hanno detto però quale legge dovrebbe essere applicata dal giudice civile, nell'esaminare una domanda di nullità del matrimonio canonico trascritto, cioè la legge civile o la legge canonica? Perché questi sono matrimoni contratti secondo il diritto canonico, come prevede l'accordo e quindi anche un'eventuale dichiarazione di nullità dovrebbe avvenire applicando il diritto canonico, perché quello è un vincolo sorto e disciplinato dal diritto canonico. Nei pochi casi in cui qualche tribunale civile ha accettato di esaminare una domanda di nullità del matrimonio canonico trascritto, il giudice civile ha applicato le leggi civili, cioè le norme del codice civile, non le norme del codice di diritto canonico e quindi da questo modo di vista si può dire che tutto ciò sarebbe una violazione del concordato, perché l'accordo ha precisa che si tratta di matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico e d'altra parte se il giudice li applicasse il diritto canonico, a questo punto applicherebbe il diritto confessionale in materia sacramentale, il che rappresenterebbe una lesione del principio di laicità da parte
dell'art. 8 seconda parte dell'accordo, è una formulazione di compromesso, perché è evidente che le parti su questo punto non raggiunsero un accordo condiviso e quindi vi sono formulazioni che sorreggono la tesi statuale, cioè del venir meno della riserva di giurisdizione e altre formulazioni che sostengono invece la tesi della Santa sede, cioè della sopravvivenza della riserva di giurisdizione. Adesso andiamo ad esaminare l'altra tesi, cioè quella che sostiene la sopravvivenza logica della riserva di giurisdizione. Questa tesi fu sostenuta da una parte della dottrina e dalla Corte Costituzionale. Però la Corte Costituzionale aderì alla tesi della sopravvivenza logica della riserva di giurisdizione con una sentenza del dicembre del 1993 , cioè alcuni mesi dopo dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, con una sentenza però di rigetto su una questione di costituzionalità sulla disciplina del matrimonio concordatario. Come è noto le sentenze di rigetto della corte costruzione non hanno efficacia vincolante, sono sentenze più autorevoli, però non vincolanti e pertanto giudici di merito tendono a seguire in questo caso la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, però sono rimasti molti rari i casi in cui il tribunale civile abbia accettato di esaminare una domanda di nullità di un matrimonio canonico trascritto. Quali sono gli argomenti a favore di questa seconda tesi? Si dice: la riserva non compare più. Ma i sostenitori di questa tesi osservano che la riserva esplicita era necessaria nel 1929, per sottolineare la diversità dell'istituto rispetto alla precedente disciplina separatista, in cui il matrimonio non aveva alcuna rilevanza civile. Nell'accordo di revisione del concordato non c'è stato più bisogno di inserire esplicitamente la riserva, perché questa è implicita nell'art. 7 primo comma della Costituzione e cioè “ lo Stato e la Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani”. Ora poiché il matrimonio concordatario è comunque riconosciuto nell'accordo, come un matrimonio disciplinato dal diritto canonico, è evidente che è riconosciuto il matrimonio sacramento e come tale rientra nell'ambito di giurisdizione della Chiesa. Cioè sarebbe lo stesso principio di laicità, e questo lo sostenne la Corte Costituzionale in quella sentenza del dicembre del 93, che affermò che proprio in base al principio di laicità, il giudice civile non esprime la sua giurisdizione sull'atto di matrimonio che come tale è disciplinato dal diritto canonico. Il giudice civile esprime la sua giurisdizione sulla trascrizione di quel matrimonio o sull'impugnazione della trascrizione, sul divorzio, sulla cessazione degli effetti civili, ma non sulla nullità dell'atto di matrimonio, che come tale è un
atto che è sorto nel diritto canonico ed è disciplinato dal diritto canonico. Questo al momento farebbe venir meno anche il richiamo al principio della inderogabilità della giurisdizione civile, perché la deroga alla giurisdizione civile ci sarebbe, nell'art. 7.1, laddove si afferma la distinzione degli ordini e l'incompetenza dello Stato, e invece la competenza della chiesa, delle questioni attinenti l'ordine religioso. Ancora: il richiamo a quelle due eccezioni di cui sopra, alla litispendenza e alla cosa giudicata. L'accordo in effetti prevede che la Corte d'Appello nell'esaminare una sentenza canonica di nullità in vista di un'eventuale delibazione, debba applicare la vecchia normativa della delibazione delle sentenze straniere, in cui vi era anche previsto che la delibazione non potesse avvenire qualora vi è in presenza di una litispendenza o di una cosa giudicata, cioè qualora un altro giudice italiano si fosse già pronunciato o fosse comunque pendente di fronte ad un altro giudice italiano la stessa causa. La tesi favorevole alla sopravvivenza logica della riserva di giurisdizione fa però notare che lo stesso testo concordatario prevede che la corte d'appello debba applicare la normativa prevista per la delibazione delle sentenze straniere, ma tenendo conto della specificità dell'ordinamento canonico in cui tali matrimoni sono sorti e un aspetto tipico e specifico dell'ordinamento canonico in materia è proprio la giurisdizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici per la dichiarazione di nullità del matrimonio. Inoltre a favore di questa tesi viene un'altra disposizione dell'accordo, laddove si prevede che le sentenze ecclesiastiche di nullità, non possono comunque essere soggette da parte della corte d'appello al riesame nel merito. Questo porterebbe ad escludere, che non solo la corte d'appello, ma anche qualsiasi altro giudice italiano possa riesaminare nel merito una causa di nullità. Cioè sarebbe paradossale secondo questa tesi che la corte d'appello competente per la delibazione non possa riesaminare nel merito la causa e lo potesse fare invece un altro giudice civile. Quindi dal punto di vista teorico questa questione in realtà è rimasta aperta, perché su questa questione si è verificata, cosa molto rara, una divergenza tra i due massimi organi giurisdizionali italiani, cioè le Sezioni Unite della Cassazione e la Corte Costituzionale. Nessuno dei due è mai tornato indietro su questa questione, però sul piano pratico, è una questione che ha perso di attualità, sia perché sono pochissimi poi i casi in cui i giudici civili hanno accettato di esaminare domande di nullità dei matrimoni canonici trascritti, sia per una ragione pratica ossia che la nullità del matrimonio è conosciuta anche dal codice civile, ma sono rarissime le cause in cui si chiede al giudice civile la nullità del matrimonio, anche del matrimonio civile, perché le cause di nullità del matrimonio, in base al codice civile, sono soggette a termini di decadenza molto brevi, in genere un anno
dottrina, una tesi assolutamente minoritaria, ma che all'epoca fu oggetto di dibattito, chi sostenne che il giudice civile non ha giurisdizione su l'atto di matrimonio canonico, ma ha giurisdizione sull'atto di scelta tra matrimonio religioso e matrimonio civile, che necessariamente precedere ed è in qualche modo implicita nella scelta che i coniugi facciano del matrimonio religioso. Vale a dire, secondo questa tesi, i coniugi che decidono di contrarre matrimonio religioso, destinato a essere trascritto, cioè il matrimonio concordatario, compiono implicitamente una scelta preliminare, cioè tra matrimonio civile e matrimonio religioso. Su questa scelta preliminare il giudice civile avrebbe in qualche modo una qualche giurisdizione e in questo senso il giudice civile potrebbe giudicare delle cause di impugnazione della trascrizione, ma per tutti i vizi del consenso previsti dal codice civile. È una tesi un po' particolare in effetti, un po' cervellotica. In realtà questa è una tesi che vuole giungere all'ennesimo esito della tesi della fine della riserva di giurisdizione, ma anche questa è una tesi che ha perso la sua incidenza pratica. All'origine di questo dibattito, negli anni 90, vi erano preoccupazioni di carattere ideologico, cioè si voleva circoscrivere sempre più, se non ridurre la giurisdizione ecclesiastica nell'ordinamento italiano, per cui vi era una parte della dottrina fortemente contraria a che i tribunali ecclesiastici, attraverso la delibazione, potessero continuare ad esercitare un loro ruolo nell'ordinamento italiano, ma vi erano preoccupazioni anche di tipo economico, perché la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità in effetti preclude al coniuge debole di quel matrimonio, la possibilità di essere tutelato in base alla legge sul divorzio, perché una sentenza di nullità matrimoniale delibata la corte d'appello, preclude la possibilità che su quel matrimonio si possa ottenere una sentenza di divorzio. La sentenza di nullità matrimoniale è cosa diversa dalla sentenza di divorzio. Una sentenza di divorzio non può intervenire successivamente ad una sentenza di nullità, perché la sentenza di nullità accerta che quel matrimonio giuridicamente non è mai esistito e quindi non si può successivamente procedere ad un giudizio di divorzio, perché la sentenza di divorzio implicitamente ammette che quel matrimonio si è esistito, tant'è che si interviene con il divorzio sul rapporto, sciogliendo il rapporto matrimoniale. Allora una preoccupazione della giurisprudenza civile era quella di circoscrivere al massimo l'estensione della giurisdizione ecclesiastica dei matrimoni canonici trascritti, per rendere sempre più necessario ricorrere al giudizio di divorzio, che prevede invece una tutela della parte debole del rapporto più
significativa dal punto di vista economico ed è su questo canale che poi la questione sarà risolta.