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Corso on line dicembre2012/gennaio2013
Tipologia: Appunti
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Lo Sciopero è un Mezzo Tipico di lotta sindacale e può considerarsi la principale forma di autotutela dei Lavoratori.
Per una definizione di sciopero possiamo dire che esso è l’astensione totale e Concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei loro Interessi Collettivi.
In un primo momento, (fine 1800 primi anni del 1900) quando iniziò ad essere esercitato lo sciopero non era un diritto, anzi era punito dallo Stato fascista quale reato.
In seguito venne abolito il reato di sciopero e lo Stato assunse nei confronti dello stesso una posizione di neutralità perciò era il Datore di lavoro che doveva decidere se punire i lavoratori scioperanti oppure no.
Infine, con l’avvento della Costituzione, nel 1948, lo Sciopero è un diritto, regolato dall’art. 40 Cost.
Fonti del diritto di Sciopero:
Oltre alla Costituzione, anche le Convenzioni dell’OIL (Organizzazione Italiana del Lavoro), le Direttive Comunitarie, la Costituzione Europea, lo Statuto dei Lavoratori, ed anche le Leggi sui Servizi Pubblici Essenziali (legge 146/1990 e legge 83/2000) sono fonti del diritto di Sciopero.
Titolarità del diritto di Sciopero : La titolarità del diritto di Sciopero è attribuita ad ogni singolo lavoratore, che può esercitare questo diritto senza bisogno di alcun benestare da parte del sindacato.
Esercizio del diritto di Sciopero : Solo l’abbandono Collettivo del posto di Lavoro da parte di una pluralità di Lavoratori può qualificarsi come esercizio del diritto di Sciopero, perché soltanto un’astensione Collettiva e Concordata dal Lavoro può consentire di realizzare i fini Collettivi per il raggiungimento dei quali lo scopo è preordinato.
N.B. Lo Sciopero è un diritto Individuale che però si esercita solo Collettivamente perché soltanto l’abbandono attuato da un numero consistente di lavoratori per un motivo comune, può essere considerato Sciopero (l’astensione dal lavoro di un singolo Lavoratore non è Sciopero).
I Soggetti Tutelati dal diritto di Sciopero sono i Lavoratori subordinati del settore pubblico e privato, l’Apprendista, il Lavoratore in Prova, il Lavoratore a Tempo Determinato e Parziale, il Lavoratore a Domicilio, il Lavoratore Parasubordinato, il Dirigente, il Lavoratore Autonomo (questo però con qualche dubbio).
Gli unici che non possono esercitare il diritto di Sciopero sono i Militari e i Poliziotti data la particolarità dei lavori svolti perché la loro astensione dal lavoro verrebbe a ledere altri beni costituzionalmente protetti, come la tutela della integrità fisica, la difesa della nazione ecc.
Lo Sciopero si struttura così:
Il 2° comma dello stesso articolo ci parla della Finalità della legge stessa e ci dice che “allo scopo di Contemperare l’esercizio del diritto di Sciopero con il godimento dei diritti della persona Costituzionalmente tutelati di cui al Comma 1, elenca quelli che in relazione ai vari diritti debbono essere ritenuti Servizi Pubblici Essenziali (ad es. per la libertà di circolazione sono i servizi dei trasporti urbani ferroviari, aerei ecc. per il diritto alla salute, i servizi dei medici, del personale infermieristico ecc.). Qui l’elencazione dei servizi non è tassativa, ma solo esemplificativa (quindi possono essere aumentati) e si basano sulla lista di cui al Comma 1 (perciò per dire che un Servizio Pubblico è Essenziale bisogna basarsi sul dato oggettivo della imprescindibilità del Servizio stesso per la tutela dei diritti Costituzionalmente tutelati della persona).
I Contratti Collettivi Aziendali predispongono quali sono le prestazioni indispensabili, che devono essere effettuate nell’ambito dei Servizi Pubblici Essenziali, in caso di Sciopero. In caso non fossero previste dai CCNL è compito della Commissione di Garanzia, come organo incaricato di controllare e supervisionare lo svolgimento dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, individuarle.
La legge 83/2000 ha ampliato il campo di applicazione della precedente normativa che, in origine riguardava soltanto i lavoratori del settore pubblico.
Oggi la normativa sullo sciopero nei servizi essenziali riguarda anche i lavoratori privati e i professionisti (es. astensione di avvocati, farmacisti, medici ecc.)
Questi sono i diritti che la Costituzione considera alla pari o superiori allo Sciopero
Lo Sciopero dei lavoratori che operano nei settori essenziali è dunque Speciale, e può avvenire solo nel rispetto di certe regole.
Esse sono:
1. Tentativo di conciliazione : Prima di effettuare lo sciopero programmato (nel giorno e per il tempo stabilito), datore e sindacati sono invitati a svolgere un tentativo di conciliazione, in base alla legge n.83 del 2000, del quale possono anche non avvalersi autonomamente. Se le parti non giungono ad un accordo e quindi ad una revoca dello sciopero, o rifiutano di incontrarsi, interviene la mediazione politica: Comune, prefettura, o Ministero del Lavoro, per la rispettiva competenza territoriale, hanno l'obbligo di convocare le parti coinvolte e queste ultime hanno l’obbligo di presentarsi davanti a tali autorità, al fine di effettuare un tentativo di conciliazione. Il termine minimo per esperire i tentativi di conciliazione è di cinque giorni. Terminati i tentativi, i sindacati possono dare conferma dello sciopero, con un preavviso di almeno dieci giorni. 1.bis Eventuale precettazione (vedi più sotto). 2. l’Obbligo del Preavviso: il preavviso non può essere inferiori a 10 giorni prima della data prevista per lo sciopero, deve essere posto in essere dai Sindacati ed è rivolto al Datore di Lavoro, cioè all’Amministrazione o all’Impresa e alla Commissione di Garanzia 3. Comunicazione per iscritto: i sindacati devono comunicare, ai soggetti di cui al punto 2, con un atto scritto, la data dello sciopero, la durata dello stesso, le modalità di attuazione e della motivazione dello Sciopero. 4. Inoltre, la comunicazione di cui al punto 2 deve indicare le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili durante lo svolgimento dello sciopero (es sciopero dei lavoratori delle ferrovie (autoferrotranvieri) si indicano quali sono i treni garantiti e le fasce di orari garantiti). 5. Comunicazione agli utenti: Ricevuta la Comunicazione dello Sciopero, le Amministrazioni o le Imprese devono a loro volta darne comunicazione agli Utenti nelle Forme Adeguate, (televisione, giornali ecc.) e almeno 5 giorni prima dello Sciopero. 6. L’indicazione della Durata dello Sciopero è molto importante, perché così si evitano gli Scioperi ad oltranza, infatti le Amministrazioni o le Imprese private devono, 5 giorni prima dell’inizio dello Sciopero, informare gli Utenti delle misure per la Riattivazione dei servizi, con l’obbligo di garantire la pronta Riattivazione del servizio al termine dell’Astensione lavorativa.
Per una ricapitolazione complessiva delle modalità di svolgimento dello sciopero nei servizi pubblici essenziali:
La serrata
La serrata è la chiusura di un'impresa all'utilizzo della manodopera, tale chiusura può essere totale o parziale. Con essa l'azienda non accetta la prestazione lavorativa offerta dai suoi dipendente e rifiuta di pagarne ogni tipologia di compenso. Si tratta di una forma di pressione del datore di lavoro effettuata sui lavoratori.
La sentenza 29/60 della corte costituzionale ha abrogato il reato di serrata per fini contrattuali (art 502 cp), per contrasti col principio di libertà sindacale sancito dall’art 39.
Ora, pertanto, la serrata è un illecito civile antisindacale, ovvero un illecito che consiste nella violazione degli obblighi contrattuali del datore di lavoro, previsto nell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.