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ACCERTAMENTO ANALITICO, Appunti di Diritto Finanziario

diritto finanziario

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 06/09/2014

noemisp
noemisp 🇮🇹

4.3

(3)

6 documenti

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* ACCERTAMENTO ANALITICO*
In materia fiscale costituisce la regola perché tiene conto di tutte le categorie reddituali del
soggetto sottoposto ad accertamento per comodità del contribuente e trattandosi di un
accertamento puntuale,specifico attribuisce al contribuente maggiori garanzie per quello che
riguarda la difesa. Perché se da un lato lo scopo principale dell'amministrazione finanziaria è
quello di effettuare accertamenti che le consentano di ampliare la base imponibile il più
possibile,dall'altra parte c è sempre l’interesse del contribuente a difendersi,a dimostrare che
quanto ha dichiarato invece corrisponde al vero.
Proprio perché l'accertamento analitico è quello più puntuale,più preciso,più complesso da
effettuare,il legislatore ha attribuito all'amministrazione finanziaria la possibilità,a determinate
condizioni,di avvalersi del cosiddetto ACCERTAMENTO SINTETICO
*ACCERTAMENTO SINTETICO*:
si tratta di una modalità di accertamento più semplice da adottare,che si fonda sull'utilizzo di
presunzioni semplici e che, proprio per questo ,consente all'amministrazione finanziaria,in maniera
rapida, di determinare il reddito presunto in capo ad un soggetto.
Anche con riguardo all'accertamento sintetico valgono le osservazioni riguardo alla capacità
contributiva presunta, infatti il principio costituzionale di capacità contributiva presupporrebbe,da
parte dell'amministrazione la ricerca della capacità contributiva effettiva, quindi quanto
effettivamente il contribuente ha prodotto in termini di reddito. Ma invece il nostro ordinamento
è caratterizzato da un ricorso continuo alle presunzioni,che sono strumenti attraverso i quali
l'amministrazione tende a ricostruire il reddito sulla base di percorsi logici.
Qual è il presupposto su cui si basa l'accertamento sintetico? Il sostenimento di una spesa da parte
di un soggetto, spesa che si può qualificare o che può essere causata o dalla disponibilità di un
bene (per cui se per es. ho una ferrari ogni anno sarò costretta a spendere una certa cifra per
mantenere il possesso di quel bene) o dall'incremento patrimoniale (se io ogni anno compro una
villa incremento il mio patrimonio e manifesto capacità contributiva); quindi il sostenimento di una
spesa,causata da uno di questi fattori,costituisce un indice presuntivo, valido fino a prova
contraria, dell'esistenza di un certo ammontare di reddito idoneo a sostenere quella stessa spesa.
Nell'esempio della ferrari , l’amministrazione finanziaria sa che per mantenere la ferrari di una
certa cilindrata è necessario per es. annualmente spendere 10.000 euro. Se io guadagno 4.000 l’
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* ACCERTAMENTO ANALITICO*

In materia fiscale costituisce la regola perché tiene conto di tutte le categorie reddituali del soggetto sottoposto ad accertamento per comodità del contribuente e trattandosi di un accertamento puntuale,specifico attribuisce al contribuente maggiori garanzie per quello che riguarda la difesa. Perché se da un lato lo scopo principale dell'amministrazione finanziaria è quello di effettuare accertamenti che le consentano di ampliare la base imponibile il più possibile,dall'altra parte c è sempre l’interesse del contribuente a difendersi,a dimostrare che quanto ha dichiarato invece corrisponde al vero. Proprio perché l'accertamento analitico è quello più puntuale,più preciso,più complesso da effettuare,il legislatore ha attribuito all'amministrazione finanziaria la possibilità,a determinate condizioni,di avvalersi del cosiddetto ACCERTAMENTO SINTETICO ACCERTAMENTO SINTETICO: si tratta di una modalità di accertamento più semplice da adottare,che si fonda sull'utilizzo di presunzioni semplici e che, proprio per questo ,consente all'amministrazione finanziaria,in maniera rapida, di determinare il reddito presunto in capo ad un soggetto. Anche con riguardo all'accertamento sintetico valgono le osservazioni riguardo alla capacità contributiva presunta, infatti il principio costituzionale di capacità contributiva presupporrebbe,da parte dell'amministrazione la ricerca della capacità contributiva effettiva, quindi quanto effettivamente il contribuente ha prodotto in termini di reddito. Ma invece il nostro ordinamento è caratterizzato da un ricorso continuo alle presunzioni,che sono strumenti attraverso i quali l'amministrazione tende a ricostruire il reddito sulla base di percorsi logici. Qual è il presupposto su cui si basa l'accertamento sintetico? Il sostenimento di una spesa da parte di un soggetto, spesa che si può qualificare o che può essere causata o dalla disponibilità di un bene (per cui se per es. ho una ferrari ogni anno sarò costretta a spendere una certa cifra per mantenere il possesso di quel bene) o dall'incremento patrimoniale (se io ogni anno compro una villa incremento il mio patrimonio e manifesto capacità contributiva); quindi il sostenimento di una spesa,causata da uno di questi fattori,costituisce un indice presuntivo, valido fino a prova contraria, dell'esistenza di un certo ammontare di reddito idoneo a sostenere quella stessa spesa. Nell'esempio della ferrari , l’amministrazione finanziaria sa che per mantenere la ferrari di una certa cilindrata è necessario per es. annualmente spendere 10.000 euro. Se io guadagno 4.000 l’

anno c'è qualcosa che non va,perché come faccio a guadagnare 4.000 e a mantenere un veicolo che ne richiede 10.000?peraltro si presuppone che 4.000 mi servano per sopravvivere quindi,chiaramente,le spese per il mantenimento della ferrari rimangono ingiustificate. Lo stesso se io sono un prof di scuola elementare o media e ho solo quel reddito (che in quanto lavoratore dipendente e sottoposto alle ritenute a titolo d acconto e quindi l'amministrazione finanziaria può effettuare un controllo incrociato con quanto dichiarato dal sostituto) come faccio ad acquistare una villa ad Antigua? Anche in questo caso la spesa per incremento patrimoniale non è giustificata. Quindi l'accertamento sintetico costituisce una modalità di accertamento eccezionale relativa alle sole persone fisiche, alla quale l’amministrazione finanziaria ricorre quando l’accertamento analitico ha determinato un reddito non adeguato a quello attribuibile al contribuente. Questa definizione vi lascia intendere come l'amministrazione deve avere effettuato in primo luogo l'accertamento analitico. Se l’amministrazione,effettuando l'accertamento analitico,determina un reddito che non è adeguato rispetto al tenore di vita del contribuente (persona fisica),allora effettuerà l'accertamento sintetico. 49 L'accertamento sintetico è disciplinato dall'articolo 38 d p r 600/1973. Tale art. ha subito nel tempo varie modifiche, la più recente è del 2010. In particolare nel 2010 attraverso l'articolo 22 del decreto legge 31 maggio 2010 n 78,convertito in legge n 122/2010, l'accertamento sintetico è stato profondamente modificato con efficacia per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Poiché il decreto è entrato in vigore il 31 maggio, al 31 maggio il termine ancora pendente per la presentazione della dichiarazione dei redditi riguardava l'anno 2009,quindi l'accertamento sintetico riformulato vale per i periodi d'imposta dal 2009 in poi,mentre l'accertamento sintetico vecchia formulazione è valido per i periodi d'imposta ancora accertabili al 31 dicembre 2010 cioè dal 2004 al 2008 nel caso di omessa presentazione nella dichiarazione dei redditi oppure,se la dichiarazione d'imposta è stata presentata,dal 2005 al 2008. Ricordiamo infatti che i termini per l'accertamento se è stata omessa la presentazione della dichiarazione sono 6 anni,se la dichiarazione è stata presentata gli anni sono 5. Quindi quando parliamo di accertamento sintetico dobbiamo conoscere entrambe le formulazioni, la vecchia e la nuova. Si utilizzano questi termini perché l'articolo 22 non ha introdotto un nuovo istituto,ma ha modificato l'articolo 38 che istituisce l'accertamento sintetico.

Il decreto del 1992 nel quale sono indicati prende il nome di REDDITOMETRO. Questo decreto non si limita ad elencare gli indici di agiatezza, ma contiene anche dei coefficienti, dei moltiplicatori in virtù dei quali l'amministrazione può concretamente determinare il reddito complessivo. ESEMPIO: la ferrari. In questo redditometro si dice che veicoli di cilindrata superiore ad un determinato ammontare vanno considerati come spese annue 3000 euro l’anno per un coefficiente che tiene conto degli anni dell'anno d'immatricolazione del veicolo, quindi moltiplicando questa spesa annua quindi 3000 euro per il coefficiente, l'amministrazione determina il reddito necessario in capo al contribuente per gestire quella ferrari. Se il contribuente sottoposto a quello accertamento disgraziatamente non ha solo la ferrari ma ha anche la nave, la residenza secondaria e la riserva di caccia chiaramente si sommeranno i singoli importi che io ho determinato, individuando così il reddito complessivo in capo a quel soggetto. Quando viene effettuato un accertamento in capo ad un soggetto,quel soggetto non può scappare perché verrà sottoposto ad un fuoco incrociato di accertamenti,ad esempio se esiste una fattura a mio nome per spese di manutenzione di una macchina,fatte da una officina, chiaramente l'amministrazione finanziaria ha una prova della disponibilità che io ho di quel veicolo. Quindi l'amministrazione appena riesce a sapere che il soggetto ha la disponibilità di uno qualunque di questi indici,tutto viene ribaltato in capo al contribuente che deve dimostrare che non è lui a sopportare le spese della gestione di quella macchina. Questi indici di agiatezza indicati nel redditometro sono associati a dei coefficienti che consentono all'amministrazione di determinare,in maniera obiettiva e uniforme su tutto il territorio nazionale, il reddito complessivo del soggetto. Quando l'amministrazione finanziaria individua questa discrasia tra il tenore di vita del soggetto i il reddito dichiarato,non può automaticamente procedere all'accertamento sintetico ma deve verificare la sussistenza di 2 presupposti: 1 - lo scollamento tra il reddito dichiarato e il reddito accertabile sinteticamente deve essere di almeno ¼ quindi di almeno il 25%; cioè dal raffronto tra il reddito dichiarato e il reddito accertabile sinteticamente la differenza deve essere di almeno ¼. Per cui se il reddito dichiarato è 100 e il reddito complessivo,accertabile sinteticamente, è 120 l'amministrazione non può procedere perché la discrasia è del 20%. Se,invece,il reddito dichiarato è 100 e il reddito complessivo è 127, poiché è superiore al 25% del reddito dichiarato, allora l'amministrazione procederà

all'accertamento sintetico, presumendo che il mio reddito complessivo è pari a quello che viene fuori dall'applicazione del redditometro. 2 - Questa discrasia di almeno il 25% si deve verificare in almeno 2 periodi d'imposta. Quindi l'amministrazione verificherà cos'è successo nel passato e se c'è questa discrasia di almeno il 25% per 2 periodi d'imposta, allora potrà procedere all'accertamento sintetico. In ogni caso, anche se ci sono questi presupposti e l'amministrazione può procedere,trattandosi di presunzioni, il contribuente deve poter fornire la prova contraria. Sono 3 le ipotesi di prova contraria che si possono fornire e sono indicate dal legislatore. · Può dimostrare che le spese di mantenimento di quel bene o le spese per incrementi patrimoniali sono state sostenute con redditi esenti,quindi ce li ho ma non li ho messi nella dichiarazione proprio perché esenti,quindi l'amministrazione non mi può fare nulla ; · oppure che quelle spese sono state sostenute attraverso redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. ESEMPIO: ho vinto alla lotteria,la vincita mi arriva già adattata alla fonte a titolo d'imposta,per cui la vincita viene dichiarata già al netto e io non devo 51 dichiararli, quindi è legittimo che io abbia per es ville ecc ecc,appunto perché sostengo le spese attraverso quel reddito. · Ancora posso dimostrare che le somme utilizzate per coprire quelle spese appartengono ad altri soggetti. Nell'esempio della villa ad Antigua di cui è titolare mio marito ma le utenze sono a nome mio,in teoria la disponibilità è mia. Ma se poi tutte le utenze sono poste a carico del conto bancario di mio marito dimostro che i pagamenti li effettua lui, quindi le somme sono state erogate da mio marito per pagare quelle utenze anche se sono intestate a me. Quindi io dimostro che le spese per la disponibilità di quel bene sono sostenute da un altro soggetto. In conclusione l'accertamento sintetico,a differenza dell'accertamento analitico, ha per oggetto il reddito complessivo del soggetto fondato su presunzioni che sono legate agli indici di agiatezza. Con l'articolo 22 d.l. 30 maggio 2010 è stato introdotto un nuovo accertamento sintetico che vale per i periodi d'imposta dal 2009 in poi. Questa previsione cioè il fatto che il nuovo accertamento sintetico introdotto nel 2010 valga per i periodi d'imposta dal 2009 in poi si pone in contrasto, insanabile, con l'articolo 3 comma I dello statuto dei diritti del contribuente. Tale statuto è stato introdotto con la legge 212 del 2000. Tra le

potrà dare prova contraria, nel senso che potrà dimostrare che il finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli prodotti nello stesso periodo,con redditi esenti,con redditi soggetti con ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e in generale con redditi legalmente esclusi dalla formazione della sua base imponibile. REDDITI DIVERSI DA QUELLI PRODOTTI NELLO STESSO PERIODO D'IMPOSTA: la presunzione dell'amministrazione finanziaria è che se io ho effettuato una qualunque spesa, devo averla sostenuta con redditi che ho prodotto in quello stesso periodo. Non è così perchè io posso avere utilizzato denaro che ho accumulato negli anni precedenti. Se ho un conto corrente bancario l 1 gennaio di 100.000 euro ovviamente posso erodere la mia ricchezza che ho creato in periodi d'imposta precedenti. Quindi il contribuente può dimostrare che quella spesa è stata effettuata con redditi provenienti da altri periodi d'imposta. REDDITI LEGALMENTE ESCLUSI DALLA FORMAZIONE DELLA MIA BASE IMPONIBILE: posso anche dimostrarlo con questa prova contraria. ESEMPIO: se le somme mi derivano da reddito prodotto da mio marito è chiaro che io quelle somme non le posso inserire nella mia base imponibile,ognuno paga per se, ma mi ha voluto dare questi soldi che io ho voluto utilizzare per effettuare tale spesa. · COMMA 5: l’ altra modalità attraverso cui si realizza l'accertamento sintetico: “la determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva,individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza Questi elementi indicativi di capacità contributiva vengono determinati con decreto da pubblicare in gazzetta ufficiale con periodicità biennale”. Dal tenore letterale del comma 5 sembrerebbe che il nuovo accertamento sintetico sia dato dal comma 4 + il comma 5, quindi come se l'amministrazione finanziaria dovesse sommare il risultato che deriva dall'applicazione del comma 4 a quelli che derivano dall'applicazione del comma 5. In realtà non è così,perché il periodo d'imposta è sempre uno e l'accertamento sintetico può essere solo uno funzionale a determinare il reddito complessivo,quindi l'amministrazione o procede ai sensi del comma 4 o procede ai sensi del comma 5.

In questo comma 5 si prevede l'individuazione di elementi indicativi di capacità contributiva attraverso un decreto ministeriale,quindi si prevede lo stesso tipo di operazione che era stata fatta con riguardo al vecchio accertamento sintetico con il redditometro,quindi ci sarà un decreto del ministero dell'economia delle finanze che indicherà quali sono gli elementi indicativi di capacità contributiva che rilevano ai fini del nuovo accertamento sintetico. Si ritiene che saranno considerati elementi indicativi di capacità contributiva ad esempio l'iscrizione in circoli particolarmente costosi, in scuole private di un certo livello e in generale elementi di un certo livello. Il contribuente può liberarsi da questo accertamento sintetico, effettuato secondo gli elementi indicativi di capacità contributiva, fornendo le stesse prove contrarie che poteva fornire ai sensi del comma 4. C'è poi un altro limite che incontra l'amministrazione finanziaria: tanto l'accertamento di cui al comma 4 quanto quello al comma 5 può essere effettuato solo nella misura in cui la differenza tra il reddito dichiarato e quello accertabile sinteticamente è pari ad almeno il 20% (nella vecchia 53 formulazione era almeno il 25%). Peraltro non è richiesto il rispetto del secondo presupposto quello relativo alla differenza che si deve avere tra i due periodi d'imposta consecutivi. Con riguardo allo STRUMENTO che l'amministrazione utilizzerà ai fini del comma 4 si parla di SPESOMETRO,invece ai fini del comma 5 si parla di RICCOMETRO. SPESOMETRO: sempre nel d.l. 68 del 2010 art. 21 il legislatore fiscale ha introdotto, ai fini dell'evasione in tema di IVA, quindi espressamente con una finalità specifica per portare avanti la lotta all'evasione in tema d IVA (che quindi non c entrerebbe nulla con l'accertamento sintetico), un obbligo di comunicazione annuale all'agenzia dell'entrate da parte dei soggetti passivi IVA di tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel periodo d'imposta che siano d importo superiore ai 3000 euro al netto dell'Iva. Cosa significa? Tutte le volte in cui un soggetto acquista un bene che costa più di 3000 euro al netto dell'Iva deve sapere che il soggetto che gliel'ha venduto è obbligato a comunicare all'agenzia dell'entrate che lui ha speso più di 3000 euro. E' chiaro che questo flusso d'informazioni, poiché riguardano delle spese effettuate dalle persone fisiche, saranno utilizzate dall'amministrazione per procedere all'accertamento sintetico di cui al comma 4 (spese di ogni genere effettuate). Quindi questo strumento, lo spesometro, che è stato introdotto ai fini dell'evasione in tema di Iva verrà utilizzato per determinare la base dell'accertamento sintetico. È obbligatorio per questi soggetti chiedere all’acquirente il codice fiscale e inserirlo in