Scarica Appunti completi del corso Diritto pubblico e più Sbobinature in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity!
DIRITTO PUBBLICO
Il diritto pubblico può essere:
- Soggettivo : pretesa che una persona può vantare nei confronti degli altri
- Oggettivo : insieme di regole Ma sono collegati tra loro, perché sono una funzionale all’altra → il diritto soggettivo può esistere perché esistono regole e il diritto oggettivo serve per occuparsi dei diritti umani.
DIRITTO OGGETTIVO
Il diritto in senso oggettivo, cioè come insieme di norme giuridiche , fa capo ad un’organizzazione sociale, quasi tutte sono dotate di un insieme di regole. A differenza di altre regole, le norme giuridiche si caratterizzano per essere coercitive , cioè il loro mancato rispetto viene sanzionato. L’organizzazione sociale che meglio di tutte è in grado di garantire la coercitività delle regole è lo Stato , che è un ordinamento giuridico. I diritti dello stato si dividono in:
● diritto pubblico : insieme di norme che regolano l’organizzazione dei poteri dello Stato e i rapporti tra lo Stato
e i cittadini. (Esempi: diritto penale, amministrativo, costituzionale) ● diritto privato : insieme di norme che regolano il rapporto tra soggetti privati (come compravendita; contratto di lavoro; matrimonio); esempi: diritto civile, di famiglia, commerciale.
DIRITTO PUBBLICO dello STATO ITALIANO
Lo Stato ITALIANO è un’ organizzazione nata nel 1400 prendendo il nome di Stato moderno (prima c’era il sistema feudale, dove tutto si basava sul diritto privato tra vassallo, valvassori, valvassini). Lo stato moderno è suddiviso in 3 elementi costitutivi:
- TERRITORIO → porzione di terra emersa delimitata da confini (naturali o artificiali), mari costieri, spazio aereo, sottosuolo, navi e aerei italiani, sedi e ambasciate all’estero italiane; quindi è lo spazio dove lo stato esercita la sua sovranità.
- POPOLO → insieme delle persone che vivono sul territorio dello stato e devono rispettare delle regole (diverso da cittadino)
- SOVRANITÀ → unico dei tre elementi costitutivi che spetta solo allo Stato. Può essere: a. Esterna: potere dello stato nei rapporti con altri stati. Ogni stato è indipendente dagli atri nell’assunzione delle sue leggi, però negli ultimi decenni gli Stati hanno deciso di limitare i loro poteri e di cederli a delle organizzazioni (es. UE; il consiglio d’Europa; ONU) b. Interna: esercizio del potere statale nel territorio dello Stato e nei confronti del popolo di quello stato. Questi elementi costitutivi tra di loro si possono relazionare in modo diverso = diversi modelli organizzativi. L’elemento che più di tutti può fare la differenza è la sovranità:
- quando la sovranità si combina con il territorio e a seconda di quanto potere do a quest’ultimo, posso avere due macro modelli: ➢ stato unitario → in cui la sovranità non è distribuita sul territorio ma spetta solo allo stato centrale, che possono però lasciare uno spazio decisionale ai territori, dando così vita a Stati decentrati. Un sottotipo di stato decentrato è lo Stato regionale, es. l’Italia; ➢ stato federale → in cui la sovranità è suddivisa sul territorio fra i due diversi livelli territoriali, la Federazione e i singoli Stati membri, es. USA.
- quando la sovranità si distribuisce tra il popolo da vita a due macromodelli (all’interno dei quali sono possibili varianti): ➢ stato autoritario → il potere viene poco distribuito tra il popolo perché a tenere la sovranità è o una figura o un gruppo di persone (es partito); ➢ stato democratico → la sovranità appartiene al popolo.
EVOLUZIONE DELLE FORME DI STATO
1. Stato assoluto Nato tra il XV e il XVII secolo e ha avuto fine nel XVIII (dopo rivoluzione francese) Caratteristiche: potere concentrato nelle mani di una sola persona (re/principe), potere ereditario e non è soggetto a regole. Finalità: ambiva ad espandere il suo potere e affermare la sua potenza (colonialismo) Fattori che hanno contribuito alla sua fine: illuminismo, rivoluzione industriale (nascita nuova classe sociale, la borghesia, che vuole essere ascoltata) e americana, con la sua dichiarazione d’indipendenza. 2. Stato liberale di diritto Segna un cambiamento perché c’è volontà di mettere al centro i diritti dei cittadini. Questa forma di stato è un macromodello dello stato democratico. Caratteristiche: separazione dei poteri, nozione di Costituzione in senso moderno, principio di legalità. - poteri affidati a soggetti diversi: potere legislativo affidato al Parlamento; potere esecutivo affidato al Governo; potere giudiziario affidato alla Magistratura. - Costituzione in senso moderno, cioè una costituzione come fonte del diritto più importante delle altre, di fatto però le costituzioni del 1800 non riuscirono a porsi al di sopra delle leggi (es. lo statuto albertino concesso da Carlo Alberto fu una costituzione che stava sullo stesso piano delle leggi). - Principio di legalità = ogni esercizio di potere pubblico deve essere previsto da una norma giuridica Finalità: tutelare i diritti dei suoi cittadini dallo Stato (es. diritto di libertà personale, diritto di proprietà) 3. Stato contemporaneo Forma di Stato che fa parte dello stato democratico. È la nostra attuale forma di Stato. Finalità: mantenere l’unità in un contesto pluralista e tutelare anche i diritti sociali dei suoi cittadini (diritto allo studio, diritto alla salute). Caratteristiche: - Stato pluralista → al suo interno esistono e partecipano alle decisioni politiche persone molto diverse tra loro, con interessi diversi. Le differenze non riguardano solo la classe sociale, ma anche il sesso, l’eta ecc… Lo Stato cerca di farli convivere pacificamente. - Stato democratico → tutti possono votare e quindi tutti indirettamente decidono. - Stato costituzionale → al vertice di tutte le norme giuridiche c’è una costituzione che si definiamo rigida e cioè: ➢ Non può essere modificata dalle leggi normali, ma ci vuole un procedimento apposta ➢ Tutelata da un apposito sistema: la giustizia costituzionale - Stato sociale → tutela non solo i diritti di libertà dei suoi cittadini ma anche i diritti sociali. IN ITALIA Nel 1946 gli italiani sono chiamati a votare: per il referendum istituzionale → scegliere tra Monarchia o Repubblica, e per l'elezione dei 556 componenti dell’assemblea costituente (organo che scrive la nuova Costituzione dello Stato). Dei 556 membri ci sono 207 della democrazia cristiana, 115 del Partito socialista italiano e 104 del Partito comunista italiano. Possiamo dire dunque che ci sono state due anime che hanno principalmente costituito l’assemblea costituente. Fra la seconda metà del 1946 e tutto il 1947 l’Assemblea costituzionale scrive la nostra Costituzione, entrata poi in vigore nel 1 gennaio 1948. La nostra Costituzione prevede una forma di Stato contemporaneo. LA RAPPRESENTANZA In uno Stato democratico la democrazia si può esercitare attraverso due diversi canali:
- Diretto , quando il popolo partecipa direttamente all’assunzione delle decisioni. I principali istituti di democrazia diretta sono il referendum (le persone esprimono direttamente la loro volontà, non ci sono mediatori) e la l’iniziativa legislativa (il popolo può fare delle proposte di legge);
- Indiretto , consiste nella scelta di propri rappresentanti. Il popolo non partecipa direttamente all’assunzione di decisioni ma lo fa scegliendo dei rappresentanti. Si ricorre così all’ Istituto della Rappresentanza , consolidato durante lo stato liberale.
Il CIRCUITO DELLA DECISIONE POLITICA è un insieme di ordini che prendono decisioni assieme → parlamento, governo e Presidente lo formano. IL PARLAMENTO ● Termine parlamento deriva dal verbo parlare, che deriva dall’utilizzo che ne veniva fatto nella lingua francese = parlament significa parlare per assumere decisioni politiche; ● Un antenato del parlamento era (nel medioevo) quando il re convocava nobili e ecclesiastici per consultarsi ● Nasce e si afferma in Inghilterra a partire dal 1600 , si diffonde in tutto il mondo assumendo caratteristiche diverse a seconda delle epoche storiche e delle realtà geografiche. Ad es. il parlamento italiano dopo l’unità d’italia era un parlamento che rappresentava meno del 2%. Principale variante tra i parlamenti :
- numero di Camere da cui è composto (può averne 1, 2, 3 - eccezionalmente).
- dare a tutte le camere lo stesso potere oppure poteri differenziati PARLAMENTO IN ITALIA Ha due camere: Camera dei deputati e Senato della Repubblica , con stessi poteri/funzioni → sistema bicamerale perfetto/paritario. La sede è a Roma, il primo a Palazzo montecitorio, l’altro a Palazzo Madama. Fra le due camere ci sono poche differenze: ➢ numero di componenti : 400 alla Camera e 200 al Senato (oltre a quelli eletti ci sono 5 senatori a vita, che possono essere nominati dal presidente della repubblica) ➢ età per l'elettorato passivo → per la Camera richiesti minimo 25 anni, per il Senato 40. ➢ circoscrizione elettorale = livello in cui si contano i voti: è unica/nazionale per la Camera, per il Senato è regionale. Il parlamento in carica fino al 2022, alla Camera c’erano 630 deputati, mentre al Senato c’erano 315 eletti + senatori a vita che potevano essere più di 5, perché ogni presidente ne poteva nominare 5. E si poteva andare ad eleggere il Senato solo avendo non meno di 25 anni. Le due camere lavorano sempre separatamente quindi le decisioni devono avere da entrambe l’approvazione, ci sono solo 5 funzioni che le camere fanno in seduta comune, riunendosi dalla Camera dei deputati:
- Elezione del presidente della Repubblica
- Messa in stato d’accusa il PdR
- Elezione dei giudici Popolari che si aggiungono alla Corte Costituzionale per giudicare il Presidente
- Elezione di 5 giudici della Corte Costituzionale (= prossime lezioni)
- Elezione ⅓ dei componenti della CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) ORDINI INTERNI delle Camere , uguali per entrambi (due individuali e tre collegiali - i primi detti di lavoro) 1. Parlamentari : deputati/senatori. Nella nostra costituzione sono caratterizzati da una serie di garanzie per svolgere al meglio la loro funzione: ○ assenza di vincolo di mandato o divieto di mandato imperativo → una volta eletto, un parlamentare è libero di decidere di votare senza essere condizionato né dal suo partito nè dai suoi elettori; ○ Indennità → forma di retribuzione: per evitare che sia solo riservata ai ricchi, i parlamentari vengono pagati; ○ Immunità funzionali → coperture legate alla funzione perché servono al parlamentare a non essere oggetto di processi pretestuosi (fatte solo per contrastare la sua vita politica):
- Insindacabilità → i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni e voti che esprimono mentre esercitano le loro funzioni
- Inviolabilità → prevede che un parlamentare non possa subire dei limiti alle sue libertà principali (personale, domiciliare, comunicazioni) senza l’autorizzazione della camera a cui appartiene. I Parlamentari legiferano = approvano alle leggi → fanno in piccolo quello che il Parlamento fa in vasta scala. Le loro funzioni : normativa, di indirizzo (indicazioni al Governo), di controllo (controllano i singoli componenti del governo). 2. PRESIDENTI DELLE CAMERE: eletti da deputati e senatori, con una maggioranza alta. Ogni presidente è aiutato a svolgere le sue funzioni da un ufficio di presidenza composto da un gruppo di deputati o senatori. Le loro funzioni : rappresentano l’organo all’esterno; dirigono i lavori; fissano il calendario; presiedono le riunioni
- il presidente della camera ha il compito di presiedere il Parlamento in seduta comune.
- Il presidente del senato sostituisce il PdR, quando questi non può svolgere le sue funzioni.
3. COMMISSIONI : organi composti in modo proporzionale alla composizione politica della Camera. Queste commissioni possono essere: - monocamerali → interne ad una sola camera - bicamerali → miste di Camera e Senato - permanenti → istituite appena il nuovo Parlamento viene creato e durano fino alla fine dei 5 anni - speciali → sciolte quando hanno esaurito il loro compito Possono svolgere 3 tipi di funzioni : 1. Legislativa → approvare le leggi nella loro materia 2. Di indirizzo/vigilanza/controllo → sul Governo 3. Di inchiesta → indagini su determinati episodi 4. GIUNTE : organi collegiali composti in modo proporzionale alla composizione della camera e incaricate di compiti specifici. Le giunte sono 3 alla camera e 2 al Senato: - la prima giunta si occupa del regolamento della Camera/senato. Il regolamento è l’atto che decide come deve funzionare una camera; - La seconda e la terza (unite nel senato) si occupano dei parlamentari: controllano che tutti i parlamentari eletti possano essere effettivamente eletti; si occupano delle autorizzazioni: sulle immunità funzionali. 5. GRUPPI PARLAMENTARI: organo collegiale , non di lavoro ma in cui i parlamentari si radunano in base alla loro appartenenza politica. Appartenenza obbligatoria, chi non si riconosce in nessuno dei gruppi entra nel gruppo misto. Ogni gruppo ha un suo capo e tutti i capigruppi assieme formano una specie di organo: Conferenza dei Capigruppo , sempre sentita dalle Camere quando si decidono le cose importanti. FUNZIONI del Parlamento (unico organo scelto dai cittadini) - normativa: approvare le leggi - di indirizzo: guidare il governo - di informazione e controllo MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO del Parlamento : - Durata di 5 anni = periodo detto legislatura - Scioglimento anticipato, quando il parlamento viene sciolto dal PdR (non negli ultimi mesi del suo mandato a meno che non coincidano con gli ultimi 6 mesi della legislatura) - Due riunioni obbligatorie all’anno, fissate dalla Costituzione, ma di fatto il Parlamento è quasi sempre in riunione, perché possono essere convocate in via straordinaria su iniziativa del loro presidente oppure di ⅓ dei suoi componenti oppure su iniziativa del PdR. - Si può assistere ai lavori delle camere perchè sono pubbliche. Ogni camera approva a maggioranza assoluta il suo regolamento. Tutte le volte in cui la costituzione non richiede una maggioranza specifica, si ritiene sufficiente la maggioranza semplice = la metà + uno dei presenti. Le decisioni più importanti possono richiedere o la maggioranza assoluta (voto favorevole della metà + 1 dei favorevoli) o la maggioranza qualificata (più alta di quella assoluta quindi dei ⅔ o dei ⅗ ).
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Ha un duplice ruolo: sia capo dello Stato e garante dell’unità nazionale sia organo politico. La sua sede è al Quirinale; ora è Sergio Mattarella. Viene eletto dalla Camera e dal Senato che si riuniscono assieme nella sede della Camera dei deputati, a cui si uniscono tre delegati per ogni regione italiana (tranne Valle d’Aosta che deve mandare un delegato), perché così si riesce a garantire la figura di garante dell’unità. La costituzione vuole che questi 3 delegati regionali non appartengano tutti e tre alla stessa forza politica. ➔ Per eleggere il presidente, la Costituzione richiede la maggioranza qualificata dei ⅔ dell’assemblea (di 660 persone almeno). Se però dopo tre scrutini nessun candidato ha la maggioranza qualificata, dal 4° scrutinio si può avere la maggioranza assoluta. Il voto è segreto. ELETTORATO PASSIVO = può diventare PdR qualunque cittadino italiano che abbia 50 anni d’età e goda dei diritti civili e politici. Il mandato presidenziale dura per 7 anni , perché appositamente non lo si è voluto far coincidere con l’elettorato delle camere (per evitare che ogni governo elegga il proprio presidente). Il PdR può essere rieletto e in caso di impedimento momentaneo viene sostituito dal presidente del Senato. RESPONSABILITÀ/GARANZIA DEL PdR → condizione particolare perchè è quasi sempre il responsabile di quello che fa esercitando le sue funzioni. ➢ Come privato cittadino di tutte le azioni private che compie, il presidente è responsabile, sia civilmente, sia penalmente (si aspetta però a processarlo alla scadenza del suo mandato) ➢ Come PdR non ha la responsabilità politica, non c’è altro organo istituzionale che lo possa far dimettere. Non ha a responsabilità giuridica, con una sola eccezione a causa di due reati: alto tradimento e attentato alla costituzione (reati presidenziali chiamati così in quanto possono essere compiuti solo dal Presidente). Se c’è il dubbio che siano stati compiuti il parlamento mette il Presidente in stato d’accusa e a giudicare il pdr sarà la corte costituzionale, a cui si aggiungono 16 comuni popolari (estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune) - processo ancora mai attivato. L'IRRESPONSABILITÀ del PdR → cioè quando non viene chiamato a rispondere È resa possibile dalla responsabilità di un ministro che si assume la responsabilità. Tale ministro è chi è competente per quel settore o il PdCM. Tutti gli atti del PdR, per consentire al ministro di svolgere le sue responsabilità, devono essere controfirmati dal ministro competente in quella materia (sennò non sono validi) = Istituto della Controfirma Ministeriale. Alla regola della controfirma ministeriale, fanno eccezione due tipi di atti:
- personalissimi (le dimissioni)
- esternazioni atipiche = discorsi. Alcuni discorsi previsti dalla Costituzione richiedono la controfirma = presenza fisica del Ministro; altri discorsi al di fuori di canali istituzionali, sono validi anche senza la controfirma. FUNZIONI del PdR , sfociano nell'adozione di un atto scritto e sono poteri che mettono in relazione il presidente con il popolo e con gli altri organi dello Stato. Gli atti del PdR sono stati suddivisi in 3 diverse categorie :
- Formalmente e sostanzialmente presidenziali = riflettono prevalentemente la volontà del PdR → la nomina di 5 senatori a vita; nomina di 5 giudici costituzionali; rinvio delle leggi; potere di grazia; messaggi alle camere e le esternazioni atipiche; convocazione straordinaria delle camere.
- Formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi = atti adottati dal PdR ma che riflettono un potere di un altro organo (parlamento/governo) → indizione di elezione referendum, poteri collegati all’attività formativa; nomina funzionari e conferisce onorificenze; potere per quando riguarda la difesa e la guerra.
- Misti o complessi = l’atto del PdR riflette sia la volontà del presidente sia la volontà del PdCM →: nomina del presidente del consiglio; scioglimento delle camere.
Le fonti del diritto Si distinguono in due:
- fonti di cognizione → strumento attraverso cui si conoscono le fonti di produzione, es: la Gazzetta ufficiale = pubblicazione periodica curata dallo stato sulla quale sono pubblicate tutte le leggi/fonti;
- fonti di produzione → atto o fatto autorizzato dal nostro sistema a produrre norme giuridiche, es: una legge. Le fonti di produzione sono a loro volta emesse da tanti soggetti, sia all’interno (es. comune, regione, ecc..) dello stato sia all’esterno (es. EU); prima il principale produttore di fonti del diritto era lo stato moderno. LE FONTI DEL DIRITTO STATALI non hanno tutte la stessa importanza, ma hanno un **sistema gerarchico.
- COSTITUZIONE** Le leggi costituzionali sono quasi sullo stesso piano di importanza. La Costituzione italiana si compone di 3 parti → principi fondamentali; la parte 1 di ‘Diritti e doveri dei cittadini’; la parte 2 ‘Ordinamento della Repubblica’.
- Le due parti sono suddivise in Titoli , alcuni di questi suddivisi in Sezioni. La costituzione ha come unità più piccola l’articolo.
- Il suo testo è costituito da disposizioni , cioè da formulazioni linguistiche, dalle quali si ricavano le norme , cioè il loro significato. La nostra Costituzione è rigida = non può essere modificata dalle leggi ordinarie; per la sua modifica bisogna seguire un apposito procedimento e approvare una legge costituzionale, che è più lungo di quello delle leggi normali. È previsto un organo apposito che ne garantisce il rispetto → la Corte Costituzionale. Le leggi costituzionali si dividono in
- leggi costituzionali che si pongono sullo stesso livello della Costituzione senza però modificarne il testo;
- leggi di revisione costituzionale modificano il testo della costituzione. PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE La legge costituzionale deve essere approvata da tutte e due le Camere, 2 volte, con un intervallo di 3 mesi.
- Nella seconda approvazione la legge deve essere approvata almeno a maggioranza assoluta anche in una sola camera, nel caso raggiungesse la maggioranza il procedimento termina.
- Se nella seconda votazione si raggiunge la maggioranza assoluta e si ottengono anche i ⅔ in una camera, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e scatta un termine di 3 mesi entro il quale alcuni soggetti (⅕ dei membri di una delle due camere oppure 500 mila elettori) possono chiedere un referendum confermativo su questa legge. Se non viene richiesto, va avanti la legge costituzionale, che viene promulgata dal PdR, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e poi entra in vigore.
- Oppure se nella seconda votazione si ha una maggioranza molto alta da raggiungere i ⅔ in entrambe le camere, la legge costituzionale viene pubblicata subito. Limiti alla revisione costituzionale Incontra dei limiti in quanto ci sono delle parti della Costituzione che non possono essere modificate:
- la forma di stato repubblicana;
- i principi supremi dello Stato, contenuti nei primi 12 articoli della costituzione. 2. FONTI PRIMARIE Le fonti primarie sono: leggi dello Stato e delle Regioni; atti con forza di legge (= approvati dal governo ma che hanno la stessa importanza della legge); referendum abrogativo. LEGGI DELLO STATO e DELLE REGIONI La fonte che noi chiamiamo comunemente «legge» si può definire legge formale ordinaria :
- formale perché ha la “forma” della legge ed è approvata dal Parlamento secondo il procedimento previsto dalla Costituzione.
- ordinaria perché ha il valore delle fonti primarie (≠ della legge costituzionale che ha un valore superiore). La legge ordinaria si compone di 3 fasi : 1. Fase dell’iniziativa → spetta a 6 soggetti: Governo (se fatta da lui prende il nome di disegno di legge ), parlamentari, popolo (ci vanno almeno 50000 firme), CNEL (organo previsto dalla Costituzione, si occupa di supportare il governo sulle questioni economiche e sociali), territori (consigli regionali e comuni). Tale fase dà maggiore importanza a quella del governo.
Il d.lgs. si usa quando : si regola una materia che richiede delle competenze tecniche; o quando si vuole regolare ex novo (da capo) una materia per intero. In questo secondo caso il d.lgs prende il nome di Codice (es. della strada, dell’ambiente, civile, ecc..) Il d.lgs. non si usa per tutte quelle leggi che implicano un controllo del Parlamento nei confronti del Governo.
2. Decreto legge (d.l.): l’intervento del Parlamento è alla fine della procedura. La costituzione dice che il d.l. può essere adottato solo in presenza di 3 presupposti (devono avvenire tutti assieme): deve esserci una situazione straordinaria imprevedibile; ci deve essere una situazione di necessità dove bisogna intervenire subito; deve esserci una situazione di urgenza. ➔ Il consiglio dei ministri si riunisce, approva il d.l. e lo manda al PdR che lo emana, pubblica ed entra in vigore. ➔ Trasmessa poi alle camere, che devono riunirsi entro 5 gg (anche se già state sciolte). A questo punto si aprono 3 scenari : a. CONVERSIONE IN LEGGE → Il Parlamento converte il d.l. in legge e nella conversione può apportare delle modifiche; b. MANCATA CONVERSIONE → Entro 60 gg il Parlamento non converte il d.l. in legge. Un d.l. non convertito decade, cioè cessa di esistere. Per cercare di rimediare ai problemi causati dalla decadenza, la Costituzione prevede due rimedi: il Parlamento può approvare una legge con cui fa salvi gli effetti prodotti dal decreto legge (legge sanatoria); oppure dei danni prodotti dal d.l. risponde il Governo. c. REITERAZIONE → allo scadere dei 60 gg, il Governo, intuendo che il P non avrebbe convertito il d.l. in legge, ne approvava un altro di contenuto identico. Referendum La parola «referendum» deriva dalla prassi delle Assemblee medievali in cui i deputati, che avevano mandato imperativo, tornavano «a riferire» agli elettori. Non si tratta di una fonte vera e propria ma di un istituto di democrazia diretta , in cui viene chiesto agli elettori di abrogare o meno una fonte primaria o parte di essa. Ci sono vari tipi di referendum , la nostra Costituzione a livello statale ne ha previsti 2: abrogativo e costituzionale. La legge sul referendum fu approvata solo nel 1970, quasi contemporaneamente alla legge sul divorzio: i cattolici speravano infatti di abrogare, con il referendum, la legge sul divorzio. Il referendum abrogativo si usa per abrogare una fonte primaria o una parte, anche piccola, di essa. Può essere richiesto o dal popolo o dalle regioni. Nel caso del popolo l'iniziativa parte da un comitato di 10 persone che deve raccogliere le firme di almeno 500 mila elettori. Nel caso delle regioni la richiesta deve essere avanzata da almeno cinque consigli regionali (piccoli parlamenti delle regioni). Una volta fatta la richiesta di referendum, viene mandata alla Corte di Cassazione (un organo giudicante). Quando arriva la richiesta si costituisce un apposito ufficio nella corte di cassazione: l' Ufficio centrale per il referendum. Quest'ultimo controlla che la richiesta di referendum rispetti quello che c'è scritto nella legge di referendum. Se la richiesta supera questo 1’ controllo, passa al 2’ fatto dalla Corte costituzionale , che controlla che la richiesta di referendum rispetti quello che c'è scritto nell'articolo 75 della Costituzione. Negli anni la corte costituzionale ha esteso il suo controllo. Controlla: 1. che il referendum non toccasse una legge costituzionalmente necessaria, cioè una legge fondamentale per il funzionamento dello Stato 2. che la domanda del referendum fosse chiara, univoca e non contraddittoria. Se la nostra domanda di referendum supera entrambi questi controlli, viene mandata al PdR che indice il Referendum (fissa la data e convoca gli italiani a votare). Il referendum si svolge in una domenica tra 15 aprile e 15 giugno. Il referendum è valido se e solo se si raggiunge la maggioranza (metà+1) degli elettori (≠referendum costituzionale). Risultati quando c’è validità: ❖ Vittoria del sì : la legge o la parte di legge sottoposta al referendum viene abrogata, quindi non ha più efficacia per il futuro; viene vietato al Parlamento di introdurre una legge abrogata per il referendum. ❖ Vittoria del no : la legge rimane in vigore, non si può richiedere lo stesso referendum per i successivi 5 anni. Se durante il procedimento che porta al referendum, il Parlamento modifica la legge, il referendum salta solo nel caso in cui la modifica abbia lo stesso contenuto richiesto dagli elettori Se durante il Referendum viene sciolto il Parlamento, il procedimento riprende dopo un anno dalle elezioni del nuovo. Del referendum abrogativo si è fatto un uso limitato nei primi anni; notevole dal 1978 alla fine degli anni 90; sempre più raro dopo, anche perché molti referendum fallivano per la mancata partecipazione della maggioranza degli elettori.
3. FONTI SECONDARIE Sono dei regolamenti approvati da tutti gli enti territoriali (di Stato, di Regioni, Province e Città Metropolitane; Comuni), a differenza delle leggi, che possono essere approvate solo dallo stato o solo dalle regioni. I regolamenti, dal punto di vista formale, sono atti amministrativi, ma dal punto di vista del contenuto pongono delle regole e quindi sono fonti del diritto a tutti gli effetti. La disciplina dei regolamenti è contenuta in una legge del 1988. La nostra costituzione non dice quasi nulla; fino al 2001 l’unica cosa che diceva è che sono emanati dal PdR. Poi iniziò a nominarli nella parte dedicata agli enti territoriali, perché divide il potere tra lo stato e gli enti. I regolamenti dello Stato vengono approvati dal potere esecutivo e si dividono in:
- governativi → approvati dal CdM; gerarchicamente superiori a quelli ministeriali e interministeriali.
- ministeriali e interministeriali → approvati dai singoli ministri Procedimento per quando il Governo vuole approvare un regolamento governativo ➔ Il ministro competente in quella materia fa una proposta, che viene approvata tramite voto da tutto il Governo. ➔ Il testo viene sottoposto al consiglio dello Stato → organo costituzionale che ha due funzioni: consultivo del governo e funzione di giudice. ➔ Il regolamento viene mandato al PdR e se ritiene lo emana, a questo punto il regolamento prende il nome di DPR (Decreto del Presidente della Repubblica). ➔ Poi controllato dalla corte dei Conti (organo consultivo del G e ruolo di giudice). ➔ Regolamento poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. A seconda del loro contenuto, i regolamenti governativi possono essere di diverso tipo:
- Esecuzione → servono a spiegare nel dettaglio una legge / fonte primaria
- Attuazione → vanno a disciplinare/regolare delle materie in cui le leggi pongono solo i principi
- Indipendenti dalla legge → intervengono in materie non disciplinate e non coperte da una riserva di legge
- Delegati → disciplinano una materia che prima era regolata dalle leggi, perché viene autorizzato da un’altra legge (delegificazione). 4. CONSUETUDINI Sono comportamenti ripetuti nel tempo con la convinzione che siano obbligatori e la loro violazione viene sanzionata. Talvolta le fonti del diritto entrano in contrasto tra loro → ANTINOMIE (anti =contro, nomos = legge), contrasti che impongono una soluzione. Appena si incontra un’antinomia bisogna risolverla attraverso l’interpretazione. Se il contrasto non si può risolvere per via interpretativa, bisogna ricorrere a un criterio → ce ne sono 4 Criterio Gerarchico → le fonti non hanno tutte lo stesso peso, nel caso una fosse più importante dell’altra quella inferiore viene annullata da un organo dello stato (nel caso delle fonti primarie, le annulla è la Corte costituzionale; nel caso delle fonti secondarie vengono portate davanti al giudice amministrativo). Possono essere annullate per evitare che vengano di nuovo applicate e così perdono la validità, per tutte le cause che devono essere risolte sulla base della legge che è stata annullata, l’annullamento produce effetti retroattivi. C’è un'eccezione nel caso delle condanne penali, perché prevale la libertà della persona. Criterio cronologico → antinomia tra fonti che stanno sullo stesso piano, in questo caso bisogna vedere qual è la più recente. A quella più vecchia non viene annullata ma abrogata = perde la sua efficacia, non ha effetto retroattivo, quindi agisce solo per il futuro. La legge abrogata non sparisce dall’ordinamento, ma continua ad esserci per regolare i rapporti giuridici sorti finché era vigente. L’ abrogazione può essere di tre tipi:
- espressa → quando la nuova legge dice espressamente che sta abrogando la vecchia;
- tacita → quando c’è una incompatibilità tra vecchio e nuovo testo che deve essere dedotta;
- implicita → quando una materia viene ridisciplinata per intero. Criterio di competenza → antinomia tra fonti prodotte da enti diversi (es. lo stato e le regioni), la fonte prodotta dall’ente che non ha la competenza in quella materia viene annullata. Criterio di specialità → quando il contrasto è tra una fonte generale e una fonte di carattere speciale, in questo caso si applica la fonte speciale e quella generale viene derogata
Funzioni: risolve tutte le questioni relative alla carriera dei giudici (assegnazione, trasferimenti) e assume i provvedimenti disciplinari nei loro confronti. In tal caso i giudici sono accusati dal Procuratore generale presso la Corte di Cassaz o dal Ministro della Giustizia. PRINCIPI COSTITUZIONALI SUI DIRITTI DEI CITTADINI
1. Diritto di difesa e di azione per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ➢ È garantito a tutti sia il diritto di difendersi davanti ai giudici, sia il diritto di agire contro qualcuno per la difesa di un proprio diritto. ➢ Lo Stato assicura i mezzi per l’azione e per la difesa a chi non li ha (cioè a chi non può pagarsi un avvocato). 2. Diritto al giudice naturale precostituito per legge divieto di giudici speciali e straordinari ➢ Ognuno ha diritto di essere giudicato da un giudice prestabilito dalla legge. ➢ È quindi vietato prevedere ○ giudici speciali, cioè competenti per una determinata materia, tranne i 4 già previsti dalla Cost (amministrativi, contabili, etc). È consentito però creare sezioni specializzate negli organi giudiziari ordinari (es. Tribunale per i Minori) ○ giudici straordinari, cioè istituiti dopo la commissione del fatto 3. Diritto al giusto processo: a. Contraddittorio (+ strumenti per il penale): parità fra le parti, nella raccolta delle prove, giudice terzo e imparziale, garanzie di parità per i procedimenti penali b. Motivazione: le decisioni dei giudici devono spiegare il motivo che ha portato alle loro conclusioni, questo consente di fare appello c. Ragionevole durata: problema per l’Italia Oggi, a causa dell’incertezza delle risposte date dalla politica e della stessa poca chiarezza delle leggi, i cittadini si rivolgono sempre più ai giudici che sono passati da essere «custodi della legge» a essere «custodi dei diritti» LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE È al di fuori dei 3 poteri dello Stato: è una forma di garanzia del sistema e della rigidità della Costituzione. Nata negli USA agli inizi del XIX sec (Marbury vs Madison), si è diffusa in quasi tutto il mondo con modelli molto diversi fra loro. La Corte Costituzionale non fa parte del sistema giudiziario, è un organo a parte che ha un po ' la funzione di arbitro. Il controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi (principale funzione della giustizia costituzionale) nasce negli USA nel 1803. L’episodio: un Segretario di Stato uscente dimentica di trasmettere la nomina di un nuovo giudice. Questi, davanti al rifiuto del nuovo Segretario di farlo, si rivolge alla Corte Suprema, che non contesta la legittimità della pretesa del mancato giudice, ma afferma che la legge che assegna a lei (cioè alla Corte Suprema) il compito di risolvere tale causa viola la Costituzione e quindi va annullata. Questo nuovo istituto si diffonde in quasi tutto il mondo, con caratteristiche diverse:
- Preventivo → il controllo avviene fatto prima che la legge entri in vigore
- Successivo → dopo che la legge si applica; si dividono in sistemi con controllo:
- DIFFUSO: più organi possono controllare la legge;
- ACCENTRATO: un solo organo controlla la costituzionalità delle leggi. Sistema che si suddivide in sistemi in cui il controllo è ad accesso: ➢ diretto = i cittadini possono rivolgersi direttamente all’organo che controlla le leggi) ➢ indiretto = quando all'organo che controlla le leggi possono rivolgersi solo degli organi costituzionali. La giustizia costituzionale in ITALIA avviene con un controllo prevalentemente successivo perché tutte le leggi vengono controllate dopo la loro entrata in vigore, tranne un particolare tipo di leggi regionali, che sono gli Statuti, che possono essere controllati prima di entrare in vigore. Il controllo in Italia è prevalentemente accentrato , perché svolto da un unico organo, che è la Corte Costituzionale, ma tutti i giudici possono fare da filtro = sono i giudici che hanno il sospetto che una legge vada contro la costituzione. La modalità di accesso a questo organo (corte Cost.) è una modalità prevalentemente indiretta , perchè sono solo alcuni organi costituzionali che possono rivolgersi alla corte. I cittadini possono comunque indurre i giudici a rivolgersi alla corte.
COMPOSIZIONE DELLA CORTE , che si trova a Roma nel Palazzo della Consulta. Composta da 15 giudici :
- 5 eletti dal Parlamento in seduta comune
- 5 nominati dal PdR
- 5 eletti dai giudici che stanno negli organi superiori, quindi 3 dalla Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato, 1 eletto dalla Corte dei Conti. Possono diventare giudici costituzionali gli esperti di diritto = i prof universitari all’apice della carriera, gli avvocati e i giudici delle giurisdizioni superiori. Il loro mandato dura 9 anni e non è rinnovabile, per garantire la loro imparzialità. La condizione di giudice costituzionale dà diritto alle stesse garanzie dei parlamentari. I 15 giudici eleggono tra di loro il Presidente della Corte Costituzionale, che rimane in carica 3 anni (più corta nel caso in cui scadano prima i 9 anni del suo mandato). Funzioni: 1. Giudica la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge dello Stato e delle Regioni 2. Risolve i conflitti di attribuzione o tra poteri dello Stato oppure tra Stato e Regioni 3. Giudica l’ammissibilità del referendum abrogativo (vedi appunti sopra). 4. Giudica il PdR se accusato di alto tradimento e/o attentato alla Costituzione (vedi appunti sopra) 1. GIUDICA LA LEGITTIMITà COSTITUZIONALE E DELLE LEGGI Il giudizio può nascere in via principale o diretta → chiesto dallo Stato contro la legge di una Regione; oppure può essere chiesta dalla Regione contro una legge dello stato. In entrambi i casi la legge sospettata deve essere impugnata (portata davanti alla Corte Cost.) entro 60 gg dalla sua pubblicazione. Negli anni è cambiato l’ambito del controllo, perchè ora la regione può impugnare una legge dello stato solo se questa legge dello stato invade le sue competenze; viceversa lo stato può impugnare una legge di una regione tutte le volte in cui questa legge va al di là delle competenze regionali, ma anche tutte le volte che contrasta con un qualunque articolo della costituzione. Il giudizio può nascere in via incidentale o indiretta → su iniziativa dei giudici in un processo, che poi sospende e chiede alla Corte Cost di giudicare la Costituzionalità della legge. L’atto con cui il giudice pone questa domanda alla Corte Cost, si chiama ordinanza di rinvio e deve contenere 4 elementi: oggetto, parametro (l’art. Cost. violato), rilevanza (perché la legge sospettata è necessaria nel processo), non manifesta infondatezza (perché il giudice ha un dubbio sulla incostituzionalità di quella legge). DECISIONI DELLA CORTE Dal punto di vista formale le decisioni possono chiamarsi ordinanze o sentenze:
- ORDINANZA : è un provvedimento non definitivo, breve, il quale la Corte dichiara inammissibile o respinge la questione
- SENTENZA : è un provvedimento definitivo, più lungo e articolato, con il quale la Corte rigetta la questione oppure l’accoglie. Dal punto di vista del contenuto, le decisioni della Corte possono essere di: ● INAMMISSIBILITA’ → la Corte non prende in esame la questione nel merito perché manca un requisito (es. questione già risolta; manca la rilevanza o non è proposta da un giudice, etc.). È sempre un’ ordinanza. ● RIGETTO → quando la Corte respinge il dubbio proposto perché infondato. Questa decisione ha effetto solo sulle parti di quel processo; nulla vieta ad un altro giudice in un altro processo di ripresentarla. Può essere sia un’ ordinanza , sia una sentenza. ● ACCOGLIMENTO → la Corte accoglie la questione presentata, quindi annulla la legge che va contro la Cost. È sempre una sentenza e l’accoglimento ha effetto su tutti e effetto retroattivo. 2. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI
- Tra lo Stato e una / più Regioni, quando uno dei 2 ritiene che l’altro abbia invaso una sua sfera di competenza
- Fra poteri dello Stato, quando uno ritiene che un atto di un altro potere abbia violato le sue competenze.
- LINGUA : il divieto di discriminazione + obbligo di tutelare le minoranze linguistiche. Di fatto, le uniche minoranze tutelate sono state a lungo solo quelle di alcune Regioni speciali (Val d’Aosta, Trentino-Alto-Adige, Friuli-Venezia-Giulia); solo negli anni 90 è stata approvata una legge che tutela sull’intero territorio nazionale le minoranze storiche, mentre non sono menzionate le nuove minoranze linguistiche, esito dei flussi migratori.
- RELIGIONE : divieto è rafforzato e specificato in Cost da altre disposizioni.
- OPINIONI POLITICHE : divieto che affonda le sue radici nell’esperienza fascista. Da esso si trae la tutela di tutti quei diritti connessi all’attività politica (la libertà di manifestazione del pensiero, la garanzia di non poter essere privati della propria cittadinanza e di altre prerogative per motivi politici, il diritto di voto, il diritto di far parte di partiti politici).
- CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI : non possono farsi discriminazioni a motivo di una condizione personale (es. la povertà o la ricchezza, la disabilità, il colore dei capelli, etc.) SENSO SOSTANZIALE L’art. 3, comma 2 della Cost garantisce invece che la Repubblica deve adoperarsi per rimuovere quegli ostacoli che impediscono l’eguaglianza di fatto = lo Stato deve cercare di mettere tutti nella stessa condizione di partenza. Questo principio si afferma sotto lo stato contemporaneo e costituisce la base per la tutela dei diritti sociali (es. diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione). Principio di ragionevolezza → Se interpretati in modo estensivo, principio di eguaglianza formale e sostanziale possono entrare in contrasto fra loro : fino a che punto è giusto trattare tutti nello stesso modo, se le situazioni sono diverse? Il punto di equilibrio fra le 2 eguaglianze è stato rinvenuto nel principio di ragionevolezza (in parole comuni, del buon senso). Non previsto in Cost, questo principio è stato ricavato dalla Corte interpretando l’art. 3 Cost. Diritto all’istruzione Istruzione fondamentale per lo stato perché contribuisce allo sviluppo delle persone ed è fondamentale per delineare le caratteristiche di una popolazione. L’importanza dell’istruzione era già riconosciuta dalle civiltà antiche; con l’illuminismo e con la rivoluzione francese, si comincia a parlare di istruzione come compito dello stato. In Italia, lo statuto albertino non nominò ancora l’istruzione tra i diritti delle persone; nonostante questo, il Regno d’Italia dimostra di volersene occupare. Già dal 1859 viene introdotta l’istruzione obbligatoria per due anni. La nostra Costi nomina l’istruzione in due punti:
- Nella parte I , fra i diritti e doveri
- Nella parte II , a proposito della divisione di competenze tra lo Stato e gli enti territoriali. Le regole dell’istruzione sono date da tre articoli, che insieme formano la cosiddetta Costituzione Scolastica : art 33 e 34, insieme all’art 9 (che sta nei principi fondamentali e dice che la repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca). Linee guida degli art. 33 e 34
- Libertà di insegnamento → l’arte e la scienza sono libere ed è libero il loro insegnamento; questo comma è stato al centro di molte discussioni perché secondo alcuni non c’era bisogno di garantire per iscritto la libertà di insegnamento, perché la Costituzione garantisce già la libertà di manifestare la nostra opinione. Si fece notare che però queste due libertà riguardano due beni diversi.
- Istruzione come onere (= compito) dello stato → lo stato è tenuto a fare tutta una serie di cose per garantire un sistema dell’istruzione: deve dettare norme generali, predisporre un sistema in gradi di accogliere tutta la popolazione in età scolastica, regolare gli esami di stato finali, gestire la presenza di ‘istituzioni di alta cultura, università ed accademie’ dotate di autonomia. Agli istituti scolastici è stata riconosciuta un’autonomia in ambito didattico, organizzativo e finanziario.
- Pluralismo scolastico → il sistema scolastico italiano non è solo formato dalle scuole statali ma anche da istituti non statali (= istituti senza oneri per lo stato e paritarie)
- Dovere di istruzione → andare a scuola non è solo un diritto ma anche un dovere/obbligo, perchè nella formazione del singolo beneficia tutta la società.
- Diritto all’istruzione e allo studio → Lo stato deve non solo garantire a tutti la possibilità di iscriversi a scuola, ma anche garantire la possibilità di frequentare con strumenti ausiliari (aiuti in più). Lo stato garantisce il diritto all’istruzione ma sulla base del principio meritocratico.