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Appunti per sostenere esame di diritto pubblico.
Tipologia: Appunti
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Esonero: metà lezioni, secondo fine lezioni (solo frequentanti) metà ottobre, 13- 14-15 supposizione data: 16 ottobre. 9 lezioni di assenza. ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO: Il diritto pubblico. DIRITTO = Forma di organizzazione sociale e ordinamento giuridico. Può essere usato per indicare due significati. Può indicare il diritto in senso SOGGETTIVO, cioè riferito a un soggetto e in questo significato la parola diritto indica una aspettativa, pretesa, facoltà che una persona può vantare nei confronti di tutti gli altri. In inglese corrisponde al termine ‘’right’’ Seconda accezione senso OGGETTIVO: significato generale e si rifà al diritto come insieme di regole; ogni gruppo di persone si da delle regole e queste costituiscono il diritto in senso OGGETTIVO. Insieme di norme giuridiche di una organizzazione, gruppo o sistema. In inglese corrisponde al termine ‘’Law’’. Alcuni gruppi di persone o tipi di organizzazione hanno delle regole più vincolanti di altre che prendono il nome di NORME GIURIDICHE. Questi due significati di diritto sono collegati perché il diritto in senso soggettivo, diritto come pretesa, può essere esercitato perché ci sono delle regole che lo tutelano; il diritto in senso oggettivo, dunque come insieme di norme, è funzionale alla tutela dei diritti in senso soggettivo, diritti dei singoli. DIRITTO IN SENSO OGGETTIVO Insieme di regole, qualunque comunità di persone si da delle regole. Se le regole non vengono rispettate all’interno di una famiglia, per esempio, non ci sarà una sanzione; se attraverso la strada con il rosso si. Differenza: non tutte le regole hanno lo stesso potere, alcune si caratterizzano per essere coercitive, se non vengono rispettate causano una sanzione. Le regole coercitive sono date dai pubblici poteri e principalmente dallo Stato. Le regole coercitive date dallo Stato si suddividono in due grandi gruppi: DIRITTO PUBBLICO e DIRITTO PRIVATO. DIRITTO PRIVATO: Ramo del diritto che regola i rapporti tra i privati cittadini. Rientra il diritto commerciale, diritto civile, diritto di famiglia, diritto delle assicurazioni… DIRITTO PUBBLICO: Insieme di norme che regolano l’organizzazione dei poteri dello Stato; Regola i rapporti tra privati cittadini e pubblico potere e organizzazione dei poteri pubblici. Rientra il diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto ecclesiastico.
Regole coercitive date dallo Stato. Lo Stato è un istituto recente, si è formato in Europa solo a partire dal XV secolo (1400). Viene perciò chiamato Stato moderno ed è l’istituzione che abbiamo ancora oggi. Prima dello Stato moderno in Europa c’era un sistema detto feudale, o patrimoniale, che era regolato dal diritto privato, che legavano il feudatario con tutte le persone che abitavano sul suo territorio: il signorotto si impegnava a dare da mangiare e dare ai feudatari protezione in caso di guerra, e i feudatari davano al signore la loro manodopera. In caso di guerra i contadini mettevano a disposizione la loro vita. Tale sistema era di tipo gerarchico, piramidale, e i feudatari cambiavano nome in base al loro avanzamento nella scala gerarchica. Non c’era dunque l’idea di Stato come organizzazione pubblica. Lo Stato moderno si caratterizza per tre elementi costitutivi: - TERRITORIO - POTERE, SOVRANITA’ - POPOLO TERRITORIO E’ lo spazio su cui uno Stato può esercitare la sua sovranità, la sfera spaziale nella quale si esplica l’efficacia delle norme giuridiche. È formato da diversi elementi: Terraferma, delimitata dai confini dello Stato, i confini a volte sono disegnati naturalmente, ma ciò che ha portato la ridisegnazione dei confini sono state le guerre e accordi tra i diversi Stati; Mare, appartiene allo Stato con cui il territorio confina, piattaforma continentale (fondale marino). Rientrano nel territorio anche lo spazio atmosferico sovrastante e nei casi previsti dalla legge navi e aerei. IL POPOLO È l’insieme delle persone che vivono sul territorio di uno Stato e che devono dunque rispettarne le norme giuridiche. Legato al concetto di popolo vi è quello di cittadinanza, che è prerogativa dei cittadini di uno Stato SOVRANITA’ È l’unico dei tre elementi che appartiene solo agli Stati. Popolo e territorio sono infatti elementi costitutivi anche di altri ordinamenti giuridici, come Regione o Comune, la sovranità spetta solo allo Stato. Ci sono popoli che non hanno sovranità. Sovranità può essere sia ESTERNA che INTERNA. Dire che uno Stato possiede sovranità ESTERNA significa che lo Stato è indipendente dagli altri stati e dalle organizzazioni di stati che stanno al di fuori del suo territorio. Lo Stato non deriva da altri e può decidere indipendentemente delle sue questioni. È l’Italia a poter decidere, non gli stati che stanno all’esterno (es. Francia).
convinzione che per limitare questo potere è meglio affidarlo a organi diversi; si separano dunque i tre poteri dello Stato: LEGISLATIVO (Parlamento) ; ESECUTIVO (Governo e del Re, che dovranno tradurre in pratica le leggi) ; GIUDIZIARIO (dei magistrati, che applicano le leggi nelle controversie).
costituzione in senso moderno, cioè che lo stato abbia un atto giuridico che vincoli tutti i soggetti e che costituisca il fondamento di tutti i poteri, ma in questo intento non è riuscito, poiché tutti gli stati liberali hanno approvato delle costituzioni ma non sono risultate più forti delle leggi successive, che hanno potuto dunque modificare tali costituzioni.
potere pubblico sia regolato dalla legge, legge che per essere tale doveva avere 3 caratteristiche: GENERALE, potersi applicare a tutte le persone che si trovano nella stessa situazione; ASTRATTA, deve potersi applicare a tutte le situazioni analoghe anche a distanza di tempo; APPROVATA DA UN ORGANO RAPPRESENTATIVO DEL POPOLO. RAPPRESENTANZA: Si afferma nello stato liberale, decisioni assunte da un gruppo di persone, i parlamentari, che rappresentano la volontà di tutti i cittadini e sono tutti i cittadini a eleggere queste persone. I cittadini rappresentati concorrono alla scelta dei soggetti che andranno ad assumere le decisioni. I requisiti di sesso o censo facevano si che a essere rappresentati e a votare fosse solo una percentuale bassa della popolazione.
Il concetto di RAPPRESENTANZA del 1800 è diverso da quello attuale: l’organo rappresentativo del popolo nel 1861 in Italia veniva eletto dal 2% della popolazione perché erano esclusi donne, bambini, chi non raggiungeva un reddito minimo. Tale forma di Stato inizia a dare i primi segni di cedimento nei primi anni del 20 esimo secolo.
COSTITUZIONE si divide in:
Maggiorenni Chi non ha perso il diritto di voto (si può perdere o per incapacità civile, condanna per alcuni reati, indegnità morale) Chi ha la cittadinanza italiana. CITTADINANZA Avere la cittadinanza italiana (anche se ci sono dei livelli elettorali per cui si può votare anche se non si è cittadini, ad esempio il consiglio comunale). La cittadinanza può essere persa; la cittadinanza dell'UE permette la libera circolazione e l'assistenza in un'ambasciata di un Paese dell'UE in mancanza dell'ambasciata italiana. La cittadinanza italiana si acquista o per fatto naturale o per fatto volontario; per fatto naturale quando il possesso della cittadinanza italiana è indipendente dalla volontà del soggetto e questo avviene in due ipotesi:
-Nascita sul territorio italiano (IUS SOLI) solo quando altrimenti sarebbero privi di una cittadinanza -Nel caso di neonati abbandonati vengono concessa a loro la cittadinanza italiana (acquisto cittadinanza per IUS SOLI) -Quando si nasce da genitori apoliti (acquisto cittadinanza per IUS SOLI) Nell’acquisto per fatto volontario della cittadinanza invece abbiamo diversi casi: -Matrimonio con italiano -Adozione da parte di un cittadino italiano -Residenza per diversi anni su un territorio
numero di seggi proporzionale ai voti che ha ottenuto (35% voti = 35% seggi). Vantaggi = rispecchia più fedelmente la volontà degli elettori; Svantaggi = Grande frammentazione, non si riesce a prendere facilmente una decisione
circoscrizioni, in unità; ogni unità del territorio italiano va ad esprimere uno o più posti in parlamento. In ogni unità i seggi vanno tutti al partito che ha preso più voti in quella stessa unità (ad esempio se A ha ottenuto 80% dei voti in una circoscrizione che ha 2 seggi in palio, otterrà 2 seggi;
La possibilità di essere eletti richiede tre requisiti: Avere l’elettorato attivo (cittadinanza, età, non aver compiuto det. Reati) Età minima (camera deputati 25 anni; senato 40 anni) Assenza di cause ostative (assenza di condizioni di cause che
cioè impossibilità di candidarsi e scatta se si è condannati per alcuni
in alcune parti di Italia, e deriva dal fatto che quella persona ricopre una funzione per la quale potrebbe anche involontariamente condizionare gli
cioè impedisce alla persona di ricoprire 2 cariche che la legge definisce incompatibili, occorre sceglierne una delle due. IL PARLAMENTO È quell’organo che insieme al Governo e al PdR da forma a quello che viene chiamato il Circuito della decisione politica, cioè organo che contribuisce ad assumere le decisioni per lo Stato. Il primo elemento di questo circuito è il Parlamento. PARLAMENTO: STORIA La parola Parlamento deriva dal termine francese ‘’Parlement’’, e si intendevano delle assemblee di nobili e ecclesiastici che il re convocava in occasioni importanti però che non approvava le leggi, non avevano il potere di approvare leggi. Potere di dettare le leggi era proprio solo del Sovrano. Il Parlamento, come lo conosciamo noi oggi, si afferma in Inghilterra a partire dal 17 esimo secolo, e viene poi ripreso in quasi tutti gli Stati d’Europa, andando a cambiare composizione nel corso dei secoli. Nella storia sono variati i modelli di parlamenti; l’elemento che più fa la differenza è il numero delle camere da cui sono composti e il rapporto tra queste camere. Nel caso di parlamenti formati da due camere, possono avere funzioni uguali o diverse Possono essere costituiti da 1 (Croazia),2 o eccezionalmente 3 camere (Jugoslavia nel periodo socialista) Sono costituiti da 2 camere gli stati con assetto federale PARLAMENTO IN ITALIA In Italia la Costituzione del 1948 ha optato per un sistema bicamerale, cioè composto da 2 Camere.
Il Parlamento italiano è composto da due camere, che hanno le stesse funzioni, si chiama bicameralismo paritario o perfetto. Ogni decisione deve essere approvata da entrambe le camere. Le due camere sono: CAMERA DEI DEPUTATI (Palazzo Montecitorio) e SENATO DELLA REPUBBLICA (Palazzo Madama). BICAMERALISMO PERFETTO Ci sono solo 3 differenze tra camera e senato: Numero dei componenti: camera ci sono 400 componenti, cioè deputati, al senato ci sono 200 componenti, detti senatori. Al senato se ne aggiungono 5 eletti dal presidente della rep. Che sono senatori a vita Per essere eletti alla camera minimo 25 anni di età (per elettorato passivo); per essere eletti al senato bisogna averne almeno 40 Per la camera i voti si calcolano a livello nazionale; per il senato su base regionale Fino al 2020 il nostro Parlamento era molto numeroso, i deputati erano 630 e i senatori erano 315, più un numero di senatori a vita che non era fisso, e poteva essere maggiore di 5. Inoltre, fino a pochi anni fa, l’elettorato attivo per il senato era fissato a 25 anni. FUNZIONAMENTO Di solito il Parlamento lavora a camere separate; ci sono solo 5 funzioni che il Parlamento svolge in seduta comune e lo fanno nella sede della camera dei deputati (Palazzo Montecitorio) e la riunione è preseduta dal Pres della camera. Queste 5 funzioni sono: Elezione del PdR Messa in stato d’accusa del PdR , cioè, accusarlo di aver commesso due reati particolari: alto tradimento e attentato alla costituzione Quando il PdR è stato messo in stato d’accusa, viene giudicato dalla coorte costituzionale e vengono eletti alcuni giudici popolari (16 che vengono sorteggiati da un elenco formato dal parlamento in seduta comune) Elezione di 5 giudici della coorte costituzionale Elezione di 1/3 dei componenti del CMS (consiglio superiore della magistratura) Domanda che può uscire: composizione delle camere ORGANI INTERNI DELLE CAMERE All’interno delle camere ci sono: i singoli parlamentari (deputati e senatori) Il suo presidente, aiutato da un ufficio di presidenza
Viene eletto dai deputati o dai senatori a maggioranza almeno assoluta (diversa tra le due camere) Funzioni: guidano i lavori convocano la camera fissano le riunioni presiedono le riunioni rappresentano la camera all’esterno Attualmente sono: Camera dei deputati: Fontana; Senato: La Russa Il presidente della camera : ha il compito di presiedere il parlamento in seduta comune Il presidente del senato : ha il compito di sostituire il PdR in caso di assenza. Ognuno di questi due presidenti è aiutato nello svolgimento dei propri compiti da un ufficio che è l’ufficio di presidenza. I due Presidenti sono aiutati dall'ufficio di presidenza, che ha compiti amministrativi ed organizzativi ed è composto da: Alcuni Deputati/Senatori che fanno da vicepresidenti Questori che si occupano del bilancio della Camera e curano gli aspetti finanziari Segretari, che assistono i Presidenti durante i lavori della Camera Commissioni → organi collegiali di lavoro del parlamento, formati da un gruppo di deputati/senatori e composti in modo proporzionale alla composizione della Camera o del Senato. Possono essere: COMMISSIONI Sono organi collegiali, composti da piu deputati e senatori, e sono gli ORGANI DI LAVORO. La loro composizione deve rispecchiare la composizione della camera/senato in cui si trova. Possono essere: MONOCAMERALI: composta dai componenti di una sola camera BICAMERALI: composta dai componenti di entrambe le camere PERMANENTI: rimangono in carica per tutta la legislatura; hanno una competenza su una certa materia e si formano all'inizio della legislatura, rimanendo in carica per tutti e 5 gli anni della durata del Parlamento. SPECIALI: vengono sciolte quando portano a termine il loro compito; commissioni istituite ad hoc, per un preciso scopo (indagine ad esempio), sciolte non appena portano a termine il loro compito. 3 funzioni svolgono:
LEGISLATIVA: All’interno delle due camere ci sono 14 commissioni permanenti che devono approvare le leggi nella materia che le è stata affidata e scrivono il testo di legge DI INDIRIZZO E CONTROLLO: Possono esprimere pareri o indirizzare l’attività del governo DI INCHIESTA: Possono indagare per far luce su determinati episodi poco chiari; questo lo fanno di solito le commissioni speciali GIUNTE Sono anche esse organi collegiali composti, composte in modo proporzionale alla camera/senato in cui si trovano. Alla camera ce ne sono 3: Per il REGOLAMENTO: Regolamento curato da una apposita giunta, approvato dalla stessa Camera con la maggioranza assoluta dei componenti. Per le ELEZIONI: giunta che controlla che i parlamentari eletti in quella camera non abbiano delle cause ostative, cioè non abbiano delle situazioni personali che impediscono o limitano la loro elezione Per le AUTORIZZAZIONI: E’ la giunta che si pronuncia per prima quando un giudice chiede di infangare su un parlamentare, andando contro le immunità funzionali Al senato ce ne sono 2: Una si occupa del regolamento, l’altra di tutto ciò che riguarda i parlamentari GRUPPI Non sono organi di lavoro, non riflettono la composizione della Camera ma determinano l'appartenenza politica dei componenti e sono la proiezione dei partiti all'interno del Parlamento. Sono dei raggruppamenti in cui i parlamentari entrano in base alla loro appartenenza politica; l’appartenenza a un gruppo è obbligatoria e chi non si riconosce in nessun gruppo, entra nel gruppo misto. Ogni gruppo ha un suo capo e tutti i capigruppo insieme formano la CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO, che aiuta il presidente della camera o senato, nell’esercizio dei suoi compiti più importanti. Molti parlamentari nel corso possono cambiare gruppo di appartenenza. Il Parlamentare ha la possibilità di cambiare gruppo in quanto non ha il vincolo di mandato, è libero di agire secondo la propria coscienza: questo fenomeno si chiama transfughismo ed è sintomo di una certa instabilità quando si verifica frequentemente. Gruppi devono essere composti da un numero minimo di componenti, perché ricevono dei finanziamenti pubblici.
Rientra nel circuito della decisione politica (formato da Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica). Il Governo è l'organo titolare del potere esecutivo. La nostra costituzione sul governo dice poco; è un organo che fa parte del circuito della decisione politica. Il governo è l’organo titolare del potere esecutivo. FORMAZIONE Ad un nuovo governo si da vita in due casi: Quando termina la legislatura, cioè, finisce il mandato del parlamento e si vota per un nuovo parlamento, di conseguenza si vota anche per un nuovo governo (ipotesi fisiologica) Quando ce una crisi del governo in carica (ipotesi patologica) che può essere: PARLAMENTARE : quando viene meno la fiducia del parlamento nei confronti del governo EXTRAPARLAMENTARE : quando il governo si dimette indipendentemente da un voto di fiducia del parlamento, dunque per propria decisione Il Governo non è un organo eletto dai cittadini. Quando occorre formare un nuovo governo: l’iniziativa viene assunta dal PdR, che ha l’obbiettivo di nominare un nuovo governo che ottenga la fiducia del parlamento Il PdR fa un primo passo compiendo le consultazioni, cioè consulta alcuni soggetti per sapere qual è il capo del nuovo governo che più facilmente otterrà l’appoggio della maggioranza, fra cui i presidenti di Camera e Senato e i capigruppo parlamentari Se il Pdr ha ancora dubbi su chi eleggere, può attivare il preincarico, o il mandato esplorativo, con il quale chiede, rispettivamente, alla persona che pensava di nominare come presidente del consiglio o a uno dei presidenti delle camere di svolgere delle consultazioni ulteriori per veder se le persone lo avrebbero appoggiato oppure no. Chiede dunque chiede a una terza persona di andare a propria volta a capire le preferenze del Parlamento. Nel caso del preincarico, il Presidente chiede di svolgere queste ulteriori consultazioni alla persona che pensa di nominare capo del Governo; nel caso del mandato esplorativo, il Presidente incarica uno dei Presidenti delle Camere l PdR affida l’incarico al soggetto che pensa che possa ricoprire la carica di presidente del Consiglio dei ministri che accetta l’incarico con riserva, in quanto deve valutare se potrà avere l’appoggio della maggioranza dei parlamentari Il soggetto incaricato scioglie la riserva e accetta l’incarico il PdR nomina per iscritto tale soggetto PCdM e su sua proposta i ministri
Il PCdM e i Ministri giurano nelle mani del PdR. Con il giuramento il nuovo governo entra in carica Leggere art. per parlamento dal art. 55 all’articolo 69 e 82; per parte sul governo 92 all’articolo 96 LA FIDUCIA Entro 10 giorni dal giuramento il Governo si presenta alle due camere, prima una poi l’altra, per chiedere la fiducia. La fiducia viene votata approvando un atto detto mozione di fiducia, votata in questo modo: prima da una camera e poi dall’altra, con il voto palese, cioè non è segreto ma i deputati e senatori vengono chiamati uno ad uno e dichiarano apertamente se intendono appoggiare o no il nuovo Governo. Ognuno, dunque, si prende una responsabilità di sostenere o no il Governo, per questo il voto non è segreto. Inoltre, il voto palese serve ad evitare che le persone votino diversamente da come hanno promesso. La maggioranza che serve per fare entrare in carica un nuovo Governo è sufficiente la maggioranza semplice, cioè la meta più 1 dei presenti. La fiducia serve a garantire che il Parlamento, organo eletto dai cittadini, eserciti un controllo sul Governo, organo che assume le decisioni ma non è eletto dai cittadini. A questo punto il Governo entra nel pieno dei suoi poteri e inizia a governare; nei 10 giorni che passano dal giuramento alla fiducia il governo dovrebbe solo svolgere gli atti di ordinaria amministrazione, perché non ha ancora l’appoggio del Parlamento. Nel corso della legislatura (5 anni), la fiducia può venire meno, o per iniziativa del Parlamento, o su iniziativa dello stesso Governo.
Assume delle decisioni in tutti i settori, alcune sono strategiche: economia, politica estera e militare, rapporti con UE, gestione delle situazioni di emergenza. Uno degli strumenti di cui il Governo ha necessità per portare avanti le decisioni sono le leggi: la Costituzione gli riconosce il diritto di proporre leggi e la facoltà di approvare lui stesso degli atti normativi. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA La nostra costituzione assegna al presidente delle a repubblica un doppio ruolo:
Egli gode di alcune garanzie sulla sua responsabilità; ovviamente bisogna distinguere i suoi comportamenti in base a ciò che compie come privato cittadino e ciò che compie come Presidente della Repubblica. Il Presidente ha ereditato dalla figura del Monarca una regola di irresponsabilità per la quale si tende a considerare il presidente irresponsabile. Ovviamente bisogna distinguere i suoi comportamenti (le proprie responsabilità) in base a ciò che compie come privato cittadino e ciò che compie come Presidente della Repubblica: Come Privato cittadino il PdR è responsabile sia in ambito civile e sia in ambito penale → è responsabile giuridicamente sia civilmente che penalmente (nel penale per processarlo di solito si attende la fine del suo mandato, si aspetta la scadenza del suo mandato). Come Presidente della Repubblica → è tendenzialmente irresponsabile; è politicamente (non c'è alcun organo che possa indurre il pdr alle dimissioni, a differenza del governo che può essere mandato a casa dal palmento) , e giuridicamente (non risponde né civilmente né penalmente) irresponsabile. Su piano penale questa irresponsabilità incontra due eccezioni: