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Tipologia: Appunti
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ORALE 28 NOV-23 GENN-13 febbraio
Lezione 1: 24/09/
Principi garantiti:
Art. 23 rieducazione
Art. 54 : libertà anticipata: tecnicamente è una misura alternativa, anche se in realtà
difficile da considerare come pena alternativa, ma solo deflattiva in cui la persona sconta meno giorni rispetto alla pena che avrebbe dovuto eseguire. Non avviene per caso, ma sotto condizioni di comportamento specifiche.
Lezione 2: 26/09/ Bisogna misurare per poter giudicare il sistema penitenziario, utilizzando almeno 4 criteri:
Questi criteri servono per prendere in considerazione l’ordinamento penitenziario. Bisogna precisare anche il termine:
disposizioni e norme che riguardano l’esecuzione delle pene , la privazione della libertà personale... contenuti in una serie di fonti, dalla Costituzioni, a regolamento,
In senso stretto se parlo di legge dell’ordinamento penitenziario faccio riferimento esclusivamente ad una legge: LEGGE N. 354/75. È la legge fondamentale del sistema, che ha introdotto norme sull’ordinamento e su misure limitative e privative della libertà.
L’ordinamento in senso ampio è ricomposto da più fonti :
sono i criteri al di sotto dei quali non si dovrebbe mai andare.
La disorganicità continua, perché la legge del 75 andrebbe sempre consultata avendo sempre a fianco un regolamento che risale al 2000 , che precisa diritti, garanzie e procedure della legge stessa.
È importante anche verificare gli atti di nascita perché forniscono un indizio preoccupante l’evoluzione legislativa in questi ambiti sono sempre state molto complesse. Si è tentato di ricostituire il sistema della giustizia penale in maniera più organica. Dietro ad ogni fonte, ci sono scelte di politica criminale completamente diverse. Nel sistema del ’30 non era prevista alcuna norma che limitasse la custodia cautelare.
legittimità costituzionale. Ha dichiarato illegittimo l’articolo 18 della legge del 1975, perché in violazione con la costituzione stessa. Se fosse stato un regolamento no. Fino al
imprigionare per capire cosa si provasse a viverci. Sottolinea l’effetto teatrale della pena di morte perché la pena doveva ristabilire il potere, ed una pena che veniva mostrata al pubblico come insegnamento.
avviene con la Rivoluzione francese, con l’Illuminismo, nella lotta per avere diritti, per abolire la pena di morte...
Lo spartiacque del ‘700 segna l’atto di nascita della PRESUNZIONE DI INNOCENZA. Prima della Rivoluzione vigeva quella di colpevolezza, il soggetto veniva subito definito
diversa: non è più il corpo di un suddito ma di un cittadino, e come tale va rispettato, o dovrebbe comunque essere rispettato.
Rispetto all’intera vicenda processuale, la fase esecutiva al momento è quella che desta meno interesse, quella invisibile, a differenza dell’esecuzione della pena prima della rivoluzione che veniva fatta in piazza. Dal boia pre-rivoluzione si passa ad un apparato
complessa, per cui i supplizi sembrano quasi attenuarsi.
La tortura inquisitoriale medievale era dettagliatamente regolata, in base al soggetto, età, salute. C’era una precisa gerarchia. La tortura odierna non ha regole.
Periodo dell’Ottocento scuola classica e SCUOLA POSITIVA
definisce determinate caratteristiche per essere delinquente. Già dalla struttura fisica di un soggetto, egli deduceva la capacità criminale. Se la capacità criminale è collegata ad
Questa teoria non ha niente a che vedere con l’importanza dei mezzi di prevenzione. Dietro Lombroso non c’è la prevenzione, ma l’anticipazione dell’episodio criminale: se si hanno determinati tratti, si è direttamente criminali. L’anticipazione è pericolosa, anche sul pensiero dei soggetti. Queste teorie sono pericolose, perché potrebbero camuffarsi e causare ancora più problemi.
L’EVOLUZIONE DELLE FASI DELL’ESECUZIONE in Italia sono fasi molto diverse tra loro, e ancora oggi non rispettano gli standard europei. 1- Se si cerca di individuare la prima fase della storia repubblicana, questa riguarda la LEGISLAZIONE , cioè, arrivare ad una legge sull’ordinamento penitenziario e non più solo regolamento. Questo perché certe proposte non hanno successo in sede di Costituente e quindi hanno aspettato molti anni. 2- Il secondo passaggio è la COSTITUZIONALIZZAZIONE : la legge è importante in quanto sottoposta al vaglio costituzionale: è finalmente possibile censurare una legge di ordinamento penitenziario. 3- La terza fase riguarda la GIURISDIZIONALIZZAZIONE : riguarda la tutela effettiva. La persona detenuta, oltre ad avere diritti, li può esercitare rivolgendosi ad un giudice 4- L’ultima fase sarebbe di EUROPEIZZAZIONE , cioè il raggiungimento degli standard europei. Gli standard europei non sono le stesse scelte interne: in Europa NON si
Lezione 4: 01/10/
Pensando alla conquista della presunzione di NON colpevolezza dell’antico regime: vuol dire molto perché tutti gli schemi processuali sono caratterizzati dalla presunzione di innocenza.
A seconda che si abbia davanti un presunto innocente o un condannato allora si potrà parlare di: a. Carcere senza rieducazione : per il presunto innocente. b. Carcere con rieducazione : per il condannato.
Il criterio costituzionale della rieducazione è legato al condannato e quindi alla presunzione di innocenza. La presunzione di innocenza ritorna sotto diverse forme:
La presunzione di innocenza perdura fino alla condanna definitiva passata in giudicato e quindi perdura per tutta la vicenda processuale.
Lo strumento di prevenzione vs l’anticipazione a. lo strumento di prevenzione va sempre tenuto in considerazione b. ≠ lo strumento anticipatorio condanna una persona sulla base dei tratti somatici o si punta ad entrare nel pensiero della stessa
NON sono sinonimi, anticipare NON ha nulla in comune con il prevenire.
Ogni questione che riguarda la libertà personale e l’esecuzione della pena è sempre riconducibile al CORPO e alla dimensione corporale, e a come quel corpo venga trattato.
come questo corpo viene considerato nel tempo e nello spazio, trattato e mal trattato.
Le 3 parole fondamentali sono appunto:
1. Corpo
Bisogna insistere sul garantismo che deve essere un garantismo SCOMODO : bisogna avere il coraggio di provvedimenti impopolari, bisogna prendere provvedimenti che non scendano a patti con la dignità delle persone.
riguarda il modo di operare della magistratura, del potere giudiziario.
- Indipendenza
Indipendenza e imparzialità della magistratura e del potere giudiziario, che contano di più della terzietà: se NON fosse terzo NON sarebbe giudice MA sarebbe parte.
Negli ultimi tempi in relazione all’indipendenza e all’imparzialità la Corte Europea si sta facendo delle domande in merito alla magistratura polacca e bulgara. Queste riflessioni
individuo e il suo corpo ma non è una questione privata. NON riguarda SOLO quell’individuo.
L’esecuzione, infatti, ha una funzione sociale complessa. La detenzione è una questione in senso lato di politica criminale, è una questione sociale che trascende il singolo. C’è uno spunto nelle regole penitenziarie europee in materia che rinforza l’idea della detenzione come questione sociale: queste sono suddivise in parti che richiamano i grandi temi : principi fondamentali, questioni sulla salute, questioni sull’ordine all’interno del penitenziario, questioni sui controlli/ispezioni e divergenze tra i
NON è un fatto privato: è un servizio pubblico come una scuola, come un ospedale.
un’altra questione delicata: quella del business penitenziario.
tema della privatizzazione del settore carcerario. Guadagno attraverso la detenzione degli individui. Se il carcere è un servizio pubblico: le risorse dovranno essere adeguate, non dovranno mancare e dovranno esser indirizzate a TUTELARE i diritti e NON a calpestarli. Secondo il NY times il carcere che costa di più al mondo è un carcere che si trova a
maltrattamento, alla tortura degli internati e anche minori.
importante capire anche quale sia l’opposto del normale: eccezionale, straordinario.
nella rubrica dell’art 41-bis della legge 1975 che si occupa del regime detentivo più afflittivo.
Lezione 5: 03/10/
Questa differenza di ragionamento è importante per il discorso sul sovraffollamento. Vanno citate due sentenze di condanna della Corte europea nei confronti dell’Italia , una del 2009 e una del 2013.
persona, che manca nel caso di sovra-affollamento.
La Corte definisce in certi casi come spazio vitale 7m quadri per persona, mentre in altri casi 3m quadri a persona.
Il sovraffollamento non deve essere confuso con quella che viene chiamata per comodità
sistema carcerocentro, in cui tutto ruota intorno al carcere. È un fenomeno che si può verificare ovunque: non corrisponde però al problema del sovraffollamento.
Pare che non ci sia corrispondenza di questo tipo, tra bulimia-sovraffollamento e criminalità. Aumenta la nostra percezione del crimine, la paura, ma non direttamente la criminalità.
Aumenta la scelta di rispondere penalmente, a rispondere a determinati episodi
Lezione 6: 04/10/
Il discorso della privatizzazione , che è globale e complessa nel fenomeno statunitense
solo il guadagno, la privatizzazione è il sistema migliore, ma i diritti dei detenuti passano in secondo piano. Questo sistema del business non aumenterebbe neanche il lavoro per il personale penitenziario, che sarebbe ancora più al minimo, in quanto tutto è molto elettronico. Se l’obiettivo è guadagnare , allora bisognerà incarcerare molto. Se in Italia si arrivasse ai livelli di detenzione penitenziaria americana si arriverebbe in proporzione a 700,
il guadagno (art. 27 Cost.) ma la rieducazione del soggetto, per cui non bisogna abbandonarsi ad una privatizzazione completa. Il guadagno comporta la cancellazione di qualsiasi tipo di diritto e di misura rieducativa, in quanto per guadagnare è meglio aumentare i detenuti stessi e lasciarli all’interno del carcere.
I rapporti tra i diversi fenomeni penitenziari
La tendenza di questi ultimi decenni è il grande incarceramento, sia in Europa che negli Stati Uniti. Un altro grande fenomeno è quello dell’aumento del carcere come scelta del legislatore di politica criminale, ma che non è collegato ad aumento della criminalità.
Il sovraffollamento è carenza assoluta dello spazio vitale. È una violazione dell’art. 3 della CEDU. Nell’ultima sentenza con cui condanna l’Italia perché il sovraffollamento equivale a tortura.
Il caso è del 16 luglio 2009. Il ricorrente è detenuto a REBIBBIA , in esecuzione di
poteva contenere 1188 detenuti, e in realtà se ne trovavano 1560. Questo signore lamenta una condizione di sovraffollamento, quindi afferma di aver vissuto in due periodi diversi in celle con una superficie a sua disposizione che era in un primo momento al di sotto dei 3m quadri, 2,70m. In un secondo momento era invece di 3,40m quadri. Lamenta inoltre di aver chiesto di poter lavorare in carcere ma non gli era stata data alcuna risposta. Egli precisa per quanti giorni era stato in una o nell’altra cella.
In certi casi, la Corte ha considerato per la sua decisione anche altre condizioni di vita oltre la mera superficie di metri quadri, mentre per altre solo la superficie (Torreggiani).
Il governo convenuto cerca di ricordare e sottolineare come questa condizione di
La corte europea cita le fonti di diritto sia interno (regole dell’ordinamento penitenziario)
detenzione: sono standard auspicabili, di soft law, senza niente obbligatorio, ma la Corte può successivamente condannare.
La corte considera anche la tesi del governo italiano, ravvisa degli sforzi del governo stesso per risolvere il problema del sovraffollamento. Il ricorrente era infatti poi stato liberato a seguito di indulto.
Il governo si fa forte anche di altre decisioni della corte europea: sostiene che per evitare la condanna, la Corte non ha mai condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 in relazione
Questa difesa però non basta, perché la Corte, in maggioranza, arriva a condannare l’Italia, con un esame attento, per violazione dell’art. 3, perché questo detenuto ha subito una condizione di sovraffollamento solo per un periodo. Argomenta partendo
A differenza del caso successivo, esplosivo e generalizzato, la Corte fa la distinzione tra tortura e trattamento inumane e degradante, senza arrivare a dire e ad occuparsi della condizione più drammatica della tortura: in un caso del genere l’art. 3 è violato perché è stato un trattamento inumano e degradante.
Si arriva alla condanna dell’Italia alla maggioranza, per cui non tutti i giudici sono d’accordo compare un’opinione dissenziente del giudice italiano. Il ragionamento fatto da questo giudice può quasi essere validamente sostenuto: non
In questa sentenza, il sovraffollamento non è più il problema di un singolo, ma STRUTTUALE del sistema detentivo italiano. Aldilà dei ricorsi, il problema è globale e riguarda il sistema nel suo complesso.
Lezione 7: 08/10/
Questo collegamento serve per rimarcare che ci stiamo occupando di persone con un nome e un cognome. La Corte costituzionale in alcuni casi specifici ha ribadito nella sentenza numero 13 del ‘94 come il diritto al nome sia un segno distintivo e irrinunciabile dell’identità personale. Se viene meno si diventa delle “cose”. Il diritto al nome è il primo degno dell’identità personale ed è legata alla dignità della persona. Riprendendo la sentenza Torregiani: la magistratura di sorveglianza non aveva un potere di intervento, non aveva degli strumenti adeguati, non c’era la possibilità di ricorrere alla magistratura per essere tutelati. Dopo l’individuazione di questa situazione pratica la sentenza procede citando le fonti normative nazionali e non ché servono per esaminare il caso concreto:
sovraffollamento. Se però la persona si trova davvero detenuta ci sono anche dei rimedi dopo, come pene alternative che siano credibili e che potrebbero sostituire le pene detentive di breve durata. Un ricorso a questi strumenti sarebbe in grado di allentare il sovraffollamento. Qui la corte e il Cpt danno un’indicazione importante perché suggeriscono dei rimedi individuali , non collettivi come l’indulto e l’amnistia. Viene
l’articolo 3.
in violazione all’articolo 2. Se dovessimo applicare le regole che conosciamo l’onere della prova incomberebbe sul ricorrente, se ti lamenti devi dimostrare. In questi casi di violazione dell’articolo 3 si ha un’inversione perché c’è una difficoltà estrema. Non ci sono motivi per ritenere che stiano dicendo il falso, afferma la corte. Secondo il governo la prova dovrebbe incorrere sul ricorrente stando alle regole generali, ma la corte
La corte afferma anche che nel caso di specie il governo non ha presentato documenti pertinenti. Questa inversione della prova vale ogni volta che vi sia stata una violazione dell’articolo 3. Spesso però non presentano niente.
sovraffollamento. Si sottolinea anche come la persona detenuta si trovi in una
la possibilità di provarlo. Bisogna anche stabilire il limite all’ordinaria sofferenza, quella situazione per cui la sofferenza diventa intollerabile.
sorvegliata speciale. Tuttavia, la situazione non si è risolta entro i termini stabiliti, a distanza di anni il caso Torreggiani è stato chiuso. La sentenza è complessa, non sempre la Corte ha deciso i ricorsi in tema di
Si giunge sempre alla violazione ma con un percorso argomentativo differente.
Gli atti di autolesionismo non sono necessariamente legati al sovraffollamento, talvolta si, ma esaminando i vari cari emerge che è più facile che una persona compia tali atti quando si trova in isolamento. Se si vuole esaminare la disciplina dell'isolamento in senso tecnico si fa riferimento a una condizione e ipotesi particolari situate all'art. 33 dell'Ord. Penitenziario nella parte in
Il suicidio e gli atti di autolesionismo non van confusi con lo sciopero della fame: quando si parla dello sciopero della fame si fa riferimento a casi di protesta con il proprio corpo. Non sono rimaste altre chance e si utilizza il proprio corpo in modo politico
Il suicidio il più delle volte è legato ad un isolamento di tipo tecnico. Ai sensi dell'art. 33 si fa riferimento a ipotesi di tipo tassativo e temporale :
Lezione 9: 11/10/
L’art. 33 prende in considerazione ipotesi tassative di isolamento, come modalità trattamentale. Il problema maggiore è quello dei tempi: l’isolamento deve avere tempi brevi di giorni o settimane, non di più, a differenza di quello che poi avviene nella pratica. Le regole penitenziarie europee sono state aggiornate nel 2020 non per caso, modificando anche il paragrafo sull’isolamento temporaneo, per evitare che si prolunghi e diventi regime stabile di detenzione.
- Si isola un individuo quando è previsto per ragioni sanitarie - L’isolamento come sanzione disciplinare , per violazione del regolamento penitenziario specifico di ogni luogo. - Persone non condannate, ma indagati o imputati possibilità di isolare questa persona quando ricorrono ragioni che l’art. 33 definisce come cautela processuale.
Per evitare che venga assalito da altri detenuti no, bisogna controllare l’articolo 14 , che aiuta a completare il quadro, che riguarda l’assegnazione o il raggruppamento dei detenuti. Per capire il sistema dei circuiti carcerari, bisogna poi guardare alle circolari del DAP. È in questo caso un isolamento diverso dal 33, ma l’assegnazione di una persona
“L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. È in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta” L’art. 14 si occupa quindi in generale come vengono assegnati i detenuti, e si occupa del principio di territorialità ( I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio
quindi divisi in circuiti e istituti, non solo basandosi sulla posizione giuridica, ma sul sesso/età e territorio. La ragione processuale del 33 è una ragione probatoria : viene isolato l’individuo perché potrebbe incontrare altri detenuti, dare o ricevere informazioni probatorie, o provenienti dall’esterno. Questa ipotesi deve essere dimostrata dall’autorità giudiziaria. Questa situazione si può collegare al differimento dei colloqui con l’imputato. Il PM può chiedere il differimento della persona in custodia cautelare e il suo difensore per un
potrebbe essere passaggio di notizie. È possibile quindi differire per quei 5 giorni l’incontro col difensore, e lo ammette anche la Corte di Strasburgo, senza ravvisare violazione di diritto di difesa. Deve però sempre essere una situazione eccezionale. Il rischio che si crea è che il difensore eserciti un lavoro legale e faccia favoreggiamento:
L’isolamento prolungato provoca possibili atti di autolesionismo.
andrà a finire, ma si sceglie comunque di protestare con il proprio corpo, quando non
soprattutto per quanto riguarda l’art. 32, co.2.
Nel caso della prevenzione ci si può affidare al GARANTE NAZIONALE , organo terzo e imparziale, senza poteri in altri campi, e può entrare e controllare nei luoghi detentivi. Ha una grande preoccupazione per eventi del genere, perché spesso sono collegati a persone con pene brevi e brevissime, e i nuovi giunti. C’è inoltre la necessità di preparare soprattutto gli operatori di polizia penitenziaria, che sono i più vicini alle persone detenute. Sono anche coloro che dovrebbero individuare direttamente gli
quando si parla di questi due articoli è possibile individuare violazioni di tipo SOSTANZIALE e PROCEDURALE. Il detenuto si trovava nel carcere di Parigi La Santé e si è suicidato: aveva subito condanne e aveva un passato da tossicodipendente. Era un soggetto particolarmente vulnerabile, e se letto il resoconto della vicenda, era anche violento: aveva aggredito con un’arma la sua compagna, e all’interno della struttura aveva subito varie sanzioni disciplinari per insulti, spintoni, e altri incidenti con gli agenti di polizia penitenziaria. Era un soggetto violento sia verso sé stesso che altri soggetti. Aveva già manifestato istinti
visitato dallo psichiatra che aveva notato questi istinti suicidi. La situazione peggiora quando riceve la condanna a 5 anni di carcere e per l’ennesimo incidente con un altro detenuto viene isolato, confinato in una cella disciplinare. Alla fine, l’uomo viene trovato impiccato nella sua cella.
dell’uomo che invocano:
della persona.
attento e adeguato per i farmaci, luogo di detenzione...
soggetto
esaminata la violazione dell’art.3, ma solo del 2 legato alla vita. La corte non ritiene violato l’articolo 2.
tossicodipendente, con varie patologie, che seguiva una terapia psicologica con un protocollo per disintossicarsi. Il soggetto viene trovato vicino alle bombolette di gas
Si apre una vicenda giudiziaria contro ignoti per verificare la responsabilità del decesso, ma c’è una doppia archiviazione: l’accusa non riesce a dimostrare il nesso tra la causa della morte e l’eventuale comportamento delle autorità. Ci furono perizie, venne indagato il medico responsabile, il direttore, ma viene poi archiviato il caso.
I parenti ricorrono a Strasburgo, sottolineando che era una persona che andava
responsabilità né dei singoli operatori né dell’amministrazione penitenziaria, perché le autorità non avevano motivi di temere un comportamento simile da parte del soggetto, e hanno anche agito con la diligenza che si richiede nei casi del genere. Non è neanche una violazione procedurale: nonostante sia durato 7 anni e 7 mesi non ci sono stati tempi morti, e l’indagine, essendo complessa, ha giustificato la tempistica.
violazione dell’art. 3 della CEDU per i fatti accaduti nella scuola Pertini-Diaz e nella caserma di Bolzaneto. Le violazioni sono doppie:
nazionali non sono state in grado di proteggere in modo adeguato, sufficiente, ragionevole la vita di una persona morta per overdose, mentre era sotto custodia della polizia. Il soggetto aveva manifestato intenzioni suicidarie, era stato arrestato in cattive condizioni: la polizia non aveva forse compreso la gravità delle condizioni, minimizzandole, non erano state fatte visite mediche e la persona dopo poche ore è deceduta. In questo caso, è mancata l’ORDINARIA DILIGENZA.
riputando violato l’art. 3 in quanto proprio per tenerlo sotto controllo era stato posto in una cella di isolamento e il medico aveva ordinato di mettergli un casco e manette
La tesi del ricorrente viene fatta propria dalla corte, che ritiene che la persona sia stata sottoposta a tortura, umiliazione, e ad un trattamento che non ha niente a che vedere con la mera privazione della libertà personale. È inoltre mancata un’indagine effettiva, c’è stato un ritardo irragionevole: il giudice istruttore in Belgio non ha neanche ascoltato i testimoni ma ha solo controllato il dossier. Secondo la corte, si trova sia una violazione sostanziale che procedurale, perché le garanzie del processo sono mancate.
riguardando l’art. 41-bis. Questo articolo ha una rubrica e un titolo ben preciso
diversa dall’emergenza di cui parliamo invece nei casi di sovraffollamento. Non si trova un richiamo all’emergenza neppure quando l’ordinamento penitenziario si occupa dell’uso legittimo della forza , art. 41, che parla dell’impiego della forza fisica nella struttura penitenziaria e dell’uso dei modi di coercizione, e dell’uso eventuale eccezionale delle armi. È un articolo che va conosciuto bene per capire un concetto fondamentale del diritto, quello di PROPORZIONALITA’: bisogna distinguere dalla tortura all’impiego autorizzato e legittimo della forza.