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Appunti corso diritto penitenziario, Appunti di Diritto Penitenziario

Il documento caricato serve per una maggiore comprensione del corso e dell'esame, in quanto comprende tutte le lezioni della professoressa Buzzelli, adatte per svolgere l'esame con una conoscenza completa che va oltre il mero manuale

Tipologia: Appunti

2023/2024

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catlamberti
catlamberti 🇮🇹

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Diritto penitenziario
ORALE 28 NOV-23 GENN-13 febbraio
Lezione 1: 24/09/2024
————— I PRINCIPI GENERALI —————
Art. 27 Cost.
La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è
ammessa la pena di morte
Principi garantiti:
- Presunzione di innocenza
- Rieducazione del condannato e trattamento del soggetto
Art. 13 Cost.
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di
detenzione, di ispezione o perquisizione personale, qualsiasi altra restrizione della
libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge... È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà
Termini ancora più precisi rispetto all’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’uomo (
sul
divieto di tortura
).
- CASO esempio: Carcere Canton Mombello, Capienza 182
presenti 385
Differenza abissale tra articoli della costituzione e realtà. La distanza va misurata,
capita.
Art. 23 rieducazione
Art. 54: libertà anticipata: tecnicamente è una misura alternativa, anche se in realtà
non lo è. Si ha uno scontro semestrale/annuale (
tot giorni
) rispetto agli anni della pena. È
difficile da considerare come pena alternativa, ma solo deflattiva in cui la persona sconta
meno giorni rispetto alla pena che avrebbe dovuto eseguire. Non avviene per caso, ma
sotto condizioni di comportamento specifiche.
Lezione 2: 26/09/2024
Bisogna misurare per poter giudicare il sistema penitenziario, utilizzando almeno 4
criteri:
1. Considerare sempre L’EFFETTIVITÀ tutela giurisdizionale, è necessario un
giudice che si occupi della violazione della legge. Non basta l’ordinamento
penitenziario, ma un potere giudiziario. C’è sempre stata una battaglia per la tutela
effettiva dei diritti. Anche la CEDU parla proprio di diritto ad un ricorso effettivo. Se
i diritti sono dichiarati, ma non tutelati, se non c’è un giudice che esamina il caso ed
arriva ad una conclusione, i
diritti non esistono
.
2. Considerare L’ORGANICITÀ di un sistema la struttura penitenziaria deve essere
coerente, ben strutturata. Se c’è contraddizione, manca organicità. Il sistema deve
trattare i detenuti in modo coerente, senza diseguaglianze.
3. EFFICIENZA se funziona a dovere, se riesce a portare a termine il compito per il
quale è preposto. Il sistema penitenziario non è efficiente.
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Diritto penitenziario

ORALE 28 NOV-23 GENN-13 febbraio

Lezione 1: 24/09/

————— I PRINCIPI GENERALI —————

Art. 27 Cost.  La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato

colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti

contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è

ammessa la pena di morte

Principi garantiti:

  • Presunzione di innocenza
  • Rieducazione del condannato e trattamento del soggetto

Art. 13 Cost.  La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di

detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della

libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi

previsti dalla legge... È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque

sottoposte a restrizioni di libertà

Termini ancora più precisi rispetto all’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’uomo ( sul

divieto di tortura).

  • CASO esempio: Carcere Canton Mombello, Capienza 182  presenti 385 Differenza abissale tra articoli della costituzione e realtà. La distanza va misurata, capita.

Art. 23  rieducazione

Art. 54 :  libertà anticipata: tecnicamente è una misura alternativa, anche se in realtà

non lo è. Si ha uno scontro semestrale/annuale ( tot giorni) rispetto agli anni della pena. È

difficile da considerare come pena alternativa, ma solo deflattiva in cui la persona sconta meno giorni rispetto alla pena che avrebbe dovuto eseguire. Non avviene per caso, ma sotto condizioni di comportamento specifiche.

Lezione 2: 26/09/ Bisogna misurare per poter giudicare il sistema penitenziario, utilizzando almeno 4 criteri:

  1. Considerare sempre L’EFFETTIVITÀtutela giurisdizionale , è necessario un giudice che si occupi della violazione della legge. Non basta l’ordinamento penitenziario, ma un potere giudiziario. C’è sempre stata una battaglia per la tutela effettiva dei diritt i. Anche la CEDU parla proprio di diritto ad un ricorso effettivo. Se i diritti sono dichiarati, ma non tutelati, se non c’è un giudice che esamina il caso ed

arriva ad una conclusione, i diritti non esistono.

  1. Considerare L’ORGANICITÀ di un sistema  la struttura penitenziaria deve essere coerente, ben strutturata. Se c’è contraddizione, manca organicità. Il sistema deve trattare i detenuti in modo coerente, senza diseguaglianze.
  2. EFFICIENZA  se funziona a dovere , se riesce a portare a termine il compito per il quale è preposto. Il sistema penitenziario non è efficiente.
  1. EFFICACIA  l’efficacia riguarda lo scopo da raggiungere con l’utilizzo minimo delle risorse a disposizione.

————— LE FONTI —————

Questi criteri servono per prendere in considerazione l’ordinamento penitenziario. Bisogna precisare anche il termine:

 Ordinamento penitenziario in senso lato facendo riferimento al complesso di

disposizioni e norme che riguardano l’esecuzione delle pene , la privazione della libertà personale... contenuti in una serie di fonti, dalla Costituzioni, a regolamento,

circolari ministeriali... È organico questo complesso di fonti?

 In senso stretto se parlo di legge dell’ordinamento penitenziario faccio riferimento esclusivamente ad una legge: LEGGE N. 354/75. È la legge fondamentale del sistema, che ha introdotto norme sull’ordinamento e su misure limitative e privative della libertà.

L’ordinamento in senso ampio è ricomposto da più fonti :

  • La Costituzione, partendo dai principi ( 13, 24, 111...)
  • L. 345/
  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che prevede tutela effettiva, rispetto alla Dichiarazione internazionale del ’48 che non la prevede e Corte europea dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, che garantisce la tutela effettiva e riceve istanze di singoli che vantano propri diritti lesi, e può condannare o meno uno stato, che è il convenuto.
  • Raccomandazione del 2006 del Consiglio d’Europa, che fa parte delle Regole Penitenziarie Europee. È la raccomandazione n.2, modificata nel 2020. Non è allo stesso livello della CEDU e della Costituzione, perché è solo una raccomandazione 

rientra nella soft law, il cui compito sarebbe quello di indicare, agli stati, quelli che

sono i criteri al di sotto dei quali non si dovrebbe mai andare.

  • Codice penale e di procedura penale  Codice penale emanato durante la dittatura fascista nel 1930, e ha un’impalcatura e un’impronta autoritaria. Il codice di procedura, di fine anni 80, invece trova garanzie e procedure e tutele per i soggetti, che garantisce le regole del giusto processo.

La disorganicità continua, perché la legge del 75 andrebbe sempre consultata avendo sempre a fianco un regolamento che risale al 2000 , che precisa diritti, garanzie e procedure della legge stessa.

  • Circolari del DAP ( dipartimento amministrazione penitenziaria): è un dipartimento presso il ministero della giustizia ed emette circolari.
  • Altre circolari dei provveditori regionali : sono fonti sicuramente diverse rispetto a quelle citate fin ora ma altrettanto importanti, perché la scansione della vita penitenziaria è definita da esse, dall’igiene, ai lavori...

È importante anche verificare gli atti di nascita perché forniscono un indizio preoccupante  l’evoluzione legislativa in questi ambiti sono sempre state molto complesse. Si è tentato di ricostituire il sistema della giustizia penale in maniera più organica. Dietro ad ogni fonte, ci sono scelte di politica criminale completamente diverse. Nel sistema del ’30 non era prevista alcuna norma che limitasse la custodia cautelare.

La Corte costituzionale  di cosa si occupa? I giudici le rimettono le questioni di

legittimità costituzionale. Ha dichiarato illegittimo l’articolo 18 della legge del 1975, perché in violazione con la costituzione stessa. Se fosse stato un regolamento no. Fino al

imprigionare per capire cosa si provasse a viverci. Sottolinea l’effetto teatrale della pena di morte perché la pena doveva ristabilire il potere, ed una pena che veniva mostrata al pubblico come insegnamento.

Dallo splendore dei supplizi si passa alla “ dolcezza delle pene ” ( anche titolo di un

capitolo di Dei delitti e delle Pene di Beccaria). Lo spartiacque tra splendore e dolcezza

avviene con la Rivoluzione francese, con l’Illuminismo, nella lotta per avere diritti, per abolire la pena di morte...

Lo spartiacque del ‘700 segna l’atto di nascita della PRESUNZIONE DI INNOCENZA. Prima della Rivoluzione vigeva quella di colpevolezza, il soggetto veniva subito definito

come “ reo”. Da quel momento, anche il corpo dell’individuo viene considerato il maniera

diversa: non è più il corpo di un suddito ma di un cittadino, e come tale va rispettato, o dovrebbe comunque essere rispettato.

Rispetto all’intera vicenda processuale, la fase esecutiva al momento è quella che desta meno interesse, quella invisibile, a differenza dell’esecuzione della pena prima della rivoluzione che veniva fatta in piazza. Dal boia pre-rivoluzione si passa ad un apparato

burocratico composto dal complesso degli operatori penitenziari, da medici, psicologi,

educatori, polizia penitenziaria... Tutti questi operatori hanno una funzione sociale

complessa, per cui i supplizi sembrano quasi attenuarsi.

La tortura inquisitoriale medievale era dettagliatamente regolata, in base al soggetto, età, salute. C’era una precisa gerarchia. La tortura odierna non ha regole.

Periodo dell’Ottocento  scuola classica e SCUOLA POSITIVA

Nella scuola POSITIVA, Cesare Lombroso, dopo aver studiato il cranio di un brigante,

definisce determinate caratteristiche per essere delinquente. Già dalla struttura fisica di un soggetto, egli deduceva la capacità criminale. Se la capacità criminale è collegata ad

un cranio, la società esce assolta. Un discorso di questo tipo è pericolo? È attuale?

Questa teoria non ha niente a che vedere con l’importanza dei mezzi di prevenzione. Dietro Lombroso non c’è la prevenzione, ma l’anticipazione dell’episodio criminale: se si hanno determinati tratti, si è direttamente criminali. L’anticipazione è pericolosa, anche sul pensiero dei soggetti. Queste teorie sono pericolose, perché potrebbero camuffarsi e causare ancora più problemi.

Evoluzione normativa delle fasi dell’esecuzione in Italia

L’EVOLUZIONE DELLE FASI DELL’ESECUZIONE in Italia sono fasi molto diverse tra loro, e ancora oggi non rispettano gli standard europei. 1- Se si cerca di individuare la prima fase della storia repubblicana, questa riguarda la LEGISLAZIONE , cioè, arrivare ad una legge sull’ordinamento penitenziario e non più solo regolamento. Questo perché certe proposte non hanno successo in sede di Costituente e quindi hanno aspettato molti anni. 2- Il secondo passaggio è la COSTITUZIONALIZZAZIONE : la legge è importante in quanto sottoposta al vaglio costituzionale: è finalmente possibile censurare una legge di ordinamento penitenziario. 3- La terza fase riguarda la GIURISDIZIONALIZZAZIONE : riguarda la tutela effettiva. La persona detenuta, oltre ad avere diritti, li può esercitare rivolgendosi ad un giudice 4- L’ultima fase sarebbe di EUROPEIZZAZIONE , cioè il raggiungimento degli standard europei. Gli standard europei non sono le stesse scelte interne: in Europa NON si

parla di rieducazione, il linguaggio europeo si basa su altro e su altri standard ( parla

di NON segregazione e NON isolamento, di responsabilità e sicurezza).

Lezione 4: 01/10/

————— PRESUNZIONE D’INNOCENZA —————

Pensando alla conquista della presunzione di NON colpevolezza dell’antico regime: vuol dire molto perché tutti gli schemi processuali sono caratterizzati dalla presunzione di innocenza.

  • Es l’area delle misure cautelari: se avremo una custodia cautelare in carcere la

persona sarà gravemente indiziata MA la persona resta comunque un presunto

innocente.

A seconda che si abbia davanti un presunto innocente o un condannato allora si potrà parlare di: a. Carcere senza rieducazione : per il presunto innocente. b. Carcere con rieducazione : per il condannato.

Il criterio costituzionale della rieducazione è legato al condannato e quindi alla presunzione di innocenza. La presunzione di innocenza ritorna sotto diverse forme:

  • Esempio: le immagini degli arresti violenti/arresti con manette, perché sono

criticabili? Perché stiamo fotografando un presunto innocente. (Ex art 27 Cost & ex

art 5/6 CEDU).

  • Esempio: La stessa conferenza stampa in cui il PM e le forze dell’ordine dicono di aver

arrestato IL COLPEVOLE sono errate. L’utilizzo dell’espressione “colpevole” nella fase

delle indagini è errata, NON si può utilizzare e questo lo dicono le diverse condanne

della Corte Europea dei Diritti Umani agli Stati per l’utilizzo di queste espressioni

lesive della presunzione di innocenza.

La presunzione di innocenza perdura fino alla condanna definitiva passata in giudicato e quindi perdura per tutta la vicenda processuale.

Lo strumento di prevenzione vs l’anticipazione a. lo strumento di prevenzione va sempre tenuto in considerazione b. ≠ lo strumento anticipatorio  condanna una persona sulla base dei tratti somatici o si punta ad entrare nel pensiero della stessa

NON sono sinonimi, anticipare NON ha nulla in comune con il prevenire.

Ogni questione che riguarda la libertà personale e l’esecuzione della pena è sempre riconducibile al CORPO e alla dimensione corporale, e a come quel corpo venga trattato.

Le questioni di diritto penitenziario riguardano la dimensione corporale (il corpo con la

sua psiche e i suoi dati: es le questioni legale al prelievo del DNA) e tutto dipende da

come questo corpo viene considerato nel tempo e nello spazio, trattato e mal trattato.

Le 3 parole fondamentali sono appunto:

1. Corpo

2. Spazio : diverso dal luogo. ( Il sovraffollamento è una questione legata allo spazio)

3. Tempo : tempo inutile, sprecato, tempo che ha sempre una dimensione

quantitativa ( le ore che passano) MA anche una dimensione qualitativa ( come

passo quelle ore: es il lavoro o i corsi o l'istruzione).

Cosa possiamo scartare nel diritto penitenziario?

A) I pregiudizi : es la teoria Lombrosiana che il cranio in un certo modo = sei colpevole.

Bisogna insistere sul garantismo che deve essere un garantismo SCOMODO : bisogna avere il coraggio di provvedimenti impopolari, bisogna prendere provvedimenti che non scendano a patti con la dignità delle persone.

  • Es assolvere quando la piazza chiede la condanna e condannare quando la piazza

chiede l’assoluzione.

Quali principi Costituzionali vengono in gioco con il garantismo? Il garantismo

riguarda il modo di operare della magistratura, del potere giudiziario.

Quale sarà la caratteristica di questo potere giudiziario?

- Indipendenza

  • Imparzialità  anche dalle scelte mediatiche.

Indipendenza e imparzialità della magistratura e del potere giudiziario, che contano di più della terzietà: se NON fosse terzo NON sarebbe giudice MA sarebbe parte.

Negli ultimi tempi in relazione all’indipendenza e all’imparzialità la Corte Europea si sta facendo delle domande in merito alla magistratura polacca e bulgara. Queste riflessioni

servono per avere chiara un idea di libertà: ex art 13 Cost: la libertà personale è

inviolabile. (Habeas Corpus). MA la detenzione NON è affatto personale, riguarda un

individuo e il suo corpo ma non è una questione privata. NON riguarda SOLO quell’individuo.

L’esecuzione, infatti, ha una funzione sociale complessa. La detenzione è una questione in senso lato di politica criminale, è una questione sociale che trascende il singolo. C’è uno spunto nelle regole penitenziarie europee in materia che rinforza l’idea della detenzione come questione sociale: queste sono suddivise in parti che richiamano i grandi temi : principi fondamentali, questioni sulla salute, questioni sull’ordine all’interno del penitenziario, questioni sui controlli/ispezioni e divergenze tra i

condannati e i cautelati e quindi presunti innocenti , MA poi appare la parte 5a “ il

carcere come servizio pubblico”. Questa espressione serve a far capire che il carcere

NON è un fatto privato: è un servizio pubblico come una scuola, come un ospedale.

L’espressione “ il carcere come servizio pubblico ” può essere anche alla base di

un’altra questione delicata: quella del business penitenziario.

Cosa significa ‘business penitenziario'? Che guadagno detenendo. E quindi si apre il

tema della privatizzazione del settore carcerario. Guadagno attraverso la detenzione degli individui. Se il carcere è un servizio pubblico: le risorse dovranno essere adeguate, non dovranno mancare e dovranno esser indirizzate a TUTELARE i diritti e NON a calpestarli. Secondo il NY times il carcere che costa di più al mondo è un carcere che si trova a

Guantanamo Bay. (Campo di prigionia di Guantanamo) MA i costi sono tutti finalizzati al

maltrattamento, alla tortura degli internati e anche minori.

Cosa significa NORMALE? Quali significati può avere questa parola? (Almeno 2). È

importante capire anche quale sia l’opposto del normale: eccezionale, straordinario.

Partire dal normale serve anche ad avvivare all’emergenza. ‘ Emergenza’ si trova solo

nella rubrica dell’art 41-bis della legge 1975 che si occupa del regime detentivo più afflittivo.

Normale :

  1. in prima accezione (moderna)  normale indica quello che capita più di

frequente. È una concezione legata ai numeri e quindi quantitativa. ( id quod

plerumque accidit: ciò che di solito accade) per noi può essere normale anche la cosa

più semplice: es ho sete? Apro il frigorifero e bevo.

Ma in una struttura penitenziaria? Tutto questo NON è normale.

  • Es NON ci sono i frigoriferi.
  • Es l’accesso alle docce e ai servizi igienici è legato ai regimi detentivi secondo le

circolari del DAP.

  • Es il diritto all’affettività la situazione è MOLTO incerta: l’articolo dell’ordinamento

penitenziario che conta è l’art 18 che si occupa dei colloqui MA leggendolo ad un

certo punto questo sottolinea che i colloqui con i familiari debbono avvenire con un

controllo NON auditivo MA visivo : queste parole sono state censurate dalla Corte

costituzionale con sentenza 10/2024, con una declaratoria di illegittimità “illegittimo

quando non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere

colloqui col coniuge, parte dell’unione civile, o la persona con lei

stabilmente convivente. Questi colloqui potranno avvenire senza il controllo a

vista del personale penitenziario”. Non vi è lo svincolo da qualsiasi controllo e inoltre

solo sotto determinate condizioni, sia di soggetti, che quando, “tenuto conto del

comportamento non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento

dell’ordine, della disciplina, né per quanto riguarda l’imputato, non ostino ragioni

giudiziarie”.

In altri paesi queste visite avvengono da tempo. Bisognerà vedere come si

comporterà l’amministrazione penitenziaria, per garantire una situazione di questo

tipo e metterla in pratica.

Lezione 5: 03/10/

  1. Ci può essere il normale inteso in termini QUALITATIVI , com’era nell’accezione classica, a differenza della nostra concezione in termini quantitativi, che capita spesso. Il normale è quello che è GIUSTO CHE CAPITI, in termini etici, morali.

Questa differenza di ragionamento è importante per il discorso sul sovraffollamento. Vanno citate due sentenze di condanna della Corte europea nei confronti dell’Italia , una del 2009 e una del 2013.

————— IL SOVRAFFOLLAMENTO —————

Già il termine stesso, fa capire che il fenomeno è molto grave ( SOVRA-affollamento: che

già da solo sarebbe grave). Significa parlare dello spazio vitale che deve avere una

persona, che manca nel caso di sovra-affollamento.

La Corte definisce in certi casi come spazio vitale 7m quadri per persona, mentre in altri casi 3m quadri a persona.

Il sovraffollamento non deve essere confuso con quella che viene chiamata per comodità

“ la bulimia penitenziaria ”: dà l’idea di uno stato che incarcera molto, troppo, un

sistema carcerocentro, in cui tutto ruota intorno al carcere. È un fenomeno che si può verificare ovunque: non corrisponde però al problema del sovraffollamento.

La bulimia penitenziaria corrisponde all’aumento della criminalità?

Pare che non ci sia corrispondenza di questo tipo, tra bulimia-sovraffollamento e criminalità. Aumenta la nostra percezione del crimine, la paura, ma non direttamente la criminalità.

Aumenta la scelta di rispondere penalmente, a rispondere a determinati episodi

criminali con una sanzione detentiva del carcere ( esempio: decreto-legge Caivano, sui

Esempio: nel sistema statunitense esistono società, corporations, quotate in borsa,

che si occupano di gestire il sistema penitenziario nel suo complesso.

Il Regno Unito ha scelto anch’esso per un periodo il business penitenziario, facendo

poi un passo indietro. Era una modalità diversa dagli USA, perché comunque lo stato

garantiva un controllo. Ha fatto marcia indietro perché la violenza era aumentata, di

tutti i tipi, sia verticale tra custodi e custoditi che orizzontale tra detenuti.

In Italia vengono appaltati solo alcuni servizi.

Lezione 6: 04/10/

Il discorso della privatizzazione , che è globale e complessa nel fenomeno statunitense

da diversi decenni, si presta a diverse critiche. Se lo scopo del business penitenziario è

solo il guadagno, la privatizzazione è il sistema migliore, ma i diritti dei detenuti passano in secondo piano. Questo sistema del business non aumenterebbe neanche il lavoro per il personale penitenziario, che sarebbe ancora più al minimo, in quanto tutto è molto elettronico. Se l’obiettivo è guadagnare , allora bisognerà incarcerare molto. Se in Italia si arrivasse ai livelli di detenzione penitenziaria americana si arriverebbe in proporzione a 700,

detenuti ( al momento CIRCA sono 60,000). L’obiettivo però del carcere non deve essere

il guadagno (art. 27 Cost.) ma la rieducazione del soggetto, per cui non bisogna abbandonarsi ad una privatizzazione completa. Il guadagno comporta la cancellazione di qualsiasi tipo di diritto e di misura rieducativa, in quanto per guadagnare è meglio aumentare i detenuti stessi e lasciarli all’interno del carcere.

I rapporti tra i diversi fenomeni penitenziari

La tendenza di questi ultimi decenni è il grande incarceramento, sia in Europa che negli Stati Uniti. Un altro grande fenomeno è quello dell’aumento del carcere come scelta del legislatore di politica criminale, ma che non è collegato ad aumento della criminalità.

Il sovraffollamento è carenza assoluta dello spazio vitale. È una violazione dell’art. 3 della CEDU. Nell’ultima sentenza con cui condanna l’Italia perché il sovraffollamento equivale a tortura.

————— SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI

DELL’UOMO: SULEIMANOVIC C. ITALIA —————

Il caso è del 16 luglio 2009. Il ricorrente è detenuto a REBIBBIA , in esecuzione di

condanna (non custodia cautelare, ma già condannato). In quel momento Rebibbia

poteva contenere 1188 detenuti, e in realtà se ne trovavano 1560. Questo signore lamenta una condizione di sovraffollamento, quindi afferma di aver vissuto in due periodi diversi in celle con una superficie a sua disposizione che era in un primo momento al di sotto dei 3m quadri, 2,70m. In un secondo momento era invece di 3,40m quadri. Lamenta inoltre di aver chiesto di poter lavorare in carcere ma non gli era stata data alcuna risposta. Egli precisa per quanti giorni era stato in una o nell’altra cella.

In certi casi, la Corte ha considerato per la sua decisione anche altre condizioni di vita oltre la mera superficie di metri quadri, mentre per altre solo la superficie (Torreggiani).

Il governo convenuto cerca di ricordare e sottolineare come questa condizione di

sovraffollamento non fosse una costante : gli ordini di servizio e le disposizioni sulle

attività all’interno del penitenziario prevedevano possibilità di entrare ed uscire dalla

cella ( la persona aveva la possibilità di non vivere costantemente reclusa in questo

spazio angusto: c’era la passeggiata, il pranzo, la cena...).

La corte europea cita le fonti di diritto sia interno (regole dell’ordinamento penitenziario)

sia europeo che internazionale (regole penitenziarie europee , esempio art. 18 che

spiega come devono essere i locali, le condizioni minime di igiene e salute, di

separazione dei detenuti condannati da quelli in stato di custodia cautelare, presunti

innocenti; i minori dovrebbero sempre essere tenuti in altri luoghi rispetto agli adulti).

  • Termine utilizzato per CELLA = camera di pernottamento, che dovrebbe significare che non ci si potrebbe passare l’intera giornata. La corte esamina l’argomentazione del ricorrente, utilizzando gli standard minimi

detentivi , offerti dal cosiddetto CPT ( Comitato Prevenzione Tortura , organo del

consiglio d’Europa che lavora in stretto contatto con la Corte europea, senza poteri

giudiziari, ma stipula rapporti, e ha il potere di entrare in tutti i luoghi di detenzione di un

determinato Stato, sia in modo programmato che a sorpresa. Entra come organo terzo e

garante dei diritti per visionare la situazione. Ha la possibilità di denunciare quello che

sta succedendo, e la Corte utilizza i rapporti redatti dal CPT, sia quelli annuali che ad hoc

relativi ad un particolare stato). Proprio da queste visite il CPT ha ricavato standard di

detenzione: sono standard auspicabili, di soft law, senza niente obbligatorio, ma la Corte può successivamente condannare.

La corte considera anche la tesi del governo italiano, ravvisa degli sforzi del governo stesso per risolvere il problema del sovraffollamento. Il ricorrente era infatti poi stato liberato a seguito di indulto.

Il governo si fa forte anche di altre decisioni della corte europea: sostiene che per evitare la condanna, la Corte non ha mai condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 in relazione

al regime più grave, il 41-bis. Perché condannare in un caso del genere e non per il

regime più severo e afflittivo del 41-bis?

Questa difesa però non basta, perché la Corte, in maggioranza, arriva a condannare l’Italia, con un esame attento, per violazione dell’art. 3, perché questo detenuto ha subito una condizione di sovraffollamento solo per un periodo. Argomenta partendo

dalle grandi affermazioni generali: si sa che la detenzione è privazione della libertà

personale e comporta sofferenza, ma non bisogna appesantire un ordinario livello di

sofferenza con ulteriori gravi condizioni.

A differenza del caso successivo, esplosivo e generalizzato, la Corte fa la distinzione tra tortura e trattamento inumane e degradante, senza arrivare a dire e ad occuparsi della condizione più drammatica della tortura: in un caso del genere l’art. 3 è violato perché è stato un trattamento inumano e degradante.

Non risolve la lamentela relativa al lavoro del ricorrente: rincresce che non sia stato

autorizzato, ma questo diniego non rientra nell’art. 3.

  • Uno dei primi casi di sovraffollamento fu della Russia, che venne condannata dalla corte di Strasburgo e il ricorrente si chiamava Kalashnikov.

Si arriva alla condanna dell’Italia alla maggioranza, per cui non tutti i giudici sono d’accordo  compare un’opinione dissenziente del giudice italiano. Il ragionamento fatto da questo giudice può quasi essere validamente sostenuto: non

In questa sentenza, il sovraffollamento non è più il problema di un singolo, ma STRUTTUALE del sistema detentivo italiano. Aldilà dei ricorsi, il problema è globale e riguarda il sistema nel suo complesso.

Lezione 7: 08/10/

Il garante nazionale ha collegato il tema del sovraffollamento al diritto al nome.

Questo collegamento serve per rimarcare che ci stiamo occupando di persone con un nome e un cognome. La Corte costituzionale in alcuni casi specifici ha ribadito nella sentenza numero 13 del ‘94 come il diritto al nome sia un segno distintivo e irrinunciabile dell’identità personale. Se viene meno si diventa delle “cose”. Il diritto al nome è il primo degno dell’identità personale ed è legata alla dignità della persona. Riprendendo la sentenza Torregiani: la magistratura di sorveglianza non aveva un potere di intervento, non aveva degli strumenti adeguati, non c’era la possibilità di ricorrere alla magistratura per essere tutelati. Dopo l’individuazione di questa situazione pratica la sentenza procede citando le fonti normative nazionali e non ché servono per esaminare il caso concreto:

  • Ci sono riferimenti all’articolo 6 dell’ordinamento penitenziario, che spiega come devono essere i locali di pernottamento.
  • Ci sono riferimenti alla magistratura di sorveglianza,
  • viene citata la giurisprudenza,
  • vengono prese in considerazione le misure adottate dallo stato e qui emerge il tema della costruzione di nuove carceri. La corte europea ricorda che nel 2010 l’Italia aveva citato l’emergenza nazionale per sovraffollamento e aveva provveduto con il piano carcer e e aveva promulgato lo stato di emergenza, però i ricorsi continuano quindi il piano carcere non aveva dato i suoi frutti. La corte di Strasburgo insiste sul fatto che il numero è ancora alto e sottolinea lo stato di persone in custodia cautelare quindi non ancora incriminati. La corte cita anche i vari rapporti del “ comitato europeo prevenzione tortura ”, organismo del consiglio di Europa che opera con la corte europea in collaborazione. Questo comitato già negli anni 90 aveva sottolineato l’effetto cumulativo di certi elementi, non esiste solo il sovraffollamento ma questo è collegato alla struttura, alle condizioni materiali. Anche la corte europea non ha mai avuto un indirizzo unico, ma ci sono state tante posizioni. La posizione più estrema è stata quella di affermare che è inutile preoccuparsi di luce e docce quando la prima questione è quella sullo spazio vitale, che viola l’articolo
  1. Questo discorso viene fatto utilizzando i rapporti del CPT. Si guarda anche alla gamma delle sanzioni, avendo riguardo anche all’atteggiamento del pubblico nei confronti della criminalità e repressione. L’esame che viene fatto è molto ampio e ci si occupa anche della possibilità di depenalizzare, e della possibilità di avere dei rimedi sia prima che dopo, ovvero la possibilità per esempio di applicare dei rimedi per ridurre la custodia cautelare in

carcere. Compare il suggerimento di non ricorrere alla custodia cautelare in carcere ma

utilizzare la sorveglianza elettronica. Compaiono quindi dei suggerimenti per ridurre il

sovraffollamento. Se però la persona si trova davvero detenuta ci sono anche dei rimedi dopo, come pene alternative che siano credibili e che potrebbero sostituire le pene detentive di breve durata. Un ricorso a questi strumenti sarebbe in grado di allentare il sovraffollamento. Qui la corte e il Cpt danno un’indicazione importante perché suggeriscono dei rimedi individuali , non collettivi come l’indulto e l’amnistia. Viene

citata la liberazione condizionale (richiamo alla lettera detenuti di Brescia).

La parte centrale della sentenza prende in considerazione la domanda se si tratta o

meno di una violazione. La posizione dei ricorrenti è questa: ritengono violato

l’articolo 3.

  1. Il governo si oppone con degli argomenti “deboli”, procedurali, non sostanziali. Avanza un’eccezione relativa al difetto di qualità della vittima. Non ritiene che questi ricorrenti non siano vittime di violazione dell’articolo 3. Questa obiezione viene respinta dalla corte dato che tutti i ricorrenti possono sostenere di essere vittime di violazione dei propri diritti.
  2. seconda obiezione del governo , sempre procedurale, afferma che i ricorrenti non possono presentare ricorso a Strasburgo perché non hanno esaurito le vie di ricorso interne. Anche questa obiezione non viene accolta dalla corte europea che afferma che ci sono delle vittime, e non conta il fatto che non abbiano completato le vie di ricorso interne perché queste vie non sono effettive, manca una tutela giurisdizionale. Ci sono ricorsi amministrativi ma non sono sufficienti. La corte ribadisce che c’è una distinzione enorme tra teoria e pratica. In linea teoria ci sono dei rimedi, ma sono amministrativi e quindi in pratica questi rimedi non sono effettivi per Strasburgo. Se la persona è in sovraffollamento bisogna garantirgli la possibilità di avere una tutela effettiva ovvero di poter ricorrere a un giudice. A seguito di questa sentenza l’ordinamento penitenziario è stato modificato ed è stato introdotto un rimedio, ovvero un risarcimento quindi un rimedio compensatorio, per chi ha subito un sovraffollamento. La corte ribadisce che questo sistema italiano è un sistema in cui il sovraffollamento ha un carattere strutturale, non riguarda qualche caso sporadico. Prima di questa condanna contro l’Italia già la polonia era stata condannata per sovraffollamento, quindi questa sentenza era prevedibile. Il caso è ricevibile , e quindi poi si esamina il merito riprendendo i vari elementi e caratteristiche. Il lamento del sovraffollamento è poi difficile da provare , perché il documento e il registro dei carcerati è in capo all’amministrazione penitenziaria. Non hanno a

disposizione dei mezzi per provarlo. Vi è quindi un’ inversione dell’onere della prova ,

in violazione all’articolo 2. Se dovessimo applicare le regole che conosciamo l’onere della prova incomberebbe sul ricorrente, se ti lamenti devi dimostrare. In questi casi di violazione dell’articolo 3 si ha un’inversione perché c’è una difficoltà estrema. Non ci sono motivi per ritenere che stiano dicendo il falso, afferma la corte. Secondo il governo la prova dovrebbe incorrere sul ricorrente stando alle regole generali, ma la corte

ribadisce che qui la regola è ribaltata. La corte afferma che “ il governo convenuto è

l’unico ad aver accesso alle informazioni che possono confermare o meno quello che

dice il ricorrente”.

La corte afferma anche che nel caso di specie il governo non ha presentato documenti pertinenti. Questa inversione della prova vale ogni volta che vi sia stata una violazione dell’articolo 3. Spesso però non presentano niente.

La corte infine afferma che “ la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei

diritti sanciti dalla convenzione europea”. Questo serve anche al di fuori del tema del

sovraffollamento. Si sottolinea anche come la persona detenuta si trovi in una

condizione di vulnerabilità, proprio perché detenuta. Vive il sovraffollamento ma non ha

la possibilità di provarlo. Bisogna anche stabilire il limite all’ordinaria sofferenza, quella situazione per cui la sofferenza diventa intollerabile.

sorvegliata speciale. Tuttavia, la situazione non si è risolta entro i termini stabiliti, a distanza di anni il caso Torreggiani è stato chiuso. La sentenza è complessa, non sempre la Corte ha deciso i ricorsi in tema di

sovraffollamento nel medesimo modo: caso Croazia è stato constatato il mero

sovraffollamento senza tener conto delle condizioni igieniche ecc.

Si giunge sempre alla violazione ma con un percorso argomentativo differente.

————— L’ISOLAMENTO E I SUICIDI —————

Gli atti di autolesionismo non sono necessariamente legati al sovraffollamento, talvolta si, ma esaminando i vari cari emerge che è più facile che una persona compia tali atti quando si trova in isolamento. Se si vuole esaminare la disciplina dell'isolamento in senso tecnico si fa riferimento a una condizione e ipotesi particolari situate all'art. 33 dell'Ord. Penitenziario nella parte in

cui ci si occupa delle " modalità di trattamento penitenziario.

Il suicidio e gli atti di autolesionismo non van confusi con lo sciopero della fame: quando si parla dello sciopero della fame si fa riferimento a casi di protesta con il proprio corpo. Non sono rimaste altre chance e si utilizza il proprio corpo in modo politico

Cosa significa isolamento?

Il suicidio il più delle volte è legato ad un isolamento di tipo tecnico. Ai sensi dell'art. 33 si fa riferimento a ipotesi di tipo tassativo e temporale :

  1. Questioni di salute e sanitarie  cessa quando viene meno il pericolo di contagio
  2. Motivi disciplinari  come forma di sanzione sottoposta a limiti temporali e garanzie d'igiene 3. Soggetti in stato custoditale per ragioni probatorie

Lezione 9: 11/10/

L’art. 33 prende in considerazione ipotesi tassative di isolamento, come modalità trattamentale. Il problema maggiore è quello dei tempi: l’isolamento deve avere tempi brevi  di giorni o settimane, non di più, a differenza di quello che poi avviene nella pratica. Le regole penitenziarie europee sono state aggiornate nel 2020 non per caso, modificando anche il paragrafo sull’isolamento temporaneo, per evitare che si prolunghi e diventi regime stabile di detenzione.

L’art. 33 cosa prevede?

- Si isola un individuo quando è previsto per ragioni sanitarie - L’isolamento come sanzione disciplinare , per violazione del regolamento penitenziario specifico di ogni luogo. - Persone non condannate, ma indagati o imputati  possibilità di isolare questa persona quando ricorrono ragioni che l’art. 33 definisce come cautela processuale.

“ Il provvedimento dell’autorità giudiziaria competente indica la durata e le ragioni

dell’isolamento.” (detto anche inquinamento probatorio)

Perché ci può essere la necessità di isolare un individuo sottoposto a misura cautelare in

carcere?

Per evitare che venga assalito da altri detenuti  no, bisogna controllare l’articolo 14 , che aiuta a completare il quadro, che riguarda l’assegnazione o il raggruppamento dei detenuti. Per capire il sistema dei circuiti carcerari, bisogna poi guardare alle circolari del DAP. È in questo caso un isolamento diverso dal 33, ma l’assegnazione di una persona

per ragioni di sicurezza, se si può temere un’aggressione o una sopraffazione ( come

poliziotti o “pedofili”).

“L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. È in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta” L’art. 14 si occupa quindi in generale come vengono assegnati i detenuti, e si occupa del principio di territorialità ( I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio

centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari), e viene affermato che il numero

dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e,

comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento. I detenuti vengono

quindi divisi in circuiti e istituti, non solo basandosi sulla posizione giuridica, ma sul sesso/età e territorio. La ragione processuale del 33 è una ragione probatoria : viene isolato l’individuo perché potrebbe incontrare altri detenuti, dare o ricevere informazioni probatorie, o provenienti dall’esterno. Questa ipotesi deve essere dimostrata dall’autorità giudiziaria. Questa situazione si può collegare al differimento dei colloqui con l’imputato. Il PM può chiedere il differimento della persona in custodia cautelare e il suo difensore per un

massimo di 5 giorni ( situazione eccezionale rispetto al diritto di difesa). Perché può

essere approvato questo differimento? Sono ipotesi di cautela processuale, perché ci

potrebbe essere passaggio di notizie. È possibile quindi differire per quei 5 giorni l’incontro col difensore, e lo ammette anche la Corte di Strasburgo, senza ravvisare violazione di diritto di difesa. Deve però sempre essere una situazione eccezionale. Il rischio che si crea è che il difensore eserciti un lavoro legale e faccia favoreggiamento:

potrebbe trasferire le informazioni ricevute dal soggetto ai suoi compagni...

L’isolamento prolungato provoca possibili atti di autolesionismo.

  • Atto di autolesionismo estremo: suicidio è DIVERSO DA
  • Altri atti di autolesionismo come lo sciopero della fame  ha un atteggiamento

diverso, perché chi lo avvia seriamente ( no cibo e no acqua) sa esattamente come

andrà a finire, ma si sceglie comunque di protestare con il proprio corpo, quando non

ci sono altre armi a disposizione. È tipico di detenuti politici. Il problema più difficile

da risolvere è quello dell’intervento: è possibile intervenire con un’alimentazione

forzata? Si, no, e in quale momento? Verrà ritrattato per il diritto alla salute,

soprattutto per quanto riguarda l’art. 32, co.2.

Quali sono i due argomenti relativi al suicidio?

  • LA PREVENZIONE  si constata che il numero dei detenuti suicidi è altissimo, aumenta sempre più e non c’è proporzione con l’esterno della struttura penitenziaria.
  • LA RESPONSABILITA’  una volta verificatesi l’evento, bisogna guardare a come si ricostruisce e come si individua la responsabilità, se c’è, e di chi. La persona detenuta è comunque nelle mani dello stato, ed è gestito dallo Stato ogni singolo momento

della vita. C’è qualche responsabile? È stato fatto tutto il possibile?

Nel caso della prevenzione ci si può affidare al GARANTE NAZIONALE , organo terzo e imparziale, senza poteri in altri campi, e può entrare e controllare nei luoghi detentivi. Ha una grande preoccupazione per eventi del genere, perché spesso sono collegati a persone con pene brevi e brevissime, e i nuovi giunti. C’è inoltre la necessità di preparare soprattutto gli operatori di polizia penitenziaria, che sono i più vicini alle persone detenute. Sono anche coloro che dovrebbero individuare direttamente gli

quando si parla di questi due articoli è possibile individuare violazioni di tipo SOSTANZIALE e PROCEDURALE. Il detenuto si trovava nel carcere di Parigi La Santé e si è suicidato: aveva subito condanne e aveva un passato da tossicodipendente. Era un soggetto particolarmente vulnerabile, e se letto il resoconto della vicenda, era anche violento: aveva aggredito con un’arma la sua compagna, e all’interno della struttura aveva subito varie sanzioni disciplinari per insulti, spintoni, e altri incidenti con gli agenti di polizia penitenziaria. Era un soggetto violento sia verso sé stesso che altri soggetti. Aveva già manifestato istinti

suicidari, ed era stato imbottito di calmanti (cd. imbottimento farmacologico). Viene

visitato dallo psichiatra che aveva notato questi istinti suicidi. La situazione peggiora quando riceve la condanna a 5 anni di carcere e per l’ennesimo incidente con un altro detenuto viene isolato, confinato in una cella disciplinare. Alla fine, l’uomo viene trovato impiccato nella sua cella.

Chi può ricorrere a Strasburgo? Le vittime, cioè i parenti, in questo caso le sorelle

dell’uomo che invocano:

  • Art. 2  le autorità hanno omesso di proteggere la vita del detenuto.
  • Art. 3  possibile violazione anche dell’art.3 perché si sostiene che la sanzione disciplinare era troppo forte e pesante per una persona con quello stato d’animo, e finiva per risolversi solo in un maltrattamento , inadatte ed eccessive per la vulnerabilità. La corte applica i criteri tipici, partendo dalla vulnerabilità, dal dovere di essere protetta, e insiste sul fatto che la persona aveva uno scarso equilibrio mentale. La cella disciplinare inoltre non era adeguata al soggetto. Vengono citati diversi documenti, tra cui una raccomandazione del ’98 legata al rischio suicidio e ritiene che
  • la Francia debba essere condannata per violazione dell’art.2, in quanto le autorità

francesi hanno fallito nel loro OBBLIGO ATTIVO ( di fare) di proteggere la vita

della persona.

  • In questo caso, la corte ravvede anche una violazione dell’art. 3 perché la cella di isolamento per due settimane non era compatibile con il trattamento di quella persona  è una violazione sostanziale dell’art.3: viene ravvisato nelle autorità un vero e proprio maltrattamento, e viene violato il suo diritto a non essere torturato e maltrattato. Poteva altrimenti esserci una violazione processuale : magari sostanzialmente poteva non risultare violato, ma in ogni caso vi è stata una lentezza della procedura per accertare questi fatti, durata irragionevolmente, magari è stata davanti ad organi non imparziali, o non giurisdizionali.

Obbligo di fare ( attivo) = le autorità avrebbero dovuto riservare un trattamento più

attento e adeguato per i farmaci, luogo di detenzione...

Obbligo di non fare ( passivo) = non avrebbero dovuto isolare per due settimane il

soggetto

Caso italiano di marzo 2020, Fabris e Parziale  qui non viene

esaminata la violazione dell’art.3, ma solo del 2 legato alla vita. La corte non ritiene violato l’articolo 2.

Ricorrono due cittadini ( zio-cugina) alla corte, per il soggetto, che era vulnerabile,

tossicodipendente, con varie patologie, che seguiva una terapia psicologica con un protocollo per disintossicarsi. Il soggetto viene trovato vicino alle bombolette di gas

( stile campeggio, per cucinare).

Si apre una vicenda giudiziaria contro ignoti per verificare la responsabilità del decesso, ma c’è una doppia archiviazione: l’accusa non riesce a dimostrare il nesso tra la causa della morte e l’eventuale comportamento delle autorità. Ci furono perizie, venne indagato il medico responsabile, il direttore, ma viene poi archiviato il caso.

I parenti ricorrono a Strasburgo, sottolineando che era una persona che andava

“ attenzionata”, ma non riescono a convincere la corte, la quale non ravvisa la

responsabilità né dei singoli operatori né dell’amministrazione penitenziaria, perché le autorità non avevano motivi di temere un comportamento simile da parte del soggetto, e hanno anche agito con la diligenza che si richiede nei casi del genere. Non è neanche una violazione procedurale: nonostante sia durato 7 anni e 7 mesi non ci sono stati tempi morti, e l’indagine, essendo complessa, ha giustificato la tempistica.

Caso Genova 2001, G8: ci sono state una serie di condanne fotocopia per

violazione dell’art. 3 della CEDU per i fatti accaduti nella scuola Pertini-Diaz e nella caserma di Bolzaneto. Le violazioni sono doppie:

  • Sostanziale  sì, secondo la corte gli episodi avvenuti si possono chiamare TORTURA, secondo le definizioni della giurisprudenza europea.
  • Processuale  la corte ha anche ravvisato anche la violazione procedimentale dell’art.3, controllando la lentezza dei procedimenti, e il fatto che il nostro ordinamento non conoscesse il reato di tortura, nonostante sia crimine di guerra e contro l’umanità. Conta anche il fatto che molte delle persone che avevano gestito le operazioni di polizia non solo non erano state sospese o sottoposte a procedimento disciplinare, ma avevano anche fatto carriera. La violazione è quindi anche procedurale in quanto è tutto INEFFICACE.

Caso di violazione sostanziale dell’art. 2: caso italiano di

settembre 2023, Einis c. Italia : l’Italia viene condannata perché le autorità

nazionali non sono state in grado di proteggere in modo adeguato, sufficiente, ragionevole la vita di una persona morta per overdose, mentre era sotto custodia della polizia. Il soggetto aveva manifestato intenzioni suicidarie, era stato arrestato in cattive condizioni: la polizia non aveva forse compreso la gravità delle condizioni, minimizzandole, non erano state fatte visite mediche e la persona dopo poche ore è deceduta. In questo caso, è mancata l’ORDINARIA DILIGENZA.

Caso Belgio : non c’è violazione dell’art.2 ma una doppia violazione dell’art. 3. Ci

si trova davanti ad un ricorso presentato da un aspirante suicida (che ha tentato più

volte, almeno 3, il suicidio, sottoposto in cella di isolamento). Ricorre a Strasburgo

riputando violato l’art. 3 in quanto proprio per tenerlo sotto controllo era stato posto in una cella di isolamento e il medico aveva ordinato di mettergli un casco e manette

( autentici strumenti di tortura).

La tesi del ricorrente viene fatta propria dalla corte, che ritiene che la persona sia stata sottoposta a tortura, umiliazione, e ad un trattamento che non ha niente a che vedere con la mera privazione della libertà personale. È inoltre mancata un’indagine effettiva, c’è stato un ritardo irragionevole: il giudice istruttore in Belgio non ha neanche ascoltato i testimoni ma ha solo controllato il dossier. Secondo la corte, si trova sia una violazione sostanziale che procedurale, perché le garanzie del processo sono mancate.

Casi di “ emergenza ”  quando l’ordinamento penitenziario usa questo termine lo fa

riguardando l’art. 41-bis. Questo articolo ha una rubrica e un titolo ben preciso 

“ situazioni di emergenza ”: l’emergenza descritta dal primo comma del 41-bis è

diversa dall’emergenza di cui parliamo invece nei casi di sovraffollamento. Non si trova un richiamo all’emergenza neppure quando l’ordinamento penitenziario si occupa dell’uso legittimo della forza , art. 41, che parla dell’impiego della forza fisica nella struttura penitenziaria e dell’uso dei modi di coercizione, e dell’uso eventuale eccezionale delle armi. È un articolo che va conosciuto bene per capire un concetto fondamentale del diritto, quello di PROPORZIONALITA’: bisogna distinguere dalla tortura all’impiego autorizzato e legittimo della forza.