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Diritto Penitenziario: Misure Alternative alla Detenzione - Prof. Buzzelli, Appunti di Diritto Penitenziario

Sbobine lezioni anno accademico 2020\2021

Tipologia: Appunti

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DIRITTO PENITENZIARIO
01/10/2020
LEZIONE 1
Da dove partire? partiamo da un foglio, da una pagina bianca. Ci vuole una pagina bianca per
iniziare a costruire un vocabolario e un metodo. Costruzione di un vocabolario e di un metodo
sono aspetti che rientrano tra i doveri del giurista. Ci vuole una pagina bianca per poter scegliere
ed essere soprattutto coerenti, quindi evitare quello che capita spesso che ci sia una distanza
enorme tra la teoria e la realtà/la pratica giudiziaria, la vita di tutti i giorni. Spesso le parole non si
incontrano con i fatti; più sono parole importanti e meno si incontrano con i fatti; qualche volte
quando si incontrano fanno finta di non conoscersi. Ecco cosa significa l’essere coerenti e cercare
sempre di collegare la teoria ai fatti; significa anche andare oltre quello che si è abituati a studiare.
Ci vuole una pagina bianca per dubitare, per esercitare l’arte del dubbio. Non si ha una verità con
la V maiuscola; anche se ci fosse, ci sarebbe contemporaneamente “puzza” di inquisitorio.
Occorre, escludendo verità preconfezionate o un’unica verità, mettere sempre e comunque tutto
in discussione. Quando c’è tanta sicurezza e poco dubbio, c’è anche scarso approfondimento,
faciloneria. Ci vuole una pagina bianca anche per comprendere – che può voler dire capire, quindi
capire la realtà, le norme che cambiano continuamente, che sono scritte male, che sono molto
spesso incomprensibili; ma comprendere significa anche delimitare, circoscrivere il campo di
indagine, essere consapevoli di quelli che sono gli argomenti, gli oggetti di discussione. Ci vuole
una pagina bianca per scartare, per buttare via cosa? I pre-giudizi, le supposizioni che sono
tipiche del sistema inquisitorio. L’inquisitore supponeva e andava alla ricerca di ciò che aveva in
testa. Proviamo a buttare via i pre-giudizi, i luoghi comuni. Non giocheremo a “guardia e ladri”.
Talvolta, le “guardie” non è detto che siano meglio dei ladritalvolta utilizzano gli stessi metodi,
se non addirittura metodi peggiori. Proviamo a buttare via le curiosità morbose (“cosa succede in
un carcere?”) ed anche l’illegalità. Espressione il carcere illegale iniziamo a dubitare. Cosa
vorrà dire?
Proviamo a scartare la rigida separazione tra buoni/cattivi, guardie/ladri, un dentro/un fuori – non
è così netto questo distinguo. Ci dovremmo occupare di vasi comunicanti, di uno speculum (uno
specchio) che riflette la società, che senza retorica riflette anche un po' di noi. Possiamo lasciare da
parte anche i dogmi – se non ci sono i dogmi, non ci sono neppure eresie e eretici da mandare al
rogo. Possiamo inserire nella pagina bianca ciò che vogliamo, andando avanti con affermazioni che
dovranno essere argomentate. Verificare le affermazioni è il metodo. Affermare e argomentare è
un metodo che da un lato finisce per offrire una libertà di scegliere, di scartare, di dubitare – si può
dire qualsiasi cosa -, ma dall’altro lato è un metodo che inchioda alle responsabilità, ecco perché
spesso non viene utilizzato e ci si ferma al primo livello, cioè all’affermazione. Inchioda alle proprie
responsabilità – si è liberi di dire, ma ogni nostra parola va supportata da argomenti, quindi questo
implica anche conoscenza, studio, approfondimento. Il metodo è quello che collega ogni
affermazione alle argomentazioni per sostenere l’affermazione stessa. La nostra pagina bianca
indica anche la difficoltà di incominciare; ogni inizio è sempre un po' complicato, ma soprattutto il
bianco è il colore che di solito caratterizza l’orizzonte di chi è detenuto. Si parla di orizzontale
monocromo un unico colore. Solitamente, la persona detenuta perde alcuni sensi, il primo dei
quali è la vista – quando si è abituati a vedere un solo colore, in questo caso il bianco di una
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DIRITTO PENITENZIARIO

LEZIONE 1

Da dove partire? partiamo da un foglio, da una pagina bianca. Ci vuole una pagina bianca per iniziare a costruire un vocabolario e un metodo. Costruzione di un vocabolario e di un metodo sono aspetti che rientrano tra i doveri del giurista. Ci vuole una pagina bianca per poter scegliere ed essere soprattutto coerenti, quindi evitare quello che capita spesso che ci sia una distanza enorme tra la teoria e la realtà/la pratica giudiziaria, la vita di tutti i giorni. Spesso le parole non si incontrano con i fatti; più sono parole importanti e meno si incontrano con i fatti; qualche volte quando si incontrano fanno finta di non conoscersi. Ecco cosa significa l’essere coerenti e cercare sempre di collegare la teoria ai fatti; significa anche andare oltre quello che si è abituati a studiare. Ci vuole una pagina bianca per dubitare, per esercitare l’arte del dubbio. Non si ha una verità con la V maiuscola; anche se ci fosse, ci sarebbe contemporaneamente “puzza” di inquisitorio. Occorre, escludendo verità preconfezionate o un’unica verità, mettere sempre e comunque tutto in discussione. Quando c’è tanta sicurezza e poco dubbio, c’è anche scarso approfondimento, faciloneria. Ci vuole una pagina bianca anche per comprendere – che può voler dire capire, quindi capire la realtà, le norme che cambiano continuamente, che sono scritte male, che sono molto spesso incomprensibili; ma comprendere significa anche delimitare, circoscrivere il campo di indagine, essere consapevoli di quelli che sono gli argomenti, gli oggetti di discussione. Ci vuole una pagina bianca per scartare, per buttare via – cosa? I pre-giudizi , le supposizioni che sono tipiche del sistema inquisitorio. L’inquisitore supponeva e andava alla ricerca di ciò che aveva in testa. Proviamo a buttare via i pre-giudizi, i luoghi comuni. Non giocheremo a “guardia e ladri”. Talvolta, le “guardie” non è detto che siano meglio dei ladri – talvolta utilizzano gli stessi metodi, se non addirittura metodi peggiori. Proviamo a buttare via le curiosità morbose (“cosa succede in un carcere?”) ed anche l’illegalità. Espressione “ il carcere illegale ” – iniziamo a dubitare. Cosa vorrà dire? Proviamo a scartare la rigida separazione tra buoni/cattivi, guardie/ladri, un dentro/un fuori – non è così netto questo distinguo. Ci dovremmo occupare di vasi comunicanti, di uno speculum (uno specchio) che riflette la società, che senza retorica riflette anche un po' di noi. Possiamo lasciare da parte anche i dogmi – se non ci sono i dogmi, non ci sono neppure eresie e eretici da mandare al rogo. Possiamo inserire nella pagina bianca ciò che vogliamo, andando avanti con affermazioni che dovranno essere argomentate. Verificare le affermazioni è il metodo. Affermare e argomentare è un metodo che da un lato finisce per offrire una libertà di scegliere, di scartare, di dubitare – si può dire qualsiasi cosa -, ma dall’altro lato è un metodo che inchioda alle responsabilità, ecco perché spesso non viene utilizzato e ci si ferma al primo livello, cioè all’affermazione. Inchioda alle proprie responsabilità – si è liberi di dire, ma ogni nostra parola va supportata da argomenti, quindi questo implica anche conoscenza, studio, approfondimento. Il metodo è quello che collega ogni affermazione alle argomentazioni per sostenere l’affermazione stessa. La nostra pagina bianca indica anche la difficoltà di incominciare; ogni inizio è sempre un po' complicato, ma soprattutto il bianco è il colore che di solito caratterizza l’orizzonte di chi è detenuto. Si parla di orizzontale monocromo – un unico colore. Solitamente, la persona detenuta perde alcuni sensi, il primo dei quali è la vista – quando si è abituati a vedere un solo colore, in questo caso il bianco di una

parete, si diventa incapaci di distinguere gli altri colori. In carcere servono occhiali. L’aver bisogno di occhiali lo possiamo utilizzare come metafora – c’è bisogno di lenti di ingrandimento per vedere anche le piccole cose. Dedica a Ebru Timtik , una donna avvocata, morta il 27 agosto dopo 238 giorni di sciopero della fame in Turchia. Era nata nel 1978. Non le era rimasto altro, dopo l’arresto, che il proprio corpo e con esso ha iniziato a protestare, a rifiutare il cibo ed è morta per difendere i suoi diritti, quelli dei suoi assistiti e anche i nostri diritti. Perché un inizio così sconclusionato o così ad effetto? è un avvio in sordina, che può far sorridere, può infastidire, ma che contiene già tanti problemi legati alla nostra materia, “ diritto penitenziario ”. Ad esempio, si è parlato di doveri del giurista , che deve precisare bene un metodo e deve creare un vocabolario. Il giurista, in questo settore, ha un compito preliminare, cioè quello di costruire un linguaggio comune, un linguaggio che serva anche ad altri, non solo a noi. E questo non significa reclamare una sorta di ruolo elitario. È esattamente il contrario – vuol dire, con molta umiltà, avviare un discorso che sia ripulito da parole ingombranti, altosonanti (la rieducazione, la dignità delle persone), importanti, che dovranno però essere prese con le pinze e dovranno essere circoscritte, ridefinire. Bisogna avviare un discorso che sia ripulito da parole ingombranti e da luoghi comuni. Bisogna essere consapevoli che solo all’apparenza il settore penitenziario è un nostro monopolio, registra una supremazia di noi giuristi. In realtà, la situazione attuale e anche quella di un tempo ci mostra e ci dimostra che le cose sono sempre andare diversamente. Voltaire, Beccaria, Foucault hanno scritto di carcere senza essere giuristi. Ecco la necessità di predisporre un linguaggio comune. Il nostro compito di creare questo linguaggio comune è quello di mescolare i saperi, non bisogna stratificare i saperi, ma bisogna abbandonare quelle ambiziose visioni multiculturali, multidisciplinari – si tratta semplicemente di mescolare i saperi ed è un obbligo per la nostra comunità scientifica, per noi giuristi ed è un impegno però anche nei confronti degli altri per far sì che il carcere, in attesa della sua fine, sia terreno di incontro con gli altri studiosi. Il carcere in attesa della sua fine perché non è detto che il carcere ci sia sempre stato, quindi non è detto che dovrà continuare ad esserci, dipende da noi. Al momento il carcere c’è e deve essere un terreno di incontro con gli altri studiosi. Da qui la necessità di parlare la stessa lingua – linguaggio comune. Questa operazione, che può sembrare sconclusionata o anche inutile, necessita perché bisogna avere delle basi solide per poter progettare e poter criticare; anche la miglior proposta, da qualunque parte provenga (da noi come dagli altri esperti di altri saperi), è destinata sempre a scontrarsi con il quadro normativo esistente a livello interno/nazionale e internazionale e anche con gli orientamenti della giurisprudenza. Quindi, bisogna conoscere bene le fonti nazionali e internazionali e anche sempre fare i conti con la giurisprudenza, con le prassi dei giudici nazionali e internazionali. Sentenze, provvedimenti della nostra magistratura + provvedimenti della Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte di giustizia dell’UE. Conoscenza approfondita delle fonti normative e degli orientamenti della giurisprudenza – solo avendo chiaro il linguaggio e queste fonti si possono predisporre delle buone prassi (espressione abusata – si parla sempre di “ buone prassi ” – è una locuzione che nasce in particolare nel linguaggio dell’UE ed è collegata ad un’attività di monitoraggio utile per poter individuare la pratica operativa, che nella realtà quotidiana funziona meglio delle altre; soddisfa i criteri, i presupposti, rispetta i diritti. Una volta

magistratura finisce anche per azzerare quella rigida separazione dentro/fuori – tipico luogo comune è quello di vedere i problemi penitenziari separandoli sempre dal mondo esterno; c’è un muro che separa la società interna da quella esterna. Se ragioniamo in termini di garantismo scomodo, indipendenza della magistratura e se azzeriamo la separazione dentro/fuori, significa anche che finiamo per avere una visione che è globale, è concreta dei diritti. I diritti, soprattutto quello della salute, che è un diritto che deve essere garantito a tutti, altrimenti non deve essere garantito ad alcuno – o vale per tutti o non vale per nessuno. Il diritto alla salute potrà essere modulato in maniera diversa in base a determinate esigenze, ma il diritto alla sua salute nel suo complesso non cambia – art. 32 Cost. Se alcuni diritti valgono indistintamente per tutti, questo vuol dire anche che bisogna adottare una visione che torna ad essere quella dei classici, che parlavano di speculum (specchio) – il funzionamento dell’intero determina il funzionamento della parte. Se le cose non vanno bene in una struttura penitenziaria, probabilmente non vanno troppo bene in altri luoghi della società. C’è un collegamento immediato, diretto tra populismo/garantismo e una certa IDEA DI LIBERTÀ la libertà è personale. Tra le varie fonti vi è l’ art. 13 Cost. Se la libertà è personale, la detenzione non lo è affatto, è una questione che non riguarda solo l’individuo – non è una questione personale, privata. La libertà è personale, è scritto nella Cost., ma la detenzione non è una questione personale, riguarda tutti noi. Non è un caso che le Regole penitenziarie europee – riferimento alla Raccomandazione n.2/2006 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (non UE) – contengano ad un certo punto il Titolo che caratterizza l’intera parte V delle regole, in cui si fa riferimento al “ carcere come servizio pubblico ”, al pari di una scuola, di una rete di comunicazione, di un ospedale. La detenzione non è una questione privata posto che il carcere sia posto come un servizio pubblico. Significa che non ci troviamo di fronte alla separazione dentro/fuori, ma a dei vasi comunicanti – il carcere comunica con quella che è la zona più visibile della società. L’ art. 5 della R(2006)2 ha questo tenore ” la vita in carcere deve essere adeguata il più possibile agli aspetti della vita all’esterno ”. Il carcere deve comunicare con la meglio società, non con la peggio. Se è un servizio pubblico, come esige questo art. e l’interno Titolo V delle Regole penitenziarie europee, ciò significa che alle strutture penitenziarie non si possono negare le risorse – altro tema molto delicato. Bisogna dedicare alle strutture penitenziarie risorse adeguate, indirizzate a garantire i diritti delle persone detenute, non a calpestarli. Una notizia data dal giornale statunitense “ New York Times ” è che il carcere di Guantanamo (la base di Guantanamo bay ) risulta essere il carcere più costoso al mondo – potrebbe essere un ottimo esempio per tutti, peccato che risulta tale, ma anche uno dei peggiori carceri del mondo, in cui nessun organismo dipendente e di controllo è mai potuto entrare; dove sono stati e sono detenuti dei minori e dove la tortura è ampiamente praticata. Bisogna sottolineare che non solo le risorse devono essere adeguate, ma devono anche essere rivolte a garantire dei diritti, non a calpestarli, ad annullarli come avviene a Guantanamo. Questo significa anche le autorità nazionali non possono nascondersi dietro la crisi economica, non possono invocarla e dire con superficialità che una cosa non la si può fare perché mancano le risorse, mancano i soldi – il legislatore e il potere esecutivo non possono dare queste risposte. Lo si trova scritto nell’ art. 4 della R(2006)2 ” la mancanza di risorse non può giustificare condizioni di detenzione lesive dei diritti dell’uomo ”. Questo significa che i legislatori, gli esecutivi che fanno capo agli Stati del Consiglio d’Europa non possono negare interventi finanziari semplicemente perché esiste la crisi economica. È vero c’è la crisi, ma le risorse vengono dissipate, sprecate, usate male – potremmo parlare, nel caso dell’Italia, della

vicenda collegata all’impiego dei braccialetti elettronici, acquistati a carissimo prezzo e non utilizzati. È un esempio di risorse che giungono all’area penitenziaria, ma poi vengono usate male. Inoltre, le risorse si trovano sempre in altri settori – ad esempio, settore della difesa, delle armi. Statistiche ISTAT – mentre altri settori (sanità, istruzione) subiscono tagli considerevoli, nessun taglio viene mai dato all’acquisto di armi. Una precisazione – REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE sono una delle fonti per noi più importanti. Si tratta di una raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, che è stata adottata nel gennaio 2006 – n.2/2006. Si tratta di quello che viene chiamato soft law , non cogente, ma ciononostante le regole sono importantissime, perché contengono le direttive e tutti i principi che riguardano la gestione delle carceri, il personale, il trattamento dei detenuti e costituiscono un autentico punto di riferimento legislativo-politico di tuti gli Stati membri del Consiglio d’Europa. Le regole sono state varate nel 2006, ma vi è stata una revisione recentissima, il 1° luglio 2020, e le materie modificate sono soprattutto quelle che riguardano la gestione dei fascicoli dei detenuti, il trattamento delle donne e dei detenuti cittadini stranieri, l’utilizzo di misure di elevata sicurezza, come l’isolamento, gli strumenti di contenzione, la separazione dei detenuti da altri detenuti. Questa raccomandazione contiene un po' tutti i criteri-giuda che dovrebbero seguire gli Stati – “ dovrebbero ”, perché spesso gli Stati si fanno beffa di queste regole. È l’indizio della distanza enorme che separa i principi, i grandi criteri, quello che è scritto da ciò che accade tutti i giorni. 06/10/ LEZIONE 3 Riposizionare le parole: cos’è normale? L’operazione che abbiamo iniziano è quella di riposizionare le parole – dare un nuovo ordine alle parole, perché niente è scontato in questo settore, cioè niente è del tutto certo e niente mai è del tutto acquisito, niente è normale. Iniziamo a usare questo aggettivo, “ normale ”, in due modi diversi c’è una lunga tradizione dietro questo vocabolo. Di solito, impieghiamo il termine “normale” secondo la nostra concezione moderno, che è una concezione strettamente legata alla quantità – concezione moderna quantitativa, numerica. Qui il normale è il “ id quod prerumque accidit ” – quello che capita più di frequente. Quando si ha sete si apre il frigorifero; quando si ha caldo è normale, per noi, accendere un ventilatore, fare una doccia, mangiare un gelato. Quando si ama, quando si provano dei sentimenti nei confronti di una persona o quando si è semplicemente attratti da quella persona è normale avere con lei dei rapporti fisici. Sono cose semplici per noi, ma queste cose semplicissime per noi, assolutamente normali per noi, sono quelle che capitano il più delle volte non sono assolutamente normale in un istituto penitenziario, in una struttura detentiva. Il più delle volte mancano i frigoriferi in carcere. Frase di un poeta turco che ha trascorso molti anni della sua vita incarcerato e che scrive ” bere un bicchiere di acqua fredda mi fa sentire libero ” – proprio perché in carcere quell’acqua fredda non l’ha potuta bere in carcere per anni. Allora, non ci sono i frigoriferi, spesso non ci sono i ventilatori. Nei comunicati di quasi tutte le ultime estati relative al carcere di Firenze, di Sollicciano si parla di ventilatori che mancano, di ventilatori che sono arrivati ma mancano le spine adeguate – d’estate mancano sempre i

spesso lanciano giornali e politici. Spesso si parla di un costante aumento della criminalità – si invoca il pugno duro, la legge, l’ordine, però l’analisi dei dati pare disegnare un quadro completamente diverso. Se il quadro è diverso, ciò significa che c’è una distanza enorme, una divergenza enorme tra il numero dei crimini e la percezione dei crimini: un conto è la commissione del crimine, altro è la paura della commissione del crimine. Questa differenza va tenuta presente. Ci fa capire quanto diverse siano le statiche rispetto a quello che si ascolta o si legge sui giornali. Riguardo all’ Italia , esaminando questi dati, risulta che il tasso di sovraffollamento all’interno dei Paesi dell’UE è molto elevato – siamo al 115% , siamo quarti per tasso di sovraffollamento in Europa. Un altro dato molto interessante se si osservano queste statiche e si ci occupa in particolare delle vicende di casa nostra è il trend della popolazione detenuta – c’è stato un periodo, immediatamente successivo alla sentenza Torreggiani (2012-2013) con cui i giudici europei hanno condannato l’Italia per sovraffollamento, in cui la popolazione detenuta è diminuita per effetto della sentenza stessa (è stata una delle conseguenze positive della condanna giunta da Strasburgo), poi però lentamente si è iniziato a risalire e nel 2018 si è superata quota 61mila persone detenute. A fine febbraio di quest’anno i detenuti erano più di 61mila, poi l’emergenza sanitaria ha sconvolto e modificato la situazione – i provvedimento adottati per affrontare l’emergenza sanitaria negli istituti penitenziari ha portato ad un netta diminuzione del numero dei detenuti, che sono passati a 52 mila (giugno 2020). La cosa strana è che questa diminuzione non ha risolto il problema del sovraffollamento – la capienza regolamentare è ben al di sotto delle 52mila unità, anche se si stanno creando nuovi posti. C’è una riflessione e c’è un dato da sottolineare i numeri dimostrano che c’è un continuo aumento della capienza delle carceri italiane, ma non si risolve il problema del sovraffollamento costruendo nuovi istituti; si costruisce, ma ciononostante il sovraffollamento permane. Quindi in Europa, calano i reati e calano i detenuti; in Italia, ci sono meno comportamenti delittuosi, ma ciononostante permane il sovraffollamento. Se c’è il sovraffollamento il carcere è fuori legge. Ma non è questione di solo sovraffollamento Il termine sovraffollamento andrebbe sempre distinto da quella che possiamo chiamare la “ bulimia penitenziaria ”, il mangiare tanto, che dà un’idea di un carcere che ingloba sempre più detenuti. Una cosa è il sovraffollamento – il fatto che tante persone siano stipate in poco spazio – altro è la bulimia penitenziaria, il grande incarceramento, che sono due fenomeni ben distinti tra di loro, che vanno tenuti tutti e due presenti per comprendere le situazioni nei vari paesi. Si è tentata una definizione di sovraffollamento. Accennando alle statiche europee, si comprende che il sovraffollamento non è collegato all’aumento dei reati, altrimenti potrebbe essere normale il sovraffollamento se i reati aumentassero. Le statistiche ci fanno capire che non si risolvono i tanti problemi legati al sovraffollamento andando a costruire nuove carceri – i detenuti continuano a vivere in condizioni di sovraffollamento mentre si costruiscono nuovi spazi (grande contraddizione). Se le cose stanno così, si riesce a capire che i vari luoghi comuni, come “la delinquenza dilaga”, “basta costruire nuovi istituti”, questi luoghi comuni sono destinati a uscire sconfitti se davvero si analizzano con estrema serietà i dati e non solo i dati italiani (riferimento ai dati europei). La parola “ normale ” che usiamo spesso con superficialità va impiegata con cura e attenzione; è una parola ambigua, nel senso che possono esistere due versioni e a seconda della visione o della

versione che si adotta i risultati cambiamo profondamente. È normale il sovraffollamento in termini quantitativi, perché le carceri scoppiano, la maggior parte degli istituti penitenziari contiene troppi detenuti rispetto alla capienza regolamentare. Da questo punto di vista quantitativo, il sovraffollamento è normale, ma non dovrebbe essere normale in termini qualitativi, perché andrebbero rispettati gli standard di legge, quei tre metri quadri al di sotto dei quali, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, vi è la violazione dell’art. 3 e una condizione paragonabile alla tortura. Un’altra osservazione collegata a queste condizioni di sovraffollamento che appaiono normali, perché la maggioranza degli istituti penitenziari, non solo in Italia, contiene troppi detenuti. Questa constatazione che risulta analizzando le statiche e che non corrisponde a un aumento della criminalità permette di introdurre un’altra espressione che spesso si utilizza: “ carcere fuorilegge ” espressione forte – il carcere dovrebbe essere il luogo più chiaro, trasparente, più legale, ma in realtà è il luogo meno trasparente, opaco, meno dotato di legalità. Infatti, si parla del carcere come un luogo fuorilegge anche e soprattutto per queste condizioni di sovraffollamento. L’espressione è collegata a tante sentenze della Corte europea, la quale è convinta che tanti penitenziari siano fuorilegge. Vecchia sentenza del 28 giugno 1984 , caso Campbell e Fell c. Regno Unito – i giudici condannato il Regno Unito per violazione del diritto di difesa e per altre questioni, e ad un certo punto usano questa espressione: “ la giustizia non si deve arrestare alla porta delle prigioni ”. Sono parole inquietanti, sarebbe normale per la giustizia entrare; non avrebbero dovuto neppure scriverlo i giudici, sembra una banalità, ma se la Corte europea arriva ad utilizzare queste parole è perché il carcere è fuorilegge. Un provvedimento più recente – sentenza della seconda sezione della Corte europea – Cedu, sent. 18 marzo 2014, Ocalan c. Turchia n. 2 ”le prigioni non dovrebbero essere come le porte dell’inferno, altrimenti prenderebbero forma le parole di Dante – “lasciare ogni speranza voi che entrate”. Parole lontane dallo stile giuridico, che fanno pensare e servono per collegare il sovraffollamento all’essere il carcere un luogo illegale, fuorilegge. Questa espressione, “carcere fuorilegge”, che spesso viene utilizzata per avviare un discorso più ampio, non è collegata semplicemente al tema del sovraffollamento. Spesso si dice che i “detenuti sono stipati come sardine”, “si trovano in condizioni peggio dei maiali” – il paragone è sempre con le bestie, non con gli animali, ed è un aspetto interessante. Il fatto che il carcere sia definito fuorilegge non è solo collegato al tema e alle tematiche relative al sovraffollamento, ma lo è anche per altri aspetti. Il carcere è fuorilegge, perché in alcuni casi si tortura, si maltratta, si pongono in essere comportamenti inumani o degradanti. Se vogliamo mantenere saldamente i piedi per terra, in questo momento sono 8 i procedimenti penali in corso per episodi di tortura che vedono implicati appartenenti alla polizia penitenziaria Monza, San Giminiano, Torino, Palermo, Milano, Melfi, Pavia e Santa Maria Capua Vetere. In particolare, gli episodi probabilmente più gravi, stando alle denunce e alle ricostruzioni dei fatti, si sono verificati l’8 aprile di quest’anno nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in cui 300 poliziotti penitenziari a viso coperto hanno fatto irruzione nel carcere e hanno iniziato a picchiare i detenuti. Si è parlato di una sorta di vendetta della polizia penitenziaria per le proteste scoppiate circa un mese prima, intorno all’8 marzo - nella fase più delicata dell’emergenza sanitaria, quando si parlava di distanziamento sociale, fisico, quando iniziava la chiusura di luoghi, scuole, ristoranti). In quei giorni ci furono delle proteste scoppiate in alcune carceri italiane, addirittura terminarono con la morte di 14 detenuti – un numero così elevato non era mai capitato nella storia dell’Italia repubblicana.

caso Sulejmanovic è davvero un caso individuale, ma il grande salto di qualità che si ha con la sentenza Torreggiani è che il sovraffollamento nel 2013 diventa un problema strutturale, un problema che non riguarda più il singolo come nel 2009, ma riguarda l’intero sistema penitenziario, coinvolte e travolge l’intero sistema penitenziario italiano – migliaia di casi, di ricorsi giunti alla Corte europea. La violazione è la medesima, ma la differenza che intercorre tra le due sentenze è notevole. Il sovraffollamento è dimostrato dalle statistiche; equivale ad una sorta di tortura e lo si comprende leggendo le sentenze di Strasburgo. Il carcere può essere definito un luogo “fuorilegge” anche per il ricorso ad altre forme di tortura: la tortura non ha solo il volto del sovraffollamento, anzi ha tanti e troppi volti. Il catalogo dell’orrore è sempre in aggiornamento, ci sono mezzi nuovi che si vanno ad aggiungere agli strumenti vecchi, che ci fanno comprendere come l’inquisizione non è mai terminata del tutto, non è mai finita. Violenze presunte – la presunzione di innocenza vale sempre – commesse di recente, negli ultimi mesi, da appartenenti alla polizia penitenziaria. Apertura di indagini e di procedimenti in relazione a 8 eventi critici avvenuti in altrettanti penitenziari italiani. In relazione a questi 8 casi, si può parlare di violenze presunte, perché i processi non si sono ancora conclusi. Altri episodi, invece, di autentica tortura sono stati accertati, come quanto è avvenuto a Sassari, di cui si occupò anche la Corte europea – ad esempio, le violenze collegate al luglio 2001, Genova; caso più conosciuto, perché ha avuto una risonanza mediatica è quello della morte di Stefano Cucchi. La domanda è sempre la stessa: è possibile che lo Stato si vendichi nei confronti delle persone detenute utilizzando la tortura, maltrattando? È possibile torturare, maltrattare evocando delle situazioni di pericolo, evocando lo Stato di emergenza, in nome della sicurezza di cui parla l’art. 1 ord. pen. (legge del 1975). È possibile? La risposta è NO. È un no assoluto, senza se e senza ma. Questo “no” così perentorio non è dettato da uno stupido e sconsiderato buonismo. Dietro il “no” assoluto si nasconde l’ art. 13 Cost. – “ la libertà personale è inviolabile ”. Ad un certo punto, questo art. afferma “ è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione della libertà ” – poco importa che siano detenuti e condannati in via definitiva, quindi poco importa che siano persone in stato di custodia cautelare in carcere. Il “no” è giustificato dalle affermazioni, dal contenuto chiarissimo di questo art. 13 Cost. Oltre a questo art., si aggiunge il co.3 dell’ art. 27 Cost. Il “no” deve essere argomentato non solo richiamando il tenore di questi due artt. del dettato costituzionale, ma anche citando l’ art.3 della Conv. europea dei diritti dell’uomo , definito spesso lo zoccolo duro dell’intera Convenzione, è il pilastro, la struttura portante dell’intera Conv. ed ha una rubrica semplicissima “divieto di tortura” ed altrettanto semplice è il contenuto – “ nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti ”  nessuno – termine che suona in maniera diversa e onnicomprensiva anche rispetto al contenuto dell’art. 13 Cost. Art. 3 Cedu – crimine di tortura e ricorso alla forza fisica Art. 3 della Convenzione europea vieta la tortura – “ Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti ” – è un art. molto breve, fatto di parole semplici, anche se pesano come macigni, parole assolutamente comprensibili da tutti. Questo art. è impermeabile ad ogni sorta di bilanciamento, cioè non può essere il divieto di tortura messo su un piatto della bilancia e sull’altro, ad esempio, si potrebbe mettere lo stato di emergenza, la sicurezza. Non si può bilanciare il divieto di tortura in nessun modo. il divieto è inderogabile, anche in stato di

urgenza. Affiancare alla lettura dell’ art. 3 quella dell’ art. 15 CEDU – se si legge bene quest’art., si capisce che lo stato di urgenza, collegato a calamità naturali, a guerre, a grandi eventi criminali, non può essere invocato per sospendere i diritti derivanti dall’art. 3. ART. 15 CEDU – “Deroga in caso di stato d’urgenza” – “In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale”. Anche determinate garanzie processuali, derivanti dall’ art. 6 CEDU – equo processo – e art. 5 CEDU in tema di libertà personale, possono essere limitate, sospese. Molte garanzie processuali, a determiante condizioni e con un sistema di avvisi da parte dello Stato interessato, possono essere sospese, ma mai possono essere sospese le garanzie collegate all’art. 3. Questa regola dell’inderogabilità, inviolabilità della non sospensione vale “ anche nelle circostanze più difficili e indipendentemente dalla condotta della vittima – la persona che subisce il maltrattamento o la tortura”. Si tratta di parole contenute in una sent. della Corte europea, in particolare della sent. 6 aprile, 2004LABITA C. ITALIA – una sentenza che è stata il primo caso di condanna per violazione dell’art. 3. Le stesse parole sono contenute in provvedimenti di Strasburgo più recenti, tra cui la sentenza del 22 giungo 2017 – caso BARTESAGHI E GALLO C. ITALIA. Un’altra condanna per violazione dell’art. 3 e per le violenze avvenute durante l’irruzione della polizia nelle scuole Pertini e Diaz nel luglio 2001. Al di là della numerosa giurisprudenza di Strasburgo e al di là dei testi normativi (come lo Statuto della Corte penale internazionale, dove nei primi art. troviamo la tortura tra i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità), la risposta al quesito rimane la stessa la tortura no, in qualunque momento e qualunque cosa sia stata commessa. Non è giustificabile sulla base di una presunta lotta al terrorismo o alla criminalità organizzata e transnazionale. Il problema è enorme, ma la soluzione può essere molto semplice. Nel momento in cui i rappresentati dello Stato utilizzano la tortura, finiscono per usare gli stessi mezzi dei terroristi e dei criminali, finiscono per scendere al loro livello. Ecco perché bisogna sempre rispondere con un no molto secco. Un’altra questione riguarda la distinzione netta da operare tra il crimine di tortura , così come previsto dal codice penale italiano e dallo Statuto della Corte penale internazionale, e il ricorso alla forza fisica da parte delle forze dell’ordine , quindi in questo caso da parte della polizia penitenziaria. Se non si inserisce questa frattura netta, si rischia di fare un discorso confuso, strumentale e strumentalizzato, perché spesso si sente dire che il crimine di tortura non dovrebbe essere previsto, in quanto in questo modo gli appartenenti alle forze dell’ordine finirebbero per avere le mani sempre legate – non è vero, non corrisponde alle fonti nazionali e internazionali. ART. 41 ord. pen. – dedicato all’ impiego della forza fisica e all’uso dei mezzi di coercizione ” Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti ”. È importante questo co. dell’ art. 41 nella parte in cui “ se non sia indispensabile per ” -si comprende che il ricorso alla forza è ammesso, a patto che sia proporzionato. Quello che costituisce sempre un crimine è l’atto sproporzionato. Si può ricorrere alla forza fisica per prevenire, per impedire degli atti, per rispondere. Questo vuol dire che il manganello, che è in dotazione alla polizia penitenziaria, lo si può usare – non sono in dotazioni le armi, ma il manganello si. Quindi, a determinate condizioni lo si può usare. Non ci saranno le armi, non ci sarà neanche la pistola elettrica (taser). Se ne è

con il rispetto, la dignità – art. 1 ord. pen. in cui si dice che bisogna assicurare il rispetto della dignità della persona. La dignità è il primo valore a livello europeo, che precede qualsiasi altro diritto e altro valore – si potrebbe usare espressioni colte, raffinate, astratte; spesso la dignità ricorre in molti discorsi, ma alla fine cosa significa? Ci sono dei parametri per misurare la dignità – se c’è dignità non c’è paura, non c’è dolore. La dignità serve anche per stabilire il rapporto tra il singolo e l’autorità statale. Se c’è dignità, c’è anche una sorta di serenità, di non paura; c’è rispetto della dimensione fisica, psicologica della persona. Rende di più l’idea una frase di Cesare Beccaria (fine capitolo XVII dei Delitti e delle pene) – Beccaria scrive “ non c’è libertà ogniqualvolta le leggi permettono che in alcuni eventi l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa ”. Rappresenta al meglio il tema della dignità. Cosa significa dignità alla fine? Significa non essere considerati una cosa – quando l’individuo è considerato una cosa, è considerato uno straccio, uno schiavo, si può non considerare, si può torturare, maltrattare in tutti i modi; è uno scarto. Il tema di fondo è quello del corpo – il governo del corpo e il rispetto della dignità di un corpo che è un corpo vulnerabile essendo di persone detenute. Per noi si tratta di analizzare tutte quelle problematiche che ruotano intorno non semplicemente alla questione del corpo, alla dimensione corporale, ma alle questioni relative a un corpo vulnerabile. Aggettivo “ vulnerabile ” – magari collegato ai minori, al dichiarante, al teste. In generale, cosa vuol dire “vulnerabile” – deriva da “ vulnus ”, ferita – la persona vulnerabile è la persona che rischia di ferire e rischia di ferirsi; è delicata, debole sotto vari aspetti. Vari documenti di provenienza europea, come ad alcune risoluzioni del Parlamento europeo, si trova il richiamo a categorie o gruppi di individui che sono vulnerabili. È un espressione che si adatta a vari casi, ma quasi sempre quando si parla delle categorie vulnerabili nell’elenco compaiono anche e soprattutto le persone detenute. Si trova il richiamo ai minori, alle persone anziane, ai diversamente abili, alle donne, alle persone malate, ma anche e soprattutto alle persone detenute. Ha senso per noi parlare del detenuto come persona vulnerabile – il corpo del detenuto è un corpo vulnerabile. Per argomentare questa affermazione si può far riferimento alle fonti, tra cui la sentenza Torreggiani della Corte europea del 2013 , che condanna l’Italia per sovraffollamento, inteso come problema strutturale – sent. che al paragrafo 65 utilizza queste parole: “ la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione europea ”. quindi non è detto che la persona detenuta, a causa della sua detenzione, perda garanzie e diritti convenzionali. I giudici vanno avanti e scrivono: “ al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato ”. Cosa insegna questo passaggio della sent.? chi è detenuto non perde in maniera automatica tutti i diritti e le garanzie, anzi si può trattare di un individuo che trovandosi in una situazione di vulnerabilità ha bisogno di una maggior tutela, ha bisogno di essere maggiormente garantito per la delicatezza della situazione, perché si trova nelle mani dello Stato. La sua condizione, la sua dimensione fisica dipende dai rappresentanti dello Stato e se accade qualcosa a questo individuo si ha la responsabilità dello Stato. §I giudici parlano di “vulnerabilità della situazione” per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. Questo passaggio fa capire meglio l’espressione “ governo del corpo ” – il corpo è governato dall’autorità statale, è sotto il controllo completo dell’autorità statale; se accade qualcosa a quella persona, si avrà la responsabilità delle autorità statali. Questo assume un rilievo enorme quando ci si occupa di maltrattamenti e torture. Più in generale, dietro a questo paragrafo 65 della sent. Torreggiani c’è una contrapposizione chiara, che si dovrebbe adottare in tutte le nostre riflessioni la contrapposizione è libertà persona v. detenzione: la detenzione è l’opposto della libertà personale. Sarebbe diverso se noi ci

esprimessimo in un altro modo: la detenzione è l’opposto della libertà nel suo complesso (o delle libertà, di tutte le libertà). Dietro a queste coppie concettuali ci sono visioni del carcere, della pena, della giustizia penale nel suo complesso e sono visioni contrapposte. Leggendo il passaggio della sent. Torreggiani si capisce chela detenzione è solo l’opposto della libertà personale. Questa contrapposizione è ben diversa da quella tra detenzione e libertà (al plurale). A sostengo della prima coppia concettuale – detenzione v. libertà personale – si può citare, a livello di Consiglio d’Europa, l’ art. 2 delle Regole penitenziarie europee (Raccomandazione n.2 del 2006) ” le persone private della libertà personale conservano tutti i diritti che non sono stati loro tolti secondo la legge dal provvedimento che le condanna a pena detentiva o che applica la custodia cautelare ”. Confronto tra parole contenute nel passo della sent. Torreggiani con queste appena lette la direzione è sempre la stessa, anzi qui capiamo che la contrapposizione detenzione v. libertà personale è davvero generale e si adatta sia alle persone detenute, in quanto condannate in via definitiva, sia alle persone detenute, in quanto sottoposte a custodia cautelare in carcere – il discorso vale per tutte le persone ristrette in una struttura detentiva; non importa che quell’individuo sia stato condannato o che si trovi privato della sua libertà personale, proprio perché si trova ristretto a seguito di un provvedimento emesso durante la vicenda giudiziaria, quindi non si ha a che fare con un individuo condannato definitivamente. A sostegno di questa contrapposizione, si possono richiamare dei passaggi di alcune sentenze della nostra Corte cost., al di là delle questioni di legittimità sottoposte nel caso specifico. Passaggio sent. Corte cost. n.349/1993 i giudici della Corte cost. si esprimono così “ chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva un residuo, che tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale ”: i giudici costituzionali ribadiscono che sì la persona è detenuta, è privata principalmente della libertà personale, ma conserva un residuo di libertà, che in quanto detenuta è un residuo molto prezioso e va ben tutelato, conservato, perché costituisce l’ultimo baluardo della personalità individuale di quel soggetto. Qui la parola chiave è “ residuo ” di libertà prezioso. Sentenza successiva  sent. n.26/1999 – “ all’ord. costituzionale è estranea l’idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un assoggettamento generalizzato all’organizzazione penitenziaria ”. Il significato è in linea con i passaggi e le espressioni lette. Per il fatto che quell’individuo sia detenuto quell’individuo non può subire una restrizione totale, complessiva di tutte le sue libertà – quell’individuo non è assoggettato in maniera generalizzata all’organizzazione penitenziaria, quindi conserva un residuo di libertà. In questa sent. n.26/1999, i giudici costituzionali aggiungono “ al contrario, vige il primato della persona umana e dei suoi diritti ”. Un’altra sent. in cui la Corte cost. parla in maniera specifica di rieducazione, di principio di rieducazione, ma lo stile con cui parla può essere utile per questo discorso  sent. n.313/1990 , la Corte richiama espressamente l’ art. 27 co.3 Cost. e a tal proposito i giudici scrivono “ se la finalità della pena venisse orientata verso caratteri diversi dalla rieducazione , si correrebbe il rischio di strumentalizzare l’individuo per fini generali, di politica criminale o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi, cioè la difesa sociale, sacrificando il singolo attraverso l’esemplarità della sanzione. È per questo che in uno Stato evoluto la finalità rieducativa non può non imporsi allo stesso legislatore ”. Principio di fondo è che bisogna rieducare l’individuo e non strumentalizzarlo per fini generali, perché quell’individuo conserva alcune sue libertà, ha quel residuo di libertà, perché vale il primato della persona umana e dei suoi diritti. Un altro passaggio della Corte cost. molto utile è contenuto nella sent. n.13/1994 , in cui i giudici scrivono “ il diritto al nome è un segno distintivo irrinunciabile dell’identità personale ” – bisogna insistere sul diritto al nome,

entrato per un certo periodo. Usare la prima coppia è molto impegnativo, perché impone consapevolezza, impegno notevole, anche concreto – significa rimboccarsi le maniche. Frase del Vangelo secondo Matteo, che è la fonte di ispirazione di tutto il volontariato penitenziario ”ero carcerato e siete venuti a trovarmi; ero malato e siete venuti a trovarmi”. La prima coppia è quella che avvia tutti i discorsi, ma avvia anche i discori ponendoli su una strada molto impegnativa e difficile; una strada di consapevolezza e caratterizzata da un’estrema effettività; ci deve sempre essere lo sforzo di garantire che quanto è dichiarato, quanto è scritto nella Cost., nell’ord. penitenziario riceva effettiva, concreta, reale tutela da parte di un organo giurisdizionale. In particolare, debbono esistere sempre dei rimedi risarcitori e si debba fare opera di prevenzione, ad esempio, per evitare maltrattamenti, torture, distorsioni della prassi. Bisogna collegare quanto è dichiarato al momento della tutela e al momento della prevenzione. Questo discorso vale per tutti noi, anche per se stessi, in quanto, come afferma Focault , “ nessuno può essere certo di sfuggire alla prigione, meditate gente, meditate! ”. 15/10/ LEZIONE 7 Risposte ad alcune domandeSovraffollamento – in particolare, perché il Governo o i Governi non scelgano la via delle misure alternative. Se anziché la pena detentiva si prediligesse la misura alternativa, il problema del sovraffollamento sarebbe in buona parte risolto. Perché non si opta per una politica criminale di questo tipo, cioè che scelga la c.d. esecuzione penale esterna, extra- muraria o non quella interna, muraria, penitenziaria? C’è una questione semplice – non si vincono le campagne elettorali, non si vincolo le elezioni utilizzando questi argomenti. È più facile invocare legge e ordine, il c.d. pugno di ferro o la tolleranza zero. I motivi che portano al sovraffollamento sono molteplici – si capisce quella che è la situazione quanto a problematiche e rimedi leggendo la sent. Torreggiani che ha condannato l’Italia nel 2013. Le misure alternative sono previste dall’ord. pen. e sulla responsabilità dei Governi e sulla politica criminale dei vari governi è da dire che è la responsabilità del Governo.  Passaggio di Beccaria – il fatto che talvolta la persona sia considerata una cosa – parole contenute nel capitolo XVII dedicato ai delitti contro la sicurezza di ciascuno particolare, alla violenze e alle pene dei nobili. Questa citazione rappresenta per un altro grande giurista, Pietro Calamandrei , che ha commentato il libro di Beccaia, la dignità della persona.  Utilizzo del taser – la polizia penitenziaria può ricorrere all’uso della forza, a strumenti di contenzione perché l’art. 41 ord. pen. lo prevede, ma il principio fondamentale in questi casi è quello della proporzione. Il taser è assolutamente uno strumento sproporzionato, perché questo taser o pistola a impulsi elettrici secondo vari organismi internazionali, intergovernativi, non governativi, secondo Amnesty International e altri organismi è potenzialmente mortale – ecco la sproporzione. Anche il Comitato ONU contro la tortura, alcuni anni fa, si è espresso criticando violentemente l’introduzione del taser in Portogallo. Negli USA la pistola taser è usata e secondo Amnesty International si contano a centinaia. In 9 casi su 10 le persone colpite risultavano essere disarmate e in 4 casi su 10 risultavo soffrire di disturbi mentali o malattie neurologiche. La stessa agenzia che produce questa pistola a impulsi elettrici, la Taser International , riconosce un fattore di rischio mortale. Inoltre, molti autorevoli medici, professori universitari statunitensi sono concordi nell’affermare che lo shock causato dall’impiego di questa pistola può produrre arresto cardiaco. Uno strumento del genere può

essere a pieno titolo, stando agli standard internazionali, agli standard del Comitato europeo prevenzione e tortura, può essere annoverato tra gli strumenti di tortura. Ci sono delle pronunce contro l’Italia? NO. Ma vi sono due sentenze della Corte europea la più recente del 23 maggio 2019 – sent. di condanna della Polonia per violazione sostanziale e procedurale dell’art. 3 CEDU (divieto di tortura): caso Kancial c. Polonia ; la Corte di Strasburgo si era occupata nel 2014, il 30 settembre del 2014, aveva emesso un altro provvedimento di condanna nei confronti della Bulgaria per violazione dell’art. 3 CEDU – in questo caso – Anzhelo Georgiev e a. c. Bulgaria - , era stato utilizzato il taser durante un’irruzione negli uffici di una società di servizi internet e l’uso era apparso inadeguato, sproporzionato e anche inadeguata era risultata l’inchiesta che avrebbe dovuto chiarire le vicende e chiarire le vicende e l’impiego di queste armi. Quanto al caso più recente, del 2019, di condanna della Polonia – questa viene condannata con questa sent. per fatti che si erano verificati alcuni anni prima, nel 2011; il ricorrente a Strasburgo è un cittadino polacco, che nel 2011 viene arrestato durante delle indagini relative a un sequestro di persona, ma viene rilasciato due giorni dopo, perché viene addirittura riconosciuto estraneo ai fatti. Tornato in libertà, denuncia di aver subito delle violenze sia durante la custodia in carcere sia al momento dell’arresto, quando una squadra di agenti armati e a viso coperto aveva fatto irruzione, era entrata nel suo appartamento iniziando a colpirlo in varie parti del corpo con questo dissuasore paralizzatore elettrico, cioè con il taser. La Corte condanna la Polonia per questo episodio, perché ritiene illegittima la condotta della polizia durante l’irruzione nell’appartamento del ricorrente; inoltre, ritiene che vi sia stata una seconda violazione sempre dell’art. 3 CEDU sotto il profilo procedurale – lo Stato polacco non aveva indagato a sufficienza sullo svolgimento dei fatti, era stato incapace di dare risposte alle denunce del cittadino che aveva subito un tale trattamento. Oltre al panorama internazionale, alle considerazioni dei vari organismi e ai pareri dei medici statunitensi, questi due casi sono i principali riguardo all’intervento della Corte di Strasburgo. 16/10/ LEZIONE 8 Risposte alle domande – in particolare, la DETENZIONE FEMMINILE Dato dell’altro giorno riguardo al sovraffollamento – dati pubblicati dal Ministero della giustizia relativi alla metà di ottobre Napoli, Carcere di Poggioreale, si tratta di una delle più grandi case circondariali d’Europa: in questo carcere, al momento ci sono 550 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare – 2124 a fronte di 1571 posti disponibili. L’emergenza Covid, emergenza sanitaria nei mesi scorsi sembrava aver prodotto degli effetti positivi sulla situazione – sembrava aver ridotto il tasso di sovraffollamento. Il lockdown aveva portato ad una diminuzione dei reati e anche alla possibilità di scontare determinate pene con misure extra-murarie. Invece, tutto è ripreso molto velocemente e il tasso ha ricominciato a salite. A denunciare questa situazione è proprio il Garante delle persone private della libertà personale della Regione Campania. Il Garante ha denunciato il sovraffollamento, ma ha anche motivato criticamente una delle ragioni di questo sovraffollamento, che sta nell’eccessivo ricorso alla custodia cautelare in carcere. Il sovraffollamento è collegato alla detenzione di persone non condannate in via definitiva, ma

nell’interesse del bambino. Non possono essere considerati come detenuti ”. È difficile non considerarli come detenuti; dovranno poter godere dei diritti, delle garanzie e del trattamento previsto per tutti i bambini che sono al di fuori di una struttura penitenziaria. “Quando i bambini in tenera età sono autorizzati a restare in istituto con un genitore, devono esser adottate misure speciali per disporre di un nido d’infanzia con personale qualificato, dove poter collocare il bambino quando il genitore pratica un’attività alla quale non è autorizzata la presenza del bambino. Un alloggio speciale deve essere riservato per proteggere il benessere di questi bambini in tenera età” – alla domanda “i figli debbono stare in carcere” la risposta, stando anche alle Regole penitenziarie europee, è sì, a condizione che ciò non danneggi il minore e il suo interesse. Un altro art., l’ art. 34 delle Regole penitenziarie europee si occupa in generale delle donne detenute ha visto un’aggiunta, è stato leggermente modificato a luglio 2020, che riguarda l’importanza di introdurre specifiche politiche di genere. Questo art. ha sempre avuto un contenuto di questo tipo ” le autorità devono porre un’attenzione particolare ai bisogni fisici, professionali, sociali e psicologici delle donne detenute al momento di prendere decisioni che coinvolgono qualsiasi aspetto della detenzione ” – la detenzione femminile è minoritaria, è una detenzione ancora più sofferente quando una donna è collocata in una struttura tutta maschile. “ Sforzi particolari devono essere intrapresi per permettere l’accesso a servizi specialistici da parte delle detenute che hanno bisogni menzionati alla Regola 25.4 ” – riferimento ai casi in cui la persone abbia subito violenze fisiche, psicologiche e sessuali. Molto interessante è l’ ult. co. art. 34

  • Le donne detenute devono essere autorizzate a partorire al di fuori del carcere ma, se un bambino nasce all’interno di un istituto, le autorità devono fornire l’assistenza e le infrastrutture necessarie ” – dietro questa prescrizione ci sono ancora troppi casi in Europa in cui le detenute non solo partoriscono in carcere, ma partoriscono ammanettate al letto, tra cui alcuni casi anche nel Regno Unito. Libro di una docente californiana che si occupa di studiare la detenzione femminile – questa docente è sinceramente femminista, ma sostiene l’inutilità del carcere per gli autori di violenze alle donne, di violenze sessuali – parla di “ autentico fallimento del carcere ” e propone un netto abolizionismo. Studiosa femminista che si oppone con forza, ritenendolo inutile, alla detenzione degli autori di violenze sulle donne e parla di “autentico fallimento” di queste forme di detenzione per reati che sono gravissimi. Sulla base della giurisprudenza della Corte di Strasburgo la violenza nei confronti delle donne è paragonata a tortura, infatti i casi di violenza sono risolti in base all’art. 3 della Conv. europea. Lo stupro, la violenza sessuale rientra tra i gravi crimini allarmanti, cioè crimini contro l’umanità, crimini di guerra. 20/10/ LEZIONE 9 DETENZIONE FEMMINILE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO Criminalità al femminile e detenzione femminile – un punto fermo che si legano le statistiche ministeriali italiane e che si vadano a vedere le statistiche a livello europeo è che di sicuro i numeri sono piccoli. Se si osserva l’andamento italiano, non si raggiunge o non si supera il 5% di popolazione femminile detenuta. Ciononostante, c’è sovraffollamento, c’è una condizione di maggior disagio, perché il carcere comunque è un’istituzione totale al maschile, pensata da uomini

per gli uomini. Di qui il maggior disagio delle donne, che presentano spesso problemi particolari, specie quando hanno figli piccoli o comunque hanno figli minorenni. Le fonti le Regole penitenziarie europee vanno sempre tenute in considerazione, soprattutto l’art. 34 in cui ci parla delle donne, delle loro esigenze, della libertà di partorire e questo va letto con il successivo art. 36 dove si parla dei minori in tenera età. Si afferma che possono restare in istituto al fianco della madre, ma ciò deve corrispondere a un interesse del minore, difficile da misurare - il principio cardine è sempre questo. Altro punto fermo e importante è che i minori non possono essere considerati detenuti – la responsabilità penale è personale e non si può considerare un minore, che segue il proprio genitore, non lo si può considerare anch’esso detenuto. Di fatto, quel bambini vedrà il cielo a sbarre. A cui si aggiungono una serie di art. che troviamo nel nostro ord., come il c.p.p. riguardo alla custodia cautelare in carcere – libro IV si occupa delle misure cautelari, soprattutto uno dei commi dell’art. 275, dove vi è un riferimento alla custodia cautelare in carcere per donne, al femminile. Ci sono anche una serie di artt. dell’ ord. pen.art. 11 che si occupa della sanità penitenziaria, che alla fine del co.8 prevede che “ in ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l’assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere ”. L’ art. 11 è l’art. principale per ricostruire il grande tema della sanità e del diritto alla salute e si occupa in maniera specifica della condizione femminile. Art. 21-bis ord. pen. in cui si fa riferimento all’assistenza all’esterno dei figli minori di anni 10. Art. 21-ter riguarda le visite al minore infermo – visite del genitore, che potrebbe anche essere il padre – e si arriva a una misura alternativa specifica per le donne: art. 47-quinques – detenzione domiciliare speciale per le condannate madri con prole degli anni 10. Dalla detenzione femminile alla giustizia trasformativa Non si può mai genericamente parlare di detenuti e di carcere, ma bisogna di volta in volta precisare a quali soggetti si intende far riferimento – condannati in via definitiva; persone non condannate, quindi ancora presunte innocenti; donne; minori; stranieri – bisogna tutelare le differenze e questo è un passaggio essenziale, perché andando avanti e parlando di diritti delle persone detenute si individuerà un diritto a un trattamento non differenziato. Non è una contraddizione, perché è vero che ogni persona detenuta ha diritto a un trattamento non differenziato, cioè ci deve essere un’eguaglianza di fondo, ma al tempo stesso bisogna tutelare la differenza non in maniera arbitraria, piuttosto in maniera ragionevole. Il trattamento delle persone detenute deve garantire le differenze. Cosa significa tutelare le differenze femminili? tener presente che c’è una differenza tra uomini e donne – le donne partoriscono; probabilmente bisogna garantire loro il momento del parto. Casi in cui le donne sono state abbandonate a se stesse o addirittura sono state usate le manette nel momento del parto, come se una persona potesse fuggire in determinati momenti. Tutelare la differenza delle donne significa tener conto del momento del parto, che le donne allattano, che hanno bisogno di visite specifiche, ginecologiche e deve esserci il massimo rispetto, la massima dignità. In alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo la Corte condanna degli Stati europei, perché lo stupro di alcune detenute è stato camuffato in alcuni casi da visita ginecologica. Le donne hanno bisogno in età fertile di assorbenti – alcune denunce di organizzazioni che si occupano di diritti dei detenuti negli USA, che hanno denunciato questa lesione dei diritti. Alle donne non vengono consegnati assorbenti oppure vengono consegnati in numero non soddisfacente – si maltratta e si calpesta la