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Diritto penitenziario prof Buzzelli unimib, Dispense di Diritto Penitenziario

Riassunto del manuale di diritto penitenziario Giuffré, ultima edizione.

Tipologia: Dispense

2025/2026

In vendita dal 02/03/2026

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DIRITTO PENITENZIARIO
CAPITOLO 1: LA CORNICE COSTITUZIONALE E SOVRANAZIONALE!
I PRINCIPI COSTITUZIONALI RELATIVI ALL’ESECUZIONE PENITENZIARIA
1. Persistenza del regolamento carcerario del 1931 e dicoltà di penetrazione dei principi
costituzionali
Dopo l’entrata in vigore della Costituzione del 1948, l’esecuzione penitenziaria rimase per lungo
tempo regolata dal Regolamento carcerario del 1931, eredità del periodo fascista, improntato a
una concezione retributiva e punitiva della pena, spesso addirittura vendicativa."
Nonostante alcune circolari ministeriali avessero cercato di attenuarne gli aspetti più duri e
incompatibili con la nuova Carta costituzionale, tali interventi furono marginali e incapaci di
cambiare la natura autoritaria del sistema."
Ne risultò che la Costituzione faticò a permeare la realtà carceraria, un’istituzione separata dal
resto della società e caratterizzata da una chiusura quasi totale verso l’esterno.
Un ulteriore ostacolo derivò dal fatto che il Regolamento del 1931, essendo un atto privo di forza
di legge, non poteva essere oggetto di controllo diretto di legittimità costituzionale: la Corte
costituzionale, pur attiva, non poteva demolirne le norme.
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2. La svolta del 1975: la legge penitenziaria n. 354
Il quadro cambiò radicalmente con la legge 354 del 1975, che rappresentò la traduzione
legislativa ordinaria dell’art. 27, comma 3, Cost., il quale stabilisce che le pene devono tendere
alla rieducazione del condannato."
La legge del 1975 introdusse quindi il principio del finalismo rieducativo come base del sistema
penitenziario."
L’uso del plurale “pene” nell’art. 27 consente una lettura evolutiva: la pena detentiva, forma tipica
della sanzione penale, può e deve essere accompagnata o sostituita da sanzioni
extracarcerarie, meno distruttive per la persona e più ecaci in termini di reinserimento sociale.
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3. Altri principi costituzionali applicabili all’esecuzione penitenziaria
Oltre all’art. 27, diversi articoli della Costituzione riguardano direttamente o indirettamente le
persone detenute:
Art. 13, comma 4: punisce ogni violenza fisica o morale contro chi subisce restrizioni di
libertà, configurando una sorta di norma incriminatrice costituzionale.!
Art. 24, comma 2 e 27, comma 2: garantiscono il diritto di difesa e la presunzione di
innocenza, tutelando anche la vasta categoria dei detenuti in attesa di giudizio.!
Inoltre, la Corte costituzionale ha aermato che la retroattività di norme peggiorative per
l’accesso a benefici penitenziari o misure alternative viola l’art. 25, comma 2, Cost.,
poiché tali modifiche incidono sulla libertà personale e devono rispettare il principio di
irretroattività della legge penale sfavorevole.!
Altri articoli della Costituzione, pur non riferendosi direttamente ai detenuti, devono ritenersi
applicabili anche a loro:
Art. 3, comma 1: principio di uguaglianza;!
Art. 15: tutela della segretezza della corrispondenza;!
Art. 19: libertà religiosa;!
Art. 32: diritto alla salute.!
Da qui il principio, ormai consolidato negli ordinamenti democratici, secondo cui i detenuti
conservano tutti i diritti fondamentali, tranne quelli incompatibili con la privazione della libertà
personale.
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4. Il principio del finalismo rieducativo e la sua interpretazione
L’art. 27, comma 3, Cost. resta il fondamento dell’intero sistema penitenziario: vieta trattamenti
contrari al senso di umanità e impone che le pene tendano alla rieducazione del condannato."
Sebbene la pena mantenga anche finalità retributive e preventive, la rieducazione è l’unica
esplicitamente menzionata dal Costituente, quindi dotata di un valore preminente.
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DIRITTO PENITENZIARIO

CAPITOLO 1: LA CORNICE COSTITUZIONALE E SOVRANAZIONALE

I PRINCIPI COSTITUZIONALI RELATIVI ALL’ESECUZIONE PENITENZIARIA

  1. Persistenza del regolamento carcerario del 1931 e di ffi coltà di penetrazione dei principi costituzionali Dopo l’entrata in vigore della Costituzione del 1948, l’esecuzione penitenziaria rimase per lungo tempo regolata dal Regolamento carcerario del 1931 , eredità del periodo fascista, improntato a una concezione retributiva e punitiva della pena, spesso addirittura vendicativa. Nonostante alcune circolari ministeriali avessero cercato di attenuarne gli aspetti più duri e incompatibili con la nuova Carta costituzionale, tali interventi furono marginali e incapaci di cambiare la natura autoritaria del sistema. Ne risultò che la Costituzione faticò a permeare la realtà carceraria, un’istituzione separata dal resto della società e caratterizzata da una chiusura quasi totale verso l’esterno. Un ulteriore ostacolo derivò dal fatto che il Regolamento del 1931, essendo un atto privo di forza di legge, non poteva essere oggetto di controllo diretto di legittimità costituzionale: la Corte costituzionale, pur attiva, non poteva demolirne le norme.
  2. La svolta del 1975: la legge penitenziaria n. 354 Il quadro cambiò radicalmente con la legge 354 del 1975 , che rappresentò la traduzione legislativa ordinaria dell’art. 27, comma 3, Cost., il quale stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. La legge del 1975 introdusse quindi il principio del finalismo rieducativo come base del sistema penitenziario. L’uso del plurale “pene” nell’art. 27 consente una lettura evolutiva: la pena detentiva, forma tipica della sanzione penale, può e deve essere accompagnata o sostituita da sanzioni extracarcerarie, meno distruttive per la persona e più efficaci in termini di reinserimento sociale.
  3. Altri principi costituzionali applicabili all’esecuzione penitenziaria Oltre all’art. 27, diversi articoli della Costituzione riguardano direttamente o indirettamente le persone detenute:
    • Art. 13, comma 4 : punisce ogni violenza fisica o morale contro chi subisce restrizioni di libertà, configurando una sorta di norma incriminatrice costituzionale.
    • Art. 24, comma 2 e 27, comma 2 : garantiscono il diritto di difesa e la presunzione di innocenza, tutelando anche la vasta categoria dei detenuti in attesa di giudizio.
    • Inoltre, la Corte costituzionale ha affermato che la retroattività di norme peggiorative per l’accesso a benefici penitenziari o misure alternative viola l’art. 25, comma 2, Cost., poiché tali modifiche incidono sulla libertà personale e devono rispettare il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole. Altri articoli della Costituzione, pur non riferendosi direttamente ai detenuti, devono ritenersi applicabili anche a loro: - Art. 3, comma 1 : principio di uguaglianza; - Art. 15 : tutela della segretezza della corrispondenza; - Art. 19 : libertà religiosa; - Art. 32 : diritto alla salute. Da qui il principio, ormai consolidato negli ordinamenti democratici, secondo cui i detenuti conservano tutti i diritti fondamentali, tranne quelli incompatibili con la privazione della libertà personale.
  4. Il principio del finalismo rieducativo e la sua interpretazione L’art. 27, comma 3, Cost. resta il fondamento dell’intero sistema penitenziario: vieta trattamenti contrari al senso di umanità e impone che le pene tendano alla rieducazione del condannato. Sebbene la pena mantenga anche finalità retributive e preventive, la rieducazione è l’unica esplicitamente menzionata dal Costituente, quindi dotata di un valore preminente.

Secondo la Corte costituzionale, il principio rieducativo deve ispirare non solo l’esecuzione, ma anche la comminazione e l’irrogazione della pena: il legislatore, quando stabilisce le sanzioni, e il giudice, quando condanna, devono tener conto dell’obiettivo rieducativo.

  1. Interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali La dottrina e la Corte costituzionale hanno chiarito vari punti fondamentali:
    • Vi è stretta connessione tra il divieto di trattamenti inumani e il principio rieducativo: se il trattamento è degradante, la rieducazione diventa impossibile.
    • Il verbo “tendere” non implica una norma programmatica, ma un dovere vincolante per il legislatore: la pena deve essere strutturata in modo da favorire, concretamente, il reinserimento.
    • Tale tensione “teleologica” implica il rifiuto di ogni forma di trattamento coercitivo o degradante, caratteristico dei regimi autoritari. Il termine “rieducazione” ha subito un’evoluzione semantica: inizialmente inteso come pentimento interiore, oggi è interpretato come reinserimento sociale del condannato, senza ingerenze nella sua coscienza o vita morale. Essendo la Costituzione di uno Stato laico, la rieducazione non può consistere in un controllo della coscienza individuale: significa invece recuperare la capacità di vivere rispettando la legge penale.
  2. Recepimento del principio nella legge penitenziaria La legge 354/1975 recepisce tale impostazione nel suo art. 1 , dove si parla espressamente di “reinserimento sociale” e si richiamano implicitamente i principi di eguaglianza, tutela della dignità personale e umanità della pena (artt. 3, 13, 27 Cost.). Anche disposizioni specifiche, come l’art. 18-ter sulla corrispondenza dei detenuti, riflettono le garanzie costituzionali (in particolare l’art. 15 Cost.). Tuttavia, permangono punti di frizione tra la legge penitenziaria e la Costituzione, come dimostrano le numerose sentenze della Corte costituzionale che, nel tempo, hanno progressivamente allineato il sistema penitenziario ai principi costituzionali, correggendo le disattenzioni del legislatore. Parte critica Il testo mette in luce la tensione strutturale tra due modelli di pena: quello retributivo, centrato sulla sofferenza e l’espiazione, e quello rieducativo, centrato sulla reintegrazione. Tuttavia, resta implicito un problema: la rieducazione è possibile solo se il sistema carcerario è effettivamente orientato alla persona, ma la realtà delle carceri italiane, sovraffollate e carenti di risorse, spesso smentisce tale ideale. Un altro punto da discutere riguarda la laicità dello Stato: se da un lato è giusto evitare un’ingerenza nella coscienza del condannato, dall’altro la completa neutralità rischia di ridurre la rieducazione a un mero “adattamento sociale”, perdendo la dimensione etica del cambiamento personale. Infine, la giurisprudenza costituzionale sull’irretroattività delle norme peggiorative rappresenta una correzione importante alla rigidità del principio “tempus regit actum” nell’esecuzione, ma introduce un elemento di incertezza: dove finisce la legge “sull’esecuzione” e dove comincia la legge “penale”? La linea di confine non è sempre chiara. Versione per l’esame Dopo la Costituzione del 1948, il sistema penitenziario rimase regolato dal Regolamento del 1931 , di impronta autoritaria e retributiva. Solo con la legge 354/1975 si attuò il principio costituzionale dell’art. 27, comma 3 , secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Il principio rieducativo va letto in relazione anche ad altri articoli costituzionali:
    • art. 3 (uguaglianza),
    • art. 13 (divieto di violenze),
    • art. 15 (segretezza della corrispondenza),
    • art. 19 (libertà religiosa),

2. La Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, adottata nel 1987 ed entrata in vigore nel 1989, mirata specificamente a prevenire violenze e abusi nelle strutture di detenzione. Pur essendo giuridicamente vincolanti, le Convenzioni possono incontrare limiti pratici nella loro applicazione: alcuni Stati mostrano lentezza o resistenza nell’adattare la normativa interna, oppure tendono a interpretare in modo flessibile gli obblighi assunti.

  1. Gli organismi di controllo: Corte EDU e Comitato CPT Per assicurare il rispetto delle Convenzioni, il Consiglio d’Europa ha istituito due organi complementari: - La Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), organo giurisdizionale che si pronuncia a posteriori sulle violazioni denunciate, anche da singoli detenuti o gruppi di essi. Le sue sentenze hanno efficacia vincolante per gli Stati condannati e possono imporre modifiche legislative o risarcimenti. - Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (C.P.T.), con funzioni preventive: svolge visite ispettive, anche non annunciate, nelle carceri e in altri luoghi di detenzione, redigendo relazioni dettagliate sulle condizioni riscontrate. Tali rapporti, sebbene non vincolanti nel senso stretto, hanno un forte impatto politico e mediatico, poiché vengono resi pubblici e mettono in evidenza le responsabilità degli Stati inadempienti. I due meccanismi si integrano: il C.P.T. previene le violazioni e raccoglie dati sulle condizioni detentive, mentre la Corte EDU può utilizzare le sue relazioni come materiale istruttorio nei processi per violazione della Convenzione. Questa sinergia consente di monitorare in modo costante e articolato le situazioni carcerarie europee, offrendo una tutela multilivello dei diritti dei detenuti. Parte critica Il testo evidenzia bene l’importanza delle Carte sovranazionali nel promuovere una concezione della pena rispettosa della dignità umana, ma lascia emergere implicitamente un limite strutturale: la distanza tra principi e realtà. La soft law – per quanto moralmente autorevole – non ha strumenti coercitivi: il rispetto delle Raccomandazioni dipende dalla volontà politica degli Stati. È dunque legittimo chiedersi se la loro efficacia non si riduca a un valore simbolico più che operativo. Anche le Convenzioni, pur vincolanti, incontrano resistenze nazionali e problemi di esecuzione. L’esperienza italiana lo mostra chiaramente: molte condanne della Corte EDU (si pensi al caso Torreggiani sulla sovrappopolazione carceraria) hanno prodotto riforme tardive e parziali. Si può quindi sostenere che il sistema internazionale di tutela dei detenuti funziona più come strumento di pressione morale e diplomatica che come garanzia effettiva e immediata dei diritti. Un’altra tensione riguarda la natura del controllo: la Corte EDU opera a posteriori , cioè dopo la violazione, e il CPT non può imporre sanzioni. Ciò lascia un vuoto tra la denuncia e la riparazione. La vera sfida, dunque, è trasformare questi strumenti da meccanismi reattivi a strumenti preventivi di trasformazione strutturale dei sistemi penitenziari nazionali. Versione per l’esame Le Carte sovranazionali hanno svolto un ruolo decisivo nell’umanizzazione delle condizioni di detenzione.
  • Le Regole ONU del 1955 (“Standard Minimum Rules”), riformulate nel 2015 come “Nelson Mandela Rules”, fissano gli standard minimi per il trattamento dei detenuti.
  • In Europa, il Consiglio d’Europa ha adottato nel 1973 le Regole minime per il trattamento dei detenuti, poi divenute Regole penitenziarie europee (1987, 2006, 2020). Esse comprendono 108 direttive su organizzazione carceraria, salute, istruzione, lavoro, sicurezza e formazione del personale. Hanno carattere di soft law, quindi non sono giuridicamente vincolanti. Le Convenzioni europee sono invece vincolanti (hard law): 1. C.e.d.u. (1950): tutela i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali. 2. Convenzione contro la tortura (1987): previene pene o trattamenti inumani o degradanti. Due organismi ne garantiscono l’attuazione:
  • la Corte EDU, con controllo a posteriori sulle violazioni (ricorsi individuali);
  • il C.P.T., con controllo preventivo tramite visite ispettive e relazioni pubbliche. Le loro attività sono complementari: il CPT previene e documenta, la Corte sanziona. Tuttavia, la reale efficacia di tali strumenti dipende dalla volontà politica degli Stati di adeguarsi, poiché spesso il rispetto degli standard rimane più formale che sostanziale. 2.1. LA CONVENZIONE EUROPEA E LA GIURISPRUDENZA DI STRASBURGO La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte e.d.u.), nata dai numerosi ricorsi presentati da detenuti italiani, ha avuto un ruolo decisivo nell’evoluzione del sistema penitenziario nazionale. Le sue pronunce hanno inciso profondamente sulla legislazione, sugli orientamenti della giurisprudenza interna e sulle prassi amministrative, spingendo verso una maggiore tutela dei diritti fondamentali dei detenuti. Le norme rilevanti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (C.e.d.u.) in materia detentiva sono diverse. Al centro vi è l’art. 3 , che vieta in modo assoluto la tortura e i trattamenti inumani o degradanti. Accanto a questo, assumono rilievo gli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza), 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione), 10 (libertà di espressione), 12 (diritto di sposarsi e fondare una famiglia), 13 (diritto a un ricorso effettivo) e l’art. 3 del Protocollo n. 1 (diritto a libere elezioni). L’art. 3 C.e.d.u. occupa una posizione centrale. La Corte di Strasburgo ne ha chiarito il significato distinguendo fra tortura, trattamenti inumani e trattamenti degradanti, secondo una scala di gravità.
  • La tortura implica atti deliberati che provocano sofferenze fisiche o psicologiche intense, spesso con finalità determinate, e rappresenta una forma di disintegrazione della persona.
  • I trattamenti inumani si differenziano per un grado inferiore di sofferenza, ma restano comunque gravi.
  • I trattamenti degradanti, infine, si caratterizzano per l’umiliazione e lo svilimento della dignità dell’individuo, concetto che, pur non esplicitato nel testo della Convenzione, è stato riconosciuto dalla Corte come valore tutelato. Questa interpretazione estensiva ha permesso di includere, tra i comportamenti vietati, anche condizioni carcerarie lesive della dignità, come sovra ff ollamento, perquisizioni corporali invasive o assenza di protezione per i detenuti vulnerabili. La Corte ha ribadito più volte che la dignità deve essere preservata anche in carcere, e che le condizioni materiali di vita non possono annullarla. Nonostante la severità del “carcere duro” (art. 41-bis, comma 2, ord. penit.), la Corte non ha mai ritenuto tale regime, di per sé, in contrasto con l’art. 3 , pur riconoscendone la potenziale pericolosità per i diritti umani. Diversamente, ha condannato l’Italia per due profili principali:
  • il sovraffollamento carcerario, e
  • l’ergastolo ostativo. Nel primo caso, la Corte ha stabilito che il sovra ff ollamento, compromettendo la dignità dei detenuti, costituisce violazione dell’art. 3. Ciò ha spinto il legislatore a emanare misure urgenti che hanno temporaneamente ridotto la popolazione carceraria, anche se in seguito, per effetto di una legislazione più severa in materia di custodia cautelare, il fenomeno è tornato a crescere. Nel secondo caso, la Corte ha ritenuto l’ergastolo ostativo incompatibile con la dignità umana, poiché nega ogni prospettiva di reinserimento ai condannati che non collaborano con la giustizia. Tale disciplina trasmetteva simbolicamente al detenuto il messaggio: “lasciate ogni speranza, voi ch’entrate”. La Corte costituzionale italiana ha poi dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 4-bis ord. penit., nella parte che subordinava i permessi premio alla collaborazione, e ha rinviato la decisione sulla liberazione condizionale per consentire un intervento del legislatore. Questo è avvenuto con il d.l. 162/2022 (conv. in l. 199/2022), che ha modificato prudentemente l’art. 4- bis, introducendo aperture limitate alle misure extracarcerarie. Un ulteriore aspetto riguarda il principio di irretroattività della pena: la Corte di Strasburgo ha affermato che le modifiche legislative che incidono sulla durata o sulla natura della pena non possono applicarsi retroattivamente, principio poi recepito dalla Corte costituzionale italiana. In sintesi, la giurisprudenza di Strasburgo ha adottato un approccio evolutivo e sempre più attento alla tutela effettiva dei diritti inviolabili, contribuendo a consolidare la centralità del principio di dignità nel diritto penitenziario.

EDU) rappresentano gli unici contrappesi, anche se la loro azione risulta episodica e non sistematica, limitata a ripristinare la “superiore legalità” nei casi più gravi.

  1. Il secondo divario: la distanza tra norma e quotidiano carcerario Diversa è la natura del secondo scarto, che riguarda la discrepanza tra il diritto penitenziario e la vita reale nelle carceri. Storicamente, le prigioni italiane sono state descritte come “cimiteri dei vivi” (Turati, 1904), e questa immagine è stata ribadita nel dopoguerra da Piero Calamandrei e, successivamente, da Franco Bricola, che denunciava la “ine ff ettività”dell’ordinamento del 1975, pur tra i più avanzati d’Europa. Il problema permane tuttora, poiché le carceri vivono in un cono d’ombra, lontane dal controllo dell’opinione pubblica e prive di una reale vigilanza democratica. Le uniche forme di controllo derivano oggi da:
    • l’attività del Garante dei diritti delle persone detenute,
    • il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT),
    • la magistratura di sorveglianza,
    • e, come extrema ratio, i ricorsi alla Corte EDU.
  2. Il sovra ff ollamento e la condanna europea Negli ultimi decenni, si sono registrati gravi scostamenti tra principi costituzionali e realtà penitenziaria. Il sovra ff ollamento carcerario ha raggiunto livelli tali da provocare la condanna dell’Italia da parte della Corte EDU per violazione dell’art. 3 CEDU, con la sentenza Torreggiani (2013). Tale decisione ha avuto natura di sentenza pilota, evidenziando il carattere strutturale e sistemico della violazione e la mancanza di strumenti giuridici interni per la tutela del diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti. Questo episodio ha rappresentato un monito umiliante per il nostro Paese, mostrando quanto profondo fosse lo scarto tra il dover essere e l’essere del sistema penitenziario.
  3. La reazione normativa: la legge delega e la riforma penitenziaria In risposta alla condanna, il Parlamento ha approvato una legge delega di riforma dell’ordinamento penitenziario, con l’obiettivo di restituire e ff ettività alla funzione rieducativa della pena. Si riconobbe che la crisi del sistema derivava non solo da carenze materiali, ma soprattutto dalla fragilità e discontinuità della finalità rieducativa. Tuttavia, si comprese anche che una riforma normativa non bastava: senza un consenso sociale di ff uso, ogni innovazione rischiava di essere travolta dal ritorno del populismo penale.
  4. Gli Stati generali dell’esecuzione penale Da questa consapevolezza nacquero gli Stati generali dell’esecuzione penale (2015–2016), un’iniziativa inedita voluta dal Ministero della Giustizia. Per un anno, studiosi, operatori e società civile furono coinvolti in un ampio dibattito pubblico volto a:
    • elaborare proposte e linee guida per l’attuazione della riforma,
    • diffondere una nuova sensibilità culturale verso la pena come strumento di recupero e reinserimento sociale. L’iniziativa generò un patrimonio di analisi e proposte, ma la mutazione del clima politico ne bloccò gli effetti concreti: la riforma venne svuotata delle innovazioni più significative, soprattutto quelle che puntavano sull’e ff ettività dell’art. 27, co. 3, Cost. e sulla responsabilizzazione del condannato.
  5. Il ruolo della Corte costituzionale Negli stessi anni, la Corte costituzionale ha compensato in parte l’inerzia legislativa, dichiarando l’illegittimità di varie norme penitenziarie contrarie ai principi costituzionali. Tra le decisioni più rilevanti si distingue la sentenza n. 10 del 2024 , che ha dichiarato illegittimo l’art. 18 dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non consentiva colloqui intimi senza controllo visivo tra il detenuto e il coniuge o partner stabile, riconoscendo la tutela degli artt. 3,

27, co. 3, e 117, co. 1, Cost.. Tuttavia, il Parlamento non ha ancora dato attuazione legislativa a questa decisione, tanto che il Garante nazionale dei detenuti ha dovuto sollecitare l’intervento del Ministro della Giustizia per interrompere l’inerzia.

  1. L’intervento supplente della magistratura e i limiti del reclamo In assenza di una norma legislativa, alcuni magistrati di sorveglianza hanno applicato direttamente i principi costituzionali, accogliendo i reclami ex art. 35-bis O.P. e autorizzando i colloqui visivi intimi senza controllo a vista. L’amministrazione penitenziaria ha poi emanato linee guida per regolare queste modalità. Tuttavia, questi strumenti non possono sostituire un intervento del Parlamento. Il reclamo al magistrato di sorveglianza tutela solo la posizione del singolo detenuto, non un diritto collettivo, e la sua efficacia dipende da variabili come:
    • la collaborazione dell’amministrazione,
    • la situazione economica e cognitiva del detenuto,
    • la presenza o meno di un difensore. Molti detenuti, per timore o difficoltà pratiche, non si attivano per far valere i propri diritti.
  2. La necessità di una riforma globale Le criticità analizzate confermano la necessità di riprendere un percorso di riforma globale coerente con la Costituzione. L’attuale cultura punitiva e securitaria non solo tradisce la funzione rieducativa della pena, ma mina la civiltà giuridica di un Paese. Solo una riforma che restituisca al condannato dignità e speranza, come vuole l’art. 27, co. 3, Cost., potrà rendere il sistema penitenziario espressione di civiltà. Come ricorda Giostra, lo stato delle carceri è il riflesso più fedele del grado di civiltà di una società: un Paese che rispetta la dignità di chi ha sbagliato è un Paese che rispetta se stesso. Parte critica Il passo mette in luce la distanza strutturale tra principi e realtà nel sistema penitenziario italiano. Giostra individua due scarti: quello tra Costituzione e legislazione ordinaria, e quello tra legge e prassi carceraria. Riconosce come il primo dipenda dal populismo penale, ossia dall’uso politico del diritto penale per fini di consenso. Tuttavia, il discorso tende a concentrarsi soprattutto sulla responsabilità della politica, mentre potrebbe essere approfondita anche la responsabilità culturale e sociale: il populismo penale trova terreno fertile in una società che chiede punizione più che reinserimento, quindi non è solo un problema istituzionale ma anche di mentalità collettiva. Giostra mostra grande fiducia nel ruolo di Corte costituzionale e Corte EDU, viste come argini al degrado normativo, ma sottolinea anche il loro limite: la frammentarietà e la lentezza degli interventi. Da un punto di vista teorico, ciò evidenzia una tensione tra legalità formale e legalità sostanziale, in cui la prima non riesce a garantire i diritti senza un impegno politico e culturale coerente. È interessante anche l’osservazione sull’opacità del carcere, che sottrae alla vigilanza pubblica le violazioni dei diritti: qui il discorso si apre alla necessità di trasparenza democratica e di controllo civile, oggi ancora debole. La riflessione finale sugli Stati generali dell’esecuzione penale e sulla riforma del 2015- mostra come la volontà di rinnovamento sia stata soffocata dal mutato clima politico. Il limite strutturale, secondo Giostra, è che senza una trasformazione culturale nessuna riforma normativa può resistere. Questo punto è cruciale: la pena rieducativa non può essere “imposta” per legge, ma deve essere interiorizzata dalla società. Tuttavia, il testo, pur chiudendo con un tono di speranza (“dignità e speranza”), lascia aperta una domanda irrisolta: quanto è realistico attendersi una rinascita culturale in un contesto dominato da paura e insicurezza? In sintesi, Giostra denuncia l’inerzia politica, ma il problema sembra più profondo — un conflitto tra ragione costituzionale e emotività sociale. Il suo merito è mostrare come il diritto penitenziario sia una cartina di tornasole della civiltà giuridica, non un settore tecnico ma un indice etico del grado di umanità di uno Stato. Parte critica (versione snellita)

Tra i principi fondamentali dell’esecuzione penitenziaria si distinguono quelli di proporzionalità e adeguatezza delle restrizioni, i quali impongono che sia sacrificato solo il minimo necessario dei diritti personali, in funzione delle esigenze organizzative e preventive dell’amministrazione. L’art. 1, comma 4, stabilisce che il mantenimento dell’ordine e della disciplina deve avvenire nel rispetto dei diritti individuali, e il comma 5 vieta qualsiasi restrizione non giustificata da tali esigenze o, per gli imputati, non indispensabile ai fini giudiziari. Di rilievo è anche il divieto di violenza fisica e morale (art. 13, comma 4, Cost.; art. 1, comma 3, l. 354/1975) e il principio di imparzialità del trattamento, che esclude ogni discriminazione fondata su sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche o sociali, opinioni politiche o religiose. L’art. 3 della legge ribadisce inoltre la necessità di parità di condizioni di vita negli istituti penitenziari. Il contemperamento tra i diritti fondamentali del detenuto e le esigenze di ordine e sicurezza interna genera problemi complessi, poiché molte misure possono incidere sulle libertà individuali. Tra le misure individuali, si ricordano:

  • le sanzioni disciplinari (art. 39);
  • l’uso della forza fisica o dei mezzi di coercizione (artt. 41 e 42-bis);
  • i trasferimenti per gravi motivi di sicurezza (art. 42);
  • la sorveglianza particolare (art. 14-bis);
  • lo speciale regime detentivo dell’art. 41-bis, volto a interrompere i contatti con organizzazioni criminali. A fini di sicurezza, la legge prevede inoltre strumenti precauzionali come il controllo della corrispondenza (art. 18-ter) e le perquisizioni (art. 34). Sul piano collettivo, possono essere adottati provvedimenti generali in caso di pericolo per la sicurezza, come la sospensione delle regole di trattamento ex art. 41-bis, comma 1. Infine, la normativa contempla anche misure limitative non connesse alla sicurezza, ma giustificate da altre esigenze, come l’isolamento per motivi sanitari o giudiziari (art. 33 l. ord. pen. e art. 73 reg. esec.). Parte critica La legge del 1975 rappresenta un evidente progresso nella umanizzazione della pena, ma la sua applicazione pratica ha spesso mostrato tensioni tra il principio di flessibilità del trattamento e quello di eguaglianza dei detenuti. L’idea che la pena possa modificarsi in base al percorso individuale del soggetto è coerente con la funzione rieducativa, ma rischia di produrre disparità di trattamento e un margine eccessivo di discrezionalità per l’amministrazione penitenziaria e per i magistrati di sorveglianza. Inoltre, il richiamo alla soft law e agli standard sovranazionali, pur importante, evidenzia la dipendenza del sistema interno da orientamenti esterni che non sempre trovano piena attuazione nella prassi carceraria italiana, ancora segnata da sovra ff ollamento, mancanza di risorse e carente tutela e ff ettiva dei diritti fondamentali. Versione per l’esame La l. 354/1975 segna la nascita del modello penitenziario rieducativo, attuando l’art. 27, comma 3, Cost. La pena diventa flessibile e orientata al reinserimento sociale, non più solo alla retribuzione del reato. L’art. 1 stabilisce i principi di umanità, dignità, imparzialità, proporzionalità e parità di trattamento, vietando ogni violenza o discriminazione. Il detenuto mantiene tutti i diritti non incompatibili con la detenzione, limitabili solo per esigenze di ordine, sicurezza o giustizia e con il minimo sacrificio necessario. Tra le misure che incidono sui diritti: sanzioni disciplinari, uso della forza, trasferimenti, sorveglianza speciale, regime 41-bis, controllo della corrispondenza, perquisizioni e isolamento. Il sistema è ispirato anche alle Regole penitenziarie europee e alla C.e.d.u. 1.1. TRATTAMENTO PENITENZIARIO E TRATTAMENTO RIEDUCATIVO
    1. Il significato del “trattamento”

L’art. 1 dell’Ordinamento penitenziario introduce l’espressione “trattamento penitenziario”, che, in relazione alla funzione rieducativa della pena sancita dall’art. 27 co. 3 Cost., rinvia al concetto più specifico di “trattamento rieducativo”, esplicitamente menzionato in altre disposizioni (artt. 14, 15, 27, 69, 82 O.P.). Sotto il profilo lessicale, l’idea stessa di “trattare” persone è eticamente problematica, ma tecnicamente il trattamento penitenziario comprende tutte le attività regolate che riguardano chi è privato della libertà — condannato, internato o imputato — nell’esecuzione di una pena, di una misura di sicurezza o di una custodia cautelare. Il trattamento penitenziario costituisce una parte del regime penitenziario, che invece comprende l’insieme delle regole organizzative e disciplinari della vita carceraria. Il trattamento rieducativo, invece, è una specie del trattamento penitenziario: riguarda solo condannati e internati e ha come obiettivo la rieducazione e il reinserimento sociale del soggetto.

  1. Il trattamento rieducativo e il suo obiettivo Il trattamento rieducativo mira al reinserimento sociale del condannato o internato, perseguito in modo gradualeattraverso attività che favoriscono un avvicinamento progressivo alla collettività. La normativa (art. 1 co. 2 Reg. esec.) definisce questo trattamento come uno strumento di modificazione delle condizioni, degli atteggiamenti e delle relazioni sociali o familiari che ostacolano la partecipazione alla vita sociale. Il trattamento rieducativo, pur distinto da quello penitenziario, costituisce un diritto soggettivo riconosciuto a condannati e internati. Tuttavia, può subire limitazioni per esigenze di ordine e sicurezza (ad es. nei regimi di alta sicurezza o nel 41-bis), oppure per il tipo di reato o per le difficoltà individuali (tossicodipendenza, disturbi mentali, condizione di straniero). In tali casi, il diritto può degradare a interesse legittimo, poiché l’amministrazione gode di un margine di discrezionalità.
  2. I principi fondamentali del trattamento rieducativo Il sistema penitenziario si fonda su alcuni principi cardine: - Universalità: ogni condannato o internato, indipendentemente dal tipo o dalla gravità del reato, ha diritto al trattamento. La rieducazione è un obiettivo universale, fondato sull’idea che ogni persona sia potenzialmente recuperabile. - Fiducia nel cambiamento: si presume la capacità dell’individuo di mutare, attraverso un processo di crescita personale sostenuto da interventi educativi, culturali e professionali (art. 1 co. 1 e art. 118 co. 8 lett. a Reg. esec.). - Individualizzazione: il trattamento deve essere adeguato alle caratteristiche personali del soggetto, alle sue carenze e potenzialità, promuovendo le competenze utili al reinserimento (art. 13 O.P.). - Progressività: il percorso rieducativo deve svilupparsi in modo graduale, con una concessione progressiva dei benefici penitenziari. Tale criterio è particolarmente rilevante per chi ha commesso reati gravi o sintomatici di pericolosità. - Laicità e continuità: il trattamento deve rispettare la neutralità morale e religiosa dell’ordinamento e proseguire con continuità, anche in caso di trasferimento in altri istituti (art. 27 co. 4 Reg. esec.).
  3. Il contenuto concreto del trattamento Il trattamento rieducativo consiste in un insieme di interventi mirati a favorire la revisione del vissuto criminale e l’assunzione di nuovi modelli di comportamento sociale. Il processo rieducativo dovrebbe condurre il soggetto ad abbandonare i disvalori criminali, sviluppare una coscienza critica delle proprie azioni e adeguarsi alle regole della convivenza civile. Gli strumenti principali attraverso cui si realizza sono: - istruzione e formazione professionale; - lavoro penitenziario; - partecipazione a progetti di utilità pubblica; - attività religiose, culturali, ricreative e sportive; - rapporti familiari e contatti con l’esterno (art. 15 O.P.).

autonome (previo consenso) e la partecipazione alle attività trattamentali in condizioni di pari dignità (art. 14, co. 8).

  1. Gli imputati in custodia cautelare. Gli imputati (e gli indagati) godono della presunzione di non colpevolezza (art. 27, co. 2, Cost.) e sono quindi estranei al trattamento rieducativo, che presuppone un accertamento definitivo di responsabilità. Il loro trattamento è di tipo assistenziale, finalizzato a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali (art. 1, co. 1, reg. esec.), e si basa sul principio dispositivo: la partecipazione alle attività educative, culturali o lavorative avviene solo su richiesta. Essi devono inoltre poter esercitare pienamente il diritto di difesa (art. 24, co. 2, Cost.), in particolare attraverso colloqui riservati con il difensore (artt. 103 e 104 c.p.p.). Infine, la loro posizione giuridica implica una separazione fisica da condannati e internati (art. 14, co. 4), anche per garantire l’imparzialità e l’effettiva tutela dei loro diritti. La partecipazione all’opera di rieducazione durante la custodia cautelare, ai fini della liberazione anticipata, viene interpretata come partecipazione al trattamento penitenziario, non ancora rieducativo in senso stretto. Parte critica L’impianto normativo dimostra una notevole attenzione alla personalizzazione del trattamento, ma nella prassi emergono limiti evidenti.
    • La distinzione tra trattamento penitenziario e rieducativo rischia di tradursi in una disparità e ff ettiva di opportunità per gli imputati, che spesso restano esclusi da percorsi formativi o di reinserimento, con effetti negativi sulla loro dignità e sulle possibilità di recupero precoce.
    • Le sezioni dedicate a categorie “speciali” (come autori di reati sessuali o persone LGBTQIA+) perseguono fini protettivi, ma possono generare nuove forme di isolamento, contraddicendo il principio di eguaglianza sostanziale.
    • Inoltre, l’effettiva individualizzazione del trattamento è ostacolata da carenze strutturali e di personale, che spesso riducono l’applicazione dei principi enunciati a meri intenti programmatici. Versione per l’esame Il trattamento rieducativo riguarda tutti i condannati e internati, non solo i soggetti socialmente disadattati. Mira a un percorso di revisione critica e reinserimento nella società. È adattato alle caratteristiche individuali: per tossicodipendenti e malati psichici sono previsti regimi intensificati o attenuati; per autori di reati sessuali, trattamenti psicologici specifici; per persone LGBTQIA+, sezioni protette e tutela contro le discriminazioni. Gli imputati, in quanto non ancora colpevoli, non sono destinatari di trattamento rieducativo, ma di interventi di sostegno su base volontaria, nel pieno rispetto del diritto di difesa. Principio cardine: individualizzazione del trattamento e tutela della dignità di ogni persona detenuta, con separazione fisica e giuridica tra le diverse categorie di ristretti. 1.3 GLI ORGANI DEL TRATTAMENTO
  2. Il direttore dell’istituto penitenziario. È la figura centrale del sistema trattamentale, garante della sicurezza, del rispetto delle regole (art. 2, co. 1, reg. esec.) e dell’organizzazione complessiva dell’istituto (art. 3, co. 2, reg. esec.). Esercita funzioni di coordinamento e controllodelle attività, decide le iniziative per l’attuazione dei programmi trattamentali e per gli interventi esterni. Presiede il consiglio di disciplina, competente per l’irrogazione delle sanzioni più gravi (diverse dal richiamo e dall’ammonizione, che sono di sua competenza diretta), e il gruppo di osservazione e trattamento, équipe interdisciplinare incaricata dell’elaborazione e aggiornamento del programma individualizzato di trattamento, nonché della valutazione delle informazioni raccolte sulla personalità del detenuto da ciascun operatore penitenziario.
  3. Il personale di polizia penitenziaria. Ha un ruolo non solo custodiale ma anche rieducativo, poiché partecipa, ai sensi dell’art. 5, co. 2, l. 395/1990, alle attività di osservazione e trattamento. La presenza quotidiana del corpo di

polizia costituisce un elemento importante per la continuità e concretezza dell’intervento rieducativo.

  1. L’area educativa e gli educatori. Il “motore” del trattamento è rappresentato dall’area educativa, che organizza e coordina le attività scolastiche, lavorative, culturali e sportive, in collaborazione con gli altri operatori. Gli educatori (oggi denominati funzionari giuridico-pedagogici ) partecipano attivamente al gruppo di osservazione e trattamento, contribuendo a delineare la dimensione pedagogica e relazionale del percorso rieducativo.
  2. Gli assistenti sociali e gli U ffi ci di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.). Essi assumono un ruolo essenziale in una prospettiva di esecuzione penale “aperta”, che supera la dimensione strettamente carceraria. Con la riorganizzazione ministeriale, gli U.E.P.E. sono stati trasferiti al Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità (D.G.M.C.). Gli assistenti sociali curano i rapporti con la famiglia e l’ambiente esterno, svolgono indagini socio-familiari utili alla redazione della relazione di sintesi, propedeutica alla costruzione del programma trattamentale. Essi esercitano anche funzioni di vigilanza e assistenza per i soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, articolate in quattro direttrici principali: a) instaurare un rapporto fiduciario con il soggetto; b) favorire il reinserimento familiare e sociale; c) effettuare un controllo non repressivo sul comportamento, volto a sostenere l’adesione volontaria alle prescrizioni; d) promuovere una riflessione critica sui comportamenti criminali, in vista di un reinserimento stabile e consapevole (art. 118, co. 8, reg. esec.).
  3. Gli esperti e i mediatori culturali. Partecipano all’attività di osservazione e trattamento esperti in psicologia, psichiatria e criminologia clinica, insieme ai mediatori culturali, che facilitano la comunicazione e la comprensione delle regole tra detenuti stranieri e istituzione penitenziaria (art. 35 reg. esec.). Il d.lgs. 123/2018 ha inserito il mediatore culturale nella commissione per le attività culturali, ricreative e sportive (art. 27, co. 2), riconoscendo la centralità della mediazione anche come strumento di integrazione e partecipazione.
  4. Gli assistenti volontari. Previsti dall’art. 120 reg. esec., sono soggetti esterni all’amministrazione, che collaborano a titolo gratuito nell’attività di sostegno morale e reinserimento sociale dei detenuti. Possono cooperare alle iniziative culturali e ricreative sotto la direzione del direttore dell’istituto, e collaborare con il servizio sociale nelle misure alternative e nell’assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.
  5. Il personale sanitario e il cappellano. Completano il quadro degli organi trattamentali il personale medico e paramedico, il Servizio per le tossicodipendenze (SER.D.), incaricato di elaborare programmi terapeutici personalizzati, anche all’esterno del carcere (art. 96 d.P.R. 309/1990), e il cappellano, figura prevista dall’art. 26, co. 3, reg. esec., che assicura l’assistenza religiosa e morale ai detenuti. Parte critica L’articolazione complessa del sistema trattamentale riflette un’impostazione multidisciplinare e cooperativa, coerente con la funzione costituzionale della pena come strumento di rieducazione (art. 27, co. 3, Cost.). Tuttavia, nella prassi, questa pluralità di soggetti può tradursi in sovrapposizioni di competenze, lentezza decisionale e disomogeneità applicative tra istituti. La figura del direttore risulta spesso sbilanciata verso compiti amministrativi e di sicurezza, riducendo il tempo e la capacità di coordinare realmente la dimensione trattamentale. Gli U.E.P.E., pur rappresentando il fulcro della “giustizia di comunità”, soffrono di carenze di organico e di disparità territoriali, che ne limitano l’efficacia. Nonostante ciò, il modello rimane teoricamente coerente con una concezione personalistica e

alla dimissione. Persistono poi sezioni speciali per i condannati sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis e per i detenuti ad alta sicurezza, che rappresentano l’espressione più evidente della logica securitaria del sistema. Una disciplina particolare riguarda le madri detenute, cui è consentito tenere con sé i figli fino a tre anni, in ambienti dotati di asili nido o in case-famiglia protette e ICAM (Istituti a custodia attenuata per madri), anche a tutela del diritto del minore a ricevere cure genitoriali.

  1. Le condizioni architettoniche e materiali Sul piano edilizio, anche le strutture più recenti, realizzate con il “Piano carceri” del 2010, riflettono un modello ancora improntato alla sicurezza: edifici massicci, corridoi lunghi, spazi comuni ridotti ai “passeggi” (spesso privi di attrezzature), e celle usate non solo per il riposo ma per l’intera giornata. Le Regole penitenziarie europee (art. 18.1) impongono che i locali rispettino la dignità umana, con adeguate condizioni di igiene, illuminazione, aerazione e riscaldamento. Il d.lgs. 124/2018 ha aggiornato le norme in tal senso, prescrivendo che gli istituti dispongano di spazi per la vita comune, attività lavorative, formative, culturali, sportive e religiose, e che le camere di pernottamento siano dotate di servizi igienici separati, spazi minimi di 9 m ² per persona, e standard di abitabilità equivalenti alle civili abitazioni.
  2. Il problema del sovra ff ollamento e la sentenza Torreggiani La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza Torreggiani, ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU (trattamenti inumani e degradanti), a causa del sovra ff ollamento sistemico delle carceri. La Corte ha stabilito che esiste una “forte presunzione di violazione” dell’art. 3 quando un detenuto dispone di meno di 3 m ² di spazio personale. In risposta, l’Italia ha introdotto misure deflattive e strumenti di tutela: l’art. 35-bis O.P., che consente un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti, e l’art. 35-ter, che prevede un indennizzo per detenzione in condizioni disumane.
  3. La sorveglianza dinamica Per contrastare gli effetti del sovraffollamento e migliorare la qualità della vita penitenziaria, è stato introdotto il modello della sorveglianza dinamica, ispirato alle Regole penitenziarie europee. Questo modello mira a ridurre la chiusura nelle celle, differenziando gli spazi di pernottamento da quelli per il lavoro, lo studio, il tempo libero e i servizi, consentendo al detenuto di trascorrere la maggior parte della giornata fuori dalla cella. La sorveglianza dinamica responsabilizza il detenuto, promuove una conoscenza più diretta da parte degli operatori, e riduce la distanza tra vita in carcere e vita libera. Pur prevista nella legge delega n. 103/2017, non è stata formalmente recepita nel d.lgs. 123/2018, ma è attuata tramite circolari ministeriali. Parte critica Il quadro delineato rivela una tensione costante tra finalità rieducativa e logica di sicurezza. Nonostante i principi di territorialità e individualizzazione del trattamento, la realtà architettonica e gestionale del sistema penitenziario italiano resta fortemente custodialistica. Il superamento degli OPG e la creazione delle REMS rappresentano un passo avanti in chiave umanitaria, ma la mancanza di strutture adeguate per i condannati con infermità sopravvenuta produce una zona grigia di incostituzionalità materiale. La sorveglianza dinamica costituisce un tentativo innovativo di umanizzare la vita carceraria, ma la sua mancanza di base normativa e la disomogeneità nell’applicazione ne limitano l’efficacia. Infine, il problema strutturale del sovra ff ollamento resta la maggiore contraddizione rispetto al principio costituzionale di umanità della pena (art. 27 Cost.). Versione per l’esame L’ambiente del trattamento ha valore sia strutturale che relazionale. Gli istituti penitenziari italiani — case di reclusione e case circondariali — sono distribuiti secondo il principio di territorialità,

volto a garantire la vicinanza familiare del detenuto. Le REMS hanno sostituito gli OPG, ma la gestione dei condannati con infermità sopravvenuta rimane problematica. La normativa impone criteri di separazione e individualizzazione del trattamento, ma la realtà edilizia e organizzativa risente ancora della logica securitaria. La sentenza Torreggiani ha evidenziato il sovraffollamento come violazione dell’art. 3 CEDU, spingendo a introdurre i rimedi di cui agli artt. 35-bis e 35-ter O.P.. Infine, la sorveglianza dinamica mira a responsabilizzare il detenuto e ad avvicinare la vita intramuraria a quella libera, ma manca di base normativa esplicita. 1.5. L’OSSERVAZIONE DELLA PERSONALITÀ E IL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO

  1. Il fondamento del trattamento rieducativo e la responsabilizzazione del detenuto L’art. 13 dell’Ordinamento penitenziario definisce l’intervento rieducativo come un percorso volto a stimolare la responsabilizzazione del condannato o dell’internato. L’idea di fondo è che il cambiamento non possa essere imposto, ma solo favorito attraverso un progetto che valorizzi le risorse individuali e promuova un processo di consapevolezza e scelta personale. L’amministrazione penitenziaria è titolare di una obbligazione di mezzi, consistente nella predisposizione di un programma di trattamento personalizzato, che si configura come diritto soggettivo del detenuto.
  2. L’osservazione scientifica della personalità Il primo passo del percorso trattamentale è rappresentato dall’osservazione scientifica della personalità, finalizzata a individuare le cause che hanno condotto al reato e a elaborare un programma di reinserimento. La riforma del d.lgs. 123/2018 ha eliminato il riferimento al “disadattamento sociale”, riconoscendo che la devianza può derivare da molteplici fattori, non sempre legati all’emarginazione. L’osservazione non è vincolata a metodi scientifici rigidi: può basarsi su dati documentali (giudiziari, clinici, psicologici, sociali) e su colloqui diretti. Una seconda fase, detta di “revisione critica”, mira a sollecitare la riflessione del soggetto sul reato, le motivazioni, le conseguenze per sé e per la vittima, e le possibili azioni riparative.
  3. La giustizia riparativa come parte del trattamento Il d.lgs. 150/2022 ha arricchito l’art. 13 con la previsione della giustizia riparativa, riconoscendo il valore di programmi che favoriscano la responsabilizzazione verso la vittima e la comunità. La partecipazione a tali programmi, valutata positivamente ai fini dell’accesso a benefici (lavoro esterno, permessi premio, misure alternative, liberazione condizionale), non comporta però conseguenze negative in caso di mancata adesione o insuccesso.
  4. I luoghi e le modalità dell’osservazione L’osservazione si svolge normalmente nell’istituto di prima assegnazione, ma, se necessario, può essere effettuata presso centri di osservazione (autonomi o sezioni specializzate), che svolgono anche attività di ricerca scientifica sui metodi trattamentali. Essa è condotta da un gruppo interdisciplinare composto da più figure professionali: il direttore (che coordina), l’educatore, l’assistente sociale dell’U.E.P.E., il medico o psichiatra, rappresentanti della polizia penitenziaria, insegnanti, mediatori culturali e altri esperti. Tale pluralità di competenze consente una visione integrata della personalità del soggetto e del contesto socio-familiare di riferimento.
  5. Il programma di trattamento individualizzato Dall’osservazione nasce il programma di trattamento, formalizzato in una relazione di sintesi. Esso costituisce un piano operativo che si sviluppa durante l’esecuzione della pena, con l’obiettivo di favorire il graduale reinserimento sociale, partendo da esperienze extramurarie brevi (permessi, lavoro esterno) fino alle misure alternative. La partecipazione del detenuto resta libera, ma gli operatori devono favorire la sua collaborazione. Il magistrato di sorveglianza approva il programma entro sei mesi dall’inizio della detenzione, potendo rinviarlo per modifiche se riscontra violazioni dei diritti del condannato.

minorenni), con tabelle ministeriali che stabiliscono quantità e qualità in relazione a età, sesso, salute, attività svolta e clima. I detenuti possono acquistare generi (sopravvitto) entro limiti e ricevere pacchi alimentari (escluse bevande alcoliche). La qualità e i prezzi sono controllati da una rappresentanza di detenuti integrata da un delegato del direttore. 5 Preparazione e consumo dei pasti; ruoli e criticità pratiche. Le cucine sono gestite preferibilmente da detenuti formati; il pasto andrebbe consumato in locali comuni per favorire socialità e osservazione trattamentale. Tuttavia la prassi di consumare il vitto nella cella (utilizzando fornelli personali per riscaldare) è diffusa, con rischi per la sicurezza e perdita delle valenze rieducative del momento conviviale. 6 Permanenza all’aria aperta e sua funzione. Chi non lavora all’esterno ha diritto a quattro ore giornaliere di aria aperta (riducibili a due per giustificati motivi): la permanenza deve essere effettivamente «all’aperto» (non spazi interni come palestre) per tutelare salute, benessere psicofisico, socialità e per consentire osservazione della personalità. 7 Limiti amministrativi e sindacabilità giurisdizionale. L’amministrazione può introdurre limitazioni organizzative sugli acquisti, i generi alimentari e l’uso degli spazi per ragioni di ordine e sicurezza; tali provvedimenti sono in linea di principio discrezionali e non sempre sindacabili con il rimedio di cui all’art. 35-bis, salvo che siano irragionevoli o sproporzionati e incidano direttamente su diritti fondamentali (alimentazione, salute). Parte critica Il quadro normativo riflette una chiara maggior attenzione ai bisogni materiali e trattamentali del detenuto, ma la distanza tra legge e prassi resta significativa. La regolazione appare complessivamente adeguata: tuttavia, nella pratica, la qualità della vita detentiva è spesso compromessa da carenze strutturali (spazi insufficienti, cucine non adeguate, sovraffollamento) e da comportamenti amministrativi discrezionali che possono trasformarsi in misure punitivo- restrittive non proporzionate. La prassi di consumare i pasti in cella è emblematica: mina la dimensione sociale e osservativa del pasto e segnala come le esigenze organizzative e di controllo prevalgano spesso sulle finalità rieducative. Versione per l’esame Con la riforma del 1975 la vita detentiva è orientata ai principi di umanità e dignità. Il detenuto ha diritti materiali essenziali: vestiario, cura personale, alimentazione adeguata (tabelle vittuarie; tre pasti, quattro per i minorenni), possibilità di sopravvitto, controllo partecipato della qualità del vitto e quattro ore giornaliere di aria aperta. Le limitazioni per ragioni di ordine e sicurezza sono ammesse, ma devono rispettare ragionevolezza e proporzionalità. Nella prassi, tuttavia, problemi strutturali e il sovraffollamento riducono l’effettività di questi diritti e la valenza rieducativa dei momenti di vita comune.

  1. LA TUTELA DELLA SALUTE IN CARCERE
    1. Fondamento costituzionale e convenzionale del diritto alla salute Il diritto alla salute dei detenuti e internati trova riconoscimento primario nell’art. 32 Cost., che lo tutela come diritto fondamentale dell’individuo. Nei confronti dei condannati, la protezione assume anche una valenza indiretta, in quanto collegata al principio di umanizzazione e alla finalità rieducativa della pena (art. 27, co. 3, Cost.). La possibilità di realizzare la funzione rieducativa presuppone infatti una condizione di benessere psico-fisico, senza la quale non sarebbe possibile un effettivo reinserimento sociale. In particolare, rispetto alla salute mentale, la pena può svolgere la propria funzione solo se la persona è in grado di comprenderne il significato.
  2. La tutela derivante dalla CEDU e dai principi internazionali Anche l’art. 3 CEDU garantisce il diritto alla salute, vietando trattamenti inumani o degradanti. La Corte di Strasburgo ha chiarito che il detenuto conserva i suoi diritti fondamentali, eccettuati quelli limitati dalla privazione della libertà. L’assenza di cure adeguate costituisce dunque una

violazione convenzionale. Pur non imponendo un’assistenza identica a quella disponibile per i cittadini liberi, lo Stato deve assicurare cure mediche appropriate tenendo conto delle esigenze pratiche della carcerazione. Quando le condizioni di salute sono incompatibili con la permanenza in carcere, occorre disporre la liberazione o l’accesso a misure alternative. A conferma, l’art. 3 del Regolamento penitenziario europeo stabilisce che il trattamento deve salvaguardare la salute e la dignità dei condannati, mentre la Risoluzione ONU 37/194 del 1982 impone al personale sanitario penitenziario di garantire ai detenuti gli stessi standard qualitativi previsti per le persone libere.

  1. Evoluzione interna: dalla medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale (SSN) Il passaggio dalla “medicina penitenziaria”, gestita dalle amministrazioni carcerarie, all’assistenza sanitaria curata dal SSN (d.p.c.m. 1° aprile 2008) ha rappresentato un progresso in termini di uguaglianza nell’accesso ai servizi sanitari. Tuttavia, non ha eliminato le gravi carenze strutturali del sistema: persistono disomogeneità territoriali nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché una programmazione ine ffi ciente della spesa e risorse insu ffi cienti, soprattutto di fronte all’elevata incidenza di malattie infettive (epatite C, HIV) e all’aumento dei detenuti con disagio psichico.
  2. La riforma del 2018 e la nuova disciplina dell’art. 11 O.P. Per affrontare tali criticità è intervenuto il d.lgs. 123/2018, che ha novellato l’art. 11 O.P., armonizzandolo con il d.lgs. 230/1999. L’obiettivo è stato il miglioramento del livello di assistenza sanitaria e la piena integrazione del sistema penitenziario con il Servizio sanitario nazionale. Ogni Azienda sanitaria locale deve ora adottare una Carta dei servizi per informare detenuti e internati sulle prestazioni disponibili. L’art. 11, nel nuovo testo, stabilisce che ogni istituto penitenziario, anche minorile, deve disporre di un servizio sanitario rispondente alle esigenze di profilassi e di cura.
  3. Le visite mediche e la tutela del detenuto All’ingresso in istituto, ogni detenuto è sottoposto a una visita medica generale (visita di primo ingresso) e riceve informazioni sul proprio stato di salute. Il medico deve annotare nella cartella clinica eventuali segni di violenza o maltrattamento, comunicandoli al direttore e al magistrato di sorveglianza. Durante la permanenza, l’assistenza deve essere periodica e basata su principi di proattività, globalità e continuità terapeutica, anche in caso di trasferimento ad altro istituto. Il medico effettua quotidianamente visite su richiesta dei detenuti e segnala malattie che richiedano cure specialistiche, esercitando sorveglianza sanitaria sulla struttura. In caso di malattie contagiose, devono essere adottate misure di isolamento e il magistrato di sorveglianza va tempestivamente informato.
    1. Categorie particolari e tutela di ff erenziata I detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti con disturbi mentali (c.d. doppia diagnosi) sono seguiti congiuntamente dal servizio per le tossicodipendenze e dal servizio psichiatrico. Per le madri detenute e i figli infra-treenni, la legge assicura assistenza sanitaria specialistica in ostetricia, ginecologia e pediatria. È inoltre riconosciuto il diritto per i detenuti di essere visitati a proprie spese da sanitari di fiducia, nonché di sottoporsi a trattamenti medici o chirurgici con personale scelto privatamente, previa autorizzazione dell’ASL competente.
  4. Ricoveri esterni e competenze giudiziarie Il d.lgs. 123/2018 ha anche razionalizzato le competenze in tema di ricoveri in luoghi esterni di cura. L’autorizzazione è concessa:
  • dal giudice che procede (o dal g.i.p. o p.m., a seconda della fase processuale) per gli imputati;
  • dal magistrato di sorveglianza per condannati e internati. In assenza di pericolo di fuga, è possibile evitare il piantonamento durante la degenza, salvo