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Riassunto del manuale di diritto penitenziario Giuffré, ultima edizione.
Tipologia: Dispense
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Secondo la Corte costituzionale, il principio rieducativo deve ispirare non solo l’esecuzione, ma anche la comminazione e l’irrogazione della pena: il legislatore, quando stabilisce le sanzioni, e il giudice, quando condanna, devono tener conto dell’obiettivo rieducativo.
2. La Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, adottata nel 1987 ed entrata in vigore nel 1989, mirata specificamente a prevenire violenze e abusi nelle strutture di detenzione. Pur essendo giuridicamente vincolanti, le Convenzioni possono incontrare limiti pratici nella loro applicazione: alcuni Stati mostrano lentezza o resistenza nell’adattare la normativa interna, oppure tendono a interpretare in modo flessibile gli obblighi assunti.
EDU) rappresentano gli unici contrappesi, anche se la loro azione risulta episodica e non sistematica, limitata a ripristinare la “superiore legalità” nei casi più gravi.
27, co. 3, e 117, co. 1, Cost.. Tuttavia, il Parlamento non ha ancora dato attuazione legislativa a questa decisione, tanto che il Garante nazionale dei detenuti ha dovuto sollecitare l’intervento del Ministro della Giustizia per interrompere l’inerzia.
Tra i principi fondamentali dell’esecuzione penitenziaria si distinguono quelli di proporzionalità e adeguatezza delle restrizioni, i quali impongono che sia sacrificato solo il minimo necessario dei diritti personali, in funzione delle esigenze organizzative e preventive dell’amministrazione. L’art. 1, comma 4, stabilisce che il mantenimento dell’ordine e della disciplina deve avvenire nel rispetto dei diritti individuali, e il comma 5 vieta qualsiasi restrizione non giustificata da tali esigenze o, per gli imputati, non indispensabile ai fini giudiziari. Di rilievo è anche il divieto di violenza fisica e morale (art. 13, comma 4, Cost.; art. 1, comma 3, l. 354/1975) e il principio di imparzialità del trattamento, che esclude ogni discriminazione fondata su sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche o sociali, opinioni politiche o religiose. L’art. 3 della legge ribadisce inoltre la necessità di parità di condizioni di vita negli istituti penitenziari. Il contemperamento tra i diritti fondamentali del detenuto e le esigenze di ordine e sicurezza interna genera problemi complessi, poiché molte misure possono incidere sulle libertà individuali. Tra le misure individuali, si ricordano:
L’art. 1 dell’Ordinamento penitenziario introduce l’espressione “trattamento penitenziario”, che, in relazione alla funzione rieducativa della pena sancita dall’art. 27 co. 3 Cost., rinvia al concetto più specifico di “trattamento rieducativo”, esplicitamente menzionato in altre disposizioni (artt. 14, 15, 27, 69, 82 O.P.). Sotto il profilo lessicale, l’idea stessa di “trattare” persone è eticamente problematica, ma tecnicamente il trattamento penitenziario comprende tutte le attività regolate che riguardano chi è privato della libertà — condannato, internato o imputato — nell’esecuzione di una pena, di una misura di sicurezza o di una custodia cautelare. Il trattamento penitenziario costituisce una parte del regime penitenziario, che invece comprende l’insieme delle regole organizzative e disciplinari della vita carceraria. Il trattamento rieducativo, invece, è una specie del trattamento penitenziario: riguarda solo condannati e internati e ha come obiettivo la rieducazione e il reinserimento sociale del soggetto.
autonome (previo consenso) e la partecipazione alle attività trattamentali in condizioni di pari dignità (art. 14, co. 8).
polizia costituisce un elemento importante per la continuità e concretezza dell’intervento rieducativo.
alla dimissione. Persistono poi sezioni speciali per i condannati sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis e per i detenuti ad alta sicurezza, che rappresentano l’espressione più evidente della logica securitaria del sistema. Una disciplina particolare riguarda le madri detenute, cui è consentito tenere con sé i figli fino a tre anni, in ambienti dotati di asili nido o in case-famiglia protette e ICAM (Istituti a custodia attenuata per madri), anche a tutela del diritto del minore a ricevere cure genitoriali.
volto a garantire la vicinanza familiare del detenuto. Le REMS hanno sostituito gli OPG, ma la gestione dei condannati con infermità sopravvenuta rimane problematica. La normativa impone criteri di separazione e individualizzazione del trattamento, ma la realtà edilizia e organizzativa risente ancora della logica securitaria. La sentenza Torreggiani ha evidenziato il sovraffollamento come violazione dell’art. 3 CEDU, spingendo a introdurre i rimedi di cui agli artt. 35-bis e 35-ter O.P.. Infine, la sorveglianza dinamica mira a responsabilizzare il detenuto e ad avvicinare la vita intramuraria a quella libera, ma manca di base normativa esplicita. 1.5. L’OSSERVAZIONE DELLA PERSONALITÀ E IL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO
minorenni), con tabelle ministeriali che stabiliscono quantità e qualità in relazione a età, sesso, salute, attività svolta e clima. I detenuti possono acquistare generi (sopravvitto) entro limiti e ricevere pacchi alimentari (escluse bevande alcoliche). La qualità e i prezzi sono controllati da una rappresentanza di detenuti integrata da un delegato del direttore. 5 Preparazione e consumo dei pasti; ruoli e criticità pratiche. Le cucine sono gestite preferibilmente da detenuti formati; il pasto andrebbe consumato in locali comuni per favorire socialità e osservazione trattamentale. Tuttavia la prassi di consumare il vitto nella cella (utilizzando fornelli personali per riscaldare) è diffusa, con rischi per la sicurezza e perdita delle valenze rieducative del momento conviviale. 6 Permanenza all’aria aperta e sua funzione. Chi non lavora all’esterno ha diritto a quattro ore giornaliere di aria aperta (riducibili a due per giustificati motivi): la permanenza deve essere effettivamente «all’aperto» (non spazi interni come palestre) per tutelare salute, benessere psicofisico, socialità e per consentire osservazione della personalità. 7 Limiti amministrativi e sindacabilità giurisdizionale. L’amministrazione può introdurre limitazioni organizzative sugli acquisti, i generi alimentari e l’uso degli spazi per ragioni di ordine e sicurezza; tali provvedimenti sono in linea di principio discrezionali e non sempre sindacabili con il rimedio di cui all’art. 35-bis, salvo che siano irragionevoli o sproporzionati e incidano direttamente su diritti fondamentali (alimentazione, salute). Parte critica Il quadro normativo riflette una chiara maggior attenzione ai bisogni materiali e trattamentali del detenuto, ma la distanza tra legge e prassi resta significativa. La regolazione appare complessivamente adeguata: tuttavia, nella pratica, la qualità della vita detentiva è spesso compromessa da carenze strutturali (spazi insufficienti, cucine non adeguate, sovraffollamento) e da comportamenti amministrativi discrezionali che possono trasformarsi in misure punitivo- restrittive non proporzionate. La prassi di consumare i pasti in cella è emblematica: mina la dimensione sociale e osservativa del pasto e segnala come le esigenze organizzative e di controllo prevalgano spesso sulle finalità rieducative. Versione per l’esame Con la riforma del 1975 la vita detentiva è orientata ai principi di umanità e dignità. Il detenuto ha diritti materiali essenziali: vestiario, cura personale, alimentazione adeguata (tabelle vittuarie; tre pasti, quattro per i minorenni), possibilità di sopravvitto, controllo partecipato della qualità del vitto e quattro ore giornaliere di aria aperta. Le limitazioni per ragioni di ordine e sicurezza sono ammesse, ma devono rispettare ragionevolezza e proporzionalità. Nella prassi, tuttavia, problemi strutturali e il sovraffollamento riducono l’effettività di questi diritti e la valenza rieducativa dei momenti di vita comune.
violazione convenzionale. Pur non imponendo un’assistenza identica a quella disponibile per i cittadini liberi, lo Stato deve assicurare cure mediche appropriate tenendo conto delle esigenze pratiche della carcerazione. Quando le condizioni di salute sono incompatibili con la permanenza in carcere, occorre disporre la liberazione o l’accesso a misure alternative. A conferma, l’art. 3 del Regolamento penitenziario europeo stabilisce che il trattamento deve salvaguardare la salute e la dignità dei condannati, mentre la Risoluzione ONU 37/194 del 1982 impone al personale sanitario penitenziario di garantire ai detenuti gli stessi standard qualitativi previsti per le persone libere.