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appunti presi a lezione di diritto penitenziario da integrare con il manuale di cui a lezione non si tratta in maniera completa
Tipologia: Appunti
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Nel diritto penitenziario l'oggetto è la pena detentiva. Al diritto penitenziario in senso stretto si escludono le misure alternative al carcere. In Italia il contesto è diverso: rientrano nel diritto penitenziario non solo lo studio dell'esecutivo e della pena detentiva, ma anche delle misure alternative al carcere. Perché in Italia vi è questa differenza? Origine legata al codice penale. Nel codice penale del 1930 la pena ha una funzione prevalentemente afflittiva e retributiva. Sulla base dei parametri contenuti nel codice penale si stabilisce la pena, che deve essere scontata tutta. Il processo non ha funzione punitiva, ma di accertamento del fatto. Il diritto penitenziario si occupa principalmente del condannato. Una persona può stare in carcere anche durante la pendenza del procedimento penale, sulla base dell'applicazione delle misure cautelari. Misure cautelari:
Sentenza 08/01/2013 Torreggiani vs Italia Sovraffollamento carcerario La causa ha origine da 7 ricorsi individuali provenienti da detenuti nel carcere di Busto Arsizio e di Piacenza. Nel caso di Busto Arsizio, l'individuo è in una cella di 9 metri quadrato con altre due persone. In questo carcere ci si poteva lavare 3 volte alla settimana con acqua fredda. Altre persone sollevano tale problema, non hanno la possibilità di fare la doccia e non vi è luce sufficiente nella cella a causa delle sbarre metalliche al posto della finestra. I detenuti fanno ricorso al magistrato di sorveglianza. Il magistrato nazionale riconosce che le condizioni detentive dei soggetti sono disumane, ordina quindi di porre rimedio, ma non succede nulla. Hanno allora addito alla Corte EDU.
Sono state 168 le pronunce della Corte Costituzionale, circa 30 sono sentenze di illegittimità Costituzionale, le altre sono sentenze di illegittimità per interpretazione. Dove ci sono diritti da tutelare ci deve essere un giudice e quindi una SEDE GIUDIZIALE. L'ingresso della giurisdizione nel diritto penitenziario è piuttosto lento. Questo lungo processo di giurisdizione ha fatto si che bisognasse trovare e disciplinare questa materia. A un certo punto la sentenza della Corte Costituzinale n. 26 afferma che l'ordinamento penitenziario era illegittimo, poiché non vi era una adeguata tutela nei confronti dei detenuti. Quindi quello che afferma è che ci deve essere un'adeguata tutela giurisdizionale. La Corte quindi afferma che non è rispettata la tutela giurisdizionale dei detenuti. Il legislatore non ha mai fatto nulla, quindi dopo la pronuncia si è cercato di applicare i diritti, questo è avvenuto dal 2009 fino al 2014. Nel 2014 si è introdotto un articolo, il 35bis che poneva diversi limiti, non può sempre essere invocato in materia generale. Questa sentenza è stata una tappa fondamentale e quindi hanno applicato l'art. 35bis. I principi costituzionali Il tema dei diritti fondamentali è la base del diritto penitenziario. Se si deve limitare la libertà dell'individuo ovviamente lo si deve fare nei limiti posti dalla Costituzione. I principi fondamentali: Art. 25 Cost. » Principio di legalità "Nessuno può essere punito se non in forza della legge". Questo principio vale anche nel momento dell'esecuzione della pena. Poi ci deve essere una legge che determini le modalità della pena e della sua durata. Il massimo della pena deve essere sempre determinato. Art. 25.2 Cost. » Principio della irretroattività della legge penale. Se la legge che entra in vigore è più favorevole si applica quella più favorevole. Quindi la retroattività della norma favorevole, come è previsto dalla Costituzione. Art. 27.1 Cost. » Principio personale, si può imputare la pena solo per comportamenti che sono stati fatti dal singolo individuo. 08.10. Le fonti del diritto penitenziario La fonte primaria è la Costituzione e gli articoli fondamentali. Sono l'art. 2 e l'art. 3 Cost. Art. 13.2, 25.2, 27.1 (responsabilità penale), 27.3 (le pene devono rendere alla rieducazione dell'imputato). Le norme del codice di procedura penale sono presenti nel libro X della costituzione e le norme che ci interessano sono quelle che riguardano la sorveglianza. Nel libro I titolo V del codice penale si guardano tutte le norme che riguardano la pena. Queste leggi sono state modificate. C'è però un corpus ulteriore che è il regolamento di esecuzione, contiene delle norme ulteriori per il diritto penitenziario. Per quanto riguarda le fonti internazionali: si deve tenere conto della dichiarazione dell'uomo Fonti europee, fonti dell'UE del 2006 La convenzione dei diritti dell'uomo Diritto vivente La materia si può chiamare sia come esecuzione penitenziaria o esecuzione penale e si intende le modalità di esecuzione della pena. Questa materia è stato un ramo che ha subito molte modifiche e che è stato per molto tempo trascurato.
Prima della legge del 1975 non vi era nulla che disciplinava questa materia. Vi erano solo decreti e regolamenti. Un giudice poi ha sollevato la questione, ma il punto è che non si trattava di una legge e per questo la richiesta fu inammissibile. Processo di legificazione Avvenne solo nel 1975 e poi vi è un processo di codificazione, di costituzionalizzazione e infine un processo di giurisdizione. Quello che si può capire già dalla legge del 1975 che sia costituzionalmente ispirata (art. 3-27). Questa è una normativa che discende dalla costituzione penale, non aveva realizzato pienamente la Costituzione, quindi nella seconda fase, quella di costituzionalizzazione si cercò di rendere compatibile questa legge con la Costituzione. Sono state 168 le pronunce della Corte Costituzionale, circa 30 sono sentenze di illegittimità Costituzionale, le altre sono sentenze di illegittimità per interpretazione. Dove ci sono diritti da tutelare ci deve essere un giudice e quindi una SEDE GIUDIZIALE. L'ingresso della giurisdizione nel diritto penitenziario è piuttosto lento. Questo lungo processo di giurisdizione ha fatto si che bisognasse trovare e disciplinare questa materia. A un certo punto la sentenza della Corte Costituzinale n. 26 afferma che l'ordinamento penitenziario era illegittimo, poiché non vi era una adeguata tutela nei confronti dei detenuti. Quindi quello che afferma è che ci deve essere un'adeguata tutela giurisdizionale. La Corte quindi afferma che non è rispettata la tutela giurisdizionale dei detenuti. Il legislatore non ha mai fatto nulla, quindi dopo la pronuncia si è cercato di applicare i diritti, questo è avvenuto dal 2009 fino al 2014. Nel 2014 si è introdotto un articolo, il 35bis che poneva diversi limiti, non può sempre essere invocato in materia generale. Questa sentenza è stata una tappa fondamentale e quindi hanno applicato l'art. 35bis. I principi costituzionali Il tema dei diritti fondamentali è la base del diritto penitenziario. Se si deve limitare la libertà dell'individuo ovviamente lo si deve fare nei limiti posti dalla Costituzione. I principi fondamentali: Art. 25 Cost. » Principio di legalità "Nessuno può essere punito se non in forza della legge". Questo principio vale anche nel momento dell'esecuzione della pena. Poi ci deve essere una legge che determini le modalità della pena e della sua durata. Il massimo della pena deve essere sempre determinato. Art. 25.2 Cost. » Principio della irretroattività della legge penale. Se la legge che entra in vigore è più favorevole si applica quella più favorevole. Quindi la retroattività della norma favorevole, come è previsto dalla Costituzione. Art. 27.1 Cost. » Principio personale, si può imputare la pena solo per comportamenti che sono stati fatti dal singolo individuo. 09.10. La libertà personale è inviolabile. Art. 13.2 Cost: Atto motivato della autorità giudiziaria Casi e modi previsti dalla legge Eccezioni al principio che la libertà personale è inviolabile » provvedimenti cautelari
È illegittima l'applicazione retroattiva nei confronti di quei soggetti che hanno già intrapreso un percorso rieducativo III. Misure alternative applicabili o no allo straniero privo di permesso di soggiorno Lo straniero privo del permesso di soggiorno può godere delle misure alternative? Prima del 2007 non erano applicabili perché le misure sarebbero state scontate sul territorio nazionale e lo straniero senza permesso non può starvi. È stato dichiarato incostituzionale perché impedirebbe la rieducazione agli stranieri. IV. Il principio della individualizzazione del trattamento (modalità di esecuzione pena) L'individualizzazione consiste nel personalizzare il trattamento per ogni individuo (art. 1 comma VI OP) Il trattamento è attuato secondo il criterio di individualizzazione in rapporto alla situazione dei soggetti. La Corte si è espressa rispetto al problema degli automatismi legislativi (regole che operano automaticamente) dicendo che il legislatore ha una certa libertà nel stabilirle purché non vada contro al criterio di individualizzazione e il percorso rieducativo. Se le misure alternative compromettessero l'individualizzazione ci troveremmo in una situazione di incostituzionalità con l'art. 27.3 Cost.
Per i minorenni è indispensabile un trattamento individualizzato che tenti di "recuperarlo". (Non esiste un diritto penitenziario per i minorenni) Il minore non può essere sottoposto all'ergastolo (ulteriore automatismo). V. Interventi post-penitenziari Cosa succede dopo la pena. Il principio di rieducazione deve esserci durante il trattamento in carcere, ma deve continuare anche dopo. La legge prevede delle misure di accompagnamento del detenuto. Vi sono degli organi specifici che si occupano di tali problemi, come ad esempio il consiglio degli aiuti. Nella realtà concreta questi aiuti sono quasi inesistenti.
Trattamento "individualizzato" (art. 13 d.p.) attraverso una attenta considerazione della personalità e dei bisogni del condannato/detenuto. Gli operatori devono svolgere un'analisi dell'esigenza dell'individuo affinché il trattamento soddisfi i bisogni della personalità di ciascun soggetto. Deve proiettarsi fino alla fine della pena. A seconda del tipo di categorie di soggetti il trattamento può mutare. Punto di riferimento storico ha come modello di delinquenza delinquente impoverito da carenze fisiopsichiche oppure socialmente disadattato che deve essere reintegrati ne,ma società. Ma vi sono già negli anni '70 nuovi tipi di condannati (la disciplina nasce vecchia rispetto ai fatti). Terroristi Mafia Crimini economici (colletti bianchi) Gli interventi del legislatore nel corso di questi anni hanno snaturato il trattamento rieducativo. Es. PM » titolo di esecuzione » carcere Se la pena da scontare è inferiore di 3 anni il titolo esecutivo è sospeso in attesa che, la persona che ha subito l'ordine di esecuzione, possa chiedere accesso alle misure alternative. Il senso di questa legge è quello di evitare che una persona venga inserita nel circuito carcerario. Il trattamento individualizzato si basa su un'osservazione scientifica della personalità. Il trattamento non può essere mai imposto al detenuto, che ha un margine di autodeterminazione, nel senso che non ha alcun obbligo di osservazione. Lo Stato invece è tenuto attraverso l'amministrazione penitenziaria a mettere a disposizione del detenuto il trattamento. Il condannato ha diritto al trattamento, ma può scegliere di non avvalersene (art. 27.3 Cost). Questo è ciò che avviene in astratto perché di fatto, la concessione dei futuri benefici al condannato, passa spesso attraverso l'osservanza del trattamento. Come si svolge l'osservazione e il trattamento individualizzato? Vi sono dei soggetti che intervengono, procedure da seguire e una documentazione da redigere. Art. 27 r.p. (regolamento penitenziario) del 2000 27.1: L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali che sono state di pregiudizio all'installazione di una normale vita di relazione". Accertamento dei bisogni: bisogna comprendere come vive il soggetto e quale sia stato il suo vissuto (prima finalità dell'osservazione scientifica). Eventuali: anche quando un soggetto non ha tali carenze il trattamento resta uno strumento di sostegno nei confronti dell'individuo. Per quale lasso di tempo si procede con l'osservazione? Sempre, dall'ingresso in carcere fino alla fine dell'esecuzione e della pena. 27.2: All'inizio dell'esecuzione della pena l'osservazione della personalità del condannato è specificamente rivolta a desumere elementi necessari alla formulazione di un programma individualizzato. Programma che va realizzato nel giro di 9 mesi. Una volta redatto il programma, nel corso del trattamento, si guarda il comportamento del soggetto e le modificazioni intervenute nella vita di relazione, si tiene conto poi di eventuali nuove esigenze che comportano una modifica del programma.
Gli elementi fondamentali essenziali del trattamento sono costituiti da: L'istruzione Dal lavoro Dalla religione Questi elementi erano già presenti nel 1931, oggi sono però affiancati da: Attività culturali Attività ricreative Attività sportive Il contatto con il mondo esterno I rapporti con la famiglia Il trattamento rispetto al passato ha usato un ampliamento dell'area rieducativa perché l'art. 15 dice che il trattamento è svolto avvalendosi principalmente ne consegue che quando sia necessario il trattamento si può eseguire secondo modalità diverse ulteriori da quelli espressamente previsti dall'art. 15. Es. condannato con disturbi di personalità È possibile pensare ad un trattamento diversificato attraverso l'impiego della psicoterapia. L'art. 16 tutte le modalità del trattamento trovano una loro organizzazione e regolamentazione nelle direttive contenute dal regolamento interno predisposto da ciascun istituto penitenziario. Viene elaborati da una apposita commissione di esperti interni al carcere (es. direttore, educatori, etc...) e deve essere approvato dal ministro della giustizia. Istruzione Essa rispetto al passato ha perso il connotato della obbligatorietà e non è contemplata solo come formazione culturale, ma anche come formazione professionale. Dal punto di vista dei contenuti l'istruzione che si ha nel carcere deve adeguarsi ai programmi che valgono e che vigono all'esterno del carcere. Dal punto di vista metodologico bisogna tener presente delle condizioni generale degli alunni. Gli istituti devono assicurare un'istruzione inferiore, per l'istruzione secondaria la legge si limita di stabilire il dovere di possibilità, concludendo che sono pochissime le scuole secondarie nei carceri italiani e chi le vuole frequentare deve essere trasferito. Per il sostenimento degli esami universitari, per motivi di sicurezza, le prove d'esame si effettuano all'interno del carcere da parte dei docenti. Religione Obbligatoria nel regolamento del 1931. Art. 26 O.P. » I detenuti hanno il diritto di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa è di applicarne il culto. Nelle carceri vi è un cappellano che regolarmente celebra i riti di culto cattolico e che non svolge nessun altro compito se non quello che attiene al suo ufficio pastorale. Art. 26.4 O.P. » Assicura il diritto di ricevere i ministri del proprio culto e di celebrarne i riti. Il regolamento penitenziario degli anni 2000 prende atto del mutamento della popolazione penitenziaria. In tal senso il legislatore si è sforzato di tutelare in maniera più significativa la posizione degli acattolici.
I colloqui si svolgono alla vista dell'agente di polizia penitenziaria, ma non attraverso l'uso di mezzi divisori (art. 37 r.p. capovolgendo ciò che era previsto dal regolamento precedente). Indirettamente è vietato registrare il contenuto del colloquio, ma il giudice con autorizzazione del pubblico ministero vuole operare un'interpretazione ambientale lo può fare. Esiste un numero fisso di 6 colloqui da poter svolgere nell'arco di un mese, il colloquio ha la durata tendenzialmente di un'ora. Ovviamente ci possono essere delle deroghe a seconda della tipologia di crimine. Il colloquio è autorizzato durante le indagini dal magistrato di sorveglianza, mentre dopo il giudizio di primo grado dal direttore del carcere. Il provvedimento con il quale si nega il colloquio un tempo non era soggetto a reclamo perché considerato un provvedimento di tipo amministrativo, con la sentenza della Corte Costituzionale e un intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione che hanno permesso l'applicazione di un reclamo. I codici di legge penale e la legge penitenziaria prevedono altre ipotesi di colloquio, il codice di procedura penale prevede il colloquio dell'imputato con il difensore (art. 104 c.p.p.). Art. 104 c.p.p. » importante perché prima che venisse adottato dal legislatore non vi era alcuna norma che regolasse i contatti fra l'imputato e il difensore. È importante perché attiene al diritto di difesa. Dall'articolo discende che il difensore può recarsi a colloquio senza un'apposita autorizzazione presso il detenuto, e anche se normalmente il colloquio avviene in un'apposita stanza, secondo l'art. 36 delle norme di attuazione, il difensore può accedere ai luoghi in cui la persona è detenuta. Questo colloquio non è soggetto a dei limiti. Il colloquio con il difensore è previsto per il detenuto imputato, ma non per il detenuto condannato. Sulla base dell'art. 18 si negava al difensore di svolgere un colloquio difensivo in fase di espiazione della pena. La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale art. 18 nella misura in cui non permette al condannato in via definitiva di conferire con il suo difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena. Art. 18 bis » colloqui a fini investigativi, colloqui che sono stati introdotti nel 1992 dal legislatore per contrastare la criminalità mafiosa. In tale articolo si autorizza il personale della direzione investigativa antimafia e ufficiali di polizia giudiziaria a visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati a incontrare e avere colloqui personali al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione in tema dei delitti di criminalità organizzata. Possibilità per il detenuto di accedere alla stampa e alla corrispondenza Art. 18.6 O.P. » I detenuti hanno accesso a tutto quanto è in vendita all'esterno del carcere. Dal punto di vista dell'informazione il detenuto non subisce alcuna limitazione. Sono tenuti a tenere presso di semi mezzi di informazione (anche televisione). L'altra dorma di contatto con l'esterno è data dalla corrispondenza cartacea e comunicazioni telefoniche dal carcere. Art. 18.4 O.P. » la corrispondenza è vista come un elemento del trattamento rieducativo, risocializzante, poiché limita gli effetti de-socializzanti del carcere. Il problema della corrispondenza è che il soggetto è ritenuto pericoloso e vi è un problema di controllo e censura della corrispondenza. L'art. 18 non aveva alcuna previsione relativa al controllo della corrispondenza e vi era una discrezionalità assoluta dell'autorità giudiziaria. La corrispondenza è segreta, tale è il principio costituzionale. Nessuno definiva quali fossero i poteri dei soggetti di censurare.
Sollevare delle censure davanti alla corte EDU, dicendo che legge italiana era talmente indeterminata che si violava il loro diritto alla vita privata ai sensi art. 8 CEDU in tantissimi casi l'Italia è stata condannata. Gli assetti sono oggi soddisfacenti perché è stato introdotto nel 2004 legge 95 art. 18.ter relativo ai limiti e ai controlli della corrispondenza. Con tale legge sono state fissate le situazioni che autorizzano l'autorità statale a controllare la corrispondenza, le situazioni sono due: Esigenze attinenti alle indagini investigative e di prevenzione dei reati Mantenere l'ordine all'interno dell'istituto penitenziario Per queste ragioni si fissa un periodo di durata massima del controllo di 6 mesi. La misura è prorogabile di 3 mesi in 3 mesi.
Le perquisizioni sul detenuto sono: Ordinarie: si compiono nei casi previsti dalla legge, es. entrata in carcere, trasferimento da un carcere ad un altro, situazioni fissate dal regolamento interno Straordinarie: tutte quelle situazioni diverse da quelle ordinarie Le perquisizioni di denudamento e di flessione delle gambe sono largamente applicata. La Cassazione dice che deve essere usata solo in casi estremi.
2. Strumenti disciplinari volti a reprimere la pericolosità penitenziaria. Per evitare che venga turbata la tranquillità del carcere. I problemi sono stabilire quel è la sanzione applicabile e la procedura.
Negli anni '80 si interrompe questo circuito, si produce art. 14 bis che disciplina un regime particolare di sorveglianza, commisurati a parametri di pericolosità penitenziaria dei detenut, art. 90 abrogato. Negli anni 90 nascono dei trattamenti differenziati, i detenuti sono divisi. 29.10. Art. 4bis 1991 decreto legislativo, prende forma l'8 giugno 1992, in seguito alla strage del 23 maggio '92, è una norma che stabilisce divieti e limitazioni per i condannati di una serie di delitti. Abbiamo diversi tipi di condannati in base alla tipologia di reato: I. Il primo gruppo formato dai reati di una certa gravità (art. 74 d.p.r.). Non può ottenere lavoro all'esterno (art. 21), permessi premi (art. 33) e le misure alternative, esclusa la liberazione anticipata (art. 54) salvo che non collaborano con la giustizia e se non vengono rilevati elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Collaborare vuol dire: o Adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa comporti altre conseguenze o Fornire un concreto aiuto nella raccolta di elementi che siano decisivi alle indagini Corte Costituzionale » se la collaborazione è irrilevante o impossibile, la Corte considera comunque collaborativo il soggetto. Oggi art. 4 bis contiene tali previsioni. L'impossibilità è data: Limitata partecipazione di fatto Integrale partecipazione dei fatti (???) Nel momento in cui si chiede al giudice della sorveglianza l'applicazione di un beneficio bisogna fornire al giudice le prove. II. Per i soggetti del secondo gruppo è sufficiente che non sussistano collegamenti con la criminalità organizzata e il terrorismo per accedere ai benefici. Non è richiesto il requisito della collaborazione. Es. rapina aggravata da omicidio, reati sessuali è un catalogo che viene compilato nel tempo. La logica iniziale, di questa norma viene a meno (collegamenti con la criminalità) Nel 2009 in caso di condannati per 609bis (reati sessuali) è stato specificato che non basta l'assenza di collegamenti, ma serve altresì che il soggetto venga sottoposto ad un periodo di osservazione scientifica della personalità di almeno un anno. La violenza sessuale di gruppo 609actis rientra nel I. gruppo (collaborazione e mancanza di collegamenti), più anno di osservazione. L'art. 4bis si estende ad un gruppo sempre più vasto e omogeneo di reato, non più solo criminalità organizzata. Per i reati sessuali, con il 172/2012 il legislatore ha introdotto la necessità per il magistrato o il tribunale di sorveglianza di valutare positivamente un percorso psicologico a cui il detenuto è sottoposto. Tale percorso deve aiutare a superare i problemi psicologici.