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Diritto Penitenziario: Analisi del Sistema Penitenziario Italiano - Prof. Buzzelli, Appunti di Diritto Penitenziario

Appunti delle lezioni dell'anno accademico 2021 - 2022, sufficienti, in combinato con il testo proposto dalla prof, per sostenere l'esame da frequentante

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 25/01/2023

Utente sconosciuto
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DIRITTO PENITENZIARIO. !
Cosa si intende quando si sottolineano i doveri del giurista? !
Dobbiamo ripulire il linguaggio dai luoghi comuni, dalle parole ingombrati usate come un motivo di una
canzone, senza saperne il motivo -> consapevoli di parlare che si parla della retorica delle persone. Inoltre
bisogna avere sempre un’impostazione che permetta di essere capiti dagli altri => creare un linguaggio
comune, uscendo dal linguaggio estremamente tecnico quando non necessario, così da potersi far capire
dagli altri. Questo nostro settore non è dominato dal mondo del diritto, tutt’altro -> solo all’apparenza il
settore penitenziario vede la supremazia dei giuristi. !
Buone prassi = espressione che ha un senso preciso quando si ha uno sguardo più ampio, europeo. Si va
così alla ricerca di quella che è l’esperienza migliore. !
In questo sistema, in cui si crea un linguaggio comunque comprensibile, andando alla ricerca delle buone
prassi => bisogna ancora scartare qualcosa, non concedere nulla a ciò che viene definito “populismo
(penale)” -> andare dietro all’opinione pubblica, che tante volta aerma luoghi comuni. È molto impegnativo
aermare ciò perché implica inchiodare le proprie responsabilità la politica criminale, che ha proprio questo
difetto. !
C’è una sentenza della corte di Strasburgo che aiuta a sostenere questa aermazione, del 6 ottobre 2005
-> la corte condanna il Regno Unito in relazione ad un diritto importante che riguarda i detenuti: diritto di
voto, che, in Italia, a volte si perde, ma non è una regola generalizzata, a dierenza di quanto avviene nel
Regno Unito. !
Alla corte è stato richiesto di intervenire per decidere se una privazione generalizzata fosse in linea con la
convenzione o la violasse -> la corte ha deciso per la violazione e un passaggio è molto importante, lo si
può estrapolare dal caso specifico: non c’è posto, nel sistema della convenzione che conosce diritti e
garanzie, per richieste populistiche, dell’opinione pubblica => può si intervenire, ma non può prevalere,
aossando dei diritti e delle garanzie, ovviamente se previsti in convenzione.!
Modo per ribadire che la giurisprudenza di Strasburgo non tollera il populismo. !
Il giudice deve essere garantista, deve assolvere quando la piazza chiede la condanna e, al contrario,
condannare quando invoca l’assoluzione -> ovviamente deve essere una scelta giustificata. !
Garantismo = prendere decisioni impopolari. !
Garantismo scomodo = avere il coraggio di adottare provvedimenti impopolari quando in gioco c’è la
dignità delle persone. Scomodo perché può anche dare fastidio quando è autentico. !
Da collegare all’indipendenza e all’imparzialità della magistratura. !
Bisogna considerare un aspetto che qualche volta non siamo portati a fare, magari perché non si
conoscono le regole penitenziarie europee. !
Noi di solito, pensando alla libertà, soprattutto quella personale, facciamo riferimento all’art. 13 della
costituzione -> in questo articolo si parla di libertà personale, quella più importante, fisica. !
Se la libertà è un fatto individuale e personale, la detenzione non lo è => è questo che per noi è importante,
la detenzione di un individuo non è una questione di quel solo individuo. !
Carcere come servizio pubblico, nell’ottica delle regole il carcere e la detenzione diventano un servizio
come quello dei trasporti, come un ospedale, ecc., con tante dierenze sì.!
Espressione che non si usa, qualcuno nemmeno capisce, ma serve proprio per sostenere che stiamo
parlando di un servizio pubblico che no riguarda il solo individuo, ma l’intera collettività. !
Rapporto importante libertà individuale - visione del carcere come servizio pubblico => servirà per
rispondere a delle domande e risolvere dei problemi, fornisce una visione. !
Se il carcere è un servizio pubblico, significa, probabilmente, che non gli si possono negare delle risorse,
non si dovrebbero mai negare, e dovrebbero essere adeguate, indirizzate a garantire due diritti, non a
calpestarli. !
Art. 5 -> la vita in carcere deve essere adeguata il più possibile agli aspetti positivi della vita all’esterno = se
è un servizio pubblico, deve esserci un costante scambio tra dentro e fuori. !
Ciò che conta è anche, e sopratutto, il contenuto dell’art. 4 delle regole penitenziarie europee -> non si può
far riferimento al fatto che manchino le risorse. !
La mancanza di risorse non può giustificare conduzioni di detenzione lesive dei diritti dell’uomo.!
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DIRITTO PENITENZIARIO.

Cosa si intende quando si sottolineano i doveri del giurista? Dobbiamo ripulire il linguaggio dai luoghi comuni, dalle parole ingombrati usate come un motivo di una canzone, senza saperne il motivo -> consapevoli di parlare che si parla della retorica delle persone. Inoltre bisogna avere sempre un’impostazione che permetta di essere capiti dagli altri => creare un linguaggio comune, uscendo dal linguaggio estremamente tecnico quando non necessario, così da potersi far capire dagli altri. Questo nostro settore non è dominato dal mondo del diritto, tutt’altro -> solo all’apparenza il settore penitenziario vede la supremazia dei giuristi. Buone prassi = espressione che ha un senso preciso quando si ha uno sguardo più ampio, europeo. Si va così alla ricerca di quella che è l’esperienza migliore. In questo sistema, in cui si crea un linguaggio comunque comprensibile, andando alla ricerca delle buone prassi => bisogna ancora scartare qualcosa, non concedere nulla a ciò che viene definito “populismo (penale)” -> andare dietro all’opinione pubblica, che tante volta afferma luoghi comuni. È molto impegnativo affermare ciò perché implica inchiodare le proprie responsabilità la politica criminale, che ha proprio questo difetto. C’è una sentenza della corte di Strasburgo che aiuta a sostenere questa affermazione, del 6 ottobre 2005 -> la corte condanna il Regno Unito in relazione ad un diritto importante che riguarda i detenuti: diritto di voto, che, in Italia, a volte si perde, ma non è una regola generalizzata, a differenza di quanto avviene nel Regno Unito. Alla corte è stato richiesto di intervenire per decidere se una privazione generalizzata fosse in linea con la convenzione o la violasse -> la corte ha deciso per la violazione e un passaggio è molto importante, lo si può estrapolare dal caso specifico: non c’è posto, nel sistema della convenzione che conosce diritti e garanzie, per richieste populistiche, dell’opinione pubblica => può si intervenire, ma non può prevalere, affossando dei diritti e delle garanzie, ovviamente se previsti in convenzione. Modo per ribadire che la giurisprudenza di Strasburgo non tollera il populismo. Il giudice deve essere garantista, deve assolvere quando la piazza chiede la condanna e, al contrario, condannare quando invoca l’assoluzione -> ovviamente deve essere una scelta giustificata. Garantismo = prendere decisioni impopolari. Garantismo scomodo = avere il coraggio di adottare provvedimenti impopolari quando in gioco c’è la dignità delle persone. Scomodo perché può anche dare fastidio quando è autentico. Da collegare all’indipendenza e all’imparzialità della magistratura. Bisogna considerare un aspetto che qualche volta non siamo portati a fare, magari perché non si conoscono le regole penitenziarie europee. Noi di solito, pensando alla libertà, soprattutto quella personale, facciamo riferimento all’ art. 13 della costituzione -> in questo articolo si parla di libertà personale, quella più importante, fisica. Se la libertà è un fatto individuale e personale, la detenzione non lo è => è questo che per noi è importante, la detenzione di un individuo non è una questione di quel solo individuo. Carcere come servizio pubblico, nell’ottica delle regole il carcere e la detenzione diventano un servizio come quello dei trasporti, come un ospedale, ecc., con tante differenze sì. Espressione che non si usa, qualcuno nemmeno capisce, ma serve proprio per sostenere che stiamo parlando di un servizio pubblico che no riguarda il solo individuo, ma l’intera collettività. Rapporto importante libertà individuale - visione del carcere come servizio pubblico => servirà per rispondere a delle domande e risolvere dei problemi, fornisce una visione. Se il carcere è un servizio pubblico, significa, probabilmente, che non gli si possono negare delle risorse, non si dovrebbero mai negare, e dovrebbero essere adeguate, indirizzate a garantire due diritti, non a calpestarli. Art. 5 -> la vita in carcere deve essere adeguata il più possibile agli aspetti positivi della vita all’esterno = se è un servizio pubblico, deve esserci un costante scambio tra dentro e fuori. Ciò che conta è anche, e sopratutto, il contenuto dell’ art. 4 delle regole penitenziarie europee -> non si può far riferimento al fatto che manchino le risorse. La mancanza di risorse non può giustificare conduzioni di detenzione lesive dei diritti dell’uomo.

Un detenuto, quotidianamente, costa allo stato una cifra enorme se rafforzata alle autentiche situazioni detentive -> cifra da albergo a 5 stelle. Normalità. Altra parola che sembrerebbe di uso quotidiano, da non prendere nemmeno in considerazione am che permette di nuovo di comprendere quelli che sono i problemi quotidiani del sistema penitenziario => normale. Nulla è normale nel nostro settore, nulla è scontato, non è certo, ma soprattuto bisogna fare molta attenzione ad impiegare questa parola è che può avere due significati profondamente diversi -> storicamente sono prospettive agli antipodi, c’è una visione classica dagli antichi e una più moderna che è quella nostra. Come usiamo il termine normale di solito noi? Normale = pensiamo alla quantità, alla frequenza. Ciò che noi consideriamo normale, non è normale in un penitenziario, in una struttura detentiva -> ad esempio non ci sono i frigoriferi, mancano i ventilatori, quando arrivano i ventilatori la presa non entra e quindi è inutilizzabile, non si può fare la doccia quando si vuole, ecc. Gli antichi, di solito, non pensavano alla quantità, ma alla qualità => la prospettiva cambia del tutto, perché diventa una spolettava etica, morale. Non si tratta di tornare alla normalità, proprio perché la normalità penitenziaria già costitutiva il problema per le tante difficoltà nella vita quotidiana. Questo discorso di intendere il normale in due modi, serve anche quando si ragiona pensando a quello che è il problema più conosciuto e il più drammatico dei penitenziari, in tutta Europa => sovraffollamento. Va al di sotto dello spazio minimo che dovrebbe essere fanatismo, al di sotto degli standard europei. Tirando le somme del ragionamento… se utilizzo il termine normale in riferimento al sovraffollamento, è normale perché la maggior parte delle strutture detentive scoppia. Se utilizzo il termine normale pensando non alla quantità, ma alla qualità = rispetto degli standard, riferimento alle regole penitenziarie, ecc., allora la risposta è contraria, il sovraffollamento non è e non dovrebbe essere la normalità. Normalità che nasconde delle ambiguità. Il sovraffollamento sarebbe accettabile e comprensibile se i reati fossero in aumento -> dati alla mano, ciò non è possibile da affermare. I reati, nel loro complesso, non sono in aumento, lo sono stati solo alcuni, come ad esempio gli episodi di violenza domestica. Basterebbe costruire nuove carceri per ovviare al problema / riorganizzare e rinomo are istituti già esistenti -> secondo la corte di Strasburgo NO, nella sentenza Torreggiani del 2013 => violazione dell’articolo 3, appunto a causa di sovraffollamento. Più carceri = più sovraffollamento. Abbagliati da questa proposta, ma in realtà se non si sistema il problema all’origine, addirittura questo potrebbe aumentare i numeri => orientamento della corte di Strasburgo. Quando si deve impostare il discorso sul sovraffollamento e darne delle soluzioni, a differenza del solito, la corte non adotta quasi mai la stessa visione del problema -> ci sono altre sentenze importanti in cui magari arrivano comunque a condannare lo stato a causa del sovraffollamento, quindi violazione dell’ art. 3 , ma attraverso delle strade differenti. Sono difficili da comprendere le sentenze di Strasburgo perché spesso, sullo stesso tema, le soluzioni sono differenti. È normale il sovraffollamento da un punto di vista di frequenza, ma se ci si sposta dalla visione della quotidianità, al contenuto degli articoli, ad esempio, della legge del ‘75 sull’ordinamento penitenziario, il sovraffollamento non è sostenuto. Articoli 5 e 6 sulle condizioni generali:

  • Art. 5^ -> caratteristiche degli edifici penitenziari. Devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero NON elevato di detenuti.

Regime emergenziale che viene disposto dal ministro della giustizia, quindi dall’esecutivo. Mira a risolvere situazioni di rivolta e di protesta -> in ipotesi del genere vengono sospese le normali regole di trattamento quando ci sia la necessità di riportare l’ordine e la sicurezza. Sospensione che riguarda, indistintamente, tutti i soggetti detenuti -> collettività. Il ministro dovrà motivare questa sua decisione. La durata dovrà essere strettamente necessaria a ristabilire l’ordine e la sicurezza => NO perenne. Se non fosse limitata del tempo, non sarebbe un’emergenza. La situazione, più ricorrente nel passato, è soprattutto quella della rivolta. L’ipotesi storicamente presente è questa, sebbene si tenda a rivolgere l’attenzione soprattutto sul punto 2º.

- 2º comma - ss. I presupposti, le limitazioni, i soggetti, cambiano assolutamente rispetto al 1º comma. Richiesta del ministro degli interni al ministro della giustizia, il quale ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione delle normali regole di trattamento. Si parla di ordine e di sicurezza pubblica => il problema non è circoscritto alla rivolta interna. Questa sospensione è ab personam, non riguarda la generalità dei detenuti. Soggetti destinatari del tutto diversi => riferimento all’art. 4 - bis. Ci sono delle parole importanti che servono ad individuare il fine => impedire collegamenti con l’associazione, l’esterno. Però non è così semplice, questa esigenza va bilanciata con dei diritti. Articolo inserito, non presente sin dall’origine della legge, in un momento particolare ma che doveva essere temporaneo -> stabilizzazione, ora è presente e non ci sono delle scansioni temporali. La corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza nº 143/2013 dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo nella parte in cui prevedeva una riduzione numerica dei colloqui con il difensore per i detenuti al 41 - bis => ci sono diritti che non possono essere sospesi, come il diritto di difesa. Questa sentenza è la prima in cui la corte Cost dichiara l’illegittimità di una parte dell’articolo I soggetti detenuti in regime di 41 - bis non partecipano alle udienze di persona ma solo da remoto rimanendo in una sala del penitenziario. La partecipazione a distanza è collegata al diritto di difesa in quanto per la difesa si potrebbero complicare molto le cose in una situazione di videoconferenza, potrebbe essere necessario un doppio difensore, uno di fianco al detenuto e un altro in aula. Inoltre c’è il pericolo di intercettazioni utilizzando mezzi tecnologici. Inoltre un’altra questione riguarda i rapporti con la famiglia e come effettuare i colloqui con essa. La lettera B del 42 - quater fa riferimento anche ai colloqui telefonici e visivi con i famigliari e alla possibilità di videoregistrarli. Sono caratterizzati dalla presenza di uno schermo che separa e si è discusso della possibilità di avere colloqui intimi, senza questo vetro che separa, con i minori nel rispetto del diritto di mantenere contatti con il minore. Sono pochi i detenuti minorenni, ma questi potrebbero trovarsi sottoposti a questo regime del 41 - bis talmente è generalizzato l’utilizzo di questo articolo. Proprio perché ci si trova di fronte ad un caso delicato e al regime più afflittivo rispetto a tutti gli altri, è necessario un provvedimento motivati che giustifichi l’adozione di questo regime -> comma 2 - bis (l’articolo, nel corso degli anni, ha seguito molte modifiche): il provvedimento deve essere motivato, ma non viene adottato da un organo giurisdizionale, bensì dal ministero della giustizia, sentiti un elenco di persone, per decidere delle sorti detentive di quel certo soggetto. Le voci che intervengono solo molte, ma non sono voci giurisdizionali. Un’altra caratteristica è quella della durata -> l’articolo era stato inserito nel ‘92 a tempo, ma poi è stato stabilizzato. A livello delle caratteristiche del decreto del ministro della giustizia => inizialmente di 4 anni, ma prorogabile quando risulti la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione, tenendo conto del profilo e della posizione dell’individuo, dalla perdurante operatività dell’associazione, dalla sopravvenienza di nuove incriminazioni, così come anche del tenore di vita dei famigliari => magari risultano nullatenenti ma girano con una auto costosa. Decorso del tempo -> inizialmente si elencano tutte queste caratteristiche, poi il legislatore conclude affermando che il semplice decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione. Si continuerà così ad adottare, di volta in volta, il provvedimento inerente al regime ex 41 - bis.

Se si esaminano i provvedimenti che stabiliscono questo regime -> viene prorogato anche per 20/25 anni. Se la pericolosità perdura e, nonostante l’individuo sia mantenuto in regime di 41 - bis da 20 anni, allora il regime serve davvero? O forse sarebbe meglio adottare altri provvedimenti? Ci dovrebbero essere degli istituti riservati a persone che sono sottoposte a questo regime oppure ci saranno delle sezioni speciali per i soggetti in regime di 41 - bis. Ma di fatto ancora non è stato spiegato in cosa consiste questo regime -> l’elenco delle sospensioni di regole trattamentali lo si trova nella parte successiva con l’elencazione. Riguardano in particolare i colloqui, facendo riferimento anche a videoregistrazioni ed eventuali chiamare registrare ed intercettate, ecc. Esistono organismi terzi ed imparziali, che non hanno nulla a che fare con i vari poteri, ovvero i garanti dei detenuti => ci sono garanti nelle singole città o regioni + quello statale. Molto spesso le autorità penitenziarie hanno negato l’accesso a queste figure quando si trattava di colloquiare con detenuti in regime di 41 - bis. Cosa discussa e discutibile, tutto si può censurare, ma la corrispondenza con il difensore o con gli organismi europei non si possono censurare e stesso discorso dovrebbe valere per i colloqui, privatissimi, con questi garanti -> non ha a che fare con la difesa o a livello famigliare, quindi dovrebbe sempre essere garantito. Il garante ha un senso se gli è consentito di entrare in qualsiasi momento in quel luogo. Nessuna partecipazione alle commissioni -> è previsto il sorteggio e non la votazione per quanto riguarda le commissioni: i detenuti parteciperanno, ma verranno sorteggiati tra altre categorie di soggetti che non siano nel 41 - bis. Ci possono essere limitazioni quanto alla corrispondenza => sentenze di condanna della corte europea molto numerose. Ha condannato l’Italia, invitandola a modificare la sua legislazione -> i cambiamenti si comprendono legando questo articolo a quelli precedenti. Sentenze di condanna che, oltretutto, hanno avuto un peso sgradevole perché dei grandi criminali, sottoposti a questi regimi, si sono potuti far forti della vittoria davanti agli organismi europei => l’Italia non ci ha fatto una bella figura. Ci sono limitazioni che riguardano anche la permanenza all’aperto -> NO altri detenuti non in 41 - bis, ma nemmeno detenuti sottoposti allo stesso regime => sempre più ristretti (lettera F). Dame di compagnia => linguaggio settecentesco, soggetto (maschio o femmina) che fa compagnia per affievolire questo isolamento completo. È difficile inquadrare il regime, bisogna continuamente operare su due piani: quello dei grandi diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti e poi ci sono i riflessi pratici, inerenti al cibo, l’acqua, la limitazione dei libri e del vestiario, ecc. Questo provvedimento come può essere contestato dal destinatario? È ciò che precisa l’articolo più avanti -> dopo l’elenco delle limitazioni è presente il reclamo contro il provvedimento da parte del detenuto o del difensore, da proporre entro 20 giorni. C’è un punto interessante, quello della competenza a decidere -> comma 2 - quinquies: si fa riferimento al tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; deve essere presentato ed è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Però non tutti i soggetti sottoposti a questo regime si trovano nei tribunali di Roma => competenza unica generalizzata di questo tribunale anche se le persone sottoposte a questo regime sono sparse per l’Italia e le isole. Perché è competente il tribunale di Roma? Qual è la logica? Si potrebbe addirittura ledere una previsione costituzionale, un principio costituzionale. Se andiamo a leggere bene l’articolo della costituzione => si potrebbe anche ipotizzare una violazione del principio del giudice naturale e precostituito. Non si tratta di una cosa di poco conto. Non si può decidere la libertà personale con un provvedimento amministrativo.

È possibile sostenere tutto, l’impiego di mezzi violenti anche, ma poi bisogna essere capaci di affrontare questi due pilastri dell’articolo 13 della costituzione e l’articolo 3 della convenzione europea.

  • statuto della corte penale internazionale, che considera la tortura un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, in base ai casi. Art. 41 dell’ordinamento penitenziario. Parla dell’impiego della forza fisica e dell’uso di mezzi di coercizione. Non bisogna mai mescolare e confondere ciò che è davvero il crimine di tortura, con il ricorso, da parte delle forze dell’ordine, alla forza fisica, che è ammesso da questo articolo 41. Se si imposta il discorso in questo modo, forse si spegne la polemica, del tutto pretestuosa, che si basa sul fatto che le forze dell’ordine hanno le mani legate -> non è vero. È stato contestato il crimine di tortura, perché veniva interrogato come impossibilità di agire in determinati momenti. “Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti. Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso. Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario. Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.” Articolo ben preciso, è possibile ricorrere alle maniere forti, ma solo a determinate condizioni. Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto ricorso alla forza fisica, dovrà darne immediato avviso al direttore. Questo contenuto del secondo comma è interessante perché fa capire una di quelle caratteristiche di fondo del penitenziario -> il direttore ha la disponibilità e dirige la polizia penitenziaria. Accertamenti sanitari come elemento probatorio fondamentale per stabilire se si tratta di un impiego della forza legittimo o se si tratta di un episodio di maltrattamento. Mezzi di coercizione = camicie di forza e simili. Esiste un sistema di punizioni all’interno della struttura, ma è un sistema tassativamente disciplinato dall’ordinamento in relazione ad episodi specifici. L’uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario + controllato dal sanitario. Le armi non dovrebbero circolare -> così come i cellulari. Solo quando si effettuano i controlli sui passaggi, all’esterno della struttura, sarà consentito il possesso e l’uso delle armi. C’è un’eccezione => in casi eccezionali può essere ordinato dal direttore. Criterio di proporzionalità, l’impiego della forza dovrebbe sempre essere proporzionale. L’articolo 41, rileggendolo, fa emergere l’impiego dei mezzi di coercizione e della forza fisica in maniera proporzionale => diversamente diventa un impiego criminale. Serve per risolvere anche mille altre questioni. Utilizzo del taser -> sarebbe un valido elemento di dissuasione? La commissione ONU e anche il comitato prevenzione tortura tra gli strumenti di tortura anche perché presenta molti fattori di rischio, anche sul fronte medico. È uno strumento sproporzionato rispetto al suo impiego, che sarebbe solo quello di bloccare temporaneamente un individuo -> ci sono stati molti casi di decesso. Anche la corte di Strasburgo ha esaminato vari casi -> sentenze contro la Polonia (2019), la Bulgaria (2014) in cui la corte ha concluso che strumenti del genere violano l’articolo 3 della convenzione.

Corpo. Comune denominatore -> si tratta di parole tenute insieme da una sola, ovvero da corpo, inteso come dimensione corporale. I diritti del corpo finisco per costituire il corpo dei diritti, sono i più importanti. Va poi collegato con il rispetto della dignità -> legata all’assenza di paura: se ci si trova in una struttura penitenziaria e si ha paura di stare in quel luogo, allora ciò vuol dire che non si sta vivendo una vita degna. Beccaria: non c’è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che in alcuni veneti l’uomo cessi di essere una persona e diventi una cosa. Dignità vuol dire non essere considerati delle cose. In alcuni casi la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela, proprio per la vulnerabilità della situazionale => i detenuti NON possono perdere i loro diritti. Sentenza Torreggiani della Corte Europea del gennaio 2013 -> condanna l’Italia per sovraffollamento causato da problemi strutturali delle carceri. C’è un passo in cui i giudici di Strasburgo parlano del corpo vulnerabile di una persona. Chi è vulnerabile si può ferire o può essere ferito o può ferie, all’interno dell’idea della vulnerabilità c’è l’idea di una debolezza => si trova stretta, sotto il controllo del personale dello Stato. Il carcere è fuorilegge in quanto non rispetta la dimensione corporale, attacca e maltratta i corpi di per sé già vulnerabili -> critica molto forte allo stato. Richiamare i casi giunti davanti alla corte di Strasburgo, a partire dal caso Labita vs Italia del 2000 -> prima condanna dell’Italia per violazione dell’articolo 3, per violazione procedurale, non sostanziale. Qualora un individuo affermi, in maniera sostenibile, di aver subito, da parte della polizia o di altri soggetti appartenenti allo stato, comportamenti contrari all’articolo 3, si richiede un’indagine ufficiale ed effettiva -> la semplice denuncia (sostenibile) o anche il sospetto, di aver subito maltrattamenti porta ad un obbligo per lo stato di avviare un’indagine, che deve essere avviata da organismi indipendenti ed imparziali, rapida ed effettiva, deve esaminare nella concretezza i fatti. Tale indagine deve condurre all’individuazione del colpevole e alla sua punizione. Non deve costituire nulla di esemplare, ma rigorosa, altrimenti ci sarebbe una sorta di impunità -> deve fungere da deterrente, bisogna sapere che determinati comportamenti potranno portare a delle indagini. Il signor Labita venne sottoposto a custodia cautelare per 2 anni e 7 mesi circa. Era stato trasferito nel carcere di Pianosa (isola) nel ‘92, anno delicato per l’Italia, in cui viene inserito anche l’articolo 41-bis. Questi affermava di aver subito dei maltrattamenti, di cui erano vittime tutti i detenuti. Un’inchiesta era stata aperta, ma c’era stata l’archiviazione a causa del fatto che non era stato trovato alcun colpevole. Alla fine del ‘94 viene assolto per non aver commesso il fatto -> rimesso in libertà con molto ritardo però. Ricorse allora a Strasburgo e questa condanno l’Italia per una violazione procedurale dell’articolo 3 => la corte non riesce ad accertare, nel caso concreto, che effettivamente si siano verificati i maltrattamenti dato che mancano elementi probatoria certi. Di conseguenza non può stabilirsi una violazione sostanziale dell’articolo 3. Ciò proprio perché sono venute a mancare delle indagini effettive ed adeguate rispetto alla gravità della denuncia. A partire dal 2000, e non prima, l’Italia ha iniziato con questa serie di condanne e con una violazione di carattere procedurale, non sostanziale. Successivamente le due violazioni si sommeranno -> casi del 2015 (Cestaro vs Italia) e del 2017 (Bartesaghi e Gallo ed altri vs Italia). Queste due sentenze fanno sempre riferimento ad episodi di violenza verificatosi nel luglio del 2001 a Genova, durante i giorni del G8. A questo punto si arrivò alla doppia violazione. Ci sono due tipi di obblighi per lo stato che ha firmato e ratificato la convenzione europea dei diritti dell’uomo, uno positivo e uno negativo e, dietro la doppia violazione, ci sono proprio questi due obblighi.

  • Obbligo positivo^ di fare, in riferimento proprio alle indagini da compiere.
  • Obbligo negativo^ di non fare, perché lo stato non deve maltrattare, altrimenti incorrerà nella violazione di carattere sostanziale dell’art. 3.

Sentenza della corte costituzionale nº 349/1993. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte delle sue libertà, ne conserva un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale -> residuo ancora più importante e prezioso. I giudici costituzionali hanno in mente il primo schema -> detenzione vs libertà personale, non contro qualsiasi tipo di libertà, in senso ampio. Quali residui di libertà rimangono però? Sentenza della corte costituzionale nº 26/1999. All’ordinamento è estranea l’idea che la restrizione della libertà personale possa comportare consequenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un assoggettamento generalizzato all’organizzazione penitenziaria. Punto 3.1. del considerato in diritto => vige il primato della persona umana e dei suoi diritti. Parole scritte da Aldo Moro, durante i giorni di rapimento, in una lettera: io comincio a capire cosa sia la detenzione, la pena è solo privazione della libertà, nulla di più. Non è facile dare una definizione esatta di vulnerabilità. In queste categorie, sicuramente, troviamo le persone detenute. Una definizione specifica di vulnerabilità non esiste, nemmeno a livello europeo. In una sentenza importante della corte di giustizia, questa ha definito i minori come soggetti vulnerabili, ammettendo che bisogna rinunciare ad una definizione concreta. Caso Pupino, della grande sezione della corte di giustizia Europa -> bambini, molto piccoli, che erano stati percossi dall’asilo. Ci possono anche essere condizioni di doppia vulnerabilità (straniero detenuto). Necessità di contrapporre la detenzione con la privazione della libertà personale -> si può parlare di detenzione come privazione della libertà personale o di detenzione come opposto delle libertà. Se si sceglie l’una o l’altra contrapposizione, si avranno delle conseguenze diverse. Corte europea e corte costituzionale propendono per la prima coppia contrapposta. Sentenza nº 313/ I giudici parlano di una finalità della pena che deve essere orientata verso la rieducazione, senza caratteri diversi da questa. Diversamente avremmo una strumentalizzazione degli individui per fini generali, di politica generali. Sentenza nº 13/ La corte parla del diritto al nome = segno distintivo irrinunciabile della identità personale. Venivano chiamati per numero di matricola -> azzeramento della personalità, sono dei numeri. Articolo 2 delle regole penitenziarie europee Le persone private della libertà personale conservano tutti i diritti che non sono stati loro tolti secondo la legge o dal provvedimento di condanna o di applicazione della custodia cautelare. Sottolinea come ci siano dei diritti che non sono stati tolti -> ricerca di diritti fondamentali. Legge del più debole contro la legge del più forte. Se seguiamo la linea aperta da queste sentenze, dobbiamo capire quale possa essere il residuo di libertà + individuare i diritti fondamentali garantiti alla persona, nonostante sia detenuta. Se la detenzione comportasse la privazione di tutte le libertà, quel corpo non avrebbe alcun diritto => non si apre la grande questione di elencare i residui diritti della persona detenuta. La scelta ci impone di saper individuare i possibili rimedi risarcitori nei casi in cui quei diritti dovessero essere violati. Dietro a questa doppia visione della detenzione si nasconde una visione della politica criminale e quindi del carcere. Si può parlare sia di tortura verticale che orizzontale => tra detenuti. Se si accetta la visione delle corti => visione umanitaria (in contrapposizione a quello securitario di deumanizzazione) in cui entrano in gioco molti articoli e il carcere viene visto come servizio pubblico -> lo si

potrà privatizzare? Gestione delle strutture completamente affidata ai privati? Potrebbe essere vantaggioso o ci sono nascosti dei pericoli? Esperienze di privatizzazione non ne abbiamo mai avute, quelle più frequenti riguardano il mondo anglosassone -> il regno unito ha tentato, privatizzando anche le linee ferroviarie, ecc., ma poi la ha abbandonata. Nel sistema statunitense ci sono le corporazioni che gestiscono le carceri e sono quotate in borsa => fanno affari incredibili e così diventa chiaro lo scopo del privato. Come si guadagna? Riducendo il personale e aumentando le forme di sorveglianza elettronica Le condizioni di vita nelle prigioni, federali o statili, sono così diverse che spesso, patteggiando, si patteggia anche per il luogo in cui la pena verrà scontata. Ancora più interessante è il caso inglese: hanno privatizzato molti servizi e poi hanno fatto marcia indietro, perché aumentavano i disastri ferroviari e, anche nelle carceri, che avevano ancora un minimo di controllo statale, stava capitando qualcosa di preoccupate che ha fatto sì che si tornasse sui propri passi => il tasso di violenza (da parte di tutti) andava aumentando. Se si sceglie un approccio umanitario, probabilmente bisognerà anche intendere il carcere così come lo definiscono le regole penitenziarie europee, quindi un servizio pubblico e ciò impone di accantonare il tema della privatizzazione nel suo complesso. Bisognerà quindi iniziare a parlare del detenuto, soggetto di diritti effettivi e concreti, non illusori, anche in una prospettiva multi livello. Ogni persona ristretta in quel luogo. Regole penitenziarie europee o regole Mandela, delle nazioni unite, che in parte hanno dei contenuti coincidenti. Predisporre una mappa che contenga i diritti inviolabili, sia quelli visibili ed evidenti, come quello alla salute, ma anche quelli invisibili, che non appaiono subito leggendo le carte costituzionali, come può essere il tema dell’affettività. Bisogna sempre individuare due criteri relativi al detenuto e alle sue cose:

  • Tracciabilità^ => devono restare le tracce, le info di ogni luogo in cui il soggetto è transitato.
  • Rintracciabilità^ => essere in grado di risalire a quelle tracce lasciate in precedenza. Bisogna sempre conoscere e sapere dove la persona è detenuta in questo preciso momento, in quali condizioni si trova e dove si trovava in passato => questo vuol dire essere in grado di leggere le tracce. Bisogna ricostruire la storia penitenziaria sia della persona che delle sue cose. Per questo si insiste molto anche sulla necessità che ci siano registri precisi che indichino l’entrata dell’individuo, le sue condizioni di salute, ecc. Non è un caso che nel 2013 l’Ucraina è stata condannata dalla corte europea per violazione dell’articolo 3 perché il detenuto aveva subito maltrattamenti e torture + violazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale della CEDU che protegge la proprietà => durante il trasferimento da un penitenziario ad un altro, l’autorità non gli aveva lasciato il tempo di raccogliere i propri oggetti personali, i quali erano andati dispersi e mai più restituiti. Concetto del controllo costante. Se si adotta questa visione umanitaria del carcere, bisogna anche fare uso, come fa l’ordinamento penitenziario italiano, di almeno tre parole, sempre ambigue, che devono essere definite volta per volta:
  • Trattamento.
  • Individualizzazione^ -> sta dietro al concetto di tracciabilità e rintracciabilità + del nome.
  • Rieducazione. Scelta filosofiche e scelte architettoniche differenti in base all’approccio deciso -> visibile, la si può riscontrare anche nella soluzione architettonica data in un certo periodo. Struttura panoptica, vedere tutto -> sistema in cui i controllori vedono i controllati, mentre questi non vedono nulla. Struttura che si adatta bene alla neutralizzazione, non ci sono spazi per socializzare e creali, quei pochi che ci sono, è stato difficile. Problema applicativo delle nuove scelte. Andando a vedere anche le prime regole dell’ordinamento penitenziario troviamo una serie di precisazioni che possono risultare esagerate sul come debbano essere i locali, su come devono essere le finestre, il sistema di luce, ecc. ma dietro questi dettagli si nasconde un approccio differente, che non è quello della neutralizzazione. Gli standard contenuti nelle varie raccomandazioni e nel documento di prevenzione della tortura presentano tutto con minuzia di particolari e ciò perché l’approccio non è quello della mera neutralizzazione: ci si

Distinzione di base che si ritrova già al primo articolo dell’ordinamento penitenziario (+ art. 27 della costituzione). Successivamente diventerà anche una distinzione di locali: si distinguono gli istituti per definitivi condannati e per coloro che definitivi ancora non sono => sezioni differenti. La pena, che inizialmente era visibile, diventa assolutamente invisibile, così come lo è ancora oggi. Visibilità = far capire che il potere del sovrano viene ripristinato, c’è la punizione, c’è lo spettacolo -> splendore dei supplizi proprio perché diventa uno spettacolo. Invisibili = più dolci, ma anche nascoste -> ancora adesso, l’esecuzione finisce per essere la parte meno visibile di tutto il processo penale. Pena come parte più burocratica -> burocrazia come contraddittoria sé poi si vanno a vedere i problemi autentici. Queste caratteristiche possono essere collocate nel 1700 appunto. Cosa accede nell’800 però? Ad esempio, la teorizzazione di Cesare Lombroso (1870), che ha studiato i tratti somatici, il cranio di un brigante per arrivare a concludere che la criminalità si può prevedere esaminando il cranio, il corpo di quel certo soggetto. In epoca fascista, durante la dittatura, l’ebreo aveva determinati tratti somatici. Se ci si sposta più avanti, ad esempio nella rivista “La difesa della razza”, ci si fa forti delle teorizzazioni precedenti. Quale potrebbe essere il pericolo di puntare sulla previsione criminale in stile Lombroso? Quello di assolvere la società: sei nato nei dintorni di Parigi e, in quanto tale, sei già un delinquente. Lombroso quindi è vivo e vegeto, ma bisogna stare attenti ad applicare rigidamente le sue teorie. Teorie che non sono state azzerate, anzi, sono state riprese. Capacità del legislatore di intervenire nell’area penale non in modo settoriale -> il codice Zanardelli è il codice penale del 1890, riformulato in età giolittiana, insieme al nuovo regolamento penitenziario e alle leggi di pubblica sicurezza. Nell’arco di 3 anni, il legislatore ha avuto la capacità di riformulare tutti questi ambiti. Anche durante la dittatura fascista, abbiamo un’operazione di questo tipo. Dietro al codice di procedura penale del 1988 c’è un codice penale degli anni ‘30. La stessa operazione di revisione legislativa di ha in età giolittiana, si ha anche in età fascista. Intervento complessivo. Se ci avviciniamo ai nostri tempi, considerando l’età repubblicana, dalla costituzione in poi, un intervento di questo tipo non c’è stato -> brutto sintomo, stiamo operando ancora con un codice che ha l’impronta del’30. Regolamento del 1931 -> legge penitenziaria del 1975, passaggio epocale, si passa da un regolamento ad una legge. La corte costituzionale non può dichiarare l’illegittimità di un regolamento. -> fino al 1975 è rimasto in vigore il regolamento penitenziario del ‘31, si cui la corte non poteva compiere alcun controllo costituzione. Problema che molto spesso è stato messo in luce dagli studiosi. La costituzione è potuta entrare effettivamente nelle carceri sono nel ‘75. Questa caratteristica ha segnato tutta la prima fase -> lentamente si è arrivati alla legislazione. La seconda è stata quella del controllo costituzionale, di un avvio delle attività della corte costituzionale che si è occupata molto di questa area non appena ha potuto farlo. Poi si è passati alla giurisdizionalizzazione, della tutela dei diritti da parte di un organo giurisdizionale. Sviluppo che fa intendere i tanti problemi attuali -> lentamente dovrebbe andare avanti verso una completa europeizzazione => accettazione ed applicazione effettiva degli standard europei. Mentre il coniglio di Europa si è sempre occupato delle questioni penitenziarie, soprattuto tramite l’attività della corte di Strasburgo, a livello di Unione Europea c’è l’accettazione degli standard, ma non si ha ancora una fonte propria, tipica, uno statuto relativo alla detenzione nei paesi comunitari, ci si rifà sempre alle regole del consiglio di Europa -> nemmeno questo è un buon segnale, può indicare disinteresse. Di fronte ad un problema, ad un vuoto legislativo, bisogna sempre tenere conto dell’effettività -> verificare se c’è la possibilità, in relazione a quel caso, dell’intervento di un giudice. Parametro della organicità di un sistema: il sistema è coerente nelle sue scelte?

Parametro dell’efficienza e dell’efficacia, che però non vanno intesi come sinonimi. Efficiente = funzionante a dovere, se ha la capacità di condurre a termine il suo compito. Efficacia = abilità di fare con le minime risorse, senza sprechi. Utilizzando questi parametri si riesce a valutare il sistema, nonché i singoli episodi. Ordinamento penitenziario con significati differenti:

  • Complesso delle disposizioni che riguardano il tema dell’esecuzione delle pene;
  • Legge del ‘75 che tratta dell’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Stessa espressione impiegata in maniera differente. Quali sono le norme da saper consultare?
  • Il codice penale, che secondo Carrara, “è il codice dei delinquenti”;
  • Il codice di procedura penale, che sempre Carrara definisce quale “codice dei galantuomini”;
  • Regolamento del 2000
  • La costituzione e la convenzione europea, che contengono i grandi principi
  • Regole penitenziarie europee -> raccomandazione del dominati dei ministri del consiglio di Europa. Differente atto di nascita di tutte queste fonti -> è importante la legge del ‘75 dato che il regolamento del 1931 poneva al riparo, proprio per il suo essere un regolamento, la materia penitenziaria da qualsiasi intervento della corte costituzionale. È mancata, nella fase della repubblica, una riforma organica, contemporanea, che riguardasse tutte queste fonti. Persistere delle tesi lombrosiane dell’800 -> non è facile individuarle immediatamente, sono camuffate. La critica da rivolgergli riguarda l’anticipazione di un comportamento criminale che potrebbe anche non esserci. Differenza importante tra anticipare e prevenire -> potrebbero essere intesi come sinonimi, ma nel nostro discorso vanno tenuti del tutto distanti. Lombroso ha la presunzione di anticipare il comportamento criminale di quella persona, che magari ha il cranio in un certo modo, ma non commette reati. Se ci si occupa invece del prevenire, si compie tutt’altra operazione. L’ordinamento penitenziario oggi si basa sui tre criteri: trattamento - individualizzazione - rieducazione.
  • Trattamento Vocabolo ambiguo perché ha due significati, evidente quando si vanno a ricerca i riferimenti nelle fonti conosciute -> compare all’ art. 27, 3º co. della costituzione. Qualcosa di simile compare anche all’ art. 3 della convenzione europea. Art. 1 della legge del ‘75 => la rubrica è trattamento e rieducazione. Termine presente in quasi tutti i commi. Simile rispetto alle altre due fonti. Anche agli articoli 13 + 13 - bis , in cui si parla dei trattamenti psicologici per i colpevoli di reati sessuali commessi nei confronti di minori. All’ art. 14 si fa rifinenti agli elementi del trattamento del condannato, che deve essere rieducativo + si individuano gli elementi del trattamento:
    • (^) Lavoro;
    • (^) Studio;
    • (^) Religione. Elementi molto diversi tra loro, ci troviamo su piani di azione differenti. Lo stesso vale per il regolamento del 2000. Ci sono due modi di utilizzare il termine trattamento -> trattamenti dignitosi, non violenti, con cui si fa rifermento alle condizioni di vita e questi significato materiale si trova nella costituzione. In tutte queste ipotesi il trattamento va collegato alle condizioni materiali. Poi può essere anche impiegato a scopo rieducativo. La lettura delle fonti va affrontata stando attenti alla stessa espressione, che può avere differenti significati e indicare problemi diversi.
  • Individualizzazione Diritto ad un trattamento penitenziario che non sia differenziato.

Progetto che opera per risolvere questioni criminali ma che intervenire sul versante civilistico. Di solito uno dei genitori è detenuto, il più delle volte il padre, e la richiesta di intervento arriva dalle donne di famiglia => scardina il sistema, perché le donne, all’interno dell’organizzazione, hanno un ruolo molto delicato, anche di dare continuità. Da ancora più peso al discorso, che sembrava astratto, dell’abolizionismo -> il punto di forza non è l’intervento della giustizia penale, ma quello civilistico sul minore, sperando che abbandoni la Famiglia. La questione è molto delicata, non bisogna abbandonare né i bambini ma né le denuncianti. Quindi non dovrà solo allontanare. Reinserimento sociale => questa società in cui reinserire le persone deve avere una sua struttura legale. Il progetto “Liberi di scegliere” è un tutt’uno con questa idea. Si può poi introdurre anche il discorso dello studio => diventa uno strumento molto importante, pilastro importante anche all’interno della struttura penitenziaria. Bisogna dare le opportunità agli individui però, a partire dagli stranieri che magari non conoscono la lingua

  • insegnamento dei principi costituzionali. Con la possibilità di mantenere dei contatti. La corte di Strasburgo si è interessata molte volte del diritto all’istruzione dei detenuti -> art. 2 del protocollo addizionale alla convenzione Europa, che non può essere rifiutato a nessuno. Bisogna sempre raggiungere il giusto equilibrio diritto allo studio - esigenze di sicurezza. Problema dell’uso dei computer che abbiano un collegamento internet -> a volte permesso per poter partecipare a dei corsi, per avere un contatto con le strutture scolastiche esterne. Non si potrà rifiutare l’accesso ai corsi scolastici perché la durata della detenzione è incerta -> non è una motivazione. Molti riferimenti all’interno dell’ordinamento penitenziario -> molto spesso la corte di Strasburgo se n’è occupata. Diritto al lavoro -> andando a guardare le statistiche delle situazioni nei vari penitenziari italiani, si intende subito come i detenuti che lavorano, al di là delle tante affermazioni di principio, sono davvero una percentuale molto bassa. Si trovano quindi o in un limbo, la corte EU molte volte sottolinea come gli stati non affrontino il problema del tempo perduto all’interno dei penitenziari => non fanno nulla, non basta creare una stanza con un tavolino da ping pong. Ma di quale lavoro si parla?
  • Murario.
  • Extramurario^ -> detenuti in articolo 21, proprio perché lavorano all’esterno. Per avere un senso nei confronti di queste persone deve essere un lavoro qualificato. Si dovrebbe sempre trattare di un lavoro orientato in maniera etica, di un lavoro non violento. Cosa inserire in una lista di diritti, diversi dalla libertà personale, garantiti ai detenuti?
  • Salute;
  • Affettività -> individuarne le sfere;
  • Colloqui -> con i famigliari, appunto per mantenere i legami affettivi;
  • Rieducazione;
  • Studio;
  • Religione;
  • Libertà di informazione.
  • Diritto alla rieducazione Distinzione tra persone presunte innocenti e chi ormai è stato condannato. Ci permette anche di individuare un diritto al lavoro => qualificato ed eticamente orientato. Come si può rieducare o educare un individuo attraverso un lavoro violento? Dovrebbe essere garantito a molti, ma le statistiche sono molto diverse nella realtà. Per quanto riguarda i lavori extramurario => dovrebbero avere gli stessi diritti dei lavoratori liberi. Proprio per questo la corte costituzionale si è espressa in merito al diritto alle ferie dei detenuti, al riposto retribuito, nella sentenza 158/2001 -> non dovrebbe esserci una distinzione tra esterno ed intendo.
  • Diritto allo studio Varie sentenze della corte europea, la quale si è occupata a più riprese del diritto di istruzione dei detenuti -> diritto da bilanciare, in alcuni casi, con delle esigenze di sicurezza. È molto importante anche l’uso degli strumenti infirmatici, soprattutto per quanto riguarda la possibile di uscire all’esterno, evadendo virtualmente. Il quadro che emerge studiando queste sentenze della corte europea è molto preciso, il detenuto ha diritto all’istruzione, può esserne disinteressato, ma deve essere libero di scegliere, non si giustifica il mancato accesso con la condizione di isolamento o qualsiasi altra qualificazione. C’è qualche articolo che se ne occupa? L’ art. 19 è quello che da più vicino richiama il diritto all’istruzione -> rubricato “Istruzione” + anche ad altre dia pozioni contenute nel regolamento di attuazione dell’ordinamento penitenziario.
  • Diritto al lavoro Articolo 20 , abbastanza impegnativo, in cui si fa riferimento ai vari commi alla presenza in ogni istituto, di una commissione lavoro => ne indica anche la composizione. Ai lavori della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti. Anche in altri articoli relativi ad altre aree, ci sarà la rappresentanza di un detenuto => fa intendere il meccanismo e il funzionamento dell’impianto penitenziario. Ci sono varie commissioni, ognuna con scopi differenti. I detenuti, senza poteri deliberativi o meno, vi partecipano -> saranno votati o scelti per sorteggio? Sorteggio, lo precisa un articolo dell’ordinamento penitenziario. C’è un piccolo comma in cui si specifica che il lavoro non deve avere carattere afflittivo ed è remunerato -> aspetti importanti, non si tratta di una punizione, non sono lavori forzati. Di lavoro si occupano anche gli articoli successivi. All’ art. 20 - ter si parla del lavoro di pubblica utilità, a titolo volontario e gratuito quindi Art. 21 che parla del lavoro all’esterno -> sulla base di questa previsione i detenuti hanno la possibilità di essere assegnati al lavoro extramurario => in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’art. 15, in cui vengono elencati i caratteri del trattamento. Iniziano poi le differenti distinzioni basate sullo status del condannato. Potrebbe essere prevista una scorta, non per un’eventuale evasione, ma allo scopo di proteggerlo. L’ art. 21 - bis , si occupa di un qualcosa che non è un vero e proprio lavoro -> disciplinato con rinvio all’articolo 21: assistenza all’esterno dei figli minori. Norma inserita in quest’area, ma che riguarda il legame famigliare, si parla dell’assistenza ai minori di età non superiore a 10 anni => genitorialità come tema di fondo, in gran parte che riguarda la donna, ma anche espressamente del padre. Le percentuali consentono di dire che, nella maggior parte dei casi, sarà la donna condannata ad occuparsi dei figli minori. Articolo con scopo ben preciso, collegato al diritto al lavoro. Si prosegue poi con norme più specifiche.
  • Diritto ai colloqui Art. 18 che si occupa di diritti e garanzie molto diversi tra loro, tra cui quello ai colloqui -> rubricato “Colloqui, corrispondenza ed informazione”. Articolo riformulato per gli interventi della corte costituzionale e, soprattutto, della corte di Strasburgo che si era occupata, in particolare, della censura della corrispondenza in relazione ai detenuti in regime di 41 - bis. Non si può però parlare genericamente di un diritto ai colloqui -> distinzione tra colloquio con il difensore e colloquio con i famigliari -> nel primo caso si fa riferimento all’ articolo 24 della costituzione, nonché l’ art. 104 del codice di procedura penale. Il problema alla base dei colloqui con il difensore è l’individuare una regola: si deve avere la possibilità di contattare immediatamente il difensore. Regola che dovrebbe valere sempre, per tutti i detenuti. L’articolo ha subito degli interventi proprio perché per la persona in custodia cautelare si può invocare l’art. 104 cpp, ma non emergeva dall’ordinamento penitenziario un’analoga garanzia in relazione alla persona detenuta, nel senso di condannata. La corte costituzionale ha chiarito, con la sua declaratoria di illegittimità, che il diritto di parlare immediatamente con il difensore è la classica garanzia del diritto di difesa che vale indistintamente per tuti, condannati o presunti innocenti.

Diritto alla giurisdizione. Tutti questi diritti elencati, se manca l’intervento di una autorità e la possibilità di accedere ad un giudice, restano lettera morta. Tra i primi diritti dovremmo quindi inserire questo diritto, che fa sì che un diritto venga dichiarato, ma poi anche tutelato. Esiste anche un diritto di voto, tranne in certi casi -> significato forte. Ergastolo -> attribuire il diritto alla speranza fa sì che l’ergastolo non venga travolto dalla corte di Strasburgo per violazione dell’articolo 3. Molte volte altri stati sono stati condannati da Strasburgo in relazione a forme di ergastolo senza alcuna possibilità di riottenere la libertà. Diritto ad un trattamento non differenziato => vanno tutelate le differenze ragionevole, a patto che siano tutelate e non arbitrarie. In questo modo si tutelano le dignità di tutti. Giustificare l’isolamento -> regime penitenziario ex art. 33. Aldi fuori dei casi previsti dall’articolo, siamo in presenza di un abuso dell’istituto. Ce sempre il timore che, dietro all’isolamento, ci sia una forma di punizione prolungata nel tempo -> sebbene apparentemente sia stato previsto per via legale ovviamente.

  • Isolamento per ragioni di^ salute.
  • Isolamento^ disciplinare.
  • Isolamento dei presunti innocenti => per ragioni di^ cautela processuale, nel senso che si teme l’inquinamento della prova, che passa da contatti con le altre persone detenute. L’importante è che l’isolamento sia temporale, non si può prorogare => istituto emergenziale. Attenzione verso la personalità -> rischio di suicidi. Regime di sorveglianza particolare ex art. 14 - bis e successivi. Nuovo istituto che ha dei presupposti particolari del soggetto nei cui confronti dovrà essere prevista la sorveglianza: soggetto pericoloso nel senso penitenziario, interno, in grado di gestire e alterare le normali condizioni di quel penitenziario. Si può applicare indistintamente. Il discorso si complica perché i diritti, che vanno letti alla luce delle differenze che ci sono, possono subire delle limitazioni e delle sospensioni, ma bisogna giustificarle. Situazione resa ancora più caotica perché la suddivisione in circuiti di tutta la popolazione dei detenuti si trova nelle circolari dell’amministrazione penitenziaria. Codice di procedura penale: custodia cautelare in carcere -> previsione che tutela questa differenza all’ art. 275 dell’ordinamento penitenziario. Art. 47 - quinquies : detenzione domiciliare speciale. Bisogna andare, di volta in volta, a cercare le norme che autorizzano a sostenere che effettivamente questa tutela esiste. Nelle regole penitenziarie europee si parla anche di servizi specializzati per tenere conto delle esigenze delle donne, per quelle che abbiano subito delle violenze, c’è la regola che il parto dovrebbe avvenire all’esterno della struttura penitenziaria -> diversamente bisognerebbe comunque garantire la massima assistenza. Art. 36 che si sofferma sui minori in tenera età -> garantire il legame con la madre, ma di valutare anche quello che è il migliore interesse per il minore. Anche il bambino è detenuto. Il minore è vulnerabile perché ha bisogno di specifiche necessità. Bisogna tutelare anche la differenza dei detenuti stranieri -> sono la gran parte della popolazione penitenziaria. Bisognerebbe ripristinare la democrazia linguistica = rispettare e garantire il diritto all’interprete, tradurre gli atti (fondamentali), garantire i rapporti con il difensore, sotto il punto di vista linguistico. Art. 19 dell’ordinamento penitenziario -> si parla di insegnamento della lingua italiana e dei principi costituzionali, per integrare lo straniero. Emerge anche la questione alimentare -> all’ articolo 9 si fa riferimento al vitto e ad una alimentazione rispettosa del credo religioso. Diritto alla salute. Quando si parla di salute in generale non si pensa solo all’assenza di malattia -> benessere fisico e psichico. Bisogna intendere la salute in maniera ampia.

Art. 3 della convenzione + art. 32 costituzione -> composto da due commi. Siamo all’interno di un diritto inviolabile MA, all’inizio, veniva considerato come un principio programmatico, ispiratore. Solo con il tempo e con le sentenze della corte costituzionale ne è cambiata la concezione. È stato ribadito che non è nemmeno quello della salute un valore così unitario, ma si articola in tante situazioni soggettive, che vanno individuate. Situazioni soggettive:

  • Integrità^ fisica e psichica -> collegata al benessere e alla dignità.
  • Trattamenti sanitari. Diritto all’integrità psico fisica = una persona sarà detenuta, quindi limitata nella sua libertà personale, ma manterrà le residue libertà, soprattutto il rispetto alla sua dignità -> protetto di fronte alle aggressioni, alle possibili violenze che possono provenire anche da altri detenuti. Così si giustifica anche una sorta di circuito di regime particolare per quei detenuti che devono essere protetti dalle aggressioni, per lo più da parte proprio dei detenuti. La corte di Strasburgo afferma che non bisogna garantire una clinica di grande lusso ai detenuti, MA bisogna garantire cure adeguate -> anche bilanciata con la pericolosità del soggetto. Bisogna verificare anche la compatibilità di quella situazione di infermità con lo stato detentivo. Art. 42 dell’ordinamento penitenziario: trasferimento da un luogo detentivo ad un altro per motivi di salute. Anche il libro 4º del codice di procedura contiene degli articoli in questo senso -> ci possono essere situazioni di incompatibilità stato detentivo - salute dell’individuo. Cure adeguate e tempestive. Lo stato non può non ottemperarle a questo suo obbligo. Diritto all’autodeterminazione sanitaria:
  • Attiva^ = essere liberi, a proprie spese, di scegliere il medico ->^ art. 11^ dell’ordinamento penitenziario
  • Passiva = diritto di essere malato, di rifiutare i trattamenti sanitari anche se vanno a vantaggio della propria salute. Sciopero della fame -> art. 32 della costituzione, 2º comma: trattamenti sanitari obbligatori che devono essere previsti per legge. Uso del corpo per motivi politici. Lo Stato può intervenire? Quando è possibile intervenire con l’alimentazione forzata? L’art. 32 della costituzione autorizza un intervento, ma deve comunque essere previsto per legge. Nell’ordinamento penitenziario non ci sono riferimenti. Dovrebbe essere i una previsione di legge -> l’intervento è possibile quando il digiuno è la manifestazione anche solo indiretta di una patologia psichica, non quando sia una libera e consapevole scelta. Tema dell’alimentazione forzata -> la corte EU lo ammette, ma fissa tre condizioni:
    • (^) Accertata medicalmente.
    • (^) Garanzia procedurale adeguata -> bisogna stabilire i termini dell’intervento. Diritto di vivere in un ambiente salubre e sicuro. I tribunali civili si sono occupati di casi tipo quello in cui un detenuto, all’ultimo piano di un letto a castello, è caduto e si è fatto male. C’è una qualche responsabilità in casi simili? Problema di tutela preventiva del diritto alla salute. Art. 2043 cc: responsabilità per un’omissione, non aver adottato le precauzioni per evitare che… Obbligo a carico del ministero, che ha competenza su tutta la gestione dei penitenziari => condannato a risarcire i danni subito da chi, cadendo, abbia avuto delle lesioni. In queste sentenze i giudici ribadiscono che non si possa dubitare che ci sia una responsabilità.