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Diritto Comparato: Analisi dei Sistemi Giuridici e della loro Effectività, Appunti di Diritto Comparato

Una introduzione al diritto comparato, una branca del diritto internazionale che analizza i sistemi giuridici di diversi paesi e la loro efficacia in contesti differenti. della necessità di considerare il contesto in cui le regole giuridiche operano, della differenza tra diritto comparato e diritto straniero, e dei modelli giuridici e delle costituzioni. Viene inoltre esplorata la classificazione e la legittimazione delle costituzioni, i diritti e le libertà, e i profili comuni dei diritti.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 24/06/2022

simone-gaio
simone-gaio 🇮🇹

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DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
La COMPARAZIONE GIURIDICA
Operazione intellettuale di raffronto tra ordinamenti o tra loro parti (es. organi,
diritti, procedimenti..) al fine di ricercare analogie e differenze; ha l’obbiettivo di
dimostrare con sistematicità analogie e differenze fra lo stesso fenomeno osservato
fra due o più ordinamenti verificando in seguito ipotesi e teorie su questi fenomeni.
[Ci sono sistemi in cui nonostante le leggi non siano scritte ma legati alle consuetudini
esse sono ugualmente cogenti]
Diritto comparato va ad analizzare anche il contesto in cui le regole giuridiche operano
-> fondamentale per capire effettivamente i diversi sistemi giuridici
Cultura giuridica dei vari paesi differisce -> imporre delle norme giuridiche funzionanti
in un contesto in un altro contesto diverso potrebbe portare alla mancata efficacia a di
un’esterna
Diritto comparato non è sinonimo di diritto straniero -> conoscenza del diritto
straniero è un presupposto necessario per poter giungere a una comparazione fra
ordinamenti
I MODELLI GIURIDICI
Si arriva a proporre delle classificazioni degli ordinamenti e alla proposizione dei
modelli.
Modello: concetto che riassume dei caratteri ricorrenti in una pluralità di sistemi
costituzionali concreti
Due tipologie:
1. Modello euristico/di analisi: costituito con delle finalità teoriche di analisi (forma di
governo semipresidenziale padre del semipresidenzialismo è Douverger -
costituito da due elementi. Elezione diretta del capo dello stato, con significativi
poteri, e mantenimento del legame fiduciario fra governo e parlamento); raccoglie
in uno stesso insieme esperienze di diversi paesi che condividono caratteri comuni
2. Modello esemplare/reale: sono prevalenti(se si parla della circolazione del modello
semipresidenziale non si fa riferimento al modello euristico di Douverger ma
facciamo riferimento al modello francese); rappresentano la concretizzazione del
modello teorico (diritto della natura nasce da un modello euristico del giurista
americano Stone negli anni 70; ma iil modello che è circolato quello reale è
quello della costituzione dell’Ecuador). I modelli reali sono divenuti oggetto di
circolazioni in quanto altri paesi hanno considerato che questi abbiano un buon
funzionamento e li accolgono nel loro sistema giuridico sperando di ottenere gli
stessi risultati; sono dunque presi ad esempio e imitati da altri ordinamenti (es. di
modello esemplare per il presidenzialismo sono gli USA)
La dottrina ha individuato dei fattori che determinano la circolazione dei modelli:
TRAPIANTO: importazione di uno più istituiti giuridici in un nuovo; es. immigrazione
di un intero popolo in un altro territorio (es.ordinamento di Israele, configurazione
di istituti giuridici derivanti dalla propria storia in quanto popolo) -> vi può essere
crisi di rigetto
IMPOSIZIONE: a seguito di una guerra o conquista imposizione del sistema giuridici
nei paesi colonizzati/conquistati dove si impone il proprio diritto
RICEZIONE: conseguenza di un’azione volontaria -> un paese sceglie scientemente
di introdurre nel proprio ordinamento un istituto le cui radici si rintracciano in un
altro; questo processo avviene quando l’istituto interessato gode di prestigio, viene
ritenuto ben funzionante/ha effetti positivi che i paesi ce lo recepiscono sperano di
ottenere
{Vi sono situazioni in cui il diritto di un altro paese in virtù del proprio peso politico
ed economico si impone su altri paesi (URSS e paesi satelliti);
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DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

La COMPARAZIONE GIURIDICA Operazione intellettuale di raffronto tra ordinamenti o tra loro parti (es. organi, diritti, procedimenti..) al fine di ricercare analogie e differenze; ha l’obbiettivo di dimostrare con sistematicità analogie e differenze fra lo stesso fenomeno osservato fra due o più ordinamenti verificando in seguito ipotesi e teorie su questi fenomeni. [Ci sono sistemi in cui nonostante le leggi non siano scritte ma legati alle consuetudini esse sono ugualmente cogenti] Diritto comparato va ad analizzare anche il contesto in cui le regole giuridiche operano -> fondamentale per capire effettivamente i diversi sistemi giuridici Cultura giuridica dei vari paesi differisce -> imporre delle norme giuridiche funzionanti in un contesto in un altro contesto diverso potrebbe portare alla mancata efficacia a di un’esterna Diritto comparato non è sinonimo di diritto straniero -> conoscenza del diritto straniero è un presupposto necessario per poter giungere a una comparazione fra ordinamenti I MODELLI GIURIDICI Si arriva a proporre delle classificazioni degli ordinamenti e alla proposizione dei modelli.  Modello: concetto che riassume dei caratteri ricorrenti in una pluralità di sistemi costituzionali concreti Due tipologie:

  1. Modello euristico/di analisi: costituito con delle finalità teoriche di analisi (forma di governo semipresidenziale – padre del semipresidenzialismo è Douverger - costituito da due elementi. Elezione diretta del capo dello stato, con significativi poteri, e mantenimento del legame fiduciario fra governo e parlamento); raccoglie in uno stesso insieme esperienze di diversi paesi che condividono caratteri comuni
  2. Modello esemplare/reale: sono prevalenti(se si parla della circolazione del modello semipresidenziale non si fa riferimento al modello euristico di Douverger ma facciamo riferimento al modello francese); rappresentano la concretizzazione del modello teorico (diritto della natura nasce da un modello euristico del giurista americano Stone negli anni 70; ma iil modello che è circolato – quello reale – è quello della costituzione dell’Ecuador). I modelli reali sono divenuti oggetto di circolazioni in quanto altri paesi hanno considerato che questi abbiano un buon funzionamento e li accolgono nel loro sistema giuridico sperando di ottenere gli stessi risultati; sono dunque presi ad esempio e imitati da altri ordinamenti (es. di modello esemplare per il presidenzialismo sono gli USA) La dottrina ha individuato dei fattori che determinano la circolazione dei modelli:  TRAPIANTO: importazione di uno più istituiti giuridici in un nuovo; es. immigrazione di un intero popolo in un altro territorio (es.ordinamento di Israele, configurazione di istituti giuridici derivanti dalla propria storia in quanto popolo) -> vi può essere crisi di rigetto  IMPOSIZIONE: a seguito di una guerra o conquista imposizione del sistema giuridici nei paesi colonizzati/conquistati dove si impone il proprio diritto  RICEZIONE: conseguenza di un’azione volontaria -> un paese sceglie scientemente di introdurre nel proprio ordinamento un istituto le cui radici si rintracciano in un altro; questo processo avviene quando l’istituto interessato gode di prestigio, viene ritenuto ben funzionante/ha effetti positivi che i paesi ce lo recepiscono sperano di ottenere {Vi sono situazioni in cui il diritto di un altro paese in virtù del proprio peso politico ed economico si impone su altri paesi (URSS e paesi satelliti);

si può inoltre parlare di imposizione anche riguardo alle costituzione dei paesi dell’Europa dell’est redatte dopo la caduta del Muro di Berlino (pressioni dalla comunità internazionale e in particolare dai paesi occidentali che esercitarono un peso sui costituenti dei paesi dell’est nel periodo 90-91-92; modelli che circolarono : semipresidenzialismo francese, tribunale costituzionale federale tedesco)} FINALITÀ  Principale : è una finalità scientifica, priva di immediati risvolti pratici; l’obbiettivo è acquisire nuove conoscenze e verificare la presenza di analogie e differenze fra istituti di ordinamenti diversi. In questo modo studiosi riescono a mettere in ordine le conoscenze e ad elaborare classificazioni e produrre modelli, attraverso l’analisi dei modelli stranieri il legislatore può introdurre nuovi istituti; i giudici della corte istituzionale possono trarre ispirazione dalla risoluzioni di casi in altri paesi  Sussidiarie/ancillari: hanno risvolti pratici; si possono suddividere in tre categorie

  1. Ausilio nella elaborazione legislativa: ovvero per la produzione di nuove leggi; legislatore (parlamento ma anche governo) può ritenere importante ricercare approfondimenti su un istituto già presente all’estero per valutare se introdurlo nel proprio (nei vari paesi vi sono uffici studi che hanno l’obbiettivo di produrre dossier sulle giurisdizioni straniere) raramente viene introdotto un nuovo istituto senza vedere le conseguenze che vi sono state in altri paesi; più che l’istituto in sé sono le idee che dietro esse si celano a circolare e a importare effettivamente al legislatore.
  2. Ausilio nel caso di unificazione e armonizzazione del diritto: questa funzione è sempre più importante in un’epoca di interconnessione come la nostra; lo studio e il confronto tra le diverse normative consente di predisporre il materiale necessario per elaborare testi comuni tra paesi individuando fattori di contatto e divergenza tra. Diversi paesi con l’obbiettivo di giungere a una normativa quanto più uniforme; armonizzazione e unificazione sono diverse; Unificazione = omogenizzazione tra legislazioni quanto più possibile completa -

    regolamenti dell’Unione Europea Armonizzazione= processo coordinato di normative azionali dei singoli stati membri che continuano a mantenere le loro specificità m hanno anche caratteristiche comuni -> direttive dell’Unione Europea (vengono “recepite” all’interno del proprio ordinamento con margine di discrezionalità)

  3. Ausilio nel ragionamento giudiziale: aiuto che può essere fornito dalla comparazione giuridica in sede di interpretazione giudiziale; si fa riferimento ai tribunali di vertice = corti costituzionali; sempre più facile attraverso i siti istituzionali venire a conoscenza delle sentenze di corti costituzionali straniere in lingua veicolare; la circolazione delle idee giuridiche è molto più semplice fra i paesi di Common Law di tradizione anglo- americana -> viene dato un grande rilievo al giudizio giurisprudenziale, legato alle sentenze (Italia è nella famiglia degli ordinamenti di Civil Law= diritto che si è tramandato attraverso i codici, Europa continentale; diritto di stampo romano) COSTITUZIONE Indica il complesso di regole fondamentali di una determinata organizzazione sociale che ah come destinatari sia i titolari del potere politico (organi di vertice) sia ai cittadini; si tratta di patti sociali le cui clausole principali sono quelle che riguardano i diritti sociali che hanno la funzione di porre dei limiti al potere delle autorità pubbliche.

stato fascista in cui ancora vigeva formalmente lo Statuto Albertino, pur essendo state contraddette le volontà dei costituenti dello SA Potere Costituito Dato da ogni decisione successiva alla promulgazione di una nuova costituzione; esso è soggetto a regole determinate, in primis ovviamente a quelle della costituzione. Tutte le nuove leggi del nostro ordinamento sono manifestazione del potere costituito (devono però ovviamente attenersi e rispettare la costituzione).  Obbiettivi fondamentali che dovrebbero essere perseguiti dai costituenti:

  • Creare istituzioni adatte all’ordinamento che si vuole consolidare e alla cultura politica della società (evitare di introdurre istituti recepiti da stati stranieri che non potrebbero funzionare in un contesto completamente diverso); es. organi di giustizia costituzionale, che sono un’aggiunta recente - da dopo la seconda guerra mondiale – come baluardo della costituzione stessa.
  • Garantire legittimazione alla costituzione -> uno dei modi migliore per far si che i cittadini rispettino il disegno costituzionale è accontentare gruppi di opinione nati fra la popolazione integrando all’interno di essa istanze di questi gruppi - magari attraverso al partecipazione anche digitale – (prima partiti poi anche veri e propri gruppi di opinione) -> se sento di essere rappresentato e/o di aver preso parte al disegno costituzionale allora sarò motivato a rispettare la costituzione. Interrogativi della ricerca sui processi costituzionali:
  • Vedere quali atti sono stati adottati per favorire l’apertura democratica del paese: es. partecipazione di tutti i partiti nell’assemblea costituente
  • Se c’è stato un coinvolgimento popolare (attraverso quali canali?)
  • Organismi internazionali/esperti hanno influenzato il processo costituente (es. costituzione dell’Ecuador – apporto di ONG sull’ambiente)
  • C’è stato il vaglio preventivo di qualche organo alla promulgazione del testo (es. sud-africa -> costituzione era stata sottoposta al vaglio della corte costituzionale; vaglio della Commissione di Venezia sul diritto costituzionale che dipende dal consiglio d’Europa – 47 stati del continente; può essere richiesto il vaglio anche da un paese non da un paese non europeo)
  • Valutazione dell’iter costituzionale “Fare i conti con il passato”:
  • trovare dei sistemi per esplicitare in modo chiaro il ripudio del regime precedente (es. leggi di lustrazione)
  • la giustizia di transizione si è manifestata in qualche modo? (es. commissioni di riconciliazione/verità e giustizia) Ulteriori quesiti di analisi della struttura di un ordinamento:
  • Come si auto-qualifica? (es. “l’Italia è una repubblica democratica…”
  • Che rilievo assume la religione nell’ordinamento? (es. se esiste una religione di stato, le altre religioni non sono ad essa equiparate, dunque i fedeli di minoranze religiose potrebbero avere meno garanzie -> paesi islamici)
  • Quali competenze hanno gli organi costituzionali? (es.capire per esempio se si abusa di una certa fonte del diritto -> decreti legge; vedere se le sentenze della corte costituzionale vengono rispettate oppure no – legislatore negativo secondo Kelsey; la corte costituzionale se dichiara incostituzionale una norma può dare indicazioni a parlamento – es. sentenze monito, interpretazioni -> rispetto delle sentenze della corte è un indicatore di democraticità – non è ovunque così; antagonista della corte costituzionale è il parlamento)
  • Lo stato è federale oppure regionale? Come vengono ripartite le competenze tra centro e periferia?
  • Si escludono i partiti anti-sistema? (es. partiti che hanno come finalità lo stravolgimento dell’assetto costituzionale vigente -> esempio storico legge fondamentale nella costituzione della Germania Federale del 49 in cui si impediva la costituzione di partiti di ispirazione nazista e comunista; pluripartitismo è garantito ma vietata la costituzione di partiti che minino le basi democratiche dell’ordinamento)
  • Si escludono di partiti a base etnica? (completamente diverso dall’esempio precedente: escludere i partiti anti sistema è un azione di tutela dell’ordinamento; escludere invece un partito a base etnica vuol dire non garantire il pluralismo all’interno di un paese e non garantire rappresentatività alle minoranze -> pluralismo va espresso anche a livello di istituzioni – in Parlamento, nel Governo – es. Canada)
  • I militari hanno un ruolo importante all’interno dell’ordine costituzionale? (a volte previsto come organo costituzionale -> militari dunque hanno potere di governo e ciò è sintomo di mancata democrazia)
  • Garanzie costituzionali: procedure di revisione costituzionale aggravate e limiti alle revisioni costituzionali (es. Italia 139 – forma repubblicana non può essere revisionata) CLASSIFICAZIONE delle COSTITUZIONI La stragrande maggioranza degli ordinamenti si è data una costituzione solo nel XX secolo. I cicli costituzionali Una delle classificazioni più note è quella che si basa sui cicli costituzionali -> circolazione delle costituzioni su base storica, considerando cioè i modelli egemonici di costituzione nel corso della storia: le più recepite furono dunque quelle francese e statunitense 8risalente alla fine del 700) Il criterio di questa classificazione è dunque temporale e trova la sua validità in contesti culturali e giuridici omogenei: la circolazione della costituzione statunitense e francese ebbe successo in paesi di cultura simili o analoga. Questa classificazione pecca di eurocentrismo dato che la maggioranza degli ordinamenti rimane fuori da questa classificazione Costituzione statunitense ebbe successo nel contesto sud americano, quella francese in Europa I modelli costituzionali Intende mettere in evidenza e analizzare come circolano le idee contenute nelle costituzioni; le costituzioni che godono di ampi imitazione sono definite costituzioni leader o modello -> viene messa in evidenza l’imitazione, replica, ricezione degli aspetti di alcune costituzioni in altri ordinamenti. Esempi  Costituzione Inglese : emblematica perché ebbe una rilevante influenza sulle sue colonie, ciò, nonostante in passato la costituzione inglese fosse principalmente consuetudinaria e in seguito principalmente basata sul diritto giurisprudenziale (sentenze dei giudici che portano poi a “regole” consolidate). Aspetti fondamentali replicati: o Organizzazione del parlamento, funzionamento dell’organo legislativo -> parlamento inglese madre di tutti i parlamenti o Forma di governo: rapporti fra gli organi istituzionali -> ora forma di governo parlamentare, prima monarchia costituzionale anch’essa imitata in altri contesti  Costituzione Statunitense : Aspetti fondamentali replicati: o Costituzione scritta (seconda costituzione scritta dopo quella della confederazione polacca, ma globalmente considerata la prima)

Casi di dislocazione esterna della sovranità : La classificazione finora fatta è basata su una considerazione della sovranità interna -

vi sono però anche casi in un uno stato è soggetto alla sovranità esterna. Esempio: ex-colonie dell’impero britannico -> nelle colonie vi erano infatti degli statuti che dovevano godere dell’approvazione del parlamento del paese colonizzatore Processi costituenti etero-diretti o guidati: danno vita a delle costituzioni imposte -> vi sono costituzioni al mondo in cui parte del contenuto della costituzione è stato determinato da una volontà esterna dal paese che adotta la costituzione:

  • Legge Fondamentale Tedesca del 49
  • Costituzione Giapponese del 46
  • Italia post WWII dovette sottostare a indicazioni stabilite dal trattato di pace del 47, De Gasperi – Gruber (in particolare riguardo la tutela dei diritti delle minoranze)
  • Costituzione dell’Afghanistan
  • Costituzione dell’Iraq In questo modo viene violato il principio della libertà dell’organo costituente Assistenza Costituzionale Negli anni 80 vi è stata una grande ondata di nuove costituzioni. È emersa dunque la partecipazione internazionale alle procedure di constitution-building con il fine di promuovere istituti e principi che possano promuovere pace e conciliazione in ordinamenti che hanno patito guerre e atrocità. A fornire assistenza nei processi di formazione costituzionale in genere sono organizzazioni internazionali o non governative, singoli stati, costituzionalisti(es. Commissione di Venezia, Nato, Osce…) Accezioni di Costituzione La costituzione può assumere molteplici accezioni:
  • Consuetudinarie: esempio emblematico era quella britannica (al giorno d’oggi non potremmo definirla così -> buona parte delle consuetudini è stat trasposta in fonti scritte)
  • Scritte
  • Unitestuali: stragrande maggioranza delle costituzioni al mondo -> la materia costituzionale è disciplinata in un unico documento
  • Pluritestuali: materia costituzionale disciplinata all’interno di più testi normativi (es. Nuova Zelanda, Canada, Israele)
  • Stabili: in generale lo sono tutte
  • Provvisorie: vi sono dei casi in cui gli ordinamenti introducono costituzioni che sono destinate ad avere fin dall’inizio breve durata -> nel processo costituente non si trova accordo su determinate materie e si sceglie di rinviare la scelta su quelle determinate materie (es. Polonia, post 89, in termine di catalogo dei diritti fondamentali -> si decise di approvare una costituzione che stabilisse l’assetto costituzionale di base da modificarsi successivamente una volta trovato un accordo)
  • Rigide: necessario processo aggravato perché venga emendata (quasi tutte sono così)
  • Flessibili: erano la prassi nell’Ottocento
  • Brevi: generalmente di epoche passate sono focalizzate sulla disciplina delle competenze di organi di vertice dello stato e al più si limitano ad enunciare le libertà fondamentali ( di epoca liberale)
  • Lunghe: si occupano dei diritti fondamentali di stampo sociale ed economico; annoverano un vasto catalogo dei diritti che precedentemente non erano considerate) Preambolo Testo introduttivo eh precede la costituzione vera e propria; la costituzione italiana non ce l’ha ma molte delle altre costituzioni ne sono dotate. Ci si interroga sulla forza cogente del preambolo rispetto al resto della costituzione o se abbia solo un valore storico-politico. In alcuni paesi si considera che umanato scritto nel preambolo abbia lo stesso valore del resto della costituzione (es.Francia, India), in altri casi ha solo un valore politico di guida. In genere nei preamboli vi sono:
  • Richiami alla sovranità (del popolo, degli stai membri della federazione)
  • Riferimento alla storia e al valore del popolo che ha portato al conseguimento di una nuova costituzione
  • Obbiettivi fondamentali del nuovo orientamento con la nuova costituzione (perseguimento del Buen Vivir Ecuador)
  • Riferimenti a Dio, alla religione, all’ideologia/filosofia di fondo che ispira la costituzione Revisione Costituzionale Con il passare del tempo si possono rendere necessarie delle modifiche della costituzione che non ne modifichino comunque il disegno di fondo. Si tratta dunque di procedimenti fisiologici – e non patologici - di manutenzione del testo costituzionale affinché esso sia sempre adeguato al contesto di riferimento. Il potere di revisione costituzionale è un profilo del potere di tipo costituito (tutto ciò che segue dopo l’attuazione della costituzione): deve avvenire nel rispetto delle procedure stabilite nel testo costituzionale La costituzione detta i modi in cui essa può essere modificata nei suoi risvolti modificabili non in quelli intangibili. Diverse procedure di revisione:  Potere affidato all’assemblea legislativa: o richiesta di determinate maggioranze (quorum più elevato di quello di una normale legge) per approvare la richiesta di revisione costituzionale, necessario dunque l’assegno non della sola maggioranza ma anche di parte dell’opposizione (ricreare il vasto consenso che ha dato origine alla costituzione) o richiesta di una doppia approvazione dopo un certo intervallo di tempo o operato dell’assemblea sottoposto al vaglio della popolazione attraverso un referendum eventuale (in certi paesi può essere obbligatorio a prescindere dalle maggioranze -> es. Francia)  Partecipazione degli Stati Membri negli Stati federali: varianti: o Chiamata alle urne tramite referendum negli Stati membri (non attraverso gli organi rappresentativi degli stati membri es. Svizzera) o Partecipazione della Camera Alta (rappresentativa degli stati membri in genere non coinvolta nel processo legislativo ordinario) alla revisione All’interno di una revisione possiamo trovare più processi di revisione costituzionali diversi a seconda del tipo di materia da revisionare

1830 – secondo dopo guerra Si afferma in modo completo il suffragio universale, in principio principalmente maschile dopo la seconda guerra mondiale anche femminile. Importante evoluzione sul piano dei diritti: affermazione dei diritti sociali = Welfare State Stato Sociale, che si impone l’obbiettivo di assicurare condizioni di vita dignitose e soddisfacimento delle richieste dei cittadini in termini di sicurezza sociale. Caratteristica dei diritti sociali è il fatto che presuppongono un’azione positiva, si parla per questo di libertà positive -> è necessario un intervento un’azione positiva da parte dello stato (es. Diritto alla salute). I pubblici poteri negli anni dal 30 al 40 vedono crescere il loro obbligo di erogare servizi e azioni di supporto nei confronti dei cittadini più bisognosi. Diritti sociali richiedono dunque un intervento attivo dello stato e richiedono dunque tempistiche e modalità che sono nelle mani delle assemblee legislative (se queste non intervengono i diritti rimangono solo sulla carta -> ciò non avviene nei paesi più arrenate dove spesso non si possono rintracciare delle vere e proprie politiche sociali)

  • Terza Generazione dei diritti: Anni 70 Emerge una nuova categoria di diritti, categoria eterogenea: diritto all’immagine, diritto alla privacy, diritto alla pace, diritto ambientale, diritti dei consumatori, diritto dei cittadini a partecipare alle decisioni della pubblica amministrazione, diritti culturali, diritti delle minoranze -> assumono rilievo i diritti che sono riconducibili all’identità culturale di una data comunità
  • Quarta Generazione dei diritti: Ancora in divenire Trae origine dallo sviluppo della tecnologia -> diritti della società tecnologica. Es. diritto all’oblio -> fare in modo che vengano eliminati i nostri dati da internet Evoluzione delle biotecnologie che vanno a impattare sulla nostra vita -> divieto di clonazione, diritti legati alla fecondazione assistita.  Da pochi diritti legati a poche categorie di persone a diritti che riguardano vaste categorie di persone e a diritti completamente nuovi prima non ancora concepibili (diritto sempre in itinere) Caratteri più ricorrenti delle costituzioni:
  • Rigidità della costituzione: sottrae al parlamento la disponibilità dei diritti -> vengono posti limiti al legislatore -> parlamento si afferma in quanto limite del potere esecutivo e sotto questo profilo costituzione rigida è rivoluzionaria perché pone limiti anche al parlamento stesso che si deve attenere al testo costituzionale
  • Controllo di costituzionalità delle leggi: svolto dalle corti costituzionali o supreme che ha la funzione di salvaguardare il testo costituzionale -> qualora una legge non rispetti la costituzione essa viene considerata incostituzionale
  • Carattere aperto dei diritti: cataloghi dei dirti non sono chiusi possono essere estesi attraverso l’attività interpretativa delle corti costituzionali (art.2 costituzione: attraverso esso si potrebbero riconoscere diritti che non sono presenti esplicitamente nel testo costituzionale)
  • Limiti imposti all’esercizio dei diritti: qualsiasi diritto può essere sempre ristretti quando si trova in contrasto con un altro diritto. Spetta ai giudici costituzionali il compito di assicurare il bilanciamento dei diritti in caso di contrasto -> spetta al giudice costituzionale stabilire di caso in caso quale dei diritti deve prevalere e quale deve soccombere. Quale criterio interpretativo viene usato? Principio di proporzionalità: implica che i giudici debbano valutare se i mezzi che sono stati impiegati per limitare o affermare un determinato diritto siano proporzionati ai limiti che si vogliono perseguire -> nel caso in cui essi vengano considerati sproporzionati i giudici potranno considerarli illegittimi. Quale diritto debba prevalere è rimesso alla discrezionalità dei giudici costituzionali
  • Riserva di legge: disciplina di determinate materi è riservata da parte della costituzione alla sola legge (solo attraverso una determinata tipologia di fonti del diritto si possono modificare i diritti fondamentali) -> si può così sottrarre all’esecutivo l’azione su determinate materie.
  • Riserva di giurisdizione: l’applicazione di limiti dei diritti può essere fatta solo da parte dell’autorità (magistratura ordinaria separata dall’esecutivo) -> l’applicazione di limiti dei diritti non può essere messa in atto da parte della pubblica amministrazione o di organi dipendenti dall’esecutivo Profili comuni Per capire la natura dei vari diritti si è cercato di classificarli in base a delle caratteristiche comuni (elementi pertinenti)
  • Tipologia di diritti enunciati: se sono stati “importati” o se sono “autoctoni”
  • Enunciazione dei diritti in un corpus omogeneo: come sono stati codificati i diritti in un determinato ordinamento
  • Livello di specificazione dei diritti e esistenza di formule indeterminate : chi decide il contenuto dei diritti qualora essi dipendano da formule indeterminate
  • Incorporazione o meno di carte internazionali nel parametro dì costituzionalità: se all’interno dell’ordinamento vengono rispettati i diritti stabiliti dalle carte internazionali
  • Riserve di legge
  • Riserve di giurisdizione
  • Meccanismo delle garanzie: se ci sono organi o procedimenti territori rispetto a quelli tradizionali (es. difensore civico -> ulteriore garanzia del rispetto dei diritti> diritto dei cittadini di poter direttamente adire alla corte costituzionale – non esiste come diritto in Italia)
  • Decentramento della disciplina dei diritti: negli enti decentrati (regioni, stati membri di uno stato federale) gli enti decentrati possono avere la possibilità di aumentare i diritti aggiungendone alcuni no contemplati dalla costituzione
  • Protezione diretta a livello di giustizia costituzionale (anche delle norme secondarie
  • Titolarità dei diritti : se essi sono attribuiti ai soli cittadini o anche a categorie specifiche (ad esempio a tutte le persone ) oppure diritti riservati solo a determinate categorie potrebbe variare in funzione anche alla scelta dell’ordinamento.
  • Esclusione nel godimento di determinati diritti in caso di stato di eccezione o di crisi (sospensione dei diritti in situazione di emergenze pur con garanzie e controlli) Parte 2: La TUTELA delle MINORANZE Le minoranze in quanto tali non esistono -> sono un concetto regalati o.

Vi sono diritti specifici riservati solo ai membri di questi gruppi minoritari per la loro tutela affinché non perdano il senso della propria diversità culturale come bene da preservare Il riconoscimento di questi gruppi nel testo costituzionali serve anche a contrastare tendenze di stampo assimilazionistico. Linguaggi esclusivi e Linguaggi Falsamente Universali Le clausole identitarie permettono di comprendere la volontà o meno di inclusione delle minoranze nella comunità politica; possiamo identificare linguaggi esclusivi e falsamente universali

  • Inclusivi: Articolo 6. Costituzione italiana: tutela minoranze linguistiche Articolo 5 Costituzione slovena: tutela minoranze italiane e magiare
  • Falsamente Universali: Preambolo della costituzione USA - “We the people of the United States…” ovvero bianchi maschi e proprietari terrieri (al tempo)
  • Preambolo della costituzione slovacca – “We the Slovak Nation …” in Europa centrale la parola slovacca narod non è una parola neutrale ma è una parola che identifica uno specifico gruppo accomunato da eguali caratteristiche linguistico culturale (=nazione) -> la minoranza ungherese richiese che venisse usato un termine più neutro e meno esclusivo ma la richiesta venne rifiutata dalla costituente.  Raccomandazione Assemblea Parlamentare Consiglio D’Europa n.1735 (2006) invita gli stati a tenere conto della cittadinanza indipendentemente dalle connotazioni etnico – linguistico – culturali, di modo da rispecchiare gli standard democratici. Classificazione degli Stati in base all’atteggiamento nei riguardi delle minoranze
  • Stati repressivi: stati che esaltano l’identità nazionale e l’omogeneità della nazione (Germania nazista, sud Africa)
  • Stati liberali agnostici: attenzione esclusiva ai diritti individuali + indifferenza verso le istanze esclusive delle minoranze (per esempio attraverso l’istituzione di specifiche scuole); indifferenza nei confronti della diversità (stato cieco alle differenze)
  • Stati a vocazione promozionale: si contraddistingue per la presenza di un gruppo maggioritario a cui si affiancano uno o più gruppi minoritari (es. Italia); riconoscimento e tutela delle minoranze è considerato un elemento fondamentale per cui cono riconosciuti diritti particolari per le minoranze presenti all’interno dei confini nazionali (da un punto di vista teorico la maggioranza degli ordinamenti europei ricade in questa categoria -> anche perché hanno dovuto ratificare la convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali per poter entrare nell’UE -> verificare se (law in the book = law in action)
  • Stati multinazionali paritari: non esistono maggioranze e minoranze ogni gruppo è considerato elemento costitutivo dello stato alla pari con gli altri gruppi -> organi costituzionali sono composti in modo da rispettare tutti i gruppi che compongono lo stato allo stesso modo (es. Belgio, Canada) I DIRITTI della NATURA La tutela dell’ambiente nella sua versione classica parte da una prospettiva antropocentrica -> tutela ambientale condizionata, ambiente salvaguardato nel limite in cui sono intaccati gli interessi degli esseri umani (salute, condizioni di vita…).

Punti su cui si focalizza questa analisi:

  1. Fondamenti teorici elaborati dagli studiosi per poter concepire la natura come un soggetto giuridico
  2. Come questa idea è stata trasposta in Ecuador e Bolivia (in maniera diversa)
  3. Cosa potrebbe fare l’UE per incorporare l’approccio egocentrico e così rafforzare la protezione dell’ambiente Tendenza che comincia ad affacciarsi nel panorama dei vari ordinamenti. Due approcci: Individualismo e Olismo
  • Individualismo: umanità considerata un prius antologico rispetto al tutto; prospettiva antropocentrica fondata sulla separazione tra gli esseri umani e l’ambiente circostante
  • Olistico: umanità come parte di un tutto contrastante; approcci cosmocentrici/biocentrici/ecocentrici che sostengono che la natura abbia un valore in sé e per sé indipendente dall’utilità che essa possa avere per l’uomo; umanità e natura sono dunque sullo stesso piano Nel contesto di grave crisi climatica e ambientale in atto le idee ecocentriche hanno assunto maggiore rilievo. Molte culture hanno una visione olistica della vita (dhrma in India, Tao in Cina, ubuntu in Africa, sumak kawasay nella regione andina -> buen vivir / vivere bene = contestualizzato nella cosmovisione ancestrale andina è in realtà un concetto molto più articolato: prospettiva completamente diversa d quella occidentale, vivere in equilibrio con la natura e con la comunità di appartenenza) Idea dell’armonia con la natura - non focalizzata sul progresso ma sulla tutela dell’ambiente circostante – si rintraccia anche a livello di documenti internazionali come:
  • 1982: La carta mondiale per la natura (ONU; prevede la non-alterazione dei processi vitali della natura) -> documento privo di vincoli giuridici
  • 2009: Progetto Armonia con la Natura (ONU; promuovere un approccio olistico allo sviluppo sostenibile) Il concetto di armonia con la natura incorpora idee di approcci non antropocentrici allo sviluppo, ossia approcci che considerino il valore intrinseco di ogni parte dell’ambiente e la necessità di realizzare un giusto bilanciamento tra bisogni economici, sociali e ambientali delle generazioni presenti e future. Necessità di elaborare una visione di sviluppo che tenga conto della limitatezza delle risorse e dell’impossibilità di continuare a crescere senza mai arrestarsi. Fondamenti Teorici dei Diritti della Natura Earth Gurisprudence: teoria giuridica per cui leggi prodotte dagli esseri umani devono rispettare la natura per potere tutelare così tutti gli esseri viventi. Teoria espressa da Christopher Stone in “Should Trieste Have Standing?” del 1973 -> la natura viene considerata come una pluralità di soggetti giuridici titolari di diritti. Titolarità giuridica alla natura implica che essa:
  • Possa adire un tribunale: rappresentanza in giudizio conferita a chiunque (azione popolare e/o tutore nominato ad hoc)
  • Possa vedersi riconosciuto un danno dal giudice
  • Possa beneficiare direttamente del risarcimento (non a favore di chi ha messo in atto il ricorso ma alla natura stessa) Saggio di Stutzin “la Naturaleza de lol Derectos Y l’iOS “ la natura deve divenire un soggetto giuridico, avente le caratteristiche di una “fondazione per la vita”->

dai sistemi naturali danneggiati (natura e persone che la abitano sono soggetti separati). Le specifiche pretese di Madre Terra sono tenute distinte da quelle rivendicabili da altri soggetti che possano avere subito un danno. Il diritto al ripristino è considerato l’emblema della «virata ecocentrica» ecuadoriana Ecuador subisce costantemente aggressioni da multinazionali estere che danneggiano il suo territorio -> paesi dell’America Latina caratterizzati dal cosiddetto “neoestrattivismo” = sfruttamento scellerato del territorio da parte delle multinazionali straniere.

  • BOLIVIA Tutela dei diritti di madre terra si riscontra in: Legge sui diritti di Madre Terra n. 71/2010: riprende la Dichiarazione universale dei diritti di Madre Terra enunciata a chiusura della Conferenza mondiale dei popoli per la giustizia climatica e i diritti della Madre Terra del 2010 svoltasi a Cochabamba (Bolivia). Base giuridica della legge n. 71/2010 si trova all’art. 33 cost.: «Tutti hanno diritto a vivere in un ambiente salubre, protetto ed equilibrato. L’esercizio di questo diritto deve consentire ai singoli e alle collettività ..., e anche agli altri esseri viventi, di svilupparsi in modo regolare e permanente» -> richiamo alla possibilità di riconoscere anche agli esseri viventi non umani di svilupparsi (non una presa di posizione drammatica importante quanto quella dell’Ecuador) Art. 5 Legge sui diritti di Madre Terra: «Agli effetti della protezione e della tutela dei suoi diritti, la Madre Terra assume il carattere di soggetto collettivo di interesse pubblico» Riprende teoria di Stutzin sulla natura concepita come una fondazione Rappresentanza in giudizio in materia ambientale art. 34 cost.: «qualsiasi persona ... può promuovere azioni legali a salvaguardia dell’ambiente» -> non si tratta di un disposto che abbraccia una prospettiva ecocentrica in quanto le persone sono considerate soggetti giuridici mentre l’ambiente è considerato oggetto giuridico. In Bolivia i ricorsi giudiziali non possono essere promossi in nome della natura. Bolivia NON ha accolto la teoria di Stone.  Ecuador molto più esplicito e diretto della Bolivia nella tutela dei diritti di madre terra (peso di costituzionalizzare una disciplina o di lasciarla invece alla legislazione ordinaria è diverso) I diritti della Natura in Unione Europea Nonostante vi siano stati tentativi di portare avanti iniziative su questo piano vi sono state di contro forti resistenze. Nel 2017 l’Ong Nature’s Rights ha organizzato un seminario presso il Parlamento europeo per promuovere l’adozione di una direttiva europea per il riconoscimento dei diritti della natura. I diritti da introdurre negli Stati membri dell’UE sarebbero analoghi a quelli contemplati nella Dichiarazione universale dei diritti di Madre Terra. Dato che la procedura per attivare una Iniziativa dei Cittadini Europei al fine di chiedere alla Commissione europea di adottare una direttiva non dà molte garanzie di successo, Nature’s Rights ha deciso di percorrere un’altra strada per promuovere le sue idee: nel 2019 si è dato avvio al primo progetto europeo per la redazione della «Carta dei diritti fondamentali della natura» dell’UE, finanziato dal CESE. Il team di esperti incaricato di stendere la «Carta dei diritti fondamentali della natura» dell’UE sostiene che non sia necessario revisionare la normativa ambientale esistente, dato che essa promuove un elevato livello di protezione. Tuttavia, la qualità dell’ambiente continua a peggiorare a causa del modo in cui la normativa ambientale è disegnata e applicata.

La normativa ambientale esistente in Europa ha un approccio eccessivamente antropocentrico, che dovrebbe essere rivisto: sarebbe dunque necessario introdurre un nuovo approccio interpretativo e applicativo dell’acquis comunitario in materia ambientale, codificando un approccio ecosistemico attraverso una nuova interpretazione del diritto ambientale vigente. Come può essere rivisto l’approccio antropocentrico nell’UE?

  • Maggiore attenzione agli interessi legati alla protezione della natura nel contesto di un approccio nuovo – ecosistemico, di tipo olistico – che punti a tutelare gli interessi degli esseri umani e della natura all’interno di un medesimo quadro ontologico. Approccio già sancito nella Convenzione ONU sulla Diversità Biologica del 2000: «approccio ecosistemico» è definito come una strategia da applicare per una gestione integrata delle risorse della terra, dell’acqua e della vita, al fine di garantirne la conservazione e un uso sostenibile ed equo.
  • La Comunicazione della Commissione sull’accesso alla giustizia in materia ambientale del 2017 afferma che: “L’ambiente è il sistema che sostiene la nostra vita e un patrimonio di tutti. La salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente sono valori comuni europei, preservati dal diritto ambientale dell’Unione”. Secondo gli esperti incaricati di redigere la Carta, il riferimento all’ambiente come “sistema che sostiene la nostra vita” avalla il superamento della visione eccessivamente antropocentrica.
  • Secondo l’approccio ecosistemico, la tutela dell’ambiente deve essere interpretata come una tutela degli ecosistemi dei quali gli esseri umani fanno parte insieme a tutti gli altri esseri -> necessario promuovere nell’UE un’interpretazione “qualificata” della normativa ambientale europea, che riconosca il diritto umano a un ambiente sano collocando tale diritto umano all’ambiente nel contesto di una tutela olistica degli ecosistemi che sostengono la vita sul Pianeta e dei quali gli esseri umani sono parte integrante -> necessario fare entrare integralmente nel tessuto giuridico dell’Unione Europa l’approccio ecosistemico non solo nelle 2 risoluzioni quadro prima nominate. Per realizzare un simile cambio di approccio interpretativo sono necessarie diverse azioni:
  • Sul piano sostanziale: promuovere l’adozione di una “Carta dei diritti fondamentali della natura”. Esseri umani e natura devono essere protetti di pari passo e in maniera olistica e integrata (= ottica ecosistemica). La Carta dovrebbe orientare tutti gli attori coinvolti consentendo loro di “imparare a leggere” i diritti fondamentali in una prospettiva ecologica.
  • Sul piano procedurale: coinvolgimento di diversi portatori di interessi e soprattutto delle giovani generazioni, con la previsione di forme innovative di partecipazione sia a livello amministrativo sia a livello giudiziario, in collegamento tra dimensione europea e dimensione degli Stati membri. Nel contesto giudiziario fondamentale il coinvolgimento dei giudici, mediante lo scambio di informazioni e iniziative di formazione specifica per promuovere l’adozione di un approccio ecosistemico alla protezione ambientale.