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appunti diritto tributario, Appunti di Diritto Tributario

appunti capitoli 1 - 7 diritto tributario

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 10/02/2020

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DIRITTO TRIBUTARIO
DIRITTO TRIBUTARIO
Il diritto tributario si configura come una disciplina orizzontale, di natura pubblicistica e
privatistica, in stretta connessione con altre branche del diritto.
Nonostante ciò si configura come una materia autonoma che ruota attorno all’istituto giuridico del
tributo.
Possiamo definire il diritto tributario come un insieme di norme e principi che presiedono
all’istituzione e all’attuazione dei tributi.
TRIBUTO
Nel nostro ordinamento manca una definizione legislativa di tributo.
È compito del legislatore presupporne la nozione.
Il tributo
- Comporta il sorgere di un’obbligazione o altra forma di decurtazione patrimoniale
- A titolo definitivo
- Ha effetto irreversibili
- Imposto coattivamente = indipendentemente dalla volontà del soggetto passivo
- Attraverso un atto autoritativo = legge o provvedimento
- Destinato a finanziare spese di carattere generale
- Può essere istituito sia per fini fiscali sia per fini extrafiscali
- Normalmente non ha una destinazione predefinita tuttavia in alcuni casi i comuni possono
istituire delle imposte di scopo
La corte costituzionale afferma che il tributo è costituito da due elementi
- Imposizione di un sacrificio economico individuale
- Destinato a finanziare spese di carattere generali
- Comprensivo anche dei contributi previdenziali
La giurisprudenza ordinaria afferma che
- Sono tributarie le prestazioni imposte coattivamente
- Che non costituiscono il corrispettivo sinallagmatico di una prestazione e sono rese in
regime di monopolio
- La nozione di tributo non è così ampia da comprendere anche quella di contributo
previdenziale
Il tributo costituisce un genus che comprende al suo interno imposte – tasse e contributi
IMPOSTA
- È il tributo per eccellenza
- Destinato a finanziare servizi pubblici indivisibili = fruibili uti cives ossia da tutti come la
difesa
- Il presupposto è un fatto economico posto in essere dal soggetto passivo indipendente
dall’attività dello stato = percezione di un reddito
- Vige il principio di capacità contributiva
- Le imposte sono dovute a titolo di solidarietà
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DIRITTO TRIBUTARIO

DIRITTO TRIBUTARIO

Il diritto tributario si configura come una disciplina orizzontale, di natura pubblicistica e privatistica, in stretta connessione con altre branche del diritto. Nonostante ciò si configura come una materia autonoma che ruota attorno all’istituto giuridico del tributo. Possiamo definire il diritto tributario come un insieme di norme e principi che presiedono all’istituzione e all’attuazione dei tributi. TRIBUTO Nel nostro ordinamento manca una definizione legislativa di tributo. È compito del legislatore presupporne la nozione. Il tributo

  • Comporta il sorgere di un’obbligazione o altra forma di decurtazione patrimoniale
  • A titolo definitivo
  • Ha effetto irreversibili
  • Imposto coattivamente = indipendentemente dalla volontà del soggetto passivo
  • Attraverso un atto autoritativo = legge o provvedimento
  • Destinato a finanziare spese di carattere generale
  • Può essere istituito sia per fini fiscali sia per fini extrafiscali
  • Normalmente non ha una destinazione predefinita tuttavia in alcuni casi i comuni possono istituire delle imposte di scopo La corte costituzionale afferma che il tributo è costituito da due elementi
  • Imposizione di un sacrificio economico individuale
  • Destinato a finanziare spese di carattere generali
  • Comprensivo anche dei contributi previdenziali La giurisprudenza ordinaria afferma che
  • Sono tributarie le prestazioni imposte coattivamente
  • Che non costituiscono il corrispettivo sinallagmatico di una prestazione e sono rese in regime di monopolio
  • La nozione di tributo non è così ampia da comprendere anche quella di contributo previdenziale Il tributo costituisce un genus che comprende al suo interno imposte – tasse e contributi IMPOSTA
  • È il tributo per eccellenza
  • Destinato a finanziare servizi pubblici indivisibili = fruibili uti cives ossia da tutti come la difesa
  • Il presupposto è un fatto economico posto in essere dal soggetto passivo indipendente dall’attività dello stato = percezione di un reddito
  • Vige il principio di capacità contributiva
  • Le imposte sono dovute a titolo di solidarietà
  • l’imposta deve essere commisurata alla dimensione economica del presupposto TASSA
  • tributo destinato a finanziare servizi pubblici divisibili = fruibili uti singuli all’interno di un contesto comunitario
  • il presupposto è costituito dalla richiesta e dalla fruizione da parte del singolo di un servizio pubblico
  • vi sono tasse collegate all’emanazione di atti o provvedimenti amministrativi – giurisdizionali – servizio pubblico (tassa rifiuti)
  • ha come presupposto la richiesta e il beneficio del singolo
  • vige il principio della controprestazione = la tassa non è dovuta se il soggetto non beneficia del servizio
  • e il quantum non può essere superiore al servizio reso CANONI E TARIFFE
  • sono entrate di diritto pubblico
  • non hanno natura fiscale
  • il canone sulla pubblicità è una tassa
  • il canone radiotelevisivo è un’imposta = il presupposto è il possesso di un apparecchio che consenta di vedere sia le emittenti pubbliche sia quelle private CONTRIBUTO O TRIBUTO SPECIALE
  • si colloca a metà strada tra imposta e tassa
  • ha come presupposto lo svolgimento di un’attività pubblica a favore della collettività = contributo di bonifica o urbanizzazione
  • comporta un beneficio per il singolo soggetto = arricchimento del valore dell’immobile MONOPOLIO In una situazione di monopolio fiscale lo stato fissa i prezzi di beni e servizi ad un valore superiore rispetto a quello che questi avrebbero in una condizione di libera concorrenza.
  • Secondo alcuni si tratta di un’entrata per lo stato e quindi un tributo
  • Secondo altri quanto pagato per acquistare beni oggetto di monopolio costituisce solo il corrispettivo di un contratto di compravendita
  1. LE FONTI
  2. INTERPRETAZIONE CAPACITA’ CONTRIBUTIVA ARTICOLO 53 COSTITUZIONE
  • Tutti devono concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva
  • Il sistema tributario è improntato a criteri di progressivitià TUTTI
  • Ogni soggetto sia cittadino sia non cittadino
  • Che presenti un collegamento con il territorio dello stato

La capacità contributiva deve essere

  • Personale = l’obbligazione tributaria deve essere posta in capo a colui che realizza il presupposto del tributo. È ammessa la figura del sostituto di imposta solo se a questo è riconosciuto il diritto di regresso
  • Effettiva e non fittizia = le presunzioni assolute non sono ammesse in quanto non ammettono prova contraria; le presunzioni relative sono ammesse solo se è data la possibilità al soggetto di non adempiere laddove non si realizzasse il presupposto del tributo
  • Attuale = non passata né futura. I tributi retroattivi non sono ammessi. I pagamenti anticipati sono ammessi solo se in maniera non incondizionate ossia deve essere data la possibilità di non adempiere se presume di non produrre reddito. PROGRESSIVITA’ Il sistema tributario è improntato a criteri di progressività. La progressività riguarda l’intero sistema e non il singolo tributo. Un’imposta è progressiva quando l’aliquota aumenta in modo più che proporzionale con l’aumentare della base imponibile. OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA Costituisce l’effetto principale della fattispecie di imposta. Non si differenzia né strutturalmente né concettualmente dall’obbligazione di diritto privato disciplinata dal codice civile. È un’obbligazione di diritto pubblico. Trova una propria disciplina nel diritto tributario. Laddove il diritto tributario presentasse delle lacune è possibile ricorrere ad analogia purchè sussistano 3 presupposti
  • Lacune tecnica
  • Le norme del codice civile possono essere estese oltre l’ambito del diritto privato
  • Le norme del codice sono compatibili con il diritto tributario È un’obbligazione legale nel senso che è disciplinata dalla legge anche se in alcuni casi può derivare da atti posti in essere dal contribuente = ammortizzazioni. PRESUPPOSTO
  • La fattispecie che dà luogo all’imposta = an debeatur
  • L’evento che comporta il sorgere dell’obbligazione tributaria
  • In base al presupposto le imposte si distinguono in
  • Dirette = colpiscono una manifestazione diretta di capacità contributiva
  • Indirette = colpiscono una manifestazione indiretta della capacità contributiva
  • Istantanee = prendono come riferimento il patrimonio in un determinato momento = imposta di registro
  • Periodiche = prendono come riferimento una serie di atti che si sono verificati in un periodo di imposta = IVA BASE IMPONIBILE
  • Ciò che determina il quantum del tributo = quantum debeatur
  • È una grandezza monetaria o da cose che devono essere quantificate
  • È un valore netto che risulta dalla differenza tra elementi attivi e elementi passivi In base alla base imponibile le imposte si distinguono in
  • Fisse = imposta di registro è uguale per tutti gli atti da registrare
  • Proporzionale = tasso fisso = l’aliquota non varia con il variare della base imponibile
  • Progressiva = l’aliquota aumenta in modo più che proporzionale con l’aumentare della base imponibile
  • Regressiva = l’aliquota diminuisce con l’aumentare della base imponibile
  • Sovrimposte e addizionali = la fattispecie di un’imposta (madre) viene usata come fattispecie di un’altra imposta (figlia) = addizionali comunali all’IRPEF ESENZIONI
  • In presenza di una esenzione si ha una deroga al regime ordinario e pertanto prevede la non applicazione di un’imposta o l’applicazione di una successiva
  • Si ricava da un criterio logico o nominalistico (espressamente previsto dallegislatore)
  • Temporanee o permanenti
  • Soggettiva = immobili dello stato sono esenti da IMU = viene meno se cambia il titolare dell’immobile non esente
  • Oggettiva = non viene meno se cambia la proprietà
  • Mista AGEVOAZIONI
  • Deroga al regime ordinario
  • Comporta una riduzione del quantum dell’imposta
  • Attraverso crediti di imposta o tassazione parziale
  • Soggetta a condizione sospensiva o risolutiva ESCLUSIONI
  • Non deroga al regime ordinario
  • Ma il legislatore fissa i limiti per l’applicabilità del tributo Esenzioni e agevolazioni costituiscono degli introiti mancati per lo stato nel senso che costituiscono delle spese da indicare nel rapporto annuale. REGIMI FISCALI SOSTITUTIVI
  • Deroga al regime ordinario
  • Comporta l’applicazione di un tributo diverso = regime speciale
  • Il soggetto passivo è il sostituto e non colui che realizza il presupposto CREDITI DI IMPOSTA
  • Credito che il contribuente vanta nei confronti del fisco
  • Ad esempio per evitare fenomeni di doppia imposizione
  • Rimborsabili e non rimborsabili
  • Cedibili attraverso contratto redatto con atto pubblico o scrittura privata

SOLIDARIETA’ PARITARIA

  • pluralità di obbligati
  • il presupposto del tributo può essere riferito indistintamente a ciascuno di questi
  • imposta sulle successioni attribuita a ciascun erede
  • nei rapporti esterni sono obbligati in solido verso il fisco
  • nei rapporti interni colui che adempie ha diritto di regresso pro quota nei confronti degli altri SOLIDARIETA’ DIPENDENTE
  • obbligato principale = colui che realizza il presupposto del tributo
  • obbligato dipendente = responsabile di imposta obbligato non per aver realizzato il presupposto, ma è obbligato fin dall’inizio in solido per aver realizzato una fattispecie diversa ed ulteriore
  • il responsabile di imposta è obbligato per fatti posti in essere da altri
  • nei rapporti esterni sono obbligati in solido verso il fisco
  • nei rapporti interni ha diritto di regresso esempio
  • nel consolidato nazionale sono obbligate in solido sia la società controllata sia la controllante
  • nell’imposta di registro il notaio che redige l’atto è obbligato in solido con le parti contraenti SOSTITUZIONE È l’istituto in forza del quale quando un soggetto sostituto (datore di lavoro) corrisponde delle somme a titolo di reddito di lavoro dipendente – autonomo – interessi – premi o vincite, ad un altro soggetto (sostituito) deve effettuare delle ritenute e versare quanto ritenuto al fisco. Questo costituisce una garanzia per il fisco in quanto il sostituto adempie con soldi non propri. SOSTITUTO È chi in forza di una disposizione di legge è obbligato al pagamento delle imposte per fatti riferibili ad altri.
  • Non realizza il presupposto
  • Ma il suo obbligo di versamento ha come presupposto il diritto – dovere di operare le ritenute Il termine sostituzione può trarre in errore perché non si verifica un vero e proprio fenomeno giuridico di sostituzione. Non vi è una doppia movenza legislativa, cioè prima la costituzione dell’imposta a carico di colui che realizza il presupposto e poi la sostituzione. Il sostituto è obbligato fin dall’inizio. Tra i due c’è un rapporto di rivalsa, è un rapporto di diritto privato.

SOSTITUZIONE A TITOLO DI IMPOSTA

Realizza

  • Una sostituzione in senso oggettivo = regimi fiscali sostitutivi
  • E una sostituzione in senso soggettivo = l’obbligazione è posta a carico di un soggetto passivo diverso da colui che realizza il presupposto È prevista in un numero limitato di casi
  • Ritenute sui compensi di lavoratori autonomi non residenti
  • Ritenute sulle vincite Rapporti
  • Il sostituto ha titolo di imposta è l’unico debitore verso il fisco
  • Tra fisco e sostituito non c’è alcun rapporto
  • Tra sostituto e sostituito c’è un rapporto di diritto privato. Il sostituto estingue la sua obbligazione versando al sostituito una somma inferiore rispetto a quella dovuta per effetto della ritenuta. Situazione patologica La posizione del sostituito muta se il sostituto non opera le ritenute e il versamento. Da questo momento diventano entrambi obbligati in solido verso il fisco.
  • Differenza dal responsabile di imposta che è obbligato in solido fin dall’inizio SOSTITUZIONE A TITOLO DI ACCONTO Sostituto
  • Non è soggetto passivo dell’obbligazione commisurata al presupposto
  • Ha solo l’obbligo di versamento previa l’effettuazione delle ritenute Sostituito
  • Subisce una riscossione anticipata per effetto delle ritenute
  • Le somme che percepisce devono essere indicate nel suo reddito
  • Ha diritto di detrarre dall’imposta dovuta la somma delle ritenute subite Situazione patologica Se il sostituto opera la ritenuta ma non versa
  • Il fisco può agire solo verso il sostituto RIVALSA È un istituto che assume diversa configurazione a seconda che abbia fondamento
  • Nelle norme civilistiche = è rimessa alla libera determinazione delle parti
  • Norme tributarie Può essere obbligatoria – facoltativa o vietata. Al di fuori di questi casi, i privati possono stipulare patti di accollo dell’imposta
  • Possessori di reddito anche se da esso non consegue un debito di imposta
  • I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili = imprenditori e lavoratori autonomi
  • Soggetti passivi di Iva Sono esonerati
  • Le persone fisiche che non possiedono reddito
  • Le persone fisiche che possiedono solo redditi esenti
  • Le persone fisiche che possiedono solo redditi fondiari o dell’abitazione principale
  • Coloro che percepiscono solo il reddito di lavoro dipendente e quello derivante dall’abitazione principale CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE
  • I dati per individuare il contribuente
  • Indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili
  • La qualificazione giuridica di questi (reddito di lavoro)
  • L’imposta finale o credito di imposta
  • I trasferimenti da e verso l’estero
  • È anche la sede in cui si esercitano le opzioni = rateizzazioni – rimborsi o riporto a nuovi crediti di imposta – destinazione 5 e 8 per mille NATURA GIURIDICA DELLA DICHIARAZIONE
  • Contenuti narrativi = il contribuente deve portare a conoscenza dell’amministrazione gli elementi necessari per determinare la base imponibile e l’imposta
  • Dichiarazione di scienza
  • Dichiarazione di volontà = esercizio delle opzioni
  • Atto formale che deve essere redatto a pena di nullità sui modelli indicati dall’amministrazione
  • Deve essere trasmesso in via telematica entro i termini indicati La dichiarazione non è
  • Confessione stragiudiziale = colui che confessa, confessa solo fatti a lui sfavorevoli; mentre la dichiarazione può contenere sia elementi favorevoli sia elementi sfavorevoli
  • Negozio giuridico = è un atto giuridico nel senso che gli effetti sono predeterminati dalla legge e non dipendono dalla volontà delle parti DICHIARAZIONE TARDIVA
  • È valida se presentata entro 90 giorni
  • Prevede l’irrogazione di una sanzione per il ritardo
  • Se il contribuente si accorge di un errore può correggerlo prima che intervenga l’amministrazione con il ravvedimento operoso
  • Ciò comporta un risparmio sulla sanzione DICHIARAZIONE OMESSA
  • Se non è presentata o presentata oltre i 90 giorni
  • Legittima comunque la riscossione delle imposte indicate DICHIARAZIONE INFEDELE
  • Presentata regolarmente
  • Espone degli elementi diversi da quelli effettivi
  • Al fine di conseguire un indebito risparmio di imposta RECETTIZIETA’
  • La dichiarazione deve essere presentata
  • E notificata dal contribuente all’amministrazione
  • Esplica i suoi effetti solo dopo la ricezione da parte di questa EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE La dichiarazione ha 4 effetti
  • Rilevanza procedimentale = per la determinazione dell’imposta nel procedimento amministrativo
  • Rilevanza probatoria = nel procedimento amministrativo l’ufficio è esonerato dal provare gli atti posti in essere
  • Costituisce titolo per la riscossione dell’imposta in base a quanto dichiarato
  • È titolo costitutivo di un credito per il contribuente TEORIA COSTITUTIVA E TEORIA DICHIARATIVA = AGGIUNGI RETTIFICA
  • La dichiarazione che presenta degli errori
  • Può essere corretta presentando una dichiarazione integrativa sia in aumento sia in diminuzione
  • Entro il termine per la rettifica
  • Scaduto il termine il contribuente può far valere il credito in sede amministrativa o processuale