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Appunti di Diritto Pubblico Comparato: Forme di Stato e di Governo, Appunti di Diritto Pubblico Comparato

Lezioni tenute durante il periodo COVID in didattica alternativa. Utili per i frequentanti.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 08/07/2020

Fraancii98
Fraancii98 🇮🇹

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DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
Incontro 1 06 marzo
ARGOMENTO 1: LA COMPARAZIONE
La comparazione è un qualcosa che ha una valenza teorica, scientifica, ma anche se può apparire
non così immediato, ha una valenza anche pratica, concreta nella vita lavorativa e nei lavori che
farete usciti dall’università. La comparazione non è lo studio del diritto straniero, è lo studio di uno
o più ordinamenti che vengono messi a confronto con la finalità di individuare le analogie e le
differenze tra questi ordinamenti, questo è l’oggetto proprio della comparazione.
Cosa si mette a confronto? Si possono mettere a confronto tre tipi di elementi:
1. comparazione con un modello concreto = la comparazione più immediata è quella tra il
sistema italiano e francese o italiano e tedesco, noi andiamo ad analizzare i due ordinamenti
per individuare le peculiarità e se vi sono delle analogie o delle differenze tra i due sistemi;
2. comparazione con un modello storico = la sentenza 200/2006 ( Moodle) fa vedere che la
comparazione può avvenire anche tra un ordinamento attuale e uno storico.
Importante nella comparazione è l’autonomia e l’indipendenza degli ordinamenti che vengono
analizzati. Nella sentenza si analizza il modello italiano attualmente vigente e il modello dello
Statuto Albertino, questa è la comparazione con un modello storico;
3. comparazione con un modello proprio = la comparazione può avvenire anche con un modello
cd. proprio, ovvero con un modello teorico e si ha quando si cerca di confrontare
un’esperienza concreta con un modello frutto di una classificazione (es. ordinamento italiano a
confronto con la forma di governo parlamentare) qui si analizza un elemento frutto di
un’astrazione, di una classificazione e un’esperienza concreta, sempre con l’intento di trovare
analogie e differenze.
Posto ciò, qual è la finalità del mio studio? Può essere unicamente scientifica ma anche pratica –
concreta. Nel nostro caso, la comparazione può servire anche al giurista, al pratico del diritto:
pensatevi avvocati davanti la Corte di Giustizia dell’UE, siamo chiamati a far applicare un
regolamento europeo. Come noi sappiamo, nell’UE gli atti vengono redatti nelle 24 lingue ufficiali
ma queste lingue hanno un valore diverso perché il termine “contract” in inglese, non è
l’equivalente del termine “contratto” italiano, allora in questo caso la comparazione serve per
cercare di interpretare la portata normativa della disposizione, io devo andare a vedere quale il
significato normativo della norma nei diversi ordinamenti per cercare di capire cosa il legislatore
europeo veramente vuole.
Pensatevi funzionari dell’UE chiamati a redigere una norma volta all’uniformazione del mercato
unico e dobbiamo adottare una norma valida in tutti e 27 Paesi dell’UE, questo significa che noi
dobbiamo capire qual è il contesto normativo proprio dei 27 Paesi perché realizzare quella norma,
significa realizzare una norma che possa essere applicata in 27 contesti diversi, o meglio, creare
una norma che possa avere un’applicazione diversa a seconda dei paesi per raggiungere una
finalità unica. Questa attività istruttoria di produzione normativa è un’attività che si basa su una
comparazione. Immaginatevi giudici in un tribunale italiano piuttosto che in una corte come la
Corte Europea dei diritti dell’uomo, ancora una volta siamo chiamati a prendere atto dei diversi
contesti territoriali per cercare di capire come realmente applicare la norma o cosa realmente una
determinata norma di un determinato paese significa: pensiamo a un ricorso in via pregiudiziale
davanti la Corte di Giustizia di Lussemburgo, la Corte di Giustizia dovrà capire cosa la norma
interna tedesca, italiana o spagnola realmente significa e questo significa fare un’analisi non
soltanto del diritto straniero ma anche un’analisi di diritto comparato.
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DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

Incontro 1 06 marzo ARGOMENTO 1: LA COMPARAZIONE La comparazione è un qualcosa che ha una valenza teorica, scientifica, ma anche se può apparire non così immediato, ha una valenza anche pratica, concreta nella vita lavorativa e nei lavori che farete usciti dall’università. La comparazione non è lo studio del diritto straniero, è lo studio di uno o più ordinamenti che vengono messi a confronto con la finalità di individuare le analogie e le differenze tra questi ordinamenti, questo è l’oggetto proprio della comparazione. Cosa si mette a confronto? Si possono mettere a confronto tre tipi di elementi:

  1. comparazione con un modello concreto = la comparazione più immediata è quella tra il sistema italiano e francese o italiano e tedesco, noi andiamo ad analizzare i due ordinamenti per individuare le peculiarità e se vi sono delle analogie o delle differenze tra i due sistemi;
  2. comparazione con un modello storico = la sentenza 200/2006 ( Moodle) fa vedere che la comparazione può avvenire anche tra un ordinamento attuale e uno storico. Importante nella comparazione è l’autonomia e l’indipendenza degli ordinamenti che vengono analizzati. Nella sentenza si analizza il modello italiano attualmente vigente e il modello dello Statuto Albertino, questa è la comparazione con un modello storico;
  3. comparazione con un modello proprio = la comparazione può avvenire anche con un modello cd. proprio, ovvero con un modello teorico e si ha quando si cerca di confrontare un’esperienza concreta con un modello frutto di una classificazione (es. ordinamento italiano a confronto con la forma di governo parlamentare) qui si analizza un elemento frutto di un’astrazione, di una classificazione e un’esperienza concreta, sempre con l’intento di trovare analogie e differenze. Posto ciò, qual è la finalità del mio studio? Può essere unicamente scientifica ma anche pratica – concreta. Nel nostro caso, la comparazione può servire anche al giurista, al pratico del diritto: pensatevi avvocati davanti la Corte di Giustizia dell’UE, siamo chiamati a far applicare un regolamento europeo. Come noi sappiamo, nell’UE gli atti vengono redatti nelle 24 lingue ufficiali ma queste lingue hanno un valore diverso perché il termine “ contract ” in inglese, non è l’equivalente del termine “ contratto ” italiano, allora in questo caso la comparazione serve per cercare di interpretare la portata normativa della disposizione, io devo andare a vedere quale il significato normativo della norma nei diversi ordinamenti per cercare di capire cosa il legislatore europeo veramente vuole. Pensatevi funzionari dell’UE chiamati a redigere una norma volta all’uniformazione del mercato unico e dobbiamo adottare una norma valida in tutti e 27 Paesi dell’UE, questo significa che noi dobbiamo capire qual è il contesto normativo proprio dei 27 Paesi perché realizzare quella norma, significa realizzare una norma che possa essere applicata in 27 contesti diversi, o meglio, creare una norma che possa avere un’applicazione diversa a seconda dei paesi per raggiungere una finalità unica. Questa attività istruttoria di produzione normativa è un’attività che si basa su una comparazione. Immaginatevi giudici in un tribunale italiano piuttosto che in una corte come la Corte Europea dei diritti dell’uomo, ancora una volta siamo chiamati a prendere atto dei diversi contesti territoriali per cercare di capire come realmente applicare la norma o cosa realmente una determinata norma di un determinato paese significa: pensiamo a un ricorso in via pregiudiziale davanti la Corte di Giustizia di Lussemburgo, la Corte di Giustizia dovrà capire cosa la norma interna tedesca, italiana o spagnola realmente significa e questo significa fare un’analisi non soltanto del diritto straniero ma anche un’analisi di diritto comparato.

Pensatevi funzionari in un ufficio studi legislativi che sia della regione o che sia del parlamento, voi potreste essere chiamati a elaborare delle norme sulla base magari di esperienze straniere. Esempio legge elettorale. La legge elettorale adottata dal governo Renzi si chiamava Italicum , ma perché? Perché non era nient’altro che la trasposizione, all’interno dell’ordinamento italiano, del modello elettorale spagnolo, una trasposizione dell’Ispanicum perché si voleva raggiungere in Italia lo stesso effetto di governabilità, attraverso un sistema elettorale molto selettivo, che si aveva in Spagna. L’attuale discorso sul sistema elettorale, parla di Germanicum , nient’altro che la trasposizione in Italia del governo tedesco  il legislatore va a prendere i modelli proporzionali che funzionano in modo adeguato e cerca di tradurli e recepirli all’interno del contesto interno. Si parla di comparazione per argomentum quoad auctoritate , il modello straniero è un modello di riferimento ma io non mi limito a prenderlo e a calarlo in un contesto interno, io prendo il modello straniero, lo vado a comparare con il modello interno e vado a capire quali sono le riforme che devo adottare per arrivare allo stesso risultato, quindi questo è il tema della comparazione che quindi non ha una valenza solo teorica ma anche pratica. Noi parleremo di istituti di diritto pubblico - propri del diritto costituzionale - comparati, cercheremo cioè di vedere come i modelli, gli istituti di diritto costituzionale possono funzionare all’interno dei vari paesi, parliamo però di istituiti di diritto pubblico legati a un’esperienza, storicamente data, che è l’esperienza statuale, noi parliamo di stato contemporaneo. In questo senso si pongono il modulo due e il modulo tre. ARGOMENTO 2: IL CONCETTO DI STATO Parliamo di Stato dopo la pace di Vestfalia, cioè dal 1648, non si può parlare di Stato prima perché il fenomeno politico ha una natura completamente diversa, il fenomeno politico è un fenomeno sociale; nel medioevo, fino a quando non si parla di sovranità, è un fenomeno caratterizzato dalla natura personale del diritto, dalla natura privatistica del rapporto politico, dalla natura patrimoniale del fenomeno politico. Pensiamo al termine foedus - da cui deriva il termine feudalesimo - in latino significa “contratto”, quindi la base del rapporto politico è una base contrattuale, il potere che viene esercitato dal signore nei confronti della comunità di riferimento, è un potere di dominicale, proprio del diritto privato, della proprietà; io avevo la possibilità nel medioevo di alienare il feudo e, insieme all’alienazione del feudo, avevo la possibilità di alienare anche i villici, gli abitanti del feudo, così come le capre, così come le aziende agricole, così come tutto perché il tema era un tema di natura privata e non pubblica. Lo Stato nasce quando il signore riesce 1) ad autonomizzarsi dalla persona dalla quale ha avuto l’investitura, quindi riesce a “staccare” il proprio destino da colui che lo ha investito del potere, 2) quando riesce a ottenere, consolidare un controllo effettivo e onnicomprensivo, generale, sulla comunità sociale, per cui non si limita ad agire iure privatorum ma si pone come fonte, elemento di autorità nei confronti degli altri. Questo avviene quando il signore locale, il re, riesce a creare una struttura burocratica che gli permette il consolidamento e la tranquillità dell’esercizio delle proprie funzioni sovrane. Il tema della burocrazia è il tema centrale per la nascita dello Stato perché nel 1648, la pace di Vestfalia, il principio “cuius regio, eius religio” o “rex superiorem non recognoscens” , in realtà noi abbiamo quella che è una finzione giuridica, cioè la spersonalizzazione del potere, perché tutto il potere e i rapporti di diritto pubblico, tutti i poteri vengono imputati su una figura giuridica e non su una persona fisica. La persona giuridica è la corona che diventa centro di imputazione di tutti i rapporti politici e giuridici, la corona che rappresenta lo Stato apparato, l’insieme delle strutture burocratiche di governo di una determinata comunità. Nella prima manifestazione di governo dello Stato inteso in senso moderno, sovrano non è più il monarca ma sovrana è la corona, poi abbiamo una identificazione tra il monarca e la corona nel senso che il monarca è il titolare della corona e allora tutto ritorna ad una unità, mentre prima era il monarca

economicamente sfruttabile, va nell’etere fin dove c’è una sfruttabilità economica o un interesse politico. Pensiamo al satellite russo che ci passa sopra la testa, ma nello spazio, e all’aereo russo che ci passa a diecimila piedi di altezza, c’è una diversa “sfruttabilità economica”, c’è un diverso interesse politico perché è molto più rischioso l’aereo russo che ci passa a diecimila piedi di altezza, piuttosto che il satellite russo che ci spia ma dallo spazio. Quindi il concetto di territorio è un concetto fondamentale legato agli interessi della comunità politica di riferimento. Anche in questo caso alcuni stati mettono il territorio all’interno della costituzione perché c’è un interesse a tutelare alcuni aspetti del territorio (ad esempio, la natura federale per la Germania; l’integrità del territorio per la Francia). LA SOVRANITA’. Il tema della sovranità è un tema chiave perché senza la sovranità, noi non abbiamo uno Stato. Pensate alle regioni, pensate all’Unione Europea, pensate all’Isis.. L’Isis è uno Stato? La risposta è positiva o negativa a seconda che noi possiamo configurare un popolo, un territorio e una sovranità dell’Isis. L’Unione Europea è uno Stato? La risposta dipende da quello che noi diciamo sul tema popolo, territorio e sovranità  la sovranità dell’UE non esiste, l’UE non è uno Stato. La sovranità è un elemento di fatto, non è un elemento di diritto perché sovranità vuol dire capacità materiale di esercitare una potestà somma all’interno di un territorio su una determinata comunità politica. La Repubblica turca di Cipro è sovrana? Questo non dipende dal riconoscimento internazionale fatto dalla comunità internazionale, il riconoscimento di uno Stato a livello internazionale comporta unicamente la legittimità dei rapporti diplomatici ma non determina l’esistenza o meno dello Stato che invece è legata a una dimensione di fatto, quella comunità politica riesce ad autogovernarsi sul territorio? Si o no. La Repubblica turca di Cipro non è uno Stato perché la comunità viene governata grazie alle forze militari governate dalla Turchia; se la Turchia andasse via dalla Repubblica turca di Cipro, il governo greco-cipriota riespanderebbe la propria giurisdizione. La Repubblica turca di Cipro non è uno stato. Incontro 2 13 marzo Nella prima settimana di corso, abbiamo parlato in generale della comparazione e abbiamo detto che avremmo insistito sulla comparazione di quelle esperienze costituzionali particolari che noi chiamo esperienze statuali. Abbiamo definito il concetto di Stato comparandolo con le esperienze politiche pregresse alla nascita dello Stato in senso moderno, abbiamo chiarito poi gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio e governo. In questa settimana io ho parlato del concetto di forma di stato e del concetto di forma di governo. Quello che ci interessa è avere una chiave comparata di questi due concetti. ARGOMENTO 4 : LA FORMA DI STATO Il concetto di forma di stato è le diverse forme in cui l’esperienza statuale può apparire, la forma di stato è data dalle interazioni, dalle modalità di integrazione dei rapporti dei tre elementi costitutivi dello stato; significa la forma che assume lo stato e può essere legata a diverse tipologie di classificazione: la forma dello stato può insistere sulle finalità che uno stato persegue, sugli obiettivi ultimi dello stato, lo stato è un’organizzazione che ha obiettivi di natura generale, non specifici ma, a seconda della forma di stato, noi abbiamo degli obiettivi che caratterizzano l’azione dello stato; la forma di stato può essere poi classificata sulla base della conformazione dei poteri, dei rapporti tra la struttura di governo e il corpo sociale, questi sono due profili di classificazione. Rientra nella forma di stato anche la classificazione delle dinamiche di interazione fra il governo e il territorio:

 lo stato federale viene tradizionalmente indicato come una forma di stato, proprio perché la definizione di stato federale va a puntare su un particolare rapporto dinamico di funzionamento, valore, peso politico del territorio rispetto all’organizzazione governativa. Se andiamo a vedere il documento sul concetto del territorio, ci sono due articoli della costituzione tedesca dove si parla di articolazione territoriale in Lander e di limiti alla revisione costituzionale che va a toccare l’articolazione territoriale in Lander. Qui capiamo l’importanza del territorio all’interno della conformazione dello stato, come lo stato si manifesta all’esterno. Forma di stato come relazione, dinamica dei tre elementi costitutivi dello stato. Lasciamo da parte il tema del federalismo e andiamo sugli altri aspetti, ovvero le finalità dello stato e le modalità di interazione tra il corpo sociale e il governo. La classificazione che viene fatta di solito è quella dello stato assoluto, dello stato liberal democratico, dello stato costituzionale, degli stati autoritari e totalitari e quant’altro, in realtà noi abbiamo una pluralità di modelli, si parla infatti di modello teorico, dove vi rientrano anche il modello socialista, lo stato teocratico, la famiglia degli stati islamici e altro. Le classificazioni sono le più diverse e non sempre concordano tra di loro. All’interno di questa impossibilità di dettare una classificazione valida universalmente delle forme di stato, il mio tentativo è stato quello di disegnare in chiave evolutiva il passaggio tra le varie forme di stato, perché il tema centrale del corso è questo: ogni esperienza politica ha una sua conformazione che è dettata dai fattori sociali, economici, politici e storici che la connotano. Andando ancor più alla base, noi dobbiamo partire dal presupposto che il diritto è un fenomeno sociale, ogni gruppo stabilisce delle regole che servono a governare la propria vita sociale, questo è il diritto. Il diritto è un fenomeno che nasce dall’esigenza di un gruppo di trovare delle regole di interazione e ogni gruppo stabilisce le regole che rispondono alle proprie esigenze principali. Ogni esperienza politica statuale ha una sua propria realtà peculiare, ha delle sue dinamiche. Le comunità politiche sono degli organismi viventi e come tali mutano costantemente, l’Italia del 2020 non è l’Italia del 1948, quindi l’ordinamento costituzionale è come un vestito che deve vestire questo corpo vivente che è la comunità politica; il vestito da forma alla comunità politica e ogni vestito ha una sua vestibilità. Questo ci porta a dire che noi non possiamo calare su una comunità politica dei vestiti che sono troppo stretti o dei vestiti che son troppo larghi, perché in un caso questo vestito si romperebbe, in un altro caso non riuscirebbe a coprire bene questo corpo vivente. Tradotta questa metafora in termini giuridici, la circolazione dei modelli, l’esportazione della democrazia, non è un processo semplice e lineare, i modelli possono circolare ma hanno bisogno di essere adattati al contesto in cui vengono recepiti: se noi portiamo la Costituzione italiana in Libia, otterremo solo un esercizio di stile perché la comunità libica ha delle peculiarità sociali, economiche, storiche e politiche tali per cui le regole che noi abbiamo adottato nella Costituzione del ’48, sarebbero ineffettive, non funzionerebbero, porterebbero a una crisi politica e quindi a un’istaurazione di fatto di un ordinamento diverso. Dobbiamo quindi tenere sempre presente che le esperienze costituzionali sono il frutto di una molteplicità di fattori e che la circolazione dei modelli non è mai una circolazione pura. Partiamo dalla primigenia forma di stato che è la forma di stato assoluta , caratterizzata dalla identificazione tra la corona (persona giuridica) e il monarca (persona fisica) con la concentrazione dei poteri in capo al monarca e con il popolo posto in posizione unicamente passiva  si parla di sudditi, non di cittadini, ma non hanno più quella posizione dei soggetti che poteva essere immaginata dell’alto Medioevo, quindi come cose piuttosto che patrimonio disponibile del monarca, sono elemento soggettivo di una comunità politica. Questa forma di stato evolve verso lo stato liberale, ma lo stato liberale è il frutto di una evoluzione sociale, economica. Quando si presenta lo stato liberale? La prima esperienza è quella britannica che si afferma con prima rivoluzione industriale. Lo stato liberale si caratterizza per il

Corporazioni, ma fino al 1940 l’assetto istituzionale è lo stesso, Mussolini è formalmente il primo ministro del governo. Questo non accade nelle esperienze totalitarie perché noi abbiamo la pretesa dello stato di dettare, di regolare, di entrare in tutti gli aspetti, anche privati, della vita della comunità politica, da qui  stato totalitario = tutto è nello stato. Abbiamo una soppressione delle libertà civili, dei diritti politici, abbiamo l’’instaurazione di una memoria ufficiale dello stato che sostituisce la storia nazionale come valore aggregativo ed è diverso dall’uso politico della storia che faceva il fascismo: pensiamo al mito celtico ariano della Germania nazista e pensiamo invece all’utilizzo politico della storia romana operata dal fascismo, è proprio una diversità di gradazione. Dall’altra parte abbiamo la sostituzione della struttura politica preesistente con una struttura politica governativa parallela che è la struttura politica reale, effettiva. Se noi pensiamo all’esperienza tedesca, noi abbiamo Hitler che non è meramente il cancelliere, Hitler nel ‘ assume le funzioni di cancelliere e di capo dello stato creando la figura del führer , è qualcosa di radicalmente diverso rispetto all’assetto della Germania di (?). Se noi pensiamo all’Unione Sovietica, noi abbiamo la sostituzione della Duma con i Soviet, abbiamo una sostituzione degli apparati di governo, questo è l’elemento caratterizzante dello stato totalitario. Storicamente, lo stato totalitario entra in crisi, il dato è quella della seconda Guerra mondiale per cui falliscono i regimi fascista e nazista, però è un elemento convenzionale perché Franco in Spagna dura fino al 1978, l’Unione Sovietica dura fino al 1990, quindi diciamo che è un dato convenzionale. Ma comunque la crisi dello stato autoritario a cosa porta? Porta alla ripresa del modello liberal democratico ma con una attenzione del costituente, della comunità politica alla creazione di quegli strumenti e garanzie che erano ritenuti essenziali per evitare una nuova deriva autoritaria, abbiamo il passaggio a una Costituzione che è vista come tavola di valori condivisi e potremmo dire contro-maggioritari, nel senso che sono condivisi da tutta la comunità politica e che sono posti a un livello, potremmo dire sovra-costituzionale, per cui non possono essere disponibili da parte delle maggioranze che in modo estemporaneo, contingente potrebbero venirsi a formare. Quindi la Costituzione come elemento di garanzia di tutta la comunità politica. Gli stilemi, le forme di intervento sono quelle dello stato liberale, varia l’anima dell’esperienza statuale perché l’uomo, l’individuo, la libertà umana viene posta al centro e quindi tutto, compreso l’apparato istituzionale, ruota intorno alla dignità dell’individuo. Ora questo è potremmo dire lo stadio finale dell’evoluzione delle forme di stato, ma è un elemento convenzionale perché se noi andiamo a guardare la Cina oggi, il Venezuela, lo Stato del Vaticano, abbiamo delle esperienze costituzionali che ancora oggi non sono classificabili all’interno della forma di stato costituzionale, perché questa è un’evoluzione ma ogni esperienza vive secondo dinamiche che dipendono da fattori, elementi sociali, politici, culturali, storici peculiari e differenti. ARGOMENTO 5 – 6 : LA FORMA DI GOVERNO La stessa dinamica la possiamo ripetere anche sulla forma di governo = l’insieme delle relazioni, delle modalità, delle dinamiche di funzionamento delle componenti, degli elementi che compongono quello che identifichiamo come governo di un paese, cioè organizzazione politica sovrana; il governo di un paese non vuol dire soltanto l’esecutivo ma vuol dire il capo dello stato, il parlamento, il potere giudiziario, le comunità territoriali e via di seguito… Sono le dinamiche di funzionamento dello stato apparato. Le forme di governo ve le ho riassunte nella prima slide e sono quelle che conosciamo tutti. Quelle non ancora affrontate sono: la forma di governo neo parlamentare e la forma di governo direttoriale.  Forma di governo neo parlamentare = è un esempio di razionalizzazione estrema della forma di

governo parlamentare, ovvero un tentativo di garantire la stabilità di governo all’interno di un sistema caratterizzato da una forma di governo parlamentare. Come la forma di governo parlamentare, ha come pilastro centrale il rapporto fiduciario tra parlamento e governo, nel tentativo di stabilizzare il sistema, si opta per l’elezione diretta non del capo dello stato – il potere neutro – ma una elezione diretta del capo dell’esecutivo, del Primo Ministro. Questa elezione diretta da al capo dell’esecutivo una legittimazione politica forte, perché è la stessa legittimazione politica di cui dispone il parlamento, quindi capo dell’esecutivo e parlamento sono posti esattamente sullo stesso piano. Siamo in una forma di governo parlamentare quindi c’è un rapporto di fiducia tra parlamento e governo, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il parlamento può sempre revocare la fiducia al governo, il governo, da par suo, può chiedere lo scioglimento del parlamento; quindi sia il governo che il parlamento hanno in mano degli strumenti per decretare la fine politica dell’altro organo. Ma l’utilizzo di questi strumenti che cosa comporta? Comporta l’esaurimento, la crisi dell’istituzione che ha utilizzato quello strumento stesso: il parlamento che revoca la fiducia al governo, viene sciolto e vengono indette delle elezioni straordinarie; il capo del governo che scioglie il parlamento è tenuto alle dimissioni, termina il proprio mandato  questo comporta che si va ad elezioni politiche che però sono chiamate ad eleggere contemporaneamente il capo del governo e l’organo legislativo. Il brocardo latino è “ simul stabunt aut simul cadent ” (= così come stanno in piedi insieme, cadono insieme). È la forma di governo che noi abbiamo nelle nostre regioni. Questo comporta che nessun soggetto politico ricorra a questi strumenti di recisione del rapporto fiduciario se non quando è sicuro della sua posizione politica, perché il rischio è andare a elezioni e non ottenere dal corpo elettorale un giudizio positivo.  Se il presidente della giunta regionale scioglie il consiglio regionale o si dimette, si va a elezioni. Ma siamo sicuri che quel presidente dimissionario sarà rieletto?  Se la maggioranza in parlamento revoca la fiducia al presidente della giunta e quindi termina la crisi politica regionale, si va a elezioni. Ma siamo sicuri che quella maggioranza verrà rieletta? Questo comporta che questi due organi stiano insieme e ciò porta a una maggior stabilità di governo che però non è una stabilità che automaticamente riesce a garantire un’efficacia dell’azione di governo, del funzionamento del governo, tanto che questo governo che era stato adottati in Israele nel 1992, nel 2001 è stato superato perché in Israele non aveva dato il funzionamento che si auspicava. Nelle nostre regioni invece funziona benissimo, dal 1995 non abbiamo avuto una crisi anticipata dei governi regionali, sono sempre andati tutti quanti a fine legislatura perché appunto, avevano paura di rompere questo equilibrio delicato.  Forma di governo direttoriale = quella adottata in Svizzera per cui noi abbiamo un governo collegiale, formato da una pluralità di membri, che svolge la funzione di capo dello stato e la funzione di esecutivo contemporaneamente ed è un governo che viene eletto dal parlamento, non dal popolo, ma che non ha con il parlamento un rapporto di fiducia, per cui il parlamento non può revocare il consiglio federale, non può revocare il governo eletto. Il governo va avanti fino alla fine della legislatura. Abbiamo una soluzione diarchica, abbiamo una separazione netta dei poteri. Al netto di questo elenco di forme di governo, nella terza slide ho cercato di riproporre il tema della descrizione secondo una chiave evolutiva perché le diverse esperienze costituzionali possiamo interpretarle come esperienze in cui i modelli costituzionali circolano. o Parentesi: noi parliamo di forme di governo soltanto nelle forme di stato caratterizzate da un pluralismo politico, non si ha forma di governo negli stati assoluti o autoritari o totalitari, perché una vera e propria separazione dei poteri non c’è e quindi delle dinamiche di funzionamento dei

monarca che perde gradualmente peso, dà una legittimazione all’organo - che è sempre esistito - dei suoi assistenti di campo, il cabinet. Il cabinet assume una sua autonomia istituzionale perché gradualmente il parlamento, che pretende di dettare l’indirizzo politico non soltanto legislativo ma anche esecutivo, si deve scontrare con la consuetudine dell’infallibilità regia, “ the King can do no wrong ”, e allora se non me la posso prendere con il re, a chi posso dettare le mie linee politiche? All’organo esecutivo che mette in azione il volere del monarca. Abbiamo quindi la creazione di quest’organo terzo che è l’esecutivo, il cabinet, il governo. Il governo in un primo momento deve avere la fiducia del monarca e dall’altra parte deve sottostare alle indicazioni del parlamento che è colui che detta l’indirizzo politico, abbiamo quello che si chiama parlamentarismo dualista  il governo deve avere un doppio rapporto fiduciario: capo dello stato e parlamento. Questa è una situazione magmatica che va evolvendosi perché il monarca perde sempre più peso all’interno del sistema britannico, il parlamento assume sempre più peso all’interno del sistema britannico, per cui si arriva a un momento in cui si elide il rapporto fiduciario monarca-governo e rimane in piedi solo il rapporto fiduciario governo-parlamento. Passiamo da un parlamentarismo dualista a un parlamentarismo monista. Ora, questa forma di governo, alla prova del passaggio dallo stato liberale allo stato liberal democratico, non regge e allora che cosa succede? Che le costituzioni del secondo dopoguerra prevedono dei meccanismi di razionalizzazione, cioè dei meccanismi volti a garantire la stabilità dell’esecutivo, regole che tutelano l’esecutivo dalla dittatura della maggioranza parlamentare. Abbiamo una forma di governo parlamentare razionalizzata. Questo potremmo dire essere lo stadio finale dell’evoluzione, ma come colloco la forma di governo neoparlamentare? Questa forma di governo è un caso di razionalizzazione della forma di governo parlamentare. Ma come colloco la forma di governo semipresidenziale francese? Viene inventata di sana pianta nel 1958 o meglio, nel 1962 quando si stabilisce l’elezione diretta del capo dello stato. Ora, la forma di governo francese in realtà è ancora un esempio di circolazione e di adattamento dei modelli. Da che cosa è caratterizzata? Dall’elezione diretta del capo dello stato, dall’elezione dell’assemblea nazionale e dalla presenza di un governo con il Presidente che esercita la funzione esecutiva, ma è il governo che deve avere la fiducia del parlamento. Ora che cos’è questo se non la riproposizione mutatis mutandis della forma di governo parlamentare dualista dell’inizio del 700 britannica, in cui c’è il re che esercita il potere esecutivo ma deve rispondere a una pressione politica forte del legislativo e quindi crea un organo terzo che deve avere la fiducia del capo dello stato e del legislativo stesso. È una forma di governo parlamentare dualista perché la fiducia è ancora duplice. Ma questa soluzione, nel 1958-1962 viene creata in Francia come ipotesi di razionalizzazione della forma di governo parlamentare, tanto che taluno classifica l’esperienza francese non come forma di governo semipresidenziale ma come forma di governo parlamentare a tendenza presidenzialista perché c’è un rapporto fiduciario fra parlamento e governo, ma questo rapporto viene messo in secondo piano laddove il capo dello stato riesca a esercitare una forza politica di primo livello in modo analogo a quanto accade negli Stati Uniti, e questo grazie alla legittimazione diretta del capo dello stato. Il modello è parlamentare ma c’è la figura del capo dello stato che tenta di assorbire su di se dei poteri, di esercitare dei poteri, riportando le dinamiche di funzionamento a una chiave diarchica. Vediamo quindi come i modelli circolino e si adattino alle diverse realtà politiche e sociali. Incontro 3 20 marzo ARGOMENTO 7 – 8 : LA FORMA DI GOVERNO – sistema politico e sistema elettorale. La settimana scorsa abbiamo parlato della classificazione delle forme di governo, che è la classificazione tradizionale che noi troviamo in tutti i manuali, la domanda che però poi siamo chiamati a farci è: a quale fine serve questa classificazione? O meglio, se io classifico come

parlamentare una determinata esperienza costituzionale, vuol dire che questa esperienza costituzionale funzionerà secondo determinate linee di funzionamento, di operatività? La risposta dovrebbe essere si. Ma allora, se io prendo un’esperienza concreta, ad esempio il sistema britannico, e un’altra esperienza concreta, il sistema italiano, e le metto in comparazione, posto che le considero entrambe forme di governo parlamentari, dovrebbero funzionare entrambe secondo le stesse dinamiche. Sistema britannico e sistema italiano funzionano allo stesso modo? La risposta è no. Allora l’attività di classificazione su cui ci siamo confrontati la settimana scorsa rischia di essere un’attività di classificazione non utile, e allora come possiamo operare? Utilizzando degli altri criteri. Ci sono degli autori che parlano di classificazione secondo il criterio monista o dualista, nel senso che le forme di governo si possono analizzare seguendo le dinamiche operative proprie dell’assetto di governo. Il criterio dualista dovrebbe essere caratterizzato dalla presenza di due soggetti politicamente forti, tali da creare una diarchia all’interno del sistema. Il sistema monista dovrebbe invece prevedere una concentrazione all’interno del sistema. Ora, qual è la chiave, qual è il problema? È che alcuni autori, all’interno di questa classificazione monismo/dualismo, adottano un determinato criterio di classificazione, altri adottano un altro criterio di classificazione. I criteri di classificazione sono due: quello della legittimazione politica e quello della composizione dell’organo di governo. La composizione dell’organo di governo ci dice che sono dualisti quei sistemi in cui ci sono due soggetti che concorrono a formare in modo autonomo, con prerogative proprie, il potere esecutivo. Un esempio lo possiamo trovare in Francia dove abbiamo un presidente eletto direttamente e un governo; presidente e governo lavorano insieme e insieme formano il potere esecutivo = sistema dualista. Al contrario, sarebbe monista quell’esperienza costituzionale in cui il governo è formato in modo unitario: ad esempio le forme di governo parlamentari sono moniste perché il capo dello stato svolge un ruolo, tra virgolette, di garante, di garanzia costituzionale; ma potrebbe essere monista da questo punto di vista anche l’esperienza americana, perché il governo in America è composto soltanto dal presidente, non c’è un organo collegiale. Questo dal punto di vista della formazione dell’organo esecutivo. L’altro criterio invece va sulla forma di legittimazione o meglio, quali sono le fonti che legittimano la posizione degli organi che costituiscono la forma di governo. Traduco: in un sistema democratico, quali sono gli organi direttamente eletti. Allora, in una forma di governo parlamentare classica – l’Italia – noi siamo davanti a un sistema monista perché l’unico organo direttamente eletto è il parlamento. In un’esperienza come quella francese, noi abbiamo una situazione dualista perché abbiamo l’elezione diretta del parlamento e abbiamo l’elezione diretta del presidente. Questi due criteri di classificazione, monismo/dualismo, come potete vedere non sono sovrapponibili perché se noi parliamo di composizione dell’organo di governo, l’esperienza americana è monista perché il governo sta nel presidente; se noi parliamo di forma di legittimazione, l’esperienza americana sarà dualista perché abbiamo l’elezione diretta del parlamento e del presidente. Allora questa classificazione monista/dualista:

  1. rischia di creare dei problemi
  2. ma rischia anche di non essere efficace, perché se ci facciamo la domanda che abbiamo fatto all’inizio, rimane sempre il tema: l’esperienza britannica è un’esperienza monista, l’esperienza italiana è un’esperienza monista  domanda: esperienza britannica ed esperienza italiana funzionano allo stesso modo? No. L’esperienza irlandese è un’esperienza dualista, l’esperienza francese è un’esperienza dualista  domanda: Francia e Irlanda funzionano allo stesso modo? No.

assoluta sempre e comunque perché cambiano gli assetti e cambiano le modalità operative del sistema politico, i soggetti del sistema politico, però è un elemento utile.

  1. Il sistema elettorale : concorre alla formazione degli organi costituzionali e quindi, determinando la formazione degli organo costituzionali, determina anche il funzionamento di questi organi. Parliamo di sistema proporzionale e sistema maggioritario.
  • Sistema maggioritario: tende a garantire o a portare a una democrazia decidente perché tende a garantire la stabilità a scapito della rappresentatività;
  • Sistema proporzionale: tende a privilegiare la rappresentatività a scapito della stabilità di governo. Questo è quello che di solito si dice nei corsi di diritto costituzionale. La situazione però è più complessa nel senso che i sistemi elettorali sono molteplici, ma qui in realtà parliamo di formule elettorali, cioè di metodi di traduzione dei voti in seggi, perché i sistemi elettorali sono qualcosa di più complesso. ˜ Formula elettorale maggioritaria: è una formula a turno unico o a doppio turno che persegue una stabilità di governo a scapito della rappresentatività ma la persegue con due gradi diversi perché: il turno unico porta a una maggiore razionalizzazione dell’agone politico, il rischio per un partito di perdere la battaglia, di perdere il seggio per un solo voto, il rischio dell’elettore di vedere il proprio voto come inutile perché per un voto il suo candidato non vince, fa si che il corpo elettorale si coalizzi spontaneamente verso i due o tre candidati che statisticamente hanno maggiore probabilità di prendere quel voto in più e questo porta a una semplificazione estrema dei soggetti che si presentano alle elezioni, porta a una semplificazione estrema della composizione dell’assemblea rappresentativa. Nel maggioritario a doppio turno questo non avviene perché tutti i soggetti politici si presenteranno alle elezioni con l’intento di pesarsi, di capire qual è il loro peso politico. È vero che al ballottaggio andranno soltanto quelli che raggiungono una determinata soglia elettorale, che andranno un numero limitato di candidati al secondo turno, ma tra il primo e il secondo turno che cosa accade? Accade che le forze politiche minoritarie, quelle che escono sconfitte e non accedono al secondo turno, vanno a bussare alla porta o meglio, aspettano che bussino alla loro porta le forze politiche maggioritarie e si ha un’attività di contrattazione, di negoziazione dei programmi politici. Quindi la razionalizzazione del sistema è una razionalizzazione mento forte perché anche il soggetto partitico grande dovrà, per vincere la battaglia finale, allearsi con quei soggetti che al secondo turno non riescono ad arrivare. Quindi la razionalizzazione del sistema è una razionalizzazione inferiore. Il sistema maggioritario è tendenzialmente uninominale, cioè la battaglia è sul candidato, ma alcune volte è invece plurinominale: per esempio, la battaglia sul presidente americano è una battaglia in collegi plurinominali, i grandi elettori sono eletti secondo un sistema maggioritario plurinominale. ˜ Formula elettorale proporzionale: il sistema proporzionale dalla sua parte tende a rappresentare. Avete visto anche il cd. sistema proporzionale automatico? (Quello che nelle slide è indicato come Weimar 1920). Quello è un modello che è stato adottato a Weimar – ma viste le sorti di Weimar non è più stato adottato – ma che voleva portare a una rappresentazione proporzionale pura del sistema, perché non si dividevano i voti dei partiti per i numeri dei seggi da attribuire, il sistema prevedeva, posto che in costituzione non c’era un numero fisso di parlamentari, prevedeva che i partiti ottenessero un seggio ogni 60. voti. Questo che cosa comportava? Che più voti otteneva il partito, più seggi otteneva, ma dava un peso questo modello all’astensionismo. Se noi oggi non andiamo a votare per il parlamento italiano, comunque il risultato delle elezioni saranno 630 deputati eletti, che ci sia il 10% di astenuti o che ci sia il 30%, sempre 630 deputati noi eleggiamo. Se invece il sistema

prevede che si elegge un parlamentare ogni 60.000 voti, se io non vado a votare, io non do il mio contributo alla formazione del parlamento, il parlamento si troverà con un numero di parlamentari più ridotto. Questo potrebbe essere un modello per combattere l’astensionismo. Questi sono sistemi puri proporzionali, ma la rappresentatività si sposa sempre con l’altro interesse che è quello della governabilità della stabilità, per cui il sistema proporzionale vede dei correttivi che sono: la clausola di sbarramento, il premio di maggioranza, il premio di governabilità. Il premio di governabilità non è il premio di maggioranza, perché il premio di maggioranza fa scattare la maggioranza dei seggi, il premio di governabilità invece fa attribuire alla forza politica vincente un numero ulteriore di seggi che renda quindi quel soggetto politico più forte, ma non per forza di cose quel soggetto otterrà la maggioranza assoluta in parlamento.  Se noi con la legge Calderoli non avessimo previsto il premio di maggioranza che faceva arrivare al 55%, ma avessimo previsto un premio pari al 5% dei seggi – quindi a 30 seggi su 630

  • molto probabilmente il governo Prodi del 2006, piuttosto che il governo Berlusconi del 2008, non avrebbero raggiunto la maggioranza assoluta perché avrebbero avuto il 30% dei voti + 30 deputati, ma quello non gli avrebbe fatto raggiungere il 50% dei seggi. Però il premio di governabilità comunque da un aiuto alla stabilità perché quel partito che ottiene il premio di governabilità, sarà più forte in parlamento e quindi potrà esercitare un peso maggiore nelle negoziazioni parlamentari. Questi sono sistemi per correggere i difetti del sistema proporzionale.
  • Il sistema misto: lo conosciamo, il sistema italiano – Mattarellum, Rosatellum – noi abbiamo un sistema tedesco. Il sistema tedesco è un sistema misto che, per metà è maggioritario, per metà è proporzionale, ma è un sistema particolare perché quando si va al voto, si va al voto su un’unica scheda elettorale  metà dei seggi viene attribuita secondo il sistema maggioritario uninominale, metà dei seggi viene attribuita secondo il sistema proporzionale. Questo però non è corretto del tutto, perché tenete conto che la costituzione tedesca, così come la costituzione di Weimar, non prevede un numero fisso di deputati, rimanda tutto alla legge elettorale. La legge elettorale prevede un numero base di canditati pari a 598, la legge elettorale dice “andiamo a votare metà col maggioritario, metà col proporzionale” ma la composizione finale dell’assemblea deve rispecchiare la parte proporzionale del voto. Significa che, se un partito, mettiamo il partito socialista, ottiene il 40% dei suffragi nella parte proporzionale, il partito socialista dovrà avere il 40% dei seggi; se il partito nazionalista ottiene il 10% dei seggi nella base proporzionale, il partito nazionalista dovrà avere il 10% dei seggi in parlamento. Quindi, se 600 è il numero dei deputati, se ho il 10% dovrò avere 60 deputati. Questi 60 deputati come li prendo? Vado a prendere i deputati eletti con il maggioritario e li vado a scorporare dal numero complessivo. Quindi il partito nazionalista che dovrebbe avere 60 seggi, ha vinto mettiamo in 25 collegi uninominali, allora succederà che prenderò quei 25 e dalle liste del proporzionale ne prenderò altri 35 in modo da avere complessivamente 60 seggi per quel partito. Se il risultato al maggioritario è meno favorevole perché ne prendo 10, prenderò 50 dalla lista del proporzionale. Qual è il problema? Il problema è se io al maggioritario prendo più seggi di quanto me ne spetterebbero al proporzionale. Traduco: se io al maggioritario vinco in 62 collegi e io ho diritto teoricamente solo a 60 seggi, come faccio? La legge dice che quei 2 collegi in più sono collegi in eccedenza, significa che cresce il numero dei membri del parlamento. Quindi il numero dei membri del parlamento è un numero variabile. Questo ci dice la legge nella sua impostazione base. Ora, che cosa è successo? È successo che la Corte Costituzionale tedesca è intervenuta negli ultimi anni, dicendo che questo modello andava a distorcere il risultato del voto  Pensate a un partito che prendeva il 5% al proporzionale e vinceva 60 seggi

Vi è un fenomeno, cd. gerrymandering , proprio degli Stati Uniti, dove le circoscrizioni vengono definite a livello statale, non a livello federale, ed è un fenomeno corso nel 1800 ma che si ripete anche oggi e sul quale la Corte Suprema si è pronunciata, laddove sia irragionevole. Nell’800 c’era questo governatore – Gerry Elbridge – che per garantirsi la rielezione, il successo del proprio partito alle elezioni, aveva disegnato le circoscrizioni ritagliandole lungo la linea di una strada statale tale per cui, alla fine, la circoscrizione aveva la forma di una salamandra – da qui mand (salamander). Tutto questo per privilegiare, favorire l’elezione dei candidati del proprio partito perché il ritaglio della circoscrizione è un elemento importante all’interno del funzionamento del sistema elettorale, così come è importante anche la definizione del numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione. Il sistema spagnolo dice in costituzione che il sistema è proporzionale, la circoscrizione è la provincia, quindi detta in costituzione delle norme specifiche, sembra voler premiare la rappresentatività. Il sistema spagnolo però si è comportato, fino a tempi recenti, in modo molto maggioritario perché all’interno delle circoscrizioni il numero dei seggi assegnati era un numero molto ridotto, e questo cosa comportava? Comportava una selezione dei partiti che riuscivano a ottenere i seggi. Se io all’interno di una circoscrizione metto come numero di seggi da attribuire 10, anche il partito più piccolo riuscirà, con molta probabilità, ad avere un seggio. Se io all’interno della circoscrizione metto un numero di seggi limitato, 3/4, molto probabilmente il numero dei partiti che arriverà a spartirsi quei seggi sarà un numero ridottissimo, avremo tre partititi, tutti gli altri partiti restano fuori dall’assemblea. Quindi il ritaglio della circoscrizione, il numero dei seggi della circoscrizione influisce sulla composizione degli organi e quindi sul funzionamento del sistema. Non è però utile allora parlare di formule maggioritarie o di formule proporzionali, bisogna semmai parlare di sistemi maggiormente o minormente selettivi, cioè di sistemi – formula, circoscrizione, suffragio – che mirano a razionalizzare in misura maggiore o minore la composizione dell’organo elettivo. Quindi non “maggioritario e proporzionale”, è una semplificazione estrema che non ci porta a capire realmente come funziona, perché il sistema tedesco, quello italiano e quello spagnolo sono proporzionali. Spagna, Germania e Italia, funzionano allo stesso modo? No. Quindi anche il sistema elettorale, è un sistema che ha una pluralità di variabili. Poi, il sistema elettorale è in grado, da solo, di dettare le dinamiche operative di una forma di governo? No, perché lo stesso sistema elettorale, pensate al sistema italiano, ha dato un governo di legislatura – quello di Berlusconi dal 2001 al 2006 – e ha dato vita a un governo, quello Prodi, che è durato un anno e mezzo, o al governo Berlusconi del 2008 che si è sciolto per delle crisi interne. Il sistema elettorale non determina automaticamente il funzionamento del sistema costituzionale. Sicuramente è un elemento importante, influisce, ma non è da solo capace di determinare il funzionamento del sistema.

DOMANDA DI UNO STUDENTE: il nostro sistema elettorale lo possiamo considerare un

sistema elettorale misto? Come è il nostro sistema?

RISPOSTA: nella legge del 1993 – il cd. Mattarellum – l’assetto era: 25% proporzionale, 75%

maggioritario. La legge Calderoli del 2005 ha previsto un sistema puramente proporzionale ma con un premio di maggioranza, tanto da far avere un risultato maggioritario, cioè la coalizione di destra o la coalizione di sinistra. Il sistema attuale, è un sistema misto come il Mattarellum, ma ha una percentuale diversa e ha delle dinamiche operative diverse  Viene stabilito il numero dei seggi e

questi vengono attribuiti sulla base di un voto in collegi uninominali, quindi il voto per collegio uninominale è per forza maggioritario; il 67% (se non ricordo male) è invece sulla base di un voto proporzionale basato su circoscrizioni plurinominali. Il tema è la diversità del voto perché, mentre nel Mattarellum, almeno per la Camera, io avevo due schede, una per il maggioritario e una per il proporzionale, qui noi abbiamo soltanto una scheda, il voto che io esprimo sulla scheda viene computato nel maggioritario uninominale e nel proporzionale plurinominale nel senso che: io eleggo con lo stesso voto il candidato del collegio uninominale Torino 1, ma quel voto sarà calcolato anche a favore dei candidati di partito che si presentano sulla circoscrizione plurinominale Piemonte 1. Quindi il voto è unitario ma vale con due dinamiche differenti. Quindi, sinteticamente, il nostro sistema è un sistema proporzionale misto con correttivo maggioritario. Incontro 4 27 marzo ARGOMENTO 9 : LA FORMA DI GOVERNO – struttura e composizione organi di governo Cercando di sintetizzare in modo estremo queste slide, nell’ultima presentazione della settimana scorsa io vi parlavo di forma di governo sotto il profilo della composizione degli organi di governo e del loro funzionamento. Nella prima slide di questa settimana io invece vi parlo delle funzioni o meglio, delle relazioni tra i vari organi di governo nell’esercizio o nella definizione dell’indirizzo politico di maggioranza = direzione verso la quale un paese si muove o comunque vuole muoversi, quindi le varie politiche, piuttosto che le varie scelte di fondo. L’indirizzo politico è il frutto di un’attività congiunta, di una coazione dei tre organi che tradizionalmente individuiamo come organi della forma di governo: capo dello stato, governo e parlamento. Forma di governo come composizione e funzioni degli organi di governo. Perché? Perché le modalità di composizione e le modalità di funzionamento dei singoli organi influiscono poi sul ruolo che questi organi giocano all’interno della vita politica di una comunità statuale. Andiamoli a vedere.  Il Parlamento Il parlamento è il luogo per antonomasia di espressione della sovranità nazionale e può essere strutturato in due modi, sono macro modelli: parlamento monocamerale e parlamento bicamerale. a. Parlamento monocamerale. Non è sempre legato a delle scelte di fondo identiche, a delle ragioni identiche, il parlamento monocamerale può essere legato a diverse ragioni:

  1. la prima ragione è quella della concezione unitaria della sovranità e dalla rappresentanza. Noi siamo tutti figli di Rousseau e in parte di Robespierre, per cui il parlamento rappresenta la nazione ma questa rappresentanza politica determina un rapporto univoco: se sovrana è la nazione, la nazione può delegare un soggetto ma uno e uno solo, altrimenti noi avremmo un conflitto tra organi che esprimono una volontà sovrana e questo non è concettualmente ammissibile nell’idea rivoluzionaria e nell’idea di alcune costituzioni.  In Svezia il parlamento è monocamerale perché discende dall’identificazione biunivoca tra popolo (corpo elettorale) e parlamento.
  2. In altri paesi la scelta monocamerale non è legata a una questione concettuale ma a una questione strumentale-funzionale.  La Grecia fino a pochi anni fa aveva un parlamento bicamerale, hanno poi fatto una riforma costituzionale per passare a un parlamento monocamerale, ma questo per questioni funzionali, di efficienza del funzionamento dell’apparato di governo.

della Camera dei Deputati. Ma la ragione da noi qual è? È la paura che ci portiamo dal fascismo della concentrazione dei poteri, quindi da noi il Senato serve a frammentare il potere tanto che, quando si è parlato di abolirlo, abbiamo visto come è andata a finire.  Il presidente della repubblica Abbiamo delle esperienze in cui il capo dello stato non è monocratico:  A Cipro ci sono un presidente e un vice presidente perché Cipro ha una comunità che è composta da due comunità: quella greca e quella turca, che cono completamente separate. Quindi un capo di stato monocratico non sarebbe garanzia sufficiente per le due componenti sociali e allora il capo dello stato è un capo dello stato frutto di espressione delle due comunità: il presidente è espressione della comunità greca, il vice presidente è espressione della comunità turca e hanno teoricamente pari ruolo. Negli altri casi abbiamo un capo di stato monocratico, vi sono esperienze costituzionali monarchiche, anche se democratiche, e anche lì il capo dello stato è del tutto svuotato del suo ruolo proprio, rappresenta soltanto la nazione, ha una funzione di rappresentanza più che una funzione politica, è un potere neutro, esercita una funzione notarile potremmo dire negli organismi monarchici. Nelle esperienze repubblicane noi possiamo osservare due modelli: l’elezione diretta o l’elezione indiretta.

  • L’elezione diretta di solito è legata al peso politico che si vuole attribuire al capo dello stato, al peso politico che si pretende che il capo dello stato eserciti nel funzionamento del sistema. Lo abbiamo negli Stati Uniti, in Francia, in Irlanda, in Portogallo, ma tenete conto che la modalità di elezione non è da sola indicativa del peso politico esercitato dal capo dello stato, dà un indizio e il tema dei sistemi elettorali qui è importante perché un sistema elettorale, piuttosto che un altro, ci da l’idea della forza del capo dello stato. ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI. Negli Stati Uniti l’elezione è formalmente indiretta ma nella sostanza l’elezione è diretta e avviene su base statale , non federale, perché il popolo elegge i grandi elettori che eleggeranno il Presidente in ogni Stato e in ogni Stato il sistema è maggioritario plurinominale, per cui vale la regola “ who wins takes it all ” (= chi vince prende tutto). Quindi il candidato presidente che ottiene 1 voto in più dell’altro candidato, in realtà ottiene l’elezione di tutti i grandi elettori di uno Stato; più è grande lo Stato, più sono i grandi elettori. Il candidato presidente vince tutti i grandi elettori: e quindi si può avere il caso, come l’ultimo Trump vs Clinton, in cui la Clinton ha avuto un numero assoluto maggiore (2 mln in più) ma ha perso le elezioni. Perché? Perché ha perso nei grandi Stati in cui c’erano tanti grandi elettori. Perché l’elezione avviene su base statale? Perché siamo in uno Stato federale, per cui il Capo dello Stato deve avere una legittimazione politica forte che viene dagli Stati. ELEZIONI DEL PRESIDENTE IN FRANCIA. Nel sistema francese il Capo dello Stato è eletto direttamente attraverso un sistema maggioritario con ballottaggio perché le parti politiche devono potersi pesare. ELEZIONI DEL PRESIDENTE IN IRLANDA. Se andiamo in Irlanda troviamo invece il voto alternativo = voto in cui l’elettore esprime una gradazione di interesse e risulta eletto chi ottiene il numero maggiore di voti, ma che risulta dai voti primari e dai voti secondari degli altri. Nel senso che il candidato che ottiene meno sostegno viene escluso e i suoi voti vengono attribuiti agli altri candidati utilizzando la preferenza secondaria o terziaria. Alla fine si arriverà a trovare un candidato che ha la maggioranza assoluta dei voti ma questo candidato non sarà

il candidato scelto dalla maggioranza del popolo, ma quello che meno degli altri è osteggiato del popolo. Questo determina una forza politica minore del Capo dello Stato, tanto che il sistema irlandese non funziona come quello francese perché infatti il Parlamento risulta più forte del Capo dello Stato. Quindi Capo dello Stato eletto direttamente significa Capo di Stato che ha una legittimazione politica autonoma, ma bisogna vedere come si elegge il Capo dello Stato per vedere se effettivamente quel Capo di Stato avrà la forza politica per esercitare un ruolo autonomo e di primo rilievo.

  • Elezione indiretta. In altri ordinamenti il capo dello stato viene eletto da un’assemblea che è l’assemblea parlamentare o è un’assemblea ad hoc. In questi casi il capo dello stato ha una legittimazione politica indiretta e quindi ha una posizione politica neutra, di garante, non di attore politico principale. Ma anche qui l’assemblea può essere l’assemblea parlamentare, come da noi in Italia, come in Grecia, o può essere un’assemblea ad hoc: pensate in Italia che c’è il parlamento ma dove si riuniscono anche i delegati delle regioni, perché il capo delle stato dev’essere rappresentativo dell’intera nazione. Il modello lo trovate in Germania dove il capo dello stato è eletto da un’assemblea che è il Bundenstag più un’altra parte che sono i rappresentanti dei consigli regionali, dei consigli del Land , perché il capo dello stato in Germania deve rappresentare la federazione e i Lander , deve essere l’unione dei due. Ma il capo dello stato non ha una legittimazione politica autonoma, ha una legittimazione politica indiretta perché deve svolgere solo un ruolo di garanzie, mentre il presidente della repubblica di Weimar era eletto direttamente.  Il governo Sulla formazione del governo noi dobbiamo fare due ragionamenti:
  1. come si forma il governo
  2. come è composto il governo. 1. La procedura di formazione del governo è una procedura che vede l’interazione di capo dello stato e parlamento che interagiscono per formare il governo. Qui abbiamo un momento di verifica della posizione del peso che i due organi svolgono all’interno del sistema costituzionale, perché in alcuni casi il governo è frutto di una scelta discrezionale del capo dello stato.  In Francia il governo è formato, nominato e revocato dal capo dello stato. Il parlamento esercita una funzione ma esercita una funzione perché, laddove non condivide la posizione del capo dello stato, esprimerà la sfiducia, quindi il capo dello stato non può “nominare senatore un cavallo”, dovrà comunque tenere conto della consistenza parlamentare, ma è un capo dello stato che agisce in modo autonomo. In altri sistemi invece il capo dello stato svolge un ruolo secondario. Se voi andate in Irlanda, il capo dello stato è eletto direttamente con quel sistema elettorale che lo rende politicamente non fortissimo, tanto che se andate a vedere l’ art.13 , se non erro, vi dice che il capo dello stato nomina il capo del governo ma sull’indicazione che riceve dalla camera bassa, quindi il capo di stato è un soggetto legittimato in modo diretto ma non ha una vera forza politica, tanto che per nominare il governo deve andare a chiedere in parlamento. Nelle esperienze potremmo dire parlamentari, questo rapporto è un rapporto ancor più complesso perché il capo dello stato svolge una funzione di garanzia dell’attività del parlamento e quindi è il parlamento che assume il ruolo principale. In alcuni ordinamenti, esempio la Svezia, il capo dello stato è messo completamente ai margini, per cui il re in Svezia non entra nella formazione del governo, è il presidente dell’assemblea, lo Spiker , che presenta la proposta di