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Cap. 4 Ecclesiastico Finocchiaro, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

La costituzione italiana e il fenomeno religioso

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 13/12/2021

Eugenia2503
Eugenia2503 🇮🇹

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CAP. 4 LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL FENOMENO RELIGIOSO
Gli artt. 7 e 8 Cost. sono le disposizioni fondamentali in materia religiosa, perché regolano i
rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.
Art. 7 “lo stato e la chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai
patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale”.
Art. 8 “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. le confessioni
diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, se non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano. i loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze”.
È importante capire come si sono formate queste disposizioni.
Durante i lavori preparatori per l’art. 7 si cercò di mettere da parte l’onnipotenza dello Stato:
Dossetti propose una formula secondo cui lo Stato, riconoscendosi come membro della comunità
internazionale, riconosceva come originari gli ordinamenti giuridici degli altri Stati e della Chiesa.
Diverse furono le critiche sollevate dai laici che non accettavano che tale disposizione fosse
contenuta nella Cost, affermavano che poteva essere argomento di trattato internazionale.
Tupini propose di inserire:
All’art 1: le norme di diritto internazionale fanno parte dell’ordinamento della
Repubblica. Le leggi della repubblica non possono contraddirvi.
All’art 2: La repubblica riconosce la sovranità della Chiesa cattolica nella sfera del suo
ordinamento giuridico.
All’art 3: Patti Lateranensi, Trattato e Concordato sono riconosciuti come base dei
rapporti tra la Chiesa Cattolica e lo Stato.
Il co. 1 dell’art. 7 deve essere considerato una sintesi della proposta di Tupini e Togliatti.
Quest’ultimo aveva proposto di aggiungere: “lo stato è indipendente e sovrano nei confronti di
ogni organizzazione religiosa ed ecclesiastica.”
La formula voleva riconoscere l’originarietà dell’ordinamento giuridico della Chiesa.
Mentre l’approvazione del 1 co. è stata rapida, quella del 2 (riguardante i Patti) è stata lunga.
La discussione si fondava su due problemi:
-il valore che la norma doveva attribuire ai Patti:uguale o minore alle norme della
Costituzione.
- il legislatore sembra che abbia voluto mettere in evidenza come questi accordi non
avessero un valore vincolante eterno: infatti la disposizione prevede nella seconda parte
la possibilità di modificarli.
I sostenitori di questa disposizione affermavano che il richiamo alle norme dei Patti, non
attribuiva ad essi un valore uguale a quello delle norme costituzionali: quindi l’art. 7 era una
norma sulla produzione giuridica che indicava l’iter da seguire per formulare le norme che
avrebbero potuto modificare i Patti era una norma strumentale.
Gli oppositori invece sostenevano che tale disposizione costituzionalizzasse gli Accordi del 1929.
Non si può affermare che il 2 co. attribuisca valore costituzionale alle norme contenute nei
Patti.
Per confermare ulteriormente la mancata volontà di costituzionalizzazione, fu inserito
l’emendamento che affermava: qualunque modifica non richiederà un procedimento di revisione
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CAP. 4 LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL FENOMENO RELIGIOSO

Gli artt. 7 e 8 Cost. sono le disposizioni fondamentali in materia religiosa, perché regolano i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose. Art. 7  “lo stato e la chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. Art. 8  “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. le confessioni diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, se non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. i loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. È importante capire come si sono formate queste disposizioni.

Durante i lavori preparatori per l’art. 7 si cercò di mettere da parte l’onnipotenza dello Stato: Dossetti propose una formula secondo cui lo Stato, riconoscendosi come membro della comunità internazionale, riconosceva come originari gli ordinamenti giuridici degli altri Stati e della Chiesa. Diverse furono le critiche sollevate dai laici che non accettavano che tale disposizione fosse contenuta nella Cost, affermavano che poteva essere argomento di trattato internazionale. Tupini propose di inserire:

- All’art 1: le norme di diritto internazionale fanno parte dell’ordinamento della Repubblica. Le leggi della repubblica non possono contraddirvi. - All’art 2: La repubblica riconosce la sovranità della Chiesa cattolica nella sfera del suo ordinamento giuridico. - All’art 3: Patti Lateranensi, Trattato e Concordato sono riconosciuti come base dei rapporti tra la Chiesa Cattolica e lo Stato.

Il co. 1 dell’art. 7 deve essere considerato una sintesi della proposta di Tupini e Togliatti. Quest’ultimo aveva proposto di aggiungere: “ lo stato è indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione religiosa ed ecclesiastica.”

La formula voleva riconoscere l’originarietà dell’ordinamento giuridico della Chiesa. Mentre l’approvazione del 1 co. è stata rapida, quella del 2 (riguardante i Patti) è stata lunga. La discussione si fondava su due problemi:

  • il valore che la norma doveva attribuire ai Patti:uguale o minore alle norme della Costituzione.
  • il legislatore sembra che abbia voluto mettere in evidenza come questi accordi non avessero un valore vincolante eterno: infatti la disposizione prevede nella seconda parte la possibilità di modificarli.

I sostenitori di questa disposizione affermavano che il richiamo alle norme dei Patti, non attribuiva ad essi un valore uguale a quello delle norme costituzionali: quindi l’art. 7 era una norma sulla produzione giuridica che indicava l’iter da seguire per formulare le norme che avrebbero potuto modificare i Patti  era una norma strumentale. Gli oppositori invece sostenevano che tale disposizione costituzionalizzasse gli Accordi del 1929. Non si può affermare che il 2 co. attribuisca valore costituzionale alle norme contenute nei Patti.

Per confermare ulteriormente la mancata volontà di costituzionalizzazione, fu inserito l’emendamento che affermava: qualunque modifica non richiederà un procedimento di revisione

costituzionale, ma sarà sottoposta alla normale procedura di ratifica.

Le tesi dottrinali sull’art 7, 1 comma della Costituzione Per quanto riguarda il co. 1 dell’art. 7 bisogna dire che: da un lato c’era chi vedeva in questa disposizione un omaggio politico” alla Chiesa; dall’altro c’era chi sottolineava il valore di tale disposizione dal punto di vista del diritto positivo. È importante il riconoscimento dell’originarietà dell’ordinamento canonico : il suo carattere primario deriva dal fatto che è nato per forza propria, senza l’intervento esterno di nessun altro ente. Inoltre, il fatto che l’originarietà sia riconosciuta nella Carta, fa si che tale qualità sia elevata a presupposto costituzionale nei confronti del diritto statuale  Dunque gli atti statali che considerano la Chiesa un ordinamento subordinato allo Stato sarebbero in contrasto con tale norma. La Costituzione esclude che lo Stato possa considerare la Chiesa come ordinamento subordinato e viceversa.

L’ordine dello Stato e l’ordine della Chiesa: la competenza delle competenze. Quando il co. 1 dell’art. 7 tratta della sovranità e dell’indipendenza dei due ordinamenti, afferma che si realizzano “ognuna nel proprio ordine”. Ma quale sia quest’ordine non viene specificato. In mancanza di tale determinazione, la dottrina ha pensato che l’ordine proprio della Chiesa coincida con i rapporti spirituali e religiosi. Il problema non è stato risolto né dal Concordato, né dalla Costituzione, è chiamato “ competenza delle competenze ”  è la scelta del soggetto al quale attribuire la risoluzione di un conflitto di competenza tra lo Stato e la Chiesa. Essendo impensabile che la Chiesa si sottometta allo Stato e viceversa, bisogna eliminare la controversia di comune intesa. Se le trattative non raggiungono un risultato, lo Stato può decidere in maniera unilaterale se la materia rientri nelle sue competenze: in base all’ordinamento statale, spetta allo Stato la competenza delle competenze. È importante capire se il contenuto “dell’ordine proprio” dei due ordinamenti sia specificato dal 2 co. dell’art. 7 con il richiamo ai Patti lateranensi  la risposta è no perché non solo i patti non esauriscono tutte le possibili materie in cui potrebbe sorgere un conflitto di competenza, ma inoltre tali protocolli riguardano non materie che le parti hanno ritenuto di competenza esclusiva dell’una o dell’altra, ma materie di competenza comune le cd. materie miste.

L’interpretazione dottrinale dell’art 7 co. 2. L’interpretazione dell’art. 7 co 2 è stata oggetto di dibattito fino all’intervento della Corte Cost. Dopo l’entrata in vigore della Costituzione, i giuristi sostennero che i Patti Lateranensi

erano stati costituzionalizzati. La dottrina affermava che attribuendo ai patti il valore delle leggi costituzionali, le disposizioni avrebbero acquistato un’efficacia pari a queste ultime, e quindi prevarrebbero rispetto alla legge ordinaria e, come norme speciali, anche nei confronti delle norme generali della stessa Costituzione. In passato la Cassazione ha affermato che la disposizione avesse recepito i Patti in tutto il loro contenuto, e cosi le norme pattizie hanno lo stesso valore ed efficacia che avrebbero se fossero state incluse nella Cost. Abbandonata la tesi della costituzionalizzazione delle norme concordatarie, si cominciò ad

Art. 7 Cost. e i patti lateranensi nella giurisprudenza della Corte Costituzionale La Corte costituzionale ha affrontato l'interpretazione dell'art. 7 Cost. solo dopo 15 anni dalla sua entrata in funzione, adottando nelle sue sentenze qualificazioni volutamente generiche. Secondo queste pronunce, l'art. 7 Cost. "non sancisce solo un generico principio pattizio da applicare ai rapporti tra Stato e Chiesa, ma contiene anche un riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto".

Secondo la Corte, le norme derivate dai Patti lateranensi potevano essere dichiarate incostituzionali solo se in contrasto con i "principi supremi"  significa che l'art. 7 aveva "prodotto diritto" nel senso di aver equiparato le norme di origine concordataria alle norme poste da leggi costituzionali.

La Corte ha ritenuto ammissibile il giudizio di legittimità Costituzionale di leggi ordinarie in contrasto con norme concordatarie. Ha dichiarato inammissibile il referendum per l'abrogazione delle norme derivanti dai Patti lateranensi, perché la legge di esecuzione dei Patti è garantita dalla Costituzione e, come tale, non soggetta a referendum.

Gli accordi del 18 febbraio e del 15 novembre 1984 e la Costituzione Dopo l’entrata in vigore degli Accordi del 1984 che hanno abrogato il Concordato del 1929, la garanzia offerta dall’art. 7 Cost. dovrebbe essere limitata al Trattato del Luterano. Invece, la Corte sembra presupporre che l’art. 7 garantisca anche i nuovi Accordi. Questi Accordi hanno abrogato tutte le norme del Concordato del 1929 e della legge che l’ha eseguito. Comunque, è da escludere che le leggi di esecuzione del 1984 e gli accordi cui esse si riferiscono siano garantiti dall’art. 7; e allora la garanzia costituzionale potrebbe derivare da altri principi:

  • Si può pensare che l’art 7 cpv. garantisca i nuovi Accordi quando trattano le materie già disciplinate dai patti del 1929: ma si avrebbe eccessiva discrezionalità dell’interprete.
  • Tali accordi sono parificati ai trattati internazionali e dunque si può pensare che siano garantiti dall’art 10 Cost. Questa conclusione è favorita anche dall’art 117 Cost. che afferma che la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali.

In conclusione, se si ritiene che in base agli artt. 10 e 117 Cost. i rapporti fra Stato e Chiesa appartengono alla materia costituzionale, deriva che gli accordi sono garantiti dalla Costituzione nei confronti delle leggi ordinarie. L’ordinamento vigente sembra orientarsi nel senso che l’art 7 garantisce anche gli Accordi del