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Cap. 6 diritto ecclesiastico Finocchiaro, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

La libertà religiosa nell'ordinamento italiano

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 13/12/2021

Eugenia2503
Eugenia2503 🇮🇹

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CAP: 6 LA LIBERTA’ RELIGIOSA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
La libertà religiosa come diritto pubblico soggettivo. Il particolare significato di Roma.
La libertà religiosa è un diritto pubblico soggettivo: pubblico perchè può essere azionato nei
confronti dello Stato.
La Costituzione esclude qualsiasi limitazione alla libertà religiosa (tranne il buon costume per
l’esercizio del culto), e qualunque intervento in questo senso sarebbe illegittimo. Le libertà
sono diritti fondamentali, e i provvedimenti che le riguardano devono essere presi da un
potere espressamente previsto dalla Costituzione.
Per capire meglio possiamo fare riferimento al Concordato del 29, che prevedeva la possibilità
di limitare l’esercizio della libertà religiosa per ragioni di ordine territoriale norma abrogata
dall’Accordo di febbraio 1984, che afferma “la Repubblica riconosce il particolare significato
che Roma ha per la cattolicità”.
Le tesi riduttive al diritto di libertà religiosa. La libertà religiosa e le libertà formali.
Diverse sono le tesi restrittive sulla libertà religiosa cercano di trarre dei principi diversi
limitando: o il contenuto del diritto di libertà o il diritto di adesione ad una confessione.
Queste tesi cancellano ciò che risulta dall’ordinamento costituzionale che garantisce a tutti i
cittadini il diritto di riunirsi organizzarsi e manifestare le proprie idee.
È importante considerare alcune tesi riguardanti la libertà religiosa.
È considerata come scelta tra i valori posti dall’ordinamento, in cui l’importanza della libertà sta
nella facoltà di ognuno di “fare le cose che sono degne di essere fatte”.
La Costituzione, garantendo a tutti la libertà religiosa, ha voluto proteggere in primo luogo gli
uomini comuni, a cui garantisce il diritto di scegliere e di non scegliere.
Durante gli anni ’60 si diffuse la tesi della libertà religiosa come partecipazione: si pensava che
l’uomo fosse veramente libero nel momento in cui partecipasse all’esercizio degli atti.
L’equivalenza tra libertà e partecipazione all’interno dell’ambito religioso comporta un
interessamento da parte del singolo alla vita di un gruppo religioso, ma trascura il diritto alla
miscredenza e alla non partecipazione ad alcun gruppo.
Un’altra tesi è la libertà religiosa come libertà formale: nel senso che sarebbe a favore solo di
coloro che possono esercitare di fatto le facoltà ad esse connesse.
Quindi è una libertà che potrebbe essere utilizzata a pieno solo dalle confessioni organizzate.
La libertà religiosa come libertà privilegiata
Vi sono delle teorie che considerano la libertà religiosa come libertà privilegiata.
Questa teoria scaturisce dall’interpretazione dell’art. 19 con gli altri art. della Cost. che prevedono
altre libertà: riunione, associazione, manifestazione del pensiero. Se considerate all’interno della
libertà religiosa, si potrebbe pensare che la libertà religiosa sia disciplinata da norme speciali e più
favorevoli. Ma non è proprio così: l’esistenza di una norma apposita a garanzia della libertà
religiosa non deve essere ricercata nel fatto che sia una libertà privilegiata, ma in ragione d’ordine
storico. Infatti è stata una delle prime ad essere rivendicata come diritto nei confronti dello Stato.
Una volta escluso che sia privilegiata, dobbiamo vedere se non lo sia in sede di legislazione
ordinaria: facciamo riferimento alle agevolazioni finanziarie delle confessioni religiose. Quando
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CAP: 6 LA LIBERTA’ RELIGIOSA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO

La libertà religiosa come diritto pubblico soggettivo. Il particolare significato di Roma. La libertà religiosa è un diritto pubblico soggettivo: pubblico perchè può essere azionato nei confronti dello Stato. La Costituzione esclude qualsiasi limitazione alla libertà religiosa (tranne il buon costume per l’esercizio del culto), e qualunque intervento in questo senso sarebbe illegittimo. Le libertà sono diritti fondamentali, e i provvedimenti che le riguardano devono essere presi da un potere espressamente previsto dalla Costituzione. Per capire meglio possiamo fare riferimento al Concordato del 29, che prevedeva la possibilità di limitare l’esercizio della libertà religiosa per ragioni di ordine territoriale  norma abrogata dall’Accordo di febbraio 1984, che afferma “la Repubblica riconosce il particolare significato che Roma ha per la cattolicità”. Le tesi riduttive al diritto di libertà religiosa. La libertà religiosa e le libertà formali. Diverse sono le tesi restrittive sulla libertà religiosa  cercano di trarre dei principi diversi limitando: o il contenuto del diritto di libertà o il diritto di adesione ad una confessione. Queste tesi cancellano ciò che risulta dall’ordinamento costituzionale che garantisce a tutti i cittadini il diritto di riunirsi organizzarsi e manifestare le proprie idee. È importante considerare alcune tesi riguardanti la libertà religiosa. È considerata come scelta tra i valori posti dall’ordinamento , in cui l’importanza della libertà sta nella facoltà di ognuno di “fare le cose che sono degne di essere fatte”. La Costituzione, garantendo a tutti la libertà religiosa, ha voluto proteggere in primo luogo gli uomini comuni, a cui garantisce il diritto di scegliere e di non scegliere. Durante gli anni ’60 si diffuse la tesi della libertà religiosa come partecipazione : si pensava che l’uomo fosse veramente libero nel momento in cui partecipasse all’esercizio degli atti. L’equivalenza tra libertà e partecipazione all’interno dell’ambito religioso comporta un interessamento da parte del singolo alla vita di un gruppo religioso, ma trascura il diritto alla miscredenza e alla non partecipazione ad alcun gruppo. Un’altra tesi è la libertà religiosa come libertà formale: nel senso che sarebbe a favore solo di coloro che possono esercitare di fatto le facoltà ad esse connesse. Quindi è una libertà che potrebbe essere utilizzata a pieno solo dalle confessioni organizzate. La libertà religiosa come libertà privilegiata Vi sono delle teorie che considerano la libertà religiosa come libertà privilegiata. Questa teoria scaturisce dall’interpretazione dell’ art. 19 con gli altri art. della Cost. che prevedono altre libertà: riunione, associazione, manifestazione del pensiero. Se considerate all’interno della libertà religiosa, si potrebbe pensare che la libertà religiosa sia disciplinata da norme speciali e più favorevoli. Ma non è proprio così: l’esistenza di una norma apposita a garanzia della libertà religiosa non deve essere ricercata nel fatto che sia una libertà privilegiata, ma in ragione d’ordine storico. Infatti è stata una delle prime ad essere rivendicata come diritto nei confronti dello Stato. Una volta escluso che sia privilegiata, dobbiamo vedere se non lo sia in sede di legislazione ordinaria: facciamo riferimento alle agevolazioni finanziarie delle confessioni religiose. Quando

Document shared on www.docsity.com vengono erogate in maniera prominente a favore di una confessione di maggioranza, si finisce con l’alterare la posizione di uguaglianza che dovrebbero avere tutte le confessioni. Questa disparità di trattamento non è giustificabile con il fatto che le confessioni di maggioranza debbano essere favorite perché hanno un maggior numero di fedeli. Lo Stato dovrebbe mantenere una posizione imparziale e dare a tutti uguali risorse. La libertà religiosa nei rapporti privatistici: la famiglia. La libertà religiosa è un diritto pubblico soggettivo che i singoli e le formazioni sociali possono far valere nei confronti dello Stato, ma è valido ed efficace anche nei rapporti tra privati. Il nostro ordinamento offre gli strumenti adatti per far valere questo diritto nei casi in cui venga messo in discussione. Nel diritto di famiglia l’art. 147 cc del 1942 imponeva ai genitori di impartire ai figli un’educazione “ conforme ai principi della morale ”; norma sostituita dalla l. 1975 che impone ai coniugi di “educare la prole tenendo conto delle loro capacità e ispirazioni”. Anche se in nessuna delle due norme si parla di educazione in materia religiosa, è chiaro che i genitori sono liberi di educare i propri figli a una religione o all’ateismo ovviamente loro poi hanno la massima libertà di scegliere. Nei rapporti tra genitori non hanno validità giuridica i patti stipulati sull’educazione religiosa dei figli perché la materia è indisponibile. Quando i genitori appartengono a religioni diverse, prima decideva il padre; oggi secondo l’art. 316 cc entrambi possono influire sull’educazione religiosa dei figli e se sono separati ci si rivolge al tribunale. I coniugi hanno il diritto di professare la propria religione rispettando chiaramente le idee dell’altro. La professione di una fede non condivisa non può essere motivo di addebito della separazione. La libertà religiosa potrebbe trovare dei limiti nell’ambito successorio. Se il de cuius cercasse di far compiere al beneficiario un atto contrario alle proprie convinzioni, gli atti non sono validi; invece nel caso in cui tali disposizioni siano poste in favore del beneficiario, tale condizione sarebbe lecita. Nei rapporti di lavoro e nel pubblico impiego Il legislatore ha dettato apposite norme sull’illiceità delle discriminazioni religiose nel rapporto di lavoro. Gli atti che dispongono il licenziamento, l’occupazione, i trasferimenti di un lavoratore in base alla sua appartenenza religiosa sono nulli (anche nel pubblico impiego). Per quanto riguarda le norme che escludono la possibilità per alcune persone di svolgere determinate professioni o funzioni pubbliche, non violano la loro libertà religiosa in quanto esistono non per fissare un’incapacità, ma per stabilire un’incompatibilità tra due uffici diversi. Diverso è il caso di un ente confessionale che richieda ai dipendenti di appartenere ad una certa confessione: infatti ha il potere di assumerlo o licenziarlo a seconda della religione professata poiché entra in ballo l’autonomia e la libertà dell’organizzazione stessa. Il d.lgs. 9 luglio 2013 stabilisce che nel rapporto di lavoro non è discriminazione la differenza di trattamento dovuta alla religione se è un requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività.

Document shared on www.docsity.com Sappiamo che la legge tutela la libertà di formazione della coscienza nei confronti di elementi perturbatori come l’incapacità, l’errore, il dolo e non nei confronti dei condizionamenti ambientali, culturali (pensiamo al diritto di voto). Da ciò detto, si deduce l’importanza del problema de ll’ateismo, cioè la possibilità di non aderire ad alcun credo (art. 19). La decisione di assumere una posizione religiosa, areligiosa da parte di un individuo non deve mai essere causa di discriminazioni in nessun settore della vita sociale. La Cost. non protegge solo chi si astiene dal professare un culto ma anche l’ ateismo attivo  quell’insieme di concetti che, senza adeguate dimostrazioni logiche, provano a dare risposte ai grandi quesiti che l’umanità si è posta dalla notte dei tempi, come fanno tutte le religioni. È protetto dall’artt. 19 e 21: tant’è vero che esistono delle organizzazioni atee. La posizione di tali organizzazioni è ambigua: non essendo organizzazioni religiose non dovrebbero godere del regime previsto per le confessioni; ma poiché svolgono un’azione in materia religiosa, sembrerebbero rientranti in tale regime. Si può perciò affermare che la Costituzione garantisce la libertà di seguire o no una religione o di avere una visione del tutto laica e immanentista del mondo. Infine dobbiamo ricordare che l’ateismo può trovare l’equiparazione (in campo giuridico) alle altre confessioni solo in uno Stato separatista (es.: USA): il nostro Stato non lo è in quanto la Costituzione prevede di intrattenere rapporti concordatari con le varie confessioni. Ad ogni modo, lo Stato ha sempre la facoltà di agevolare con apposite norme la posizione di tali gruppi. La professione della fede religiosa, l’appartenenza confessionale La facoltà di professare la fede religiosa comporta la libertà di dichiarare l’appartenenza ad una confessione senza che ne scaturisca alcuna conseguenza. Perciò la decisione di appartenere o meno ad una confessione è libera, e le norme della confessione non possono obbligare nessuno ad appartenervi. Questo deriva dalla dichiarazione di illegittimità della Corte Costituzionale della norma che prevedeva l’appartenenza di diritto alla Comunità israelitica di “tutti gli israeliti che hanno residenza nel territorio di essa”. La professione di fede e le dichiarazioni a proposito della fede professata Bisogna capire se la libertà di appartenere ad una confessione implica l’obbligo da parte dello Stato di disinteressarsi della religione professata dal singolo; ciò renderebbe illegittima ogni tipo di indagine per conoscere la religione professata dall’individuo. In questo caso entriamo nell’ambito della TUTELA DELLA PRIVACY. Lo Stato, conformandosi alla Convenzione di Strasburgo del 1981 , ha disciplinato il trattamento dei dati personali; la legge n. 675 1996 stabilisce che le convinzioni religiose e l’appartenenza ad associazioni religiose possono essere oggetto di trattamento solo col consenso dell’interessato e con autorizzazione del Garante. Inoltre l’ art. 5 del progetto di riforma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza impone il divieto di schedare i cittadini in base alla loro fede: ma questo non significa che non possano essere raccolte informazioni con altri sistemi. Diffuse sono le indagini a fine statistico: in questo modo si forma una specie di “ANAGRAFE RELIGIOSA” basata su dichiarazioni date liberamente dai cittadini maggiorenni. Con l’ Accordo stipulato il 15 Novembre 1984 si è previsto che ogni cittadino avrebbe la possibilità

Document shared on www.docsity.com di destinare una parte della quota del gettito dell’IRPEF (l’8 per mille) a favore delle confessioni che hanno stipulato Intese con lo Stato: in questo modo si può sapere la religione professata dall’individuo senza procedere a schedatura (vietata dalla Costituzione) poiché tale dichiarazione è facoltativa e volontaria, ed inoltre la decisione di destinare parte dei propri contributi ad una confessione non implica che quella scelta sia la confessione professata. Professione di fede e istruzione religiosa Fino al 1985, cioè fino a quando è rimasto in vigore il Concordato del 1929, l’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche ha avuto un’impronta confessionistica (orientata verso l’insegnamento cattolico): i non cattolici potevano ottenere per i propri figli la dispensa all’insegnamento religioso. Ma questo sistema risultava in contrasto con i principi degli art. 3, 8, 19 e 21 della Cost. in quanto l’insegnamento era obbligatorio e chi chiedeva la dispensa si auto discriminava. Con l’entrata in vigore dell’ Accordo del 18 febbraio 1984 , il sistema è cambiato. Secondo tale Accordo, lo Stato “continuerà ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”, “riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico italiano”. Quindi la religione cattolica non è considerata come religione dello Stato, ma come valore culturale: l’insegnamento è facoltativo, e al momento dell’iscrizione gli studenti o i genitori devono decidere se avvalersi di tale insegnamento. Il nuovo sistema non risulta però esente da problemi, quello più frequente riguarda il programma scolastico della materia: secondo alcuni ci sarebbe bisogno di una riforma per offrire un panorama esauriente di tutte le credenze e dell’ateismo. La professione di fede e il giuramento nel processo Nel nostro ordinamento, le norme sul GIURAMENTO DEI TESTIMONI imponevano di dire la verità essendo consapevoli della responsabilità davanti a Dio. Questo violava la libertà religiosa degli atei, poiché erano obbligati a dichiarare di credere nell’esistenza di un essere superiore. Per questo motivo nel 1960 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della formula nella parte in cui si richiamava la responsabilità “davanti a Dio”. Con l’entrata in vigore della nuova disciplina non è più previsto che i testimoni prestino un giuramento; il giudice, una volta avvertito il dichiarante dei rischi in cui potrebbe incorrere dichiarando il falso o adottando una posizione reticente, lo invita a rendere una dichiarazione in cui si impegna a dire tutta la verità e a non nascondere nulla. Nel processo civile, però, continuavano ad esistere questi problemi perché il giuramento dei testimoni era sempre previsto: allora la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole il diverso trattamento riservato ai testimoni nel processo civile e ha dichiarato illegittimo l’art. che prevedeva il giuramento. Così il giudice deve invitare il dichiarante a lasciare una dichiarazione dove si impegna a dire la verità e a non nascondere alcun fatto. La professione di fede dei gruppi sociali e l’obiezione di coscienza La professione di fede del gruppo sociale comporta il diritto di affermare i propri principi, di aderire a gruppi con lo stesso credo, e di distinguersi da quelli che hanno principi religiosi diversi: quindi viene affermato il DIRITTO ALLA PROPRIA IDENTITÀ.

Document shared on www.docsity.com andava contro la legge (ordine pubblico, moralità, sanità pubblica). Inizialmente, questo modo di vedere le cose non mutò con l’entrata in vigore della Costituzione (tant’è che non si ritenevano applicabili gli art. 17 e 19); alla disapplicazione delle norme costituzionali reagì gran parte della giurisprudenza. Questa ritenne che l’ art. 17 e 19 Cost. , essendo precettivi, avessero abrogato le norme precedenti che limitavano la libertà di culto: perciò non vi era nessuna ragione per non utilizzarle. Comunque dobbiamo ricordare che solo con l’entrata in funzione della Corte Costituzionale ha avuto una concreta realizzazione la libertà dei non cattolici di aprire uffici al culto pubblico e di tenere riunioni in luogo aperto al pubblico. Però, in questo campo, esistono ancora delle disparità: l’ art. 831 c.c. tutela con il vincolo dell’indisponibilità gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto, ma solo per il culto cattolico. Altri problemi sorgono dalle norme in materia urbanistica ed edilizia: per la costruzione degli edifici destinati al culto non cattolico bisogna ottenere la concessione del sindaco. Il compito delle autorità comunali è soddisfare le esigenze delle confessioni di minoranza al pari della cattolica. I riti e il limite del buon costume La Costituzione ha eliminato l’avversione nei confronti delle minoranze religiose, imponendo la libertà e l’uguaglianza giuridica. Unico LIMITE è che le attività svolte non siano contrarie al “ buon costume ”. Invece non costituisce un limite per l’esercizio dei riti di culto né “ordine pubblico”, né possono essere sottoposti a controllo i principi professati dalle varie confessioni. Il limite del “buon costume” è più teorico che pratico, in quanto nel nostro Paese non ci sono mai state formazioni confessionali che compiono atti contrari a tale limite. Anche se la confessione religiosa predicasse il compimento di azioni contrarie al buon costume, senza però effettuare riti di iniziazione di tali pratiche, è completamente libera di farlo a norma dell’ art. 19 Cost. Solo se queste azioni fossero compiute in un luogo pubblico, scatterebbe l’intervento della forza pubblica. Il limite del “buon costume” non comporta controlli preventivi: la Corte Costituzionale ha escluso che la polizia possa vietare, in via preventiva, riti religiosi contrari al buon costume. Solo dopo che si è verificata una prima trasgressione ci potrà essere l’intervento dell’autorità di polizia, con il conseguente divieto a non ripetere quelle determinate azioni. Le associazioni a carattere religioso o culturale Per ciò che riguarda le ASSOCIAZIONI A CARATTERE RELIGIOSO possiamo affermare che sono disciplinate dall’ art. 18 Cost : significa che per la loro formazione o l’adesione ad esse non c’è bisogno di un provvedimento autorizzativo dello Stato. Però lo Stato può informarsi sulle attività di questa associazione per assicurarsi che non si tratti di un’associazione segreta (cioè vietata). Essendo associazioni lecite, lo Stato non può interferire nelle decisioni, altrimenti violerebbe l’art. 19 Cost. interferendo sulla libertà dell’associazione. Possono esserci delle controversie quando vengono create nuove associazioni senza che vi sia alcun controllo preventivo da parte dello Stato; una potrebbe riguardare la denominazione che una associazione intende darsi. Infatti, nel caso in cui avesse la pretesa di collegarsi con un’altra confessione e i rappresentanti di questa fossero contrari, la nuova associazione non potrebbe denominarsi in quel modo. Ciò avviene perché l’ art. 19 , oltre a garantire la possibilità di creare nuove associazioni, garantisce anche l’identità di quelle preesistenti. Il problema del rapporto tra

Document shared on www.docsity.com organizzazione preesistente e associazione nuova avviene spesso in materia religiosa. Questo è il fenomeno della DISSIDENZA, che non mira alla creazione di nuovi organismi confessionali, ma cerca di operare all’interno di una confessione religiosa con l’intento di riformarla. La discussione in materia religiosa, la propaganda e il proselitismo Anche la LIBERTÀ DI PROPAGANDA E DI PROSELITISMO è garantita dall’ art. 19 Cost ; ma dobbiamo distinguere tra il regime riservato alla Chiesa cattolica e quello riservato alle altre confessioni. La religione cattolica ha usufruito di questo diritto sia prima della Costituzione (col Concordato del Laterano ), sia dopo l’ Accordo del 1984. Qui, l’ art. 2 garantisce ai cattolici la libertà di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo. Le minoranze religiose invece non sempre hanno potuto esercitare il diritto di propaganda. Questa limitazione era rilevabile prima dell’entrata in vigore della Costituzione; ma anche dopo, la diversità di trattamento è rimasta. Pensiamo al fatto che vige ancora l’ art. 402 c.p. che punisce per vilipendio della religione cattolica chi nega drasticamente i dogmi affermati dalla Chiesa e i suoi riti. In base a tale norma, gli appartenenti alle confessioni di minoranza non possono criticare immotivatamente la Chiesa cattolica e non possono usare gli slogan che rappresentano il modo più semplice comune di fare propaganda. Non solo: la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto di poter criticare la religione cattolica solo a seguito di “studi condotti con serietà e preparazione”. Questo significa che solo i teologi sono liberi di poter criticare i principi della Chiesa cattolica: ma questo contrasta con l’art. 19 Cost, che dà a tutti la libertà di propaganda (e quindi di poter criticare la Chiesa cattolica). Il governo delle confessioni religiose Un’altra libertà importante a favore delle confessioni religiose è la LIBERTÀ DI CORRISPONDENZA, art. 15 Cost : è la libertà di comunicare con i fedeli e i terzi, anche per ciò che sia ritenuto necessario al fine del governo del gruppo sociale. Questa libertà comprende anche la facoltà di pubblicare atti o provvedimenti; perciò, essendo una libera manifestazione del pensiero, è garantita anche dall’ art. 21 Cost. Quando un atto di governo di una comunità confessionale viene pubblicato, può essere valutato dall’ordinamento statuale come libera manifestazione del pensiero; avrà contenuto lecito se non contrasti con i valori della Costituzione. Infine ricordiamo che si ha difetto di giurisdizione dello stato quando lo Stato non può intervenire nelle decisioni deliberate all’interno di una determinata associazione (pensiamo all’allontanamento di un individuo). La libertà religiosa e la tutela penale del sentimento religioso Per quanto riguarda la TUTELA PENALE della libertà religiosa, il codice del 1930 puniva i delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi: non erano visti come delitti contro la libertà religiosa, ma come offese al sentimento religioso. Oggi le norme penali, oltre a proteggere il sentimento religioso, attuano una garanzia più completa della libertà religiosa. Tale libertà, accanto alla libertà di voto, è una delle poche ad essere tutelata con norme penali specifiche: infatti, tutte le altre sono tutelate da norme penali generali. La tutela penale specifica della libertà non dà luogo a problemi di legittimità costituzionale, se

Document shared on www.docsity.com della personalità giuridica. Uno degli effetti provocati da questo art. è il riconoscimento della personalità giuridica agli enti della chiesa cattolica. Le norme concordatarie del 1929 avrebbero ammesso il riconoscimento della personalità giuridica solo degli enti ecclesiastici previsti dalla legislazione del Concordato; invece con la Costituzione è consentito all’autorità governativa di attribuire la personalità giuridica di diritto comune agli enti ecclesiastici che non avessero i requisiti per ottenere il riconoscimento. Quindi l’art. 20 Cost. esclude che il legislatore possa approvare leggi che privino gli enti ecclesiastici della personalità. Garanzie costituzionali in tema di amministrazione degli enti L’importanza dell’ art. 20 Cost. risulta anche quando prendiamo in esame l’AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI ecclesiastici o con fine di religione o culto: in particolare influisce sulla misura di libertà religiosa di cui possono godere e disporre. Anche dopo l’ Accordo del 1984 fra l’Italia e la Santa Sede, rimase intatto il controllo statale sugli acquisti degli enti; ma quando furono avviate le riforme nell’amministrazione pubblica, queste norme furono abrogate. Questo valeva anche per gli enti ecclesiastici, per cui è cessato anche il controllo sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione previsto dalle disposizioni concordatarie. Garanzie costituzionali in tema di capacità contributiva Il DIVIETO DELL’APPROVAZIONE DI “SPECIALI GRAVAMI FISCALI” dà luogo a due problemi: il primo riguarda il rapporto tra l’art. 20 Cost. e le altre norme costituzionali riguardanti i tributi; il secondo riguarda gli effetti giuridici del divieto. Per quanto riguarda il PRIMO PROBLEMA , sembra esatta l’opinione che considera la norma come l’applicazione del principio della capacità contributiva fissato dall’ art. 53 Cost : quindi la capacità contributiva non è influenzata dalla qualificazione o dai fini confessionali. Invece, per il SECONDO PROBLEMA , la norma esclude la possibilità di introdurre un tributo speciale a carico dei beni degli enti: anche per questo lo Stato non può introdurre dei gravami fiscali per poi operare una ridistribuzione delle risorse tra gli enti di tutte le confessioni. Le confessioni religiose sono libere di conseguire un contributo finanziario dai propri aderenti e dagli enti ad esse collegati.