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riassunto capitolo 15 del libro Il diritto della crisi delle imprese - Nigro, Vattermoli
Tipologia: Sintesi del corso
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Il concordato fallimentare (artt 124-141) è un subprocedimento del fallimento, caratterizzato da due elementi/fasi imprescindibili:
NATURA GIURIDICA
nella vecchia disciplina si potevano individuare 3 orientamenti circa la natura giuridica:
concordato, essendo legittimati anche i creditori e i terzi. Inoltre, il giudizio di omologazione del tribunale può anche ridursi a un mero controllo di legalità. Ciò non toglie che il concordato continui ad atteggiarsi come una forma di
accordo tra proponente e creditori concorrenti, caratterizzato dal fatto di inserirsi in una procedura concorsuale e poter esserne una causa di cessazione. Il che fa del concordato fallimentare un istituto sui generis, avente
natura giuridica ibrida, pubblico/privata.
FUNZIONE Tramite concordato è possibile salvaguardare i complessi produttivi cd viables e si può prevedere l’obbligo per il proponente di continuare l’attività
di impresa impiegando la forza lavoro alle dipendenze del fallito. La funzione giuridicamente rilevante, però, non è nessuna delle due: essendo un subprocedimento inserito nel fallimento il fine ultimo è il massimo soddisfacimento dei creditori concorrenti. Il concordato, come liquidazione e ripartizione dell’attivo, è uno strumento attraverso cui raggiungere l’obiettivo perseguito dalla procedura concorsuale e come tale non presenta una finalità sua propria: è un istituto neutro. Se questa è la funzione, attraverso il concordato, i creditori concorrenti possono ricevere di più, o comunque non meno, rispetto a quello che otterrebbero dalla liquidazione e dalla successiva ripartizione dell’attivo fallimentare.
OGGETTO Circa il contenuto della proposta, il legislatore della riforma ha accolto il principio dell0autonoma della volontà delle parti nella formulazione della proposta che dovrà essere sottoposta all’accettazione dei creditori. L’autonomia però non è assoluta: è possibile, infatti, individuare il contenuto necessario della proposta che il proponente deve rispettare, che si contrappone al contenuto cd eventuale lasciato alla libera determinazione delle parti. Il contenuto necessario della proposta è rappresentato da:
Il contenuto eventuale circa la proposta di concordato può anche prevedere la divisione di creditori in classi e il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati. a. La divisione dei creditori in classi ha, come conseguenza, il fatto che i creditori collocati nelle diverse classi riceveranno un trattamento differente, con alterazione della par condicio creditorum. La norma precisa che la suddivisione deve avvenire “secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei”: si tratta di criteri giuridicamente indeterminati. I criteri per la formazione delle classi sono:
STRUTTURA, L’ITER CONCORDATARIO
Il concordato fallimentare si articola in diverse fasi: presentazione della proposta, esame della stessa da parte degli organi procedurali, votazione e approvazione, omologazione. Quando il decreto di omologazione è definitivo, cessa la procedura fallimentare ma rimangono in carica gli organi per controllare l’adempimento del concordato; infine, nella fase di esecuzione il concordato può essere annullato o risolto, con conseguente riapertura del fallimento.
PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA Art 124 co 1: sono legittimati a presentare la proposta di concordato il debitore, i creditori e i terzi. In caso di concordato delle società, la proposta è sottoscritta da coloro hanno la rappresentanza sociale e approvata dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale, nel caso di società di persone, mentre nel caso di società di capitali e cooperative, è deliberata dagli amministratori. In quest’ultimo caso, la deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio e iscritta nel registro delle imprese. La presentazione di una proposta non esclude la legittimazione alla presentazione di proposte da parte di altri soggetti. La presentazione della proposta può avvenire in ogni momento della procedura, purché sia possibile per il curatore predisporre una lista di creditori da sottoporre ad approvazione del giudice delegato. La proposta non può essere presentata dal fallito, né da società cui egli partecipa o che sono sotto controllo comune, salvo dopo 1 anno dalla dichiarazione di fallimento, e purché non siano decorsi 2 anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
ESAME DELLA PROPOSTA Nel concordato fallimentare non esiste una formale apertura ma solo un esame preliminare della proposta da parte degli organi. Presentata la proposta con ricordo al giudice delegato, esso deve richiedere il parere del curatore circa la regolarità formale, la fattibilità e la convenienza per i creditori del concordato rispetto all’alternativa offerta dalla liquidazione. Al parere del curatore si aggiunge il parere del comitato creditori: mentre quello reso dal curatore è obbligatorio ma non vincolate, quello del comitato dei creditori deve essere favorevole affinché il GD ordini che la proposta venga comunicata ai creditori. Nel caso in cui la proposta prevede la suddivisione dei creditori in categorie, il tribunale verifica che siano stati divisi per posizione giuridica e interessi omogenei e che il trattamento differenziato sia ragionevole. In caso di parere sfavorevole o suddivisione sbagliata, il giudice può chiedere di modificare o integrare la proposta altrimenti non si può perseguire l’iter.
VOTAZIONE E APPROVAZION E Nel nostro ordinamento vige il principio di silenzio assenso, ossia i creditori devono manifestare la loro volontà solo se sono dissenzienti rispetto alla proposta presentata. Il GD ordina la comunicazione della proposta ai creditori ed entro un termine non inferiore a 20 gg e non superiore a 30 i creditori devono far pervenire in cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di
Circa i cessionari di crediti verso il fallito per effetto di trasferimenti avvenuti dopo l’apertura della procedura, essi non possono partecipare alla votazione, salvo non siano banche o intermediari finanziari. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Dato il silenzio assenso, la proposta è approvata anche se, nei termini stabiliti, non giungono in cancelleria dichiarazioni di dissenso di tanti creditori che rappresentino la metà o più dei crediti ammessi al voto. Nel caso di suddivisioni in classi, per l’approvazione del concordato è richiesta una doppia maggioranza:
OPPOSIZIONE, DECRETO DI OMOLOGAZIONE E RECLAMO Prima della riforma, il tribunale, oltre a controllare la regolarità formale dell’iter concordatario, doveva entrare ne merito della proposta, in termini di fattibilità e convenienza dell’offerta. Oggi le cose sono radicalmente cambiate. Decorso il termine per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. Se è raggiunta la maggioranza per l’approvazione, il GD ordina al curatore di comunicarla al proponente, affinché richieda l’omologazione del concordato, al fallito e ai creditori dissenzienti e lo pubblica; con decreto fissa un termine tra 15 e 30 giorni per le opposizioni e per il deposito da parte del comitato creditori di una relazione motivata con parere definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei 7 gg successivi. Se viene raggiunta la maggioranza e non ci sono opposizioni all’omologazione, il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologando il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. Se vi sono opposizioni all’omologazione, l’opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso. La legge non specifica né i motivi su cui può fondarsi l’opposizione né l’estensione del tribunale. a. Circa i motivi, l’opposizione può fondarsi su motivi attinenti al procedimento (es: regolarità della comunicazione) e può basarsi sulla non fattibilità della proposta (es: irregolarità delle garanze prestate) Dovrebbe ritenersi ammessa anche la possibilità, per i creditori dissenzienti, di opporsi all’omologazione adducendo la non convenienza per essi del concordato, rispetto alla liquidazione e alla ripartizione della massa attiva fallimentare, in quanto i creditori dovrebbe aver diritti pieno e intangibile ad essere soddisfatto almeno nella % derivante
dall’applicazione dei criteri posti dalle norme in tema di ripartizione dell’attivo (Nigro preferisce questa soluzione). La lettera della legge, tuttavia, conduce a un risultato diverso: se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato, qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Da ciò si ricava, a contrario, la volontà del legislatore di escludere in capo al singolo creditore dissenziente la legittimazione all’opposizione fondata sulla convenienza economica della proposta. b. Circa l’estensione del sindacato del tribunale, il giudizio del tribunale non può andare extra petita ; esso deve limitarsi a valutare i motivi di opposizione senza poter estendere il proprio sindacato a profili non sollevati dalle parti. Nel giudicare la fondatezza dell’opposizione, l’autorità giudiziaria si gioverà della relazione conclusiva del comitato dei creditori, che ha come destinatario il tribunale e che deve toccare tutti gli aspetti della proposta concordataria ossia regolarità, convenienza e fattibilità. In secondo luogo, potrà procedere all’attività istruttoria, assumendo i mezzi di prova richiesi dalle parti o disponendoli d’ufficio. Il giudizio di omologazione si chiude con decreto motivato, con il quale il tribunale o, accogliendo le opposizioni, rifiuta l’omologazione oppure omologa il concordato. Il tribunale non può omologare un concordato diverso da quello approvato dai creditori, ossia non ha poteri di modificare il contenuto dell’accordo concluso tra proponente e maggioranza dei creditori aventi diritto di voto. Contro il decreto che rigetta od omologa il concordato è ammesso reclamo alla corte d’appello; il decreto della corte d’appello che decide sul reclamo è impugnabile in cassazione entro 30 gg dalla notificazione.
EFFICACIA ED EFFETTI DEL CONCORDATO La proposta di concordato è efficace dalla scadenza dei termini per opporsi all’omologazione o dal momento in cui vengono decide le opposizioni. Non serve, quindi, attendere il decreto di omologazione del concordato. L’efficacia è condizionata, atteso che contro il decreto del tribunale che omologa il concordato è possibile proporre reclamo che, se accolto, comporta il venir meno dell’iter concordatario. Nel momento in cui il decreto di omologazione diviene definitivo (o non sono stati proposti reclami o sono stati definiti i relativi giudizi), il curatore deve rendere il conto della gestione e il tribunale dichiara chiuso il fallimento. Gli effetti che produce la chiusura del fallimento sono il venir meno delle limitazioni alle facoltà patrimoniali del debitore e le incapacità personali; il debitore, quindi, viene reintegrato nell’amministrazione e nella disponibilità del suo patrimonio (non vale se concordato con assuntore). I creditori concorrenti subiscono la falcidia concordataria: il loro credito sarò quello risultante dalla proposta accettata, con le decurtazioni e le dilazioni in essa previste. Il concordato produce i suoi effetti anche verso creditori
risolve, anche prima del mancato pagamento, solo qualora l’inadempimento relativo, ad esempio, al piano di continuazione dell’attività d’impresa faccia presumibilmente prevedere che il debitore – o assuntore – non sarà in grado di soddisfare le obbligazioni assunte nei confronti dei creditori.