Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Capitolo x → i controlli interni, Sintesi del corso di Diritto

diritto commerciale campobasso capitolo controlli interni riassunto completo

Tipologia: Sintesi del corso

2015/2016

Caricato il 08/09/2016

Serena_Freddi
Serena_Freddi 🇮🇹

4.4

(5)

7 documenti

1 / 14

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
CAPITOLO X à I CONTROLLI INTERNI.
A. COLLEGIO SINDACALE.
PREMESSA.
IL COLLEGIO à Organo di CONTROLLO INTERNO delle spa, nel sistema tradizionale,
SINDACALE con funzioni di vigilanza sull’amministrazione della società.
Il c.c. del 1942 à Prevedeva la necessaria presenza di un collegio sindacale.
à Dettava una disciplina unitaria per tutte le spa.
(Disciplina scarsamente efficace).
PRINCIPALI DIFETTI della disciplina originaria:
Composizione semirigida dell’organo;
Limitata competenza professionale richiesta per i suoi componenti;
Era di nomina assembleare àL’intero collegio era espressione dello stess gruppo
che nominava gli amministratori.
Eccessiva ampiezza dei doveri di controllo, accompagnata da scarsa incisività
dei poteri riconosciuti.
La SITUAZIONE è CAMBIATA per effetto di una serie di interventi legislativi.
- RIFORMA DEL 1974 à Per le società quotate ha introdotto un controllo contabile
ESTERNO affidato a società di revisione;
- RIFORMA DEL 1992 à Norme volte a migliorare la professionalità e l’efficienza
del collegio sindacale e ha istituito un apposito registro dei contabili.
- Riforma del 1998 à E’ stata modificata la disciplina del collegio sindacale nelle
società quotate e la funzione di controllo contabile è stata affidata
in via esclusiva al revisore legale dei conti.
- RIFORMA DEL 2003 à Controllo contabile esterno è stato esteso ANCHE nelle
ALTRE SPA e sono stati meglio definititi i requisiti di professionalità e
indipendenza.
La disciplina del collegio sindacale è DIVERSAMENTE ARTICOLATA a seconda che si
tratti di società quotate e società non quotate.
COMPOSIZIONE, NOMINA , CESSAZIONE.
COMPOSIZIONE à E’ DIVERSAMENTE DISCIPLINATA a seconda che si tratti di
Organo di controllo società quotate e società non quotate.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe

Anteprima parziale del testo

Scarica Capitolo x → i controlli interni e più Sintesi del corso in PDF di Diritto solo su Docsity!

CAPITOLO X à I CONTROLLI INTERNI. A. COLLEGIO SINDACALE. PREMESSA. IL COLLEGIO à Organo di CONTROLLO INTERNO delle spa, nel sistema tradizionale, SINDACALE con funzioni di vigilanza sull’amministrazione della società. Il c.c. del 1942 à Prevedeva la necessaria presenza di un collegio sindacale. à Dettava una disciplina unitaria per tutte le spa. (Disciplina scarsamente efficace). PRINCIPALI DIFETTI della disciplina originaria:

  • Composizione semirigida dell’organo;
  • Limitata competenza professionale richiesta per i suoi componenti;
  • Era di nomina assembleare àL’intero collegio era espressione dello stess gruppo che nominava gli amministratori.
  • Eccessiva ampiezza dei doveri di controllo, accompagnata da scarsa incisività dei poteri riconosciuti. La SITUAZIONE è CAMBIATA per effetto di una serie di interventi legislativi.
  • RIFORMA DEL 1974 à Per le società quotate ha introdotto un controllo contabile ESTERNO affidato a società di revisione;
  • RIFORMA DEL 1992 à Norme volte a migliorare la professionalità e l’efficienza del collegio sindacale e ha istituito un apposito registro dei contabili.
  • Riforma del 1998 à E’ stata modificata la disciplina del collegio sindacale nelle società quotate e la funzione di controllo contabile è stata affidata in via esclusiva al revisore legale dei conti.
  • RIFORMA DEL 2003 à Controllo contabile esterno è stato esteso ANCHE nelle ALTRE SPA e sono stati meglio definititi i requisiti di professionalità e indipendenza. La disciplina del collegio sindacale è DIVERSAMENTE ARTICOLATA a seconda che si tratti di società quotate e società non quotate. COMPOSIZIONE, NOMINA , CESSAZIONE. COMPOSIZIONE à E’ DIVERSAMENTE DISCIPLINATA a seconda che si tratti di Organo di controllo società quotate e società non quotate.

1) SOCIETA NON QUOTATE.

  • I sindaci formano, di regola, un organo pluripersonale e collegiale (COLLEGIO SINDACALE)à Composto di 3 o 5 membri EFFETIVI E Devono essere nominati 2 membri supplenti.
  • L’organo di controllo ha una STRUTTURA SEMIRIGIDA (3 o 5 membri) e può costituire un ostacolo all’efficiente svolgimento delle sue funzioni.
  1. SOCIETA’ QUOTATE àPer tali società: Rimangono fermi i principi:
  • L’organo di controllo deve essere NECESSARIAMENTE PLURIPERSONALE à Il numero MINIMO di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti; ROSSO MA L’atto costitutivo delle società quotate può determinare liberamente il numero dei sindaci in modo tale da adeguare il numero dei sindaci alla complessità dell’impresa sociale. NOMINA:
  • I PRIMI sindaci sono nominati nell’atto costitutivo;
  • SUCCESSIVAMENTE i sindaci sono nominati dell’assemblea ordinaria. Nb à La legge o lo Statuto possono riservare di uno o più sindaci allo Stato o a enti che pubblici che abbiano partecipazioni nella società. QUINDI àI SINDACI sono nominati dallo stesso organo che nomina gli amministratori (MOTIVO DI SCARSA FUNZIONALITA’ del collegio sindacale) dato che controllanti e controllati sono espressione dello stesso gruppo. =0= PER SOCIETA’ QUOTATE à 1 membro effettivo del collegio sindacale deve essere eletto da parte dei soci di minoranza, col sistema del voto di lista. QUINDI à Il collegio sindacale delle società quotate è cosi reso espressione dell’intera compagine azionaria (e non solo del gruppo di comando) La presenza di sindaci eletti dalla minoranza offre maggiori garanzie ROSSO di effettivo svolgimento del controllo. Nella stessa direzione si muovo poi le norme che regolano la SCELTA dei MEMBRI del collegio sindacale in modo da garantire:
  • La competenza professionale;
  • L’indipendenza dei membri e i limiti al cumulo degli incarichi;

CUMULO DI à La legge tende ad arginare questo fenomeno. INCARICHI Infatti si prevede che:

  • Prima di accettare la nomina àI soggetti designati come sindaci devono rendere noti all’assemblea gli INCARICHI di amministrazione e controllo GIA’ SVOLTI;
  • In tutte le società lo statuto può prevedere LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI da parte dei sindaci; NB à Nelle società quotate o con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico à Un tetto massimo agli incarichi fissato dalla Consob con regolamento che altresì prevede obblighi di trasparenza e comunicazione di incarichi già svolti accompagnati da sanzioni. COMPENSO à Ai sindaci spetta un compenso che deve essere PREDETERMINATO e INVARIABILE in corso di carica per garantirne l’indipendenza. DURATA à I sindaci restano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili; I sindaci scaduti restano in carica fino alla nomina. CAUSE DI CESSAZIONE ANTICIPATA (=prima della scadenza del termine) sono costituite da: morte, revoca, rinuncia e decadenza dall’ufficio. REVOCA àL’assemblea può revocare i sindaci solo se sussiste GIUSTA CAUSA e La delibera di revoca deve essere APPROVATA dal tribunale per verificare se ricorre giusta causa. Nbà I sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici possono essere revocati solo dall’ente che li ha nominati. RINUNCIA à I sindaci possono dimettersi in qualsiasi momento dall’incarico. à Ha effetto immediato solo se è possibile l’automatica sostituzione con i supplenti. à In caso contrario: si deve attendere la nomina dei nuovi sindaci. DECADENZA à Costituisce causa di decadenza dall’ufficio:
  • Il sopraggiungere di una causa di ineleggibilità;
  • Sospensione o cancellazione dal registro dei revisori;
  • Il sindaco che senza giustificato motivo non assista alle assemblee o diserti durante un esercizio sociale le riunioni. (Sanzionare: assenteismo).

In caso di MORTE, RINUNCIA O DECANDENZA à Subentrano automaticamente i supplenti. Ma il loro subingresso ha carattere PRECARIO à Restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti per integrare l’organo. PUBBLICITA à Nomina e cessazione dall’ufficio dei sindaci devono essere ISCRITTE nel registro delle imprese entro 30 giorni. IL CONTROLLO SULL’AMMINISTRAZIONE. COLLEGIO à Funzione primaria ma non esclusiva è SINDACALE FUNZIONE DI CONTROLLO. Il CONTROLLO del collegio sindacale ha per OGGETTOà Amministrazione della società GLOBALMENTE INTESA e si estende a tutta l’attività sociale. In particolare à Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società E sul suo concreto funzionamento. NB à Nelle SOCIETA’ QUOTATE questi principi comportano la necessità di VIGILARE sull’esistenza di un adeguato SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO e sull’affidabilità del SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. Da queste NECESSITA’ àDerivano altri poteri. La FUNZIONE di controllo del collegio sindacale E’ ESERCITATA nei confronti:

  • Amministratori à Organo investito della gestione della società;
  • Assemblea à Della sua attività;
  • Può estendersi in ogni direzione à Da qui il potere dovere dei sindaci di intervenire alle riunioni. Ai sindaci sono poi posti SPECIFI POTERI DOVERI di iniziativa IN SOSTITUZIONE dell’assemblea e/o degli amministratori, per assicurare il rispetto della legalità dell’attività sociale, per esempio devono:
  • Convocare l’assemblea in caso di omissione da parte dell’assemblea; CARATTERI DEL à Il controllo dei sindaci sull’amministrazione è un controllo CONTROLLO di CARATTERE GLOBALE e SINTETICO. Questo controllo ha carattere: APPUNTO BLU

OPZIONE NON CONSENTITA:

  • Società tenute a redigere il BILANCIO CONSOLIDATO;
  • Società qualificate come ENTI di INTERESSE PUBBLICO;
  • Società che controllano, o sono controllate o sono soggette a comune controllo di un ente di interesse pubblico; NB àNelle società qualificate come “ENTE DI INTERESSE PUBBLICO” il collegio sindacale svolge la funzione di “Comitato per il controllo interno e la revisione contabile” àE’ preposto a vigilare sulla revisione legale e sull’indipendenza del soggetto incaricato di effettuare revisione e in generale di vigilare sul processo di informativa finanziaria e sull’efficacia dei controlli. ALTRE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE:
  • Consulenza à Pareri;
  • Propositive
  • Di amministrazione attiva;
  • Vigilanza à In tema di responsabilità amministrativa degli enti per i reati propri degli amministratori. IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE à Disciplina scarna.
  1. PRESIDENTE à E’ nominato dall’assemblea; Nelle società QUOTATE deve essere prescelto fra i sindaci eletti dalla minoranza;
  2. COLLEGIALITA’ à L’organo sindacale funziona di regola collegialmente MA sono previsti specifici POTERI INDIVIDUALI dei componenti che risultano rafforzati nelle società quotate; In PARTICOLARE à I sindaci possono, in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Tuttavia spetterà al COLLEGIO adottare le DECISIONI che si rendano necessarie in seguito ad atti di ispezione e controllo;
  3. RIUNIONI à Il collegio sindacale deve riunirsi periodicamente ed è: Regolarmente COSTITUITO àPresenza della maggioranza dei sindaci; DELIBERA validamente à A maggioranza assoluta dei presenti: Delle riunioni deve essere redatto un VERBALE, sottoscritto e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni del collegio sindacale.
  4. COLLABORATORI à VEDI DOPO
  1. COLLABORATORI à I sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di DIPENDENTI E AUSILIARI purché gli dipendenti e ausiliari non versino in una delle situazioni di ineleggibilità previste per i sindaci; RESPONSABILITA’ DEI SINDACI. CRITERIO DELLA à I sindaci devono adempiere i loro doveri con la DILIGENZA PROFESSIONALITA’ E DILIGENZA richieste dalla natura dell’incaric In particolareà Sono responsabili, anche penalmente, della VERITA’ delle loro attestazioni e devono conservare il SEGRETO sui fatto e documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio. 2 TIPI DI RESPONSABILITA’:
  • ESCLUSIVA à L’obbligo di risarcimento del danno grava esclusivamente sui sindaci (di regola solidalmente)àQualora il danno sia imputabile SOLO al mancato o negligente adempimento dei loro doveri; PERO’ è PIU’ FREQUENTE che l’evento dannoso sia conseguenza del comportamento degli amministratori à Che i sindaci avrebbero dovuto prevenire o impedire. FRECCIA GIU CONCORRENTEà I sindaci sono responsabili IN SOLIDO con gli amministratori per i fatti e le omissioni degli amministratori, qualora il danno non si fosse prodotto se i sindaci avessero vigilato in conformità degli obblighi posti a loro carico. NB àI sindaci rispondono a titolo di CULPA IN VIGILANDO. CULPA IN VIGILANDO VERDE

Il REVISORE è tenuto a dotarsi di PROCEDURE IDONEE a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono compromettere la sua indipendenza. Nei CASI PIU’ GRAVI àQualora i rischi siano di tale rilevanza da comprometterne l’indipendenza, deve astenersi dall’effettuare la revisione legale. Sempre a tutela dell’indipendenza del soggetto incaricato della revisione legale: 3)DISCIPLINA DEL COMPENSO à Il compenso è determinato dall’assemblea all’atto di nomina per l’intera durata dell’incarico e in misura sufficiente a garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori.

  1. DISCIPLINA DELLA REVOCA à L’incarico del revisore legale può essere REVOCATO dall’assemblea SOLO PER GIUSTA CAUSA ricorrendo una delle circostanze individuate dalla normativa. ( ) La stessa normativa precisa poi i CASI in cui il revisore o la società di revisione possono DIMETTERSI Fermo restando che la società e il revisore possono decide di comune accordo di porre fine al rapporto. Nb à La società sottoposta a revisione deve informare tempestivamente l’autorità di vigilanza (Ministero dell’economia o Consob per la revisione legale degli enti di interesse pubblico) e fornire adeguare spiegazioni sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell’incarico (revoca, dimissioni , scioglimento consensuale) LA REVISIONE LEGALE DEGLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO. NOTA La revisione legale degli ENTI DI INTERESSE PUBBLICO è soggetta a REGOLE SPECIALI à A tutela dell’interesse generale alla correttezza delle informazioni finanziarie diffuse da questi enti. VIGILANZA à L’incarico di revisione contabile può e deve essere conferito a una soggetto iscritto nel registro dei revisori legali (anche persona fisica). La CONSOB esercita un potere di vigilanza sull’organizzazione e sull’attività dei soggetti incaricati della revisione dell’ente, per controllarne l’indipendenza e l’idoneità tecnica. à Proprio per questo potere di vigilanza si vede attribuita di MOLTI POTERI come potere di effettuare ispezioni, richiedere notizie e documenti nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti e irrogare sanzioni. APPUNTO ARANCIO

DISCIPLINA REVISIONE legale degli ENTI DI INTERESSE PUBBLICO. ROSSO) Ø Caratterizzata da un maggior rigore e analiticità in merito ai REQUISITI di INDIPENDENZA del soggetto incaricato della revisione. NBà Si tratta di regole prevalentemente introdotte a seguito del verificarsi di una serie di SCANDALI FINANZIARI, senza che i revisori avessero saputo rilevare macroscopiche irregolarità contabili posti in essere dagli amministratori al fine di occultare il dissesto della società. Tali episodi hanno fatto emergere numerose CRITICITA’ del sistema dei controlli à Per porre rimedio a questi fenomeni, l’attuale disciplina:

  1. DURATA à Il principio di rotazione periodica del revisore. L’incarico di revisione legale degli enti di interesse pubblico:
  • Quando è conferito a società di revisioneà Ha la durata di 9 esercizi;
  • Quando è conferito a persone fisiche à Ha la durata di 7 esercizi; Inoltre à Non può essere rinnovato o nuovamente conferito al medesimo soggetto l’incarico se prima non sia decorso un periodo “di raffreddamento” (un termine minimo dalla cessazione del precedente incarico)
  1. INDIPENDENZA à Vale quanto detto prima in tema di indipendenza TUTTAVIA è rimesso alla CONSOB à Stabilire qual SITUAZIONI possono compromettere l’indipendenza del revisore contabile e le misure adottabili per rimuoverle.
  2. SERVIZI NON AUDIT à La legge interviene sulla delicata questione dell’offerta da parte del revisore legale o di soggetti a lui collegati, di SERVIZI DIVERSI dall’attività di revisione legale dei conti. Il PUNTO CRITICO della disciplina àE’ che i revisori o le società di revisione sono spesso legati da rapporti giuridici di varia natura con altre società e non di rado LA RETE di cui fa parte il soggetto incaricato della società è un organizzazione che offre una gamma di servizi giuridici, contabili finanziari.
  • La minaccia, da parte della società revisionata di non avvalersi più di tali servizi può costituire mezzo di pressione molto efficace sul revisore. Per RECIDERE il FENOMENOà L’attuale disciplina da DIVIETO al revisore o alla società di revisione di prestare una serie di SERVIZI AGGIUNTIVI all’ente di interesse pubblico che ha conferito l’incarico. E l’ELENCO di SERVIZI PROIBITI à Copre in sostanza tutti i principali servizi non attinenti alla revisione legale.

Nei casi 2- 3 - 4 àIl revisore deve esporre i MOTIVI della decisione; Nei casi 3- 4 à Il revisore informa immediatamente la Consob o l’autorità che esercita vigilanza sulla società sottoposta a revisione; EFFETTI à Il giudizio espresso dal revisore lascia impregiudicato il potere dell’assemblea di approvare o meno il bilancio; MA Il rilascio di un GIUDIZIO POSITIVO produce effetti giuridici RILEVANTI poiché modifica sensibilmente la normale disciplina dell’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio. ATTIVITA DI à Al revisore legale(o società di revisione) sono devolute CONSULENZA funzioni di consulenza in occasione di particolari operazioni. POTERI DEL àIl soggetto incaricato alla revisione ha diritto di ottenere notizie, REVISORE documenti e informazioni utili per la revisione e Può procedere autonomamente ad accertamenti, controlli o esami di atti e documenti. SPECIALI POTERI sono poi attribuiti al REVISORE DI GRUPPO. Post.it RESPONSABILITA del revisoreà Il revisore incaricato dei conti:

  • Deve adempiere i propri doveri con DILIGENZA PROFESSIONALE;
  • E’ responsabile della verità delle sue attestazioni;
  • Deve conservare il segreto su fatti e documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio: Ø Il revisore risponde in solido con gli amministratori per i danni derivanti dall’inadempimento dei loro doveri; Ø Se l’incarico è affidato a una SOCIETA’ DI REVISIONE àLa società risponde in solido con il responsabile della revisione e i dipendenti che hanno collaborato con all’attività di gestione MA solo nei limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. AZIONE DI RESPONSABILITA’ à Si prescrive in 5 anni che decorrono dalla data della RELAZIONE sul BILANCIO emessa al termine dell’attività di revisione. Si ritiene che possano trovare applicazione analogica le regole sull’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.

ORGANISMO DI VIGILANZA DEL DLGS 231/2001.