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appunti a lezione sul caso della parte speciale del professore
Tipologia: Appunti
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Il perché del finanziamento pubblico alle confessioni religiose risiede proprio nella tutela della libertà religiosa, il cui scopo è promuovere, garantire e rendere effettivo e concreto l’esercizio della libertà da parte dei credenti (positiva), senza intervenire nella sfera privata del cittadino (negativa). Il finanziamento dunque rientra nell’ambito della libertà religiosa positiva, quindi nell’ambito di applicazione dell’articolo 19 e 3. Si pone però il problema di chi finanziare, il singolo individuo oppure l’ente esponenziale della categoria confessionale? Ovviamente sarebbe impossibile prevedere una tutela specifica ed individuale, lo stato infatti intrattiene dei rapporti istituzionali con le singole confessioni, non solo dal punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista economico e finanziario. La confessione infatti è il rappresentante, interprete privilegiato, dei bisogni religiosi dei propri appartenenti. Ciò è importante perché la dottrina pone dei dubbi, così come accade per la libertà collettiva e quella individuale, sappiamo infatti che quella individuale è tutelata proprio come un diritto di riflesso della tutela di quella collettiva di appartenenza (in quanto parte di quell’associazione mi sento tutelata nei miei diritti e nelle mie libertà). La confessione quindi rappresenta i miei bisogni, che io soddisfo tramite la confessione. Ma è sempre così? Per la dottrina essa non è scontata perché talvolta possono nascere dei rapporti conflittuali tra il fedele e l’associazione di appartenenza, quindi non sempre c’è questa sovrapposizione, che pertanto non può essere data per scontato (ex testimoni di geova vs ostracismo). Visto che il sistema finanziario però ha contatto con la confessione ciò potrebbe pregiudicare il singolo, in caso in cui vi fosse questa mancata sovrapposizione degli interessi. Ci sono quindi varie criticità che riguardano il sistema di finanziamento delle confessioni religiose, in primis proprio l’individuazione del soggetto finanziato, cioè la confessione. Altro elemento di criticità del sistema sta nel fatto che, sia che si tratti di finanziamento diretto o indiretto, esso è agganciato ad un sistema pattizio, di bilateralità, infatti lo stato finanzia le confessioni religiose che da quest’ultimo sono qualificate come tali e che pertanto con lo stato hanno stipulato un’intesa. Altro elemento di criticità riguarda la tipologia di attività finanziabili, individuate dallo stato al momento del finanziamento. Questi elementi di criticità sono stati evidenziati dalla corte dei conti, in quanto si tratta di un organo a giurisdizione speciale, un organo contabile che svolge una vera e propria funzione giurisdizionale ma anche un lavoro di controllo sulla gestione della pubblica amministrazione sotto il profilo contabile, ed è per questo che interviene in riferimento a questo argomento, trattandosi appunto di come vengono impiegati i soldi pubblici (non era mai stato giudicato fino al 2014). La corte dunque giunge ad esaminare il modello di finanziamento dell’8 per mille, soprattutto perché esso ha assunto delle dimensioni economiche rilevante, soprattutto in un periodo di crisi odierno dove stanno aumentando le esigenze di trasparenza e di controllo sulla spesa pubblica. Pertanto la corte ritiene di dover analizzare se tale sistema rispetti i criteri di trasparenza e dal punto di vista metodico di gestione e di buona amministrazione, in ragione degli obbiettivi da raggiungere. La corte dunque definisce che:
trattamento alterando il sistema del pluralismo confessionale essendo che solo chi ha l’intesa vi può partecipare.
Queste criticità possono essere raggruppate in due ampie categorie:
senza mai proporre una modifica del sistema e soprattutto sostiene che la stessa commissione abbia fatto ostruzionismo perché, nonostante la richiesta, le delibere della commissione non sono mai state conferite alla corte, tanto da dover svolgere dei procedimenti amministrativi (già in passato) in cui il tribunale aveva sostenuto la tesi della commissione, sostenendo che si trattasse di atti endoprocedimentali e che pertanto non vi fosse un obbligo di garantire l’accesso a queste relazioni. Si tratta quindi di tutti elementi che evidenziano come le confessioni cerchino in ogni modo di tutelare questo sistema, per loro molto redditizio, ed è per questo che la corte sollecita un intervento correttivo della commissione, infatti la stessa parte governativa sostiene che sia necessario questo intervento visto che il sistema giunge ad essere in contrasto con lo stesso principio di laicità dello stato, visto le dimensioni consistenti dal punto di vista economico assunte dall’8 per mille.
Un problema autonomo che riguarda l’8 per mille è poi quello che riguarda la quota statale, anche lo stato ha la propria quota 8 per mille che devolve per determinate categorie di attività, quali quelle sociali e caritatevoli, immigrazione, ristrutturazione edifici scolastici (Renzi). Il problema è però il fatto che lo stato non si è mai interessato alla propria quota, come se stesse lì solo per controbilanciare in senso fittizio le confessioni religiose. La quota di competenza statale non è mai stata utilizzata per le finalità definite per la legge ma è sempre stata una sorta di fondo salvagente per tappare i buchi nel bilancio, ogni anno infatti il governo deviava queste somme verso esigenze particolari di quell’anno. Di conseguenza il cittadino è portato meno a devolvere la propria quota allo stato visto che lo stato non dà garanzie di affidabilità, il crescente dissenso della popolazione inoltre ha aumentato il mancato interesse dello stato sulla propria quota di 8 per mille, basti pensare che nessuna campagna pubblicitaria è mai stata effettuata per incentivare i cittadini, come invece fanno molte confessioni, essendo comunque che lo stato non può sponsorizzare ciò che non ha fatto ex campagne umanitarie. Dopo il 2014, su sollecitazione della corte dei conti, è stata notificata la normativa per quanto riguarda lo stato perché sono state ampliate le attività che possono essere svolte e poi è stato emanato un dpr, ha introdotto un divieto di distrazione delle somme per finalità diverse da quelle proprie dell’8 per mille, pertanto oggi anche lo stato è vincolato ad utilizzare quelle determinate somme per determinate finalità, anche se non è un divieto assoluto, infatti ci sono delle ipotesi in cui lo stato può intervenire. Altro problema riguardante la quota statale era il fatto che tale quota veniva ripartita senza un criterio preciso tra i vari enti che ne facevano richiesta, senza avere alla base un sistema organizzato che avesse determinati obbiettivi. Tutto ciò fa rilevare
alla corte dei conti un’incapacità di queste somme di realizzare un obbiettivo concreto, perché non c’è un sistema di selezione dei progetti da finanziare, quindi questa quota la perdo perché non riesco a realizzare un progetto unitario. Escono dei bandi e gli enti che svolgono delle attività rientranti in quelle dell’8 per mille possono fare richiesta per ottenere una determinata quota di quella statale, tuttavia la maggior parte degli enti che fanno richiesta sono enti religiosi, proprietari di beni culturali, che fanno richiesta ANCHE della quota di gestione statale e che pertanto creano una sovrapposizione finanziaria visto che ottengono finanziamenti dal canale della chiesa ma in quanto ente è legittimato a chiederlo anche da questo altro canale, che è quello statale. Per questo ad esempio la chiesa cattolica devolve poco denaro per la tutela dei beni culturali visto che ha un altro canale per finanziare queste attività. Lo stesso accade per le attività del terzo settore. La legge successiva tuttavia è intervenuta per cercare di mitigare la situazione anche in questo ambito, definendo determinati criteri per l’attribuzione della quota statale a determinati enti ex progetto fattibile dal punto di vista finanziario, specifico e preciso, non soltanto inizio e sono state previste anche delle forme sanzionatorie o di restituzione dell’importo per coloro che poi non realizzano il progetto. È stato introdotto poi un vincolo di ripartizione delle risorse per lo stato, il quale è tenuto a ripartire la propria quota tra le diverse categorie di destinazione, e all’interno di ogni categoria deve essere poi prevista un’equa distribuzione a livello geografico. In linea di massima questi sono i difetti rilevati dalla corte dei conti in riferimento al sistema di finanziamento dell’8 per mille, dal punto di vista del controllo.
Caso Spampinato
Dal punto di vista giurisprudenziale, la corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile la questione in merito alla disciplina della deducibilità degli atti di liberalità, perché non c’era una legge di natura generale che quest’ultima potesse valutare. Ci sono stati dei casi in riferimento all’ per mille. Il tar del Piemonte negli anni ’90 si espresse in merito alla legittimità di questo sistema poiché c’era stato un provvedimento dell’ufficio delle imposte in cui negava la possibilità alla comunità dei testimoni di geova di ottenere l’8 per mille, questo provvedimento fu impugnato ed il tar intervenì confermando il sistema, subordinando l’accesso del finanziamento all’intesa, quindi rigettò la richiesta. In un altro caso fu sollevata la questione di legittimità costituzionale, infatti il ricorrente lamentava di non voler destinare la quota 8 per mille alla chiesa ambientista e pertanto chiedeva la restituzione della propria quota 8 per mille. La corte sostenne che ciò non fosse possibile essendo che le norme che definiscono le modalità di accesso all’8 per mille non sono norme impositive ma norme dirette a regolare la destinazione delle somme, che lo stato ha scelto di devolvere a favore del fenomeno religioso. Infatti che il soggetto abbia scelto o meno, l’8 per mille non incide sul carico fiscale del singolo soggetto ma sul gettito complessivo delle imposte rilevate a titolo irpef, non è la tua quota 8 per mille, in quanto il tuo intervento non è devolutivo ma soltanto distintivo pertanto non ti può essere restituita. Altro caso, di maggiore rilevanza perché presentato alla corte EDU, è il caso spampinato. Il ricorrente si ritiene leso dalla normativa italiana perché al momento della dichiarazione dei redditi il soggetto è tenuto a compiere una scelta e quindi ritiene di essere obbligato a manifestare la propria appartenenza religiosa, quindi ritiene lesa la propria libertà religiosa. Inoltre impugna la normativa italiana anche nella parte in cui subordina l’accesso al finanziamento alla stipulazione di un’intesa, rilevandolo in contrasto con i principi di pluralismo e uguaglianza. La corte di strasburgo dichiara la questione inammissibile per manifesta infondatezza perché ritiene che, essendo prevista la possibilità di non scegliere, non ci sono i parametri per definire una violazione della libertà religiosa ed inoltre perché, secondo la corte, non ci sono i parametri per esprimersi in riferimento al sistema relazionale tra lo stato e la confessione religiosa, non esistendo a livello europeo un unico sistema di finanziamento del fenomeno religioso ampliamente condiviso, quindi si tratta di una materia rientrante nel margine di apprezzamento dello stato.