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appunti sul caso spiegato a lezione della parte speciale del professore
Tipologia: Appunti
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Il focus tematico di tale caso riguarda la libertà religiosa intesa come diritto all’esenzione rispetto al diritto comune, diritto all’eccezione quindi. Lo scopo del diritto è quello di creare delle norme generali ed astratte che valgano per tutti i consociati ma può verificarsi che il singolo rivendichi di essere esentato da tali norme per tutelare la propria libertà religiosa. Può sembrare una tematica analoga all’obbiezione di coscienza, seppur non se ne parli esplicitamente vi sono degli elementi comuni. Nei fatti però vi sono degli elementi che incidono sulla generale richiesta del singolo, in questo caso ci sono tre variabili problematiche da considerare:
Da molti esso viene considerato un caso molto problematico per molteplici aspetti dell’articolo 9 CEDU, infatti non viene in rilievo il secondo comma dell’articolo riguardante i limiti ma il problema qui è a monte, a partire dal primo comma, quindi proprio a definire cosa sia la libertà religiosa in generale.
Sessa è un avvocato penalista che difende, all’interno di un procedimento penale contro delle banche, una delle parti civili. Un procedimento penale da un lato ha l’indagato che è poi imputato e dall’altro lato la parte civile, cioè il soggetto leso dal reato che chiede il risarcimento. Il processo penale si articola in due fasi, la prima che è quella delle indagini preliminari supervisionata dal GIP e poi la fase processuale. La questione sorge durante la fase delle indagini preliminari infatti il giudice deve fissare un’udienza di incidente probatorio (richiesta dal pm e accettata dal gip attraverso la quale si assumono anticipatamente delle prove che poi vengono usate o sono utili per l’eventuale processo successivo). il gip titolare aveva avuto un impedimento, quindi il gip sostituto nel fissare questa udienza confronta il calendario delle udienze e chiede alle parti quando fissare le udienze nelle prime date disponibili, cioè del 13 e 18 ottobre, e Sessa immediatamente mette in evidenza che quei giorni non sarebbe potuto essere presente perché in quei giorni vi erano delle festività religiose ebraiche a cui lui avrebbe dovuto partecipare, essendo membro di una comunità ebraiche e sottolineando che si trattasse di festività riconosciute dalla legge 101, cioè l’intesa con la comunità ebraica. L’articolo 4 e l’articolo 5 della legge 101/1989 riconoscono infatti la possibilità per il soggetto di partecipare alle festività, in particolare l’articolo 4 definisce il riposo sabatico degli ebrei e quindi permette loro di assentarsi dal posto di lavoro, purchè non si tratti di servizi pubblici essenziali, l’articolo 5 estende poi a determinate festività (tra cui quelle in questione) i principi definiti dall’articolo 4. La richiesta di Sessa viene acquisita agli atti dal giudice che però comunque fissa l’udienza il 13 ottobre, una volta giunta la data quando si dà inizio al procedimento viene fatto l’appello, e dichiara che Sessa fosse assente per motivi personali con contestuale sua richiesta di rinvio, così il giudice si confronta con le parti per valutare se svolgere o meno l’udienza e visto un generale dissenso ad un ulteriore rinvio decide di tenere l’udienza, rigettando la richiesta di rinvio. Sessa presenta una querela nei confronti del gip sostituto e del gip titolare perché a sua detta avrebbero non solo violato l’articolo 2 dell’intesa che garantisce a tutti di professare
liberamente la propria religione ma perché avrebbero agito con disprezzo offendendo la sua persona proprio sulla base del proprio credo, quindi con l’intento di limitare ed offendere la sua libertà religiosa. Di lì inizia il procedimento penale che viene archiviato, la parte entro 40 gg può presentare opposizione e così fa Sessa ma anche la sua opposizione non viene presa in considerazione per degli errori burocratici. Il ricorrente fa ricorso in Cassazione che, accertando l’esistenza di questi errori burocratici, rimanda il fascicolo in procura, che va avanti ma comunque alla fine il procedimento viene archiviato perché si ritiene che nel fascicolo non vi erano prove che i due gip avessero avuto intenzione di violare il diritto alla libertà religiosa del ricorrente, non emergeva nemmeno la volontà di offendere il ricorrente sulla base della confessione di appartenenza.
Sessa presenta il ricorso davanti alla corte EDU sostenendo che sia stato violato l’articolo 9 della CEDU alla libertà religiosa, e che vi sia stata una violazione dell’articolo 13 della CEDU cioè il diritto ad un ricorso effettivo e dell’articolo 14 della CEDU che pone un divieto di discriminazione. Questi ultimi due motivi vengono ritenuti dalla corte manifestatamente infondati e quindi rigettati subito mentre il procedimento continua per la presunta violazione dell’articolo 9. Sessa per i due secondi motivi di ricorso sosteneva infatti che il fatto che il procedimento penale da lui instaurato fosse stato archiviato non gli aveva consentito di avere un ricorso effettivo e ciò aveva comportato una discriminazione rispetto alla generalità dei consociati. Viene rigettato immediatamente perché l’effettività del ricorso non dipende dal conseguimento dell’effetto desiderato, soprattutto l’archiviazione non rendeva meno effettivo il ricorso in virtù del fatto che in ambito penale spesso vengono successivamente archiviate perché infondate, infatti non è detto che non vi siano stati giusti accertamenti prima dell’archiviazione. La questione viene considerata per la prima parte fondata perché il rifiuto opposto da parte del giudice al rinvio dell’udienza abbia violato il suo diritto a professare la sua religione.
Il ricorrente sostiene che il gip sostituto e poi quello titolare abbiano agito proprio con l’intento di violare la sua libertà religiosa e disprezzare la confessione di appartenenza del soggetto; il governo sostiene invece che questo intento di limitare e di offendere non emerge poiché sostanzialmente i due gip non avevano espressamente vietato al soggetto di partecipare alle celebrazioni religiose, infatti nessuno glielo aveva impedito.
Sessa inoltre sostiene che nel caso di specie la violazione fosse ancora più grave vista l’esistenza di una legge (cioè l’intesa) che espressamente consentiva a questo di assentarsi dal posto di lavoro per quelle festività. Il governo invece ritiene che questo diritto è vero che c’è ma c’è un piccolo assunto in cui si dice che ‘restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento statale’ quindi sostiene che non si tratta di un diritto illimitato e sempre garantito, ma può essere sottoposto a limitazione per tutelare lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali l’espletamento della funzione di amministrazione della giustizia.
Sessa sostiene che seppur si trattasse di un’esigenza essenziale la sua richiesta di rinvio non avrebbe intaccato quell’esigenza pubblica di amministrazione della giustizia. Il governo invece ritiene che l’interesse pubblico prevale sempre.
Sessa inoltre pone l’attenzione proprio sulla natura dell’udienza, di incidente probatorio, sostenendo che non era un’udienza urgente (come una udienza nella quale si discute di misure restrittive ex detenzione etc) e quindi ben poteva essere rinviata. D’altro canto il governo invece ribatteva che proprio per il fatto che si trattava di una udienza di incidente probatorio non era necessario rinviarla in virtù di una norma del codice di procedura penale, art 401, in cui si definisce che non è necessaria la presenza del difensore di parte civile (è svolta in camera di consiglio ed è essenziale la partecipazione del pm e del difensore dell’imputato) che però ha un diritto a partecipare.
hanno esercitato alcun tipo di pressione sul soggetto volte ad impedirgli di partecipare. Proprio sulla base di tali considerazioni dunque la corte dubita che vi sia stata la violazione del primo comma articolo 9. Poi passa all’analisi della questione in riferimento al secondo comma, che era stato oggetto di tesi contrastanti tra le parti, sostenendo che a prescindere dall’avvenuta violazione o meno, la decisione risultava proporzionale rispetto all’esigenza pubblica da tutelare di ragionevole durata del processo, quindi ha osservato che sia stato rispettato il principio di proporzionalità tra i fini e i mezzi. La sentenza viene pronunciata con una maggioranza stretta, 4 vs 3. Nelle opinioni dissenzienti si critica il ragionamento molto asciutto della corte e discutono sia sul punto dell’ingerenza che sulla proporzionalità, sul primo punto sostengono che il 401 cpp definiva un diritto del soggetto di partecipare e che bisognasse quindi lasciare al singolo la libertà di esercitarlo o meno e non limitarla comunque e inoltre specifica che non c’entra che non vi erano state pressioni da parte dei due gip ritenendola una motivazione fuori luogo. Rispetto al secondo comma invece sostiene che ben si poteva arrivare ad un accomodamento ragionevole e cioè che fosse possibile fissare un’altra data che non violasse la libertà religiosa del singolo avendo comunque ricevuto un preavviso di ben 4 mesi, non avendo il governo dimostrato che l’accoglimento della domanda del ricorrente avrebbe comportato problemi tali da intaccare il corretto svolgimento della giustizia PUBLIC SERVICE DISTURBANCE TEST. Sembra infatti essere un pretesto quella addotta dal governo in mancanza di ulteriori spiegazioni anche perché gli inconvenienti riguardanti le notifiche vengono ritenute da i tre giudici minime e il modico prezzo per l’amministrazione corretta della giustizia.