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caso UAAR diritto ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

caso UAAR appunti completi della lezione sulla parte speciale del professore

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 08/11/2019

unisa.giurisprudenza
unisa.giurisprudenza 🇮🇹

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15 maggio: Prof Apparecchio
L’articolo 8 della costituzione disciplina le confessioni religioni acattoliche, deve essere inteso come una
tutela crescenti per le confessioni religiose in quanto c’è una dichiarazione di principio che le definisce tutte
uguali davanti alla legge (no discriminazione), poi è prevista la possibilità che si dotino di loro statuti, infine
possono stipulare intesa con lo stato. Ciò però non è un obbligo ma coloro che hanno l’intesa ottengono una
serie di benefici (finanziamento etc).
La vicenda riguarda un’associazione non riconosciuta che si professa atea ed ha interesse dal punto di vista
patrimoniale a stipulare un’intesa con lo stato, così da partecipare all’ 8 per mille, alla base c’è un motivo
economico. UAR dunque conduce una vera e propria battaglia legale per ottenere il riconoscimento di
confessione religiosa per stipulare un’intesa.
Il problema di fondo è capire se essa possa essere qualificato o meno come confessione religiosa, non esiste
una norma che definisce dei criteri legali per qualificare un determinato gruppo o associazione come
confessione religiosa, infatti oggi è ancora il governo ad avere piena discrezionalità valutativa e assoluta per
capire se si tratti o meno di una confessione religiosa. C’è una sentenza del 1995 della corte costituzionale
che definisce che, seppur in mancanza di criteri legali, ci sono degli elementi che bisogna considerare ai fini
della qualificazione di un gruppo come confessione, bisogna quindi considerare: i precedenti riconoscimenti
pubblici, la comune considerazione, l’organizzazione statutaria ex numero di fedeli ampio (problema
scientology). Si tratta di criteri formali che bisogna considerare, fermo restando che il potere poi è del
governo, che decide se riconoscerla come tale ed aprire le trattative per l’impresa o meno. Nel caso
dell’UAR non viene qualificato come confessione religiosa viene escluso apriori poiché non ha proprio la
possibilità di accedere alle trattative o comunque a un dialogo. Il governo definisce quasi un requisito delle
confessioni, ovvero il professare una fede rivolta al divino, elemento sicuramente mancante nell’UAR che gli
permette di escluderlo non qualificandolo come confessione.
Altro problema è il fatto che non c’è nemmeno una legge che disciplini le intese, il procedimento per la
stipulazione dell’intesa è definito dalla prassi, il governo decide tutto, viene presentata la domanda alla
presidenza del consiglio dei ministri e il governo può fare ciò che vuole: ritenere che si tratti di una
confessione religiosa, aprire le trattative, concludere un’intesa e infine può anche decidere di non emanare la
legge di attuazione. È questa quindi la questione di fondo del problema dell’UAR, cioè capire se l’atto con
cui il governo rigetta (nel caso concreto ma più in generale con cui accetta/rigetta) la richiesta di intesa sia un
atto amministrativo o un atto politico. La qualificazione dell’atto governativo è complessa e fa contrapporre
due tesi differenti:
UAR ritiene che si tratti di un atto amministrativo, il che implica che è impugnabile davanti al
giudice amministrativo se si ritiene che quell’atto abbia costituito una lesione di un diritto etc
Governo ritiene che si tratti di un atto politico, quindi non impugnabile davanti a un giudice poiché
c’è discrezionalità governativa (vuole mantenere questo potere, cosa che poi fa. Infatti oggi ci si
chiede se il gruppo che chieda al governo di stipulare un’intesa vanti in questo modo un diritto ma in
realtà oggi è una mera aspettativa perché non c’è una legge che obblighi il governo almeno a
pronunciarsi).
Il problema è che c’è una serie di sentenze e di decisioni che sostengono tesi diverse, i giudici infatti non si
trovano in accordo sulla qualificazione di questo atto, così si sviluppano contemporaneamente due filoni
contrapposti nella giurisprudenza.
Dunque nel 1993 UAR chiede di poter accedere alle trattative ma il governo rifiuta e rigetta la
domanda.
Nel 2003 l’UAR ripresenta la domanda, sostenendo di avere diritto alla tutela delle confessioni
religiose sulla base degli interrogativi e delle questioni di cui questi si occupano. La professione di
ateismo viene equiparata alla professione di un culto religioso perché i quesiti cui si cerca di dare
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15 maggio: Prof Apparecchio

L’articolo 8 della costituzione disciplina le confessioni religioni acattoliche, deve essere inteso come una tutela crescenti per le confessioni religiose in quanto c’è una dichiarazione di principio che le definisce tutte uguali davanti alla legge (no discriminazione), poi è prevista la possibilità che si dotino di loro statuti, infine possono stipulare intesa con lo stato. Ciò però non è un obbligo ma coloro che hanno l’intesa ottengono una serie di benefici (finanziamento etc).

La vicenda riguarda un’associazione non riconosciuta che si professa atea ed ha interesse dal punto di vista patrimoniale a stipulare un’intesa con lo stato, così da partecipare all’ 8 per mille, alla base c’è un motivo economico. UAR dunque conduce una vera e propria battaglia legale per ottenere il riconoscimento di confessione religiosa per stipulare un’intesa.

Il problema di fondo è capire se essa possa essere qualificato o meno come confessione religiosa, non esiste una norma che definisce dei criteri legali per qualificare un determinato gruppo o associazione come confessione religiosa, infatti oggi è ancora il governo ad avere piena discrezionalità valutativa e assoluta per capire se si tratti o meno di una confessione religiosa. C’è una sentenza del 1995 della corte costituzionale che definisce che, seppur in mancanza di criteri legali, ci sono degli elementi che bisogna considerare ai fini della qualificazione di un gruppo come confessione, bisogna quindi considerare: i precedenti riconoscimenti pubblici, la comune considerazione, l’organizzazione statutaria ex numero di fedeli ampio (problema scientology). Si tratta di criteri formali che bisogna considerare, fermo restando che il potere poi è del governo, che decide se riconoscerla come tale ed aprire le trattative per l’impresa o meno. Nel caso dell’UAR non viene qualificato come confessione religiosa viene escluso apriori poiché non ha proprio la possibilità di accedere alle trattative o comunque a un dialogo. Il governo definisce quasi un requisito delle confessioni, ovvero il professare una fede rivolta al divino, elemento sicuramente mancante nell’UAR che gli permette di escluderlo non qualificandolo come confessione.

Altro problema è il fatto che non c’è nemmeno una legge che disciplini le intese, il procedimento per la stipulazione dell’intesa è definito dalla prassi, il governo decide tutto, viene presentata la domanda alla presidenza del consiglio dei ministri e il governo può fare ciò che vuole: ritenere che si tratti di una confessione religiosa, aprire le trattative, concludere un’intesa e infine può anche decidere di non emanare la legge di attuazione. È questa quindi la questione di fondo del problema dell’UAR, cioè capire se l’atto con cui il governo rigetta (nel caso concreto ma più in generale con cui accetta/rigetta) la richiesta di intesa sia un atto amministrativo o un atto politico. La qualificazione dell’atto governativo è complessa e fa contrapporre due tesi differenti:

  • UAR ritiene che si tratti di un atto amministrativo, il che implica che è impugnabile davanti al giudice amministrativo se si ritiene che quell’atto abbia costituito una lesione di un diritto etc
  • (^) Governo ritiene che si tratti di un atto politico, quindi non impugnabile davanti a un giudice poiché c’è discrezionalità governativa (vuole mantenere questo potere, cosa che poi fa. Infatti oggi ci si chiede se il gruppo che chieda al governo di stipulare un’intesa vanti in questo modo un diritto ma in realtà oggi è una mera aspettativa perché non c’è una legge che obblighi il governo almeno a pronunciarsi).

Il problema è che c’è una serie di sentenze e di decisioni che sostengono tesi diverse, i giudici infatti non si trovano in accordo sulla qualificazione di questo atto, così si sviluppano contemporaneamente due filoni contrapposti nella giurisprudenza.

  • Dunque nel 1993 UAR chiede di poter accedere alle trattative ma il governo rifiuta e rigetta la domanda.
  • Nel 2003 l’UAR ripresenta la domanda, sostenendo di avere diritto alla tutela delle confessioni religiose sulla base degli interrogativi e delle questioni di cui questi si occupano. La professione di ateismo viene equiparata alla professione di un culto religioso perché i quesiti cui si cerca di dare

risposta sono i medesimi ‘Esiste Dio?’ ma l’ateo dà una risposta negativa mentre il credente positiva. Dunque utilizza a sostegno della propria tesi l’articolo 19 cost., il quale quindi non deve essere inteso solo come tutela di libertà religiosa positiva di credere e negativa per lo stato di non intervenire ma anche come libertà religiosa negativa di non credere. Fino agli anni ’80 già c’era un gruppo consistente di atei, agnostici etc tuttavia ognuno singolarmente decideva di non credere, oggi invece hanno iniziato ad organizzarsi. Tuttavia è importante considerare che c’è una differenza tra la tutela dell’articolo 19 e articolo 8, infatti nel primo c’è una tutela di un diritto che non può essere messa in dubbio, inalienabile che non può mai venir meno e non viene limitato dall’intesa, mentre il secondo prevede una possibilità di tutela maggiore e ulteriore, l’intesa non è infatti il presupposto per l’attribuzione della libertà religiosa ex articolo 19. Inoltre nella domanda del 2003 l’UAR definisce anche che il governo aveva sbagliato in precedenza, non avendo chiesto una previa delibera del consiglio dei ministri (obbligatoria per legge, regio decreto del 1924, in cui si definisce che per le questioni relative al terzo comma articolo 8 costituzione il governo debba pronunciarsi previa delibera del consiglio dei ministri). Viene accolta quindi dal governo la nota in merito all’errore del precedente rigetto ma contestualmente le trattative non si aprono.

  • (^) Impugnazione della nota della presidenza del consiglio in cui non la qualificava come confessione religiosa (primo rigetto) davanti al giudice amministrativo, TAR del lazio, che si pronuncia nel 2008 dichiarando l’inammissibilità della questione, non decide, non dà una risposta in merito alla qualificazione dell’UAR. Dichiara di non potersi pronunciare per un difetto di giurisdizione, essendo l’atto impugnato qualificato come atto politico.
  • Ritenendo che il tribunale fosse competente e fosse tenuto a pronunciarsi, impugna la sentenza del TAR davanti al consiglio di stato, il quale dichiara che per risolvere il problema fosse necessario qualificare l’atto con certezza. Ritiene invece che si tratti di un atto amministrativo, impugnabile davanti al giudice, e visto che il TAR era tenuto a pronunciarsi, avendo sbagliato nel dichiarare la mancanza di giurisdizione, annulla la sentenza del TAR e la rimanda. C’è il rinvio quindi in primo grado della questione perché non è possibile affrontarla in secondo grado visto che il tar ha mancato di pronunciarsi, erroneamente. Inoltre il consiglio di stato dice qualcosa anche in merito ai problemi di qualificazione degli atti governativi essendo rari i casi in cui l’atto è politico, definendo due criteri da considerare nella qualificazione di un atto come politico: requisito soggettivo, cioè organo di vertice di pubblica amministrazione; requisito oggettivo, cioè deve riguardare la costituzione oppure salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri.

Nel caso concreto era soddisfatto solo il requisito soggettivo e per questo l’atto non era da qualificarsi come politico.

In questo momento si sviluppano due filoni contemporanei: UAR presenta la situazione in primo grado a causa del rinvio del consiglio di stato mentre il governo fa ricorso in cassazione impugnando la sentenza del consiglio di stato. Così prima che si pronunciasse il tar del lazio si pronuncia la cassazione. Poi la sentenza della cassazione viene impugnato per conflitto di attribuzione tra i pubblici poteri davanti alla corte costituzionale. Il governo quindi aveva avuto ragione in 1 grado davanti al tar, poi torto in 2 e 3 grado davanti al consiglio di stato e alla cassazione, riesce però a far sì che la sentenza venga ribaltata definitivamente con una sentenza finale del consiglio di stato che gli dà ragione. Non solo viene qualificato l’atto come politico ma si parla del potere di Discrezionalità tecnica del governo (sia il consiglio che cassazione). Se parliamo di ‘discrezionalità’ facciamo riferimento ad una libertà massima e assoluta, non soggetta ad alcun limite. Quando parliamo di discrezionalità tecnica però si limita il potere del governo, si definisce infatti che seppur il governo sia libero durante tutto il procedimento, nel caso in cui si tratti di quella che ritiene confessione religiosa almeno le trattative le deve aprire. Per questo motivo il governo pur avendo vinto nel caso concreto decide di fare ricorso davanti alla corte costituzionale per conflitto di attribuzione dello stato, impugnando la sentenza della cassazione. Non vuole essere obbligato a dover in ogni