

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
caso UAAR appunti completi della lezione sulla parte speciale del professore
Tipologia: Appunti
1 / 3
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!


L’articolo 8 della costituzione disciplina le confessioni religioni acattoliche, deve essere inteso come una tutela crescenti per le confessioni religiose in quanto c’è una dichiarazione di principio che le definisce tutte uguali davanti alla legge (no discriminazione), poi è prevista la possibilità che si dotino di loro statuti, infine possono stipulare intesa con lo stato. Ciò però non è un obbligo ma coloro che hanno l’intesa ottengono una serie di benefici (finanziamento etc).
La vicenda riguarda un’associazione non riconosciuta che si professa atea ed ha interesse dal punto di vista patrimoniale a stipulare un’intesa con lo stato, così da partecipare all’ 8 per mille, alla base c’è un motivo economico. UAR dunque conduce una vera e propria battaglia legale per ottenere il riconoscimento di confessione religiosa per stipulare un’intesa.
Il problema di fondo è capire se essa possa essere qualificato o meno come confessione religiosa, non esiste una norma che definisce dei criteri legali per qualificare un determinato gruppo o associazione come confessione religiosa, infatti oggi è ancora il governo ad avere piena discrezionalità valutativa e assoluta per capire se si tratti o meno di una confessione religiosa. C’è una sentenza del 1995 della corte costituzionale che definisce che, seppur in mancanza di criteri legali, ci sono degli elementi che bisogna considerare ai fini della qualificazione di un gruppo come confessione, bisogna quindi considerare: i precedenti riconoscimenti pubblici, la comune considerazione, l’organizzazione statutaria ex numero di fedeli ampio (problema scientology). Si tratta di criteri formali che bisogna considerare, fermo restando che il potere poi è del governo, che decide se riconoscerla come tale ed aprire le trattative per l’impresa o meno. Nel caso dell’UAR non viene qualificato come confessione religiosa viene escluso apriori poiché non ha proprio la possibilità di accedere alle trattative o comunque a un dialogo. Il governo definisce quasi un requisito delle confessioni, ovvero il professare una fede rivolta al divino, elemento sicuramente mancante nell’UAR che gli permette di escluderlo non qualificandolo come confessione.
Altro problema è il fatto che non c’è nemmeno una legge che disciplini le intese, il procedimento per la stipulazione dell’intesa è definito dalla prassi, il governo decide tutto, viene presentata la domanda alla presidenza del consiglio dei ministri e il governo può fare ciò che vuole: ritenere che si tratti di una confessione religiosa, aprire le trattative, concludere un’intesa e infine può anche decidere di non emanare la legge di attuazione. È questa quindi la questione di fondo del problema dell’UAR, cioè capire se l’atto con cui il governo rigetta (nel caso concreto ma più in generale con cui accetta/rigetta) la richiesta di intesa sia un atto amministrativo o un atto politico. La qualificazione dell’atto governativo è complessa e fa contrapporre due tesi differenti:
Il problema è che c’è una serie di sentenze e di decisioni che sostengono tesi diverse, i giudici infatti non si trovano in accordo sulla qualificazione di questo atto, così si sviluppano contemporaneamente due filoni contrapposti nella giurisprudenza.
risposta sono i medesimi ‘Esiste Dio?’ ma l’ateo dà una risposta negativa mentre il credente positiva. Dunque utilizza a sostegno della propria tesi l’articolo 19 cost., il quale quindi non deve essere inteso solo come tutela di libertà religiosa positiva di credere e negativa per lo stato di non intervenire ma anche come libertà religiosa negativa di non credere. Fino agli anni ’80 già c’era un gruppo consistente di atei, agnostici etc tuttavia ognuno singolarmente decideva di non credere, oggi invece hanno iniziato ad organizzarsi. Tuttavia è importante considerare che c’è una differenza tra la tutela dell’articolo 19 e articolo 8, infatti nel primo c’è una tutela di un diritto che non può essere messa in dubbio, inalienabile che non può mai venir meno e non viene limitato dall’intesa, mentre il secondo prevede una possibilità di tutela maggiore e ulteriore, l’intesa non è infatti il presupposto per l’attribuzione della libertà religiosa ex articolo 19. Inoltre nella domanda del 2003 l’UAR definisce anche che il governo aveva sbagliato in precedenza, non avendo chiesto una previa delibera del consiglio dei ministri (obbligatoria per legge, regio decreto del 1924, in cui si definisce che per le questioni relative al terzo comma articolo 8 costituzione il governo debba pronunciarsi previa delibera del consiglio dei ministri). Viene accolta quindi dal governo la nota in merito all’errore del precedente rigetto ma contestualmente le trattative non si aprono.
Nel caso concreto era soddisfatto solo il requisito soggettivo e per questo l’atto non era da qualificarsi come politico.
In questo momento si sviluppano due filoni contemporanei: UAR presenta la situazione in primo grado a causa del rinvio del consiglio di stato mentre il governo fa ricorso in cassazione impugnando la sentenza del consiglio di stato. Così prima che si pronunciasse il tar del lazio si pronuncia la cassazione. Poi la sentenza della cassazione viene impugnato per conflitto di attribuzione tra i pubblici poteri davanti alla corte costituzionale. Il governo quindi aveva avuto ragione in 1 grado davanti al tar, poi torto in 2 e 3 grado davanti al consiglio di stato e alla cassazione, riesce però a far sì che la sentenza venga ribaltata definitivamente con una sentenza finale del consiglio di stato che gli dà ragione. Non solo viene qualificato l’atto come politico ma si parla del potere di Discrezionalità tecnica del governo (sia il consiglio che cassazione). Se parliamo di ‘discrezionalità’ facciamo riferimento ad una libertà massima e assoluta, non soggetta ad alcun limite. Quando parliamo di discrezionalità tecnica però si limita il potere del governo, si definisce infatti che seppur il governo sia libero durante tutto il procedimento, nel caso in cui si tratti di quella che ritiene confessione religiosa almeno le trattative le deve aprire. Per questo motivo il governo pur avendo vinto nel caso concreto decide di fare ricorso davanti alla corte costituzionale per conflitto di attribuzione dello stato, impugnando la sentenza della cassazione. Non vuole essere obbligato a dover in ogni