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Parte speciale- diritto ecclesiastico
Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche
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Causa Francesco Sessa c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 3 aprile 2012 (ricorso n. 28790/08)
La decisione di non rinviare l’incidente probatorio, a fronte di una richiesta di rinvio avanzata dall’avvocato della persona offesa e motivata con la necessità di adempiere i propri doveri religiosi in occasione della festività ebraica coincidente con il giorno dell’udienza, non costituisce violazione della libertà religiosa protetta dall’art. 9 CEDU. Anche se si trattasse di un’ingerenza nei confronti del diritto del soggetto, essa sarebbe giustificata dalla necessità di tutelare diritti e libertà altrui (buon funzionamento della giustizia e durata ragionevole del procedimento) e rispetterebbe un ragionevole rapporto di proporzionalità tra mezzi e scopo.
Il diritto a un ricorso effettivo ex art. 13 CEDU non equivale al diritto ad ottenere che le proprie richieste vengano accolte.
Fatto. Francesco Sessa, un avvocato appartenente a una comunità ebraica, adiva la Corte il 3 giugno 2008, ai sensi dell’art. 34 CEDU, lamentando la violazione della sua libertà religiosa.
Il 7 giugno 2005, in un procedimento penale nei confronti di alcune banche, il ricorrente aveva partecipato ad un’udienza davanti al GIP di Forlì per un incidente probatorio. Dal momento che il GIP titolare della causa non aveva potuto presenziare, il suo sostituto aveva invitato le parti a scegliere la data di rinvio dell’udienza tra due possibilità, il 13 e il 18 ottobre 2005, secondo il calendario già stabilito dal GIP titolare. Il ricorrente aveva fatto notare che le due date corrispondevano a due festività ebraiche, rispettivamente lo Yom Kippour e il Succot, e aveva affermato che non gli sarebbe stato possibile partecipare a causa dei suoi doveri religiosi. Il ricorrente aveva dichiarato di essere membro della comunità di Napoli e aveva lamentato una violazione degli artt. 4 e 5 della l. n. 101/1989, che disciplina i rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane.
Il GIP aveva fissato la data dell’udienza al 13 ottobre 2005. Lo stesso giorno, il ricorrente aveva depositato una richiesta di rinvio, rivolta al GIP titolare della causa. Il 20 giugno 2005 il GIP aveva deciso di non deliberare e di allegare la domanda al fascicolo. L’11 luglio 2005, il ricorrente aveva depositato un esposto contro il GIP titolare della causa e il suo sostituto, lamentando la violazione dell’art. 2 l. n. 101/1989. Nella stessa data, aveva informato dei fatti il Consiglio Superiore della Magistratura. Nell’udienza del 13 ottobre 2005, il GIP aveva rilevato che la riconducibilità dell’assenza del ricorrente a delle “ragioni personali” e aveva domandato alle parti di esprimere il loro parere circa la domanda di rinvio del 7 giugno.
Il pubblico ministero e gli avvocati degli indagati avevano espresso la loro opposizione, sostenendo l’assenza di una motivazione per il rinvio riconosciuta dalla legge, mentre l’avvocato di un’altra parte offesa aveva appoggiato la richiesta del ricorrente. Con una ordinanza dello stesso giorno, il GIP aveva rigettato la domanda di rinvio, evidenziando, innanzitutto, che, secondo l’art. 401 del codice di procedura penale, solo la presenza del pubblico ministero e dell’avvocato dell’indagato è necessaria durante le udienze per l’incidente probatorio, mentre quella dell’avvocato delle parti offese è prevista come una semplice facoltà; inoltre, aveva rilevato che il codice di procedura penale non prevede l’obbligo per il giudice di rinviare l’udienza in ragione di un legittimo impedimento a comparire di quest’ultimo. Infine, il GIP aveva sottolineato che, trattandosi di un procedimento con un numero elevato di soggetti e tenuto conto del sovraccarico di lavoro dell’ufficio – cosa che avrebbe costretto a rimandare l’udienza al 2006 –, il principio della durata ragionevole del procedimento imponeva il rigetto della domanda, avanzata da una persona non legittimata a chiedere il rinvio. Il 23 gennaio 2006, il Consiglio Superiore della Magistratura aveva informato il ricorrente della sua incompetenza a conoscere dei fatti contestati, dal momento che l’oggetto delle allegazioni rientrava nel campo dell’esercizio dell’attività giurisdizionale.
Nel frattempo, il 9 gennaio 2006 la Procura di Ancona aveva domandato l’archiviazione dell’esposto depositato dal ricorrente. Quest’ultimo si era opposto con un atto del 28 gennaio 2006. Con un decreto del 21 settembre 2006, il GIP d’Ancona aveva ordinato l’archiviazione della causa, sostenendo che non vi era stata opposizione contro la richiesta di archiviazione della Procura.
Il 19 gennaio 2007, il ricorrente aveva adito la Cassazione, adducendo che il GIP aveva erroneamente ignorato la sua opposizione del 28 gennaio 2006. La Corte di cassazione, affermando che l’opposizione del ricorrente non era stata presa in considerazione a causa di un probabile errore della cancelleria, aveva annullato il decreto del 21 settembre 2006 e aveva rinviato il fascicolo al Tribunale di Ancona. Il 12 febbraio 2008, il ricorrente e la Procura avevano partecipato ad un’udienza davanti al GIP d’Ancona. Quest’ultimo, con un’ordinanza del 15 febbraio 2008, aveva ordinato l’archiviazione della causa, affermando che nessun elemento nel fascicolo dimostrava che il GIP titolare della causa o il suo sostituto all’udienza del 7 giugno 2006 avevano avuto l’intenzione di violare il diritto del ricorrente ad esercitare liberamente il culto ebraico e la volontà di offendere la dignità del ricorrente in ragione della sua confessione religiosa non risultava dal fascicolo. Il ricorrente lamentava non solo una violazione dell’art. 9 CEDU, ma anche degli artt. 13, a causa dell’archiviazione, e dell’art. 14 CEDU.
Diritto.
Sulla libertà religiosa (art. 9 CEDU). La Corte rammenta che se la libertà religiosa rientra, in primo luogo, nella sfera personalissima dell’individuo, essa implica egualmente la libertà di manifestare il proprio credo, non solamente in modo collettivo, in pubblico e insieme con quanti condividono la stessa fede: la si può esercitare anche individualmente e in privato.
L’art. 9 enumera diverse forme che può assumere la manifestazione di una religione o di un credo: il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. Tuttavia, la Corte ricorda anche che non è possibile considerare qualsiasi atto motivato o ispirato da una religione o da un credo come esercizio della libertà religiosa protetto dall’art. 9 CEDU. Infatti, in alcuni casi la Commissione e la Corte hanno rilevato che le misure prese nei confronti dei ricorrenti non erano state motivate sulla base delle loro convinzioni religiose, ma erano giustificate in ragione degli specifici obblighi che vincolavano gli interessati ai loro rispettivi datori di lavoro.
Nel caso di specie, la Corte nota che la decisione del GIP di non accogliere la richiesta di rinvio dell’udienza si fondava su quelle disposizioni del codice di procedura penale per cui solo l’assenza del pubblico ministero e del legale dell’indagato giustifica il rinvio dell’udienza per l’incidente probatorio, non essendo necessaria, invece, la presenza del legale della parte offesa. La Corte ricorda, innanzi tutto, che non è contestato che l’interessato abbia potuto adempiere i propri doveri religiosi. Inoltre, secondo la Corte, il ricorrente, che doveva aspettarsi il rigetto della propria richiesta, avrebbe potuto farsi sostituire nell’udienza contestata.
La Corte, infine, nota che l’interessato non ha dimostrato di aver subito delle pressioni volte a fargli cambiare convinzione religiosa o a impedirgli di manifestare la sua religione o il suo credo. Comunque, secondo la Corte, anche ipotizzando l’esistenza di una ingerenza nel diritto del ricorrente di cui all’art. 9 § 1 CEDU, una tale ingerenza, prevista dalla legge, sarebbe giustificata in virtù della protezione dei diritti e delle libertà altrui (trattandosi, nel caso di specie, del diritto degli indagati di beneficiare di un buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia e del rispetto del principio della durata ragionevole del procedimento), e rispetterebbe un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. La Corte, pertanto, conclude che non vi è stata violazione dell’art. 9 CEDU.
Sul diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU). Il ricorrente sosteneva che l’archiviazione lo aveva privato di una decisione effettiva. La Corte afferma che il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi della Convenzione non può essere interpretato come diritto ad ottenere che le proprie richieste vengano accolte. Nel caso di specie, la Corte non potrebbe rilevare alcun elemento che permetta di mettere in dubbio l’effettività della via giudiziaria interna esperita. Pertanto, la Corte rigetta questo motivo in quanto manifestamente infondato.
Sul principio di non-discriminazione (art. 14 CEDU). La Corte ricorda che tale disposizione vieta di trattare in modo diverso, in assenza di giustificazione oggettiva e ragionevole, delle persone che si trovano in situazioni analoghe. Il ricorrente non avrebbe dimostrato di essere stato discriminato rispetto a persone che si trovavano in situazioni analoghe