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È CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI (Delibera consiliare n. 5, 3 aprile 2007 - Pubblicato in G.U. n. 121, del 26/05/07) Codice di deontologia professionale dei Geometri SOMMARIO Introduzione Pagina Titolo I — Dei principi generali Sezione I - Ambito Sezione Il Della prestazione d'opera intellettuale Titolo II - Della condotta Sezione I - Dei valori sociali Sezione II - Della sleale concorrenza Sezione II - Della pubblicità Sezione IV - Rapporti con i colleghi Sezione V_- Rapporti con il consiglio Sezione VI - Rapporti con i praticanti Titolo III - Della prestazione Sezione I - Dell'incarico Sezione II - Dello svolgimento e formazione continua Sezione III - Della segretezza Sezione IV - Dei rapporti esterni Sezione V_ - Dei rapporti con i committenti Titolo IV — Sanzioni disciplinari Titolo V — Disposizioni finali » » » » » n 00 0 A 10 1l 13 13 14 14 15 15 Codice di deontologia professionale dei Geometri Il Titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell'esercizio della professione con riferimento specifico all’aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; particolare rilievo è inoltre attribuito ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla Categoria! i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti. Il Titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionale che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla Categoria, sia con riferimento alla clientela, poiché la prestazione costituisce oggetto di un rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed enti nonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometra abitualmente si confronta. Il Titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale, mentre il Titolo V sancisce le disposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico. Codice di deontologia professionale dei Geometri TITOLO I Dei principi generali Sezione I Ambito 1 Le regole di deontologia professionale costituiscono specificazione ed attuazione del regolamento di Categoria e delle leggi che disciplinano l’attività del Geometra iscritto all'Albo, individuando altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto esercizio della professione. 2. L’osservanza delle regole deontologiche non esime il geometra dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente codificati. Le violazioni delle norme che regolano l'esercizio della Professione possono determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti, tenuto comunque conto della reiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito sulle infrazioni accertate. Nell'ambito di uno stesso procedimento disciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio sulla condotta dell'iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di un'unica ed adeguata sanzione. 3. Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità della Categoria. La condotta è ritenuta ancor più pregiudizievole nel caso di attività irregolari svolte dal professionista in qualità di componente un Organo istituzionale. Codice di deontologia professionale dei Geometri TITOLO II Della condotta Sezione I Dei valori sociali 6. Il geometra deve conformare la propria condotta professionale ai principi di indipendenza di giudizio, di autonomia professionale e di imparzialità, evitando ogni preconcetto di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione e affari. 7. I geometra deve curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale, mediante l'apprendimento costante e programmato di nuove specifiche conoscenze in tutti gli ambiti riguardanti l’attività professionale. 8. Il geometra deve astenersi dall’esercitare, anche temporaneamente, attività incompatibili con la professione di geometra libero professionista, qualora esse presentino finalità o modalità esplicative che possono recare pregiudizio al decoro e al prestigio della Categoria. 9. Il geometra deve poter prestare un'adeguata garanzia per i danni che possa eventualmente cagionare nell'esercizio dell'attività professionale, mediante apposita polizza assicurativa o altre garanzie equivalenti. Codice di deontologia professionale dei Geometri Sezione II Della sleale concorrenza 10. Il geometra deve astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale. Configurano distinte fattispecie di sleale concorrenza: a) la mancata e documentata specificazione di anticipazioni, onorari e spese; b) la omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese; c) l'impiego di qualunque altro mezzo illecito volto a procurarsi la clientela. 11. Il geometra pubblico dipendente, con rapporto di lavoro a tempo parziale, è tenuto al rispetto dei limiti disciplinati dal rapporto d'impiego, secondo le disposizioni di legge ed il ruolo che è chiamato a svolgere. In particolare deve astenersi dall’avvalersi della propria posizione per trarre vantaggi per se o per altri professionisti. A tale fine, il geometra deve comunicare al Presidente del Collegio di appartenenza le mansioni svolte presso l'amministrazione in cui è impiegato ed ogni eventuale variazione delle stesse. Sezione III Della pubblicità 12. Nell'esercizio della professione è consentita al geometra — con mezzi idonei e nell’interesse collettivo - la pubblicità informativa improntata sulle caratteristiche, sui risultati e sul compenso della prestazione professionale, nonché sulle specializzazioni conseguite dal professionista. Codice di deontologia professionale dei Geometri nell'esercizio della professione venga a trovarsi in stridente contrasto personale con un collega, egli deve darne immediata notizia al Presidente di Collegio affinché questi, personalmente o tramite un delegato scelto tra colleghi esperti in materia, possa esperire un tentativo di conciliazione. Sezione V Rapporti con il Consiglio 15. Il geometra è tenuto a prestare la più ampia collaborazione al Consiglio del Collegio di appartenenza affinché questo assolva in maniera efficiente ed efficace, alle funzioni di vigilanza e ad ogni altro compito ad esso demandato dalla legge, al fine di assicurare la massima tutela al prestigio e al decoro della Categoria. I geometri sono tenuti a partecipare alle assemblee istituzionali del proprio Collegio. Il geometra deve altresì: comunicare al Presidente del Collegio tutte le variazioni dei dati necessari all’iscrizione ed all’aggiornamento dell'Albo; informare il Presidente del Collegio in merito a problemi di generale rilevanza per la Categoria; segnalare al Presidente del Collegio eventuali difficoltà nei rapporti con gli Uffici Pubblici, astenendosi dall’assumere iniziative personali che possano pregiudicare il più generale interesse della Categoria; rispettare le direttive emanate dal Consiglio Nazionale e/o dal Collegio di appartenenza. 16. Il geometra componente il Consiglio Direttivo di un Collegio provinciale o circondariale, o componente del Consiglio Nazionale deve adempiere ai doveri dell'ufficio impersonato con diligenza ed obiettività, cooperando per il continuo ed efficace funzionamento del 10 Codice di deontologia professionale dei Geometri Consiglio. Egli deve partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della Categoria favorendo il rispetto e la collaborazione reciproca fra i geometri e stimolando la loro partecipazione alle iniziative programmate nell'interesse degli iscritti. Sezione VI Rapporti con i praticanti 17. Nei rapporti con i praticanti il geometra è tenuto all'insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire l'apprendimento da parte dello stesso, nell’ambito della pratica professionale, in conformità alle disposizioni legislative ed a quelle regolamentari. In particolare, il geometra deve favorire l'acquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e pratici della Professione, nonché dei principi di deontologia professionale. TITOLO II Della prestazione Sezione I Dell'incarico 18. Il geometra contrae con il committente un'obbligazione avente per oggetto la prestazione d'opera intellettuale attraverso un rapporto personale e fiduciario improntato ai principi di trasparenza ed onestà. 19. L'attribuzione dell'incarico professionale è rimessa alla libera scelta del committente ed il geometra deve astenersi da qualsiasi comportamento volto a limitare o condizionare tale facoltà. Il Codice di deontologia professionale dei Geometri Sezione II Dello svolgimento e formazione continua 23. Il geometra deve: a) svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel pieno rispetto dello standard di qualità stabilito dal Consiglio Nazionale, sentiti i Consigli dei Collegi provinciali e circondariali; b) mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi provinciali e circondariali. Sezione III Della segretezza 24. Nell'esercizio della propria attività il geometra è tenuto a mantenere rigorosamente il segreto professionale in merito alle questioni conosciute per motivi d'ufficio e che, per loro natura o per specifica richiesta dei committenti, sono destinate a rimanere riservate, per tutta la durata della prestazione ed anche successivamente al suo compimento. A tal fine, il geometra adotta altresì ogni misura necessaria a garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza da parte dei suoi collaboratori, praticanti e dipendenti. 13 Codice di deontologia professionale dei Geometri Sezione IV Dei rapporti esterni 25. Nei rapporti con gli Uffici Pubblici, le Istituzioni ed i professionisti appartenenti ad altre categorie professionali il geometra deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni ed attribuzioni. In particolare nei rapporti con gli Uffici pubblici e con le Istituzioni il geometra è tenuto: a) a rispettare le funzioni che le persone preposte all’ufficio sono chiamate ad esercitare; b) ad astenersi dall’utilizzare in qualunque forma la collaborazione, eccedente gli obblighi di ufficio, dei dipendenti degli Enti Pubblici e/o Istituzioni ed a non trarre vantaggi in alcun modo da eventuali rapporti personali con esse intercorrenti. Sezione V Dei rapporti con î committenti 26. Nei rapporti con i committenti il geometra è tenuto a stabilire con precisione ogni dettaglio in merito all'attività da svolgere. In particolare è tenuto a' a) concordare e definire, preventivamente, l'adempimento costituente oggetto dell'incarico ed i limiti della prestazione; b) in caso di più parti interessate, ragguagliare i committenti in merito alla sopravvenuta sussistenza di interessi contrapposti o concomitanti che possano influire sul consenso al proseguimento dell'incarico; c) non eccedere nella gestione degli interessi rispetto ai limiti dell'incarico ricevuto; 14